Articolo 5 Cost.
“La repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali, attua servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i metodi della
sua legislazione alle esigenze della autonomia e
del decentramento.”
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Principio dell'unità e dell'indivisibilità dello Stato: lo
Stato italiano è uno Stato unitario e non è possibile
dividerlo.
Si riconoscono al suo interno ampi poteri alle
autonomie locali cioè agli enti locali: Regioni,
Province, Comuni.
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Le regioni sono state istituite nel 1970.
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Attualmente le Regioni italiane sono 20.
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Ogni regione è un ente autonomo con un proprio
statuto, propri poteri e proprie funzioni.
In particolare ogni regione può emanare leggi regionali
in ogni materia che non sia di competenza Stato in
base all’art.117cost.
Art. 6 cost.
“La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze
linguistiche.”
Mentre l’art 3 riconosce l’uguaglianza alle minoranze linguistiche
presenti in Italia, l’art.6 dichiara che questi gruppi devono
essere tutelati, protetti.
Esistono infatti nel nostro paese cittadini italiani che hanno
lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della
maggioranza. In particolare questi gruppi minoritari si trovano
nelle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle
d’Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia):
In queste Regioni le leggi consentono loro l'uso di una lingua
diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura
minoritaria.
In particolare le leggi hanno introdotto diverse
misure per promuovere e proteggere i gruppi più
deboli.
Le più rilevanti sono:
la parificazione tra la lingua italiana e gli idiomi delle
minoranze come lingue ufficiali per il territorio della
Regione;
il bilinguismo nelle scuole e la possibilità di usufruire
dell’insegnamento nella lingua materna;
i ruoli dei pubblici uffici sono suddivisi tra i gruppi linguistici
in base alla consistenza dei gruppi stessi.
Art 7 cost.
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.”
• Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità,
cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica,
ma limitato all'ambito spirituale.
• Mentre nello Statuto Albertino la religione
cattolica era la religione di Stato, con l’attuale
Costituzione Stato e Chiesa hanno ordinamenti
distinti e perseguono fini autonomi.
• I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica
sono regolati dai Patti Lateranensi che sono stati
sottoscritti nel 1929.
• Modifiche ai patti sono state apportate nel 1984.
Art 8 cost.
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze..”
• L’articolo afferma la libertà delle varie
confessioni religiose, cioè delle diverse
organizzazioni di fedeli
• Ogni confessione religiosa è libera di
organizzarsi con un proprio statuto purché non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese tra lo Stato e le
diverse associazioni religiose (es. intese con
valdesi, comunità ebraiche, avventisti,
assemblee di Dio sono state trasformate in
legge dal 1984 al 1989)
Art. 9 cost.
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica . Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della nazione.”
1 Comma
• La repubblica favorisce lo sviluppo della cultura
e della ricerca scientifica.
Es: Lo stato deve finanziare la ricerca tecnica,
scientifica. Ad esempio cioè da’ dei soldi all’
università.
Purtroppo alla ricerca scientifica , alla scuola è
sempre destinata una percentuale molto bassa
del bilancio dello Stato.
2 Comma
• Il termine “paesaggio” deve essere interpretato in
senso ampio: comprende non solo le bellezze
naturali del paese ma anche la tutela
dell’ambiente da ogni forma di inquinamento.
Aria, sole, suolo, vanno tutelati per la protezione
della salute
• Lo stato deve proteggere la ricchezza del nostro
patrimonio storico e artistico.
Art. 10 cost.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
DIRITTO
INTERNAZIONALE
RAPPORTI FRA
GLI STATI
LO STATO
SI ADEGUA ALLE NORME
E AI TRATTATI
INTERNAZIONALI
CONDIZIONE
GIURIDICA
dello STRANIERO
E’ regolata dalle leggi
che devono rispettare i
Trattati internazionali
Diritto di ASILO
per i RIFUGIATI
PERSEGUITATI
nei loro paesi
PER MOTIVI POLITICI
a cui sia impedito il
riconoscimento delle
libertà democratiche
STRANIERI
CITTADINI
DELL’UNIONE
EUROPEA
CITTADINI
EXTRACOMUNITARI
TUTELA
PARTICOLARE
RESTRIZIONI
ART. 11 cost.
La Guerra
“L’ Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.”
Netto Rifiuto alla Guerra
1) Per attaccare altri Stati
2) Come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali
E’ legittima solo la guerra difensiva di fronte
ad un’aggressione
Il nostro paese si impegna a partecipare alle
organizzazioni internazionali che promuovono la
pace e la giustizia fra i popoli
L’Italia fa parte dell’ONU dal 1955
L’Italia ha aderito alla Comunità Europea dal 1951
ART. 12
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.”
• Il tricolore è stato introdotto nel 1797 dalla
Repubblica cispadana.
• Divenne la bandiera nazionale del Regno
d'Italia, con al centro lo stemma della casa
Savoia.
• Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto, ma
la scelta stessa bandiera segna la volontà di
riconoscere la continuità storica della
Repubblica con le vicende del Risorgimento,
che portarono all’unità d’Italia.
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