nascono per garantire i diritti dei cittadini
e limitare i poteri degli Stati.
“Un popolo che non riconosce i diritti dell’uomo e non attua la
divisione dei poteri non ha Costituzione”
(Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”
La COSTITUZIONE ITALIANA racchiude i
principi e gli istituti fondamentali in base ai
quali è organizzato lo stato italiano.
Una delle caratteristiche più importanti della
nostra Costituzione è la sua :
RIGIDITA’
le sue disposizioni, infatti, non
possono essere modificate con le
leggi ordinarie.
LA STORIA
La Costituzione nasce dallo STATUTO ALBERTINO, che Carlo Alberto
concesse il 4 marzo 1848 ai suoi sudditi. Lo Statuto era una
Costituzione flessibile, poiché modificabile con legge ordinaria. Esso
si ispirava al principio della separazione anche se in pratica il re
controlla tutti i poteri dello stato. Il 2 giugno 1946 vi fu un
referendum affinché il popolo scegliesse tra monarchia e repubblica.
Il popolo italiano votò per la prima volta a suffragio universale. La
scelta si concluse a favore della Repubblica.
La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De
Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi
e dal presidente dell'Assemblea costituente, Terracini.
La Costituzione fu definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 ed
entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
Nella foto, il presidente
dell’Assemblea
costituente Umberto
Terracini firma il
documento davanti al
presidente della
Repubblica Enrico de
Nicola.
LA STRUTTURA DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è
così divisa :
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Artt. 1-12
PARTE I
DIRITTI E
DOVERI DEI
CITTADINI
Artt. 13-54
TITOLO I
Rapporti civili
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
TITOLO III
Rapporti economici
TITOLO IV
Rapporti sociali
PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
Artt. 55-139
TITOLO I Il Parlamento
TITOLO II Il Presidente della
Repubblica
TITOLO III Il Governo
TITOLO IV La Magistratura
TITOLO V Le Regioni, le
Province, i Comuni
TITOLO VI Garanzie
costituzionali
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI
I-XVIII
-ARTICOLI
Sono la suddivisione principale del testo della
Costituzione e di ogni legge. Sono sempre contrassegnati
da un numero progressivo. Si abbrevia con “art.” (al
sing.), artt. (al plur.)
-COMMA, COMMI
Sono le parti in cui si suddivide ogni articolo, una o più.
Ogni comma è sparato da quello precedente dal punto
fermo e comincia sempre “a capo”, cioè ad inizio riga.
-TITOLI e SEZIONI
Gli articoli sono raggruppati per argomento in titoli, i
quali possono dividersi in sezioni.
-23 ottobre 2002, n 1 = la cessazione dei commi 1 e 2 della
XIII disposizione: essi impedivano ai membri e ai
discendenti di Cassa Savoia di essere elettori e di ricoprire
uffici pubblici e cariche elettive
- L. Cost. 18 ottobre 2001, n 3 = modifica del Titolo V: viene
introdotta una forma di decentramento amministrativo
che ridistribuisce i poteri tra lo Stato e gli Enti locali
-L. Cost. 2 ottobre 2007, n 1 = modifica il quarto comma
dell’art. 27, riguardante l’abolizione della pena di morte.
-ARTICOLO 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La spvranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limit della Costituzione.
Il nostro Paese è una Repubblica. In questo primo articolo
vengono richiamati concetti fondamentali come:
-DEMOCRAZIA: intesa come partecipazione dei cittadini
alla vita politica del Paese.
-LAVORO: visto come mezzo per diventare un vero
cittadino, ovvero utile a tutta la collettività.
-SOVRANITA’: cioè il potere di imporre regole che devono
essere osservate da tutti, secondo la Costituzione.
L’unico “sovrano” è il popolo
Quest’ultimo sceglie i propri
rappresentanti
attraverso libere elezioni
-ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali,
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Ciascun cittadino e ogni formazione sociale (famiglia,
partiti, associazioni etc.) hanno sia diritti (alla vita, alla
libertà etc.) sia doveri (per esempio, pagare le tasse).
-ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese.
Questo articolo stabilisce l’uguaglianza di tutti di fronte
alla legge e afferma che lo Stato ha il dovere di eliminare
qualsiasi ostacolo che impedisca ai cittadini di sviluppare
le proprie potenzialità e di partecipare attivamente alla
vita del Paese.
-ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Tutti i cittadini hanno diritto ad un lavoro e devono
contribuire al progresso della società in cui vivono. Tutti
i lavori hanno pari dignità.
-ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Lo Stato è uno e non può essere diviso; al tempo stesso,
però, viene riconosciuta un’ampia autonomia alle
Regioni, alle Province e ai Comuni. Per esempio, la
Regione si occupa di ambiente, sanità, lavoro, etc.; la
Provincia della manutenzione delle strade, etc.; il Comune
asili, delle mense scolastiche, etc.
-ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
In Italia sono presenti alcune popolazioni che parlano
lingue diverse dall’italiano, come lo sloveno in FriuliVenezia Giulia, il francese in Valle d’Aosta, il tedesco e il
ladino in Trentino-Alto Adige, l’albanese in Calabria,
l’occitano in Piemonte. Secondo questo articolo, lo Stato
deve salvaguardare anche la cultura e le tradizioni di
queste minoranze, combattendo ogni forma di
discriminazione.
-ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
I Patti Lateranensi, firmati nel 1929, riconoscevano la
religione cattolica come unica religione dello Stato
italiano. Nel 1984 fu poi firmato un Concordato, cioè un
documento in cui lo Stato e la Chiesa si impegnano a
basare i loro rapporti sulla collaborazione reciproca, pur
restando autonomi e indipendenti l’uno dell’altra.
-ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Tutte le confessioni (cioè le religioni) diverse da quella
cattolica hanno il diritto di organizzarsi seconde regole
proprie, purché tali regole non siano in contrasto con le
leggi italiane.
-ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
In questo articolo si ribadisce che la scuola, la cultura, la
ricerca e l’ambiente rappresentano le basi per lo sviluppo
sociale, culturale ed economico del Paese.
-ARTICOLO 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme dei trattati
internazionali.
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reti
politici.
Spiegazione ARTICOLO 10
Il diritto internazionale è l’insieme delle leggi e delle
norme che regolano la vita della comunità internazionale,
vale a dire i rapporti tra gli Stati.
Lo Stato italiano riconosce le norme del diritto
internazionale e impone al governo di osservarle per
garantire la pacifica convivenza e la collaborazione tra i
popoli.
Vieta inoltre l’estradizione per reati politici, cioè il
provvedimento che consente di rimandare nel Paese di
origine, su richiesta di questo, uno straniero rifugiatosi in
Italia dopo che in patria gli è stata inflitta una condanna
per reati politici, cioè per avere manifestato il proprio
disaccordo con il governo.
-ARTICOLO 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Non si può ricorrere alla guerra per risolvere i contrasti
tra i popoli. L’Italia favorisce inoltre le organizzazioni
internazionali che si occupano del mantenimento della
pace e della giustizia a livelli internazionale.
-ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La Costituzione infine stabilisce le caratteristiche (colori
e loro disposizione, forma e dimensioni) della bandiera,
che è espressione dell’unità nazionale.
Scarica

clicca qui - Scuole Maestre Pie