LABORATORIO DI INFORMATICA LA COSTITUZIONE DEL WEB Elaborazione dell’Assemblea Costituente PREAMBOLO 1. LA COMUNITA’ DEL WEB E’ UNA DELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI L’INDIVIDUO SVOLGE LA SUA PERSONALITA’. A TAL FINE, TUTELA I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA NEL CYBER SPAZIO, RICHIEDENDO L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA’ CULTURALE, SCIENTIFICA, SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA. 2. LA COSTITUZIONE DEL WEB SANCISCE DIRITTI E DOVERI PER REGOLAMENTARE GLI SCAMBI INTERATTIVI NELLA RETE CON EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PERSONE CHE INTENDONO ACCEDERVI E VI NAVIGANO, A QUALUNQUE TITOLO. 3. L’ACCESSO ALLA RETE GARANTISCE ALLE PERSONE DI QUALUNQUE STATO LA LIBERTA’ DI ACCESSO E DI NAVIGAZIONE NELLO SPAZIO CIBERNETICO, A PATTO DI RISPETTARE I PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI NELLA COSTITUZIONE DEL WEB, PENA L’IRROGAZIONE DI SANZIONI IVI PREVISTE. 4. LA CITTADINANZA DEL WEB GARANTISCE ALLE PERSONE UNO STATUS GIURIDICO VIRTUALE CHE OGNI NAZIONE RICONOSCE E GARANTISCE CON APPOSITE MISURE ADOTTATE CON LEGGI IN CONFORMITA’ DELLA COSTITUZIONE DEL WEB. Art. 1 1. Il web è una ‘Comunità virtuale fondata sullo scambio di conoscenze, immagini e contenuti di vario genere, a titolo oneroso o gratuito, secondo le modalità di diffusione scelte dall’autore. 2. La sovranità della rete appartiene alla comunità di persone che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione del web. Art. 2 1. La Costituzione del web riconosce e garantisce i diritti fondamentali della persona, sia come singola sia come parte della Comunità on-line, in cui svolge la sua personalità, quali il diritto all’accesso, il diritto alla salute, il diritto alla privacy, il diritto all’oblio, il diritto all’informazione e i diritti di libertà, all’art. 6 di questa Costituzione. 2. L’esercizio di tali diritti non può svolgersi in contrasto con i principi del rispetto verso l’altra persona, richiedendo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, culturale e politica. 3. La comunità di persone in rete svolge una funzione sociale al fine di contribuire all’intelligenza collettiva, esercitando ciascuno le proprie capacità di interazione con gli altri, in ogni parte del mondo. Art. 3 1. Le persone nella comunità della rete hanno eguale dignità sociale e pari trattamento davanti alla legge, senza discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di lingua, di ruolo, di grado, di opinioni politiche o culturali. Tali diritti devono essere esercitati da ogni persona nel rispetto dei limiti enunciati da questa Costituzione. 2. La Comunità del web ha il compito di rimuovere le eventuali difficoltà di ordine tecnologico, economico o sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza delle persone, ne precludono la partecipazione alla raccolta, all'organizzazione ed alla corretta e rispettosa pubblicazione e divulgazione in rete di contenuti, informazioni e materiali di vario genere. 3. A tal fine, la Comunità del web promuove la collaborazione da parte di ciascuno Stato all’adozione di misure economiche, sociali e politiche per realizzare le condizioni di libero accesso alla rete e l’implemento di strutture tecnologiche, nonché la copertura delle zone wireless in ogni città e l’attivazione di servizi digitali in tutte le pubbliche amministrazioni, per facilitare il processo di semplificazione amministrativa. Art. 4 1. La Comunità riconosce ad ogni persona il diritto di lavorare in rete, da qualsiasi postazione e, a tal fine, promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto, superando ogni ostacolo di carattere legislativo o territoriale che ne impedisca l’esercizio. 2. Ogni persona ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria capacità, un’attività o una funzione che concorra al progresso morale, culturale e scientifico della Comunità, singolarmente o in gruppo. Art. 5 1. La Comunità del web, universale e multipla, riconosce e promuove le singole comunità virtuali; attua nei servizi internet la massima fruibilità per tutti gli utenti; adegua i principi e i metodi della sua organizzazione alle esigenze dell’autonomia e della libera circolazione nel web. 2. La Comunità attua i principi ed i metodi della sua legislazione adeguandoli alle esigenze strutturali della rete, per assicurare un’efficacia a livello globale dei principi previsti dalla Costituzione del web, attraverso la collaborazione di tutti gli Stati del mondo, potenzialmente o attivamente in grado di consentire l’accesso alla rete. Art. 6 1. La comunità delle Persone in Rete riconosce e garantisce le libertà collettive ed individuali nel cyber-spazio, dove è ammessa la libera navigazione, salvo i limiti del rispetto reciproco. 2. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale, né di domicilio intendendosi per tale il proprio hardware, gli account e le password personali per l’accesso e per le operazioni di pagamento sicuro su Internet, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria dello Stato in cui si trova l’utente, adita dalla Comunità delle Persone in Rete, e nei soli casi stabiliti dalla legge nazionale, conforme ai principi della costituzione del web. 3. L’account di ogni singolo utente è inviolabile. Non sono tollerati atti che possano violare questa libertà e che non garantiscano ad ogni singolo utente la sicurezza della propria identità nel web, sia nei social network che in altre forme di associazione virtuale. 4. La libertà e la segretezza della corrispondenza elettronica e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Non è consentita la divulgazione di alcun contenuto se non autorizzata esplicitamente dall’utente in questione e raccolta ai sensi delle leggi a tutela della privacy. La responsabilità degli atti contro la privacy degli utenti è posta a carico dei providers che raccolgono dati e li utilizzano senza il consenso e a propria discrezione. 5. L’inosservanza delle disposizioni comporta l’espulsione dalla Comunità del web, oltre alle misure indicate dalle leggi del luogo ove ha eseguito l’accesso, dettate per la violazione delle norme della presente Costituzione. Art. 7 1. La Comunità delle persone in rete tutela la propria sovranità e indipendenza rispetto a qualunque ordine religioso esistente nel mondo, garantendo ai propri cittadini, il diritto di professare il proprio credo, in rete, entro il limite consentito dal buon senso e dall’altrui libertà, vietando ogni tipo di comunicazione o pubblicità, in nome della religione, che configuri la violazione dei diritti fondamentali delle persone. 2. I rapporti tra la Comunità del web e qualunque ordine religioso sono regolati dal principio del reciproco rispetto, sancito al comma 1, attuato con accordi stipulati on line e resi visibili sul portale di ciascun ordine, per la revisione dei quali occorre il procedimento previsto dall’art. 10 della Costituzione del web. Art. 8 1. L'uso del web è garantito in modo eguale in tutti gli Stati in base alle regole e alle direttive sancite da tale Costituzione. Il web deve essere libero, chiaro, imparziale e pratico, al fine di garantire una più ampia cittadinanza per la Comunità delle persone in rete. 2. La “cittadinanza del web” da cui scaturiscono diritti e doveri per le persone della Comunità on line, si acquista con l’accesso alla rete e la necessaria identificazione, a norma della legge fondamentale del web, con efficacia vincolante nei confronti degli Stati. A tal fine, gli Stati riconoscono la cittadinanza del web come status giuridico della persona e adottano i provvedimenti più opportuni per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la fruizione dei diritti fondamentali, conformando le relative legislazioni alla Costituzione del web. 3. Le violazioni dei diritti tutelati dalla Costituzione del web da parte dello Stato, ove accertate, comportano il diritto della persona lesa di agire in via risarcitoria contro lo Stato davanti al Giudice Costituzionale del web istituito a livello internazionale, con funzione di controllo e garanzia dell’osservanza di dette leggi, in aggiunta alle corti di giustizia della Ue, della Cedu, della Corte internazionale. Art. 9 1. La Comunità del web promuove lo sviluppo della cultura digitale e la ricerca scientifica e tecnologica nel web, attivandosi per migliorare i metodi della formazione a distanza ed eliminare il problema dell’analfabetismo e dell’illetteratismo nel mondo. Promuove, a tal fine, ogni attività formativa per garantire l’istruzione ad ogni livello. 2. Riconosce e tutela il diritto allo studio, curando la formazione e l’elevazione professionale dei cittadinei del web, a prescindere dal grado e dal ruolo, promuovendo corsi di preparazione on line ai concorsi esperibili nello spazio cibernetico, attraverso la collaborazione degli Stati nell’attuazione di apposite procedure per facilitare tali attività. Art. 10 1. Gli Ordinamenti giuridici nazionali si conformano alle norme della Costituzione del web, globalmente riconosciute. La condizione giuridica dell’utente è regolata dalla legge del luogo ove accede alla rete, in conformità alle norme della Costituzione del web. 2. L’espulsione dell’utente dalla Comunità del web è ammessa per reati gravi che ledano la dignità della vittima, specie se minorenne; a tal uopo, con atto dell’Autorità giudiziaria del luogo in cui avviene la violazione, si procede all’identificazione del responsabile della condotta illecita, per irrogare le relative sanzioni. 3. La responsabilità del gestore del servizio on line di memorizzazione definitiva dei dati (hosting o content provider) attraverso il quale l’utente realizzi la propria condotta illecita, è sempre oggettiva e in solido con l’utente, a prescindere dalla reperibilità di questi. Art. 11 1. La Comunità del web ripudia ogni forma di offesa e di violenza virtuale come limitazione della libertà di tutte le persone in rete; promuove, a tal fine, l’adozione delle azioni e degli strumenti, ai diversi livelli legislativi, più idonei alla risoluzione delle questioni controverse, purché nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione del web. 2. La Comunità del web ripudia ogni violazione al principio di libertà che possa rappresentare una minaccia per le persone, favorendo la nascita di organizzazioni sul web a tutela dei sistemi informatici, per garantire un’efficacia globale delle misure repressive nei confronti di coloro che diffondono virus a scapito degli utenti on line, danneggiando irreversibilmente i loro computers. 3. La Costituzione del web è immodificabile nella parte in cui attribuisce diritti soggettivi e conferisce relativa tutela, assicurandone l’effettività ai rispettivi Ordinamenti cui rimette la disciplina, purché conforme alle norme della presente costituzione. Art. 12 I colori della bandier a della Comun ità del web sono: ROSSO ARANCIO VERDE BLU