LABORATORIO DI
INFORMATICA
LA COSTITUZIONE
DEL WEB
Elaborazione dell’Assemblea Costituente
PREAMBOLO
1. LA COMUNITA’ DEL WEB E’ UNA DELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI
L’INDIVIDUO SVOLGE LA SUA PERSONALITA’. A TAL FINE, TUTELA I DIRITTI
FONDAMENTALI DELLA PERSONA NEL CYBER SPAZIO, RICHIEDENDO
L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA’ CULTURALE,
SCIENTIFICA, SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA.
2. LA COSTITUZIONE DEL WEB SANCISCE DIRITTI E DOVERI PER
REGOLAMENTARE GLI SCAMBI INTERATTIVI NELLA RETE CON EFFICACIA
VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PERSONE CHE INTENDONO
ACCEDERVI E VI NAVIGANO, A QUALUNQUE TITOLO.
3. L’ACCESSO ALLA RETE GARANTISCE ALLE PERSONE DI QUALUNQUE
STATO LA LIBERTA’ DI ACCESSO E DI NAVIGAZIONE NELLO SPAZIO
CIBERNETICO, A PATTO DI RISPETTARE I PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI
NELLA COSTITUZIONE DEL WEB, PENA L’IRROGAZIONE DI SANZIONI IVI
PREVISTE.
4. LA CITTADINANZA DEL WEB GARANTISCE ALLE PERSONE UNO STATUS
GIURIDICO VIRTUALE CHE OGNI NAZIONE RICONOSCE E GARANTISCE CON
APPOSITE MISURE ADOTTATE CON LEGGI IN CONFORMITA’ DELLA
COSTITUZIONE DEL WEB.
Art. 1
1. Il web è una ‘Comunità virtuale fondata sullo
scambio di conoscenze, immagini e contenuti di
vario genere, a titolo oneroso o gratuito,
secondo le modalità di diffusione scelte
dall’autore.
2. La sovranità della rete appartiene alla comunità
di persone che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione del web.
Art. 2
1. La Costituzione del web riconosce e garantisce i diritti fondamentali della
persona, sia come singola sia come parte della Comunità on-line, in cui
svolge la sua personalità, quali il diritto all’accesso, il diritto alla salute, il
diritto alla privacy, il diritto all’oblio, il diritto all’informazione e i diritti di
libertà, all’art. 6 di questa Costituzione.
2. L’esercizio di tali diritti non può svolgersi in contrasto con i principi del
rispetto verso l’altra persona, richiedendo l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà sociale, culturale e politica.
3. La comunità di persone in rete svolge una funzione sociale al fine di
contribuire all’intelligenza collettiva, esercitando ciascuno le proprie
capacità di interazione con gli altri, in ogni parte del mondo.
Art. 3
1. Le persone nella comunità della rete hanno eguale dignità sociale e pari
trattamento davanti alla legge, senza discriminazioni di sesso, di razza, di
religione, di lingua, di ruolo, di grado, di opinioni politiche o culturali. Tali
diritti devono essere esercitati da ogni persona nel rispetto dei limiti
enunciati da questa Costituzione.
2. La Comunità del web ha il compito di rimuovere le eventuali difficoltà di
ordine tecnologico, economico o sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza delle persone, ne precludono la partecipazione alla raccolta,
all'organizzazione ed alla corretta e rispettosa
pubblicazione e
divulgazione in rete di contenuti, informazioni e materiali di vario genere.
3. A tal fine, la Comunità del web promuove la collaborazione da parte di
ciascuno Stato all’adozione di misure economiche, sociali e politiche per
realizzare le condizioni di libero accesso alla rete e l’implemento di
strutture tecnologiche, nonché la copertura delle zone wireless in ogni
città e l’attivazione di servizi digitali in tutte le pubbliche amministrazioni,
per facilitare il processo di semplificazione amministrativa.
Art. 4
1. La Comunità riconosce ad ogni persona il diritto di
lavorare in rete, da qualsiasi postazione e, a tal
fine, promuove le condizioni che rendano effettivo
tale diritto, superando ogni ostacolo di carattere
legislativo o territoriale che ne impedisca
l’esercizio.
2. Ogni persona ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria capacità, un’attività o
una funzione che concorra al progresso morale,
culturale
e
scientifico
della
Comunità,
singolarmente o in gruppo.
Art. 5
1. La Comunità del web, universale e multipla, riconosce e
promuove le singole comunità virtuali; attua nei servizi
internet la massima fruibilità per tutti gli utenti; adegua i
principi e i metodi della sua organizzazione alle esigenze
dell’autonomia e della libera circolazione nel web.
2. La Comunità attua i principi ed i metodi della sua
legislazione adeguandoli alle esigenze strutturali della
rete, per assicurare un’efficacia a livello globale dei
principi previsti dalla Costituzione del web, attraverso la
collaborazione di tutti gli Stati del mondo, potenzialmente
o attivamente in grado di consentire l’accesso alla rete.
Art. 6
1. La comunità delle Persone in Rete riconosce e garantisce le libertà collettive ed individuali nel
cyber-spazio, dove è ammessa la libera navigazione, salvo i limiti del rispetto reciproco.
2. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà
personale, né di domicilio intendendosi per tale il proprio hardware, gli account e le password
personali per l’accesso e per le operazioni di pagamento sicuro su Internet, se non per atto
motivato dell’Autorità giudiziaria dello Stato in cui si trova l’utente, adita dalla Comunità delle
Persone in Rete, e nei soli casi stabiliti dalla legge nazionale, conforme ai principi della
costituzione del web.
3. L’account di ogni singolo utente è inviolabile. Non sono tollerati atti che possano violare questa
libertà e che non garantiscano ad ogni singolo utente la sicurezza della propria identità nel web,
sia nei social network che in altre forme di associazione virtuale.
4. La libertà e la segretezza della corrispondenza elettronica e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili. Non è consentita la divulgazione di alcun contenuto se non autorizzata
esplicitamente dall’utente in questione e raccolta ai sensi delle leggi a tutela della privacy. La
responsabilità degli atti contro la privacy degli utenti è posta a carico dei providers che raccolgono
dati e li utilizzano senza il consenso e a propria discrezione.
5. L’inosservanza delle disposizioni comporta l’espulsione dalla Comunità del web, oltre alle misure
indicate dalle leggi del luogo ove ha eseguito l’accesso, dettate per la violazione delle norme della
presente Costituzione.
Art. 7
1. La Comunità delle persone in rete tutela la propria sovranità e
indipendenza rispetto a qualunque ordine religioso esistente nel
mondo, garantendo ai propri cittadini, il diritto di professare il
proprio credo, in rete, entro il limite consentito dal buon senso e
dall’altrui libertà, vietando ogni tipo di comunicazione o pubblicità,
in nome della religione, che configuri la violazione dei diritti
fondamentali delle persone.
2. I rapporti tra la Comunità del web e qualunque ordine
religioso sono regolati dal principio del reciproco rispetto,
sancito al comma 1, attuato con accordi stipulati on line e resi
visibili sul portale di ciascun ordine, per la revisione dei quali
occorre il procedimento previsto dall’art. 10 della Costituzione
del web.
Art. 8
1. L'uso del web è garantito in modo eguale in tutti gli Stati in base alle
regole e alle direttive sancite da tale Costituzione. Il web deve essere
libero, chiaro, imparziale e pratico, al fine di garantire una più ampia
cittadinanza per la Comunità delle persone in rete.
2. La “cittadinanza del web” da cui scaturiscono diritti e doveri per le
persone della Comunità on line, si acquista con l’accesso alla rete e la
necessaria identificazione, a norma della legge fondamentale del
web, con efficacia vincolante nei confronti degli Stati. A tal fine, gli
Stati riconoscono la cittadinanza del web come status giuridico della
persona e adottano i provvedimenti più opportuni per rimuovere gli
ostacoli che, di fatto, impediscono la fruizione dei diritti fondamentali,
conformando le relative legislazioni alla Costituzione del web.
3. Le violazioni dei diritti tutelati dalla Costituzione del web da parte
dello Stato, ove accertate, comportano il diritto della persona lesa di
agire in via risarcitoria contro lo Stato davanti al Giudice
Costituzionale del web istituito a livello internazionale, con funzione di
controllo e garanzia dell’osservanza di dette leggi, in aggiunta alle
corti di giustizia della Ue, della Cedu, della Corte internazionale.
Art. 9
1. La Comunità del web promuove lo sviluppo della cultura
digitale e la ricerca scientifica e tecnologica nel web,
attivandosi per migliorare i metodi della formazione a
distanza ed eliminare il problema dell’analfabetismo e
dell’illetteratismo nel mondo. Promuove, a tal fine, ogni
attività formativa per garantire l’istruzione ad ogni livello.
2. Riconosce e tutela il diritto allo studio, curando la
formazione e l’elevazione professionale dei cittadinei del
web, a prescindere dal grado e dal ruolo, promuovendo
corsi di preparazione on line ai concorsi esperibili nello
spazio cibernetico, attraverso la collaborazione degli Stati
nell’attuazione di apposite procedure per facilitare tali
attività.
Art. 10
1. Gli Ordinamenti giuridici nazionali si conformano alle norme della
Costituzione del web, globalmente riconosciute. La condizione
giuridica dell’utente è regolata dalla legge del luogo ove accede alla
rete, in conformità alle norme della Costituzione del web.
2. L’espulsione dell’utente dalla Comunità del web è ammessa per reati
gravi che ledano la dignità della vittima, specie se minorenne; a tal
uopo, con atto dell’Autorità giudiziaria del luogo in cui avviene la
violazione, si procede all’identificazione del responsabile della
condotta illecita, per irrogare le relative sanzioni.
3. La responsabilità del gestore del servizio on line di memorizzazione
definitiva dei dati (hosting o content provider) attraverso il quale
l’utente realizzi la propria condotta illecita, è sempre oggettiva e in
solido con l’utente, a prescindere dalla reperibilità di questi.
Art. 11
1. La Comunità del web ripudia ogni forma di offesa e di violenza virtuale
come limitazione della libertà di tutte le persone in rete; promuove, a tal
fine, l’adozione delle azioni e degli strumenti, ai diversi livelli legislativi,
più idonei alla risoluzione delle questioni controverse, purché nel rispetto
dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione del web.
2. La Comunità del web ripudia ogni violazione al principio di libertà che
possa rappresentare una minaccia per le persone, favorendo la nascita di
organizzazioni sul web a tutela dei sistemi informatici, per garantire
un’efficacia globale delle misure repressive nei confronti di coloro che
diffondono virus a scapito degli utenti on line, danneggiando
irreversibilmente i loro computers.
3. La Costituzione del web è immodificabile nella parte in cui attribuisce
diritti soggettivi e conferisce relativa tutela, assicurandone l’effettività ai
rispettivi Ordinamenti cui rimette la disciplina, purché conforme alle
norme della presente costituzione.
Art. 12
I colori
della
bandier
a della
Comun
ità del
web
sono:
ROSSO
ARANCIO
VERDE
BLU
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