La Costituzione è molto più avanzata
dell'Italia e di noi italiani: è come uno
smoking indossato da un maiale.
 Storia della Costituzione
Italiana
 I principi fondamentali della Costituzione
La costituzione è la legge fondamentale dello stato, in quanto
rappresenta la base della convivenza civile. Essa nasce dalle ceneri
dello Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto nel 1848.
Lo Statuto Albertino è una costituzione breve, flessibile e concessa:
• breve perché composto da un ridotto numero di articoli
• flessibile perché non prevede una procedura di mutamento della carta
stessa
• concessa dal re Carlo Alberto per evitare di farsi imporre dalla piazza
un testo politicamente più avanzato.
Dopo la guerra d'indipendenza nel 1859, Vittorio Emanuele II assunse
il titolo di re d'Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima
Costituzione dell'Italia unita. Restò in vigore anche durante
il ventennio fascista pur se profondamente derogato.
 La Storia
 I principi fondamentali
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Quando il fascismo finì, il re, revocò Mussolini da
capo del governo e ripristinò la libertà di
associazione dei partiti politici,come quelli
antifascisti, che il fascismo aveva costretto alla
clandestinità o all'esilio. Essi si riunirono nel C.L.N.
(Comitato di Liberazione Nazionale) per rifondare
lo Stato.
Con il progredire e il delinearsi della situazione,
con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare
nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto Albertino. La
divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una
«tregua istituzionale», in cui si stabiliva la convocazione di un'Assemblea
Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a
suffragio universale. L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e
furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali.
 La Storia
 I principi fondamentali
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Formazione dell’Assemblea Costituente
Dominarono le elezioni tre grandi formazioni:
la Democrazia Cristiana , che ottenne il 35,2%
dei voti e 207 seggi; il Partito socialista
20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito
comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione
liberale (riunita nella coalizione Unione
Democratica Nazionale), protagonista della
politica italiana nel periodo precedente la
dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con
quindi il 6,8% dei consensi; il Partito
repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale
ma con un approccio differente nei temi
sociali, 23 seggi, pari al 4,4%.
Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano
nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in
opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del
precedente regime, c'è la formazione dell'Uomo qualunque, che prese il
5,3%, con 30 seggi assegnati.
 La Storia
 I principi fondamentali
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Composizione e caratteristiche
La costituzione è composta da 139 articoli divisi in quattro sezioni:
• principi fondamentali (art. 1-12);
• parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54);
• parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art. 55139);
• 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al
trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
Inoltre la nostra Costituzione è:
• Scritta perché è contenuta in un testo legislativo scritto;
• Rigida perché da un lato è necessario un procedimento parlamentare
aggravato per la riforma dei suoi, e dall'altro che le disposizioni aventi
forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un
procedimento innanzi alla Corte costituzionale;
• Votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo
italiano;
• Lunga perché ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere
civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto.
 La Storia
 I principi fondamentali
Principi fondamentali della
Costituzione
Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non
revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.
ART. 1 Cost.
« L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. »
L’esercizio effettivo della sovranità popolare avviene in varie forme, specie
il diritto di voto (art. 48 Cost.), mediante il quale ogni cittadino sceglie i
propri rappresentanti a cui viene delegata non la sovranità, ma la cura
effettiva degli affari pubblici.
Il modello appena delineato prende perciò il nome di democrazia
rappresentativa e deve essere tenuto distinto da quello della cosiddetta
democrazia diretta, che di fatto può essere praticato soltanto in comunità
molto piccole. Il primo articolo sottolinea in modo particolare, oltre
l'identità repubblicana dello Stato, come la Nazione sia fondata sul lavoro.
Articoli: 1
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ART. 2 Cost.
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. »
Nell’art. 2 Cost. si dice che "la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono
considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo
Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è
agevolmente rinvenibile nella parola "riconoscere" che implica la
preesistenza di un qualcosa. Inoltre, l’art. 2 Cost. richiede
l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale “, si devono quindi intendere tutti quei
doveri dal cui adempimento nessun soggetto può essere
esentato.
Articoli: 1
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ART. 3 Cost.
« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese ».
L'art. 3 della Cost. afferma che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e
personali, sono uguali davanti alla legge e devono essere in grado di
sviluppare pienamente la loro personalità, questo pone il principio di
uguaglianza formale. È importante capire che l’art. 3 non dice che tutti
devono essere trattati allo stesso modo, anzi, esso afferma che due persone
nella stessa situazione devono essere trattate allo stesso modo, ma in
situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso. In questo senso si
dice che il principio di uguaglianza si evolve in principio di ragionevolezza. Vi
sono però anche differenze dovute a condizioni socio-economiche, per questa
ragione il secondo comma dell’art. 3 affida alla Repubblica il compito di
intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, a fin che
tutti i cittadini siano posti su un piano di sostanziale parità e godano di alcune
utilità sociali.
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ART. 5 Cost.
« La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento ».
Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio
nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell'età
risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude,
pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione quindi riconosce e
promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali. Si
riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si
promuovono le Regioni. Tuttavia lo Stato e gli enti locali non sono sullo stesso
piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale
del 24 luglio 2003, lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel
rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell'esigenza di tutelare l'unità
giuridica ed economica del nostro ordinamento. La potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le
materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, vengono elencate nell'articolo
117 della Costituzione.
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ART. 7 Cost.
«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale».
L’art. 7 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto
stesso di "religione di Stato“. Alla Chiesa cattolica vengono comunque
riconosciute indipendenza e sovranità. Il fenomeno religioso viene
considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Con l'art.
7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti
l'11 febbraio 1929 da Mussolini e dal Cardinale Gasparri. Il 18 febbraio 1984
è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo,
contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di
un documento che ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e
Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato. Lo Stato italiano si
impegna comunque a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica
dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene
raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite
abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti.
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ART. 8 Cost.
« Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può� essere
promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato
su ragioni familiari degne d'essere protette ».
L’Italia è uno Stato Laico e riconosce la libertà religiosa di tutti
senza alcuna discriminazione. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze. Questo articolo, col
riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo
superamento dell’art. 1 dello Statuto Albertino, che dichiarava
"la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato".
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ART. 12 Cost.
« La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni ».
Nell’art. 12 si riassume brevemente la storia e i principi della bandiera
italiana. Con la nascita del Regno di Italia, il 17 marzo 1961, il tricolore,
viene adottato come bandiera nazionale e, tale scelta, verrà confermata
anche nel 1946, con l'eliminazione dello stemma sabaudo, a seguito del
risultato del Referendum istituzionale che sancisce la nascita della
Repubblica.
La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo
della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia
la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera,
inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia.
Per quanto riguarda la posizione dell'asta e la tonalità dei colori, si deve
far riferimento alle consuetudini appartenenti alla tradizione storica del
nostro paese.
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