La Costituzione è molto più avanzata dell'Italia e di noi italiani: è come uno smoking indossato da un maiale. Storia della Costituzione Italiana I principi fondamentali della Costituzione La costituzione è la legge fondamentale dello stato, in quanto rappresenta la base della convivenza civile. Essa nasce dalle ceneri dello Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto nel 1848. Lo Statuto Albertino è una costituzione breve, flessibile e concessa: • breve perché composto da un ridotto numero di articoli • flessibile perché non prevede una procedura di mutamento della carta stessa • concessa dal re Carlo Alberto per evitare di farsi imporre dalla piazza un testo politicamente più avanzato. Dopo la guerra d'indipendenza nel 1859, Vittorio Emanuele II assunse il titolo di re d'Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dell'Italia unita. Restò in vigore anche durante il ventennio fascista pur se profondamente derogato. La Storia I principi fondamentali Quando il fascismo finì, il re, revocò Mussolini da capo del governo e ripristinò la libertà di associazione dei partiti politici,come quelli antifascisti, che il fascismo aveva costretto alla clandestinità o all'esilio. Essi si riunirono nel C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) per rifondare lo Stato. Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto Albertino. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva la convocazione di un'Assemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale. L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali. La Storia I principi fondamentali Formazione dell’Assemblea Costituente Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana , che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, c'è la formazione dell'Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati. La Storia I principi fondamentali Composizione e caratteristiche La costituzione è composta da 139 articoli divisi in quattro sezioni: • principi fondamentali (art. 1-12); • parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); • parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art. 55139); • 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. Inoltre la nostra Costituzione è: • Scritta perché è contenuta in un testo legislativo scritto; • Rigida perché da un lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi, e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale; • Votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano; • Lunga perché ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. La Storia I principi fondamentali Principi fondamentali della Costituzione Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione. ART. 1 Cost. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. » L’esercizio effettivo della sovranità popolare avviene in varie forme, specie il diritto di voto (art. 48 Cost.), mediante il quale ogni cittadino sceglie i propri rappresentanti a cui viene delegata non la sovranità, ma la cura effettiva degli affari pubblici. Il modello appena delineato prende perciò il nome di democrazia rappresentativa e deve essere tenuto distinto da quello della cosiddetta democrazia diretta, che di fatto può essere praticato soltanto in comunità molto piccole. Il primo articolo sottolinea in modo particolare, oltre l'identità repubblicana dello Stato, come la Nazione sia fondata sul lavoro. Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 2 Cost. « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. » Nell’art. 2 Cost. si dice che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa. Inoltre, l’art. 2 Cost. richiede l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “, si devono quindi intendere tutti quei doveri dal cui adempimento nessun soggetto può essere esentato. Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 3 Cost. « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». L'art. 3 della Cost. afferma che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità, questo pone il principio di uguaglianza formale. È importante capire che l’art. 3 non dice che tutti devono essere trattati allo stesso modo, anzi, esso afferma che due persone nella stessa situazione devono essere trattate allo stesso modo, ma in situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso. In questo senso si dice che il principio di uguaglianza si evolve in principio di ragionevolezza. Vi sono però anche differenze dovute a condizioni socio-economiche, per questa ragione il secondo comma dell’art. 3 affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, a fin che tutti i cittadini siano posti su un piano di sostanziale parità e godano di alcune utilità sociali. Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 5 Cost. « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ». Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell'età risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione quindi riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali. Si riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Tuttavia lo Stato e gli enti locali non sono sullo stesso piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2003, lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica del nostro ordinamento. La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, vengono elencate nell'articolo 117 della Costituzione. Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 7 Cost. «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». L’art. 7 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato“. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Con l'art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 da Mussolini e dal Cardinale Gasparri. Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di un documento che ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato. Lo Stato italiano si impegna comunque a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti. Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 8 Cost. « Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può� essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette ». L’Italia è uno Stato Laico e riconosce la libertà religiosa di tutti senza alcuna discriminazione. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto Albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". Articoli: 1 2 3 5 7 8 12 ART. 12 Cost. « La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni ». Nell’art. 12 si riassume brevemente la storia e i principi della bandiera italiana. Con la nascita del Regno di Italia, il 17 marzo 1961, il tricolore, viene adottato come bandiera nazionale e, tale scelta, verrà confermata anche nel 1946, con l'eliminazione dello stemma sabaudo, a seguito del risultato del Referendum istituzionale che sancisce la nascita della Repubblica. La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera, inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia. Per quanto riguarda la posizione dell'asta e la tonalità dei colori, si deve far riferimento alle consuetudini appartenenti alla tradizione storica del nostro paese. 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