A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
1. La sovranità appartiene al popolo
2. Il popolo che vota
3. Il popolo che elegge
4. I sistemi elettorali: concetti generali
5. Le elezioni parlamentari
6. Le elezioni regionali
7. Le elezioni comunali e provinciali
8. Le elezioni europee
9. La legislazione elettorale «di contorno»
1
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
10. Come si sono trasformate le leggi elettorali
11. Il popolo che delibera: i referendum
12. Il referendum abrogativo nella prassi
13. Il popolo che partecipa: i partiti
14. Altri istituti di partecipazione politica
2
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
L’ART. 1 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE
«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione».
• Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità
• Il popolo di essa mantiene continuativamente il possesso
• Il popolo non vi può rinunciare e non può trasferirla a nessun
singolo individuo e a nessuna parte di sé (ne può delegare
l’esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta)
3
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COSA SI INTENDE PER POPOLO
• Popolo e cittadinanza: l’insieme dei cittadini costituisce il
popolo
• Popolo e popolazione: l’insieme di tutti coloro che si trovano
entro i confini di un qualsiasi ente territoriale (cittadini, stranieri,
apolidi)
• Popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate e
accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico (per
tradizioni, storia, lingua, religione, origini etniche)
• Popolo e corpo elettorale: quella parte di popolo cui
l’ordinamento riconosce la capacità giuridica politica
4
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE
• Diritto di voto (art. 48 Cost.)
• Diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche
elettive(art. 51 Cost.)
• Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.)
• Diritto di petizione (art. 50 Cost.)
• Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)
• Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 138 Cost.)
5
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL DIRITTO DI VOTO (ART. 48 COST.)
• Sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età»
• Il diritto di voto non può essere limitato «se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge»
• Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto»
• L’esercizio del diritto di voto è un «dovere civico»
• È garantito «l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero»
6
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO
• Elettorato attivo: il diritto di votare
• Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di
venire candidati
Elettorato attivo
Elettorato passivo
18 anni
25 anni
18 anni
18 anni
25 anni
40 anni
18 anni
25 anni
Camera
Senato
Regioni / Comuni / Province
Parlamento europeo
I cittadini non italiani dell’Unione europea hanno diritto di voto e
diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni
dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo.
7
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.4 COST.)
D.p.r. 223/1967
(testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta e
revisione delle liste elettorali)
• Non sono elettori coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione (applicate, ad es., in base alla normativa
antimafia)
• Non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di
sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive
(ad es., il divieto di soggiorno in un certo comune o provincia)
• Non sono elettori coloro che sono stati condannati
all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel
secondo caso finché la pena dura)
8
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.2 COST.)
• Voto personale: nel senso che deve essere espresso da
ciascun cittadino di persona (è consentito il voto con
accompagnatore alle persone fisicamente impedite)
• Voto eguale: nel senso che non sarebbe legittimo il voto
plurimo o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche categorie di
cittadini di più voti
• Voto libero: nel senso di esente da qualsiasi forma di
costrizione e nel senso che deve essere garantita la libera
formazione dell’opinione pubblica del cittadino
• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di
un voto libero (ad es., è vietato portare all’interno della cabina
elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature che
permettano di fotografare la scheda votata)
9
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL VOTO COME DIRITTO E COME DOVERE
Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera)
• Fino al 1993: «L’esercizio del voto è un obbligo al quale
nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo
preciso dovere verso il Paese»
• Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica»
• Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un
diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica»
10
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
• Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione Estero
per l’elezione delle Camere» (art. 48.3 Cost.)
• Legge cost. 1/2001: ha previsto l’elezione di 12 deputati e
di 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56-57 Cost.)
• Legge 459/2001: ha disciplinato l’esercizio del diritto di
voto dei residenti all’estero
• D.p.r. 104/2003: è il regolamento di attuazione della legge
459/2001
I cittadini italiani residenti all’estero: a) votano nella circoscrizione
Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui
sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia).
11
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO
• Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati
(630) e Senato della Repubblica (315)
• Elezioni regionali: presidenti delle regioni (salvo diversa
previsione statutaria: Valle d’Aosta e provincia autonoma di
Bolzano) e consigli regionali
• Elezioni comunali e provinciali («amministrative»): sindaci e
consigli comunali, presidenti delle province e consigli
provinciali (ma v. ora d.l. 201/2011), consigli circoscrizionali
(solo nei comuni oltre 250 mila abitanti)
• Elezioni europee: Parlamento europeo (72 nel 2009)
12
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [1]
• La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni (chi,
quando, secondo quale procedimento)
• La disciplina dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo
• Le modalità tecnico-operative di esercizio del voto
• Le modalità secondo le quali si presentano le candidature
• La disciplina delle campagne elettorali e della propaganda
politica in genere
• La disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e
dell’attività dei partiti
• Le modalità di allestimento delle sezioni elettorali e di
protezione di esse
13
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [2]
• Il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo
scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti espressi
• La formula elettorale di ciascun tipo di elezione
• L’apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni
relative a qualsiasi parte del procedimento, dall’indizione dei
comizi elettorali alla proclamazione degli eletti
• Le modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che,
proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica
14
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE FORMULE ELETTORALI [1]
Una formula elettorale consiste in un meccanismo per
trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime.
• Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l’intera
posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di più seggi
– sistema plurality o first past the post in collegi uninominali: il
seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio (es. Regno
Unito)
– sistema majority in collegi uninominali con doppio turno
eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti,
per cui se nessuno consegue questo risultato si procede a una
seconda votazione fra i primi due (ballottaggio) o fra coloro che
hanno riportato una certa percentuale di voti (es. Francia)
15
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE FORMULE ELETTORALI [2]
• Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in
misura tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dagli
elettori a ciascun partito
– sistemi con soglia di sbarramento (es. Germania)
– sistemi con riparto applicato ad ambiti territoriali (circoscrizioni)
con pochi seggi e senza recupero dei resti a livello nazionale
(es. Spagna)
• Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario e
principio proporzionale, governabilità e rappresentatività
– sistemi proporzionali con attribuzione di un premio di
maggioranza (es. Italia)
16
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA
UNINOMINALE PLURALITY A TURNO UNICO
Candidati
Voti
Bianchi
Rossi
Verdi
Neri
4.000
3.000
2.500
500
eletto
non eletto
non eletto
non eletto
Totale voti validi: 10.000
Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi,
che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.
17
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA
UNINOMINALE MAJORITY A DOPPIO TURNO
Candidati
Voti
Bianchi
Rossi
Verdi
Neri
4.000
3.000
2.500
500
non eletto
non eletto
non eletto
non eletto
Totale voti validi: 10.000
Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato,
non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti. In tal
caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio,
fra Bianchi e Rossi.
18
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL
DIVISORE D’HONDT
Liste
candidati
Voti
÷1
Viola
Rossi
Bianchi
Gialli
500.000
200.000
100.000
80.000
Voti
÷2
Voti
÷3
250.000 166.666
100.000
66.666
50.000
33.333
40.000
26.666
Voti
÷4
Voti
÷5
125.000
50.000
25.000
20.000
100.000
40.000
20.000
16.000
Se si ipotizza che i seggi da assegnare siano 5, ne toccano quattro alla lista Viola e
uno alla lista Rossi.
19
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL
QUOZIENTE NATURALE
Liste
candidati
Voti
totali
Seggi interi
o pieni
Voti non
utilizzati
Seggi con
i resti
Seggi
totali
Viola
Rossi
Bianchi
Gialli
500.000
200.000
100.000
80.000
2
1
-
148.000
24.000
100.000
80.000
1
1
-
3
1
1
-
Totale voti validi: 880.000
Quoziente: 880.000 ÷ 5 = 176.000
Dei 5 seggi da attribuire, tre sono assegnati in base ai quozienti interi; rimangono da
assegnare due seggi e questi vengono attribuiti alla lista Viola e alla lista Bianchi.
20
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO (1993-2005)
Formula prevalentemente maggioritaria uninominale:
tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi uninominali
con formula maggioritaria pura e un quarto dei seggi attribuiti
con formula proporzionale
75%
25%
quota maggioritaria
uninominale
(formula plurality a
turno unico)
quota proporzionale
(con doppio voto alla
Camera, voto unico
al Senato)
21
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (1993-2005)
• Base territoriale: 27 circoscrizioni
• Candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di
candidati (proporzionale)
• Doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale
e uno per la lista proporzionale)
• Obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più
liste proporzionali
• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior
numero di voti in ciascun collegio uninominale
• Attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale
• Soglia nazionale di sbarramento del 4%
• Scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali
• Formula del quoziente naturale e più alti resti
• Liste bloccate corte (da uno a quattro nomi)
22
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTAVA PER IL SENATO (1993-2005)
• Base territoriale: 20 regioni
• Candidati nei collegi uninominali (sia per l’attribuzione dei
seggi maggioritari sia per l’attribuzione dei seggi proporzionali)
• Voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale)
• Presentazione per gruppi di candidati collegati fra loro o
candidati individuali non collegati
• Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior
numero di voti in ciascun collegio uninominale
• Attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale
• Soglia regionale di fatto
• Recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali
• Formula del divisore d’Hondt senza resti
• Proclamazione dei candidati non eletti nei collegi
23
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA
D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005
Formula proporzionale con premio di maggioranza:
su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –
all’occorrenza – un premio; ripartiti i seggi proporzionalmente,
si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo;
se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo
numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale
attribuzione di essi
340 seggi
277 seggi
alla coalizione o alla lista alla coalizione e alle liste
vincente
perdenti
24
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LA CAMERA [1]
• Base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali
(617 deputati); un collegio uninominale (Valle d’Aosta)
• Liste di candidati, formate da un numero di candidati non
superiore al totale dei seggi per ciascuna circoscrizione (da 3 a
44) e non inferiore a un terzo di essi; si può essere candidati
anche in tutte le circoscrizioni (con opzione successiva se
eletti in più circoscrizione)
• Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle
forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei
candidati)
• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con
un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un
unico programma e un unico capo della coalizione
25
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LA CAMERA [2]
• Attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull’intero
territorio nazionale (ma senza tenere conto dei voti espressi nel
collegio uninominale della Valle d’Aosta)
• Soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le
coalizioni, 4% per le liste non coalizzate, 2% per le liste
coalizzate
• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che
hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più
alti resti
• Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste ha
conseguito almeno 340 seggi, tutto finisce lì e i seggi sono
ripartiti poi anche all’interno delle coalizioni (includendovi anche
la lista coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia del 2%)
26
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LA CAMERA [3]
• Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione di
liste ha conseguito almeno 340 seggi, alla lista o alla
coalizione più votata si attribuiscono comunque 340 seggi
(277 alla coalizione e alle liste singole perdenti ammesse al
riparto); si procede poi alla ripartizione all’interno delle
coalizioni (includendovi sempre la lista più votata al di sotto
del 2%)
• Distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle
diverse circoscrizioni (facendo sì che ciascuna circoscrizione
abbia i seggi che la legge ad essa attribuisce)
• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di
presentazione (liste bloccate)
27
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO
D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005
Formula proporzionale con premio di maggioranza:
su una base rigorosamente proporzionale, si innesca –
all’occorrenza – una pluralità di premi (in ciascuna regione);
ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne
abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce
a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi,
alterando così la proporzionale attribuzione di essi
55% seggi 45% seggi
alla coalizione o alla lista alla coalizione e alle liste
vincente
perdenti
28
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER IL SENATO [1]
• Base territoriale: 20 regioni (309 senatori)
• Liste di candidati, formate da un numero di candidati non
superiore al totale dei seggi per ciascuna regione (da 2 a 47)
e non inferiore a un terzo di essi; si può essere candidati
anche in tutte le regioni (con opzione successiva se eletti in
più regioni)
• Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli
delle forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei
candidati)
• Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con
un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un
unico programma e un unico capo della coalizione
29
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER IL SENATO [2]
• Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o
coalizione di liste regione per regione (in 17 regioni)
• Soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le coalizioni,
3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate
• Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che
hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più
alti resti
• Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste ha avuto
un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la
regione, il riparto è puramente proporzionale
30
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER IL SENATO [3]
• Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione di
liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da
eleggere in tutta la regione, si assegnano alla lista o
coalizione di liste più votata il 55% dei seggi; gli altri seggi
vengono ripartiti fra la coalizione e le singole liste perdenti
ammesse al riparto
• Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di
presentazione (liste bloccate)
• In altre 3 regioni: sei seggi in collegi uninominali maggioritari
e un seggio assegnato con il recupero dei voti non utilizzati
nei collegi (Trentino-Alto Adige); due seggi ripartiti con la
formula proporzionale (Molise); un collegio uninominale
maggioritario (Valle d’Aosta)
31
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO)
Camera
Senato
Coalizioni
10%
20%
Liste coalizzate
2%
3%
Liste non coalizzate
4%
8%
32
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO
Legge 459/2001, d.p.r. 104/2003
• Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori
• Ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa;
2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale;
4) Africa, Asia, Oceania, Antartide
• Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; gli
altri seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al
numero dei cittadini italiani residenti
• Liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella
relativa ripartizione)
• Assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per
ripartizione): formula del quoziente naturale e più alti resti
• Proclamazione degli eletti in base al voto di preferenza per
uno o due candidati della lista prescelta
33
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LE REGIONALI [1]
Legge 108/1968, legge 43/1995, legge cost. 1/1999 (art. 5)
• Elezione diretta del presidente della regione
• Turno unico
• 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con sistema
proporzionale (liste provinciali)
• 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con sistema
maggioritario (liste regionali)
• Obbligo di collegamento dei candidati presidente (e della
propria lista regionale) a una o più liste provinciali
34
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LE REGIONALI [2]
• Doppio voto su unica scheda (uno per il candidato presidente
e uno per la lista provinciale): possibilità di voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3%, ma essa non vale per le liste
collegate a un candidato presidente che ottenga almeno il 5%
(liste provinciali)
• Formula del quoziente corretto + 1 e recupero dei resti nel
collegio unico regionale (liste provinciali)
• Premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita al
presidente eletto (55% o 60% del consiglio)
• Voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata
(liste regionali)
35
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI [1]
D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali)
• Elezione diretta del sindaco
• Doppio turno con ballottaggio
• Obbligo di collegamento dei candidati sindaci a una o più
liste per il consiglio comunale
• Possibilità in caso di ballottaggio di collegarsi ad altre liste
• Doppio voto su scheda unica per eleggere sindaco e
consiglio: possibilità di voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3% (per le liste non appartenenti a
coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)
36
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI [2]
• 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste
collegate al sindaco eletto
• 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste
• Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di
maggioranza e di minoranza con formula del divisore d’Hondt
• Voto unico di preferenza (per un candidato della lista
prescelta)
37
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER I COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI
D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali)
• Elezione diretta del sindaco
• Turno unico
• Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista per
il consiglio comunale (una lista sola)
• Voto unico per il sindaco e la lista collegata
• 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al
sindaco eletto
• 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste con formula
del divisore d’Hondt
• Voto unico di preferenza (per un candidato della lista
prescelta)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI [1]
D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali)
• Elezione diretta del presidente della provincia
• Doppio turno con ballottaggio
• Presentazione dei candidati al consiglio in collegi
uninominali, collegati fra loro in gruppi (ciascun gruppo
corrisponde a un partito)
• Obbligo di collegamento dei candidati presidenti a uno o più
gruppi di candidati per il consiglio
• Voto unico: possibilità di voto autonomo (per il solo
presidente), ma non di voto disgiunto
• Soglia di sbarramento del 3% (per i gruppi non appartenenti
a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI [2]
• 60% dei seggi del consiglio attribuiti al gruppo o ai gruppi
collegati al presidente eletto
• 40% dei seggi del consiglio attribuiti agli altri gruppi
• Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di
maggioranza e di minoranza con formula del divisore d’Hondt
• Proclamazione dei candidati che, rispetto agli altri del proprio
gruppo, hanno ottenuto la percentuale più alta nei collegi
uninominali
* In base al d.l. 201/2011 (convertito in l. 214/2011) i consiglieri provinciali non
saranno eletti più direttamente ma dai consigli dei comuni che ricadono nella
provincia, e il presidente della provincia sarà eletto dal consiglio provinciale.
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
COME SI VOTA PER IL PARLAMENTO EUROPEO
Legge 18/1979
• Base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est,
Centro, Sud, Isole)
• Liste di candidati
• Assegnazione dei seggi su base nazionale
• Soglia di sbarramento del 4 per cento (v. l. 10/2009)
• Formula del quoziente naturale e più alti resti
• Voto plurimo di preferenza (tre preferenze)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE «DI CONTORNO»
• Presentazione delle liste dei candidati: è previsto l’obbligo di
sottoscrizione, ma con deroghe a vantaggio delle forze
politiche già rappresentate
• Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale: è
affidata al ministero dell’interno, ai comuni e ad organi
istituiti di volta in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali)
• Contestazioni avverso il procedimento: vanno indirizzate
agli uffici elettorali fino alla proclamazione, dopo alla
giustizia amministrativa (escluse le elezioni politiche: la
competenza è attribuita alle stesse Camere)
• Disciplina delle campagne elettorali: propaganda elettorale,
accesso ai mezzi di informazione, spese elettorali,
sondaggi, ecc. (l. 212/1956, l. 515/1993, l. 28/2000)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
LE FORMULE ELETTORALI ITALIANE IN SINTESI
• Favoriscono l’aggregarsi delle forze politiche in due
schieramenti contrapposti (bipolarismo)
• Prevedono qualche forma di sbarramento, ma in misura
assai variabile
• Perseguono l’obiettivo di facilitare la governabilità tutelando
la possibilità di accesso alla rappresentanza di una larga
pluralità di forze politiche (frammentazione)
• Si traducono in sistemi elettorali definibili come sistemi misti,
con la garanzia per legge di una maggioranza in seggi
(attraverso il premio)
• Si accompagnano a livello regionale e locale all’elezione
diretta del vertice dell’esecutivo
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I REFERENDUM NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
• Il referendum costituzionale (art. 138.2 e 3 Cost.)
• Il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge
(art. 75 Cost.)
• I referendum territoriali (art. 132.1 Cost.: per la fusione di
più regioni o la costituzione di una nuova regione; art. 132.2
Cost.: per consentire a una provincia o a un comune di
staccarsi da una regione e aggregarsi a un’altra)
• I referendum regionali su «leggi e provvedimenti
amministrativi della regione» (art. 123.1 Cost.)
• Il referendum sullo statuto regionale (art. 123.3 Cost.)
• I referendum locali su «materie di esclusiva competenza
locale» (artt. 6 e 8 Tuel) e per l’istituzione della città
metropolitana (art. 23 Tuel; art. 23 l. 42/2009)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUESITO
Art. 138 Cost., titolo I legge 352/1970
«Approvate il testo della legge costituzionale... concernente...
[titolo] approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero... del... [data]?».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL QUESITO
Art. 75 Cost., titolo II legge 352/1970
[Denominazione del referendum]
«Volete voi che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il
decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?»; oppure: «Volete
voi che sia abrogato l’articolo... (o siano abrogati gli articoli...)
della legge (o del decreto legge o del decreto legislativo)...
[data, numero, titolo]?».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I REFERENDUM TERRITORIALI: IL QUESITO
Art. 132 Cost., titolo III legge 352/1970
«Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire
insieme un’unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio
delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o
delle regioni...) per formare regione a sé stante?»; oppure:
«Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia
separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della
regione...?»; oppure: «Volete che il territorio del comune... (o
dei comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far
parte integrante della regione...?».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO
Approvazione della
legge costituzionale a
maggioranza assoluta
ma inferiore a 2/3
Votazione
(tra il 50° e il 70°
giorno dal decreto di
indizione)
3 mesi
Raccolta firme 500.000 elettori
o 1/5 deputati o 1/5 senatori
o deliberazioni 5 consigli regionali
se la richiesta è
dichiarata legittima
Giudizio di
legittimità
Ufficio centrale per
il referendum
(Corte di cassazione)
• se vincono i sì
• se vincono i no
la legge costituzionale è promulgata
la legge costituzionale non è promulgata
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO
Iniziativa
3 mesi
Votazione
(tra il 15 aprile e
il 15 giugno)
Raccolta firme
500.000 elettori
o deliberazioni
5 consigli
regionali
se la richiesta è dichiarata
ammissibile
Giudizio di
legittimità
Ufficio centrale per
il referendum
(Corte di cassazione)
entro il 15 dicembre
Giudizio di
ammissibilità
Corte costituzionale
entro il 10 febbraio
• se vincono i sì
l’abrogazione è dichiarata con d.p.r.
• se vincono i no
non si può riproporre il referendum per 5 anni
• se non c’è il quorum strutturale
il referendum è invalido
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL QUORUM SUI REFERENDUM
• Referendum costituzionale: «La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi» (art. 138.2 Cost.)
• Referendum costituzionale: «La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 75. 4
Cost.)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ABROGATIVO
Art. 75.2 Cost.
• Le leggi tributarie
• Le leggi di bilancio
• Le leggi di amnistia e di indulto
• Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)
• La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali
• Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato
• Le leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato
• Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata
• Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75.2 Cost.
• Le leggi obbligatorie o necessarie
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I REFERENDUM ABROGATIVI SU LEGGI ELETTORALI
Sentt. Corte costituzionale 29/1987, 47/1991, 32 e 33/1993, 5 e
10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000, 15, 16 e 17/2008
• Le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente necessarie,
ma a contenuto libero
• Le leggi elettorali non possono essere sottoposte a richieste
di abrogazione totale
• Le leggi elettorali possono essere sottoposte ad abrogazione
parziale, ma a condizione che ne risulti una normativa
immediatamente applicabile
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
ABROGATIVO: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO
Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.)
• Mancanza di omogeneità, chiarezza e univocità del quesito
• Assenza dal quesito di una manifesta e chiara alternativa
• Pluralità di domande eterogenee non riconducibili a una
matrice razionalmente unitaria
• Quesito introduttivo di discipline completamente diverse
(cosiddetti referendum manipolativi o surrettiziamente
propositivi)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ALTRE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO
• Non si possono presentare richieste di referendum nei dodici mesi anteriori
alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi all’elezione delle
nuove Camere
• Se le Camere sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente
già indetto si intende automaticamente sospeso e i termini del
procedimento riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data
delle elezioni
• L’entrata in vigore dell’abrogazione può essere ritardata fino a 60 giorni
dallo stesso decreto presidenziale che dichiara abrogata la legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri
• Il procedimento è interrotto nel caso in cui, prima della data di svolgimento
del referendum, sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della
richiesta; nel caso in cui l’abrogazione sia accompagnata da una nuova
disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di
quella preesistente, l’Ufficio centrale per il referendum modifica il quesito e
lo «trasferisce» sulla nuova normativa
55
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA
PARTECIPAZIONE AL VOTO DAL 1974 AL 2009
Anno
Votanti %
Anno
Votanti %
1974
87,7
1993
77,1
1978
81,2
1995
57,9
1981
79,4
1997
30,3
1999
49,6
2000
32,5
2003
25,7
1985
77,9
1987
65,1
1990
43,4
2005
25,9
1991
62,4
2009
23,8
56
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 2011
Quesito
Votanti %
Sì %
No %
Modalità di affidamento e gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
Abrogazione
54,8
95,3
4,7
Determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in base all’adeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di
norme
54,8
95,8
4,2
Abrogazione delle nuove norme che
consentono la produzione nel territorio
nazionale di energia elettrica nucleare
54,8
94
6
Abrogazione di norme della legge in materia
di legittimo impedimento del presidente del
Consiglio e dei ministri a comparire in
udienza penale
54,7
94,6
5,4
57
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE NELLA PRASSI:
PARTECIPAZIONE AL VOTO E RISULTATI
Anno
Votanti %
SI %
NO %
2001
34,0
64,2
35,8
2006
53,7
38,3
61,7
2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”...?»
2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche alla parte II della Costituzione”...?»
58
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE (ART. 49)
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale».
• Non sono i partiti a determinare la politica nazionale; sono i
cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione
sovrana di indirizzo (i cittadini hanno il diritto di avvalersi dello
strumento specifico dell’organizzazione libera in partiti)
• Questo concorso a determinare la politica nazionale deve
avvenire con metodo democratico (il partito deve rispettare le
regole democratiche nei rapporti esterni, senza riferimento
alla natura democratica dell’organizzazione interna)
59
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
FINANZIAMENTO AI PARTITI E RIMBORSI ELETTORALI
Legge 157/1999, modificata dalla l. 156/2002
Totale: € 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali*
(per ciascun anno di legislatura degli organi)
• Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l’1% dei voti
nazionali
• Senato: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto nella
regione o il 5% dei voti regionali
• Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto almeno un
eletto
• Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno ottenuto almeno
un eletto nella regione
* A partire dal 2008 i fondi sono stati comunque ridotti del 10% (l. 244/2007); a partire dalle
prossime elezioni è prevista una ulteriore riduzione del 20% (d.l. 78/2010 e d.l. 98/2011).
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012
10 La sovranità popolare
ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA
• La petizione: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità» (art. 50 Cost.)
• L’iniziativa legislativa popolare: «il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli»
(art. 71.2 Cost.)
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10 La sovranità popolare - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali