ALBO REGIONALE
COOPERATIVE SOCIALI
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 “Provvedimenti per la
cooperazione”
D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 e s.m.i. “Riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”
L. 3/04/2001 n. 142 e s.m.i. “Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore”
L. 31/01/1992 n. 59 “Nuove norme in materia di società
cooperative”
L.R. 8/01/2004 n 1 “Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento” - Art. 5 Funzioni delle Province
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/cooperaz/norma.htm
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 8/11/1991 n. 381 e s.m.i. “Disciplina delle cooperative sociali”
L.R. 9/06/1994 n. 18 e s.m.i. “Norme di attuazione della L. 8/11/1991 n.
381 'Disciplina delle cooperative sociali”
 D.G.R. n. 311-37230 26/07/1994 “L.R. 9/06/1994 n. 18, art. 3 Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative
sociali“
 Cir. Regione Piemonte 4/04/1995 n. 10/ASS "L.R. 9/06/1994 n. 18 Chiarimenti e note informative sull'albo regionale e le convenzioni tipo“
 D.G.R. n. 19-2783 17/04/2001 "LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 albo regionale - approvazione dei requisiti e delle modalità per
l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B,
che operino con disabili gravi e medio gravi”
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http://www.regione.piemonte.it/polsoc/cooperaz/norma.htm
REQUISITI COMUNI

Sede legale nella Regione ed attività
lavorativa prevalente nel territorio regionale
 Soci volontari in numero non superiore alla
metà del numero complessivo dei soci
 Iscrizione
all’Albo delle Cooperative
presso il Ministero delle Attività Produttive –
Sezione Mutualità Prevalente
COOPERATIVE TIPO A

Gestione
servizi
socio-sanitari
ed
educativi
 Elenco nominativo soci e dipendenti da
impegnare nell’attività di servizio alle
persone con indicazione titolo di studio e
mansione operativa
 Fotocopie titoli di studio conformi ai
requisiti professionali, previsti dalla
normativa, per l’esercizio delle funzioni
corrispondenti
REGIONE PIEMONTE
CIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995


SERVIZI SOCIO-SANITARI
Si tratta di quelle prestazioni che comportano integrazione
gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali, attività
a ciclo diurno e/o residenziale rivolte a persone non auto
sufficienti (handicappati, anziani, malati di mente) o
necessitanti di interventi a valenza riabilitante (tossico
dipendenti)
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
attività di sostegno al nucleo familiare
interventi sostitutivi del nucleo familiare: attività
residenziale e/o semi-residenziale dirette a minori, anziani,
handicappati e categorie a rischio di emarginazione
(nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa
dimora)
REGIONE PIEMONTE
CIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995

SERVIZI EDUCATIVI
La materia di spettanza regionale é l'assistenza
scolastica e non la pubblica istruzione che é
competenza statale. Rientrano nell'assistenza
scolastica tutte le attività e i servizi destinati a
facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico
Oltre ai servizi destinati alla prima infanzia, quali
gli asili nido e la scuole materne a carattere
comunale, sono da considerarsi educative tutte le
attività ricreative, culturali e di tempo libero quali:
i centri vacanza per minori, i soggiorni vacanza
per adulti e anziani, i centri socio-culturali, i centri
di incontro e le attività di carattere laboratoriale
COOPERATIVE TIPO B

Svolgimento attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate
all'inserimento
lavorativo
di
persone svantaggiate
 Soggetti svantaggiati (art. 4 L. 381/91)
 Le persone svantaggiate devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro
stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa.
L. 8 NOVEMBRE 1991 N. 381
ART. 4 PERSONE SVANTAGGIATE


invalidi fisici, psichici e sensoriali
ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari
 soggetti in trattamento psichiatrico
 tossicodipendenti
 alcolisti
 minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare
 persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, condannati ed internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno
CIRCOLARE 116 DEL 09/10/1992
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Comma 7
 …..Questa
percentuale,
cioè,
deve
calcolarsi
in
relazione
al
numero
complessivo dei lavoratori, siano essi soci
o dipendenti della cooperativa, esclusi i
soci volontari.
 ….costituisce la condizione perchè la
cooperativa
possa
essere
definita
“sociale”: essa deve essere presente al
momento dell’iscrizione nel registro
prefettizio…
COOPERATIVE C

Base sociale composta da almeno 70%
cooperative sociali iscritte albo regionale
DOCUMENTI

ISTANZA
 SCHEDA (Coop. A, Coop. B, Coop. C)
 DOCUMENTI ALLEGATI
• Relazione attività
servizi concretamente svolti o in programma
personale impegnato
utenza
rapporto ente pubblico

http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/albo_coop/iscrizione
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
ART. 4 L.R.18/94
Comunicazione entro 60 giorni di:
 messa in liquidazione o scioglimento della società;
 variazioni di Statuto;
 variazioni della compagine sociale;
 venir meno requisito 30% soggetti svantaggiati.
Entro il 31 luglio di ogni anno trasmissione di:
 Copia bilancio ultimo esercizio e relativi allegati;
 D.U.R.C.;
 nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o
eventuale variazione della base sociale.
REVOCA ISCRIZIONE ALL’ALBO
Venir meno requisiti per l’iscrizione;
 Inadempienza obblighi art. 4 L.R. 18/94;
 Scioglimento, inattività da più di 24 mesi o in seguito
alle risultanze dell’ispezione ai sensi del D.Lgs. n.
220 del 02/08/2002;
 Mancata ispezione per cause dipendenti dalla
cooperativa;
 Mancato riequilibrio della compagine sociale entro 6
mesi dal verificarsi dell’irregolarità.

L.R. N. 30 DEL 4 DICEMBRE 2009
L’art. 32 introduce alcune modifiche
alla L.R. 18/94, in particolare:
 Art. 1 “le cooperative sociali di tipo A
operano nell'interesse generale della
comunità, per la promozione umana
e l'integrazione sociale dei cittadini,
attraverso la gestione dei servizi alla
persona”

ATTIVITA’ SANITARIE
L.R. 18/94 art. 2 comma 2 bis

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
Le cooperative sociali iscritte di tipo A
oltre alle attività socio-assistenziali, sociosanitarie ed educative, possono gestire
anche attività sanitarie nell'ambito:
del trasporto sanitario
dell'assistenza domiciliare
della residenzialità in strutture ad elevata
intensità assistenziale
di ambulatori in cui si erogano prestazioni
sanitarie
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
L.R. 18/94 art. 2 comma 2 ter

Le attività sanitarie sono rese
prevalentemente ad integrazione di
quelle socio assistenziali e, in via
prioritaria, finalizzate alla tutela e
supporto degli anziani, dei minori e
dei cittadini in stato di disagio
psichico,
fisico
e
sensoriale
nell'ambito di specifici progetti
assistenziali.
ATTIVITA’ DI ISTRUZIONE
L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quater

Le cooperative sociali iscritte alla
sezione A possono gestire servizi
educativi anche riferibili ad attività di
istruzione.
L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quinquies

La Giunta regionale, con successivo
provvedimento da adottarsi acquisito
il
parere
della
commissione
consiliare competente, individua gli
specifici ambiti delle attività di cui ai
commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
L.R. 18/94 art. 2 comma 3

L'iscrizione all’albo regionale non dà
automaticamente
titolo
allo
svolgimento dell'attività.
L.R. 18/94 art. 10 comma 4

Per gestione di servizi è da
intendersi
“l'organizzazione
complessiva
e
coordinata
dei
diversi
fattori,
materiali
ed
immateriali,
con
l'esclusione delle mere prestazioni di
manodopera”.
L.R. 18/94 art. 4 comma 1

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
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
Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale
devono comunicare alla provincia, entro 60 giorni dal
verificarsi dell'evento:
a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società;
b) le variazioni di Statuto, della sede legale e della sede
amministrativa;
c) le variazioni della compagine sociale, che comportino
l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari o,
per i consorzi, il venir meno del requisito del 70% di
cooperative sociali;
d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir
meno del 30% di lavoratori svantaggiati.
PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
UFFICIO TERZO SETTORE
C.so G. Lanza 75 - 10131 TORINO
Tel. 011/8613124-3140 FAX 011/8613111
Orari: LUN-MERC-VEN 9-13
MART-GIOV 10-12 / 14-16
Responsabile ARDUINO Chiara
Referente Albo Cooperative Sociali
VIOLANTE Elena
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