Amministrazione Provinciale di Como
Assessorato ai Servizi Sociali, Sanità e Parità Opportunità
Il Nuovo Regolamento del’Albo Regionale
A seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento dell’Albo Regionale delle cooperative sociali
diviene effettiva la delega alle Province prevista dalla legge regionale 1/2008.
Il 21 ottobre 2009, con delibera n. 10338 Delibera n. 10338 del 21-10-09 (462 KB) , la Giunta ha
approvato il Regolamento che disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali.
In vigore dal 14 novembre 2009, suddiviso in dieci articoli, stabilisce i requisiti per l’iscrizione e
la permanenza nell’Albo, i tempi e le modalità di presentazione delle domande, i casi di
cancellazione, gli obblighi che le cooperative iscritte sono tenute a rispettare, le modalità di
gestione e di raccordo con le Province cui viene delegata la gestione dell’Albo.
L’Albo, articolato in Ripartizioni provinciali, mantiene la suddivisione in tre sezioni:
•
Sezione A: Cooperative Sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e
educativi.
•
Sezione B: Cooperative Sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse “agricole,
industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di
servizi” inseriscono al lavoro persone svantaggiate. Le persone svantaggiate devono
costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata
deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò
abilitata.
•
Sezione C: Consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative
sociali”.
La maggiore novità introdotta dal nuovo regolamento riguarda la possibilità data alle cooperative
sociali di iscriversi contemporaneamente alla sezione A ed alla sezione B dell’Albo, possibilità
sino ad ora non contemplata.
Occorre che il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma
1 dell’art. 1 della legge 381/1991 e dell’art. 4, comma 1, del regolamento (deliberazione n° 010338
seduta del 21 OTT 2009) sia chiaramente indicato nello statuto sociale e l’organizzazione
amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni
delle attività esercitate.
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Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo?
Per l’iscrizione all’Albo Regionale le Cooperative Sociali devono:
•
avere sede legale e operativa in Lombardia;
•
essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella sezione “Mutualità prevalente di
diritto”, Categoria “Sociale” e nella Categoria dell’attività esercitata;
•
gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei settori assistenza sociale,
assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo
sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica
ed al successo formativo, ovvero svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate come previsto dall’articolo 4 della legge 381/1991, o come consorzi
essere costituite da almeno il 70% da cooperative sociali;
•
avere la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con riferimento
all’art. 2 della legge 381/1991;
•
rispettare, per i lavoratori dipendenti, le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed
aver assolto agli obblighi previdenziali ed assicurativi;
•
svolgere l’attività in conformità alla normativa vigente;
•
aver depositato c/o il Registro Imprese il bilancio economico;
•
aver depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, se dovuto, il regolamento
interno ai sensi della legge 142/2001;
•
aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
•
documentare con autocertificazione l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista
per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
•
aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, che nei confronti dei
soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le
decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 e 19 marzo
1990, n. 55. (Disposizioni antimafia).
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Quali sono gli obblighi delle cooperative per il mantenimento dell’iscrizione
all’Albo Regionale?
Le cooperative sociali iscritte all’Albo regionale, attraverso il sistema informativo, sono tenute a
comunicare alla Provincia:
•
dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni
previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalla
quale risulti la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione.
•
entro 10 giorni la messa in liquidazione e lo scioglimento della società.
•
entro 30 giorni l’eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge nazionale 381/1991
(percentuale dei soci volontari non deve essere superiore al 50% del totale dei soci) e per le
sole cooperative iscritte nella sezione B (percentuale delle persone svantaggiate occupate
non deve essere inferiore al 30% del totale degli occupati, rispetto al numero dei lavoratori
non svantaggiati).
La cancellazione dall’Albo Regionale è disposta nei seguenti casi:
1. per esplicita richiesta del legale rappresentante della cooperativa accompagnata dal verbale
dell’Organo amministrativo
2. scioglimento della cooperativa, o inattività per un periodo superiore a 24 mesi, o
cancellazione dall’Albo Nazionale delle cooperative, anche a seguito delle ispezioni
effettuate ai sensi del decreto legislativo 220/2002;
3. qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le
ispezioni previste ai sensi del decreto legislativo 220/2002 ;
4. qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale, così
come previsto all’articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di
accertamento come previsto nel Regolamento;
5. qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della
percentuale delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 381/1991, entro sei
mesi dalla data di accertamento come previsto nel Regolamento;
6. in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito
l’iscrizione, nonché per l’eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per
ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d’iscrizione;
7. nel caso in cui la Cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 del
Regolamento dell’Albo regionale delle cooperative sociali.
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Albo Regionale Coop_Sociali: regolamento