Amministrazione Provinciale di Como Assessorato ai Servizi Sociali, Sanità e Parità Opportunità Il Nuovo Regolamento del’Albo Regionale A seguito dell’ entrata in vigore del Regolamento dell’Albo Regionale delle cooperative sociali diviene effettiva la delega alle Province prevista dalla legge regionale 1/2008. Il 21 ottobre 2009, con delibera n. 10338 Delibera n. 10338 del 21-10-09 (462 KB) , la Giunta ha approvato il Regolamento che disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali. In vigore dal 14 novembre 2009, suddiviso in dieci articoli, stabilisce i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo, i tempi e le modalità di presentazione delle domande, i casi di cancellazione, gli obblighi che le cooperative iscritte sono tenute a rispettare, le modalità di gestione e di raccordo con le Province cui viene delegata la gestione dell’Albo. L’Albo, articolato in Ripartizioni provinciali, mantiene la suddivisione in tre sezioni: • Sezione A: Cooperative Sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e educativi. • Sezione B: Cooperative Sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse “agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi” inseriscono al lavoro persone svantaggiate. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata. • Sezione C: Consorzi di cui all’art. 8 della legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”. La maggiore novità introdotta dal nuovo regolamento riguarda la possibilità data alle cooperative sociali di iscriversi contemporaneamente alla sezione A ed alla sezione B dell’Albo, possibilità sino ad ora non contemplata. Occorre che il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della legge 381/1991 e dell’art. 4, comma 1, del regolamento (deliberazione n° 010338 seduta del 21 OTT 2009) sia chiaramente indicato nello statuto sociale e l’organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate. Amministrazione Provinciale di Como Assessorato ai Servizi Sociali, Sanità e Parità Opportunità Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo? Per l’iscrizione all’Albo Regionale le Cooperative Sociali devono: • avere sede legale e operativa in Lombardia; • essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella sezione “Mutualità prevalente di diritto”, Categoria “Sociale” e nella Categoria dell’attività esercitata; • gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo formativo, ovvero svolgere attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall’articolo 4 della legge 381/1991, o come consorzi essere costituite da almeno il 70% da cooperative sociali; • avere la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con riferimento all’art. 2 della legge 381/1991; • rispettare, per i lavoratori dipendenti, le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed aver assolto agli obblighi previdenziali ed assicurativi; • svolgere l’attività in conformità alla normativa vigente; • aver depositato c/o il Registro Imprese il bilancio economico; • aver depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, se dovuto, il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001; • aver redatto il bilancio di responsabilità sociale; • documentare con autocertificazione l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente; • aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 e 19 marzo 1990, n. 55. (Disposizioni antimafia). Amministrazione Provinciale di Como Assessorato ai Servizi Sociali, Sanità e Parità Opportunità Quali sono gli obblighi delle cooperative per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale? Le cooperative sociali iscritte all’Albo regionale, attraverso il sistema informativo, sono tenute a comunicare alla Provincia: • dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. • entro 10 giorni la messa in liquidazione e lo scioglimento della società. • entro 30 giorni l’eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge nazionale 381/1991 (percentuale dei soci volontari non deve essere superiore al 50% del totale dei soci) e per le sole cooperative iscritte nella sezione B (percentuale delle persone svantaggiate occupate non deve essere inferiore al 30% del totale degli occupati, rispetto al numero dei lavoratori non svantaggiati). La cancellazione dall’Albo Regionale è disposta nei seguenti casi: 1. per esplicita richiesta del legale rappresentante della cooperativa accompagnata dal verbale dell’Organo amministrativo 2. scioglimento della cooperativa, o inattività per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall’Albo Nazionale delle cooperative, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 220/2002; 3. qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni previste ai sensi del decreto legislativo 220/2002 ; 4. qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale, così come previsto all’articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel Regolamento; 5. qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 381/1991, entro sei mesi dalla data di accertamento come previsto nel Regolamento; 6. in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l’iscrizione, nonché per l’eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d’iscrizione; 7. nel caso in cui la Cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 del Regolamento dell’Albo regionale delle cooperative sociali.