Legge Sviluppo 99/2009
Novità introdotte per le Società Cooperative
Modifica all’art. 2511 cod. civ
-viene aggiungo un secondo periodo, in conseguenza del quale l’articolo del codice
viene dunque a recitare:
-Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico, iscritte presso l’albo delle società
cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma e
all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice».
-La norma introdotta attribuisce all’iscrizione all’Albo carattere di
ELEMENTO COSTITUTIVO.
La circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0115427 del 17/10/2009 chiarisce che la
modifica è intesa ad evidenziare il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo, iscrizione che
costituisce pertanto elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica
.
-Inoltre, sancisce in termini perentori l’obbligatorietà di tale iscrizione
per TUTTE le cooperative, indipendentemente dal fatto che siano o
meno a mutualità prevalente.
-Attenzione: nessuna modifica operativa!
nonostante il riferimento dell’articolo 2512, ul. comma cod.civ. alle sole cooperative a mutualità
prevalente (“Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito albo…”),
l’obbligatorietà dell’iscrizione anche per le cooperative diverse era ed è già sancita dall’articolo
223sexiesdecies disp.trans. cod.civ
CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE:
perdita del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs 2 agosto 2002, n.
220, art 15 co. 1)
la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di
richiesta di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdicies c.c.
MODALITA’ DI REDAZIONE DEL MODELLO C17:
viene modificato l’art 223sexiesdecies sostituendo il fin qui vigente obbligo di
deposito del bilancio con l’obbligo di comunicazione annuale delle notizie di bilancio,
anche ai fini dell’accertamento della mutualità.
L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
PERDITA DELLA MUTUALITA’ PREVALENTE:
Viene meno l’obbligo di redazione ed invio del bilancio straordinario ex
art.2545octies in caso di perdita della prevalenza mutualistica oggettiva, a condizione
che la cooperativa non modifichi o sopprima le clausole statutarie di mutualità e non
abbia emesso strumenti finanziari. (art.8).
Quanto all’emissione di strumenti finanziari, è da ritenere che la novella faccia
riferimento a tutti gli strumenti finanziari emettibili dalle cooperative ex articoli 4 e 5 l.
n.59/92 (azioni di sovvenzione ed a.p.c.) ed ex articolo 2526 cod.civ., a prescindere
dal loro carattere partecipativo, non partecipativo, quasi partecipativo, di capitale,
quasi capitale o di debito..
Segnalazione all’Albo di perdita della mutualità:
In tutti i casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società
è tenuta a farne segnalazione tramite gli strumenti informatici di cui
all’art.223sexiesdecies disp.trans. c.c., vale a dire, è da ritenere tramite il modello C17
(quadro per modulo allegato al bilancio, dichiarazione di perdita dei requisiti di
prevalenza mutualistica), quanto meno per i casi di perdita della prevalenza oggettiva.
Identico obbligo sussiste per il caso di riacquisto della prevalenza nell’esercizio
successivo.
Termini per la segnalazione: coincidente con quello previsto per il deposito del
bilancio (30 gg dall’approvazione)
ASPETTI SANZIONATORI:
La mancata o ritardata segnalazione comporta l’applicazione della medesima
sanzione amministrativa prevista per il caso di mancata comunicazione telematica
annuale dei dati di bilancio, ossia la sospensione semestrale di ogni attività dell’ente,
intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali
CHIARIMENTI SU SOSPENSIONE ATTIVITA’:
La circolare Ministero Attività Produttive n. 0115427 precisa che l’omesso o ritardato
inoltro all’Albo della comunicazione annuale delle notizie di bilancio (che attualmente si
effettua per il tramite del Registro delle Imprese mediante allegazione al bilancio del
modello C17) , così come l’omessa o ritardata comunicazione concernente la perdita
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, comportino l’applicazione della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività solo qualora la
Cooperativa non ottemperi a tali obblighi né entro il 31 dicembre dell’anno successivo
all’anno di esercizio né nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla conseguente diffida
emanata direttamente dal Ministero
Se bilancio coincidente con anno solare, nulla quaestio circa la disponibilità di
una anno di tempo per il deposito (31 dicembre);
Se bilancio sfasato rispetto anno solare, due soluzioni prospettabili:
1.
interpretare il dictum ministeriale come regola riferita ad un periodo di tolleranza
di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;
2.
interpretare la prescrizione del Ministero come riferita, invece, sempre e
comunque al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di esercizio, ciò che
potrebbe comportare conseguenze inique.
ATTENZIONE:
I termini indicati dal Ministero valgono esclusivamente con riguardo all’applicabilità
della nuova sanzione di blocco semestrale delle attività.
E’ da evidenziare con chiarezza che gli obblighi comunicativi oggetto dell’intervento
ministeriale (notizie di bilancio ed eventuale comunicazione della perdita dello status
di cooperativa a mutualità prevalente) debbono comunque essere assolti nel termine
di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, all’atto del deposito di quest’ultimo presso il
Registro delle Imprese.
VIGILANZA:
ALCUNE MODIFICHE AL D.Lgs 220/2002:
Aggiunto il comma 4bis all’articolo 1, il quale dispone il perseguimento esclusivo
dell’interesse pubblico nell’assolvimento dei compiti di vigilanza;
Modificato il secondo comma del medesimo articolo 1 del Decreto, stabilendosi la
spettanza, in esclusiva, al Ministero dell’accertamento dei requisiti mutualistici.
Introduzione di una sanzione di sospensione semestrale dell’attività (v.supra) per il
caso di mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle diffide impartite in sede di
vigilanza..
Scarica

perdita della mutualita` prevalente