a cura della Dott.ssa Stefania C. PRENCIPE La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione Italiana che ha previsto la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici. Alla donna lavoratrice devono essere garantite condizioni di lavoro che le consentano l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La gravidanza è un valore sociale ed un aspetto della vita quotidiana che va tutelato in maniera pregnante. Il legislatore ha posto il divieto di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto ( astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ( astensione obbligatoria post partum). Tuttavia particolari condizioni determinano l’anticipazione del divieto fino a ricomprendere tutto il periodo di gravidanza sino all’età di sette mesi dell’infante. L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità“( così come modificato dal DLgs n.115/2003). Il Capo II del D.Lgvo summenzionato stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di tre soggetti fondamentali: la Lavoratrice, il Datore di lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro La lavoratrice,dipendente, socia di società cooperativa o iscritta alla gestione separata ai sensi della L.n. 335/1995, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla legge, può presentare o inoltrare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro: sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sia per condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli alla sua salute e a quella del nascituro o per l’impossibilità di spostamento della lavoratrice stessa ad altre mansioni quando svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute. La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di residenza o domicilio, allegando in originale la certificazione rilasciata da un medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da un medico ginecologo privato, attestante le sue condizioni. In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. La lavoratrice in gravidanza in condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto. Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la gravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontana immediatamente dalla situazione di rischio e provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta l’attività lavorativa. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro, emana il provvedimento di competenza e richiede l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le verifiche sanitarie. La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al datore di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum. Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum. È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del medico competente e del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento. In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanzapuerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice: la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio; provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione Provinciale del Lavoro della determinazione adottata ; qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in forma scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la procedura per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio di interdizione dal lavoro. È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento medico ed avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale , l’interdizione dal lavoro della lavoratrice fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria oppure per tutto il maggior periodo di astensione concesso in ragione del divieto di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per motivi organizzativi o produttivi . Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un provvedimento di autorizzazione, suscettibile di revoca qualora non sussistano più le condizioni legittimanti e può essere impugnato.