a cura della Dott.ssa Stefania C. PRENCIPE
La tutela della maternità è un principio
fondamentale sancito dall’art. 37 della
Costituzione Italiana che ha previsto la parità
normativa e retributiva tra lavoratori e
lavoratrici.
Alla donna lavoratrice devono essere garantite
condizioni di lavoro che le consentano
l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare ed assicurino alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La gravidanza è un valore sociale ed un aspetto
della vita quotidiana che va tutelato in maniera
pregnante.
Il legislatore ha posto il divieto di far lavorare
le donne nei due mesi precedenti la data
presunta del parto ( astensione obbligatoria
ante partum) e nei tre mesi successivi alla data
effettiva del parto ( astensione obbligatoria post
partum).
Tuttavia particolari condizioni determinano
l’anticipazione del divieto fino a ricomprendere
tutto il periodo di gravidanza sino all’età di
sette mesi dell’infante.
L'attuale norma di riferimento di tutela delle
lavoratrici madri è costituita dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 intitolato
"Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità“( così come modificato dal DLgs
n.115/2003).
Il Capo II del D.Lgvo summenzionato stabilisce
le modalità operative al fine di garantire la
tutela della sicurezza e della salute della
lavoratrice durante il periodo di gravidanza e
fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì
ruoli e competenze di tre soggetti fondamentali:
la Lavoratrice, il Datore di lavoro, la Direzione
Provinciale del Lavoro
La lavoratrice,dipendente, socia di società
cooperativa o iscritta alla gestione separata ai sensi
della L.n. 335/1995, al fine di attivare le misure di
tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla
legge, può presentare o inoltrare istanza alla
Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere
l'astensione
dal
lavoro:
sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dalla gravidanza, sia per
condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli
alla sua salute e a quella del nascituro o per
l’impossibilità di spostamento della lavoratrice
stessa ad altre mansioni quando svolge un’attività
faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio
per
la
sicurezza
e
la
salute.
La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della
gravidanza o preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha
diritto all'astensione anticipata dal lavoro per
gravidanza a rischio.
La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla
Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di
residenza o domicilio, allegando in originale la
certificazione rilasciata da un medico ginecologo del
Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da
un medico ginecologo privato, attestante le sue
condizioni.
In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice
sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici del
Servizio
Sanitario
Nazionale.
La lavoratrice in gravidanza in condizioni
lavorative o ambientali pregiudizievoli
La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di
gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanza
con la data presunta del parto.
Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansione
lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la
gravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontana
immediatamente dalla situazione di rischio e provvede ad
assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di
gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o
l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta
l’attività lavorativa.
Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non
fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore
di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione
Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo
provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro,
sulla base della dichiarazione del datore di lavoro,
emana il provvedimento di competenza e richiede
l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità
Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro per le verifiche sanitarie.
La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al
datore di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il
lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum.
Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento
verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra
quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse
assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con
l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino,
anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di
lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente.
Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero
possibili per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta
alla Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento
di interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum.
È responsabile della tutela della sicurezza e della salute
della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare
preventivamente, con il concorso del responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del
medico competente e del rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro,
tenendo conto anche della possibilità della presenza di
lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento.
In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni
di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanzapuerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di
protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici
madri, informando le lavoratrici ed il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza
della lavoratrice:
la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di
rischio;
provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo
stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione
Provinciale del Lavoro della determinazione adottata ;
qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero
possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in
forma scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di
avviare la procedura per l’emanazione del provvedimento
autorizzatorio di interdizione dal lavoro.
È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento medico ed
avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario
Nazionale , l’interdizione dal lavoro della lavoratrice fino
all’inizio del periodo di astensione obbligatoria oppure per tutto
il maggior periodo di astensione concesso in ragione del divieto
di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per motivi
organizzativi o produttivi .
Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un provvedimento di
autorizzazione, suscettibile di revoca qualora non sussistano più
le condizioni legittimanti e può essere impugnato.
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Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza