La valutazione dei rischi per le lavoratrici
madri: il ruolo del medico competente
dr.ssa Elisabetta Davanzo
SPISAL ULSS 7
Susegana, 19/06/2010
D.Lgs. 81/08 art.17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il DL non può delegare le seguenti attività:
a)
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’art. 28;
D.Lgs. 81/08 art. 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a)
collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, …
alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la
parte di competenza …
D.Lgs. 81/08 art.18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
c)
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza; (art. 6 D. Lgs 151/01 … misure per la tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato,… fatto salvo quanto
previsto dall’art. 8 c.2 )
g)
… richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento;
n)
consentire ai lavoratori di verificare mediante RLS l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
v)
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la
riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08 … nelle unità produttive
che occupano fino a 15 dipendenti è facoltà dell’RLS chiedere la
convocazione di un’apposita riunione)
D.Lgs. 81/08 art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi … quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/01
… la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al DL
che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità …
D.Lgs. 151/01 art. 11
Valutazione dei rischi
… il DL valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C …
D.Lgs. 81/08 art. 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1.
Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento in
collaborazione con RSPP e MC, nei casi di cui all’art. 41
(sorveglianza sanitaria)
D.Lgs. 81/08 art. 41
Sorveglianza sanitaria
1.
È effettuata dal MC :
a) nei casi previsti dalla normativa vigente
b) su richiesta del lavoratore …
3.
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare
stati di gravidanza
D.Lgs. 81/08 art. 183
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il DL adatta le misure di cui all’art. 182 (disposizioni miranti ad
eliminare o ridurre i rischi da esposizione ad agenti fisici) alle esigenze
dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
D.Lgs. 81/08 art. 190
Valutazione del rischio
1. Il DL valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione …
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e i minori
D.Lgs. 81/08 art. 202
Valutazione dei rischi
1. … il DL valuta e, quando necessario, misura i livelli di
vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti;
5.
ai fini della valutazione di cui al c. 1 il DL tiene conto …
c) degli eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori
Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
1.11.4
Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate
Caso 1
Lavoratrice di 29 aa gravida alla 7ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione
del ginecologo
Attività lavorativa svolta
Comparto: metalmeccanica
Mansione: addetta reparto coniatura
Rischi lavorativi rilevati:
- stazione eretta prolungata
- movimentazione manuale di carichi
- rumore
- chimico
Rischi lavorativi confermati dal DL che dichiara altresì di non poter adibire la
lavoratrice ad altra mansione in quanto “non disponibili posti alternativi
compatibili con lo stato di gravidanza”
Si ritiene che sussistano le condizioni previste dal D.Lgs 151/01 per proporre alla DPL
la concessione della interdizione dal lavoro fino al congedo obbligatorio e si invia la
documentazione per il proseguo di competenza. La DPL emette il provvedimento.
Si invita la lavoratrice a ripresentarsi allo SPISAL ad 1 mese di vita del bambino per
valutare un eventuale prolungamento dell’interdizione fino al 7° mese.
La lavoratrice si ripresenta, viene ricontattata l’azienda che per il periodo post partum
propone un cambio mansione, individuata congiuntamente da DL, RSPP, MC
Tra quelle individuate compatibili, risulta disponibile la mansione di add. confezione
manuale a banco o add. confezione con macchine insacchettatrici – inscatolatrici.
Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e
ritiene che la stessa sia compatibile con il periodo post partum.
Viene data comunicazione alla DPL, a DL e alla lavoratrice che il cambio mansione
proposto risulta adeguato.
Risultato: buona la sinergia fra le parti!
Caso 2
Lavoratrice di 32 aa gravida alla 10ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione del MMG
Attività lavorativa svolta
Comparto: metalmeccanica (produzione forni per cucine)
Mansione: addetta premontaggio lavaggi e sfiati
Rischi lavorativi rilevati:
- stazione eretta prolungata
- urti e vibrazioni (uso di trapani, avvitatori e martello)
- chimico
Il DL segnala di aver già adeguato la mansione con “esclusione dell’uso di silicone e
dell’uso frequente di martello” inviando a supporto la valutazione del rischio relativa alla
tutela delle lavoratrici madri.
Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare che la mansione proposta sia
effettivamente compatibile con lo stato di gravidanza rilevando che:
- la lavoratrice è stata dotata di un sedile ergonomico ma che adattato all’altezza del
banco di lavoro la costringe a postura affaticante con le braccia in elevazione;
- è stato escluso l’uso frequente di martello, ma non viene presa in considerazione
l’esclusione dell’uso di trapani ed avvitatori pur essendo emerso dalla valutazione dei
rischi, il rischio di vibrazioni meccaniche per la mansione in oggetto;
- è stato escluso l’uso di silicone che però viene utilizzato da un altro operatore nello
stesso banco di lavoro in posizione contigua.
La mansione proposta non risulta complessivamente adeguata allo stato di
gravidanza.
Il “documento di valutazione dei rischi lavoratrici gestanti” rimanda il giudizio di
incompatibilità della mansione per la presenza di rischi vibrazioni e chimico all’
idoneità del MC che non è stato interpellato.
Sinergia fra le parti?
Caso 3
Lavoratrice di 24 aa gravida alla 7ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione
del ginecologo
Attività lavorativa svolta
Mansione: apprendista parrucchiera
Orario di lavoro giornaliero
Rischi lavorativi rilevati:
- stazione eretta prolungata e postura incongrua
- chimico
Rischi lavorativi confermati dal DL che dichiara altresì di non poter individuare una
mansione alternativa compatibile con lo stato di gravidanza in quanto tutte le attività
vengono svolte in stazione eretta.
Si ritiene che sussistano le condizioni previste dal D.Lgs 151/01 per proporre alla DPL
la concessione della interdizione dal lavoro fino al congedo obbligatorio e si invia la
documentazione per il proseguo di competenza. La DPL emette il provvedimento.
Si invita la lavoratrice a ripresentarsi allo SPISAL ad 1 mese di vita del bambino per
valutare un eventuale prolungamento dell’interdizione fino al 7° mese.
La lavoratrice si ripresenta, viene ricontattata l’azienda che per il periodo post partum
propone un cambio mansione: “addetta lavateste, centralinista, addetta semplici pieghe,
addetta alle pulizie (spazzare i capelli, sistemare asciugamani ecc)”.
Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e
valutata la postazione di lavoro rileva che trattasi di ambiente unico, non
compartimentato, non dotato di sistemi di aspirazione o estrattori d’aria. Presenza di
vasistas che vengono aperti al bisogno.
Anche se la lavoratrice venisse adibita ad attività che non comportano l’utilizzo di
prodotti chimici, non è escludibile a priori un’esposizione indiretta derivante dall’uso
dei prodotti in postazioni contigue.
Si richiede di visionare il documento di VR.
Il DL fornisce l’autocertificazione.
Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e
valutata la postazione di lavoro rileva che trattasi di ambiente unico, non
compartimentato, non dotato di sistemi di aspirazione o estrattori d’aria. Presenza di
vasistas che vengono aperti al bisogno.
Anche se la lavoratrice verrebbe adibita ad attività che non comportano l’utilizzo di
prodotti chimici, non è escludibile a priori un’esposizione indiretta derivante dall’uso
dei prodotti in postazioni contigue.
Si richiede di visionare il documento di VR.
Il DL fornisce l’autocertificazione.
Si chiede di poter visionare le schede di sicurezza dei prodotti in uso che però il DL
non ha a disposizione.
Lo SPISAL chiede le schede di sicurezza e dispone l’adozione di un estrattore d’aria
nel locale.
Conclusioni:
1. Aziende in cui è nominato il MC:
è indispensabile la partecipazione attiva di tutte le figure aziendali
della prevenzione, ivi compreso il MC, al fine di individuare reali
misure di tutela per la lavoratrice gestante e in allattamento.
E’ opportuno che la valutazione sia fatta sempre a priori, prima cioè
che si verifichi una gravidanza in modo tale da poter prevedere in
anticipo quali misure di protezione adottare ed effettuare una corretta
informazione e formazione della lavoratrice circa i rischi per la
gravidanza e l’allattamento in relazione all’attività lavorativa svolta.
2. Aziende in cui non è nominato il MC:
essenziale il ruolo dello SPISAL nel supportare il DL nella gestione
della tutela della lavoratrice nei casi di lavoro a rischio e nell’accertare
la corretta applicazione della normativa.
Prezioso il contributo di ginecologi e medici di medicina generale
nell’inviare le lavoratrici allo SPISAL
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Dott.ssa Davanzo