Il D.Lgs 151/2001
Le linee guida regionali
Le esperienze degli SPISAL di Treviso
Dott.ssa Federica Zannol SPISAL ULSS 8
D.Lgs 26/03/01 n.151
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della
paternità…
Riunisce tutte le precedenti
normative di tutela del lavoro
femminile
D.Lgs n.151
1. Il
presente Testo unico disciplina i congedi*,
i riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternità e paternità di figli naturali,
adottivi e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
* astensione
per "congedo di maternità" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice
Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16
(Divieto di adibire al lavoro le donne)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, commi 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
POSTICIPO OBBLIGATORIA pre parto di UN MESE
Art. 20 (Flessibilità del congedo di maternità)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4 bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
Art. 17
(Estensione del divieto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6, 7, 9 e 10)
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che,
in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano
da ritenersi gravosi o pregiudizievoli…
Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90
D.Lgs n.151
• CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:
- Anticipata > rischio legato all’attività lavorativa
> rischio legato a patologia della gravidanza
• CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:
- Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’
> rischio legato all’attività lavorativa
CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:
Anticipata > rischio legato all’attività lavorativa
Art. 17 (Estensione del divieto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio
sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal
Servizio stesso, per i seguenti motivi:
…
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni
D.Lgs. n.151 Allegato A-B
Art. 7 (Lavori vietati)
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt.3, 30, comma 8 e 31, comma 1; D.Lgs.25
novembre 1996, n. 645, art.3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12, comma 3
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto
e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri indicati
nell’ Allegato A
2. Sono inclusi i lavori che comportano il
rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di
cui all'Allegato B.
CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:
Anticipata > > rischio legato a patologia della gravidanza
Art. 17 (Estensione del divieto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6, 7, 9 e 10)
… l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla
base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti
Organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più
periodi, la cui durata sarà determinata dal Servizio stesso, per i
seguenti motivi:
nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza;
CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:
Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6
(Tutela della sicurezza e della salute)
(D.Lgs.25 novembre 1996, n. 645, art.1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.9)
1. Il presente capo prescrive misure per la
tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del
figlio
CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:
Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’
Personale militare femminile: durante il
periodo di gravidanza e fino a sette mesi
successivi al parto il personale militare femminile
non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri,
Esposizione a radiazioni ionizzanti
E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad
attività comportanti un rischio di contaminazione.
CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:
Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’
• I lavori di assistenza e cura degli infermi nei
sanatori e nei reparti per malattie infettive e per
malattie nervose e mentali: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
• I lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:
Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’
Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
( sorveglianza sanitaria)
Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché
alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e
fino a 7 mesi dopo il parto;
(malattie professionali)
Art. 7 (Lavori vietati)
La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il
quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui
i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio, può disporre l'interdizione dal
lavoro, in attuazione di quanto previsto all'art.17.
D.Lgs. 151/01 art 11-12
“l'obbligo per il datore di lavoro di (artt.11 e 12 T.U.)
di:
•valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;
•adottare misure necessarie per evitare l'esposizione a
rischio
•informare le lavoratrici e i rappresentanti per la
sicurezza sui risultati della valutazione.
I rischi sono indicati nell'allegato C del T.U. :
i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro
Art. 53 Lavoro notturno
• Divieto durante la gestazione
• Divieto fino all’anno del figlio
…dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al
compimento di
un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni * padre
b) la lavoratrice unico genitore figlio fino 12 anni*padre
c) Lavoratrice madre di un disabile L. 104/92 * padre
D.Lgs. n.151
Art. 9
(Polizia di Stato, penitenziaria e municipale)
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
- Fermo restando quanto previsto dal presente
capo, durante la gravidanza è vietato adibire
al lavoro operativo le appartenenti alla
Polizia di Stato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano al personale femminile del corpo
di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
D.Lgs 17/03/95 n. 230
“Attuazione delle direttive Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti”. (art.8 T.U.)
Si fa inoltre obbligo alla lavoratrice di
notificare al datore di lavoro il proprio stato
di gestazione non appena accertato
Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009
Tutela della salute delle lavoratrici madri.
Linee di indirizzo per
l’applicazione del D.Lgs.
151/2001.
REGIONE VENETO
tre parti:
1. approfondimento sulle modalità di valutazione
dei rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere
con una scheda relativa alle principali mansioni
che le espongono a rischio e i provvedimenti che
ne devono conseguire. L’appendice operativa
contiene una griglia utile alla valutazione della
compatibilità delle postazioni di lavoro con lo
stato di gravidanza e/o di puerperio oltre ad un
modello per l’informazione alla lavoratrice.
2. contenente una guida all’analisi delle principali
condizioni lavorative a rischio e pregiudizievoli
per le lavoratrici gestanti o puerpere;
3. riporta la legislazione richiamata nelle
precedenti.
PARTE PRIMA-Dgr n. 2901 del 29
settembre 2009
ANALISI DELLE PRINCIPALI MANSIONI
PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI
DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI
ELENCO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON
ESAUSTIVO, DI ALCUNE SITUAZIONI LAVORATIVE
- COMPARTO - MANSIONE
- ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI
RISCHIO
- RIFERIMENTO D.LGS. 151/01
- PERIODO DI ASTENSIONE
Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009
APPENDICE OPERATIVA
GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI PER
LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE
Questa check list può essere utilizzata dal datore di
lavoro per valutare la compatibilità, di ogni
postazione di lavoro, nella quale viene o potrebbe
essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di
gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il
parto).
L’elenco delle situazioni lavorative non è
esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come
procedere in ogni realtà produttiva.
Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009
MODELLO PER L’INFORMAZIONE
ALLA LAVORATRICE
OGGETTO: informazione sui rischi lavorativi
e relative misure di tutela che devono essere
attuate in caso di gravidanza.
• Compatibilità
• Incompatibilità
PARTE SECONDA alla Dgr n. 2901 del 29
settembre 2009
GUIDA all’ANALISI delle PRINCIPALI
CONDIZIONI LAVORATIVE DI RISCHIO e
PREGIUDIZIEVOLI PER LA LAVORATRICE
MADRE.
• CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO (D.Lgs. 151/01
artt. 7 e 17, comma 2, lett.c)
• Rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori
• Rischio da movimentazione manuale dei carichi
• Rischio chimico
• Rischio da sollecitazioni termiche
• Rischio da sollecitazioni meccaniche
a) Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo
b) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
• Rischio Rumore
• Rischio biologico
• Radiazioni cosmiche
• Rischio cancerogeno da fumo di sigaretta
PARTE SECONDA alla Dgr n.
2901 del 29 settembre 2009
• CONDIZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI
PREGIUDIZIEVOLI (D.Lgs. 151/01 art. 17
comma 2 lett.b)
• CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE O
PREGIUDIZIEVOLI in RELAZIONE
ALL’AVANZATO STATO DI GRAVIDANZA
(D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 1)
La Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90 ha
elencato alcune lavorazioni per le quali è consigliabile l’anticipo di un
mese del congedo per maternità
PARTE TERZA alla Dgr n. 2901
del 29 settembre 2009
APPENDICE NORMATIVA
D.lgs. 26.03.2001 n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternità e
della paternità a norma dell’art. 15 l. 53/00
Gestione della lavoratrice madre
SPISAL provincia di Treviso
Lavoratrice si presenta allo SPISAL con certificato di
gravidanza:
- Viene raccolta un’anamnesi lavorativa
- La lavoratrice che si suppone a rischio per motivi legati all’attività
lavorativa svolta viene supportata nella compilazione della
domanda per la DPL
- Viene contattata la ditta per validare l’anamnesi lavorativa
dichiarata /richiedere lo spostamento  della lavoratrice madre ad
una mansione non a rischio
Gestione della lavoratrice madre
nella provincia di Treviso
Si raccoglie una dichiarazione della ditta circa la
possibilità o meno di spostamento  a una
mansione non a rischio:
-se viene proposto il cambio mansione  il
personale SPISAL effettua sopralluogo (…)
-se viene dichiarata l’impossibilità di spostamento la
richiesta di interdizione con la risposta
dell’azienda viene subito inviata alla DPL di
Treviso per l’emendamento finale
Gestione della lavoratrice madre
nella provincia di Treviso
Il sopralluogo del personale SPISAL in
azienda può concludersi con parere positivo
circa lo spostamento o meno 
In ogni caso la documentazione raccolta viene
inviata alla DPL per l’emendamento finale
ART.37 DELLA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale,
adeguata protezione
Grazie dell’attenzione!!!
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Dott.ssa Zannol