La normativa di riferimento dell’attività bancaria Giuseppe Squeo 1 Gli obiettivi del sistema finanziario • Stabilità del valore della moneta, delle istituzioni e del sistema nel suo complesso. • Efficienza allocativa e operativa degli intermediari. • Tutela del risparmiatore, contraente debole da proteggere garantendo trasparenza informativa e correttezza comportamentale degli intermediari. • Concorrenza dei mercati in cui operano gli intermediari finanziari. 2 Il bisogno di vigilanza Incapacità mercato di realizzare autonomamente gli obiettivi. Necessità regolamentazione per indirizzo forze mercato. Politica monetaria Regolamentazione Vigilanza Correttezza intermediari verso investitori Mercato mobiliare Sistema creditizio Correttezza e completezza informativa emittenti Stabilità ed efficienza intermediari 3 I controlli di stabilità: alcune considerazioni Obiettivo: assicurare equilibrio patrimoniale di lungo termine di ciascun intermediario e quindi di tutto il sistema. L’instabilità Le banche Crescente istituzioni assicurano i sistemi convergenza finanziarie può dei pagamenti è internazionale che assumere quindi importante per ridurre rischio carattere azzerare il rischio sistemico impone: sistemico. detenzione moneta e credito di ultima fenomeni di contagio istanza e di insolvibilità: coefficienti importanza rischio patrimoniali. controparte Differente spinta di instabilità tra varie funzioni: massima in quella monetaria e nulla per brokeraggio. I controlli sulla stabilità sono attribuiti all’organo di vigilanza che può essere lo stesso o diverso dal regolatore della politica monetaria: in UME la BCE non svolge funzione vigilanza su banche. 4 I controlli di correttezza e trasparenza Obiettivo:garantire l’integrità dei comportamenti ed il rispetto delle regole del gioco. Informazione emittenti: riconoscimento dei principi di trasparenza in tutti i paesi ad autorità di controllo mercato mobiliari e si estrinsecano in prospetti informativi. Uniformizzazione per processi in atto di internazionalizzazione mercati e uniformità contabile (Ias). Comportamenti intermediari: principi riconoscimento principi generali internazionali, direttiva Eurosim recepita con TUF. Poteri controllo distribuiti tra: • autorità controllo del mercato mobiliare; • organismi autoregolamentazione espressione mercato. Il bilanciamento tra i due è funzione della storia di ogni Paese. 5 Obiettivi di vigilanza: stabilità ed efficienza banche L’obiettivo di efficienza è strettamente connesso al grado di concorrenza dell’industria finanziaria. A Motivazione della funzione monetaria e creditizia svolta nell’economia del Paese. Modello di riferimento: struttura condotta performance •dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la condotta concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali) •l’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance sempre migliori •la “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo di “efficienza” della vigilanza •l’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, potrebbe non favorisce la stabilità, anzi, potrebbe accentuarne le situazioni di crisi. La minimizzazione del costo dell’intermediazione avviene attraverso lo stimolo alla concorrenza degli intermediari. 6 Obiettivi di vigilanza: stabilità La stabilità è necessaria per mantenere la fiducia dei singoli risparmiatori verso la moneta bancaria e salvaguardare in tal modo la formazione del risparmio nazionale, fondamentale per la crescita economica. L’obiettivo della stabilità viene perseguito a livello di singola banca verificandone e garantendone i livelli di liquidità e di solvibilità, nonché limitandone l’assunzione di rischi. Evitare l’effetto domino: che l’insolvenza di una singola banca diventi l’insolvenza del sistema bancario. 7 Obiettivi di vigilanza: efficienza Si intendono perseguire condizioni di efficienza dei mercati e dei singoli intermediari, trasformandola in tal modo in efficienza del sistema finanziario. Efficienza operativa: ricerca combinazione ottimale dei fattori produttivi per combinare il massimo livello di produzione con la minimizzazione dei costi. Efficienza allocativa: capacità di destinare le risorse creditizie seconda una scala di priorità basata sui rendimenti attesi degli investimenti a parità di rischio. Ottimizzazione della funzione di screening (selezione) della clientela. Efficienza informativa: capacità dei prezzi dei titoli di riflettere, in ogni momento, tutte le informazioni disponibili, fornendo in tal modo segnali appropriati al mercato. L’asimmetria informativa tende a generare l’inefficienza dei mercati. 8 Gli organi di vigilanza • • • • Il CICR con compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico o da altre leggi. La Banca d’Italia ha numerosi compiti, oltre a formulare proposte per le deliberazioni di competenza del CIRC, esercita le funzioni di vigilanza sul settore bancario e sulle singole banca. Essenzialmente, svolge un ruolo di organo: tecnico territoriale nell’attuazione della politica monetaria stabilita dalla BCE; di attuazione delle deliberazioni del CICR; di vigilanza nei confronti del sistema; di vigilanza sulla concorrenza. La Banca d’Italia emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti di carattere particolare. 9 La vigilanza delle autorità creditizie • • • • • • • • In generale, gli obiettivi della vigilanza sono rappresentati dalla: sana e prudente gestione delle banche, stabilità del sistema, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza che viene esercitata per il conseguimento dei detti obiettivi si classifica in: regolamentare informativa; ispettiva; protettiva. 10 La vigilanza regolamentare Tale vigilanza interviene a regolamentare aspetti della struttura e dell’attività delle banche per limitarne l’assunzione di rischi. Controlli strutturali. Per definire la morfologia del mercato: Controlli prudenziali. Limitanti il grado di rischio assunto dai singoli intermediari e finalizzati a •condizioni per l’accesso garantire solvibilità e (capitale minimo, liquidità (riserva onorabilità); obbligatoria, coefficienti •vincoli all’operatività (BCC patrimoniali, etc.). hanno filiali nel circondario; riserve di attività: assicurative e Sgr); Normative su •condizioni per determinare adeguatezza del capitale operazioni (fusione, assunzione di partecipazioni). Controlli trasparenza e correttezza. Nei settori dei rapporti bancari con clientela (legge sulla trasparenza e norme sul bilancio bancario) e attività di investimento (definizione del ruolo assunto dall’intermediario per evitare conflitti di interesse). 11 La vigilanza regolamentare: entrata • • • • • Per svolgere l’attività bancaria le banche devono essere iscritte in un apposito Albo avendo le seguenti condizioni: adozione della forma della spa o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; capitale minimo di costituzione; programma, atto costitutivo e statuto; requisito onorabilità dei partecipanti al capitale; requisito onorabilità e professionalità degli amministratori, sindaci e alto management. 12 La vigilanza regolamentare: forma societaria • • • • • a) b) Le tre forme societarie possibili sono: la SpA, la Banca Popolare e la Banca di Credito Cooperativo. Gli elementi che distinguono la convenienza ad adottare una piuttosto che l’altra forma societaria sono: la dimensione del capitale della banca (6,3 milioni per spa e popolari e 2 per le banche di credito cooperativo); il numero dei soci (minimo 200 per le banche popolari e per quelle di credito cooperativo); il grado di concentrazione del capitale; gli obiettivi della compagine sociale; competenza territoriale (limitata per per le BCC). Agli estremi: grande dimensione, alta concentrazione proprietaria, basso numero soci e obiettivo profitto: spa. capitale limitato, ampio numero soci, obiettivo mutualità: banca di credito cooperativo. 13 La vigilanza regolamentare: soci La partecipazione al capitale delle banche non è libera, ma è assoggettata a dei limiti. Vi è un requisito di onorabilità che deve essere detenuto dai soci. Vi sono dei vincoli al capitale detenibile. • Autorizzazione Bankit se > 5% del capitale banca con diritto voto o controllo (o in società che abbia partecipazione oltre 5% in banca). • Le società non finanziarie max 15% autorizzabile per divieto commistione banca – impresa. Si vuole evitare, in questo modo, che un’impresa controlli la sua banca creditrice. 14 La vigilanza regolamentare: controlli prudenziali Si fa riferimento ad una serie di vincoli/regole cui devono essere sottoposte le banche per garantire una gestione a rischio controllato, per tutelare in modo adeguato i depositanti. Le norme di vigilanza prudenziale lasciano piena libertà di gestione ma fissano dei limiti oggettivi entro i quali deve mantenersi la gestione bancaria. Essa è realizzata utilizzando strumenti quali: • coefficienti di bilancio (solvibilità, equilibrio finanziario, concentrazione investimenti, grandi rischi, rigidità costi) • adeguati standard organizzativi (dimensione risorse, la presenza di strumenti operativi); • onorabilità, competenza e esperienza che devono possedere i soggetti che assumono posizioni nell’alto management e negli organi collegiali. 15 Il ruolo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Il patrimonio costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. 16 Patrimonio di vigilanza: struttura Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. Patrimonio di vigilanza Patrimonio Elementi positivi di base Elementi negativi Patrimonio supplementare Elementi positivi D e d u z i o n i Elementi negativi 17 Patrimonio di vigilanza: primario Voci componenti Elementi positivi a1) capitale versato; a2) riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni; a3) strumenti innovativi di capitale; a4) utile del periodo; a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio di base; Elementi negativi: b1) azioni proprie; b2) avviamento; b3) immobilizzazioni immateriali; b4) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; b5) rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilan b6) filtri prudenziali negativi del patrimonio di base. 18 Patrimonio di vigilanza: supplementare Voci componenti Elementi positivi a1) riserve da valutazione; a2) strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di a3) strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate; a4) plusvalenze nette su partecipazioni; a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare; a6) eccedenza di rettifiche di valore nette rispetto alle perdite attese (per le banche che adottano l’IRB); a7) altri elementi positivi. Elementi negativi: b1) minusvalenze nette su partecipazioni; b2) filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare; b3) altri elementi negativi. 19 Patrimonio di vigilanza: deduzioni a) b) c) d) Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare: le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti; le partecipazioni in società di assicurazione, nonchè le attività subordinate emesse dalle medesime società, se computate dall'emittente a fini patrimoniali; le partecipazioni in titoli nominativi di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni; le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di 20 base e supplementare; Patrimonio di vigilanza: deduzioni (2) e) f) g) le posizioni verso cartolarizzazioni; limitatamente alle banche autorizzate all’utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive. la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia. 21 Gli strumenti innovativi di capitale • • • • Gli strumenti innovativi di capitale, sono titoli che hanno, tra le altre, le seguenti caratteristiche: i titoli devono essere irredimibili (facoltà di rimborso non prima che siano trascorsi 10 anni); eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente. 22 La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità Il rapporto Patrimonio di vigilanza Attivo ponderato per il rischio (creditizio,mercato,organizzativo) su base individuale deve essere pari almeno all’8%. Analogo valore se su base consolidata, in tale caso quello individuale di una singola base del gruppo può essere il 7%, purchè su base consolidata sia rispettato l’ 8%. Il valore delle operazioni a denominatore sono assoggettate a parametrazione di rischio. 23 La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità (2) Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori: • natura delle controparti debitrici; • rischio paese; • garanzie ricevute. Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità. 24 Il coefficiente di solvibilità riformato Nuova formulazione sostanzialmente destinato a coprire tutti i rischi bancari Patrimonio di vigilanza rischio di credito + rischio mercato > 8% + rischio operativo modificato metodi Standard immutato Rating interni di base avanzato Aumenta il fabbisogno di capitale di vigilanza per introduzione rischio operativo. 25 Coefficiente di solvibilità: operazioni fuori bilancio garanzie Equivalente creditizio impegni = Valore nominale X Fattore conversione Fattori di conversione per le operazioni fuori bilancio • 100% a rischio pieno • 50% a rischio medio • 20% a rischio medio-basso • 0% a rischio basso 26 Il coefficiente di solvibilità: Basilea 2 La considerazione che tutti i crediti a privati non possono essere trattati alla stessa maniera e che esistono operazioni di cartolarizzazione e di copertura del rischio, ha portato a rivedere la formulazione dei coefficienti. L’obiettivo è quello di una maggiore copertura del rischio di credito, di quello di mercato e di quello operativo, con strumenti più efficaci. In base a Basilea 2 il rischio di credito può essere misurato: • metodo standard, che in luogo delle ponderazioni basate sulla natura, residenza e garanzie degli emittenti, fa riferimento sui rating delle società specializzate; • rating interni, sistema di misurazione del rischio che considera la probabilità del rischio, l’entità della perdita in caso di insolvenza, la scadenza del finanziamento e la concentrazione del portafoglio. 27 Vigilanza prudenziale: i grandi fidi Per evitare una eccessiva concentrazione degli affidamenti in pochi soggetti, sono state emanate apposite disposizioni. Viene definito grande rischio un affidamento di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca. I grandi rischi sono assoggettati ai seguenti limiti: • globale (insieme dei grandi rischi), otto volte il patrimonio di vigilanza; • individuale (singola posizione di rischio), 25% del patrimonio di vigilanza. 28 Vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili Il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere (a livello individuale e consolidato) l'ammontare del patrimonio di vigilanza. • Partecipazioni qualificate (=> 10 % diritti di voto) della banca partecipante è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia. • Imprese non finanziarie: – limite complessivo max 15% (50%) del patrimonio di vigilanza; – limite concentrazione max 3% (6%) del patrimonio di vigilanza; – limite di separatezza max 15% del patrimonio della società partecipata, aumentabile se l’investimento è contenuto nel limite dell’1% (2%) della banca partecipante. Per gli intermediari appositamente autorizzati dalla Banca d’Italia, valgono i maggiori limiti in parentesi. 29 Vigilanza prudenziale: i rischi di mercato • Rischio di posizione, sul portafoglio non immobilizzato, esprime il rischio che deriva dalla oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all’andamento dei mercati e alla situazione della società emittente. • Rischio di regolamento, sul portafoglio non immobilizzato, che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. • Rischio di controparte, sul portafoglio non immobilizzato, che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. • Rischio di concentrazione, per lo sforamento dei limiti previsti a causa del computo nei grandi rischi del portafoglio non immobilizzato. • Rischio di cambio, di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all’ 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi". 30 La vigilanza informativa Le banche sono tenute ad inviare, periodicamente alla Banca d’Italia, una serie di informazioni. Questo strumento è stato utilizzato dalla Banca d’Italia anche per indurre rilevanti modifiche organizzative alle banche, in termini informatici, di rilevazione ed immagazzinamento dei dati, di sistemi di controllo gestionale e contabile, di gestione dei rischi. Essenzialmente l’invio dei dati riguarda: • il sistema PUMA (Procedura Unificata Matrice Aziendale), che definisce i dati contabili da inviare periodicamente alla Banca d’Italia la quale ritorna dati di sistema (Bastra 1 (Base Statistica Raffronti Aziendali) e Bastra 2); • la centrale dei rischi, a cui riferire una serie di informazioni relative agli affidamenti concessi; • i tassi applicati. Queste informazioni consentono un attento monitoraggio individuale e di sistema della banche italiane. 31 La vigilanza protettiva Ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che potrebbero determinarsi a dell’insolvenza di una o più banche. La protezione sostanzialmente è effettuata sia nei confronti dei depositanti sia del sistema creditizio e di quello economico, allo stesso tempo supportato e supportante di quello creditizio. Si attua con interventi: preventivi, volti ad evitare che si verifichi una crisi (rilevamento tramite sistema anomalie, iniezione di liquidità, amministrazione straordinaria); gestione delle crisi (liquidazione) con intervento eventuale del fondo di garanzia dei depositi (acquisizione attività da parte di altre banche, fusione, etc,). 32 La vigilanza ispettiva La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche in via: • ordinaria con una periodicità all’incirca decennale; • straordinaria, a seguito, di solito, di fatti di una certa gravità o se a seguito della vigilanza informativa, vengono fuori situazioni da chiarire. Spesso le ispezioni sono effettuate quando si introducono novità complesse, con il fine di aiutare le banche a risolvere i relativi problemi. Per il tipo particolare di ruolo che ha assunto nel tempo la Banca d’Italia, l’attività ispettiva da puramente legale è sempre più entrata nella gestione della banca, finendo per assumere spesso qualità consulenziale. Negli ultimi tempi tali attività sono state rivolte anche all’antiriciclaggio. 33 Appendice: la recente evoluzione della normativa bancaria 34 La solidità del sistema bancario L’idea di base è di generare “la fiducia del risparmiatore” verso il “sistema bancario” e per riflesso verso le “singole banche.” Ovvero, percepire le banche come istituzioni finanziarie a “rischio zero” con “offerta indifferenziata.” Questa operazione poggia essenzialmente su tre pilastri: – creazione di una relazione tra le banche in grado di gestire contemporaneamente: • i sistemi dei pagamenti, grazie alla rete interbancaria; • il collocamento delle eccedenze di liquidità presso le altre banche per favorire l’equilibrio economicopatrimoniale del sistema; – gestione delle piazze nella logica della economicità; – vigilanza della Banca d’Italia. 35 I passaggi verso la banca di oggi • 1985 recepimento I direttiva 77/780 sulla libertà di stabilimento e riduzione poteri vigilanza. • 1990 liberalizzazione dell’apertura delle filiali. • 1990 emanazione legge Amato (218/90) sulla trasformazione giuridica dei banchi pubblici. • 1992-1993 recepimento (481/92) della II direttiva (89/646) e emanazione del Testo Unico (385/93) in materia creditizia. • 1998 emanazione del Testo Unico sui mercati finanziari. • 1999 avvio Unione Monetaria Europea. 36 D.P.R. 350/85 (recepimento direttiva 780/77) • Il DPR, che regola l’accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, è importante poiché fissa due principi innovatori: • la banca vista come impresa e non come istituzione (in quest’ultimo aspetto caratterizzata da aspetti di pubblico interesse perseguibili in via amministrativa); • avvio della vigilanza prudenziale in luogo della strutturale con: – l’abrogazione della discrezionalità autorizzativa della Banca d’Italia nella costituzione di nuove banche, con verifica condizioni oggettive (capitale minimo e moralità soci e amministratori); – l’introduzione coefficienti patrimoniali. 37 Legge Amato (218/90) • • • • La legge Amato permise e favorì con incentivi fiscali la trasformazione degli Istituti di diritto pubblico in società per azioni, come premessa giuridica indispensabile per: rendere possibile la privatizzazione; rafforzare la struttura patrimoniale con il ricorso al mercato; un governo dell’azienda chiaro e trasparente dovendo rispondere il management ai soci; consentire l’eventuale processo di concentrazione. 38 La liberalizzazione degli sportelli • • • • • • I provvedimenti più significativi possono essere così riassunti: settembre 1986, si consente alle aziende di credito la libera installazione delle apparecchiature automatiche di cassa (ATMs); maggio 1987, si introducono nuove norme in materia di cessioni e acquisizioni di sportelli; settembre 1987, diventa operativa la semplificazione delle tipologie di sportelli; maggio 1988, viene varata la nuova disciplina sui trasferimenti delle dipendenze; gennaio 1989, viene reso più flessibile il regime autorizzativo dei terminali punti vendita (POS); 1990, liberalizzazione completa dell’apertura di sportelli. 39 La seconda direttiva: i principi La direttiva 646/89, recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 481/92, è volta rendere uniche nell’UE le regole del sistema bancario. Ciò lo si intende conseguire fissando pochi principi comuni (armonizzazione minima) e lasciando alla libera competizione normativa tra i vari paesi la convergenza normativa. I due principi cardine sono: • la libertà di stabilimento, con unica autorizzazione valida su tutto il territorio comunitario; • libera prestazione di servizi per tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento. Il criterio adottato per realizzare i due principi è quello del mutuo riconoscimento, per cui ogni stato membro riconosce la normativa dei mercati creditizi adottata dagli altri paesi comunitari. 40 La seconda direttiva: i profili armonizzati • • • • • • • • • • elenco delle attività esercitabili; capitale minimo iniziale; controlli sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni; modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza; vigilanza su base consolidata; concentrazione dei rischi (grandi fidi); garanzia dei depositi; regole di accertamento dei rischi di mercato; modalità di contabilizzazione e consolidamento. pubblicità dei documenti contabili. 41 Le attività ammesse al mutuo riconoscimento 1 Raccolta di depositi o altri fondi con obbligo restituzione 2 Operazioni di prestito 3 Leasing finanziario 4 Servizi di pagamento 5 Emissione gestione mezzi di pagamento (carte di credito, tec.) 6 Rilascio di garanzie e impegni di firma 7 Operazioni di negoziazione e derivati su titoli, cambi, etc. 42 Le attività ammesse al mutuo riconoscimento (2) 8 Partecipazione a emissione titoli e prestazione servizi connessi 9 Consulenza alle imprese 10 Servizi intermediazione finanziaria nel money broking 11 Gestione patrimoni 12 Custodia e amministrazione valori mobiliari 13 Servizi di informazione commerciale 14 Locazione di cassette di sicurezza 15 Altre attività 43 Il testo unico (385/93) Le continue trasformazioni normative del settore creditizio e il recepimento della seconda direttiva comunitaria rendevano difficile e complessa la normativa in materia creditizia, da qui la decisione di creare un Testo Unico in materia bancaria. Di fatto il Testo Unico è incentrato sul recepimento delle due direttive comunitarie e sui successivi interventi normativi, trasformando fortemente il sistema legislativo bancario italiano. Il Testo Unico tra le altre normative ha incluso anche quella sulla trasparenza e il DM del 1993 sulle partecipazioni detenibili anche in società non finanziarie. 44 Il testo unico: la despecializzazione Il testo unico recependo tutte le novità normative di fatto rappresenta una nuova legge bancaria incentrata sulla despecializzazione: • istituzionale, dovendo tutte le banche assumere o la forma di spa o quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Non più ICDP, BIN, Casse Risparmio; • temporale, riconoscendo a tutte le banche la possibilità di raccogliere ed impiegare sia a breve sia medio-lungo termine; • operativa, potendo svolgere tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento e di fatto poter assumere la forma di “banca universale”. 45 Il testo unico: l’attività bancaria Il testo unico all’art. 10 definisce l’attività bancaria come “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”. • Aggiunge, inoltre, che l’attività bancaria “ ha carattere d'impresa” e può essere esercitata solo dalle banche. • Le banche possono, inoltre, esercitare “ oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.” 46 Il testo unico: la raccolta di risparmio “E’ raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.” “La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.” Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate. Le banche possono emettere, inoltre, obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore, titoli di deposito nominativi o al portatore e anche prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili, i quali possono essere a loro volta in forma di obbligazioni o di titoli di deposito. 47 Il testo unico: la trasparenza Le norme sulla trasparenza che trovano origine nella legge 17 febbraio 1992, n.154 si indirizzano su due livelli: • gli aspetti contrattuali del rapporto banca cliente; • gli obblighi informativi nei confronti della clientela. Il primo aspetto riguarda la definizione scritta dei contratti, la sottoscrizione delle clausole vessatorie, la nullità delle clausole di rinvio agli usi e quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle. Obbligo di comunicazione al domicilio del cliente per peggioramento condizioni applicate. Fissazione delle valuta del giorno dell’operazione per le operazioni passive di contante, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato. 48 Il testo unico: la trasparenza (2) Quanto agli obblighi di informazione si fa riferimento sia all’esposizione in filiale delle condizioni applicate alle varie tipologie di operazioni bancarie effettuate; sia, nei contratti di durata, all’obbligo di fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell’anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, etc. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con la periodicità contrattata (annuale, semestrale, etc.). Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. 49 Il testo unico: la trasparenza (3) Molto importante è nella definizione della condizione passive del credito al consumo la comunicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore. 50 Il testo unico: la trasparenza (4) Nel calcolo del TAEG sono inclusi: • il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; • le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, nonché le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; • il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito e le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. 51 Il fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) Il FITD, introdotto su base volontaria dalle banche italiane, è stato, poi, regolamentato con D. Lgs 659/96, sulla base della direttiva 94/19. La Direttiva n. 94/19 CE prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante. Il legislatore italiano ha elevato tale protezione minima richiesta dalla direttiva europea fino all'importo di 200 milioni di lire. Tale importo costituisce dunque il limite massimo, richiamato dallo Statuto del Fondo, di rimborso per ciascun depositante. Il Fondo Interbancario protegge inoltre i depositanti di filiale estere di banche italiane. Per le filiali di banche italiane operanti in paesi comunitari, la protezione offerta dal Fondo Interbancario non può essere maggiore della protezione equivalente fornita dal sistema di garanzia del paese ospitante. 52 Il fondo interbancario di tutela dei depositi (2) Il fondo intende dare protezione solo ai risparmiatori meno consapevoli e meno capaci di prevedere i rischi di default delle aziende a cui sono affidati i propri risparmi, per questo motivo sono esclusi dalla protezione del fondo: • i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; • il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; • i depositi riconducibili ad operazioni di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita; •i depositi delle amministrazioni statali; •i depositi delle banche, quelli delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario;i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; •i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; •i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. 53 Il testo unico della finanza (D. Lgs. 58/98) Allo scopo di completare la cornice legislativa della attività finanziarie, dopo il testo unico per l’attività bancaria è seguito quello della finanza nel 1998. Esso si articola in tre parti: • mercati finanziari (regolamentati e non regolamentati); • intermediari finanziari; • diritto societario. Con riferimento agli intermediari, la principale novità riguarda l’istituzione della figura del gestore unico che è autorizzato ad esercitare congiuntamente sia l’attività di gestione in monte sia quella individuale. Per le banche vi è la sola possibilità di operare nelle gestioni individuali. 54 Il testo unico della finanza: i mercati finanziari La normativa distingue tra mercati regolamentati e non. E’ importante, in linea con gli altri paesi europei, la tendenza alla privatizzazione dei mercati mobiliari che diventano imprese ma sono assoggettati a regole generali e vigilanza (Consob). In tal senso essi hanno autonomia: • nella scelta delle regole di ammissione, esclusione degli strumenti e degli operatori dal mercato; • nelle modalità di negoziazione; di diffusione delle informazioni sugli scambi; • nel fornire servizi accessori come il prestito di titoli in concorrenza con altri intermediari. Essi sono assoggetti al capitale minimo, ai requisiti di onorabilità e professionalità del management, degli organi societari e dei partecipanti al capitale. 55 Il testo unico della finanza: la governance Anche nel campo del corporate governance sono intervenuti significativi cambiamenti soprattutto in termini di trasparenza. In particolare si è perseguita la tutela dei creditori e dei soci di minoranza. In tal senso vale ricordare la normativa relativa all’insider trading, alle opa, al ruolo del collegio sindacale. Più in particolare, in materia che interessa più da vicino le banche: • esenzione dagli obblighi di informazione per i titoli (obbligazioni e altri titoli di debito) emessi dalle banche; • disciplina delle deleghe che consente alle banche più potere di rappresentazione nelle assemblee. 56