La normativa di riferimento
dell’attività bancaria
Giuseppe Squeo
1
Gli obiettivi del sistema finanziario
• Stabilità del valore della moneta, delle istituzioni e del
sistema nel suo complesso.
• Efficienza allocativa e operativa degli intermediari.
• Tutela del risparmiatore, contraente debole da
proteggere garantendo trasparenza informativa e
correttezza comportamentale degli intermediari.
• Concorrenza dei mercati in cui operano gli intermediari
finanziari.
2
Il bisogno di vigilanza
Incapacità mercato di realizzare autonomamente gli obiettivi.
Necessità regolamentazione per indirizzo forze mercato.
Politica monetaria
Regolamentazione
Vigilanza
Correttezza
intermediari verso
investitori
Mercato mobiliare
Sistema creditizio
Correttezza e
completezza
informativa emittenti
Stabilità ed efficienza
intermediari
3
I controlli di stabilità: alcune considerazioni
Obiettivo: assicurare equilibrio patrimoniale di lungo termine di
ciascun intermediario e quindi di tutto il sistema.
L’instabilità
Le banche
Crescente
istituzioni
assicurano i sistemi
convergenza
finanziarie può
dei pagamenti è
internazionale che
assumere
quindi importante per ridurre rischio
carattere
azzerare il rischio sistemico impone:
sistemico.
detenzione moneta e
credito di ultima
fenomeni di contagio
istanza e
di insolvibilità:
coefficienti
importanza rischio
patrimoniali.
controparte
Differente spinta
di instabilità tra
varie funzioni:
massima in quella
monetaria e nulla
per brokeraggio.
I controlli sulla stabilità sono attribuiti all’organo di vigilanza che
può essere lo stesso o diverso dal regolatore della politica monetaria:
in UME la BCE non svolge funzione vigilanza su banche.
4
I controlli di correttezza e trasparenza
Obiettivo:garantire l’integrità dei comportamenti ed il rispetto
delle regole del gioco.
Informazione emittenti:
riconoscimento dei
principi di trasparenza
in tutti i paesi ad
autorità di controllo
mercato mobiliari e si
estrinsecano in
prospetti informativi.
Uniformizzazione per
processi in atto di
internazionalizzazione
mercati e uniformità
contabile (Ias).
Comportamenti intermediari:
principi
riconoscimento principi generali
internazionali, direttiva Eurosim
recepita con TUF.
Poteri controllo distribuiti tra:
• autorità controllo del mercato mobiliare;
• organismi autoregolamentazione espressione
mercato.
Il bilanciamento tra i due è funzione della
storia di ogni Paese.
5
Obiettivi di vigilanza: stabilità ed efficienza banche
L’obiettivo di efficienza è strettamente connesso al grado di concorrenza
dell’industria finanziaria. A Motivazione della funzione monetaria e creditizia
svolta nell’economia del Paese.
Modello di riferimento:
struttura
condotta
performance
•dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la condotta
concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali)
•l’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance sempre migliori
•la “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo di “efficienza”
della vigilanza
•l’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, potrebbe non
favorisce la stabilità, anzi, potrebbe accentuarne le situazioni di crisi.
La minimizzazione del costo dell’intermediazione avviene attraverso lo stimolo
alla concorrenza degli intermediari.
6
Obiettivi di vigilanza: stabilità
La stabilità è necessaria per mantenere la fiducia dei singoli
risparmiatori verso la moneta bancaria e salvaguardare in tal
modo la formazione del risparmio nazionale, fondamentale per la
crescita economica.
L’obiettivo della stabilità viene
perseguito a livello di singola
banca verificandone e
garantendone i livelli di liquidità
e di solvibilità, nonché
limitandone l’assunzione di
rischi.
Evitare l’effetto domino:
che l’insolvenza di una
singola banca diventi
l’insolvenza del sistema
bancario.
7
Obiettivi di vigilanza: efficienza
Si intendono perseguire condizioni di efficienza dei mercati e
dei singoli intermediari, trasformandola in tal modo in
efficienza del sistema finanziario.
Efficienza operativa:
ricerca combinazione
ottimale dei fattori
produttivi per
combinare il massimo
livello di produzione
con la minimizzazione
dei costi.
Efficienza allocativa:
capacità di destinare le
risorse creditizie seconda
una scala di priorità
basata sui rendimenti
attesi degli investimenti a
parità di rischio.
Ottimizzazione della
funzione di screening
(selezione) della clientela.
Efficienza informativa:
capacità dei prezzi dei titoli
di riflettere, in ogni
momento, tutte le
informazioni disponibili,
fornendo in tal modo
segnali appropriati al
mercato. L’asimmetria
informativa tende a
generare l’inefficienza dei
mercati.
8
Gli organi di vigilanza
•
•
•
•
Il CICR con compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela
del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua
competenza dal Testo Unico o da altre leggi.
La Banca d’Italia ha numerosi compiti, oltre a formulare proposte
per le deliberazioni di competenza del CIRC, esercita le funzioni di
vigilanza sul settore bancario e sulle singole banca.
Essenzialmente, svolge un ruolo di organo:
tecnico territoriale nell’attuazione della politica monetaria stabilita
dalla BCE;
di attuazione delle deliberazioni del CICR;
di vigilanza nei confronti del sistema;
di vigilanza sulla concorrenza.
La Banca d’Italia emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta
provvedimenti di carattere particolare.
9
La vigilanza delle autorità creditizie
•
•
•
•
•
•
•
•
In generale, gli obiettivi della vigilanza sono rappresentati
dalla:
sana e prudente gestione delle banche,
stabilità del sistema,
efficienza e competitività del sistema finanziario,
osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
La vigilanza che viene esercitata per il conseguimento dei
detti obiettivi si classifica in:
regolamentare
informativa;
ispettiva;
protettiva.
10
La vigilanza regolamentare
Tale vigilanza interviene a regolamentare aspetti della struttura
e dell’attività delle banche per limitarne l’assunzione di
rischi.
Controlli strutturali. Per
definire la morfologia del
mercato:
Controlli prudenziali.
Limitanti il grado di
rischio assunto dai singoli
intermediari e finalizzati a
•condizioni per l’accesso
garantire solvibilità e
(capitale minimo,
liquidità (riserva
onorabilità);
obbligatoria, coefficienti
•vincoli all’operatività (BCC patrimoniali, etc.).
hanno filiali nel circondario;
riserve di attività: assicurative
e Sgr);
Normative su
•condizioni per determinare adeguatezza del capitale
operazioni (fusione,
assunzione di partecipazioni).
Controlli trasparenza e
correttezza. Nei settori dei
rapporti bancari con
clientela (legge sulla
trasparenza e norme sul
bilancio bancario) e attività
di investimento (definizione
del ruolo assunto
dall’intermediario per
evitare conflitti di
interesse).
11
La vigilanza regolamentare: entrata
•
•
•
•
•
Per svolgere l’attività bancaria le banche devono essere
iscritte in un apposito Albo avendo le seguenti condizioni:
adozione della forma della spa o della società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
capitale minimo di costituzione;
programma, atto costitutivo e statuto;
requisito onorabilità dei partecipanti al capitale;
requisito onorabilità e professionalità degli amministratori,
sindaci e alto management.
12
La vigilanza regolamentare: forma societaria
•
•
•
•
•
a)
b)
Le tre forme societarie possibili sono: la SpA, la Banca Popolare e la Banca
di Credito Cooperativo. Gli elementi che distinguono la convenienza ad
adottare una piuttosto che l’altra forma societaria sono:
la dimensione del capitale della banca (6,3 milioni per spa e popolari e 2 per
le banche di credito cooperativo);
il numero dei soci (minimo 200 per le banche popolari e per quelle di credito
cooperativo);
il grado di concentrazione del capitale;
gli obiettivi della compagine sociale;
competenza territoriale (limitata per per le BCC).
Agli estremi:
grande dimensione, alta concentrazione proprietaria, basso numero soci e
obiettivo profitto: spa.
capitale limitato, ampio numero soci, obiettivo mutualità: banca di credito
cooperativo.
13
La vigilanza regolamentare: soci
La partecipazione al capitale delle banche non è libera, ma è
assoggettata a dei limiti.
Vi è un requisito di onorabilità che deve essere detenuto dai
soci.
Vi sono dei vincoli al capitale detenibile.
• Autorizzazione Bankit se > 5% del capitale banca con diritto
voto o controllo (o in società che abbia partecipazione oltre
5% in banca).
• Le società non finanziarie max 15% autorizzabile per divieto
commistione banca – impresa.
Si vuole evitare, in questo modo, che un’impresa controlli la
sua banca creditrice.
14
La vigilanza regolamentare: controlli prudenziali
Si fa riferimento ad una serie di vincoli/regole cui devono essere
sottoposte le banche per garantire una gestione a rischio controllato,
per tutelare in modo adeguato i depositanti.
Le norme di vigilanza prudenziale lasciano piena libertà di gestione
ma fissano dei limiti oggettivi entro i quali deve mantenersi la
gestione bancaria.
Essa è realizzata utilizzando strumenti quali:
• coefficienti di bilancio (solvibilità, equilibrio finanziario,
concentrazione investimenti, grandi rischi, rigidità costi)
• adeguati standard organizzativi (dimensione risorse, la presenza di
strumenti operativi);
• onorabilità, competenza e esperienza che devono possedere i soggetti
che assumono posizioni nell’alto management e negli organi
collegiali.
15
Il ruolo del patrimonio di vigilanza
Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi
connessi con la complessiva attività bancaria.
Il patrimonio costituisce il principale punto di riferimento per le
valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle
banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di
controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei
rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla
trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è
connessa inoltre l'operatività in diversi comparti.
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il
patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
16
Patrimonio di vigilanza: struttura
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base
più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
Patrimonio
di
vigilanza
Patrimonio
Elementi positivi
di base
Elementi negativi
Patrimonio
supplementare
Elementi positivi
D
e
d
u
z
i
o
n
i
Elementi negativi
17
Patrimonio di vigilanza: primario
Voci componenti
Elementi positivi
a1) capitale versato;
a2) riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
a3) strumenti innovativi di capitale;
a4) utile del periodo;
a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio di base;
Elementi negativi:
b1) azioni proprie;
b2) avviamento;
b3) immobilizzazioni immateriali;
b4) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
b5) rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilan
b6) filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.
18
Patrimonio di vigilanza: supplementare
Voci componenti
Elementi positivi
a1) riserve da valutazione;
a2) strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di
a3) strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;
a4) plusvalenze nette su partecipazioni;
a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare;
a6) eccedenza di rettifiche di valore nette rispetto alle perdite attese
(per le banche che adottano l’IRB);
a7) altri elementi positivi.
Elementi negativi:
b1) minusvalenze nette su partecipazioni;
b2) filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;
b3) altri elementi negativi.
19
Patrimonio di vigilanza: deduzioni
a)
b)
c)
d)
Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio
di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:
le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per
cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi
di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività
subordinate verso tali enti;
le partecipazioni in società di assicurazione, nonchè le attività
subordinate emesse dalle medesime società, se computate
dall'emittente a fini patrimoniali;
le partecipazioni in titoli nominativi di società di investimento a capitale
variabile superiori a 20.000 azioni;
le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10
per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di
capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività
subordinate verso banche e società finanziarie, diversi da quelli
indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali
interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di
20
base e supplementare;
Patrimonio di vigilanza: deduzioni (2)
e)
f)
g)
le posizioni verso cartolarizzazioni;
limitatamente alle banche autorizzate all’utilizzo di sistemi IRB per
il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito,
l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore
nette complessive.
la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia.
21
Gli strumenti innovativi di capitale
•
•
•
•
Gli strumenti innovativi di capitale, sono titoli che hanno, tra le
altre, le seguenti caratteristiche:
i titoli devono essere irredimibili (facoltà di rimborso non prima che
siano trascorsi 10 anni);
eventuali clausole di revisione automatica del tasso di
remunerazione non possono essere previste prima di 10 anni di vita
del prestito;
in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli,
privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio,
devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.
gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano
pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente.
22
La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità
Il rapporto
Patrimonio di vigilanza
Attivo ponderato per il rischio
(creditizio,mercato,organizzativo)
su base individuale deve essere pari almeno all’8%.
Analogo valore se su base consolidata, in tale caso
quello individuale di una singola base del gruppo
può essere il 7%, purchè su base consolidata sia
rispettato l’ 8%.
Il valore delle operazioni a denominatore sono
assoggettate a parametrazione di rischio.
23
La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità (2)
Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il
denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei
seguenti fattori:
• natura delle controparti debitrici;
• rischio paese;
• garanzie ricevute.
Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per
ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si
ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole
operazioni per un fattore di conversione che tiene conto
della probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini
una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata
l'entità.
24
Il coefficiente di solvibilità riformato
Nuova formulazione
sostanzialmente
destinato a coprire
tutti i rischi bancari
Patrimonio di vigilanza
rischio di credito
+ rischio mercato
>
8%
+ rischio operativo
modificato
metodi
Standard
immutato
Rating interni
di base
avanzato
Aumenta il fabbisogno
di capitale di vigilanza
per introduzione
rischio operativo.
25
Coefficiente di solvibilità: operazioni fuori
bilancio
garanzie
Equivalente
creditizio
impegni
=
Valore
nominale
X
Fattore
conversione
Fattori di conversione per le
operazioni fuori bilancio
• 100% a rischio pieno
• 50% a rischio medio
• 20% a rischio medio-basso
• 0% a rischio basso
26
Il coefficiente di solvibilità: Basilea 2
La considerazione che tutti i crediti a privati non possono essere
trattati alla stessa maniera e che esistono operazioni di
cartolarizzazione e di copertura del rischio, ha portato a rivedere la
formulazione dei coefficienti. L’obiettivo è quello di una maggiore
copertura del rischio di credito, di quello di mercato e di quello
operativo, con strumenti più efficaci. In base a Basilea 2 il rischio di
credito può essere misurato:
• metodo standard, che in luogo delle ponderazioni basate sulla
natura, residenza e garanzie degli emittenti, fa riferimento sui rating
delle società specializzate;
• rating interni, sistema di misurazione del rischio che considera la
probabilità del rischio, l’entità della perdita in caso di insolvenza, la
scadenza del finanziamento e la concentrazione del portafoglio.
27
Vigilanza prudenziale: i grandi fidi
Per evitare una eccessiva concentrazione degli affidamenti
in pochi soggetti, sono state emanate apposite disposizioni.
Viene definito grande rischio un affidamento di importo pari
o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca.
I grandi rischi sono assoggettati ai seguenti limiti:
• globale (insieme dei grandi rischi), otto volte il patrimonio
di vigilanza;
• individuale (singola posizione di rischio), 25% del
patrimonio di vigilanza.
28
Vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili
Il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in
immobili, non deve eccedere (a livello individuale e consolidato)
l'ammontare del patrimonio di vigilanza.
• Partecipazioni qualificate (=> 10 % diritti di voto) della banca
partecipante è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia.
• Imprese non finanziarie:
– limite complessivo max 15% (50%) del patrimonio di vigilanza;
– limite concentrazione max 3% (6%) del patrimonio di vigilanza;
– limite di separatezza max 15% del patrimonio della società
partecipata, aumentabile se l’investimento è contenuto nel limite
dell’1% (2%) della banca partecipante.
Per gli intermediari appositamente autorizzati dalla Banca d’Italia,
valgono i maggiori limiti in parentesi.
29
Vigilanza prudenziale: i rischi di mercato
• Rischio di posizione,
sul portafoglio non immobilizzato, esprime il
rischio che deriva dalla oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori
attinenti all’andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.
• Rischio di regolamento, sul portafoglio non immobilizzato, che si
determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte
dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria
obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.
• Rischio di controparte,
sul portafoglio non immobilizzato, che la
controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali.
• Rischio di concentrazione, per lo sforamento dei limiti previsti a
causa del computo nei grandi rischi del portafoglio non immobilizzato.
• Rischio di cambio, di subire perdite per effetto di avverse variazioni
dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono
tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all’ 8 per cento
della "posizione netta aperta in cambi".
30
La vigilanza informativa
Le banche sono tenute ad inviare, periodicamente alla Banca
d’Italia, una serie di informazioni. Questo strumento è stato
utilizzato dalla Banca d’Italia anche per indurre rilevanti modifiche
organizzative alle banche, in termini informatici, di rilevazione ed
immagazzinamento dei dati, di sistemi di controllo gestionale e
contabile, di gestione dei rischi.
Essenzialmente l’invio dei dati riguarda:
• il sistema PUMA (Procedura Unificata Matrice Aziendale), che
definisce i dati contabili da inviare periodicamente alla Banca
d’Italia la quale ritorna dati di sistema (Bastra 1 (Base Statistica
Raffronti Aziendali) e Bastra 2);
• la centrale dei rischi, a cui riferire una serie di informazioni relative
agli affidamenti concessi;
• i tassi applicati.
Queste informazioni consentono un attento monitoraggio
individuale e di sistema della banche italiane.
31
La vigilanza protettiva
Ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che
potrebbero determinarsi a dell’insolvenza di una o più
banche.
La protezione sostanzialmente è effettuata sia nei confronti
dei depositanti sia del sistema creditizio e di quello
economico, allo stesso tempo supportato e supportante di
quello creditizio. Si attua con interventi:
preventivi, volti ad evitare che si verifichi una crisi
(rilevamento tramite sistema anomalie, iniezione di
liquidità, amministrazione straordinaria);
gestione delle crisi (liquidazione) con intervento
eventuale del fondo di garanzia dei depositi (acquisizione
attività da parte di altre banche, fusione, etc,).
32
La vigilanza ispettiva
La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche
in via:
• ordinaria con una periodicità all’incirca decennale;
• straordinaria, a seguito, di solito, di fatti di una certa gravità
o se a seguito della vigilanza informativa, vengono fuori
situazioni da chiarire.
Spesso le ispezioni sono effettuate quando si introducono
novità complesse, con il fine di aiutare le banche a risolvere
i relativi problemi. Per il tipo particolare di ruolo che ha
assunto nel tempo la Banca d’Italia, l’attività ispettiva da
puramente legale è sempre più entrata nella gestione della
banca, finendo per assumere spesso qualità consulenziale.
Negli ultimi tempi tali attività sono state rivolte anche
all’antiriciclaggio.
33
Appendice: la recente evoluzione della
normativa bancaria
34
La solidità del sistema bancario
L’idea di base è di generare “la fiducia del risparmiatore”
verso il “sistema bancario” e per riflesso verso le “singole
banche.” Ovvero, percepire le banche come istituzioni
finanziarie a “rischio zero” con “offerta indifferenziata.”
Questa operazione poggia essenzialmente su tre pilastri:
– creazione di una relazione tra le banche in grado di
gestire contemporaneamente:
• i sistemi dei pagamenti, grazie alla rete interbancaria;
• il collocamento delle eccedenze di liquidità presso le
altre banche per favorire l’equilibrio economicopatrimoniale del sistema;
– gestione delle piazze nella logica della economicità;
– vigilanza della Banca d’Italia.
35
I passaggi verso la banca di oggi
• 1985 recepimento I direttiva 77/780 sulla libertà di
stabilimento e riduzione poteri vigilanza.
• 1990 liberalizzazione dell’apertura delle filiali.
• 1990 emanazione legge Amato (218/90) sulla
trasformazione giuridica dei banchi pubblici.
• 1992-1993 recepimento (481/92) della II direttiva
(89/646) e emanazione del Testo Unico (385/93) in
materia creditizia.
• 1998 emanazione del Testo Unico sui mercati
finanziari.
• 1999 avvio Unione Monetaria Europea.
36
D.P.R. 350/85 (recepimento direttiva 780/77)
• Il DPR, che regola l’accesso all'attività degli enti creditizi e il
suo esercizio, è importante poiché fissa due principi innovatori:
• la banca vista come impresa e non come istituzione (in
quest’ultimo aspetto caratterizzata da aspetti di pubblico
interesse perseguibili in via amministrativa);
• avvio della vigilanza prudenziale in luogo della strutturale con:
– l’abrogazione della discrezionalità autorizzativa della Banca
d’Italia nella costituzione di nuove banche, con verifica
condizioni oggettive (capitale minimo e moralità soci e
amministratori);
– l’introduzione coefficienti patrimoniali.
37
Legge Amato (218/90)
•
•
•
•
La legge Amato permise e favorì con incentivi
fiscali la trasformazione degli Istituti di diritto
pubblico in società per azioni, come premessa
giuridica indispensabile per:
rendere possibile la privatizzazione;
rafforzare la struttura patrimoniale con il ricorso al
mercato;
un governo dell’azienda chiaro e trasparente
dovendo rispondere il management ai soci;
consentire l’eventuale processo di concentrazione.
38
La liberalizzazione degli sportelli
•
•
•
•
•
•
I provvedimenti più significativi possono essere così riassunti:
settembre 1986, si consente alle aziende di credito la libera
installazione delle apparecchiature automatiche di cassa (ATMs);
maggio 1987, si introducono nuove norme in materia di cessioni e
acquisizioni di sportelli;
settembre 1987, diventa operativa la semplificazione delle
tipologie di sportelli;
maggio 1988, viene varata la nuova disciplina sui trasferimenti
delle dipendenze;
gennaio 1989, viene reso più flessibile il regime autorizzativo dei
terminali punti vendita (POS);
1990, liberalizzazione completa dell’apertura di sportelli.
39
La seconda direttiva: i principi
La direttiva 646/89, recepita nell’ordinamento italiano con il
D. Lgs. 481/92, è volta rendere uniche nell’UE le regole del
sistema bancario. Ciò lo si intende conseguire fissando pochi
principi comuni (armonizzazione minima) e lasciando alla
libera competizione normativa tra i vari paesi la convergenza
normativa. I due principi cardine sono:
• la libertà di stabilimento, con unica autorizzazione valida su
tutto il territorio comunitario;
• libera prestazione di servizi per tutte le attività ammesse al
mutuo riconoscimento.
Il criterio adottato per realizzare i due principi è quello del
mutuo riconoscimento, per cui ogni stato membro riconosce
la normativa dei mercati creditizi adottata dagli altri paesi
comunitari.
40
La seconda direttiva: i profili armonizzati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elenco delle attività esercitabili;
capitale minimo iniziale;
controlli sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni;
modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza;
vigilanza su base consolidata;
concentrazione dei rischi (grandi fidi);
garanzia dei depositi;
regole di accertamento dei rischi di mercato;
modalità di contabilizzazione e consolidamento.
pubblicità dei documenti contabili.
41
Le attività ammesse al mutuo riconoscimento
1 Raccolta di depositi o altri fondi con obbligo restituzione
2 Operazioni di prestito
3 Leasing finanziario
4 Servizi di pagamento
5 Emissione gestione mezzi di pagamento (carte di credito,
tec.)
6 Rilascio di garanzie e impegni di firma
7 Operazioni di negoziazione e derivati su titoli, cambi, etc.
42
Le attività ammesse al mutuo riconoscimento (2)
8 Partecipazione a emissione titoli e prestazione servizi
connessi
9 Consulenza alle imprese
10 Servizi intermediazione finanziaria nel money broking
11 Gestione patrimoni
12 Custodia e amministrazione valori mobiliari
13 Servizi di informazione commerciale
14 Locazione di cassette di sicurezza
15 Altre attività
43
Il testo unico (385/93)
Le continue trasformazioni normative del settore creditizio e
il recepimento della seconda direttiva comunitaria rendevano
difficile e complessa la normativa in materia creditizia, da
qui la decisione di creare un Testo Unico in materia
bancaria.
Di fatto il Testo Unico è incentrato sul recepimento delle due
direttive comunitarie e sui successivi interventi normativi,
trasformando fortemente il sistema legislativo bancario
italiano.
Il Testo Unico tra le altre normative ha incluso anche quella
sulla trasparenza e il DM del 1993 sulle partecipazioni
detenibili anche in società non finanziarie.
44
Il testo unico: la despecializzazione
Il testo unico recependo tutte le novità normative di fatto
rappresenta una nuova legge bancaria incentrata sulla
despecializzazione:
• istituzionale, dovendo tutte le banche assumere o la forma di
spa o quella di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata. Non più ICDP, BIN, Casse Risparmio;
• temporale, riconoscendo a tutte le banche la possibilità di
raccogliere ed impiegare sia a breve sia medio-lungo
termine;
• operativa, potendo svolgere tutte le attività ammesse al
mutuo riconoscimento e di fatto poter assumere la forma di
“banca universale”.
45
Il testo unico: l’attività bancaria
Il testo unico all’art. 10 definisce l’attività bancaria come
“la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del
credito”.
• Aggiunge, inoltre, che l’attività bancaria “ ha carattere
d'impresa” e può essere esercitata solo dalle banche.
• Le banche possono, inoltre, esercitare “ oltre all'attività
bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla
legge.”
46
Il testo unico: la raccolta di risparmio
“E’ raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo
di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.”
“La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche.”
Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella
effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società
controllanti, controllate o collegate.
Le banche possono emettere, inoltre, obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore, titoli di deposito
nominativi o al portatore e anche prestiti subordinati,
irredimibili ovvero rimborsabili, i quali possono essere a
loro volta in forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
47
Il testo unico: la trasparenza
Le norme sulla trasparenza che trovano origine nella legge
17 febbraio 1992, n.154 si indirizzano su due livelli:
• gli aspetti contrattuali del rapporto banca cliente;
• gli obblighi informativi nei confronti della clientela.
Il primo aspetto riguarda la definizione scritta dei contratti,
la sottoscrizione delle clausole vessatorie, la nullità delle
clausole di rinvio agli usi e quelle che prevedono tassi,
prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi
pubblici sono nulle. Obbligo di comunicazione al domicilio
del cliente per peggioramento condizioni applicate.
Fissazione delle valuta del giorno dell’operazione per le
operazioni passive di contante, di assegni circolari emessi
dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sullo stesso
sportello presso il quale viene effettuato.
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Il testo unico: la trasparenza (2)
Quanto agli obblighi di informazione si fa riferimento sia
all’esposizione in filiale delle condizioni applicate alle varie
tipologie di operazioni bancarie effettuate; sia, nei contratti di
durata, all’obbligo di fornire per iscritto al cliente, alla scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all’anno con
comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine
dell’anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di
interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle
valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di
legge su di essi operate, etc. Per i rapporti regolati in conto
corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con la
periodicità contrattata (annuale, semestrale, etc.). Gli estratti
conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento degli stessi.
49
Il testo unico: la trasparenza (3)
Molto importante è nella definizione della condizione
passive del credito al consumo la comunicazione del TAEG
(tasso annuo effettivo globale), che è il tasso che rende
uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli
importi che compongono il finanziamento erogato dal
creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di
rimborso.
Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo
totale del credito, da determinare mediante la formula
prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il
calcolo degli interessi a carico del consumatore.
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Il testo unico: la trasparenza (4)
Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
• il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
• le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se
stabilite dal creditore, nonché le spese per le assicurazioni o
garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il
rimborso totale o parziale del credito in caso di morte,
invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
• il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito e le altre spese
contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal
comma seguente.
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Il fondo interbancario di tutela dei depositi
(FITD)
Il FITD, introdotto su base volontaria dalle banche italiane, è
stato, poi, regolamentato con D. Lgs 659/96, sulla base della
direttiva 94/19. La Direttiva n. 94/19 CE prevede un livello
minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante. Il
legislatore italiano ha elevato tale protezione minima richiesta
dalla direttiva europea fino all'importo di 200 milioni di lire.
Tale importo costituisce dunque il limite massimo, richiamato
dallo Statuto del Fondo, di rimborso per ciascun depositante. Il
Fondo Interbancario protegge inoltre i depositanti di filiale
estere di banche italiane. Per le filiali di banche italiane
operanti in paesi comunitari, la protezione offerta dal Fondo
Interbancario non può essere maggiore della protezione
equivalente fornita dal sistema di garanzia del paese ospitante.
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Il fondo interbancario di tutela dei depositi (2)
Il fondo intende dare protezione solo ai risparmiatori meno consapevoli e meno capaci di
prevedere i rischi di default delle aziende a cui sono affidati i propri risparmi, per questo motivo
sono esclusi dalla protezione del fondo:
• i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
• le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
• il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
• i depositi riconducibili ad operazioni di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza
illecita;
•i depositi delle amministrazioni statali;
•i depositi delle banche, quelli delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli
organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario;i
depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
•i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del
capitale sociale della consorziata;
•i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e
condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in
base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
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Il testo unico della finanza (D. Lgs. 58/98)
Allo scopo di completare la cornice legislativa della attività
finanziarie, dopo il testo unico per l’attività bancaria è
seguito quello della finanza nel 1998.
Esso si articola in tre parti:
• mercati finanziari (regolamentati e non regolamentati);
• intermediari finanziari;
• diritto societario.
Con riferimento agli intermediari, la principale novità
riguarda l’istituzione della figura del gestore unico che è
autorizzato ad esercitare congiuntamente sia l’attività di
gestione in monte sia quella individuale.
Per le banche vi è la sola possibilità di operare nelle gestioni
individuali.
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Il testo unico della finanza: i mercati finanziari
La normativa distingue tra mercati regolamentati e non. E’
importante, in linea con gli altri paesi europei, la tendenza
alla privatizzazione dei mercati mobiliari che diventano
imprese ma sono assoggettati a regole generali e vigilanza
(Consob). In tal senso essi hanno autonomia:
• nella scelta delle regole di ammissione, esclusione degli
strumenti e degli operatori dal mercato;
• nelle modalità di negoziazione; di diffusione delle
informazioni sugli scambi;
• nel fornire servizi accessori come il prestito di titoli in
concorrenza con altri intermediari.
Essi sono assoggetti al capitale minimo, ai requisiti di
onorabilità e professionalità del management, degli organi
societari e dei partecipanti al capitale.
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Il testo unico della finanza: la governance
Anche nel campo del corporate governance sono intervenuti
significativi cambiamenti soprattutto in termini di
trasparenza.
In particolare si è perseguita la tutela dei creditori e dei soci
di minoranza. In tal senso vale ricordare la normativa
relativa all’insider trading, alle opa, al ruolo del collegio
sindacale. Più in particolare, in materia che interessa più da
vicino le banche:
• esenzione dagli obblighi di informazione per i titoli
(obbligazioni e altri titoli di debito) emessi dalle banche;
• disciplina delle deleghe che consente alle banche più potere
di rappresentazione nelle assemblee.
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Lezione 2 - Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali