CORSO SALVAGENTE
A.S. 2009-2010
Formazione Insegnanti di sostegno non
specializzati
C.T.I. di Asolo
CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE
MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO
a cura di
Marina Sartor
[email protected]
Disabilità e normativa
DISABILITÀ e NORMATIVA
Disabilità e normativa
OBIETTIVI DELL’INCONTRO:
- considerare i provvedimenti legislativi…;
- fare riferimento alle recenti “Linee
Guida…”.
LA DIMENSIONE
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
130 000
classi
150 000
alunni diversamente abili
400 000
Docenti scuola comune
•
Dati tratti dall’INDIRE 2005
68 000
Docenti di sostegno
L’integrazione scolastica
oggi
Secondo i dati:
metà degli alunni italiani
hanno come compagno di banco
un alunno diversamente abile.
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
il passato
Alcuni aspetti salienti:
1) CONDIZIONE;
2) DIRITTI-DOVERI;
3) CONSIDERAZIONE.
L’integrazione scolastica
• È il frutto di un lungo processo
• Inizia tra la fine del 1800 e inizio 1900
• Si caratterizza di fasi successive
• È possibile individuarne tre FASI, essenziali
L’integrazione scolastica
I FASE
Coincide con il periodo tra 1960/1970
OBIETTIVO
Riconoscimento dei diritti minimi di cittadinanza
Si passa dall’idea di aiuto e beneficenza
a quella di diritto
con
i primi aiuti economici
L’integrazione scolastica
II FASE
Si riferisce al decennio degli anni ‘80
OBIETTIVO
L’integrazione scolastica
L’inserimento lavorativo
L’abbattimento barriere architettoniche
Si passa dal concetto di “menomazione”
a quello di “diversità”
L’integrazione scolastica
III FASE
Corrisponde agli anni ’90
OBIETTIVO
Mantenere la persona disabile nel suo
ambiente (familiare, sociale…)
Si afferma l’attuale approccio alla
disabilità
Disabilità e normativa
PRIMO
PROVVEDIMENTO NORMATIVO
R.D. n°3126 / 1923
R.D. n°3126 / 1923
PREVEDE
Obbligo scolastico esteso a
- CIECHI
- SORDOMUTI
purchè non presentassero altre anormalità
R.D. n°3126 / 1923
L’INSERIMENTO
doveva avvenire:
- per i CIECHI in Istituti individuati dal Ministero;
- per i SORDOMUTI in Scuole Speciali.
LA
COSTITUZIONE ITALIANA
1948
Art. 38
" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento
professionale …"
LEGGE n.1859
1962
Istituiva la
Scuola media unica obbligatoria
Era prevista la costituzioni di
classi differenziali
su parere dell’equipe medico-psicopedagogica
LEGGE 444
1968
Art. 3
" Per i bambini dai 3 ai 6 anni affetti da disturbi
dell’intelligenza, del comportamento e da
menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato
istituisce sezioni speciali presso Scuole materne
statali e, per i casi più gravi, Scuole materne
speciali. Per l’assistenza sanitaria specifica, il
servizio medico si avvale di gruppi di esperti”.
*Scuola dell’Infanzia
LEGGE 118
1971
Art. 28
" L’istruzione dell’obbligo deve avvenire
nelle classi normali della scuola pubblica
(salvo i casi gravissimi).
... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli
invalidi e mutilati civili alle Scuole medie
superiori ed universitarie”.
LEGGE 118
1971
CRITICITÀ
Le Scuole speciali
continueranno ancora a funzionare per
qualche anno,
dato che tale legge non precisa
né le modalità d’inserimento,
né le norme per l’adeguamento degli Edifici
scolastici
LEGGE n° 820
1971
Istituisce le Scuole a tempo pieno
Si evidenzia la necessità di
favorire le condizioni
affinchè tale nuova organizzazione possa
essere in grado di permettere
l’accoglienza degli alunni disabili
COMMISSIONE FALCUCCI
1974
Nominata dal M.P.I.
È una commissione di studio
ESITO
Rappresenta un’autentica rivoluzione
Fissa i principi generali a cui doveva uniformarsi un
nuovo modo di essere della scuola, come
condizione della piena integrazione
C.M. n° 227
1975
Facilita
l’integrazione nelle classi comuni
LEGGE n° 517
1977
VALORE
Innovativo a livello Europeo e Mondiale
Dalla scuola di tutti alla scuola per tutti
LEGGE n° 517
1977
-
ABOLISCE
Le classi differenziali
Esami di riparazione (Sc. Elmentare e Media)
INTRODUCE
la programmazione educativa e didattica
flessibilità organizzativa (Es. classi aperte)
l’individualizzazione dell’insegnamento
forme di sostegno
LEGGE QUADRO n° 180
“Basaglia”
1978
IMPONE
Chiusura dei manicomi
Regolamentazione del trattamento sanitario
ISTITUISCE
Il Servizio Sanitario Nazionale
LEGGE n° 270
1982
PREVEDE
Il possesso di requisiti specifici
da parte
degli insegnanti di sostegno
Corte Costituzionale
SENTENZA n° 215
1987
STABILISCE
che la scuola secondaria superiore debba
accogliere
soggetti in situazione di handicap
Tale principio è stato successivamente recepito dalla
C.M. 262/1988
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
"Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate."
Ha richiesto un iter parlamentare lunghissimo
Legge complessa e articolata (artt. 44)
Può essere distinta a seconda degli argomenti trattati
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
FINALITÀ
Art 1.
La Repubblica:
a) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia
b) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 3
Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 4
Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche…)
Art. 5
• Principi generali per i diritti della persona handicappata.
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce.
Art. 7
Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni
sanitarie e sociali integrate tra loro)
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale.
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 12
Diritto all’educazione e all’Istruzione
E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap.
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 12 (segue)
Diritto all’educazione e all’Istruzione
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e
dall'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola
e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 13
L’Integrazione scolastica. Si realizza attraverso:
la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubbici o privati
La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili
tecnici
L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la
comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali
Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art.13
L’Integrazione scolastica (segue)
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa
e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 14
Modalità dell’attuazione dell’integrazione
Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento dei
docenti
Attivazione di forme sistematiche di orientamento
Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 14
Modalità dell’attuazione dell’integrazione (segue)
Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore
Art. 15
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Costituzione di gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione.
LEGGE n° 104
17 Febbraio 1992
Art. 17
Formazione professionale
Le regioni… realizzano l'inserimento della persona handicappata negli
ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività
del centro di formazione professionale…
Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
DPR febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap
Art. 3
Diagnosi funzionale
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al
momento in cui accede alla struttura sanitaria per
conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13
della legge n. 104
DPR febbraio 1994
Art.4
Profilo Dinamico Funzionale
Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella
diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo
analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di
handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente aggiornato alla fine
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, durante
la secondaria di secondo grado (già previsto dalla 104/92)
verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni (fine seconda e
quarta scuola primaria; fine seconda secondaria di 1° grado; fine
secondo e quarto anno secondaria di 2° grado)
DPR febbraio 1994
Art. 5
Piano Educativo Individualizzato
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine
P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione
di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche
DPR febbraio 1994
Art. 6
Verifiche
1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione
dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro
ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i
soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 ,
verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza
esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di
handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni
intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato
alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei
vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel
rispetto della sua salute mentale.
L’ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO
in applicazione della
Legge 104/92
-
Documento a carattere provinciale
Steso per partecipazione di diversi Enti
Per la Provincia di Treviso è in vigore il secondo
Contiene dei modelli comuni di Documentazione
Raccoglie “accordi condivisi e sottoscritti” da più
Enti
L’ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO
• Il primo Accordo di Programma per la
provincia di Treviso risale al
novembre 1998
• Il successivo Accordo di Programma è
datato
Aprile 2009
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado
• Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche
e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia,
l'uso di particolari strumenti didattici
•
Per gli alunni in situazione di handicap psichico la
valutazione, per il suo carattere formativo ed
educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei
confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado
•
Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni
in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico
e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia
diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di
classe…valuta i risultati dell'apprendimento, con
l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento
del citato piano educativo individualizzato e non ai
programmi ministeriali... I predetti alunni possono, di
conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno
successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001,
n. 90
Secondaria Secondo Grado
• Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo
anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono
sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti
con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione
• Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione
differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia
fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in
mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende
accettata.
• Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi
assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni
rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali.
Legge 10/03/2000 N. 62
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione.
Articolo unico
3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo,
richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne
fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si
impegnano espressamente a dare attuazione a quanto
previsto dai commi 2 e 3.
DPR 275-99
Regolamento autonomia scolastica
• Introduce nuove possibilità di autoregolazione
delle scuole finalizzate anche ad una maggiore
possibilità di individuare soluzioni organizzative
e didattiche per favorire l’integrazione
• Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno
che ogni Istituto espliciti la propria offerta per
l’integrazione
LINEE GUIDA
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
2009
INDICE
I parte
Principi costituzionali e Legislazione italiana
II parte
L’organizzazione
III parte
La dimensione inclusiva della scuola
PREMESSA
SCOPO
delle
LINEE GUIDA
•
•
•
•
Migliorare il processo d’integrazione degli alunni con disabilità
Rilanciare la tematica della disabilità-integrazione
Individuare una serie di criticità
Proporre possibili soluzioni
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Corso Salvagente 2010