GAMMA S.p.A G G G conoscenza lavoratori („capitale“ umano) invenzioni diritti d‘autore know-how ecc. H E G marchi F diritto antitrust concorrenza sleale pubblicità Codice della proprietà industriale Art.1 Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali. PROPRIETÀ INTELLETTUALE effetti economici ? - stimolo all‘innovazione, alla creatività -incentivi grazie al diritto esclusivo -„dazio“ per innovazioni successive -utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti) -ecc. ? - protezione troppo estesa? - non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni? -la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo? INNOVAZIONE fenomeno complesso quali incentivi? quali forme organizzative? TENDENZE aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori) anche brevetti per invenzioni biotecnologiche brevetti per software: Europa? tutela più estesa a favore dell‘inventore valutazione antimonopolistica più favorevole costi elevati per le imprese studi empirici proprietà intellettuale incentiva investimenti in R&S ? in alcuni settori, forse ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese? Art. 2 c.pr.int. Costituzione ed acquisto dei diritti le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. brevettazione registrazione soddisfatti i presupposti di legge i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori. i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. natura di accertamento costitutivo Il brevetto per invenzioni industriali La tutela nazionale codice della proprietà industriale tutela internazionale •Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.) • La Convenzione d’unione di Parigi •TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) •La Convenzione sul brevetto europeo ART. 56 c.p.ind. (Diritti conferiti dal brevetto europeo) 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. …. 2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia. MCCCCLXXIIII die XVIIIII Martij El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar. BREVETTO DOCUMENTO rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati che descrive l’invenzione E che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto INVENZIONE soluzione ad un problema specifico nel campo della tecnologia trattamento sistematico delle tecniche per fare delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla scienza applicata Art. 45. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. prodotto oggetto del brevetto procedimento INVENZIONI DEI DIPENDENTI di servizio d‘azienda occasionale attività inventiva oggetto del contratto diritti al datore, tranne quello di essere riconosciuto autore attività inventiva non specificatamente oggetto del contratto equo premio datore: „diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione“. Le condizioni di brevettabilità • • • • • oggetto brevettabile utilità (applicabilità industriale) novità non ovvietà (attività inventiva) pubblicazione dell’invenzione ART. 52 CBE INVENZIONI BREVETTABILI I brevetti europei sono rilasciati per delle nuove INVENZIONI implicanti una attività inventiva suscettibili di applicazione industriale ART. 54 CBE NOVITÀ Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello « stato della tecnica » ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizione orale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo ART. 56CBE ATTIVITÀ INVENTIVA l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva SE per un uomo o donna di mestiere essa non discende direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa) difficoltà vinta risultato inatteso ART. 57 CBE APPLICAZIONE INDUSTRIALE un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale SE può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresa l’agricoltura Art. 51. Sufficiente descrizione 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Unicità dell'invenzione e divisione della domanda 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (poche)