GAMMA S.p.A
G
G
G
conoscenza
lavoratori („capitale“ umano)
invenzioni
diritti d‘autore
know-how
ecc.
H
E
G
marchi
F
diritto
antitrust
concorrenza
sleale
pubblicità
Codice della
proprietà industriale
Art.1 Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione
proprieta' industriale comprende marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
effetti economici ?
- stimolo all‘innovazione, alla creatività
-incentivi grazie al diritto esclusivo
-„dazio“ per innovazioni successive
-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e
cause a danno dei concorrenti)
-ecc.
?
- protezione troppo estesa?
- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?
-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la
concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?
INNOVAZIONE
fenomeno
complesso
quali incentivi?
quali forme organizzative?
TENDENZE
aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori)
anche brevetti per invenzioni
biotecnologiche
brevetti per software: Europa?
tutela più estesa a favore dell‘inventore
valutazione antimonopolistica più favorevole
costi elevati per le imprese
studi empirici
proprietà
intellettuale
incentiva
investimenti
in R&S
?
in alcuni settori, forse
ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?
Art. 2 c.pr.int.
Costituzione ed
acquisto dei diritti
le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
brevettazione
registrazione
soddisfatti i
presupposti
di legge
i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
i segni distintivi diversi dal marchio registrato,
le informazioni aziendali riservate,
le indicazioni geografiche e
le denominazioni di origine.
natura di
accertamento
costitutivo
Il brevetto per invenzioni
industriali
La tutela nazionale
codice della proprietà
industriale
tutela
internazionale
•Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(P.C.T.)
• La Convenzione d’unione di Parigi
•TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property)
•La Convenzione sul brevetto
europeo
ART. 56 c.p.ind.
(Diritti conferiti dal brevetto europeo)
1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino
Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
….
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione
italiana in materia.
MCCCCLXXIIII die XVIIIII Martij
El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa
concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et
trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij
trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor
honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele
chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.
Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà
in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel
dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a
perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al
officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro
in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et
similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.
El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà
poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto,
che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito
sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor
et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa
però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.
BREVETTO
DOCUMENTO
rilasciato da
•uno Stato o
•da un ufficio regionale che opera per
un insieme di Stati
che descrive l’invenzione
E
che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione
può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del
titolare del brevetto
INVENZIONE
soluzione ad un
problema specifico nel
campo della
tecnologia
trattamento sistematico
delle tecniche per fare
delle cose derivate dall’esperienza
delle arti e dei mestieri e dalla
scienza applicata
Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
prodotto
oggetto del
brevetto
procedimento
INVENZIONI DEI
DIPENDENTI
di servizio
d‘azienda
occasionale
attività inventiva oggetto
del contratto
diritti al datore, tranne
quello di essere
riconosciuto
autore
attività inventiva non specificatamente
oggetto del contratto
equo premio
datore: „diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non
esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto,
nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso
corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli
aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore
di lavoro per pervenire all'invenzione“.
Le condizioni di brevettabilità
•
•
•
•
•
oggetto brevettabile
utilità (applicabilità industriale)
novità
non ovvietà (attività inventiva)
pubblicazione dell’invenzione
ART. 52 CBE
INVENZIONI
BREVETTABILI
I brevetti europei sono rilasciati per delle
nuove
INVENZIONI
implicanti una attività
inventiva
suscettibili di applicazione
industriale
ART. 54 CBE
NOVITÀ
Un’invenzione è considerata
nuova se non forma parte dello
« stato della tecnica »
ricomprende tutto quanto sia stato reso
accessibile al pubblico per mezzo di descrizione
orale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od
in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la
data di presentazione della domanda di brevetto europeo
ART. 56CBE
ATTIVITÀ
INVENTIVA
l’invenzione è considerata implicare
un’attività inventiva
SE
per un uomo o donna di mestiere essa non
discende
direttamente dallo stato della tecnica (non
ovvietà della stessa)
difficoltà vinta
risultato inatteso
ART. 57 CBE
APPLICAZIONE
INDUSTRIALE
un’invenzione è considerata
suscettibile di applicazione
industriale
SE
può essere fatta o utilizzata in un
qualsiasi tipo di industria, compresa
l’agricoltura
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari
alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente
al suo oggetto.
Unicità dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un
termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione,
con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni,
altrettante domande, che avranno effetto dalla data della
domanda primitiva.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che
sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via
sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie
prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie
su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
(poche)
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i-ii lezione