Articolo 5 Dir. 2001/29
Eccezioni e limitazioni
…
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per
quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né
indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei
diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche
accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi
che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,
diretto o indiretto;
….
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72,
78-bis, 79 e 80.
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti
non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un
dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia
limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza
scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle
misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di
servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni
di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di
cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
memorizzazione
richiesta
di accesso
messa a disposizione
der server
copia messa a
disposizione
COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
on demand
contemporaneità
del godimento
dell‘opera
utenti nello
stesso luogo
=
tempo scelto
individualmente
utenti in
luoghi diversi
luogo scelto
individualmente
Cons.23 Direttiva 2001/29
La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente
il diritto d'autore applicabile alla comunicazione
di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni
al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su
filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri
atti.
Cons.25 Direttiva 2001/29
Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla
natura e al grado di protezione degli atti di
trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette
dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti
connessi, prevedendo una protezione armonizzata a
livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i
titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto
esclusivo di rendere accessibili al pubblico le
opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti
da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi
individualmente scelto.
Art.3 Dir. 2001/29
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso
il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al
pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
Art. 16 l.633/1941
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende altresì
la messa a disposizione del pubblico dell’opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
DISTRIBUZIONE
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di
copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro
trasferimento di proprietà nella Comunità
di detto oggetto sia effettuata dal titolare
del diritto o con il suo consenso.
Autore
d.autore
d.autore
C
d.autore
C
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare
la distribuzione dell'opera incorporata in un
supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso al di fuori della Comunità.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si
pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
«on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di
un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del
diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il
prestito dell'originale e delle copie di opere o altri
materiali protetti che sono prestazioni in natura.
Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
«on-line» è di fatto un atto che dovrà essere
sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i
diritti connessi lo prevedono.
banche dati: tutela di diritto d‘autore
Direttiva 96/9
A norma della presente direttiva, le banche di dati che per
la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione dell'ingegno propria del loro autore
sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore
tutela di una particolare
disposizione del materiale, non
del materiale informativo in
quanto tale
Convenzione di Berna
“ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e
antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle
materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette
come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna
delle opere che fanno parte delle raccolte ”
Direttiva 96/9
La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore
prevista dalla presente direttiva non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su
tale contenuto
Direttiva 96/9
considerando che non dovranno essere applicati altri criteri
diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale,
per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base
al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata
alcuna valutazione della qualità o del valore estetico
della banca di dati”
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la primavendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
banche dati: tutela sui generis
Direttiva 96/9
considerando che per poter creare una banca di dati é
necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche
e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad
un costo molto più basso
rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente
“considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia
di registrazione numerica espone il costitutore della banca di
dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica
del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati,
per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico,
ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione
del contenuto della prima banca di dati;”
considerando che tale investimento nei moderni sistemi di
memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato
all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta
una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i
costitutori di banche di dati”
banche dati: tutela sui generis
OGGETTO:
il contenuto
informativo
se conseguimento,
verifica e la
presentazione
hanno richiesto un
investimento
rilevante
il costitutore della banca può
vietare a terzi la „estrazione“
o il „reimpiego“
parti sostanziali
15 ANNI
estrazione
reimpiego
trasferimento permanente o temporaneo
della totalità o di una parte sostanziale
qualsiasi forma di messa a disposizione del
del contenuto di una banca di dati
pubblico della totalità o di una parte sostanziale
su un altro supporto con qualsiasi
del contenuto della banca di dati mediante
mezzo o in qualsivoglia forma
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
in linea o in altre forme
la tutela dei programmi per elaboratore
„insieme di istruzioni impartite all‘elaboratore
perché esegua delle operazioni“
programmi per
elaboratore
protetti come opere
letterarie
se risultato di
creazione intellettuale
dell‘autore
esclusi dalla tutela le idee e i
principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un
programma,
compresi quelli alla base delle sue
interfacce
codice oggetto
codice fonte
segreto
tutela di diritto
d‘autore
brevettabilità ??
decompilazione per
ottenere la interoperabilità, non
per risalire al codice fonte
Codice della
proprietà industriale
Art.1 Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione
proprieta' industriale comprende marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Art. 2 c.pr.int.
Costituzione ed
acquisto dei diritti
le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
brevettazione
registrazione
soddisfatti i
presupposti
di legge
i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
i segni distintivi diversi dal marchio registrato,
le informazioni aziendali riservate,
le indicazioni geografiche e
le denominazioni di origine.
natura di
accertamento
costitutivo
Il brevetto per invenzioni
industriali
La tutela nazionale
codice della proprietà
industriale
tutela
internazionale
•Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(P.C.T.)
• La Convenzione d’unione di Parigi
•TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property)
•La Convenzione sul brevetto
europeo
ART. 56 c.p.ind.
(Diritti conferiti dal brevetto europeo)
1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino
Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
….
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione
italiana in materia.
MCCCCLXXIIII die XVIIIII Martij
El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa
concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et
trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij
trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor
honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele
chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.
Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà
in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel
dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a
perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al
officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro
in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et
similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.
El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà
poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto,
che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito
sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor
et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa
però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.
BREVETTO
DOCUMENTO
rilasciato da
•uno Stato o
•da un ufficio regionale che opera per
un insieme di Stati
che descrive l’invenzione
E
che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione
può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del
titolare del brevetto
INVENZIONE
soluzione ad un
problema specifico nel
campo della
tecnologia
trattamento sistematico
delle tecniche per fare
delle cose derivate dall’esperienza
delle arti e dei mestieri e dalla
scienza applicata
Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
prodotto
oggetto del
brevetto
procedimento
Le condizioni di brevettabilità
•
•
•
•
•
oggetto brevettabile
utilità (applicabilità industriale)
novità
non ovvietà (attività inventiva)
pubblicazione dell’invenzione
ART. 52 CBE
INVENZIONI
BREVETTABILI
I brevetti europei sono rilasciati per delle
nuove
INVENZIONI
implicanti una attività
inventiva
suscettibili di applicazione
industriale
ART. 54 CBE
NOVITÀ
Un’invenzione è considerata
nuova se non forma parte dello
« stato della tecnica »
ricomprende tutto quanto sia stato reso
accessibile al pubblico per mezzo di descrizione
orale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od
in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la
data di presentazione della domanda di brevetto europeo
ART. 56CBE
ATTIVITÀ
INVENTIVA
l’invenzione è considerata implicare
un’attività inventiva
SE
per un uomo o donna di mestiere essa non
discende
direttamente dallo stato della tecnica (non
ovvietà della stessa)
difficoltà vinta
risultato inatteso
ART. 57 CBE
APPLICAZIONE
INDUSTRIALE
un’invenzione è considerata
suscettibile di applicazione
industriale
SE
può essere fatta o utilizzata in un
qualsiasi tipo di industria, compresa
l’agricoltura
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari
alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente
al suo oggetto.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che
sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via
sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie
prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie
su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
(poche)
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi
quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato,
ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
però ipotesi di
licenza obbligatoria
limitata!
Art. 71.
Brevetto dipendente
1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione
protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto
del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di
considerevole rilevanza economica.
2. La licenza così ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le
altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione
allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento
del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità
di pagamento del compenso sono determinate a norma
dell'articolo 80.
Art. 80
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche
del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
e' trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non
esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare
dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di
pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre
membri….
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza
sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.
PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO
TITOLARE
F
D
I
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
effetti economici ?
- stimolo all‘innovazione, alla creatività
-incentivi grazie al diritto esclusivo
-„dazio“ per innovazioni successive
-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e
cause a danno dei concorrenti)
-ecc.
?
- protezione troppo estesa?
- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?
-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso la
concessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?
INNOVAZIONE
fenomeno
complesso
quali incentivi?
quali forme organizzative?
TENDENZE
aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori)
anche brevetti per invenzioni
biotecnologiche
brevetti per software: Europa?
tutela più estesa a favore dell‘inventore
valutazione antimonopolistica più favorevole
costi elevati per le imprese
studi empirici
proprietà
intellettuale
incentiva
investimenti
in R&S
?
in alcuni settori, forse
ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?
quanto costa?
Rapporto sui costi della brevettazione
inchiesta EPO:
ca. euro 22 000
USA: 10 250
costi della traduzione?
vantaggi della diminuzione dei costi?
svantaggi?
Scarica

lezioni xiii-xiv