Diritto del lavoro
nell’Unione europea
a.a. 2010-2011
Prof.ssa Anna Alaimo
Testi per l’esame
SCIARRA S. (a cura di), Manuale di Diritto
sociale europeo, Giappichelli, 2010 (escluse:
parte III del cap. VII; parte III del cap. VIII)
Testi per l’esame
FREQUENTANTI:
• Ulteriori riduzioni
• Alcune letture, consigliate durante il corso e
riguardanti gli argomenti trattati a lezione,
sostituiranno parti del manuale
• È consigliabile integrare lo studio con le slides
proiettate durante le lezioni
Materiali utili per la
frequenza:
1)
• Trattato sull’Unione europea (TUE)
• Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE)
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
2) V. Ferrante (a cura di), Codice Europeo del
Lavoro. Le principali norme della Comunità
europea in materia sociale, Angeli, 2009
Il valore culturale e metodologico del diritto
del lavoro nell’U.E.: perché studiarlo
 Il diritto del lavoro nell’U.E. aiuta a capire come cambia la funzione
della regolazione giuridica in un contesto economico di
denazionalizzazione e di internazionalizzazione dei mercati
 Il punto di vista del diritto del lavoro nell’U.E. consente di inquadrare
in una dimensione sopranazionale i mutamenti del diritto del lavoro
nazionale e il suo processo di “comunitarizzazione” (rectius:
“europeizzazione”)
 Lo studio del diritto del lavoro nell’U.E. aiuta a capire come cambia il
diritto del lavoro nel contesto ordinamentale “multilivello”
 …consente, in particolare, di leggere e di “rileggere” i diritti sociali
fondamentali - individuali e collettivi – mettendo a raffronto le norme
della Costituzione nazionale e quelle delle Carte europee dei diritti (sp.
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
Diritto del lavoro nell’U.E.
• La “europeizzazione” del diritto del lavoro
nazionale: che significa?
effetti modificativi dell’ordinamento
nazionale del lavoro
prodotti dall’appartenenza
all’Unione europea
La “europeizzazione”:
come avviene?
• A) i regolamenti e le direttive in materia
sociale
• B) la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (CGUE) ed il suo dialogo
con le corti nazionali
• C) la comunitarizzazione delle politiche
occupazionali (gli orientamenti del Consiglio
dell’Unione e le Relazioni annuali nazionali
sulle politiche occupazionali)
A) La “europeizzazione” attraverso i
regolamenti e le direttive in materia sociale
• Le direttive non sono fonti direttamente
vincolanti – come i regolamenti – ma creano
un’obbligazione di risultato (obbligo di
adeguamento) in capo agli Stati membri
• IMP: Lo Stato membro non può adottare in
pendenza del termine di trasposizione
disposizioni che possano compromettere
gravemente il risultato prescritto dalla
direttiva (CGUE - sentenza Inter-Environnement Wallonie, 1997)
A) (…segue) La europeizzazione attraverso i
regolamenti e le direttive in materia sociale
• la legge La Pergola (l. 86/1989) e le annuali leggi
comunitarie di delega al Governo
• la più recente l. 11/2005: sostituisce la legge La
Pergola alla luce del nuovo riparto di competenze
Stato Regioni
mantiene l’impianto precedente ma prevede l’esecuzione degli obblighi
comunitari con legge regionale
(…segue) A) La “europeizzazione”
attraverso i regolamenti e le direttive in
materia sociale
• Oltre al principio di leale collaborazione tra
comunità e Stati membri (art. 10 Cost.),
• art. 117, comma 1, Cost.:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali
art. 117, comma 5, Cost.:
Le Regioni e le Province autonome
(…), nelle materie di loro competenza, (…)
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali
e degli atti dell’Unione europea
• art. 8 l. 11/2005:
Lo Stato, le regioni e le
province
autonome, nelle materie
di propria competenza
legislativa,
danno tempestiva
attuazione
alle direttive comunitarie.
Art. 153, § 3 TFUE
“Uno Stato membro può affidare alle parti
sociali, a loro richiesta congiunta, il compito
di mettere in atto le direttive”
possibile trasposizione delle direttive
tramite accordi/contratti
collettivi
La “europeizzazione” indotta
dall’adeguamento nazionale alle direttive
dell’Unione europea è stata intensa
rispetto a certi temi (esempi)
• parità uomo-donna e
divieti di discriminazioni
per ragioni di genere (dir.
75/117 sulla parità retributiva;
76/207 sulla parità nell’accesso, la
formazione e le condizioni di lavoro l. 903/1977; dir. 02/73 - d. lgs.
198/2006; dir. 06/54 – d. lgs. 5/2010)
• “nuovo” diritto
antidiscriminatorio (dir.
2000/43 e 2000/78 - d.lgs. 215 e 216
del 2003)
• lavori flessibili (parttime e termine) (dir. 97/81
99/70: d. lgs. 61/2000, d. lgs.
368/2001)
• informazione e
consultazione dei
lavoratori (dir. 94/45/CE sui
CAE: d. lgs. 74/2022; 2001/86/CE - d.
lgs. 188/2005; dir. 2002/14/CE – d.
lgs. 25/2007)
B) La “europeizzazione” attraverso la
giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (CGUE) ed il suo dialogo
con le corti nazionali
• a) l’attività interpretativa (del diritto dell’U.E.
primario e derivato) della CGUE su rinvio
pregiudiziale [art. 267 TFUE: lettura]
• b) le sentenze di condanna degli Stati membri da
parte della CGUE per violazione degli obblighi
comunitari (la procedura di infrazione: artt. 258 e
ss. TFUE ex artt. 226 e ss. TCE)
è una procedura utilizzata specialmente nei casi di mancata trasposizione
delle direttive entro i termini
a) l’attività interpretativa (del diritto
dell’U.E. primario e derivato) della CGUE
su rinvio pregiudiziale
Già nel 1985 (sent. 113/1985),
la nostra Corte cost. ha riconosciuto alle
sentenze interpretative della CGUE il medesimo valore
delle norme precettive
Il consolidamento della sovranazionalità
normativa ad opera della CGUE e della Corte cost.
1. Teoria del “primato” (CGUE e Corte costituzionale)
2. Principio della efficacia diretta delle direttive
incondizionate e dettagliate (non orizzontale)
3. Principio della interpretazione conforme (o di efficacia
indiretta)
4. Principio del risarcimento del danno da parte dello
Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al
diritto dell’Unione
5. Principio di “non regresso”
1) Teoria del “primato” e controlimiti
Le norme dell’Unione
europea prevalgono su
qualsiasi norma
nazionale, sia precedente
che successiva
PRIMATO
I principi fondamentali e
supremi degli ordinamenti
costituzionali nazionali e il
nucleo essenziale dei diritti
fondamentali non possono
subire pregiudizio neppure
da parte delle istituzioni
europee
CONTROLIMITI
1) Teoria del “primato”: il tentativo
di costituzionalizzazione
• Art. I-6 Tr. Cost.:
• Dichiarazione allegata
all’attuale TUE:
“La Costituzione e il diritto
adottato dalle istituzioni Il principio del primato del
dell’Unione
diritto dell’Unione
nell’esercizio delle
opera “alle condizioni
competenze a questa
stabilite dalla Corte di
attribuite prevalgono
giustizia”
sul diritto degli Stati
membri”
La Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona
2) Principio della efficacia diretta
verticale delle direttive
incondizionate e dettagliate
La natura cogente della direttiva esiste solo
nei confronti degli Stati membri cui è
rivolta e, dunque, nelle sole controversie
tra gli individui, lo Stato inadempiente e
altri soggetti pubblici
Sentenza Marshall I (1986)
3) Principio della interpretazione
conforme (o di efficacia indiretta)…
Comporta anche un obbligo di disapplicazione delle
norme nazionali - legali e contrattuali (come ha
precisato la CGUE) – difformi (anche posteriori senza
attesa di abrogazione)
tale obbligo sussiste anche in caso di difformità delle
norme nazionali ai principi affermati dalla CGUE:
Corte cost. 170/1984 e 113/1985
…(segue) le stesse raccomandazioni…
…pur non essendo vincolanti, devono essere
valorizzate dai giudici nazionali in funzione
interpretativa
(sent. Grimaldi, 1989)
4) Principio del risarcimento del danno da parte dello
Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al
diritto comunitario
• Sentenza Francovich (1991)
Le direttive non trasposte nel termine
consentono agli individui di agire contro lo
Stato inadempiente per il risarcimento del
danno
(condizioni: diritti del singolo ex direttiva; contenuto
individuabile; nesso di causalità fra violazione e danno).
5) Principio di “non regresso”
Specifiche clausole di non regresso vengono inserite
nelle direttive riguardanti la materia sociale a partire
dagli anni ’90
“In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragione
sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione
dei lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione“
(art. 9, Dir. 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale)
Con la sentenza Mangold (2005) la CGUE ha attribuito a
siffatte clausole valore giuridico in senso proprio
(punto 52 della motivazione)
5) (segue…) Principio di “non regresso”:
l’attenuazione
Possibile reformatio in pejus per motivi di politica
sociale del tutto DIVERSI dall’obbligo di
trasposizione.
Tali motivi non potranno essere semplicemente
richiamati, ma dovranno formare oggetto di rigorosa
dimostrazione da parte dello Stato
C) la comunitarizzazione delle politiche
occupazionali (gli orientamenti
comunitari e le Relazioni annuali
nazionali sulle politiche occupazionali:
tit. IX TFUE)
(rinvio)
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Dir lav UE 2010 11 (1) Introduzione al corso