Diritto del lavoro nell’Unione europea a.a. 2010-2011 Prof.ssa Anna Alaimo Testi per l’esame SCIARRA S. (a cura di), Manuale di Diritto sociale europeo, Giappichelli, 2010 (escluse: parte III del cap. VII; parte III del cap. VIII) Testi per l’esame FREQUENTANTI: • Ulteriori riduzioni • Alcune letture, consigliate durante il corso e riguardanti gli argomenti trattati a lezione, sostituiranno parti del manuale • È consigliabile integrare lo studio con le slides proiettate durante le lezioni Materiali utili per la frequenza: 1) • Trattato sull’Unione europea (TUE) • Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 2) V. Ferrante (a cura di), Codice Europeo del Lavoro. Le principali norme della Comunità europea in materia sociale, Angeli, 2009 Il valore culturale e metodologico del diritto del lavoro nell’U.E.: perché studiarlo Il diritto del lavoro nell’U.E. aiuta a capire come cambia la funzione della regolazione giuridica in un contesto economico di denazionalizzazione e di internazionalizzazione dei mercati Il punto di vista del diritto del lavoro nell’U.E. consente di inquadrare in una dimensione sopranazionale i mutamenti del diritto del lavoro nazionale e il suo processo di “comunitarizzazione” (rectius: “europeizzazione”) Lo studio del diritto del lavoro nell’U.E. aiuta a capire come cambia il diritto del lavoro nel contesto ordinamentale “multilivello” …consente, in particolare, di leggere e di “rileggere” i diritti sociali fondamentali - individuali e collettivi – mettendo a raffronto le norme della Costituzione nazionale e quelle delle Carte europee dei diritti (sp. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) Diritto del lavoro nell’U.E. • La “europeizzazione” del diritto del lavoro nazionale: che significa? effetti modificativi dell’ordinamento nazionale del lavoro prodotti dall’appartenenza all’Unione europea La “europeizzazione”: come avviene? • A) i regolamenti e le direttive in materia sociale • B) la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ed il suo dialogo con le corti nazionali • C) la comunitarizzazione delle politiche occupazionali (gli orientamenti del Consiglio dell’Unione e le Relazioni annuali nazionali sulle politiche occupazionali) A) La “europeizzazione” attraverso i regolamenti e le direttive in materia sociale • Le direttive non sono fonti direttamente vincolanti – come i regolamenti – ma creano un’obbligazione di risultato (obbligo di adeguamento) in capo agli Stati membri • IMP: Lo Stato membro non può adottare in pendenza del termine di trasposizione disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (CGUE - sentenza Inter-Environnement Wallonie, 1997) A) (…segue) La europeizzazione attraverso i regolamenti e le direttive in materia sociale • la legge La Pergola (l. 86/1989) e le annuali leggi comunitarie di delega al Governo • la più recente l. 11/2005: sostituisce la legge La Pergola alla luce del nuovo riparto di competenze Stato Regioni mantiene l’impianto precedente ma prevede l’esecuzione degli obblighi comunitari con legge regionale (…segue) A) La “europeizzazione” attraverso i regolamenti e le direttive in materia sociale • Oltre al principio di leale collaborazione tra comunità e Stati membri (art. 10 Cost.), • art. 117, comma 1, Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali art. 117, comma 5, Cost.: Le Regioni e le Province autonome (…), nelle materie di loro competenza, (…) provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea • art. 8 l. 11/2005: Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. Art. 153, § 3 TFUE “Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive” possibile trasposizione delle direttive tramite accordi/contratti collettivi La “europeizzazione” indotta dall’adeguamento nazionale alle direttive dell’Unione europea è stata intensa rispetto a certi temi (esempi) • parità uomo-donna e divieti di discriminazioni per ragioni di genere (dir. 75/117 sulla parità retributiva; 76/207 sulla parità nell’accesso, la formazione e le condizioni di lavoro l. 903/1977; dir. 02/73 - d. lgs. 198/2006; dir. 06/54 – d. lgs. 5/2010) • “nuovo” diritto antidiscriminatorio (dir. 2000/43 e 2000/78 - d.lgs. 215 e 216 del 2003) • lavori flessibili (parttime e termine) (dir. 97/81 99/70: d. lgs. 61/2000, d. lgs. 368/2001) • informazione e consultazione dei lavoratori (dir. 94/45/CE sui CAE: d. lgs. 74/2022; 2001/86/CE - d. lgs. 188/2005; dir. 2002/14/CE – d. lgs. 25/2007) B) La “europeizzazione” attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ed il suo dialogo con le corti nazionali • a) l’attività interpretativa (del diritto dell’U.E. primario e derivato) della CGUE su rinvio pregiudiziale [art. 267 TFUE: lettura] • b) le sentenze di condanna degli Stati membri da parte della CGUE per violazione degli obblighi comunitari (la procedura di infrazione: artt. 258 e ss. TFUE ex artt. 226 e ss. TCE) è una procedura utilizzata specialmente nei casi di mancata trasposizione delle direttive entro i termini a) l’attività interpretativa (del diritto dell’U.E. primario e derivato) della CGUE su rinvio pregiudiziale Già nel 1985 (sent. 113/1985), la nostra Corte cost. ha riconosciuto alle sentenze interpretative della CGUE il medesimo valore delle norme precettive Il consolidamento della sovranazionalità normativa ad opera della CGUE e della Corte cost. 1. Teoria del “primato” (CGUE e Corte costituzionale) 2. Principio della efficacia diretta delle direttive incondizionate e dettagliate (non orizzontale) 3. Principio della interpretazione conforme (o di efficacia indiretta) 4. Principio del risarcimento del danno da parte dello Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al diritto dell’Unione 5. Principio di “non regresso” 1) Teoria del “primato” e controlimiti Le norme dell’Unione europea prevalgono su qualsiasi norma nazionale, sia precedente che successiva PRIMATO I principi fondamentali e supremi degli ordinamenti costituzionali nazionali e il nucleo essenziale dei diritti fondamentali non possono subire pregiudizio neppure da parte delle istituzioni europee CONTROLIMITI 1) Teoria del “primato”: il tentativo di costituzionalizzazione • Art. I-6 Tr. Cost.: • Dichiarazione allegata all’attuale TUE: “La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni Il principio del primato del dell’Unione diritto dell’Unione nell’esercizio delle opera “alle condizioni competenze a questa stabilite dalla Corte di attribuite prevalgono giustizia” sul diritto degli Stati membri” La Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona 2) Principio della efficacia diretta verticale delle direttive incondizionate e dettagliate La natura cogente della direttiva esiste solo nei confronti degli Stati membri cui è rivolta e, dunque, nelle sole controversie tra gli individui, lo Stato inadempiente e altri soggetti pubblici Sentenza Marshall I (1986) 3) Principio della interpretazione conforme (o di efficacia indiretta)… Comporta anche un obbligo di disapplicazione delle norme nazionali - legali e contrattuali (come ha precisato la CGUE) – difformi (anche posteriori senza attesa di abrogazione) tale obbligo sussiste anche in caso di difformità delle norme nazionali ai principi affermati dalla CGUE: Corte cost. 170/1984 e 113/1985 …(segue) le stesse raccomandazioni… …pur non essendo vincolanti, devono essere valorizzate dai giudici nazionali in funzione interpretativa (sent. Grimaldi, 1989) 4) Principio del risarcimento del danno da parte dello Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al diritto comunitario • Sentenza Francovich (1991) Le direttive non trasposte nel termine consentono agli individui di agire contro lo Stato inadempiente per il risarcimento del danno (condizioni: diritti del singolo ex direttiva; contenuto individuabile; nesso di causalità fra violazione e danno). 5) Principio di “non regresso” Specifiche clausole di non regresso vengono inserite nelle direttive riguardanti la materia sociale a partire dagli anni ’90 “In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione“ (art. 9, Dir. 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale) Con la sentenza Mangold (2005) la CGUE ha attribuito a siffatte clausole valore giuridico in senso proprio (punto 52 della motivazione) 5) (segue…) Principio di “non regresso”: l’attenuazione Possibile reformatio in pejus per motivi di politica sociale del tutto DIVERSI dall’obbligo di trasposizione. Tali motivi non potranno essere semplicemente richiamati, ma dovranno formare oggetto di rigorosa dimostrazione da parte dello Stato C) la comunitarizzazione delle politiche occupazionali (gli orientamenti comunitari e le Relazioni annuali nazionali sulle politiche occupazionali: tit. IX TFUE) (rinvio)