PERCORSO INDIVIDUALE DI: Di Pierro Francesco Banca Centrale Europea La Banca Centrale Europea è la banca centrale incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i 15 paesi che hanno aderito all’euro adottandolo come moneta unica.La BCE è stata istituita in base al Trattato che istituisce la Comunità Europea ed allo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il 1 giugno 1998. La Banca ha ,inoltre,ai sensi del diritto pubblico internazionale, una propria personalità giuridica autonoma. Lo Scopo della BCE Scopo principale della Banca centrale europea è quello di mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi mantenendo il potere d'acquisto nell'area dell'euro; la BCE esercita, infatti, il controllo dell’inflazione nell’area dell'euro, badando a contenere, tramite opportune politiche monetarie (controllando la base monetaria o fissando i tassi di interesse a breve), il tasso di inflazione di medio periodo ad un livello inferiore al 2%. Organizzazione Il processo decisionale all'interno dell‘ Eurosistema è centralizzato a livello degli organi direttivi della BCE; prevede che questi ultimi siano costituiti (articolo 109A del trattato) da un Comitato esecutivo, a cui capo siede il Presidente della BCE (il Governatore), e dal Consiglio dei governatori (detto anche Consiglio direttivo) costituito dai membri del Comitato esecutivo e dai rappresentanti delle altre banche apparteneti all'eurosistema (con l'esclusione quindi dei rappresentanti delle Banche centrali dei paesi non aderenti all'euro); dal momento che alcuni dei paesi appartenenti all'UE non hanno ancora aderito alla moneta unica, esiste, dunque, un terzo organo decisionale, il Consiglio generale. Le principali funzioni del Consiglio dei governatori consistono in: definire l'orientamento generale della politica della banca e prendere le decisioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi conferiti all'eurosistema; definire la politica monetaria dell'area dell'euro compresi gli obiettivi monetari intermedi, i tassi di interesse di riferimento e l'offerta delle riserva monetarie in seno all'eurosistema e la definizione degli indirizzi necessari alla loro esecuzione. Il Comitato esecutivo comprende il presidente ed il vicepresidente della BCE e quattro altri membri, tutti scelti tra personalità aventi autorità ed esperienza professionale riconosciute in materia monetaria o bancaria, nominati di comune accordo dai governi degli stati membri (con decisione presa a livello di capi di stato o di governo su raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sentito il parere del Parlamento Europeo e del Consiglio dei governatori della BCE (mentre per le nomine iniziali è stato sentito il Consiglio dell'Istituto monetario europeo). Le funzioni principali del Comitato esecutivo comprendono: l'attuazione della politica monetaria conformemente agli orientamenti ed alle decisioni del Consiglio dei governatori e, nell'ambito di tale quadro, impartire alle Banche centrali nazionali le necessarie istruzioni; l'esercizio dei poteri delegati da parte del Consiglio dei governatori, la gestione corrente della BCE. Il Consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della BCE e dai governatori delle BCN dei 25 paesi membri dell'UE .Il Consiglio generale è un organo di transizione dal momento che, a norma dello "statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea", viene sciolto nel momento in cui tutti gli stati membri dell'UE hanno introdotto la moneta unica. Il Consiglio generale svolge i compiti in precedenza affidati all'Istituto Monetario Europeo, ed assunti dalla BCE nella Terza fase del‘ Unione economica e monetaria (UEM). Il Consiglio generale si occupa, tra l'alto, dei seguenti compiti: assolvere le funzioni consultive della BCE raccogliere le informazioni statistiche redigere il Rapporto annuale della BCE redigere le disposizioni per l'uniformazione delle procedure contabili delle Banche centrali nazionali L’Eurozona L'euro è la valuta comune dei quindici stati dell'Unione europea che attualmente aderiscono all'UEM (Unione Economica e Monetaria), ovvero Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna. Il complesso di questi paesi, detto informalmente Eurozona, Dodici dei 27 stati membri dell'Unione europea non adottano tuttavia l'euro come valuta ufficiale. Nella fattispecie, la Danimarca ed il Regno Unito godono di una clausola che permette loro di mantenere indefinitamente le proprie valute nazionali; nei rimanenti dieci paesi l'introduzione della divisa comune sarà possibile non appena le condizioni macroeconomiche permetteranno di garantire il rispetto dei parametri di Maastricht. In aggiunta ai membri dell'Unione, alcuni microstati (Città del Vaticano, il Principato di Monaco e San Marino) hanno adottato l'euro in virtù delle preesistenti condizioni di unione monetaria con paesi membri della UE. Infine, Andorra, il Montenegro e la regione serba del Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro. Soluzioni informatiche per le aziende bancarie Le soluzioni informatiche per le aziende bancarie devono tener conto dell’evoluzione che si è registrata negli ultimi anni dal sistema bancario, accompagnata da sempre più frequenti fusioni e ristrutturazioni aziendali, e dall’apertura al mercato europeo. Ai servizi tradizionali, come effetti,titoli si sono aggiunti rapidamente dei nuovi servizi; postazioni di self service bancario o sportello automatico, carte di credito, i POS, sportelli Bancomat e i servizi finanziari in rete. Questi nuovi servizi hanno consentito al cliente di svolgere molte operazioni che per tradizione venivano svolte allo sportello, queste operazioni per esempio sono i versamenti o prelievi, richiesta di saldo, disposizioni. Il sistema informatico Il sistema informatico è costituito, generalmente, da uno o più mainframe , dislocati presso la sede centrale o nelle sedi più importanti dell’azienda, con tecniche che consentono di garantire la continuità del funzionamento del sistema in caso si verifichino guasti a parti di esso, questa continuità viene realizzata in genere con la duplicazione delle parti fondamentali del sistema centrale. Per quanto riguarda le filiali, i singoli posti di lavoro sono costituti da personal computer collegati alla rete locale e in grado di colloquiare con il mainframe grazie un server, al quale sono collegati le stazioni di self service e sportelli Bancomat. I server sono collegati tra di loro attraverso una rete geografica pubblica o privata, per rendere le operazioni più sicure e veloci. Gli sportelli automatici o di self service presentano sullo schermo un menu di scelte per il cliente, guidandone le operazioni.Il video può essere touch-screen, per rendere più amichevole l’interazione con l’applicazione o può essere collegata al terminale. I servizi finanziari in rete Le Banche e i promotori finanziari utilizzano la rete oltre che come vetrina di attività aziendali,anche per fornire agli utenti aziendali e privati delle applicazioni,queste prendono il nome di Home Banking e servizi finanziari on- line. I servizi offerti alla clientela li possiamo dividere in due categorie: - La gestione di un conto corrente,ovvero consentire al cliente di avere la possibilità di prendere visone del saldo,dei movimenti,delle condizioni del contratto - La gestione diretta di un portafoglio titoli, ovvero la possibilità di avere le quotazioni azionarie in tempo reale e di acquistare e vendere titoli. È possibile anche fissare il prezzo d’acquisto e di vendita e verificare che le operazioni vengano effettivamente svolte. Più in dettaglio, i servizi on-line offrono le seguenti possibilità: -il cliente può disporre di giro-conti, bonifici su conti della banca stessa o di altre banche o spedizione di assegno al beneficiario. -il cliente può richiedere informazioni sul proprio conto corrente, può effettuare pagamenti, che essi siano rateali o conferme d’ordine e utenze domestiche. -il cliente può anche trasferire sul computer tutti i movimenti del proprio conto corrente. -può seguire in ogni momento l’andamento delle principali divise e dei tassi interbancari -memorizzare i dati dei bonifici ricorrenti per poi riutilizzarli -con il servizio Home Banking può stampare il promemoria di tutte le operazioni effettuate. -conoscere i codice e dati delle filiali della banca. -comprare o vendere e conoscere la quotazione aggiornata di azioni, fondi e obbligazioni Utilizzando queste funzioni,i servizi finanziari sotto l’aspetto operativo, consentono al cliente di: -richiedere la situazione e i movimenti della carta di credito -richiedere il saldo e le movimentazioni del saldo in valuta -richiedere l’eseguito degli ordini di acquisto e vendita di titoli azionari e ricevere la conferma dell’eseguito. -richiedere il grafico dell’andamento delle azioni preferite. visualizzare e trasferire sul computer il listino completo degli ultimi 10 giorni di Borsa aperta. La legge bancaria del 36 Alla morte di Stringher avvenuta nel 1930, la direzione della banca passò a Vincenzo Azzolini. Nel pieno della Grande Depressione, precisamente nel settembre del 1931 la svalutazione della sterlina e di gran parte delle altre monete comportò di fatto ad un’ulteriore rivalutazione della lira. Il carattere deflativo della politica italiana si accentuò, e le conseguenze sull’attività economica e sul sistema finanziario furono disastrose. La Banca centrale e lo Stato riuscirono a salvare dal tracollo le maggiori banche miste, gonfie di partecipazioni in azioni sempre più svalutate. La Banca d’Italia si ritrovò con un attivo immobilizzato e quindi era impossibilitata a manovrare ulteriormente. Vennero cosi creati l’IMI, Istituto mobiliare italiano, che aveva il compito di assicurare i finanziamenti di medio-lungo periodo, e l’IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, il quale acquisi le partecipazioni azionarie delle banche in difficoltà e i pacchetti di controllo delle banche stesse. A metà degli anni 30 le tensioni che avrebbero portato al nuovo conflitto mondiale si manifestarono sul piano monetario e valutario nella cessazione di fatto della convertibilità della lira in oro e dell’obbligo della riserva aurea. In questo contesto di preparazione alla guerra venne elaborata in ambito IRI, la legge di riforma bancaria del 1936. La prima parte della legge defini la Banca d’Italia “istituto di diritto pubblico” e le affidò defintivamente la funzione di emissione, gli azionisti privati vennero espropriati delle loro quote, che vennero riservate a enti finanziari pubblici,alla banca fu anche proibito lo sconto diretto agli operatori non bancari, evidenziando cosi la sua funzione di banca delle banche. La seconda parte della legge fu dedicata alla vigilanza creditizia e finanziaria, che ridisegnò l’assetto del sistema creditizio nel segno della separazione fra banca e industria e fra credito a breve e a lungo termine. Defini l’attività bancaria funzione di interesse pubblico, venne concentrata l’azione di vigilanza nell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, presieduto dal Governatore e operante anche con mezzi della Banca d’Italia, ma diretto da un comitato di ministri presieduto dal capo del Governo. Alla fine del 1936 la svalutazione della lira , lungamente attesa, favori la ripresa economica e il riequilibrio dei conti con l’estero. In contemporanea venne rimosso ogni limite alla possibilità dello Stato di finanziarsi per mezzo di debiti verso la Banca Centrale, la quale toccò il punto più basso. La Trasparenza Bancaria Con la locuzione Trasparenza bancaria si indica l’insieme degli accorgimenti volti a rendere chiaro e comprensibile ad un utente di media istruzione il funzionamento dei rapporti con un istituto di credito o con una banca o con una finanziaria. Con la legge 17 febbraio 1992, n. 154, e con il D.M. 24 aprile 1992, sono state introdotte alcune norme che impongono alle banche ed alle finanziarie di dare l’opportuno risalto alle clausole fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca ed il singolo cliente. Così, oltre alla specifica indicazione dei tassi applicati, a debito e a credito (oggetto anche di una comunicazione da inviarsi al cliente almeno una volta l’anno), debbono risultare chiaramente dal contratto le commissioni (spread) ed in generale il prezzo di ciascuna operazione, la valuta applicata, ed ogni altro dato utile alla comprensione del funzionamento del rapporto. L’istituto ha anche l’obbligo di affissione di appositi avvisi, da esporsi nei locali degli istituti, che riportino le condizioni generali applicate alla clientela; la mancanza di pubblicità da parte dell’istituto comporta che i servizi dei quali non sia esposto il prezzo siano da intendersi gratuiti. I contratti devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in forma scritta, ed una copia deve esserne consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato, e sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti, per prezzi e condizioni, rispetto a quanto riportato sugli avvisi affissi Legge n. 154 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Art. 3. Forma dei contratti. 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. 2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'art. 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000. 3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi. Art. 4. Contenuto dei contratti. 1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. 3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. 4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle. Art. 5. Integrazione dei contratti. 1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma a 4n, onchè nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Legge n. 154 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Art. 6. Modifica delle condizioni contrattuali. 1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente; purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato. 2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. 3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonale, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi. Art. 8. Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonchè su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. 4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.