PERCORSO INDIVIDUALE DI:
Di Pierro Francesco
Banca Centrale Europea
La Banca Centrale Europea è la banca
centrale incaricata dell’attuazione della
politica monetaria per i 15 paesi che hanno
aderito all’euro adottandolo come moneta
unica.La BCE è stata istituita in base al
Trattato che istituisce la Comunità Europea
ed allo statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale
europea, il 1 giugno 1998.
La Banca ha ,inoltre,ai sensi del diritto
pubblico internazionale, una propria
personalità giuridica autonoma.
Lo Scopo della BCE
Scopo principale della Banca centrale europea è
quello di mantenere sotto controllo l'andamento
dei prezzi mantenendo il potere d'acquisto
nell'area dell'euro; la BCE esercita, infatti, il
controllo dell’inflazione nell’area dell'euro,
badando a contenere, tramite opportune
politiche monetarie (controllando la base
monetaria o fissando i tassi di interesse a
breve), il tasso di inflazione di medio periodo ad
un livello inferiore al 2%.
Organizzazione
Il processo decisionale all'interno dell‘ Eurosistema è centralizzato a livello degli organi direttivi della BCE; prevede
che questi ultimi siano costituiti (articolo 109A del trattato) da un Comitato esecutivo, a cui capo siede il Presidente
della BCE (il Governatore), e dal Consiglio dei governatori (detto anche Consiglio direttivo) costituito dai membri
del Comitato esecutivo e dai rappresentanti delle altre banche apparteneti all'eurosistema (con l'esclusione quindi
dei rappresentanti delle Banche centrali dei paesi non aderenti all'euro); dal momento che alcuni dei paesi
appartenenti all'UE non hanno ancora aderito alla moneta unica, esiste, dunque, un terzo organo decisionale, il
Consiglio generale.
Le principali funzioni del Consiglio dei governatori consistono in:
definire l'orientamento generale della politica della banca e prendere le decisioni necessarie al raggiungimento
degli obiettivi conferiti all'eurosistema;
definire la politica monetaria dell'area dell'euro compresi gli obiettivi monetari intermedi, i tassi di interesse di
riferimento e l'offerta delle riserva monetarie in seno all'eurosistema e la definizione degli indirizzi necessari alla
loro esecuzione.
Il Comitato esecutivo comprende il presidente ed il vicepresidente della BCE e quattro altri membri, tutti scelti tra
personalità aventi autorità ed esperienza professionale riconosciute in materia monetaria o bancaria, nominati di
comune accordo dai governi degli stati membri (con decisione presa a livello di capi di stato o di governo su
raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sentito il parere del Parlamento Europeo e del Consiglio dei
governatori della BCE (mentre per le nomine iniziali è stato sentito il Consiglio dell'Istituto monetario europeo). Le
funzioni principali del Comitato esecutivo comprendono:
l'attuazione della politica monetaria conformemente agli orientamenti ed alle decisioni del Consiglio dei governatori
e, nell'ambito di tale quadro, impartire alle Banche centrali nazionali le necessarie istruzioni; l'esercizio dei poteri
delegati da parte del Consiglio dei governatori, la gestione corrente della BCE.
Il Consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della BCE e dai governatori delle BCN dei 25
paesi membri dell'UE .Il Consiglio generale è un organo di transizione dal momento che, a norma dello "statuto del
sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea", viene sciolto nel momento in cui tutti gli stati
membri dell'UE hanno introdotto la moneta unica. Il Consiglio generale svolge i compiti in precedenza affidati
all'Istituto Monetario Europeo, ed assunti dalla BCE nella Terza fase del‘ Unione economica e monetaria (UEM).
Il Consiglio generale si occupa, tra l'alto, dei seguenti compiti:
assolvere le funzioni consultive della BCE
raccogliere le informazioni statistiche
redigere il Rapporto annuale della BCE
redigere le disposizioni per l'uniformazione delle procedure contabili delle Banche centrali nazionali
L’Eurozona
L'euro è la valuta comune dei quindici stati
dell'Unione europea che attualmente aderiscono
all'UEM (Unione Economica e Monetaria), ovvero
Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna.
Il complesso di questi paesi, detto informalmente
Eurozona,
Dodici dei 27 stati membri dell'Unione europea non
adottano tuttavia l'euro come valuta ufficiale. Nella
fattispecie, la Danimarca ed il Regno Unito godono
di una clausola che permette loro di mantenere
indefinitamente le proprie valute nazionali; nei
rimanenti dieci paesi l'introduzione della divisa
comune sarà possibile non appena le condizioni
macroeconomiche permetteranno di garantire il
rispetto dei parametri di Maastricht.
In aggiunta ai membri dell'Unione, alcuni microstati
(Città del Vaticano, il Principato di Monaco e San
Marino) hanno adottato l'euro in virtù delle
preesistenti condizioni di unione monetaria con
paesi membri della UE. Infine, Andorra, il
Montenegro e la regione serba del Kosovo hanno
adottato unilateralmente l'euro.
Soluzioni informatiche per le
aziende bancarie
Le soluzioni informatiche per le aziende bancarie devono tener conto dell’evoluzione
che si è registrata negli ultimi anni dal sistema bancario, accompagnata da sempre più
frequenti fusioni e ristrutturazioni aziendali, e dall’apertura al mercato europeo.
Ai servizi tradizionali, come effetti,titoli si sono aggiunti rapidamente dei nuovi servizi;
postazioni di self service bancario o sportello automatico, carte di credito, i POS,
sportelli Bancomat e i servizi finanziari in rete.
Questi nuovi servizi hanno consentito al cliente di svolgere molte operazioni che per
tradizione venivano svolte allo sportello, queste operazioni per esempio sono i
versamenti o prelievi, richiesta di saldo, disposizioni.
Il sistema informatico
Il sistema informatico è costituito, generalmente, da uno o più
mainframe , dislocati presso la sede centrale o nelle sedi più
importanti dell’azienda, con tecniche che consentono di garantire la
continuità del funzionamento del sistema in caso si verifichino guasti
a parti di esso, questa continuità viene realizzata in genere con la
duplicazione delle parti fondamentali del sistema centrale.
Per quanto riguarda le filiali, i singoli posti di lavoro sono costituti da
personal computer collegati alla rete locale e in grado di colloquiare
con il mainframe grazie un server, al quale sono collegati le stazioni
di self service e sportelli Bancomat.
I server sono collegati tra di loro attraverso una rete geografica
pubblica o privata, per rendere le operazioni più sicure e veloci.
Gli sportelli automatici o di self service presentano sullo schermo un
menu di scelte per il cliente, guidandone le operazioni.Il video può
essere touch-screen, per rendere più amichevole l’interazione con
l’applicazione o può essere collegata al terminale.
I servizi finanziari in rete
Le Banche e i promotori finanziari utilizzano la rete oltre che come vetrina di attività aziendali,anche per fornire agli
utenti aziendali e privati delle applicazioni,queste prendono il nome di Home Banking e servizi finanziari on- line.
I servizi offerti alla clientela li possiamo dividere in due categorie:
- La gestione di un conto corrente,ovvero consentire al cliente di avere la possibilità di prendere visone del
saldo,dei movimenti,delle condizioni del contratto
- La gestione diretta di un portafoglio titoli, ovvero la possibilità di avere le quotazioni azionarie in tempo reale e di
acquistare e vendere titoli.
È possibile anche fissare il prezzo d’acquisto e di vendita e verificare che le operazioni vengano effettivamente
svolte.
Più in dettaglio, i servizi on-line offrono le seguenti possibilità:
-il cliente può disporre di giro-conti, bonifici su conti della banca stessa o di altre banche o spedizione di assegno
al beneficiario.
-il cliente può richiedere informazioni sul proprio conto corrente, può effettuare pagamenti, che essi siano rateali o
conferme d’ordine e utenze domestiche.
-il cliente può anche trasferire sul computer tutti i movimenti del proprio conto corrente.
-può seguire in ogni momento l’andamento delle principali divise e dei tassi interbancari
-memorizzare i dati dei bonifici ricorrenti per poi riutilizzarli
-con il servizio Home Banking può stampare il promemoria di tutte le operazioni effettuate.
-conoscere i codice e dati delle filiali della banca.
-comprare o vendere e conoscere la quotazione aggiornata di azioni, fondi e obbligazioni
Utilizzando queste funzioni,i servizi finanziari sotto l’aspetto operativo, consentono al cliente di:
-richiedere la situazione e i movimenti della carta di credito
-richiedere il saldo e le movimentazioni del saldo in valuta
-richiedere l’eseguito degli ordini di acquisto e vendita di titoli azionari e ricevere la conferma dell’eseguito.
-richiedere il grafico dell’andamento delle azioni preferite.
visualizzare e trasferire sul computer il listino completo degli ultimi 10 giorni di Borsa aperta.
La legge bancaria del 36
Alla morte di Stringher avvenuta nel 1930, la direzione della banca passò a Vincenzo Azzolini.
Nel pieno della Grande Depressione, precisamente nel settembre del 1931 la svalutazione della sterlina e di gran
parte delle altre monete comportò di fatto ad un’ulteriore rivalutazione della lira.
Il carattere deflativo della politica italiana si accentuò, e le conseguenze sull’attività economica e sul sistema
finanziario furono disastrose.
La Banca centrale e lo Stato riuscirono a salvare dal tracollo le maggiori banche miste, gonfie di partecipazioni in
azioni sempre più svalutate. La Banca d’Italia si ritrovò con un attivo immobilizzato e quindi era impossibilitata a
manovrare ulteriormente. Vennero cosi creati l’IMI, Istituto mobiliare italiano, che aveva il compito di assicurare i
finanziamenti di medio-lungo periodo, e l’IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, il quale acquisi le
partecipazioni azionarie delle banche in difficoltà e i pacchetti di controllo delle banche stesse.
A metà degli anni 30 le tensioni che avrebbero portato al nuovo conflitto mondiale si manifestarono sul piano
monetario e valutario nella cessazione di fatto della convertibilità della lira in oro e dell’obbligo della riserva aurea.
In questo contesto di preparazione alla guerra venne elaborata in ambito IRI, la legge di riforma bancaria del 1936.
La prima parte della legge defini la Banca d’Italia “istituto di diritto pubblico” e le affidò defintivamente la funzione
di emissione, gli azionisti privati vennero espropriati delle loro quote, che vennero riservate a enti finanziari
pubblici,alla banca fu anche proibito lo sconto diretto agli operatori non bancari, evidenziando cosi la sua funzione
di banca delle banche.
La seconda parte della legge fu dedicata alla vigilanza creditizia e finanziaria, che ridisegnò l’assetto del sistema
creditizio nel segno della separazione fra banca e industria e fra credito a breve e a lungo termine. Defini l’attività
bancaria funzione di interesse pubblico, venne concentrata l’azione di vigilanza nell’Ispettorato per la difesa del
risparmio e l’esercizio del credito, presieduto dal Governatore e operante anche con mezzi della Banca d’Italia, ma
diretto da un comitato di ministri presieduto dal capo del Governo.
Alla fine del 1936 la svalutazione della lira , lungamente attesa, favori la ripresa economica e il riequilibrio dei conti
con l’estero. In contemporanea venne rimosso ogni limite alla possibilità dello Stato di finanziarsi per mezzo di
debiti verso la Banca Centrale, la quale toccò il punto più basso.
La Trasparenza Bancaria
Con la locuzione Trasparenza bancaria si indica l’insieme degli accorgimenti volti a
rendere chiaro e comprensibile ad un utente di media istruzione il funzionamento dei
rapporti con un istituto di credito o con una banca o con una finanziaria.
Con la legge 17 febbraio 1992, n. 154, e con il D.M. 24 aprile 1992, sono state
introdotte alcune norme che impongono alle banche ed alle finanziarie di dare
l’opportuno risalto alle clausole fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca
ed il singolo cliente.
Così, oltre alla specifica indicazione dei tassi applicati, a debito e a credito (oggetto
anche di una comunicazione da inviarsi al cliente almeno una volta l’anno), debbono
risultare chiaramente dal contratto le commissioni (spread) ed in generale il prezzo di
ciascuna operazione, la valuta applicata, ed ogni altro dato utile alla comprensione
del funzionamento del rapporto.
L’istituto ha anche l’obbligo di affissione di appositi avvisi, da esporsi nei locali degli
istituti, che riportino le condizioni generali applicate alla clientela; la mancanza di
pubblicità da parte dell’istituto comporta che i servizi dei quali non sia esposto il
prezzo siano da intendersi gratuiti.
I contratti devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in forma scritta, ed una copia
deve esserne consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio
agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato, e
sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti, per prezzi e
condizioni, rispetto a quanto riportato sugli avvisi affissi
Legge n. 154
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Art. 3. Forma dei contratti.
1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere
consegnato ai clienti.
2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della
pubblicità di cui all'art. 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del
Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per
la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.
Art. 4. Contenuto dei contratti.
1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione
deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.
Art. 5. Integrazione dei contratti.
1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma a 4n, onchè nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di
operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Legge n. 154
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Art. 6. Modifica delle condizioni contrattuali.
1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso
sfavorevole al cliente; purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1
potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni
riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza
penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonale, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi
avvisi.
Art. 8. Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine
dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla
decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre
somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonchè su ogni altro evento ed elemento necessario al
cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta
giorni dal ricevimento degli stessi.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di
rapporti
di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per
le comunicazioni di cui al comma 1.
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