Pavia 13 marzo 2013
2° Incontro
A. V. Berri
– dal Dlgs 626/94 al DLgs 81/08
Valutazione
preventiva dei Rischi
RSPP - Tecnico
della Prevenzione
Attività
lavorativa
Igienista
Industriale
Monitoraggio
ambientale
RLS
Causa
(Misura del Rischio)
Medico
Competente
Effetto
(malattia)
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Tecnici della Prevenzione
Caratteristiche personali da sviluppare
Essere buoni osservatori
Essere concreti e mirati all’agire
Essere mediatori e concilianti
Essere etici
Conoscenze da possedere
Conoscenza della normativa
Essere tenaci
Approfondire i processi di produzione
Dal particolare trarre regole generali
Approfondire i rischi che si incontrano
Credere nell’organizzazione
Essere innovatori
Ricercare un sapere interdisciplinare
e non multidisciplinare
(frappe e non macedonia)
Saper collaborare
Curare l’aggiornamento
Saper ascoltare
Avere una visione d’insieme, di sistema
Sapersi fidare verificando
Saper prendere decisioni e poi verificarle
Attendibilità e coerenza
Quali carenze e inadeguatezza il
Legislatore ha individuato nel
D.Lgs. 626/94 per giungere alla
sua abrogazione?
Quali elementi correttivi ha voluto
inserire il Legislatore nel nuovo
“Testo Unico Salute e Sicurezza
sui luoghi di lavoro” ?
La breve storia del DLgs 81/08
Con l'approvazione in via definitiva nel
Consiglio dei Ministri del 1°Aprile 2008, in
attuazione dell'Art 1 della Legge delega
n.123 del 2007, prende finalmente corpo il
progetto di “Testo Unico” annunciato e
coltivato da Governi di varie legislature
I Limiti del D.Lgs 626/94
Il DLgs 626/94, scaturito dalla trasposizione
delle legislazione comunitaria, era, in effetti,
apparso subito inadeguato ad assicurare un
sufficiente livello di certezza del diritto.
Anche dopo le modifiche apportate con il
DLgs 242/96.
La disciplina del diritto del DLgs 626 ha
continuato a sovrapporsi senza alcun
coordinamento alla normativa preesistente.
I recepimenti delle Direttive Comunitarie
sono stati spesso assommati
meccanicamente senza essere
armonizzati con disposizioni normative
vecchie di decenni dando origine ad un
sistema disomogeneo.
L'innesto del DLgs 626 (98 artt. e 13 Allegati)
male si conciliava in particolare con la
normativa degli anni 50'.
Tanto che l'Art 98 recitava ” restano in vigore,
in quanto non specificatamente modificate
dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di infortuni e igiene del lavoro. “ con
tutte le incertezze interpretative del caso.
I tentativi di superamento del DLgs 626/94
I Tentativi di “Testo Unico”
– 1991-1997 senatore C. Smuraglia
– 1998 Commissione Biagi
– 2003 attuazione della delega, legge
approvata in prima lettura al CdM 18 nov
2004
– Ultimo tentativo Art1 legge 123/2007
Tutti I precedenti bocciati dal diritto di veto esercitato
dalle Regioni. Le quali, acquisivano tale diritto a
seguito di pareri del Consiglio di Stato, che sanciva la
non competenza esclusiva dello Stato in materia.
L'iter di approvazione del Testo Unico
Il Governo (Governo Prodi) allora in carica
ha qualificato come “prioritario” l'obiettivo
del Testo Unico per la salute e la sicurezza
sul lavoro e lo ha fatto con la Legge 3
Agosto 2007, n123.
Si tratta di un provvedimento di natura
composita distinto in due parti ben
differenziate tra loro.
– l'articolo 1, il quale costituisce la delega
vera e propria
–gli artt da 2 a 12 recanti una serie di
norme immediatamente “prescrittive” sulla
normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
–Il Legislatore, consapevole delle difficoltà
che avrebbe incontrato e della sorte
incerta riservata alla nuova proposta di
Testo Unico ha voluto normare da subito
alcune carenze e criticità emerse con forza
dal dibattito parlamentare e dai fatti di
cronaca (numerosi casi di “morti bianche”).
Sarebbe capitata la stessa sorte dei precedenti
tentativi di attuazione della delega
Il DLgs 81/08 è stato infatti approvato, a Camere
sciolte per la caduta del Governo, nel mese di
aprile e ciò non sarebbe successo se non fossero
accaduti i tragici fatti
–ThyssenKrupp (6 febbraio )
–Molfetta (marzo ),
il successo è dovuto, oltre all’emotività
dell’opinione pubblica, anche alla determinazione
del Capo dello Stato (Pres. Napolitano) e alla
tenacia del Ministro Cesare Damiano
I punti salienti della nuova normativa sono:
-Estensione della norma a tutti i settori produttivi e a tutte
le tipologie di contratto.
–Tentativo di introdurre misure di semplificazione per le
PMI
–Coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza
–Valorizzazione delle parti sociali e della bilateralità ,
passaggio alla “sicurezza partecipata”
–Tentativo di una migliore corrispondenza tra infrazioni e
sanzioni e introduzione di procedure di regolarizzazione
–Proposta volontaria per l’attuazione di modelli di
gestione
Eccessive responsabilità e sanzioni troppo
gravose?
Gli argomenti portati da una parte del mondo
imprenditoriale contro il Testo Unico non
convincono, una moderna cultura del lavoro che
ponga la persona al centro del sistema dei rapporti di
produzione, non può tollerare alcun compromesso
sull’integrità della vita unana, e questo anche a costo
di un notevole incremento degli oneri economici e
dei vincoli organizzativi e normativi in capo al
sistema delle imprese
Al tempo stesso, però, è proprio questa nuova cultura del
lavoro che non può permettere la strumentalizzazione
fine a se stessa delle morti bianche per uno scontro
ideologico tra capitale e lavoro.
La sicurezza sul lavoro non può al contempo essere
affidata a una cultura giustizialista che nulla ha a che
vedere con una moderna politica prevenzionistica , la
sola in grado di salvare vite umane.
Il risultato raggiunto con il Testo Unico, su cui si
è lavorato per oltre un decennio, è dunque una
risposta pienamente condivisibile e da giudicare
positivamente . Esiste tuttavia il rischio che, in
sede di commenti e prime interpretazioni, si
affermino elementi di ambiguità con valutazioni
autoreferenziali ed inutilmente critiche mirate ad
un formalismo fine a se stesso, tanto da alterare
la reale conoscenza della norma e impedire una
sua concreta applicazione.
Forse non serviva un marcato inasprimento (più teorico
che reale) delle sanzioni, le quali poco hanno a che fare
con una logica autenticamente promozionale e
preventiva.
Di fatto è l'eccesso di regolamentazione, il formalismo
giuridico e tanti vincoli culturali alla modernizzazione del
diritto del lavoro che hanno finito per disincentivare il
sistema delle imprese (in particolare le PMI) a cogliere e
realizzare gli aspetti sostanziali di natura organizzativa e
comportamentale, che rendono effettivo il rispetto delle
leggi vigenti.
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Dal 626 al D.Lgs 81 - Università degli Studi di Pavia