Pavia 13 marzo 2013 2° Incontro A. V. Berri – dal Dlgs 626/94 al DLgs 81/08 Valutazione preventiva dei Rischi RSPP - Tecnico della Prevenzione Attività lavorativa Igienista Industriale Monitoraggio ambientale RLS Causa (Misura del Rischio) Medico Competente Effetto (malattia) SORVEGLIANZA SANITARIA Tecnici della Prevenzione Caratteristiche personali da sviluppare Essere buoni osservatori Essere concreti e mirati all’agire Essere mediatori e concilianti Essere etici Conoscenze da possedere Conoscenza della normativa Essere tenaci Approfondire i processi di produzione Dal particolare trarre regole generali Approfondire i rischi che si incontrano Credere nell’organizzazione Essere innovatori Ricercare un sapere interdisciplinare e non multidisciplinare (frappe e non macedonia) Saper collaborare Curare l’aggiornamento Saper ascoltare Avere una visione d’insieme, di sistema Sapersi fidare verificando Saper prendere decisioni e poi verificarle Attendibilità e coerenza Quali carenze e inadeguatezza il Legislatore ha individuato nel D.Lgs. 626/94 per giungere alla sua abrogazione? Quali elementi correttivi ha voluto inserire il Legislatore nel nuovo “Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” ? La breve storia del DLgs 81/08 Con l'approvazione in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 1°Aprile 2008, in attuazione dell'Art 1 della Legge delega n.123 del 2007, prende finalmente corpo il progetto di “Testo Unico” annunciato e coltivato da Governi di varie legislature I Limiti del D.Lgs 626/94 Il DLgs 626/94, scaturito dalla trasposizione delle legislazione comunitaria, era, in effetti, apparso subito inadeguato ad assicurare un sufficiente livello di certezza del diritto. Anche dopo le modifiche apportate con il DLgs 242/96. La disciplina del diritto del DLgs 626 ha continuato a sovrapporsi senza alcun coordinamento alla normativa preesistente. I recepimenti delle Direttive Comunitarie sono stati spesso assommati meccanicamente senza essere armonizzati con disposizioni normative vecchie di decenni dando origine ad un sistema disomogeneo. L'innesto del DLgs 626 (98 artt. e 13 Allegati) male si conciliava in particolare con la normativa degli anni 50'. Tanto che l'Art 98 recitava ” restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di infortuni e igiene del lavoro. “ con tutte le incertezze interpretative del caso. I tentativi di superamento del DLgs 626/94 I Tentativi di “Testo Unico” – 1991-1997 senatore C. Smuraglia – 1998 Commissione Biagi – 2003 attuazione della delega, legge approvata in prima lettura al CdM 18 nov 2004 – Ultimo tentativo Art1 legge 123/2007 Tutti I precedenti bocciati dal diritto di veto esercitato dalle Regioni. Le quali, acquisivano tale diritto a seguito di pareri del Consiglio di Stato, che sanciva la non competenza esclusiva dello Stato in materia. L'iter di approvazione del Testo Unico Il Governo (Governo Prodi) allora in carica ha qualificato come “prioritario” l'obiettivo del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro e lo ha fatto con la Legge 3 Agosto 2007, n123. Si tratta di un provvedimento di natura composita distinto in due parti ben differenziate tra loro. – l'articolo 1, il quale costituisce la delega vera e propria –gli artt da 2 a 12 recanti una serie di norme immediatamente “prescrittive” sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro –Il Legislatore, consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato e della sorte incerta riservata alla nuova proposta di Testo Unico ha voluto normare da subito alcune carenze e criticità emerse con forza dal dibattito parlamentare e dai fatti di cronaca (numerosi casi di “morti bianche”). Sarebbe capitata la stessa sorte dei precedenti tentativi di attuazione della delega Il DLgs 81/08 è stato infatti approvato, a Camere sciolte per la caduta del Governo, nel mese di aprile e ciò non sarebbe successo se non fossero accaduti i tragici fatti –ThyssenKrupp (6 febbraio ) –Molfetta (marzo ), il successo è dovuto, oltre all’emotività dell’opinione pubblica, anche alla determinazione del Capo dello Stato (Pres. Napolitano) e alla tenacia del Ministro Cesare Damiano I punti salienti della nuova normativa sono: -Estensione della norma a tutti i settori produttivi e a tutte le tipologie di contratto. –Tentativo di introdurre misure di semplificazione per le PMI –Coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza –Valorizzazione delle parti sociali e della bilateralità , passaggio alla “sicurezza partecipata” –Tentativo di una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni e introduzione di procedure di regolarizzazione –Proposta volontaria per l’attuazione di modelli di gestione Eccessive responsabilità e sanzioni troppo gravose? Gli argomenti portati da una parte del mondo imprenditoriale contro il Testo Unico non convincono, una moderna cultura del lavoro che ponga la persona al centro del sistema dei rapporti di produzione, non può tollerare alcun compromesso sull’integrità della vita unana, e questo anche a costo di un notevole incremento degli oneri economici e dei vincoli organizzativi e normativi in capo al sistema delle imprese Al tempo stesso, però, è proprio questa nuova cultura del lavoro che non può permettere la strumentalizzazione fine a se stessa delle morti bianche per uno scontro ideologico tra capitale e lavoro. La sicurezza sul lavoro non può al contempo essere affidata a una cultura giustizialista che nulla ha a che vedere con una moderna politica prevenzionistica , la sola in grado di salvare vite umane. Il risultato raggiunto con il Testo Unico, su cui si è lavorato per oltre un decennio, è dunque una risposta pienamente condivisibile e da giudicare positivamente . Esiste tuttavia il rischio che, in sede di commenti e prime interpretazioni, si affermino elementi di ambiguità con valutazioni autoreferenziali ed inutilmente critiche mirate ad un formalismo fine a se stesso, tanto da alterare la reale conoscenza della norma e impedire una sua concreta applicazione. Forse non serviva un marcato inasprimento (più teorico che reale) delle sanzioni, le quali poco hanno a che fare con una logica autenticamente promozionale e preventiva. Di fatto è l'eccesso di regolamentazione, il formalismo giuridico e tanti vincoli culturali alla modernizzazione del diritto del lavoro che hanno finito per disincentivare il sistema delle imprese (in particolare le PMI) a cogliere e realizzare gli aspetti sostanziali di natura organizzativa e comportamentale, che rendono effettivo il rispetto delle leggi vigenti.