MIUR USR CALABRIA
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Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)
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ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Liceo Scientifico – Liceo Tecnologico
Istituto Professionale
per l’Industria e l’Artigianato
Istituto Tecnico Commerciale
Industriale e Turistico
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87032 AMANTEA Via S. Antonio
Centralino 0982/ 41969
E-mail: [email protected]
Sito: www.liceoipsiaamantea.it
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CIRCOLARE INTERNA dell’ 18/12/2015.
Al personale docente, al D.S.G.A. ed al personale di segreteria della
scuola;
agli assistenti di laboratorio;
ai collaboratori scolastici;
Al Presidente del C. di I. ed ai tutti i componenti;
All’albo della scuola;
Al sito della scuola;
LORO SEDI
Oggetto: Sorveglianza studenti; Verifica permessi entrate ed uscite
fuori orario scolastico, gestione intervallo delle lezioni.
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Premesso che ogni interruzione delle attività didattiche, durante il
regolare orario delle lezioni, produce un danno formativo per chi la
chiede e per chi è coinvolto, di seguito rimangono circostanziate una
serie di riferimenti normativi, che rimangono di orientamento a chi mi
legge nelle rispettive qualità, a proposito delle responsabilità che
investono tutti soggetti che interagiscono con gli studenti, in special
modo per i minori, relativamente al titolo in forza del quale risultano
relazionati e coadiuvanti per l’assolvimento della vigilanza, per
garantire la massima sicurezza:
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 28;
- Codice Civile, Artt. 1218, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 2059;
- Legge n° 312/80; Dlgs n° 297/94, Dlgs n° 165/01, CCNL
2006/2009 artt. 28,29,47, Nota MIUR n° 1911/A3 del
24/04/2003, Legge n° 107/15.
Atteso che, fra gli obblighi di servizio del personale scolastico risiede
prioritariamente quello di vigilare sugli allievi, con l’estensione del
principio di sussidiarietà collaborativa tra tutti gli appartenenti ai
diversi profili professionali, per tutto il tempo in cui questi sono
affidati ( Art. 2048 C.C.);
ne consegue la piena consapevolezza da parte dello stesso
personale scolastico, che l’obbligo di vigilanza riguarda in via
preminente il docente, con azione di coadiuvanza da parte di tutti gli
operatori scolastici in servizio.
Tanto in considerazione dei riferimenti negoziali ed anche del disposto
del CCNL, nelle cui tabelle specifiche vengono richiamati i rispettivi
profili professionali.
PER QUESTI MOTIVI SI DISPONE
Per l’attenzione del D.S.G.A. ed il personale di segreteria, verso i
docenti curriculari e tecnicopratici, verso i tecnici di laboratorio
e verso i collaboratori scolastici, i seguenti adempimenti:
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- la redazione in base agli atti di ufficio degli elenchi nominativi per
classe degli studenti che hanno l’autorizzazione da parte dei genitori
all’ingresso ed all’uscita, in differimento dal regolare orario di inizio e
termine delle lezioni, per particolari esigenze di trasporto scolastico;
- che tale elenco nominativo venga allegato al registro della classe
corrispondente per la custodia affidata al personale docente, con
copia da depositare al personale in sevizio all’ingresso, per le verifiche
rituali, che devono essere effettuate, in ogni circostanza ritenuta
necessaria, nelle ore e nei giorni corrispondenti a tutte le attività
didattiche, per tutto l’anno scolastico.
PER TUTTI GLI ALTRI CASI DI INSORGENTI NECESSITÀ
in mancanza di riscontro della regolarità procedurale, riportata
sul libretto personale degli studenti e sul registro di classe, tutto il
personale della scuola è tenuto a trattenere gli studenti che chiedono
di uscire e/o entrare fuori orario, in attesa di verificare quanto
necessario, al fine di consentire una comunicazione con le famiglie
per ogni autorizzazione con i soggetti esercenti la patria potestà, per
casi ritenuti urgenti, anche tramite relativo fonogramma, da registrare
presso l’ufficio protocollo della scuola.
Pertanto si raccomanda la massima attenzione a tutti.
Analoga attenzione si dovrà tenere durante l’intervallo delle lezioni.
Con riferimento agli avvisi specifici già emanati, i docenti,
coadiuvati da tutto il personale disponibile, dovrà consentire
l’approvvigionamento delle consumazioni per gli studenti della relativa
classe, incaricando un solo studente, quindici minuti prima dell’inizio
dell’intervallo. Non deve essere consentito l’approvvigionamento
individuale in quanto sarebbe causa di sottrazione alla sorveglianza.
Di seguito gli stessi docenti sempre coadiuvati come sopra,
sorveglieranno lo svolgimento della pausa didattica in prossimità
dell’ingresso dell’aula, nell’ambito del piano e del corridoio di
riferimento, per consentire una corretta e sicura forma di
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socializzazione. Su tutto il personale ricade il principio di sussidiarità
di intervento, al fine di prevenire, proteggere, correggere e segnalare
ogni trasgressione del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità verso tutti i presenti, nell’ambito spaziale di
riferimento.
A tale proposito risulta opportuno ricordare alle SS.LL., che le
norme vigenti in materia prevedono il risarcimento dell’eventuale
danno, cagionato a se stessi od ad altri, a persone e cose, durante il
periodo temporale della vigilanza, è dovuto da chi è tenuto a tale
compito, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ( Art.
2047 C.C.).
Quindi la vigilanza è diretta ad impedire, non soltanto che gli
allievi compiano atti dannosi a terzi,ma anche non restino danneggiati
da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, ( Sent.
Cass. 1995 N° 8390).
In relazione all’arco temporale dell’orario delle attività
didattiche, il richiamato principio di sussidiarietà della sorveglianza
da parte di tutto il personale, riguarda anche l’avvicendamento tra i
docenti per l’esercizio professionale nelle diverse aule.
Il noto orario dell’inizio e della fine delle attività didattiche costituisce
la fase di avvicendamento scuola/famiglia, per la vigilanza dovuta da
soggetti che a qualunque titolo esercitano la patria potestà sui minori.
La sottrazione arbitraria a tale obbligo è da intendersi di esclusiva
responsabilità da parte di chi la commette, in relazione alla relativa
fase di competenza ed alternanza.
In ogni caso risulta preminente tenere presente da parte del
personale della scuola, che l’obbligo di vigilanza per la sicurezza
assume rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio,
anche nell’ipotesi di concorrenza contemporanea temporale. Analoga
problematica si delinea anche nel caso in cui il personale docente e
non docente abbia cessato il proprio orario di servizio. La sorveglianza
del minore va prolungata per il tempo necessario che possa consentire
la soddisfazione dell’affido, “in estrema ratio” anche con una richiesta
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di l’intervento dell’autorità costituita per l’Ordine Pubblico ( Corte dei
Conti sez. I n° 172/84).
Nella circostanza esterno la mia preoccupazione per le condizioni
rilevate negli atti del Documento di Valutazione dei Rischi sui Luoghi
di Lavoro e nel Documento del Piano di Evacuazione dai Luoghi di
Lavoro delle strutture edilizie di questa Istituzione, che prevedono la
Prevenzione e la Protezione dagli eventi dannosi straordinari.
Tanto si pone, in via prioritaria per le condizioni alle quali
rimarrebbero esposti tutti i soggetti afferenti l’esercizio del sevizio
scolastico, in via subordinata per le eventuali procedure di
individuazione delle relative responsabilità in sede penale.
Ad ogni buon fine ritengo utile citare di seguito, alcuni riferimenti
essenziali, che possono motivare in buona sostanza la mia attenzione:
Il D.M. del 26/08/92, integrato dal Dlgs n° 151/11 afferenti le norme
antiincendio, D.M. Istruzione 29/09/1998. n. 382, recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene
e sicurezza anche dei disabili. Dlgs n° 758/94, D.M. n°331 del 24
luglio 1998 integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999, Dlgs n°
81/08 integrato dal Dlgs n° 106/09, in attuazione dell'art. 1 della
Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 18, comma 3 del Dlgs n° 81/08,
art. 1 comma 2 del Dlgs n° 165/01, verifiche di competenza dell’Unità
Operativa Complessa dell’A.S.P. di Cosenza.
Ed inoltre, si ritiene opportuno fare riferimento a parte della
giurisprudenza specifica, che rimane di orientamento applicativo della
normativa “de quo”:
- Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. III°, del 20 aprile
2005 n. 11351, Presidente Stasi;
- Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. II°, del 4 aprile
2007 n. 39567, Presidente Aimone;
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- Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. IV°, del 23 aprile
2008 n. 25288, Presidente Maciocia;
- Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. I°, del 15 febbraio
2007 n. 15226, Presidente Fusilli.
Tanto assume valore di notifica formale, per la presa d’atto di ogni
soggetto avente titolo, formulando espressa riserva a procedere verso
ogni sottrazione ai disposti normativi, nei modi, nei termini, nelle sedi
e con gli strumenti deputati.
Il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)
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Circolare sorveglianza alunni 18 dicembre 2015