MIUR USR CALABRIA ■■■ Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) ■■■ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ■■■ Liceo Scientifico – Liceo Tecnologico Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Istituto Tecnico Commerciale Industriale e Turistico ■■■ 87032 AMANTEA Via S. Antonio Centralino 0982/ 41969 E-mail: [email protected] Sito: www.liceoipsiaamantea.it ■■■ CIRCOLARE INTERNA dell’ 18/12/2015. Al personale docente, al D.S.G.A. ed al personale di segreteria della scuola; agli assistenti di laboratorio; ai collaboratori scolastici; Al Presidente del C. di I. ed ai tutti i componenti; All’albo della scuola; Al sito della scuola; LORO SEDI Oggetto: Sorveglianza studenti; Verifica permessi entrate ed uscite fuori orario scolastico, gestione intervallo delle lezioni. 1 ■■■ Premesso che ogni interruzione delle attività didattiche, durante il regolare orario delle lezioni, produce un danno formativo per chi la chiede e per chi è coinvolto, di seguito rimangono circostanziate una serie di riferimenti normativi, che rimangono di orientamento a chi mi legge nelle rispettive qualità, a proposito delle responsabilità che investono tutti soggetti che interagiscono con gli studenti, in special modo per i minori, relativamente al titolo in forza del quale risultano relazionati e coadiuvanti per l’assolvimento della vigilanza, per garantire la massima sicurezza: - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 28; - Codice Civile, Artt. 1218, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 2059; - Legge n° 312/80; Dlgs n° 297/94, Dlgs n° 165/01, CCNL 2006/2009 artt. 28,29,47, Nota MIUR n° 1911/A3 del 24/04/2003, Legge n° 107/15. Atteso che, fra gli obblighi di servizio del personale scolastico risiede prioritariamente quello di vigilare sugli allievi, con l’estensione del principio di sussidiarietà collaborativa tra tutti gli appartenenti ai diversi profili professionali, per tutto il tempo in cui questi sono affidati ( Art. 2048 C.C.); ne consegue la piena consapevolezza da parte dello stesso personale scolastico, che l’obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il docente, con azione di coadiuvanza da parte di tutti gli operatori scolastici in servizio. Tanto in considerazione dei riferimenti negoziali ed anche del disposto del CCNL, nelle cui tabelle specifiche vengono richiamati i rispettivi profili professionali. PER QUESTI MOTIVI SI DISPONE Per l’attenzione del D.S.G.A. ed il personale di segreteria, verso i docenti curriculari e tecnicopratici, verso i tecnici di laboratorio e verso i collaboratori scolastici, i seguenti adempimenti: 2 - la redazione in base agli atti di ufficio degli elenchi nominativi per classe degli studenti che hanno l’autorizzazione da parte dei genitori all’ingresso ed all’uscita, in differimento dal regolare orario di inizio e termine delle lezioni, per particolari esigenze di trasporto scolastico; - che tale elenco nominativo venga allegato al registro della classe corrispondente per la custodia affidata al personale docente, con copia da depositare al personale in sevizio all’ingresso, per le verifiche rituali, che devono essere effettuate, in ogni circostanza ritenuta necessaria, nelle ore e nei giorni corrispondenti a tutte le attività didattiche, per tutto l’anno scolastico. PER TUTTI GLI ALTRI CASI DI INSORGENTI NECESSITÀ in mancanza di riscontro della regolarità procedurale, riportata sul libretto personale degli studenti e sul registro di classe, tutto il personale della scuola è tenuto a trattenere gli studenti che chiedono di uscire e/o entrare fuori orario, in attesa di verificare quanto necessario, al fine di consentire una comunicazione con le famiglie per ogni autorizzazione con i soggetti esercenti la patria potestà, per casi ritenuti urgenti, anche tramite relativo fonogramma, da registrare presso l’ufficio protocollo della scuola. Pertanto si raccomanda la massima attenzione a tutti. Analoga attenzione si dovrà tenere durante l’intervallo delle lezioni. Con riferimento agli avvisi specifici già emanati, i docenti, coadiuvati da tutto il personale disponibile, dovrà consentire l’approvvigionamento delle consumazioni per gli studenti della relativa classe, incaricando un solo studente, quindici minuti prima dell’inizio dell’intervallo. Non deve essere consentito l’approvvigionamento individuale in quanto sarebbe causa di sottrazione alla sorveglianza. Di seguito gli stessi docenti sempre coadiuvati come sopra, sorveglieranno lo svolgimento della pausa didattica in prossimità dell’ingresso dell’aula, nell’ambito del piano e del corridoio di riferimento, per consentire una corretta e sicura forma di 3 socializzazione. Su tutto il personale ricade il principio di sussidiarità di intervento, al fine di prevenire, proteggere, correggere e segnalare ogni trasgressione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità verso tutti i presenti, nell’ambito spaziale di riferimento. A tale proposito risulta opportuno ricordare alle SS.LL., che le norme vigenti in materia prevedono il risarcimento dell’eventuale danno, cagionato a se stessi od ad altri, a persone e cose, durante il periodo temporale della vigilanza, è dovuto da chi è tenuto a tale compito, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ( Art. 2047 C.C.). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire, non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi,ma anche non restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, ( Sent. Cass. 1995 N° 8390). In relazione all’arco temporale dell’orario delle attività didattiche, il richiamato principio di sussidiarietà della sorveglianza da parte di tutto il personale, riguarda anche l’avvicendamento tra i docenti per l’esercizio professionale nelle diverse aule. Il noto orario dell’inizio e della fine delle attività didattiche costituisce la fase di avvicendamento scuola/famiglia, per la vigilanza dovuta da soggetti che a qualunque titolo esercitano la patria potestà sui minori. La sottrazione arbitraria a tale obbligo è da intendersi di esclusiva responsabilità da parte di chi la commette, in relazione alla relativa fase di competenza ed alternanza. In ogni caso risulta preminente tenere presente da parte del personale della scuola, che l’obbligo di vigilanza per la sicurezza assume rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, anche nell’ipotesi di concorrenza contemporanea temporale. Analoga problematica si delinea anche nel caso in cui il personale docente e non docente abbia cessato il proprio orario di servizio. La sorveglianza del minore va prolungata per il tempo necessario che possa consentire la soddisfazione dell’affido, “in estrema ratio” anche con una richiesta 4 di l’intervento dell’autorità costituita per l’Ordine Pubblico ( Corte dei Conti sez. I n° 172/84). Nella circostanza esterno la mia preoccupazione per le condizioni rilevate negli atti del Documento di Valutazione dei Rischi sui Luoghi di Lavoro e nel Documento del Piano di Evacuazione dai Luoghi di Lavoro delle strutture edilizie di questa Istituzione, che prevedono la Prevenzione e la Protezione dagli eventi dannosi straordinari. Tanto si pone, in via prioritaria per le condizioni alle quali rimarrebbero esposti tutti i soggetti afferenti l’esercizio del sevizio scolastico, in via subordinata per le eventuali procedure di individuazione delle relative responsabilità in sede penale. Ad ogni buon fine ritengo utile citare di seguito, alcuni riferimenti essenziali, che possono motivare in buona sostanza la mia attenzione: Il D.M. del 26/08/92, integrato dal Dlgs n° 151/11 afferenti le norme antiincendio, D.M. Istruzione 29/09/1998. n. 382, recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza anche dei disabili. Dlgs n° 758/94, D.M. n°331 del 24 luglio 1998 integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999, Dlgs n° 81/08 integrato dal Dlgs n° 106/09, in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 18, comma 3 del Dlgs n° 81/08, art. 1 comma 2 del Dlgs n° 165/01, verifiche di competenza dell’Unità Operativa Complessa dell’A.S.P. di Cosenza. Ed inoltre, si ritiene opportuno fare riferimento a parte della giurisprudenza specifica, che rimane di orientamento applicativo della normativa “de quo”: - Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. III°, del 20 aprile 2005 n. 11351, Presidente Stasi; - Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. II°, del 4 aprile 2007 n. 39567, Presidente Aimone; 5 - Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. IV°, del 23 aprile 2008 n. 25288, Presidente Maciocia; - Sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. I°, del 15 febbraio 2007 n. 15226, Presidente Fusilli. Tanto assume valore di notifica formale, per la presa d’atto di ogni soggetto avente titolo, formulando espressa riserva a procedere verso ogni sottrazione ai disposti normativi, nei modi, nei termini, nelle sedi e con gli strumenti deputati. Il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 6