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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 Sentenza n.15729 | AmbienteDiritto.it
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DIRITTO URBANISTICO ‐ BENI CULTURALI E AMBIENTALI ‐ Reati urbanistici e paesaggistici ‐ Responsabilità del comproprietario
non committente dell'abuso edilizio ‐ Criteri per l'individuazione ‐ Elementi oggettivi di natura indiziaria ‐ Artt. 44 lett. e),
64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380/2001 e 181 D.L.vo n. 42/2004.
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Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime
2011 (35)
Autorità: Corte di Cassazione
Categoria: Diritto urbanistico ‐ edilizia Beni culturali ed ambientali
Giurisprudenza: categorie
Provvedimento: Sentenza
Numero: 15729
Sez.: 3^
Data deposito: 15/04/2016
Data emissione: 08/03/2016
Presidente: Ramacci
Estensore: De Masi
Titolo completo: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 08/03/2016) Sentenza n.15729
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 08/03/2016) Sentenza
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DIRITTO URBANISTICO ‐ BENI CULTURALI E AMBIENTALI ‐ Reati urbanistici e paesaggistici ‐ Responsabilità del
comproprietario non committente dell'abuso edilizio ‐ Criteri per l'individuazione ‐ Elementi oggettivi di natura indiziaria
‐ Artt. 44 lett. e), 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380 del 2001 e 181 D.L.vo n. 42/2004.
In materia di reati urbanistici e paesaggistici, l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto
responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche
morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena
disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o
affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza
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nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Cass. Sez.3, n.52040 del 11/11/2014).
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza in data 22/10/2015 della Corte di Appello di Palermo) Pres. RAMACCI, Rel. DE MASI,
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composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
‐ Sui ricorsi proposti da:
CRISCI ANTONINO, nato a Isola delle Femmine (PA) il 16/9/1945
LUCIDO MARIA, nata a Siracusa il 24/1/1949
CRISCI FRANCESCO,nato a Palermo il 12/6/1969
MANNINO MARIA CONCETTA, nata a Palermo il 7/3/1967
‐ avverso la sentenza in data 22/10/2015 della Corte di Appello di Palermo;
‐ visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
‐ udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
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‐ udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità
dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 9/10/2014, affermava la penale responsabilità di CRISCI ANTONINO, LUCIDO MARIA,
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al Mese
al Mese Tutti gli imputati, tramite difensore fiduciario, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 10, 29, 31, 44 lett. e), 64, 65,
71, 72, 93 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001, in merito alla declaratoria di colpevolezza degli imputati, deducono che la Corte
territoriale si è limitata a richiamare per relationem le motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza considerare che
essendo contestato agli imputati il reato di cui all'art. 44 lett. e) D.P.R. n. 380 del 2001 le difformità dal permesso di
costruire che rilevano sono quelle significative qualitativamente e quantitativamente rispetto alle strutture essenziali
dell'opera e che nel caso di specie le opere realizzate, seppur difformi, avevano già ottenuto l'accertamento di compatibilità
lett. e), c.p.p., deducono che la Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità degli imputati sulla loro qualità di
comproprietari dell'immobile interessato dai lavori abusivamente realizzati senza considerare che la LUCIDO aveva dichiarato
di essere l'unica committente delle opere, e che l'originaria istanza per la realizzazione del muro di recinzione e per
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gli imputati. Avverso tale pronuncia gli stessi proponevano appello e la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
gravata sentenza, che confermava nel resto, riduceva la pena inflitta alla LUCIDO a mesi 1 e giorni 20 di arresto ed euro
17.000 di ammenda.
Con un secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192, 530 e 546 comma 1,
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precaria, quest'ultima realizzata in assenza di concessione e/o autorizzazione edilizia, di circa mq. 670, con un tetto di
lamiera gregata, e condannava, ritenuta la continuazione, la LUCIDO alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto ed euro 20.000
di ammenda, e gli altri alla pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto ed euro 17.000 di ammenda ciascuno, pena sospesa per tutti
D. L.vo n.81/2008 Agg. 09/2016
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aver ottenuto le relative autorizzazioni, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, un manufatto abusivo consistente in
una recinzione con muri realizzati con conci di cemento pomice, intervallati da pilastrini in e.a. poggiati su un muro in e.a. e
sormontato da un cordolo in cemento, che in una parte (lato sud) non costituisce solo recinzione ma parte di una struttura
paesaggistica dalle competenti autorità. D. L.vo n.33/2013
Sostanze pericolose
CRISCI FRANCESCO e MANNINO MARIA CONCETTA per i reati di ci agli artt. 44 lett. e), 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380
del 2001 e 181 D.L.vo n. 42 del 2004, per aver realizzato, in qualità di proprietari e la LUCIDO anche di committente, in
zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità al progetto presentato al Comune di Trappeto, in assenza di un
progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza aver effettuato la prescritta denuncia all'ufficio del genio civile ed
Decreto Legislativo n.231/2001
(Agg. FOIA)
Sicurezza sul lavoro
ottenere la compatibilità paesaggistica nonché la sanatoria urbanistica sono state sottoscritte soltanto dalla medesima.
Con un terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 133 c.p. e 546
comma 1, let. e), c.p.p., deducono che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche senza una adeguata
motivazione e senza tenere in debita considerazione la circostanza che la LUCIDO e la MANNINO son incensurate e che i fatti
in contestazione non sono gravi.
Quotidiano Legale
TRIBUTARIO: accertament
analitico‐induttivo, l’uffi
può prescindere dai dati
contabili.
ANAC: proposte di Linee
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
affidamenti diretti nei co
di proprie società in hou
AMBIENTE: La Commissio
deferisce nuovamente l’I
La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, si fonde con quella di primo grado,
formando un tutt'uno motivazionale con essa, avendo le due decisioni utilizzato, quantomeno con riferimento alla declaratoria
alla Corte di giustizia e p
sanzioni.
di penale responsabilità degli imputati, criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 1, n.8868
UNIONE EUROPEA: nuove
del 26/6/200, Rv. 216906, Sez. 4, n. 38824 del 17/9/2008), ha provveduto ad analizzare con il dovuto rigore critico gli elementi
probatori raccolti.
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Appare, quindi, evidente che, seppure nel loro articolato sviluppo, le doglianze difensive ripercorrono, in assenza di
apprezzabili elementi di novità, le censure già espresse nei motivi di appello, senza nemmeno tener conto delle puntuali
TRIBUTARIO: Non bastano
controlli bancari per gius
l’accertamento nei confr
professionisti.
argomentazioni espresse dalla Corte territoriale, mancando dunque qualsiasi argomentata critica difensiva alle conclusioni cui
è pervenuta la Corte di Appello di Palermo, ed apparendo, sotto tale aspetto, le censure anche affette da genericità.
I primi due motivi di doglianza, scrutinabili congiuntamente, sono comunque manifestamente infondati atteso che la
motivazione della sentenza di appello per relationem a quella di primo grado deve essere ritenuta pienamente ammissibile
proprio perché le censure meritali non contenevano elementi ed argomenti sostanzialmente diversi da quelli già esaminati e
disattesi. La Corte territoriale ha sottolineato, all'esito di un apprezzamento di fatto sull'importanza delle opere, in quanto
tale non censurabile in questa sede, che la totale difformità delle stesse rispetto al progetto presentato al Comune di
Trappeto discende non tanto dalla divergenza in altezza del muro di recinzione, che pure è significativa, quanto piuttosto
dall'ampia struttura metallica, dotata di tettoia, ed ancorata ad esso, realizzata in difetto di qualsivoglia provvedimento
concessorio o autorizzatorio, manufatto che peraltro difetta del requisito della precarietà che ‐ com'è pacifico ‐ va individuato
in relazione alla oggettiva ed intrinseca destinazione dell'opera, essendo necessario che essa soddisfi esigenze temporanee, e
non esclusivamente in relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione (ex multis, Sez. 3, n. 22054
del 25/2/2009, Sez. 3, n. 996 del 26/11/2014 , Sez. 3, n. 24898 del 4/4/2003, Rv. 225380).
Quanto al profilo concernente l'affermazione di responsabilità degli imputati, questa Corte ha già affermato che
l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da
elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili
dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse
specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di
quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei
coniugi (Sez.3, n.52040 del 11/11/2014, Rv. 261522).
Ed allora, se è vero che la LUCIDO, conduttrice del fondo, ha dichiarato di essere l'unica committente delle opere in
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questione, è altrettanto vero che la prova della colpevolezza degli altri tre imputati non riposa soltanto sulla loro qualità di
comproprietari, avendo la Corte territoriale precisato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'istanza per
ottenere la concessione in sanatoria sono stati sottoscritti da CRISCI ANTONINO e CRISCI FRANCESCO e che, come si ricava dalla
denuncia di inizio lavori presentata all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, il progettista e direttore dei lavori venne
originariamente indicato in CRISCI FRANCESCO, a dimostrazione del fatto che tutti erano direttamente interessati
all'esecuzione delle opere, compresa MANNINO MARIA CONCETTA, coniuge di CRISCI FRANCESCO e titolare di interessi comuni
con quelli del marito, rispetto ad una edificazione su terreno di comune proprietà che assumeva rilevanza evidentemente
familiare.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 Sentenza n.15729 | AmbienteDiritto.it
Enti Locali
P.E.A.
La sentenza impugnata è dunque esente dai vizi denunciati in quanto dotata di una motivazione compiuta e logica, del tutto
conforme ai principi giuridici e giurisprudenziali in precedenza enunciati.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di doglianza, avendo la Corte territoriale sufficientemente giustificato il
diniego delle attenuati generiche rilevando l'assenza di "elementi favorevoli agli imputati ... non potendo ritenersi
sufficiente, in forza del novellato art.62 bis c.p., il mero stato di incensuratezza di LUCIDO MARIA e MANNINO MARIA CONCETTA
e nel contempo evidenziando che la pena base è stata determinata "in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale,
con un aumento minimo per effetto della disciplina della continuazione", e che quindi il trattamento sanzionatorio applicato
"non può subire ulteriori riduzioni".
Nella specie, l'obbligo di motivazione oggetto di doglianza è da ritenersi assolto mediante il richiamo, in positivo, agli elementi
di cui all'art. 133 c.p. ritenuti significativi, che com'è noto sono indicati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte come
parametri cui il giudice deve attenersi nel concedere o negare le circostanze attenuati di cui all'art. 62 bis c.p., e, in
negativo, alla mancanza di elementi ulteriori per mitigare la pena, elementi che neppure la difesa dei ricorrenti ha saputo
indicare, così palesando la sostanziale genericità della censura.
Ai sensi dell'art. 616 c. p. p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato
che lo ha proposto
deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ‐ ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cast. sent. n. 186 del 13/6/2000) ‐ al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l'8 marzo 2016.
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SENTENZA N. 8 ANNO 2017
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‐ Pubblicazione quotidiana in formato elettronico ‐ Copyright
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2016 3 MARZO SENTENZA N 15729 CORTE DI CASSAZIONE CRISCI FRANCESCO ANTONINO LUCIDO MANNINOLICENZA EDILIZIAIN SANATORIA TRAPPETO 3 AGOSTO 2013 15 893 RAPPA COSMO GUARINO PERZIA GIURATA Sez.3^ 15 04 2016 Sentenza n.15729 AmbienteDiritto