Indice PREMESSA ........................................................................................................ pag. 9 IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON IL DLGS 106/2009 E LA LEGGE 88/2009 .................. pag. 13 ESEMPIO DI PSC ..................................................................................... pag. 57 Indice del PSC ............................................................................................ pag. 58 pag. pag. 63 64 pag. 72 pag. 82 PARTE PRIMA – Prescrizioni di carattere generale 1. Premessa sulla specificità del PSC ................................................... 2. Contenuti del PSC .............................................................................. 3. Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze ......................................... 4. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative ....................................................................................... 5. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ............................................ 6. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva .......................................... 7. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi) ...................................................... 8. Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di emergenza esistenti sul territorio ............................................ 9. Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni. Dati relativi alla notifica preliminare ........... 10. Stima dei costi della sicurezza ............................................................ 11. Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell’Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS ................. pag. 121 pag. 130 pag. 155 pag. 163 pag. 168 pag. 173 pag. 176 PARTE SECONDA – Piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative ................... Schede di sicurezza per l’impego di macchinari e/o attrezzature tipo .. Schede di sicurezza per gruppi omogenei di lavoratori ....................... Cronoprogramma generale di esecuzione lavori ................................ Computo estimativo dei costi della sicurezza ..................................... Legislazione di riferimento .................................................................. Bibliografia di riferimento .................................................................... pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. PARTE TERZA – Grafici ........................................................................... pag. 309 181 265 267 267 275 294 308 6 APPENDICE LEGISLATIVA Il confronto con le leggi abrogate .......................................................... − Il DLgs 494/1996 ed il Titolo IV del nuovo DLgs 81/2008 e s.m. e i. .... − Il DPR 222/2003 e l’Allegato XV del nuovo DLgs 81/2008 e s.m. e i. .. INDICE pag. 311 pag. 312 pag. 348 Premessa Prima di passare all’esempio svolto di redazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento − PSC” (che tiene conto rigorosamente e chiaramente degli obblighi imposti dall’Allegato XV del DLgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche), vogliamo spiegare brevemente quali sono le motivazioni che ci obbligano a fare questa nuova edizione. ll 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla GU il DLgs 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dunque, la “riorganizzazione delle vecchie norme” (DLgs 626/1994, DLgs 494/1996, DPR 547/1955, DPR 164/1956 ecc.) introdotta con l’entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi − anche abbastanza significativi − per superare le difficoltà operative e interpretative emerse in poco più di un anno di applicazione. Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: il DLgs 626/1994 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/1996, e il DLgs 494/1996 fu integrato dal DLgs 528/1999 (citando solo le modifiche più importanti). Quindi non meravigliamoci. Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente – è ovvio – di “migliorare” la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro. Quindi, è doveroso ricordare che chi ha l’obbligo di redigere o far redigere il PSC (CSP, Committente, Responsabile dei lavori) deve conoscere molto bene non soltanto gli articoli che lo riguardano direttamente nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, ma tutta la normativa vigente, anche con gli aggiornamenti e le modifiche appena introdotte. Le modifiche introdotte dal DLgs 106/2009 toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs 81/2008, anche se bisogna distinguerle tra “sostanziali” e “formali”. Per questo riteniamo doveroso riportare, qui di seguito, una sistesi di raffronto tra il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche apportate dal DLgs 106/2009 (ma anche dalla Legge 88/2009), prima di passare all’elaborazione di un esempio svolto di PSC. I TITOLI I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. − con i correttivi apportati − sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I) sono, insieme a quelle apportate al Titolo IV, le più importanti, perché vi 10 PREMESSA sono contenute anche “vere innovazioni” e non sono soltanto “chiarimenti interpretativi” o “correzioni letterali” al testo originario del DLgs 81/2008. Basterà ricordare le innovazioni apportate: • ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente, ecc.; • alla modifica sostanziale dell’attestazione della data certa sul DVR, ecc., (ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS); • ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI (gli obblighi relativi al DUVRI non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni); • alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla “Formazione e Informazione” (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime di monopolio di questi ultimi); • alle modifiche sul potenziamento del coordinamento tra ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.; • alla rivisitazione di tutto l’apparato sanzionatorio (che in pratica torna a quello previsto dal DLgs 626/1994 con le sole maggiorazioni dovute all’incremento inflattivo previsto dall’ISTAT), ecc. Il TITOLO IV – con i correttivi apportati – tratta invece dei “Cantieri temporanei o mobili”. Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956, ecc. Come abbiamo già evidenziato, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti e sono quelle che ci proponiamo di dettagliare negli schemi di raffronto inseriti nell’ultima parte del volume (APPENDICE – Confronto con leggi abrogate). Accenniamo per ora solo alle variazioni più significative: • L’istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio (In pratica sarà una Patente a punti che porterà fino ad “escludere dal mercato” aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza); • Le variazioni al campo di applicazione per la nomina del CSP e la redazione del PSC (La nomina del CSP non è necessaria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000,00 €. In tal caso, le funzioni di CSP sono svolte direttamente dal CSE); • Il ritorno all’antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato (torna il “può essere nominato” e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori); • I nuovi obblighi per l’Impresa affidataria, ecc. PREMESSA 11 I TITOLI da V a XI – con i correttivi apportati – riordinano in pratica i vari DLgs e DPR emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come DLgs 626/1994 e DLgs 494/1996. Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs 626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc). Il dettaglio di come applicare gli obblighi è riportato negli Allegati del DLgs 81/2008. Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non sono fondamentali, ma possono essere definite “sostanzialmente” come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008. Nel TITOLO XII i contenuti riguardano esclusivamente l’applicazione delle procedure penali. Le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono infatti quelle che riguardano l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione, il potere del Giudice di “sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma…” e il potere di disposizione degli Organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008. Nel TITOLO XIII – infine - i contenuti riguardano esclusivamente le abrogazioni delle vecchie leggi, decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano – ovviamente – l’elenco delle leggi e decreti abrogati. La struttura del nuovo testo integrato (DLgs 81/2008 + modifiche apportate con il DLgs 106/2009 e Legge 88/2009) è rimasta dunque la stessa del testo originario: • Restano i 306 articoli (anche se con qualche articolo bis e altrettanti abrogati), • Restano i 51 Allegati (di questi ne sono stati modificati ben 38, anche se sono quasi sempre modifiche sostanzialmente formali, fatte per meglio chiarire come dare applicazione ai contenuti degli stessi Allegati) In sintesi, resta fermo lo scopo fondamentale per cui era nato il DLgs 81/2008: occuparsi dei “livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati in tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche”. 12 PREMESSA Con il solo scopo di evidenziare le modifiche “sostanziali” introdotte – e tralasciando quindi quelle più “formali” – qui di seguito riportiamo un indice dei Titoli e degli Articoli del DLgs 81/2008 integrato con a fianco un breve commento riepilogativo sulle modifiche apportate con: • il DLgs 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009) • la Legge 88/2009 (in vigore dal 28 luglio 2009) Solo dopo passeremo all’esempio svolto di un “Piano di sicurezza e di coordinamento”, completo con le “schede di sicurezza” ecc., con i collegamenti ai nuovi 306 articoli del DLgs 81/2008 ed ai 51 Allegati che ne dettagliano i contenuti. Non è cosa da poco, ma è quello che ci proponiamo di fare. 1. Il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche e integrazioni apportate con il DLgs 106/2009 e la legge 88/2009 Di seguito si riporta un raffronto schematico tra il DLgs 81/2008 e le successive modifiche apportate al decreto stesso, elaborato con il solo scopo di evidenziare le modifiche sostanziali introdotte, tralasciando quelle più formali. I Titoli I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s.i. e m. − con i correttivi apportati − sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s.i. e m. Le modifiche apportate in questi primi tre Titoli (soprattutto nel Titolo I), sono, insieme a quelle apportate al Titolo IV, le più importanti e quindi sono state maggiormente dettagliate. Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI (Articoli da 1 a 61) CAPO I − DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità (del decreto) Art. 2. Definizioni (di Lavoratore, Datore di lavoro ecc.) Art. 3. Campo di applicazione Art. 4. Computo dei Lavoratori CAPO II − SISTEMA ISTITUZIONALE Art. 5. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Art. 6. Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Nessuna variazione Sostanzialmente invariato Sostanzialmente invariato Piccole variazioni sui termini di computo dei lavoratori (in particolare nel “Settore agricolo”) (modificato dall’art. 4 del DLgs 106/2009) Variazione della composizione del “Comitato presso il Ministero del Lavoro” ecc. (numero dei rappresentanti ecc.) Variazione della composizione della “Commissione consultiva presso il “Ministero del Lavoro ecc.” e sui compiti di controllo ad essa affidati (criteri di qualificazione della figura dei formatori, elaborazione di procedure standardizzate per la “valutazione dei rischi” previste nell’art. 26 ecc.) (modificato dall’art. 6 del DLgs 106/2009) 14 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 7. Comitati regionali di coordinamento Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 11. Attività promozionali Art. 12. Interpello Art. 13. Vigilanza Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 Nessuna variazione Sostanzialmente invariato Sostanzialmente invariato Sostanzialmente invariato Piccole variazioni delle attività promozionali dell’INAIL per i progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (per piccole e medie Imprese) ecc. (modificato dall’art. 9 del DLgs 106/2009) Sostanzialmente invariato Piccole variazioni dei compiti di vigilanza di “ASL, VV FF ecc.” nell’ambito delle Forze Armate, Polizia ecc. (modificato dall’art. 10 del DLgs 106/2009) Sono modifiche apportate in attesa dell’adozione di un nuovo decreto: “… ferme restando le attribuzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 92, comma 1, lett. e), gli organi di vigilanza ... anche su segnalazione delle Amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione … dell’attività imprenditoriale … quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei Lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro … In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato 1”. (modificato dall’art. 11 del DLgs 106/2009) IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. 15 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 CAPO III − GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I − MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Art. 15. Misure generali di tutela Art. 16. Delega di funzioni Art. 17. Obblighi del Datore di lavoro non delegabili Art. 18. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente Nessuna variazione Precisa che la “delega di funzioni” da parte del Datore di lavoro deve essere munita di “data certa” e aggiunge che “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.” (modificato dall’art. 12 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione. Restano immutati gli obblighi non delegabili relativi alla valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR ed alla designazione del RSPP. Precisa meglio che il Datore di lavoro ed i Dirigenti devono: − inviare i Lavoratori alla “visita medica” entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria …; − comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro …; − consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi …, copia del DVR … Il documento è consultato esclusivamente in azienda …; − comunicare … all’INAIL e all’IPSEMA, …entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico … i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni …; − comunicare … il/i nominativi del/i 16 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 19. Obblighi del Preposto Art. 20. Obblighi dei Lavoratori Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice Civile e ai Lavoratori autonomi Art. 22. Obblighi dei Progettisti Art. 23. Obblighi dei Fabbricanti e dei Fornitori Art. 24. Obblighi degli Installatori Art. 25. Obblighi del Medico competente Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (ex art. 7 del DLgs 626/1994) Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 RLS in fase di prima applicazione l’obbligo … riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati) ecc. (modificato dall’art. 13 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione Nessuna variazione Precisa che le disposizioni già indicate si riferiscono anche ai “coltivatori diretti”, ai “soci di società operanti nel settore agricolo”, agli “artigiani” ed ai “piccoli commercianti”. (modificato dall’art. 14 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Precisa meglio alcuni obblighi del Medico in merito alla istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio di ogni Lavoratore. Specifica anche che copia della cartella sanitaria deve essere consegnata al Lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Abolisce l’obbligo di inviare la stessa cartella sanitaria all’ISPESL ecc. (modificato dall’art. 15 del DLgs 106/2009) Precisa meglio che: − gli obblighi si riferiscono a lavori, servizi e forniture, affidati a Imprese appaltatrici e Lavoratori autonomi, presso luoghi di cui il Datore di lavoro ha la disponibilità giuridica; − il DUVRI va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori; − nei lavori pubblici il DUVRI “è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”; − gli obblighi relativi al DUVRI non si applicano “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni (fatta salva la presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XI); IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 27. Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi SEZIONE II − VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 17 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 − “i costi misure” da adottare per eliminare/ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza devono essere specificatamente indicati a pena di nullità del contratto e non sono soggetti a ribasso d’asta. Conferma tutti gli altri obblighi già previsti precedentemente. (modificato dall’art. 16 del DLgs 106/2009) Tra le varie precisazioni è importante quella riportata nel nuovo comma (1 bis), che riportiamo: “Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione … di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle Imprese e dei Lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle Imprese ed ai Lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’Impresa o per il Lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”; (L’art. 6, comma 8, lett. g) del DLgs 81/2008 precisa che il sistema di qualificazione delle Imprese sarà disciplinato da un decreto, acquisito il parere della Conferenza tra le Regioni e Province Autonome) (modificato dall’art. 17 del DLgs 106/2009) Introduce il comma 1 bis, che precisa: − che l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato decorre a far data dal 1° agosto 2010; 18 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 − che il DVR può essere tenuto anche su supporto informatico, ma deve essere sempre attestata la data certa con la sottoscrizione oltre che da parte del Datore di lavoro, anche del RSPP e del RLS (ai fini della data) e del Medico competente (se nominato); − “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”; − “In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”. (modificato dall’art. 18 del DLgs 106/2009) Precisa meglio che: − “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. … Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il DVR deve essere rielaborato … nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.”; − “Le procedure standardizzate di cui al comma 6 (di questo stesso articolo), anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28.” Infine sopprime la lett. c) del comma 7 facendo quindi rientrare negli obblighi derivanti dal campo di applicazione di questo articolo anche i Cantieri tempo- IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 19 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 ranei o mobili (Titolo IV). (modificato dall’art. 19 del DLgs 106/2009) Precisa soltanto che la Commissione Consultiva Permanente elaborerà le procedure semplificate da adottare come “modelli di organizzazione e di gestione” della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. (modificato dall’art. 20 del DLgs 106/2009) SEZIONE III − SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 31. Servizio di prevenzione e prote- Nessuna variazione zione Art. 32. Capacità e requisiti professionali Aggiunge alle lauree previste (che condegli addetti e dei responsabili sentono l’esonero di frequenza dai corsi dei servizi di prevenzione e pro- di formazione): − La laurea magistrale LM 26: tezione interni ed esterni − “ovvero … altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale …”. Dà inoltre indicazioni sulla registrazione dei dati nel Libretto formativo del cittadino (“se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”). (modificato dall’art. 21 del DLgs 106/2009) Art. 33. Compiti del Servizio di preven- Nessuna variazione zione e protezione Art. 34. Svolgimento diretto da parte del Inserisce il comma 1 bis) che precisa: Datore di lavoro dei compiti di − “Salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6 (aziende a rischio particolaprevenzione e protezione dai rire), nelle imprese o unità produttive schi fino a 5 lavoratori il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni…”. Inserisce il comma 2 bis) che precisa: 20 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 35. Riunione periodica Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 − “Il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1 bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.” (modificato dall’art. 22 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione SEZIONE IV − FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Art. 36. Informazione ai Lavoratori (ex Nessuna variazione art. 2 e 22 del DLgs 626/1994) Art. 37. Formazione dei Lavoratori e dei Inserisce il comma 7 bis che precisa: − “La formazione di cui al precedente loro rappresentanti comma (7) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei Datori di lavoro o dei Lavoratori.”; Modifica il comma 12 precisando inoltre che: − “La formazione dei Lavoratori e quella dei loro Rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei Lavoratori.”; Modifica infine il comma 14 precisando che: − le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel “Libretto formativo del cittadino” … “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”. (modificato dall’art. 23 del DLgs 106/2009) SEZIONE V − SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 38. Titoli e requisiti del Medico competente Art. 39. Svolgimento dell’attività di Medico competente Art. 40. Rapporti del Medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale Sostanzialmente invariato Nessuna variazione Aggiunge il comma 2 bis che proroga al 31 dicembre 2009 il tempo per aggiornare gli Allegati 3A (Cartella sanitaria e IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 41. Sorveglianza sanitaria Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica SEZIONE VI − GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 43. Disposizioni generali Art. 44. Diritti dei Lavoratori in caso di pericolo grave e immediato Art. 45. Primo soccorso Art. 46. Prevenzione incendi 21 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 di rischio) e 3B (Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e rischio lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria). (modificato dall’art. 25 del DLgs 106/2009) Modifica gli obblighi sulla sorveglianza sanitaria, specificando che le visite mediche possono essere eseguite anche in “fase preassuntiva”, “prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute” ecc. Inoltre proroga al 31 dicembre 2009 i termini per rivisitare le condizioni di accertamento delle tossicodipendenze e alcool ecc. (modificato dall’art. 26 del DLgs 106/2009) Modifica i provvedimenti, ribadendo però che il Datore di lavoro – quando possibile – deve adibire il Lavoratore ad altra mansione equivalente. (modificato dall’art. 27 del DLgs 106/2009) Aggiunge il comma 1 e bis) che specifica meglio che il Datore di lavoro deve garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro ecc. (modificato dall’art. 28 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione SEZIONE VII − CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47. Rappresentante dei Lavoratori Nessuna variazione per la sicurezza Art. 48. Rappresentante dei Lavoratori Rimanda a futuri accordi interconfederali l’individuazione di settori (oltre per la sicurezza territoriale l’edilizia) per l’adesione o meno al “Fondo di sostegno” per la media/piccola Impresa. (modificato dall’art. 29 del DLgs 106/2009) Art. 49. Rappresentante dei Lavoratori Nessuna variazione per la sicurezza di sito produttivo Art. 50. Attribuzioni del Rappresentante Nessuna variazione dei Lavoratori per la sicurezza 22 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 51. Organismi paritetici Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 Precisa meglio i compiti degli organismi paritetici che – su richiesta delle Imprese – possono rilasciare “una attestazione dello svolgimento delle attività dei servizi di supporto”. Gli stessi organismi paritetici debbono comunicare all’INAIL i nominativi delle Imprese che hanno aderito al loro sistema e il nominativo del RLS designato. (modificato dall’art. 30 del DLgs 106/2009) Sostanzialmente invariato SEZIONE VIII − DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Art. 53. Tenuta della documentazione Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione Nessuna variazione Nessuna variazione CAPO IV − DISPOSIZIONI PENALI SEZIONE I − SANZIONI Art. 55. Sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente Art. 56. Sanzioni per il Preposto Art. 57. Sanzioni per i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori Art. 58. Sanzioni per il Medico competente Art. 59. Sanzioni per i Lavoratori Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, per i Lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Riduce le sanzioni previste nella prima versione del DLgs 81/2008 (mediamente le abbassa di oltre la metà degli importi precedenti). Derubrica anche alcune punizioni in cui era previsto l’arresto. (modificato dall’art. 32 del DLgs 106/2009) Idem come sopra (modificato dall’art. 33 del DLgs 106/2009) Idem come sopra (modificato dall’art. 34 del DLgs 106/2009) Idem come sopra (modificato dall’art. 35 del DLgs 106/2009) Sostanzialmente le sanzioni rimangono invariate. (modificato dall’art. 36 del DLgs 106/2009) Riduce le sanzioni previste nella prima versione del DLgs 81/2008. Inserisce in questo articolo le sanzioni per i Lavoratori autonomi (modificato dall’art. 37 del DLgs 106/2009) IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. 23 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 SEZIONE II − DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE Art. 61. Esercizio dei diritti della persona Nessuna variazione offesa TITOLO II − LUOGHI DI LAVORO (Articoli da 62 a 68) CAPO I − DISPOSIZIONI GENERALI Art. 62. Definizioni Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza Art. 64. Obblighi del Datore di lavoro Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento Art. 67. Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio CAPO II − SANZIONI Art. 68. Sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente Specifica meglio cosa si intende per “luoghi di lavoro” per l’applicazione del presente Titolo II. Aggiunge anche i campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale ai luoghi in cui non si applicano le disposizioni del presente Titolo II. (modificato dall’art. 38 del DLgs 106/2009) Specifica meglio quali sono i luoghi di lavoro che devono essere adattati ai disabili. (modificato dall’art. 39 del DLgs 106/2009) Nessuna variazione Nessuna variazione Nessuna variazione Aggiunge soltanto che entro 30 giorni dalla data della notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni. (modificato dall’art. 40 del DLgs 106/2009) Riduce le sanzioni precedentemente previste (mediamente le abbassa di oltre la metà degli importi precedenti). Specifica che l’organo di vigilanza è tenuto in ogni caso a precisare, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. (modificato dall’art. 41 del DLgs 106/2009) TITOLO III − USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Articoli da 69 a 87) CAPO I − USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Specifica meglio cosa si intende per “AtArt. 69. Definizioni trezzatura di lavoro”, ai fini del presen- 24 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 70. Requisiti di sicurezza Art. 71. Obblighi del Datore di lavoro Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art. 73. Informazione, formazione e addestramento Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 te Titolo III. (modificato dall’art. 42 del DLgs 106/2009) Modifica il comma 4 che ora precisa meglio come debbono essere espletati i controlli degli organi di vigilanza in merito ai “Requisiti di sicurezza” delle attrezzature di lavoro utilizzate. (modificato dall’art. 43 del DLgs 106/2009) Precisa meglio alcuni adempimenti che fanno carico al Datore di lavoro, quali ad esempio: “formazione, informazione e addestramento adeguati” all’uso di attrezzature di lavoro, e verifiche periodiche “volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza” delle attrezzature. (modificato dall’art. 44 del DLgs 106/2009) Precisa meglio alcuni obblighi e responsabilità. (modificato dall’art. 45 del DLgs 106/2009) Cambia anche il titolo dell’articolo, a cui è stato aggiunto “e addestramento”. In sostanza ora si precisa con più chiarezza che i Lavoratori debbono ricevere, oltre all’informazione e formazione, anche un addestramento adeguato e specifico tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. (modificato dall’art. 46 del DLgs 106/2009) CAPO II − USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Sostanzialmente invariato Art. 74. Definizioni Nessuna variazione Art. 75. Obbligo di uso Nessuna variazione Art. 76. Requisiti dei DPI Nessuna variazione Art. 77. Obblighi del Datore di lavoro Nessuna variazione Art. 78. Obblighi dei Lavoratori Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso Sostanzialmente invariato CAPO III − IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Chiarisce che è compito del Datore di Art. 80. Obblighi del Datore di lavoro lavoro prendere “le misure necessarie affinché i Lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica e dagli impianti elettrici messi a loro disposizione…” Nel nuovo comma 3 bis viene anche imposto al Datore di lavoro di prendere “le misure necessarie affinché le procedure d’uso e manutenzione” IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Art. 81. Requisiti di sicurezza Art. 82. Lavori sotto tensione Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Art. 86. Verifiche e controlli Art. 87. Sanzioni a carico del Datore di lavoro 25 Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 vengano eseguite correttamente secondo le indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature utilizzate. (modificato dall’art. 49 del DLgs 106/2009) Nel comma 2 aggiunge che i materiali, i macchinari e le attrezzature vengono considerati costruiti a regola d’arte solo se sono realizzati secondo le “pertinenti norme tecniche”. È abolito il comma 3 che parlava di procedure di uso e manutenzione (perché l’argomento è stato accorpato in altro articolo). (modificato dall’art. 50 del DLgs 106/2009) Specifica meglio per quali tipologie di lavori è consentito lavorare sotto tensione (con personale abilitato a farlo). (modificato dall’art. 51 del DLgs 106/2009) Sostanzialmente invariato. Chiarisce solo che è proibito eseguire “lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche”. (modificato dall’art. 52 del DLgs 106/2009) Sostanzialmente invariato Sostanzialmente invariato Cambia anche il titolo dell’articolo, a cui è stato aggiunto “e controlli”. In sostanza ora si precisa con più chiarezza come debbono essere fatti i controlli e impone l’obbligo di verbalizzarli. (modificato dall’art. 55 del DLgs 106/2009) Anche per questo Titolo III le sanzioni previste sono state ridotte. Il Titolo IV del nuovo DLgs 81/2008 e s.i. e m. − con i correttivi apportati − tratta invece dei cantieri temporanei o mobili. Quindi è chiaro il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con il vecchio DPR 164/1956 (nel Capo II) ecc. Come abbiamo già evidenziato all’inizio, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli) sono le più importanti e quindi sono state maggiormente dettagliate. 26 CAPITOLO 1 Il DLgs 81/2008 e s.i. e m. Modifiche apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 TITOLO IV − CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Articoli da 88 a 160) CAPO I − MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Sono stati aggiunti ai lavori non soggetArt. 88. Campo di applicazione ti alle disposizioni del presente Titolo IV anche: “g bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X”; g ter) alle attività di cui al DLgs 27 luglio 1999, n . 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X”. (modificato dall’art. 57 del DLgs 106/2009) Cambia la definizione del Responsabile Art. 89. Definizioni dei lavori che ora diventa semplicemente: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. Alla definizione del CSE è aggiunto che non esiste incompatibilità dei ruoli se c’è “coincidenza tra committente e impresa esecutrice”. Inoltre specifica meglio il ruolo di “Impresa affidataria” e “Impresa esecutrice”. (modificato dall’art. 58 del DLgs 106/2009) Art. 90. Obblighi del Committente o del Nel nuovo comma 1 vengono meglio specificati gli obblighi del Committente o Responsabile dei lavori del Responsabile nella fase di progettazione dell’opera. Nel comma 4 viene invece specificato che la pluralità di imprese (necessaria per la nomina del CSP) deve intendersi anche quando queste non operano contemporaneamente. Nel comma 8 sono riportate semplificazioni di controllo per i lavori di entità inferiore a 200 U/G (se non sono presenti rischi particolari, di cui all’Allegato XII); mentre, per la trasmissione dei dati all’Amministrazione concedente ora diventa obbligatorio inviare anche la copia della notifica preliminare, il DURC e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore docu-