Università degli Studi di Macerata
ANALISI DEI BILANCI BANCARI
ATTIVITA’ BANCARIA
Quadro normativo
LEZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2012
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PROFILO STORICO DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA
La storia del sistema bancario italiano inizia con l’unificazione nazionale (1860)
Prima dell’unificazione
d’Italia esistevano tanti
sistemi bancari quanti
erano gli Stati in cui era
divisa l’Italia.
2
I SISTEMI BANCARI NELL’ITALIA PREUNITARIA
Negli anni ’30 –’40 dell’800 si configurano 3 modelli di sistemi creditizi, frutto di
diverse strutture economiche e di differenti atteggiamenti assunti dalle autorità
governative del tempo:
MODELLO PIEMONTESE
Concepito da Cavour che preveda la costituzione di una unica
banca di emissione e di sconto a 3 firme con funzione di prestatore,
secondo una prassi di ispirazione francese
MODELLO TOSCANO
La facoltà di emissione era frazionata e concessa ad una pluralità di
istituti e lo sconto avveniva su cambiali a 2 firme
MODELLO NAPOLETANO Una sola banca di deposito, circolazione e sconto su cambiali a tre
firme per i privati e una firma per le cambiali del governo; una serie di
operatori creditizi privati (banchieri privati e case commerciali) che
come vere e proprie holding finanziarie esercitavano il credito senza
la rigidità prevista dalla Cassa di Sconto governativa, presso la quale
andavano a scontare i loro pacchetti commerciali, approfittando di
tassi molto vantaggiosi.
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I SISTEMI BANCARI NELL’ITALIA PREUNITARIA
Nella I metà dell’800 negli Stati Preunitari si iniziarono ad
osservare alcune novità nei diversi sistemi bancari funzionali alle
economie che in parte erano ancora di stampo tradizionale
Negli Stati settentrionali le
maggiori novità vennero dal
settore privato.
La circolazione monetaria era
basata soprattutto su emissione
di biglietti al portatore ed inoltre a
partire dagli anni ’30 iniziarono a
diffondersi le prime Casse di
Risparmio
Il sistema bancario del Mezzogiorno,
basato sulla forte presenza di un banco
a carattere pubblico, fu il più restio ad
attivare iniziative di ammodernamento,
ma è pur vero che ciò rispondeva alle
esigenze di sviluppo di una economia
che presentava nette differenze
strutturali rispetto a quelle degli stati
settentrionali.
Federigo Melis sosteneva a proposito dello studio della “Banca” che occorre collocarsi “dal
lato della domanda del credito” perché quello “dell’offerta [...] sorge dopo perché è ovvio
che sarebbe vano, da parte di un offerente, offrire, appunto, la sua ricchezza sul mercato se
nel mercato non fosse manifesta l’esigenza di fare appello alla ricchezza altrui”
4
Il NUOVO SISTEMA BANCARIO ALL’INDOMANI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Al momento dell’Unità d’Italia vi erano solo 2 grandi banche:
il Banco delle due Sicilie (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) e
la Cassa di Risparmio di Milano (delle province lombarde).
Due Sicilie “scoppiavano” di
salute come metallo monetario,
integralmente garantito in oro,
tanto che le riserve auree erano,
per abitante, il doppio di quelle
degli stati europei.
Il Banco delle Due Sicilie aveva
depositi per 200 milioni di lire
rispetto ai 120 della Cassa di
Risparmio di Milano. Le sue fedi
di credito avevano una storia
secolare ed erano apprezzate
più dell’oro perché garantite
interamente nel loro valore
nominale che era pagabile a
vista con monete contanti
Stati Italiani Preunitari
Milioni di lire
Due Sicilie
443,2
Lombardia
8,1
Ducato di Modena
0,4
Parma e Piacenza
1,2
Roma (1870)
35,3
Romagna, Marche e
Umbria
55,3
Piemonte
27
Toscana
85,2
Venezia (1866)
12,7
Totale
668,4
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO DALL’UNIFICAZIONE AI GIORNI
NOSTRI
Successivamente all’unificazione italiana, nella storia della
legislazione bancaria possono essere distinti
CINQUE PERIODI
aventi tratti caratteristici differenti
1) Dall’unità d’Italia al 1926
2) Dal 1926 al 1936 (Legge Bancaria)
3) Dal 1936 alla fine degli anni ’70
4) Anni ’80 e inizio anni 90
5) Dopo il 1993 (Testo Unico Bancario)
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1° PERIODO: DALL’UNITA’ D’ITALIA AL 1926, ANNO IN CUI SI EBBE IL PRIMO
INTERVENTO LEGISLATIVO DI RILIEVO NELL’AMBITO BANCARIO
L’attività bancaria era caratterizzata dalla mancanza di una specifica disciplina. Le
uniche norme applicabili erano quelle contenute nel Codice del Commercio del 1882
IN BASE A TALI NORME
L’attività bancaria era liberamente esercitata e le imprese bancarie venivano costituite senza limiti
Come erano qualificate
le operazioni di banca?
A cosa portò questa
libertà insieme ad un
crescente sviluppo
dell’economia?
LE PIU’ GRANDI AZIENDE
DI CREDITO ITALIANE
1)
2)
3)
Banca Commerciale
Credito Italiano
Banco di Roma
Erano atti di commercio.
I “commercianti” pertanto erano considerati coloro che
abitualmente effettuavano tali operazioni.
Alla costituzione di un ingente numero di banche, molte delle
quali però non possedevano la struttura patrimoniale
necessaria per l’esercizio del credito e si rivolgevano pertanto
ad attività prevalentemente speculative.
HANNO ADOTTATO IL MODELLO TEDESCO DI BANCA MISTA
• si raccoglieva risparmio attraverso lo strumento del deposito
• si erogava credito mediante concessione di finanziamenti a
breve termine e a medio e lungo termine
• si fornivano capitali alle imprese anche attraverso assunzioni
di partecipazioni
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1° PERIODO: DALL’UNITA’ D’ITALIA AL 1926, ANNO IN CUI SI EBBE IL PRIMO
INTERVENTO LEGISLATIVO DI RILIEVO NELL’AMBITO BANCARIO
DURANTE LA 1° GUERRA MONDIALE LE BANCHE
FINANZIARONO LE INDUSTRIE BELLICHE CON PRESTITI A
MEDIO E LUNGO TERMINE E SI TROVARONO POI IN
DIFFICOLTA’ POICHÈ LE INDUSTRIE NON RESTITUIRONO
PIÙ I PRESTITI RICEVUTI
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2° PERIODO: DAL 1926 AL 1936, ANNO IN CUI VENNE EMANATA LA LEGGE
BANCARIA”
1/7
Il R.D.L. 7 settembre 1926 n. 1511
Il clamoroso fallimento della
Banca Italiana di Sconto
avvenuto nel 1921 per crisi di
liquidità, rese indispensabile
l’emanazione di un decreto per
regolarizzare l’attività bancaria:
Scopo della normativa:
• razionalizzare il mercato creditizio;
• dare stabilità alle aziende di credito;
• consentire all’attività bancaria di svolgere la propria
funzione al servizio dello sviluppo economico.
Provvedimenti
1)
2)
3)
4)
Banca d’Italia diveniva, per concessione governativa, l’unico istituto di emissione e
vigilava sulle aziende di credito;
Per le banche fu resa obbligatoria l’iscrizione in un apposito albo tenuto da Banca
d’Italia;
In sede di ripartizione degli utili, le banche dovevano destinare il 10% di questi a
riserva fino a raggiungere il 40% del capitale sociale. Inoltre dovevano conservare
liquidità in titoli pubblici o in un conto presso la Banca d’Italia;
Al Ministro delle Finanze fu affidato il potere di autorizzare l’inizio dell’attività da
parte di nuove aziende di credito, l’apertura di nuove filiali e le operazioni di
fusione tra banche.
9
2° PERIODO: 1929-LA GRANDE CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE
2/7
La crisi fu causata dallo scoppio della bolla speculativa. Il giovedì nero (24 ottobre 1929) le
quotazioni subirono un crollo di oltre il 13% ma il minimo venne raggiunto nel 1932 con una
perdita degli indici vicina al 90%. Per tornare ai valori del 1929 ci vollero più di 25 anni.
Errori
Ritorno al protezionismo
Mancata iniezione di liquidità
nel sistema
Mancato intervento governativo
Aumento imposizione fiscale
Forti ripercussioni in Italia
Le imprese divennero incapaci
di far fronte ai prestiti contratti
nei confronti del sistema
creditizio, provocando la CRISI
della BANCA MISTA
Le esportazioni crollarono e gli effetti recessivi sull’economia
reale furono amplificati
Aumento del panico tra i risparmiatori
Fallimento a catena delle banche
Il Presidente americano Hoover mantenne i conti pubblici
in equilibrio tramite un inasprimento delle tasse con ulteriori
conseguenze sui consumi e dunque sull’economia reale
L’aspetto che caratterizza la crisi del ’29 è il fatto di
aver coinvolto un’ampia fetta della popolazione:
gran parte del ceto medio investiva in borsa e si
trovò così a sostenere le perdite
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2° PERIODO: LA COSTITUZIONE DELL’IMI (ISTITUTO MOBILIARE
ITALIANO) E DELL’IRI (RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE)
3/7
Una prima risposta a tale problema venne data nel 1931 con la costituzione dell’IMI.
Un ulteriore intervento si ebbe nel 1933 con la creazione dell’IRI che assunse il ruolo di
ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali
FUNZIONI IMI
• concessione di finanziamenti a
protratta scadenza
• assunzione di partecipazioni
industriali
destinato a diventare il più
importante ente
di finanziamento delle imprese
FUNZIONI IRI
rilevamento di pacchetti azionari delle tre
banche di interesse nazionale (Banco di
Roma,
Credito
Italiano,
Banca
Commerciale italiana) che entrarono a far
parte dell’area pubblica conservando la
propria struttura societaria
L’IRI risultò la più grande holding del Paese
possedendo oltre il 40% del capitale
azionario
LO STATO INTERVENNE NEL SISTEMA BANCARIO PER ASSUMERE IL RUOLO
DI CONTROLLO E DI REGOLATORE DELL’ECONOMIA
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2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL
RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA
4/7
R.D.L. 12 MARZO 1936 N. 375
CONVERTITO
IN LEGGE 7 MARZO 1938 N. 141
Complesso di norme, note come
Legge Bancaria, che hanno costituito
per circa 60 anni la struttura portante
dell’ordinamento bancario italiano
scopo
Sottoporre il sistema creditizio ad
un controllo pregnante e diretto con
chiari intenti dirigistici
Principio sul quale si basa l’attività bancaria a partire dal 1936:
• attività di interesse pubblico perché fondata sulla raccolta di mezzi
finanziari attraverso depositi bancari, effettuati in larga parte dai
cittadini, che hanno scarsa conoscenza dei rischi che incorrono e
quindi vanno tutelati
La tutela del depositante è massima quando la gestione delle banche è corretta e
prudente, ovvero sono stabili perciò non corrono il rischio di fallire
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2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA 1936: COME ASSICURARE LA STABILITA’
DELLE BANCHE
5/7
La legge si è preoccupata di assicurare la condizione di liquidità delle banche, in modo
che esse fossero sempre in grado di far fronte puntualmente ed integralmente agli
impegni assunti nei confronti di terzi, soprattutto dei depositanti.
La liquidità era assicurata bilanciando le scadenze delle operazioni attive con quelle delle
operazioni passive.
Le banche sono state divise in due grandi categorie, sulla base delle scadenze delle
operazioni effettuate:
1)
Aziende ordinarie di credito: abilitate a operazioni con scadenza massima 18 mesi –
breve termine; vietate tutte le operazioni oggetto di immobilizzazione, esempio
investimento in azioni e partecipazioni (deroga con specifiche autorizzazione
dell’organo di Vigilanza
2)
Istituti di credito speciale: abilitati ad operazioni con scadenze superiori ai 18 mesi –
medio/lungo termine
13
2° PERIODO: LA LEGGE BANCARIA 1936 - BANCA D’ITALIA
6/7
La legge fondava nella Banca d’Italia il secondo punto fondamentale per
assicurare la stabilità delle banche
1) Organo di politica monetaria: governa
con una gamma di operazioni la liquidità
delle banche
2) Organo di vigilanza:l’attività non era del tutto
libera, poiché sottoposta a una serie di
autorizzazioni che la Banca d’Italia poteva dare
o rifiutare a suo insindacabile giudizio, come ad
esempio costituire i liquidare una banca,
chiudere o trasferire uno sportello …..
Il mercato era strettamente controllato dalla banca centrale, che preoccupata per lo più alla
stabilità delle banche, lo rendeva poco concorrenziale.
Ma in un mercato poco concorrenziale c’è posto sia per le banche efficienti sia per quelle
poco efficienti!!!
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2° PERIODO: LA BANCA ITALIANA REGOLATA DALLA LEGGE 1936 ERA:
7/7
 prevalentemente pubblica, non solo per la forte presenza dello Stato ma
anche per la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico;
 specializzata, in conformità al modello inglese allora dominante;
 poco concorrenziale, sia per gli accordi bancari che assicuravano prezzi
dei servizi e livelli dei tassi uguali ad altri Istituti di credito;
 poco trasparente sulle condizioni praticate sui c/c e nelle diverse
operazioni, non solo per la tradizionale discrezione dei funzionari bancari ma
anche per lo scarso interesse da parte dei clienti;
 non del tutto efficiente nel contenimento dei costi, specie per quanto
attiene il costo del personale e le perdite sui crediti, che hanno storicamente
rappresentato il punto debole delle banche italiane;
 sottocapitalizzata, per il basso livello di capitalizzazione che consentiva
Legge bancaria del 1936.
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3° PERIODO: DALLA LEGGE BANCARIA ALLA FINE DEGLI ANNI ‘70
Lo sviluppo dell’economia
reale, ormai aperta anche
ai mercati internazionali,
esigeva intermediari
finanziari più complessi,
più organizzati, più
efficienti e più
concorrenziali anche con
le banche estere che
iniziavano ad entrare
abbastanza
massicciamente in Italia
Il sistema bancario cerca di evolversi per rispondere
al meglio alle esigenze della clientela. L’autorità
monetaria e di vigilanza assunse un atteggiamento
più liberale del passato e ad interpretare le norme di
legge in modo più elastico. L’evoluzione della
tecnica finanziaria e bancaria, anche per
l’introduzione di operazioni mutuate dall’estero,
portò ad una serie di provvedimenti anche a
carattere legislativo che integravano o modificavano
il testo originario della Legge 1936, creando conflitti
interpretativi
Nell’ambito della Comunità Economica Europea si adottavano provvedimenti,
sfociati due fondamentali Direttive della Commissione, che aprirono le porte per la
realizzazione di un mercato unico anche nel settore bancario. L’Italia che per molto
tempo rimase chiusa alle operazioni in valuta estera, andava ad adeguarsi, seppur
con molte precauzioni, alle tendenze valutarie internazionali.
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4° PERIODO: ANNI ‘80 E I PRIMI ANNI ’90
1/5
Il mutamento delle condizioni di mercato, determinato sia da fattori interni nazionali, sia da
rilevanti fattori esterni, prodotti in particolare dalla normativa comunitaria pose alla ribalta il
problema dell’efficienza delle banche. Poiché in un mercato concorrenziale l’efficienza è il
principale requisito per la stabilità, le autorità monetarie e di vigilanza predisposero nuovi
strumenti per raggiungere tali obiettivi.
Il periodo si caratterizza per il:
Fenomeno della “despecializzazione bancaria”: per far fronte alle richieste di
mercato , gli enti creditizi avevano la necessità di fornire ai risparmiatori e alle imprese
l’intera gamma dei prodotti finanziari, ciò li indusse ad ampliare il proprio ambito operativo,
riducendo progressivamente le differenze fra le attività esercitata da ciascuna di esse.
2. Fenomeno della “disintermediazione bancaria”: ingresso nel mercato di nuovi
intermediari, diversi da quelli bancari, che offrono ai risparmiatori, in un periodo di forte
inflazione, forme di investimento non esposte al rischio della svalutazione monetaria. Si
diffusero titoli atipici e forme di intermediazione cosiddetta parabancaria come leasing,
factoring, che sono concorrenziali a quelli forniti dalle banche.
1.
Nel mercato non vi era una netta separazione tra attività finanziaria non bancaria, attività di
intermediazione mobiliare e attività bancaria. Mancavano nell’ordinamento provvedimenti che
regolassero questa nuova realtà.
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4° PERIODO: EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISATIVI DI SVOLTA
VERSO LA RIFORMA DELL’ORDIMNAMENTO BANCARIO
2/5
D.P.R. 27/06/1985 N. 350
Attuava con molto ritardo la prima direttiva comunitaria del 1977 in materia creditizia.
L’importanza del provvedimento risiede nel principio cardine: l’attività bancaria era esercizio di
un diritto, non adempimento di una funzione. Perciò, vi è il Riconoscimento del diritto
all’ingresso sul mercato bancario a favore di qualsiasi soggetto che avesse i requisiti richiesti
dalla legge per esercitare l’attività. Le autorità di vigilanza nel dare l’autorizzazione non
adottavano più ferree regole indirizzate a controllare il mercato ma verificavano se il soggetto
presentava le caratteristiche patrimoniali, e di professionalità-onorabilità che la legge richiede.
Legge 30/07/1990 N.218 – “Legge Amato”
Prevedeva la privatizzazione delle banche a soggetto economico pubblico. Imponeva:
1) Assunzione di forme giuridiche di diritto privato alle banche;
2) Obbligo ai soggetti economici pubblici proprietari di banche a cedere a soggetti di diritto
privato la maggioranza delle azioni possedute.
Con questo provvedimento si cercava di garantire da un lato una forma giuridica più adatta per
un mercato concorrenziale, dall’altro lato di evitare una concorrenza sleale da parte delle
“banche pubbliche” perché poco sensibili alla redditività, potevano applicare condizioni più
favorevoli alla clientela.
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4° PERIODO: D.Lgs 1/09/1993 n. 385 – TESTO UNICO DELLE LEGGI IN
MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (TUB)
3/5
Fu emanato il TUB per far ordine ad una situazione normativa complessa, farraginosa e che
poteva dar origine a confusione e a difficoltà interpretative. Il TUB riunisce in un solo testo
normativo disposizioni dettate negli anni immediatamente precedenti, in particolare il D.Lgs
481/1992 che recepì la II Direttiva Comunitaria del 1989 e il D.Lgs 356/1990 in tema di vigilanza
dei gruppi bancari e ad altri provvedimenti quali rapporti industria-banche, sulla trasparenza delle
operazioni bancarie e sul credito al consumo.
All’attività bancaria viene attribuito un “carattere imprenditoriale”, definita come
quella costituita dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito. Ha
carattere di impresa è può essere esercitata solo dalle banche. Queste esercitano, oltre a
questa attività, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse o strumentali.
Il TUB OFFRE AL SISTEMA FINANZIARIO GLI STRUMENTI PER RIVOLGERSI
AL MERCATO:
• ha come valore fondamentale l’imprenditorialità;
• definisce le banche alla stregua di vere e proprie imprese;
• attribuisce al sistema creditizio fisionomia di mercato liberamente concorrenziale;
•Individua nell’efficienza, nella produttività, nella concorrenzialità e nella stabilità gli obiettivi del Sistema;
• apre la strada alla “Banca Universale”
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4° PERIODO: LA BANCA UNIVERSALE
4/5
Ente creditizio che non solo può raccogliere risparmio ed erogare credito a
breve, medio e lungo termine, ma può anche operare in tutti i settori del
mercato finanziario
Eliminata la tradizionale
distinzione dei crediti speciali, che
erano riservati agli Istituti di
credito speciale:
• credito agrario e peschereccio;
• credito fondiario;
• credito alle opere pubbliche;
• finanziamenti agevolati;
• credito su pegno.
Qualsiasi banca può
effettuare queste
tipologie di credito
senza particolari
autorizzazioni
Libertà da parte degli Enti creditizi di organizzarsi nella forma di banca
universale, in quella della banca specializzata o del gruppo polifunzionale in
base al modello più conveniente. Rimane la preclusione per la banca mista,
ovvero al controllo dell’impresa sulla banca, poiché il controllo della banca
sull’impresa è rimessa all’autorizzazione della Banca d’Italia
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4° PERIODO: IL MUTUO RICONOSCIMENTO E L’HOME COUNTRY CENTRAL 5/5
MUTUO RICONOSCIMENTO
Gli enti creditizi autorizzati nel proprio Paese di origine ad
esercitare l’attività bancaria possono esercitare la
medesima attività in ciascuno degli Stati membri della
Comunità
HOME COUNTRY CONTROL
Ciascuna Banca è soggetta alla disciplina propria dello
Stato in cui ha sede legale e amministrazione centrale
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5° PERIODO: DOPO IL TESTO UNICO BANCARIO
1999
1/3
E’ il periodo
dell’unificazione monetaria
(UEM)
L’Euro viene introdotto come mezzo di
pagamento nei Paesi dell’Unione
monetaria, in tutte le transazioni bancarie
2002
2002
Le banconote nazionali non
potranno più circolare e l’unica
valuta legale sarà l’Euro per tutti i
Paesi che hanno aderito all’UEM
22
5° PERIODO: SVILUPPO DEL MERCATO MOBILIARE
2/3
Nella seconda parte degli anni ’90 vi fu un deciso spostamento del risparmio dai depositi e
dai titoli pubblici verso i mercati regolamentati e in particolare verso il mercato dei capitali di
rischio.
D.Lgs. 24/02/1998 n.58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione mobiliare
• la possibilità per le banche di svolgere tutti i servizi di investimento compresi
quelli di negoziazione;
• la possibilità di detenere il controllo delle società di gestione del risparmio
(SGR) e delle società di gestione dei mercati regolamentati (Borsa Italiana
S.p.A., MTS S.p.A.
Oltre al rischio di credito, sono sorte nuove tipologie del rischio:
• rischi di mercato: legati agli andamenti dei prezzi e delle quotazioni;
• rischi operativi: derivanti dalle disfunzioni procedurali o organizzative.
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5° PERIODO: LEGGE 262/2005 PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
3/3
Gli eventi nel corso dell’ultimo decennio quali:
• crollo di grandi gruppi industriali, Cirio, Parmalat con notevoli conseguenze sui
risparmiatori;
• problemi di conflitto di interesse su alcune operazioni di acquisizione di banche;
• turbolenze dei mercati che misero in luce carenze del sistema di vigilanza sulle banche;
• La reazione fu l’emanazione della Legge 262/2005…..
Le più importanti modifiche dell’ordinamento bancario:
 nomina e la durata in carica, non più illimitata del Governatore della Banca d’Italia;
 la struttura proprietaria della Banca d’Italia (riservata ad enti pubblici);
 lo spostamento della tutela della concorrenza nel mercato bancario dalla Banca d’Italia
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
 la trasparenza dei contratti bancari, con il coinvolgimento della Consob;
 norme che assicurano la separatezza fra banca ed industria, in particolare che impediscano
alle imprese di condizionare il giudizio di merito del credito da parte delle banche attraverso
l’assunzione di partecipazioni influenti nella proprietà delle banche.
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Il QUADRO NORMATIVO E’ INSERITO NEGLI ACCORDI DI BASILEA I E
BASILEA II
Tappe attraverso cui si è giunti al Nuovo Accordo sul Capitale
 1975 – Si costituisce il comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria formato dai
delle Banche Centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci il cui compito istituzionale è fornire
raccomandazioni sulla vigilanza vincolante delle banche
 1988 – Viene formato l’Accordo sul Capitale che costituisce l’attuale sistema di vigilanza
prudenziale (Basilea I)
 1996 – Viene regolamentato il rischio di mercato come integrazione dell’Accordo esistente
 1999 – Si propone un nuovo schema di Regolamentazione del Patrimonio ed una revisione
del sistema di misurazione dei rischi
 2001 – Viene proposto un testo di Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali
 2003 – Verifica delle proposte di revisione e predisposizione testo definitivo
 2007 – Entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale (Basilea II)
 2011 -- Entrata in vigore dei primi provvedimenti dell’Accordo sul Capitale (Basilea III)
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1M-Quadro normativo - Università degli Studi di Macerata