LE DIMISSIONI
IN BIANCO
Provincia di Torino
Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego
Torino 3 ottobre 2012
La legge n. 92/2012 ha dettato norme dirette a contrastare il
fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” .
Dal 18 luglio 2012 l'efficacia delle dimissioni è
sospensivamente condizionata alla specifica procedura di
convalida effettuata alternativamente presso :
 la DTL
 il CPI
 le Sedi individuate dai CCNL
(art. 4, comma 17, L. n. 92/2012).
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Iter che tutti i datori di lavoro devono seguire :
1) Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni del
lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare per iscritto il
dipendente a convalidare le dimissioni stesse.
Le dimissioni sono inefficaci se il datore di lavoro non provvede a
trasmettere l'invito.
(art. 4, comma 22, L. n. 92/2012)
2) Il dipendente - per convalidare le proprie dimissioni - può in
alternativa:
a) recarsi alla DTL oppure presso il CPI che rilascerà apposita
ricevuta di convalida. Tale ricevuta dovrà essere tempestivamente
consegnata dal lavoratore al datore di lavoro;
b) sottoscrivere una dichiarazione di convalida in calce alla
ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che
il datore di lavoro deve presentare telematicamente al CPI nei
termini previsti.
3) Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito di cui al punto 1) il
lavoratore può, in alternativa:
- convalidare le dimissioni o sottoscrivere la dichiarazione in
calce alla comunicazione di cessazione
- revocare le dimissioni;
- non aderire all’invito e in questo caso il rapporto si intende
comunque risolto.
(art. 4, comma 19, L. n. 92/2012- Circolare Min. Lavoro
18/2012).
Con decreto del Ministro del Lavoro potranno essere
individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la
veridicità della data e la autenticità della manifestazione di
volontà del lavoratore , in funzione dello sviluppo dei sistemi
informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie
(art. 4, comma 18, L. n. 92/2012).
Il Ministero ha chiarito che la convalida delle dimissioni non è
richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro
rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in
una sede qualificata istituzionale o sindacale
(Ad esempio ex artt. 410, 411 e 420 cod. proc. civ.: tentativo di
conciliazione)
in quanto tali sedi offrono adeguate garanzie di verifica della
genuinità del consenso del lavoratore.
Sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro
L'art. 4, comma 23, L. n. 92/2012 prevede che - salvo che il fatto
costituisca reato - il datore di lavoro che abusi del foglio firmato
in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con
la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza
delle DTL .
Dimissioni o risoluzioni consensuali di lavoratrici in
gravidanza o madri e padri lavoratori:
L’art. 4 comma 16 della legge 92/2012 modifica il T.U. d. Lgs.
151/2001
all’art. 55 comma 4, prevedendo che la risoluzioni consensuale o
dimissioni di lavoratrici in gravidanza o dal lavoratore nei primi 3 anni
di vita o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento devono essere convalidate dal DTL competente per
territorio. In attesa della convalida è sospensivamente condizionata
l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
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