LE DIMISSIONI IN BIANCO Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego Torino 3 ottobre 2012 La legge n. 92/2012 ha dettato norme dirette a contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” . Dal 18 luglio 2012 l'efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla specifica procedura di convalida effettuata alternativamente presso : la DTL il CPI le Sedi individuate dai CCNL (art. 4, comma 17, L. n. 92/2012). 2 Iter che tutti i datori di lavoro devono seguire : 1) Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare per iscritto il dipendente a convalidare le dimissioni stesse. Le dimissioni sono inefficaci se il datore di lavoro non provvede a trasmettere l'invito. (art. 4, comma 22, L. n. 92/2012) 2) Il dipendente - per convalidare le proprie dimissioni - può in alternativa: a) recarsi alla DTL oppure presso il CPI che rilascerà apposita ricevuta di convalida. Tale ricevuta dovrà essere tempestivamente consegnata dal lavoratore al datore di lavoro; b) sottoscrivere una dichiarazione di convalida in calce alla ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro deve presentare telematicamente al CPI nei termini previsti. 3) Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito di cui al punto 1) il lavoratore può, in alternativa: - convalidare le dimissioni o sottoscrivere la dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione - revocare le dimissioni; - non aderire all’invito e in questo caso il rapporto si intende comunque risolto. (art. 4, comma 19, L. n. 92/2012- Circolare Min. Lavoro 18/2012). Con decreto del Ministro del Lavoro potranno essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore , in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie (art. 4, comma 18, L. n. 92/2012). Il Ministero ha chiarito che la convalida delle dimissioni non è richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (Ad esempio ex artt. 410, 411 e 420 cod. proc. civ.: tentativo di conciliazione) in quanto tali sedi offrono adeguate garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore. Sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro L'art. 4, comma 23, L. n. 92/2012 prevede che - salvo che il fatto costituisca reato - il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza delle DTL . Dimissioni o risoluzioni consensuali di lavoratrici in gravidanza o madri e padri lavoratori: L’art. 4 comma 16 della legge 92/2012 modifica il T.U. d. Lgs. 151/2001 all’art. 55 comma 4, prevedendo che la risoluzioni consensuale o dimissioni di lavoratrici in gravidanza o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal DTL competente per territorio. In attesa della convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.