L’art. 2118 consente il recesso alle parti imponendo loro l’unico obbligo del preavviso. Licenziamento e dimissioni sono disciplinate allo stesso modo. Il legislatore considera le parti in modo paritario e trascura gli squilibri contrattuali Il lavoratore che presenta le dimissioni deve dare un congruo preavviso (la cui misura è prevista nei contratti collettivi) Indennità sostitutiva del preavviso e principio dell’efficacia reale del preavviso: la giurisprudenza riteneva che il rapporto di lavoro si estinguesse solo alla fine del periodo del preavviso, anche in caso di pagamento dell’indennità. Parte della giurisprudenza attuale ritiene che la risoluzione del rapporto avvenga immediatamente. • prima della Riforma Fornero (L.92/2012 le dimissioni erano un atto unilaterale recettizio al quale non era possibile apporre alcuna condizione, né era revocabile in ossequio al principio dell’irrevocabilità degli atti unilaterali recettizi • Dopo la riforma Fornero le dimissioni sono un atto unilaterale sospensivamente condizionato ad una ulteriore manifestazione di volontà esplicita o implicita del dichiarante. • Dimissioni in bianco: • L. 188/2007: le dimissioni dovevano essere date su appositi moduli predisposti dalle DTL con un numero progressivo • La L. 92/2012 ha abrogato tale disposizione e ha introdotto l’istituto della convalida come per le dimissioni delle lavoratrici madri e lavoratori padri (valido anche per la risoluzione consensuale) • dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre durante la gravidanza • dalla lavoratrice o dal lavoratore dopo la nascita o l’accoglimento del minore adottato o in affidamento: • Convalida al Servizio Ispettivo del Ministero che verifica l’effettiva e genuina volontà della lavoratrice/lavoratore di rassegnare le dimissioni; • la disciplina viene estesa alla risoluzione consensuale; • il periodo protetto viene protratto fino a tre anni di vita del bambino (ovvero ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato/in affidamento). • In caso di inerzia del lavoratore rispetto alla convalida, il rapporto si intende comunque risolto quando: • il datore di lavoro, entro 30 giorni dalle dimissioni/dalla risoluzione consensuale, inviti formalmente il lavoratore, per iscritto, a convalidare l’atto risolutorio presso le sedi competenti ovvero mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto (da allegare in copia). • Si ritiene che sia sufficiente l’invio dell’invito entro 30 giorni, non necessitando che pervengano al destinatario entro il medesimo termine, • Se il lavoratore non aderisce all’invito entro 7 giorni dalla sua ricezione senza revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione nello stesso periodo (una sorta di “silenzio assenso”, il rapporto di lavoro si intende risolto.