L’art. 2118 consente il recesso alle parti imponendo loro l’unico obbligo del
preavviso.
Licenziamento e dimissioni sono disciplinate allo stesso modo. Il legislatore
considera le parti in modo paritario e trascura gli squilibri contrattuali
Il lavoratore che presenta le dimissioni deve dare un congruo preavviso
(la cui misura è prevista nei contratti collettivi)
Indennità sostitutiva del preavviso e principio dell’efficacia reale del preavviso:
la giurisprudenza riteneva che il rapporto di lavoro si estinguesse solo alla fine del periodo
del preavviso, anche in caso di pagamento dell’indennità. Parte della giurisprudenza attuale
ritiene che la risoluzione del rapporto avvenga immediatamente.
• prima della Riforma Fornero (L.92/2012 le
dimissioni erano un atto unilaterale recettizio al
quale non era possibile apporre alcuna
condizione, né era revocabile in ossequio al
principio dell’irrevocabilità degli atti unilaterali
recettizi
• Dopo la riforma Fornero le dimissioni sono un
atto unilaterale sospensivamente condizionato
ad una ulteriore manifestazione di volontà esplicita o implicita del dichiarante.
• Dimissioni in bianco:
• L. 188/2007: le dimissioni dovevano essere
date su appositi moduli predisposti dalle DTL
con un numero progressivo
• La L. 92/2012 ha abrogato tale disposizione e
ha introdotto l’istituto della convalida come
per le dimissioni delle lavoratrici madri e
lavoratori padri (valido anche per la
risoluzione consensuale)
• dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre durante
la gravidanza
• dalla lavoratrice o dal lavoratore dopo la nascita o
l’accoglimento del minore adottato o in affidamento:
• Convalida al Servizio Ispettivo del Ministero che
verifica l’effettiva e genuina volontà
della lavoratrice/lavoratore di rassegnare le
dimissioni;
• la disciplina viene estesa alla risoluzione
consensuale;
• il periodo protetto viene protratto fino a tre anni di
vita del bambino (ovvero ai primi tre anni di
accoglienza del minore adottato/in affidamento).
• In caso di inerzia del lavoratore rispetto alla convalida, il rapporto
si intende comunque risolto quando:
• il datore di lavoro, entro 30 giorni dalle dimissioni/dalla
risoluzione consensuale, inviti formalmente il lavoratore, per
iscritto, a convalidare l’atto risolutorio presso le sedi competenti
ovvero mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce
alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del
rapporto (da allegare in copia).
• Si ritiene che sia sufficiente l’invio dell’invito entro 30 giorni, non
necessitando che pervengano al destinatario entro il medesimo
termine,
• Se il lavoratore non aderisce all’invito entro 7 giorni dalla sua
ricezione senza revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione
nello stesso periodo (una sorta di “silenzio assenso”, il rapporto di
lavoro si intende risolto.
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