Pescara, 6 luglio 2012
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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PUNTI PRINCIPALI
1. Linee e principi generali
2.Tipologie contrattuali
- Contratto dominante
- Contratto a tempo determinato e somministrato
- Contratto di inserimento
- Contratto di apprendistato
- Lavoro part time
- Lavoro intermittente
- Partite iva
- Associazione in partecipazione
- Lavoro accessorio
- Tirocini formativi
3. Ammortizzatori sociali
- Istituzione ASPI
- Cig ordinaria e Fondo di solidarietà
- Cigs straordinaria e in deroga
2
PUNTI PRINCIPALI
4. Flessibilità in uscita:
- Licenziamenti individuali
- Licenziamenti disciplinari
- Licenziamenti discriminatori
- Licenziamento collettivo
- Licenziamento economico
- Rito speciale per controversie lavoro
5. Altre disposizioni in materia di lavoro:
- Indennità una tantum e aumento
contributivo cocopro
- Tutela maternità e paternità
- Convalida dimissioni
- Dimissioni in bianco
- Disabili
- Immigrati
- Tutela lavoratori anziani
3
PUNTI PRINCIPALI
5. Altre disposizioni in materia di lavoro:
- Assunzioni agevolate
- Sostegno alla genitorialità
- Sgravi contributivi
- Appalti
- Azioni positive per l’impiego
- Misure per la formazione permanente
formale, non formale e informale
- Certificazione delle competenze
- Partecipazione lavoratori all’impresa
- Coperture finanziarie
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RIFORMA DEL LAVORO
Legge del 28 giugno 2012 n. 92
G.U. n. 153 del 3 luglio 2012
in vigore dal
18 LUGLIO 2012
5
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
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Art. 1, c.1
Principi generali
La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del
lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità,
con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare:
 favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili
promuovendo il tempo indeterminato ;
 valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al
lavoro dei giovani;
 ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi
impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei
licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento
giudiziario accelerando la definizione delle controversie;
 rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di
occupazione;
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Art. 1, c.1
Principi generali
…. continua
 contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali
degli istituti contrattuali esistenti;
 promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla
vita economica e all’impiego;
 favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori
ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro;
 Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in
conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della
competitività aziendale.
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Francesco Geria – Consulente del Lavoro
9
Art. 1, c.9
lett.a)
Contratto dominante
NUOVO
« Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro»
D.Lgs 368/2001 – art. 1, comma 1.
«Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a
tempo indeterminato»
10
Art. 1, c.9 lett.
b)-i), c.10-13
Contratto a termine
PRIMO CONTRATTO A TERMINE
• Causali non necessarie nel primo contratto tra datore di lavoro o utilizzatore per
contratti sino a 12 mesi;
• Disposizione NON applicabile ai contratti già sottoscritti alla entrata in vigore della
legge;
• Esenzione dal «causalone» per un solo contratto;
• Non ammessa la proroga.
TETTO DEL 6%
• I ccnl possono prevedere l’eliminazione totale della causale dal contratto a termine ma
nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva
ESTENSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE.
• 30 giorni contratti inferiori a 6 mesi;
• 50 giorni contratti superiori a 6 mesi.
• Comunicazione Centro Impiego prosecuzione entro scadenza originaria
indicazione nuova scadenza.
11
con
Art. 1, c.9 lett.
b)-i), c.10-13
Contratto a termine
SUCCESSIONE NUOVI CONTRATTI.
• 60 giorni per contratti fino a 6 mesi;
• 90 giorni per contratti oltre 6 mesi;
• riducibili dai contratti collettivi di ogni livello per nuove attività o iniziative,
lancio nuovi prodotti o servizi, implementazione tecnologica, fasi supplementari
di ricerca o proroga commesse consistenti entro i limiti di 20 e 30 giorni;
• in mancanza delle disposizioni dei contratti collettivi il Ministero del Lavoro
individuerà le specifiche condizioni.
PERIODO MASSIMO 36 MESI.
• Ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di durata massima tra vari contratti,
computando anche i periodi di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti.
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Art. 1, c.9 lett.
b)-i), c.10-13
Contratto a termine
AUMENTO CONTRIBUTIVO – Art. 2 comma da 28 a 30
• Contribuzione addizionale dell’ 1,4% destinata alla copertura Aspi a decorrere dai periodi
contributivi maturati dal 01.01.2013;
• Il contributo addizionale non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR
1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011);
c) agli apprendisti;
d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001)
(lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???)
• Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei
limiti delle ultime 6 mensilità.
• Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione
del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero
di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione.
13
Art. 1, c.9 lett.
b)-i), c.10-13
Contratto a termine
IMPUGNAZIONE (Modifica all’art. 32, c. 3 L. 183/2010)
• Per le questioni attinenti alla nullità del termine apposto al contratto il lavoratore
potrà impugnare il contratto a termine entro 120 giorni dalla scadenza del
contratto;
• I termini di ricorso all’azione giudiziale vengono fissati in 180 giorni;
• Le nuove disposizioni si applicano dalle cessazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA dell’art. 32 comma 5 L.183/2010
L’indennità risarcitoria prevista tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo
compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale
il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
(Sentenza Corte Costituzionale del 11 novembre 2011 n.303)
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Art. 1, c. 14 e 15
Contratto di inserimento
Abrogazione dell’istituto dal 01.01.2013 con clausola di
salvaguardia per i soli contratti in corso e per quelli
stipulati entro il 31.12.2012.
Le risorse per i contratti di inserimento saranno destinate
solo:
 ai lavoratori ultra cinquantenni ;
 per le donne occupate residenti in aree ad alta
disoccupazione e inoccupazione femminile
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Contratto di inserimento delle donne
Art. 8, c. 1 Decreto Sviluppo Legge 12.07.2011 n. 106
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Apportate modifiche all’art. 54 del D.lgs 276/2003.
Possibilità di instaurazione di rapporto di lavoro tramite contratto di inserimento con
donne:
-  di qualsiasi età;
-  residenti in aree geograficamente svantaggiate (indice occupazione femminile < al
20% di quello maschile o indice disoccupazione > al 10% di quello maschile);
-  prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
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Art. 1, c. 16-19
Apprendistato
Confermato impianto D.lgs 167/2011.
Modifiche:
DURATA MINIMA.
• Introduzione durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi;
• Possibilità di durate inferiore per lavoratori a attività a carattere stagionale
stagionali con stipula contratti a tempo determinato;
PERIODO DI PREAVVISO.
• Nel periodo di preavviso ex art. 2118 c.c. continua l’applicazione della disciplina
dell’apprendistato (cfr Accordi Interconfederali Industria e o Confcommercio)
PROFILI ARTIGIANI.
• Sostituzione del periodo “per le figure professionali dell’artigianato individuate dai ccnl” con
“per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dai ccnl”
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Apprendistato
Art. 1, c. 16-19
NUMERO MASSIMO APPRENDISTI (in vigore dal 01.01.2013)
•Aziende con almeno 10 dipendenti:
 Rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori
qualificati / specializzati.
•Aziende da 4 a 9 dipendenti:
Rapporto di 1 apprendista per ogni
lavoratore qualificato / specializzato
•Aziende con 3 o meno dipendenti:
Assunzione massimo 3 apprendisti
•Imprese artigiane:
Rimango valide le disposizioni di cui alla L. 443/85
• E’ ammessa l’assunzione di apprendisti con contratto di somministrazione.
• Esclusa possibilità assunzione di apprendisti con contratto di somministrazione a tempo
determinato per attività stagionali.
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LEGGE QUADRO ARTIGIANATO – Limiti dimensionali
(Legge 443/1985)
Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere
elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il
numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elencati in calce alla Legge 443/1985): un
massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
Per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
Per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Art. 1, c. 16-19
Apprendistato
CONFERME IN SERVIZIO.
• I datori di lavoro non potranno stipulare nuovi contratti di apprendistato se nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione non abbiano confermato in servizio almeno il 30% dei contratti
di apprendistato scaduti;
• La percentuale è aumentata al 50% dopo 36 mesi della data di entrata in vigore della legge;
• Non computano nelle percentuali i rapporti cessati per :
- recesso durante periodo di prova
- dimissioni
- licenziamento per giusta causa
• Ammessa assunzione di un solo ulteriore apprendista anche nella inosservanza delle
percentuali di conferma;
• Gli apprendisti assunti in violazione delle percentuali di conferma sono considerati lavoratori a
tempo determinato sin dall’origine;
• Le percentuali di conferma NON si applicano ai datori di lavoro che occupano meno di 10 unità.
ABOLIZIONE DEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO ??? (Art. 4 c. 68)
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Apprendistato
Art. 22, c. 1 - PATTO DI STABILITA’ Legge 12.11.2011 n.183
Riduzione contributiva
Dal 01.01.2012 per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio
contributivo pari al 100% per i primi 3 anni di contratto, a tutti i datori di lavoro che occupano sino 9
addetti. Per gli anni successivi la contribuzione sarà del 10%.
Esempio: assunzione apprendista dal 01.01.2012 per 5 anni (artigianato)
Anno
apprendistato
Datori di
lavoro con n.
addetti pari o
inferiore a 9
Attuale
Dal 01.01.2012
1^ anno
1,5%
0%
2^ anno
3%
0%
3^ anno
10%
0%
Successivi
10%
10%
PARERE DI CONFORMITA’ ENTI BILATERALI ex Dlgs 167/2011
- Fondazione Studi CDL circolare 22.05.2012 n. 10.
- Interpello 16/2012 Ministero del Lavoro.
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Art. 1, c. 20
Lavoro Part Time
Clausole elastiche e flessibili:
 Previste dai CCNL le modalità e condizioni di revoca della clausola
(comunicazione preventiva amministrativa «snella» - sms, fax, pec nei casi di soli part time verticali o misti.  stralciata)
Introduzione della clausola del ripensamento :
 per validi motivi personali;
 al verificarsi delle cause previste dai CCNL.
 prevista per studenti e malati oncologici.
22
Lavoro Part Time
Art. 22 , c. 4 – PATTO DI STABILITA’ Legge 12.11.2011 n.183
Incentivo all’uso del part-time.
Vengono reintrodotte le disposizioni di cui al D.lgs 276/2003 con conseguente abrogazione
delle modifiche di cui alla L. 247/2007.
Art. 3, comma 7 D.lgs 276/2003:
1. Clausole flessibili nel part-time (diversa collocazione temporale della prestazione
lavorativa): può essere concordata tra le parti e non più assoggetta a previsione della
contrattazione collettiva.
2. Clausole elastiche (aumento della durata della prestazione): immutata la disciplina nei
contratti part-time verticali e misti.
3.
Preavviso applicazione clausole elastiche o flessibili: 2 giorni lavorativi.
4. Trasformazione da full-time a part-time:
Abolito l’obbligo di convalida presso la competente DTL rimanendo ferma la necessità di
accordo in forma scritta.
23
Art. 1, c. 21 -22
Lavoro Intermittente
ABROGAZIONE.
• Abrogazione dell’indennità di chiamata per i periodi predeterminati dei
fine settimana, del mese o dell’anno per tutti i settori;
BENEFICIARI DEL CONTRATTO.
• Ammessi al contratto i lavoratori con più di 55 anni;
• Esclusione dal contratto dei giovani con più di 24 anni. La prestazione
deve concludersi entro il 25 anno di età, poi il contratto decade “ex
lege”;
• Ammesso nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva
nazionale;
• Ammesso per le mansioni di cui al R.D. 2657/1923.
24
Art. 1, c. 21 -22
Lavoro Intermittente
COMUNICAZIONE “SNELLA”.
• Introduzione della comunicazione preventiva amministrativa della
chiamata a mezzo sms, fax o pec in occasione di ogni chiamata. E’
ammessa un’unica comunicazione per prestazioni con ciclo lavorativo
fino a 30 giorni.
• In caso di violazione della comunicazione “snella” si applica una
sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00.
CONTRATTI IN ESSERE.
• I contratti sottoscritti alla entrate in vigore della legge, incompatibili con
il nuovo assetto normativo, cessano di produrre effetto decorsi 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge.
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Art. 1, c. 23 -25
Lavoro a progetto
CARATTERISTICHE.
• Rapporto prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
• Riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore;
• Il progetto deve essere collegato a un determinato risultato finale;
• Il progetto non potrà consistere nella mera riproposizione dell’oggetto
sociale in coordinamento con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato dal collaboratore;
• Vengono escluse le attività e mansioni puramente esecutive che potranno
essere definite dai ccnl;
• Forma rigorosamente scritta del contratto a progetto con individuazione
del suo contenuto caratterizzante e del risultato da conseguire;
• Il progetto non potrà fare riferimento al programma o fasi di esso.
26
Art. 1, c. 23 -25
Lavoro a progetto
COMPENSO.
• Proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito;
• Non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attività
• In ogni caso non inferiore ai minimi salariali applicati dal settore
medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai
contratti collettivi a livello nazionale, interconfederale, di categoria o
decentrato (comprese mensilità aggiuntive e oneri differiti ???)
• In assenza di contrattazione collettiva, il compenso non può essere
inferiore, a partita di estensione temporale dell’attività oggetto del
contratto, alle retribuzioni minime previste dai ccnl applicati al settore di
riferimento alle figure professionali con profilo di competenza ed
esperienza analogo a quello del collaboratore.
27
Art. 1, c. 23 -25
Lavoro a progetto
RECESSO.
• Ammesso prima della scadenza del termine per giusta causa o per oggettivi profili di
inidoneità professionale del collaboratore che rendano impossibile la realizzazione del
progetto.
• Abolizioni delle altre clausole recesso ante tempo del committente (salvo cessazione attività,
procedura concorsuale, manifesta impossibilità sopravvenuta, forza maggiore ???)
• Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facoltà sia indicata nel contratto (durata preavviso, e mancata osservanza del
preavviso indicato ???)
PRESUNZIONE DI SUBORDIANZIONE.
• Presunzione a priori del carattere subordinato della prestazione dall’origine e salvo prova
contraria (escluse quelle ad alta professionalità).
INTERPRETAZIONE AUTENTICA.
• L’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la cui mancanza determina la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
28
Art. 1, c. 23 -25
Lavoro a progetto
ENTRATA IN VIGORE.
• Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge.
REGIME SANZIONATORIO.
• Attuale regime sanzionatorio confermato (trasformazione del contratto in rapporto di
lavoro subordinato).
UNA TANTUM.
• Rafforzamento del sistema di disoccupazione per i collaboratori in monocommittenza e
iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
• Una tantum pari a circa € 6.000,00 liquidata in un’unica soluzione sino a € 1.000,00 o
rateizzata con importi non superiori a € 1.000,00.
• Requisiti:
a) € 20.000,00 di reddito imponibile fiscale lordo anno precedente;
b) Periodo disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell’anno precedente;
c) Accreditate almeno 4 mensilità alla Gestione Separata nell’anno precedente
29
Contribuzione gestione separata INPS
Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità
Aumento aliquote contributive.
Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%.
Dal 01.01.2012
Sino al 31.12.2011
Generalità
Iscritti altra forma
pensionistica
Generalità
Iscritti altra forma
pensionistica
26,72%
17,00%
27,72%
18,00%
Aliquote
DAL 2013 – RIFORMA LAVORO
Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il
33,72% o il 24% per i soggetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria
30
Art. 1, c. 26-27
Partite Iva (lavoro autonomo)
PRESUNZIONE COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
• Presupposti:
a)
b)
c)
Il contratto duri più di 8 mesi nell’anno con lo stesso committente;
Rappresenti il 80% dei corrispettivi del lavoratore autonomo (anche nei confronti di
soggetti collegati)
Utilizzi una postazione fissa fornita dal committente. (Ammessa linea telefonica)
• Devono sussistere almeno 2 dei 3 presupposti.
• Esclusione dalla presunzione:
1.
attività connotate da competenze tecnico teoriche di grado elevato acquisite attraverso
specifici percorsi formativi;
2. attività svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla
gestione commercianti (per il 2012 € 18.663,00);
3. per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate all’iscrizione
ad Albi, Ruoli, registri ed elenchi (elenco attività individuato con DM da emanarsi entro 3
mesi dall’entrata in vigore della norma)
31
Art. 1, c. 26-27
Partite Iva (lavoro autonomo)
DECORRENZA.
• La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa si applica ai
rapporti instaurati successivamente alla entrata in vigore della legge;
• Per i rapporti in essere le predette disposizioni si applicano decorsi 12
mesi dalla entrate in vigore della legge.
SANZIONI.
• Trasformazione del contratto in collaborazione coordinata e
continuativa, ma mancando il progetto conversione in contratto di
lavoro subordinato.
Viene meno la possibilità di autocertificazione della volontarietà della prestazione autonoma
da parte del lavoratore.
32
Art. 1, c. 28 -30
Associati in partecipazione
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro:
 Possibile fino ad un massimo di 3 associati per lo svolgimento della
medesima attività indipendentemente dal numero complessivo degli
associanti.
 Il limite non si applica se gli associati sono legati da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
 In caso di violazione dei limiti numerici il rapporto con tutti gli associati
viene trasformato in contratto di lavoro subordinato.
 In caso di mancata partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o
dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto ex art. 2552 c.c. i
rapporti di associazione si presumono a carattere subordinato qualora
non configurabili quale prestazione di lavoro autonomo (comma 26)
33
Art. 1, c. 32-33
Lavoro accessorio (voucher)
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
Prestazioni di lavoro autonomo  “attività lavorative di natura meramente
occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso dell’anno solare..”
COMMITTENTI IMPRENDITORI COMMERCIANTI E PROFESSIONSITI
Ammesse attività lavorative con lo strumento del “voucher” nei limiti di 2.000,00
euro per ciascun singolo committente .
AGRICOLTURA:
• In agricoltura ammessi per lavori meramente occasionali e solo per i non iscritti
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nelle aziende sino a 7.000,00 di
fatturato.
• Negli altri casi attività ammessa solo ed esclusivamente per pensionati e
studenti under 25 regolarmente iscritti ad un ciclo di studi anche universitario
(vengono escluse le casalinghe).
34
Art. 1, c. 32-33
Lavoro accessorio (voucher)
PUBBLICO IMPIEGO.
Consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina del contenimento delle spese e del
patto di stabilità interno.
LAVORATORI EXTRA-COMUNITARI.
I compensi percepiti dai lavoratori sono computati ai fini della determinazione del reddito
per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
NUMERAZIONE E DATAZIONE.
I voucher saranno numerati progressivamente e conterranno data e ora.
CONTRIBUZIONE.
Verranno ridefinite le percentuali di versamento dei contributi previdenziali in funzione degli
incrementi delle aliquote per gli iscritti alla gestione separata Inps.
NORMA TRANSITORIA
Resta ferma l’utilizzo secondo la previgente disciplina per i buoni già richiesti alla data di
entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
35
Art. 1, c. 34-36
Tirocini formativi
NUOVE PREVISIONI DA ADOTTARE.
a) Entro 180 giorni dovrà essere stipulato un accordo tra Stato, Regioni e
Provincie autonome per la definizione delle linee guida attinenti il riordino
della materia con eventuale rimando alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo (apprendistato???).
b) Previste azioni di prevenzione e contrasto contro l’uso distorto dell’istituto.
c) Individuazione elementi qualificanti il tirocinio ed effetti conseguenti loro
assenza.
d) Riconoscimento di una “congrua indennità”, anche in forma forfettaria, in
relazione alla prestazione svolta.
MANCATA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’
 Sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00,
in proporzione alla gravità dell’illecito.
36
Art. 11 – Legge 148/2011 Manovra di Ferragosto
TIPOLOGIA TIROCINIO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
TIROCINI
DESTINATARI
APPLICAZIONE
D.L. 138/2011 ?
SI
Tirocini di orientamento
Tirocini di inserimento /
reinserimento
Attivati da soggetti
autorizzati a livello
regionale;
Durata massima 6 mesi;
Attivati entro 12 mesi
titolo di studio
Art. 11 Dl 138/2011
Norme regionali
(Int. Min. Lav. 36/2011)
Neo diplomati e
neo laureati
da non più di 12 mesi
Legge n. 196/1997
D.m. n 142/1998
Norme regionali
(Int. Min. Lav. 36/2011)
Disoccupati, inoccupati,
soggetti in mobilità.
NO
Disabili, tossicodipendenti,
alcolisti, soggetti ammessi a
misure di detenzione alternative,
richiedenti asilo politico, titolari
di protezione internazionale,
soggetti comunque svantaggiati
NO
Studenti universitari, di scuola
secondaria superiore, di istituti
professionali o allievi di corsi di
formazione
NO
Tirocini soggetti
svantaggiati
Legge n. 68/1999
Norme regionali
(Int. Min. Lav. 36/2011)
Tirocini curriculari
Piani di studi e
Regolamenti istituti
37
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
38
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’:
 disoccupati dal oltre 12 mesi;
 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
1. Assunzione a tempo determinato anche in somministrazione:
 Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 12 mesi.
2. Trasformazione a tempo indeterminato:
la riduzione del 50% si prolunga sino al 18° mese dalla data di assunzione.
3. Assunzione a tempo indeterminato:
 Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 18 mesi.
Disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell’art.4, si applicano anche:
• nel rispetto del regolamento Cee 800/2008, alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti dei fondi strutturali U.E;
• alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, ovunque residenti
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Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
DECADENZA INCENTIVI ( in aggiunta alle cause già in vigore).
Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi
quelli di cui:
art. 8, comma9, L.407/90
art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91
art. 25, comma 9 , L. 223/91
a)
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla
contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di
somministrazione;
b) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato
da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima
dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione;
c)
Se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione
aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni
presso diverse unità produttive;
d) Con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di
collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro.
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Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate
CUMULO PERIODI.
Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata:
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto , a titolo subordinato o somministrato;
non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo stesso lavoratore
verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non
sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
Modifica art. 8, c.9, L 407/1990.
• Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o
sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010).
COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE.
• L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il
periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
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Art. 4, c. 16
Tutela maternità e paternità
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
1. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate:
•
•
•
•
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino;
nei tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione di ingresso in famiglia in caso
di adozione internazionale;
2. Le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del Lavoro (DTL)
3. La convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del
rapporto di lavoro (decorrenza convalida ??? Comunicazione CPI??)
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Art. 4, c.17-22
Convalida dimissioni
SEDI CONVALIDA.
La risoluzione consensuale del rapporto e le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore
(tutti ? Es: cocopro ???), sono sospensivamente condizionate alla convalida effettuata presso:
 Direzione Territoriale del Lavoro competente;
 Centro per l’Impiego territorialmente competente;
 Le sedi individuate dai ccnl.
ALTERNATIVA
Sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore/lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
MANCANZA DI CONVALIDA O APPOSIZIONE DICHIARAZIONE.
Il datore di lavoro deve inoltrare al lavoratore, entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro,
invito (con allegata la ricevuta dell’invio telematico) a presentarsi presso le sedi indicate o ad
apporre la dichiarazione. L’invito si considera effettuato a recapito avvenuto o consegna a mani.
Il rapporto si risolve entro i successivi 7 giorni il lavoratore/lavoratrice:
- non si presenta per la convalida o non appone la dichiarazione;
- non revoca le dimissioni offrendo la sua prestazione lavorativa.
43
Art. 4, c.17-22
Convalida dimissioni
REVOCA DIMISSIONI O RISOLUZIONE CONSENSUALE.
• I 7 giorni per comunicare la revoca possono sovrapporsi con il periodo di
preavviso;
• La revoca può (non DEVE) essere comunicata in forma scritta;
• In caso di revoca il contratto torna ad avere normale corso dal giorno successivo
alla comunicazione di revoca;
• Tra il periodo di recesso e revoca senza prestazione lavorativa non matura alcun
diritto retributivo;
• All’atto della revoca consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali
pattuizioni a esso connesse (incentivi ???) e l’obbligo in capo al lavoratore di
restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse (tfr, rateri 13^14^-ferie e rol, etc ???).
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Art. 4, c.23
Dimissioni in bianco
SANZIONE
«Salvo che il fatto non costituisca reato, il datore che abusi del foglio firmato
in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la
sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza della
Direzione Territoriale del Lavoro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle sanzioni
amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.»
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Art. 4, c.24
Sostegno alla genitorialità
In via sperimentale per il periodo 2013-2015.
Il padre lavoratore:
• entro 5 mesi dalla nascita del figlio ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno;
• può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche consecutivi, previo accordo con la
madre e in sua sostituzione in relazione del periodo di astensione obbligatorie di quest’ultima;
• ha diritto alla corresponsione di una indennità inps pari al 100% della retribuzione in entrambi i
casi;
• deve fornire una preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro dei gironi prescelti per
l’astensione almeno 15 giorni prima dei medesimi;
La lavoratrice madre:
• Ha il riconoscimento della possibilità di corresponsione, al termine del periodo di congedo
maternità (obbligatorio), per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale
(facoltativo), di voucher per l’acquisizione di servizi di bay-sitting, ovvero per far fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
Con DM vengono stabiliti criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure sperimentali e il numero e l’importo dei
voucher, tendo conto dell’Isee.
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Art. 4, c.27
Soggetti disabili
COMPUTO LAVORATORI:
Agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono
computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato.
Non computano:
 I soggetti disabili
 I soci di cooperative di produzione e lavoro
 I dirigenti
 I lavoratori assunti con contratto di inserimento
 I lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
 I lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività
 I lavoratori socialmente utili
 I lavoratori a domicilio
 I lavoratori aderenti a programmi di emersione
 Restano salve le esclusioni dalle discipline di settore
Computano:
- I contratti a termine di qualsiasi durata
- Gli apprendisti ???  esclusione ex DPR 333/2000 art. 3.
( art. 7 D.lgs 167/2011: Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti)
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Art. 4, c.30
Immigrazione
Art. 22, comma 11 T.U. Immigrazione Dlgs 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno
ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita da lavoratore straniero, qualora superiore (vedi Aspi).
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti ex
art. 29, comma 3, lettera b) del Dlgs 286/1998*
*(Art. 29,c.3 lett.b) Dlgs 286/1998: reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il
ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni
caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente)
48
Art. 4, c.31
Responsabilità negli appalti
RUOLO DEI CCNL.
• I ccnl possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica
della regolarità complessiva degli appalti.
CHIAMATA IN GIUDIZIO.
• Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all’appaltatore e con i subappaltatori;
• Il committente imprenditore può eccepire , nella prima difesa il
«beneficium excussionis»;
• L’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente
solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei
subappaltatori;
• Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di
regresso nei confronti del coobbilgato.
49
APPALTI e RESPONSABLITA’ SOLIDALE
Art. 21 – D.L. 5 del 9 febbraio 2012 – Decreto Semplificazioni
NUOVE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Art. 35, c. 28 DL 223/2006 (L. n. 248/2006)
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e i contributi previdenziali e (…) assicurativi per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
NOVITA’
Nei contratti di appalto d’opere o di servizi il Committente (datore o imprenditore) è
solidalmente responsabile con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, entro il limite di due ani dalla cessazione dell’appalto, oltre che per i già previsti
trattamenti retributivi e contributi previdenziali, anche per le quote di trattamento di fine
rapporto ed ai premi assicurativi Inail dovuti in relazione al contratto di appalto.
Il Committente non è responsabile per le sanzioni civili che rimangono in capo all’
inadempiente.
Introduzione del «beneficium excussionis»
Il committente, convenuto in giudizio per i pagamento solidale, può eccepire il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore indicando i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali i
lavoratori potranno rifarsi. Il giudice può ordinare l’azione verso il Committente solo in caso di infruttuosa
escussione dei beni dell’appaltatore.
(Cfr anche Circ. Inps n. 54 del 13.04.2012 e Circ. Ministero Lavoro n. 3 del 16.02.2012)
50
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
Appalto e responsabilità solidarietà
Art. 2, c. 5 bis – D.L. n. 16 del 2 marzo 2012
NOVITA’ NEGLI APPALTI di OPERE e SERVIZI
COMMITTENTE IMPRENDITORE o DATORE DI LAVORO


Delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro;
Dell’IVA scaturente dalle
fatture inerenti le
prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto.
E’ obbligato in
solido al
versamento
 Con APPALTATORE
e SUBAPPALTATORI;
 Entro 2 anni dalla
cessazione appalto
Resta valido il «beneficium excussionis»
51
Arrivederci alla
prossima ….
manovra !
Fine
Francesco Geria – Consulente del Lavoro
52
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