Pescara, 6 luglio 2012 Francesco Geria – Consulente del Lavoro 1 PUNTI PRINCIPALI 1. Linee e principi generali 2.Tipologie contrattuali - Contratto dominante - Contratto a tempo determinato e somministrato - Contratto di inserimento - Contratto di apprendistato - Lavoro part time - Lavoro intermittente - Partite iva - Associazione in partecipazione - Lavoro accessorio - Tirocini formativi 3. Ammortizzatori sociali - Istituzione ASPI - Cig ordinaria e Fondo di solidarietà - Cigs straordinaria e in deroga 2 PUNTI PRINCIPALI 4. Flessibilità in uscita: - Licenziamenti individuali - Licenziamenti disciplinari - Licenziamenti discriminatori - Licenziamento collettivo - Licenziamento economico - Rito speciale per controversie lavoro 5. Altre disposizioni in materia di lavoro: - Indennità una tantum e aumento contributivo cocopro - Tutela maternità e paternità - Convalida dimissioni - Dimissioni in bianco - Disabili - Immigrati - Tutela lavoratori anziani 3 PUNTI PRINCIPALI 5. Altre disposizioni in materia di lavoro: - Assunzioni agevolate - Sostegno alla genitorialità - Sgravi contributivi - Appalti - Azioni positive per l’impiego - Misure per la formazione permanente formale, non formale e informale - Certificazione delle competenze - Partecipazione lavoratori all’impresa - Coperture finanziarie 4 RIFORMA DEL LAVORO Legge del 28 giugno 2012 n. 92 G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 in vigore dal 18 LUGLIO 2012 5 Francesco Geria – Consulente del Lavoro 6 Art. 1, c.1 Principi generali La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità, con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare: favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili promuovendo il tempo indeterminato ; valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al lavoro dei giovani; ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento giudiziario accelerando la definizione delle controversie; rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di occupazione; 7 Art. 1, c.1 Principi generali …. continua contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica e all’impiego; favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro; Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della competitività aziendale. 8 Francesco Geria – Consulente del Lavoro 9 Art. 1, c.9 lett.a) Contratto dominante NUOVO « Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» D.Lgs 368/2001 – art. 1, comma 1. «Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato» 10 Art. 1, c.9 lett. b)-i), c.10-13 Contratto a termine PRIMO CONTRATTO A TERMINE • Causali non necessarie nel primo contratto tra datore di lavoro o utilizzatore per contratti sino a 12 mesi; • Disposizione NON applicabile ai contratti già sottoscritti alla entrata in vigore della legge; • Esenzione dal «causalone» per un solo contratto; • Non ammessa la proroga. TETTO DEL 6% • I ccnl possono prevedere l’eliminazione totale della causale dal contratto a termine ma nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva ESTENSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE. • 30 giorni contratti inferiori a 6 mesi; • 50 giorni contratti superiori a 6 mesi. • Comunicazione Centro Impiego prosecuzione entro scadenza originaria indicazione nuova scadenza. 11 con Art. 1, c.9 lett. b)-i), c.10-13 Contratto a termine SUCCESSIONE NUOVI CONTRATTI. • 60 giorni per contratti fino a 6 mesi; • 90 giorni per contratti oltre 6 mesi; • riducibili dai contratti collettivi di ogni livello per nuove attività o iniziative, lancio nuovi prodotti o servizi, implementazione tecnologica, fasi supplementari di ricerca o proroga commesse consistenti entro i limiti di 20 e 30 giorni; • in mancanza delle disposizioni dei contratti collettivi il Ministero del Lavoro individuerà le specifiche condizioni. PERIODO MASSIMO 36 MESI. • Ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di durata massima tra vari contratti, computando anche i periodi di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti. 12 Art. 1, c.9 lett. b)-i), c.10-13 Contratto a termine AUMENTO CONTRIBUTIVO – Art. 2 comma da 28 a 30 • Contribuzione addizionale dell’ 1,4% destinata alla copertura Aspi a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 01.01.2013; • Il contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (di cui DPR 1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011); c) agli apprendisti; d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs 165/2001) (lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti agevolati ???) • Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime 6 mensilità. • Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione. 13 Art. 1, c.9 lett. b)-i), c.10-13 Contratto a termine IMPUGNAZIONE (Modifica all’art. 32, c. 3 L. 183/2010) • Per le questioni attinenti alla nullità del termine apposto al contratto il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine entro 120 giorni dalla scadenza del contratto; • I termini di ricorso all’azione giudiziale vengono fissati in 180 giorni; • Le nuove disposizioni si applicano dalle cessazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013. INTERPRETAZIONE AUTENTICA dell’art. 32 comma 5 L.183/2010 L’indennità risarcitoria prevista tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. (Sentenza Corte Costituzionale del 11 novembre 2011 n.303) 14 Art. 1, c. 14 e 15 Contratto di inserimento Abrogazione dell’istituto dal 01.01.2013 con clausola di salvaguardia per i soli contratti in corso e per quelli stipulati entro il 31.12.2012. Le risorse per i contratti di inserimento saranno destinate solo: ai lavoratori ultra cinquantenni ; per le donne occupate residenti in aree ad alta disoccupazione e inoccupazione femminile 15 Contratto di inserimento delle donne Art. 8, c. 1 Decreto Sviluppo Legge 12.07.2011 n. 106 CONTRATTO DI INSERIMENTO Apportate modifiche all’art. 54 del D.lgs 276/2003. Possibilità di instaurazione di rapporto di lavoro tramite contratto di inserimento con donne: - di qualsiasi età; - residenti in aree geograficamente svantaggiate (indice occupazione femminile < al 20% di quello maschile o indice disoccupazione > al 10% di quello maschile); - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 16 Art. 1, c. 16-19 Apprendistato Confermato impianto D.lgs 167/2011. Modifiche: DURATA MINIMA. • Introduzione durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi; • Possibilità di durate inferiore per lavoratori a attività a carattere stagionale stagionali con stipula contratti a tempo determinato; PERIODO DI PREAVVISO. • Nel periodo di preavviso ex art. 2118 c.c. continua l’applicazione della disciplina dell’apprendistato (cfr Accordi Interconfederali Industria e o Confcommercio) PROFILI ARTIGIANI. • Sostituzione del periodo “per le figure professionali dell’artigianato individuate dai ccnl” con “per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dai ccnl” 17 Apprendistato Art. 1, c. 16-19 NUMERO MASSIMO APPRENDISTI (in vigore dal 01.01.2013) •Aziende con almeno 10 dipendenti: Rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati / specializzati. •Aziende da 4 a 9 dipendenti: Rapporto di 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato / specializzato •Aziende con 3 o meno dipendenti: Assunzione massimo 3 apprendisti •Imprese artigiane: Rimango valide le disposizioni di cui alla L. 443/85 • E’ ammessa l’assunzione di apprendisti con contratto di somministrazione. • Esclusa possibilità assunzione di apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato per attività stagionali. 18 LEGGE QUADRO ARTIGIANATO – Limiti dimensionali (Legge 443/1985) Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; Per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elencati in calce alla Legge 443/1985): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; Per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; Per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Art. 1, c. 16-19 Apprendistato CONFERME IN SERVIZIO. • I datori di lavoro non potranno stipulare nuovi contratti di apprendistato se nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione non abbiano confermato in servizio almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti; • La percentuale è aumentata al 50% dopo 36 mesi della data di entrata in vigore della legge; • Non computano nelle percentuali i rapporti cessati per : - recesso durante periodo di prova - dimissioni - licenziamento per giusta causa • Ammessa assunzione di un solo ulteriore apprendista anche nella inosservanza delle percentuali di conferma; • Gli apprendisti assunti in violazione delle percentuali di conferma sono considerati lavoratori a tempo determinato sin dall’origine; • Le percentuali di conferma NON si applicano ai datori di lavoro che occupano meno di 10 unità. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO ??? (Art. 4 c. 68) 20 Apprendistato Art. 22, c. 1 - PATTO DI STABILITA’ Legge 12.11.2011 n.183 Riduzione contributiva Dal 01.01.2012 per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi 3 anni di contratto, a tutti i datori di lavoro che occupano sino 9 addetti. Per gli anni successivi la contribuzione sarà del 10%. Esempio: assunzione apprendista dal 01.01.2012 per 5 anni (artigianato) Anno apprendistato Datori di lavoro con n. addetti pari o inferiore a 9 Attuale Dal 01.01.2012 1^ anno 1,5% 0% 2^ anno 3% 0% 3^ anno 10% 0% Successivi 10% 10% PARERE DI CONFORMITA’ ENTI BILATERALI ex Dlgs 167/2011 - Fondazione Studi CDL circolare 22.05.2012 n. 10. - Interpello 16/2012 Ministero del Lavoro. 21 Art. 1, c. 20 Lavoro Part Time Clausole elastiche e flessibili: Previste dai CCNL le modalità e condizioni di revoca della clausola (comunicazione preventiva amministrativa «snella» - sms, fax, pec nei casi di soli part time verticali o misti. stralciata) Introduzione della clausola del ripensamento : per validi motivi personali; al verificarsi delle cause previste dai CCNL. prevista per studenti e malati oncologici. 22 Lavoro Part Time Art. 22 , c. 4 – PATTO DI STABILITA’ Legge 12.11.2011 n.183 Incentivo all’uso del part-time. Vengono reintrodotte le disposizioni di cui al D.lgs 276/2003 con conseguente abrogazione delle modifiche di cui alla L. 247/2007. Art. 3, comma 7 D.lgs 276/2003: 1. Clausole flessibili nel part-time (diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa): può essere concordata tra le parti e non più assoggetta a previsione della contrattazione collettiva. 2. Clausole elastiche (aumento della durata della prestazione): immutata la disciplina nei contratti part-time verticali e misti. 3. Preavviso applicazione clausole elastiche o flessibili: 2 giorni lavorativi. 4. Trasformazione da full-time a part-time: Abolito l’obbligo di convalida presso la competente DTL rimanendo ferma la necessità di accordo in forma scritta. 23 Art. 1, c. 21 -22 Lavoro Intermittente ABROGAZIONE. • Abrogazione dell’indennità di chiamata per i periodi predeterminati dei fine settimana, del mese o dell’anno per tutti i settori; BENEFICIARI DEL CONTRATTO. • Ammessi al contratto i lavoratori con più di 55 anni; • Esclusione dal contratto dei giovani con più di 24 anni. La prestazione deve concludersi entro il 25 anno di età, poi il contratto decade “ex lege”; • Ammesso nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale; • Ammesso per le mansioni di cui al R.D. 2657/1923. 24 Art. 1, c. 21 -22 Lavoro Intermittente COMUNICAZIONE “SNELLA”. • Introduzione della comunicazione preventiva amministrativa della chiamata a mezzo sms, fax o pec in occasione di ogni chiamata. E’ ammessa un’unica comunicazione per prestazioni con ciclo lavorativo fino a 30 giorni. • In caso di violazione della comunicazione “snella” si applica una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00. CONTRATTI IN ESSERE. • I contratti sottoscritti alla entrate in vigore della legge, incompatibili con il nuovo assetto normativo, cessano di produrre effetto decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 25 Art. 1, c. 23 -25 Lavoro a progetto CARATTERISTICHE. • Rapporto prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione; • Riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; • Il progetto deve essere collegato a un determinato risultato finale; • Il progetto non potrà consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale in coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato dal collaboratore; • Vengono escluse le attività e mansioni puramente esecutive che potranno essere definite dai ccnl; • Forma rigorosamente scritta del contratto a progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato da conseguire; • Il progetto non potrà fare riferimento al programma o fasi di esso. 26 Art. 1, c. 23 -25 Lavoro a progetto COMPENSO. • Proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; • Non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività • In ogni caso non inferiore ai minimi salariali applicati dal settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi a livello nazionale, interconfederale, di categoria o decentrato (comprese mensilità aggiuntive e oneri differiti ???) • In assenza di contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore, a partita di estensione temporale dell’attività oggetto del contratto, alle retribuzioni minime previste dai ccnl applicati al settore di riferimento alle figure professionali con profilo di competenza ed esperienza analogo a quello del collaboratore. 27 Art. 1, c. 23 -25 Lavoro a progetto RECESSO. • Ammesso prima della scadenza del termine per giusta causa o per oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che rendano impossibile la realizzazione del progetto. • Abolizioni delle altre clausole recesso ante tempo del committente (salvo cessazione attività, procedura concorsuale, manifesta impossibilità sopravvenuta, forza maggiore ???) • Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia indicata nel contratto (durata preavviso, e mancata osservanza del preavviso indicato ???) PRESUNZIONE DI SUBORDIANZIONE. • Presunzione a priori del carattere subordinato della prestazione dall’origine e salvo prova contraria (escluse quelle ad alta professionalità). INTERPRETAZIONE AUTENTICA. • L’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 28 Art. 1, c. 23 -25 Lavoro a progetto ENTRATA IN VIGORE. • Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. REGIME SANZIONATORIO. • Attuale regime sanzionatorio confermato (trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato). UNA TANTUM. • Rafforzamento del sistema di disoccupazione per i collaboratori in monocommittenza e iscritti alla Gestione separata in via esclusiva; • Una tantum pari a circa € 6.000,00 liquidata in un’unica soluzione sino a € 1.000,00 o rateizzata con importi non superiori a € 1.000,00. • Requisiti: a) € 20.000,00 di reddito imponibile fiscale lordo anno precedente; b) Periodo disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell’anno precedente; c) Accreditate almeno 4 mensilità alla Gestione Separata nell’anno precedente 29 Contribuzione gestione separata INPS Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità Aumento aliquote contributive. Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%. Dal 01.01.2012 Sino al 31.12.2011 Generalità Iscritti altra forma pensionistica Generalità Iscritti altra forma pensionistica 26,72% 17,00% 27,72% 18,00% Aliquote DAL 2013 – RIFORMA LAVORO Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il 33,72% o il 24% per i soggetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria 30 Art. 1, c. 26-27 Partite Iva (lavoro autonomo) PRESUNZIONE COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA • Presupposti: a) b) c) Il contratto duri più di 8 mesi nell’anno con lo stesso committente; Rappresenti il 80% dei corrispettivi del lavoratore autonomo (anche nei confronti di soggetti collegati) Utilizzi una postazione fissa fornita dal committente. (Ammessa linea telefonica) • Devono sussistere almeno 2 dei 3 presupposti. • Esclusione dalla presunzione: 1. attività connotate da competenze tecnico teoriche di grado elevato acquisite attraverso specifici percorsi formativi; 2. attività svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione commercianti (per il 2012 € 18.663,00); 3. per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate all’iscrizione ad Albi, Ruoli, registri ed elenchi (elenco attività individuato con DM da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della norma) 31 Art. 1, c. 26-27 Partite Iva (lavoro autonomo) DECORRENZA. • La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa si applica ai rapporti instaurati successivamente alla entrata in vigore della legge; • Per i rapporti in essere le predette disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla entrate in vigore della legge. SANZIONI. • Trasformazione del contratto in collaborazione coordinata e continuativa, ma mancando il progetto conversione in contratto di lavoro subordinato. Viene meno la possibilità di autocertificazione della volontarietà della prestazione autonoma da parte del lavoratore. 32 Art. 1, c. 28 -30 Associati in partecipazione Associazione in partecipazione con apporto di lavoro: Possibile fino ad un massimo di 3 associati per lo svolgimento della medesima attività indipendentemente dal numero complessivo degli associanti. Il limite non si applica se gli associati sono legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione dei limiti numerici il rapporto con tutti gli associati viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. In caso di mancata partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto ex art. 2552 c.c. i rapporti di associazione si presumono a carattere subordinato qualora non configurabili quale prestazione di lavoro autonomo (comma 26) 33 Art. 1, c. 32-33 Lavoro accessorio (voucher) DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE Prestazioni di lavoro autonomo “attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso dell’anno solare..” COMMITTENTI IMPRENDITORI COMMERCIANTI E PROFESSIONSITI Ammesse attività lavorative con lo strumento del “voucher” nei limiti di 2.000,00 euro per ciascun singolo committente . AGRICOLTURA: • In agricoltura ammessi per lavori meramente occasionali e solo per i non iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nelle aziende sino a 7.000,00 di fatturato. • Negli altri casi attività ammessa solo ed esclusivamente per pensionati e studenti under 25 regolarmente iscritti ad un ciclo di studi anche universitario (vengono escluse le casalinghe). 34 Art. 1, c. 32-33 Lavoro accessorio (voucher) PUBBLICO IMPIEGO. Consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina del contenimento delle spese e del patto di stabilità interno. LAVORATORI EXTRA-COMUNITARI. I compensi percepiti dai lavoratori sono computati ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. NUMERAZIONE E DATAZIONE. I voucher saranno numerati progressivamente e conterranno data e ora. CONTRIBUZIONE. Verranno ridefinite le percentuali di versamento dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote per gli iscritti alla gestione separata Inps. NORMA TRANSITORIA Resta ferma l’utilizzo secondo la previgente disciplina per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 35 Art. 1, c. 34-36 Tirocini formativi NUOVE PREVISIONI DA ADOTTARE. a) Entro 180 giorni dovrà essere stipulato un accordo tra Stato, Regioni e Provincie autonome per la definizione delle linee guida attinenti il riordino della materia con eventuale rimando alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo (apprendistato???). b) Previste azioni di prevenzione e contrasto contro l’uso distorto dell’istituto. c) Individuazione elementi qualificanti il tirocinio ed effetti conseguenti loro assenza. d) Riconoscimento di una “congrua indennità”, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. MANCATA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ Sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00, in proporzione alla gravità dell’illecito. 36 Art. 11 – Legge 148/2011 Manovra di Ferragosto TIPOLOGIA TIROCINIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO TIROCINI DESTINATARI APPLICAZIONE D.L. 138/2011 ? SI Tirocini di orientamento Tirocini di inserimento / reinserimento Attivati da soggetti autorizzati a livello regionale; Durata massima 6 mesi; Attivati entro 12 mesi titolo di studio Art. 11 Dl 138/2011 Norme regionali (Int. Min. Lav. 36/2011) Neo diplomati e neo laureati da non più di 12 mesi Legge n. 196/1997 D.m. n 142/1998 Norme regionali (Int. Min. Lav. 36/2011) Disoccupati, inoccupati, soggetti in mobilità. NO Disabili, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti ammessi a misure di detenzione alternative, richiedenti asilo politico, titolari di protezione internazionale, soggetti comunque svantaggiati NO Studenti universitari, di scuola secondaria superiore, di istituti professionali o allievi di corsi di formazione NO Tirocini soggetti svantaggiati Legge n. 68/1999 Norme regionali (Int. Min. Lav. 36/2011) Tirocini curriculari Piani di studi e Regolamenti istituti 37 Francesco Geria – Consulente del Lavoro 38 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’: disoccupati dal oltre 12 mesi; a decorrere dal 1 gennaio 2013; 1. Assunzione a tempo determinato anche in somministrazione: Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 12 mesi. 2. Trasformazione a tempo indeterminato: la riduzione del 50% si prolunga sino al 18° mese dalla data di assunzione. 3. Assunzione a tempo indeterminato: Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 18 mesi. Disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell’art.4, si applicano anche: • nel rispetto del regolamento Cee 800/2008, alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali U.E; • alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti 39 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate DECADENZA INCENTIVI ( in aggiunta alle cause già in vigore). Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi quelli di cui: art. 8, comma9, L.407/90 art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91 art. 25, comma 9 , L. 223/91 a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione; b) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione; c) Se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni presso diverse unità produttive; d) Con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro. 40 Art. 4, c.8-15 Assunzioni agevolate CUMULO PERIODI. Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata: si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto , a titolo subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo stesso lavoratore verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo. Modifica art. 8, c.9, L 407/1990. • Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010). COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE. • L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 41 Art. 4, c. 16 Tutela maternità e paternità RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 1. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate: • • • • dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza; dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino; nei tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione di ingresso in famiglia in caso di adozione internazionale; 2. Le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (DTL) 3. La convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (decorrenza convalida ??? Comunicazione CPI??) 42 Art. 4, c.17-22 Convalida dimissioni SEDI CONVALIDA. La risoluzione consensuale del rapporto e le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore (tutti ? Es: cocopro ???), sono sospensivamente condizionate alla convalida effettuata presso: Direzione Territoriale del Lavoro competente; Centro per l’Impiego territorialmente competente; Le sedi individuate dai ccnl. ALTERNATIVA Sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore/lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. MANCANZA DI CONVALIDA O APPOSIZIONE DICHIARAZIONE. Il datore di lavoro deve inoltrare al lavoratore, entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, invito (con allegata la ricevuta dell’invio telematico) a presentarsi presso le sedi indicate o ad apporre la dichiarazione. L’invito si considera effettuato a recapito avvenuto o consegna a mani. Il rapporto si risolve entro i successivi 7 giorni il lavoratore/lavoratrice: - non si presenta per la convalida o non appone la dichiarazione; - non revoca le dimissioni offrendo la sua prestazione lavorativa. 43 Art. 4, c.17-22 Convalida dimissioni REVOCA DIMISSIONI O RISOLUZIONE CONSENSUALE. • I 7 giorni per comunicare la revoca possono sovrapporsi con il periodo di preavviso; • La revoca può (non DEVE) essere comunicata in forma scritta; • In caso di revoca il contratto torna ad avere normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca; • Tra il periodo di recesso e revoca senza prestazione lavorativa non matura alcun diritto retributivo; • All’atto della revoca consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse (incentivi ???) e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse (tfr, rateri 13^14^-ferie e rol, etc ???). 44 Art. 4, c.23 Dimissioni in bianco SANZIONE «Salvo che il fatto non costituisca reato, il datore che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.» 45 Art. 4, c.24 Sostegno alla genitorialità In via sperimentale per il periodo 2013-2015. Il padre lavoratore: • entro 5 mesi dalla nascita del figlio ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno; • può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione del periodo di astensione obbligatorie di quest’ultima; • ha diritto alla corresponsione di una indennità inps pari al 100% della retribuzione in entrambi i casi; • deve fornire una preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro dei gironi prescelti per l’astensione almeno 15 giorni prima dei medesimi; La lavoratrice madre: • Ha il riconoscimento della possibilità di corresponsione, al termine del periodo di congedo maternità (obbligatorio), per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (facoltativo), di voucher per l’acquisizione di servizi di bay-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Con DM vengono stabiliti criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure sperimentali e il numero e l’importo dei voucher, tendo conto dell’Isee. 46 Art. 4, c.27 Soggetti disabili COMPUTO LAVORATORI: Agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non computano: I soggetti disabili I soci di cooperative di produzione e lavoro I dirigenti I lavoratori assunti con contratto di inserimento I lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore I lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività I lavoratori socialmente utili I lavoratori a domicilio I lavoratori aderenti a programmi di emersione Restano salve le esclusioni dalle discipline di settore Computano: - I contratti a termine di qualsiasi durata - Gli apprendisti ??? esclusione ex DPR 333/2000 art. 3. ( art. 7 D.lgs 167/2011: Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti) 47 Art. 4, c.30 Immigrazione Art. 22, comma 11 T.U. Immigrazione Dlgs 286/1998 La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita da lavoratore straniero, qualora superiore (vedi Aspi). Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti ex art. 29, comma 3, lettera b) del Dlgs 286/1998* *(Art. 29,c.3 lett.b) Dlgs 286/1998: reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente) 48 Art. 4, c.31 Responsabilità negli appalti RUOLO DEI CCNL. • I ccnl possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. CHIAMATA IN GIUDIZIO. • Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con i subappaltatori; • Il committente imprenditore può eccepire , nella prima difesa il «beneficium excussionis»; • L’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori; • Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbilgato. 49 APPALTI e RESPONSABLITA’ SOLIDALE Art. 21 – D.L. 5 del 9 febbraio 2012 – Decreto Semplificazioni NUOVE RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI Art. 35, c. 28 DL 223/2006 (L. n. 248/2006) L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e (…) assicurativi per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. NOVITA’ Nei contratti di appalto d’opere o di servizi il Committente (datore o imprenditore) è solidalmente responsabile con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due ani dalla cessazione dell’appalto, oltre che per i già previsti trattamenti retributivi e contributi previdenziali, anche per le quote di trattamento di fine rapporto ed ai premi assicurativi Inail dovuti in relazione al contratto di appalto. Il Committente non è responsabile per le sanzioni civili che rimangono in capo all’ inadempiente. Introduzione del «beneficium excussionis» Il committente, convenuto in giudizio per i pagamento solidale, può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore indicando i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali i lavoratori potranno rifarsi. Il giudice può ordinare l’azione verso il Committente solo in caso di infruttuosa escussione dei beni dell’appaltatore. (Cfr anche Circ. Inps n. 54 del 13.04.2012 e Circ. Ministero Lavoro n. 3 del 16.02.2012) 50 Francesco Geria – Consulente del Lavoro Appalto e responsabilità solidarietà Art. 2, c. 5 bis – D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 NOVITA’ NEGLI APPALTI di OPERE e SERVIZI COMMITTENTE IMPRENDITORE o DATORE DI LAVORO Delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro; Dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. E’ obbligato in solido al versamento Con APPALTATORE e SUBAPPALTATORI; Entro 2 anni dalla cessazione appalto Resta valido il «beneficium excussionis» 51 Arrivederci alla prossima …. manovra ! Fine Francesco Geria – Consulente del Lavoro 52