CONVALIDA
DELLE DIMISSIONI
LICENZIAMENTI
E DELLE
RISOLUZIONI CONSENSUALI
(art. 4, commi 16-23, L. n. 92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Ambito applicativo
- a partire dal 18 luglio 2012 le dimissioni e le risoluzioni consensuali
relative ai rapporti di lavoro subordinato
- si discute se si applica anche ai rapporti di parasubordinazione (es.
collaborazioni a progetto)
- circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro:
“la convalida non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del
rapporto di lavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del
personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale (ad es.
ex artt. 410, 411 e 420 c.p.c.)”
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Maternità e Paternità (art. 4, comma 16)
- è stato riscritto l’art. 55, comma 4, del testo unico sulla
maternità (d.lgs. n. 151/2001)
- è stato esteso il periodo in cui vige l’obbligo di convalida
delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali:
 in gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino
(prima della riforma: in gravidanza e nel primo anno di
vita del bambino)
- la convalida:
 è condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro
 va effettuata presso il servizio ispettivo della DTL
competente per territorio
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Maternità e Paternità
- divieto di licenziamento (art. 54, comma 1):
dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino
- dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento
(art. 55, comma 1):
diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento
(es. indennità di mancato preavviso)
- dimissioni dopo il primo anno di vita del bambino e fino al
terzo anno:
devono essere convalidate ma non danno diritto alle
suddette indennità
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Convalida (art. 4, comma 17)
- al di fuori della ipotesi precedente, l’efficacia delle dimissioni
e delle risoluzioni consensuali è sottoposta alla condizione
sospensiva della convalida da effettuarsi presso:
 direzione territoriale del lavoro
 centro per l’impiego
 sedi individuate dai contratti collettivi nazionali
- Confindustria
 accordo 3 agosto 2012 con Cgil, Cisl, Uil
 accordo 18 settembre 2012 con Federmanager
“la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi
delle disposizioni del codice di procedura civile”
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Convalida in sede sindacale
Esempio di clausola da inserire
nel Verbale di conciliazione
“La sottoscrizione del presente verbale di
conciliazione in sede sindacale avviene anche ai
fini della convalida delle dimissioni/risoluzione
consensuale ai sensi dell’art. 4, comma 17, della
Legge n. 92/2012 e dell’Accordo Interconfederale
sottoscritto il 3/8/2012 da Confindustria, CGIL
CISL e UIL.”
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Sottoscrizione della comunicazione
di cessazione (art. 4, comma 18)
alternativa alla suddetta procedura, l’efficacia delle
dimissioni e delle risoluzioni consensuali è sottoposta alla
condizione sospensiva della sottoscrizione di apposita
dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di cui all’art. 21
della legge n. 264/1949 (“entro i 5 giorni successivi”)
- in
- con decreto del Ministro del lavoro possono essere individuate
ulteriori modalità semplificate
- circolare n. 18273/2012 del Ministero del lavoro:
l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro
sorge nel momento dal quale decorre la risoluzione, ferma la
possibilità di effettuare la comunicazione anche prima della
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decorrenza della risoluzione
Esempio di dichiarazione
“Io …………………………………, nato a ….…………... il ….……
e residente in …………………………………., sottoscrivo
volontariamente e senza alcuna costrizione la presente ricevuta
di trasmissione quale convalida delle dimissioni (o della
risoluzione consensuale) relative al rapporto di lavoro intercorso
con …………………………… ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 4, comma 18, della legge n. 92/2012.
data e firma del lavoratore
……………………………. ”
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Invito del datore di lavoro
(art. 4, commi 19-20)
se il lavoratore non procede alla convalida o alla sottoscrizione:
il datore, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della
risoluzione consensuale, deve trasmettere al lavoratore una
comunicazione scritta contenente:
- invito a presentarsi presso una delle sedi per la convalida o
ad apporre la sottoscrizione sulla ricevuta di trasmissione
- copia della ricevuta di trasmissione in allegato
la comunicazione si considera validamente effettuata se
recapitata al domicilio del lavoratore (quello indicato nel
contratto di lavoro o altro formalmente comunicato) o se
consegnata “a mano" (con firma di copia per ricevuta)
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Conseguenze del mancato invito
(art. 4, comma 22)
Se il datore non trasmette l’invito entro 30 giorni dalle dimissioni o
dalle risoluzioni consensuali, queste ultime si considerano
definitivamente prive di effetto
- circolare n. 18273/2012 del Ministero del lavoro:
“Il termine di 30 giorni decorre dalla cessazione giuridica del
rapporto, ferma restando la possibilità di trasmissione dell’invito
anche in data antecedente.”
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Risoluzione del rapporto di lavoro
(art. 4, comma 19)
Il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non aderisce
all’invito entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione
I 7 giorni:
- possono sovrapporsi al periodo di preavviso
- circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro:
sono “da intendersi, per evidenti esigenze di certezza, come…
di calendario”
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Revoca del lavoratore (art. 4, comma 21)
Nei suddetti 7 giorni il lavoratore può effettuare la revoca delle
dimissioni
- la revoca può essere comunicata in forma scritta
- circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro:
“seppur non imposta in forma scritta, è necessario che venga
comunque formalizzata al fine di evitare dubbi sulla effettiva
volontà…”
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Conseguenze della revoca
(art. 4, comma 21)
- il contratto torna ad avere corso normale dal giorno
successivo alla comunicazione della revoca
- cessazione degli effetti di eventuali pattuizioni connesse al
recesso e obbligo di restituzione di quanto eventualmente
percepito in forza di esse
- periodo intermedio: in assenza di prestazione il lavoratore
non ha diritto alla retribuzione
- circolare n. 18273/2012: se è stata comunicata la cessazione
del rapporto, occorre una nuova comunicazione
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Sanzione (art. 4, comma 23)
- salvo che il fatto costituisca reato, il datore che abusi del
foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la
sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000
- l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di
competenza delle DTL
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
n. 689/1981
(disciplina relativa a contestazione e applicazione delle
sanzioni amministrative)
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LAVOROLICENZIAMENTI
INTERMITTENTE
(art. 1, commi 21-22, L. n. 92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Lavoro intermittente
(art. 1, commi 21-22, L. n. 92/2012)
MINISTERO DEL LAVORO
 circolare n. 18 del 18 luglio 2012
 circolare n. 20 del 1° agosto 2012
 nota n. 11779 del 9 agosto 2012
 avviso del 13 agosto 2012
 nota n. 12728 del 14 settembre 2012
 nota n. 18271 del 12 ottobre 2012
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Ambito applicativo dal 18 luglio 2012
 abrogazione dell’art. 37, d.lgs. n. 276/2003
“…prestazioni da rendersi il fine settimana, …nei periodi delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, …in ulteriori
periodi predeterminati dai contratti collettivi…”
 sostituzione dell’art. 34, secondo comma, d.lgs. n. 276/2003
“con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con
meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le
prestazione contrattuali devono essere svolte entro il 25°
anno di età”
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Ambito applicativo dal 18 luglio 2012
 modifica dell’art. 34, primo comma, d.lgs. n. 276/2003
“secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi… ovvero per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”
circolari n. 18/2012 e n. 20/2012 del Ministero del lavoro:
anche l’individuazione dei periodi predeterminati è demandata alla
contrattazione collettiva
 resta invariato l’art. 40, d.lgs. n. 276/2003
“qualora… non sia intervenuta… la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale… il Ministro del lavoro… individua in via provvisoria… i
casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente…”
circolari n. 18/2012 e n. 20/2012 del Ministero del lavoro:
“…è possibile ricorrere al lavoro intermittente in base a quanto disposto dal
D.M. 23/10/2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata
con R.D. n. 2657/1923…”
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Obbligo di comunicazione
Art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003
 il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata della
prestazione lavorativa alla DTL competente per territorio
 prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni
 con modalità semplificate mediante sms, fax o posta elettronica
 con decreto del Ministro del lavoro possono essere individuate
modalità applicative e ulteriori modalità di comunicazione
 in caso di violazione dell’obbligo si applica la sanzione
amministrativa da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore per cui è
stata omessa la comunicazione
 non si applica la procedura di diffida
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Caratteristiche della comunicazione
Circolari n. 18/2012 e n. 20/2012 del Ministero del lavoro
 vale anche per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012
 indicare i dati identificativi del lavoratore e i giorni/periodi di lavoro ma non l’orario
 può riguardare più lavoratori
 può essere effettuata nel giorno di inizio della prestazione purché prima dell’effettivo
impiego
 può essere modificata o annullata mediante successiva comunicazione purché
effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro
 se il lavoratore non si presenta al lavoro, la rettifica può essere inviata entro le 48 ore
successive
 in assenza di modifica o annullamento, si ritiene comunque effettuata la prestazione
per il periodo indicato, con le relative conseguenze retributive e contributive
 la chiamata del lavoratore in periodi diversi da quelli comunicati comporta anche la
sanzione da € 400 a € 2.400
 i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e
non come arco temporale massimo entro il quale individuare i periodi di attività del
lavoratore
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Modalita’ di comunicazione
 modello disponibile su www.lavoro.gov.it e su www.cliclavoro.gov.it
 fax:
numero 848800131 (per la chiamata di un solo lavoratore)
 sms:
numero 339-9942256
 posta elettronica (anche non certificata):
[email protected] o agli indirizzi delle DTL
 on line:
compilazione del modello sul portale www.cliclavoro.gov.it
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Regime transitorio
(art. 1, comma 2)
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le disposizioni
introdotte dalla riforma, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2013).
Circolari n. 18/2012 e n. 20/2012 del Ministero del lavoro
 dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti secondo la
previgente disciplina
 es. con soggetti da 24 a 55 anni o sulla base dei precedenti periodi
predeterminati
 i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sulla base della previgente
disciplina potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013
 dal 18 luglio 2013 i contratti incompatibili con la nuova disciplina cessano di
avere efficacia per cui l’eventuale prestazione lavorativa resa in violazione
del divieto sarà considerata “in nero”
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LAVORO A
TEMPO
PARZIALE
LICENZIAMENTI
(art. 1, comma 20, L. n. 92/2012)
Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012
Lavoro a tempo parziale
Modifiche all’art. 3, d.lgs. n. 61/2000
comma 7
i contratti collettivi nazionali o territoriali o aziendali stabiliscono:
“3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione
ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi
del presente comma.”
 comma 9
“al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 12-bis del presente decreto
(lavoratori affetti da patologie oncologiche) ovvero in quelle di cui all’art. 10, primo
comma, della legge n. 300/1970 (lavoratori studenti) è riconosciuta la facoltà di
revocare il predetto consenso.”
Clausole flessibili: (nel part-time di tipo orizzontale, verticale o misto)
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
Clausole elastiche: (nel part-time di tipo verticale o misto)
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa
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intermittente, part-time, convalida dimissioni