11. LE REGOLE
DELLA PARTECIPAZIONE
NELLA PROBLEMATICA
GOVERNANCE ITALIANA
A) Il livello statale
LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ LEGISLATIVA
DEL PARLAMENTO
SOLO STRUMENTI INFORMATIVI:
• INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
• INCHIESTE
• AUDIZIONI, INDAGINI CONOSCITIVE
strumenti non finalizzati
alla partecipazione
LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA
DEL GOVERNO
• LA PRIMA FASE: le leggi nn. 59/1997 e 50/1999
• LA SECONDA FASE: le leggi di semplificazione per il 2001 e il 2005
e il Codice dell’amministrazione digitale
• LA TERZA FASE: il d. l. n. 4/2006 e la legge di conversione
• LA QUARTA FASE: il D.P.C.M. n. 170/08 e il D.P.C.M. n. 212/09
un andamento a zig zag…
… e la sua difficile attuazione
Il caso del regolamento del Ministero per le
politiche agricole e forestali:
fra consultazione, concertazione e lobbyng
LA CONSULTAZIONE NELL’ATTIVITA’ NORMATIVA
DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI
LA PARTECIPAZIONE COME SURROGATO
DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA?
LA PARTECIPAZIONE COME FATTORE LEGITTIMANTE
DEL POTERE NORMATIVO DEI NUOVI ORGANISMI?
LA DISCIPLINA DELLA CONSULTAZIONE
PER LE AUTORITA’ INDIPENDENTI:
UN’ECCEZIONE “SEMI-VIRTUOSA”
Art. 12 legge n. 223/2003
(legge di semplificazione per il 2001)
“Le autorità amministrative indipendenti,
cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, vigilanza o regolatorie,
si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti,
di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione
per l’emanazione di atti di competenza
e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione
o pianificazione, e, comunque, di regolazione”.
•
•
RILEVANZA ASSUNTA DALLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE
ESIGENZA DI SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO TUTTE LE
REGOLAZIONI GENERALI RILEVANTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA
NATURA DEL REGOLATORE
SUPERAMENTO DEL LIMITE POSTO
DALL’ART. 13 LEGGE N. 241/1990
Articolo 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione.
CONSOB
- IL LEGISLATORE
T.U. intermediaz. Finanz. (1998):
“Procedure consultive”
LA CONSOB:
Documento di consultazione
Esito della consultazione
- IL LEGISLATORE
legge 262/2005 (tutela del risparmio):
“Obbligo di consultazione”
LA CONSOB :
Regolamento attuativo di
disciplina delle procedure
consultive
ISVAP
Art. 191 Codice delle assicurazioni private 2005:
“I regolamenti dell’Isvap sono adottati nel rispetto di
procedure di consultazione aperte e trasparenti
che consentano la conoscibilità della normativa in
preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
All’avvio della consultazione l’Isvap rende noto lo schema
del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa
all’impatto della regolamentazione”.
AGCOM
L’AGCOM:
Regolamento n. 278/1999 Procedura per lo
svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di
ricerche e indagini conoscitive
IL LEGISLATORE: Codice delle comunicazioni elettroniche (2003)
obbligo di consultazioni per “provvedimenti che
abbiano un impatto rilevante sul mercato di
riferimento”
L’AGCOM:
Regolamento n. 453/2003 Procedura di consultazione
obbligo di consultazione anche quando “la
funzione di regolazione è destinata a tradursi
in disposizioni di carattere normativo o a
contenuto generale”
AEEG
Delibera n. 58/2005: Linee guida sull’introduzione dell’analisi di
impatto della regolazione
PIANO DI CONSULTAZIONE:
I^ fase: rilevare le esigenze dei destinatari
rispetto ad alcune ipotesi di intervento
II^ fase: raccogliere opinioni sulle opzioni
individuate e i loro effetti
III^ fase: raccogliere osservazioni sull’opzione
scelta
Delibera n. 223/2005: avviamento di una fase di sperimentazione con
durata triennale (200672008)
Delibera n. 39/2005: Guida per la sperimentazione dell’Air nell’AEEG
- Unità di impatto regolatorio: assistenza alle Direzioni
nello svolgimento dell’Air e verifica dell’esatta
applicazione delle indicazioni contenute nella Guida;
- Nucleo Air: verifica semestrale della sperimentazione
Delibera n. 46/2008: Guida per l’Analisi di impatto della regolazione
nell’AEEG
“MESSA A REGIME” DELL’AIR
- Flessibilità
- Processualità
- Programmazione
- Selettività
Consultazioni:
- Nella fase iniziale, in merito alle varie
opzioni regolatorie prospettate
- In una fase più avanzata, in merito allo
schema di provvedimento finale che
presumibilmente verrà adottato
(v. in particolare Allegato 2 alla Guida)
LA PARTECIPAZIONE A LIVELLO REGIONALE
LE NORME DEGLI STATUTI SU:
Informazione
Partecipazione
Consultazione
(v. tabelle)
LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI ATTUAZIONE
DEI PRINCIPI STATUTARI
1.Le leggi regionali sulla partecipazione
- La legge TOSCANA n. 69/2007
- La legge EMILIA-ROMAGNA n. 3/2010
- La legge UMBRIA n. 14/2010
(come modif. da legge n. 18/2010)
2. Le leggi di settore
• Norme sulla partecipazione nell’ambito delle
politiche pubbliche
• Norme volte a disciplinare particolari tipi di
strumenti partecipativi
• Norme volte a promuovere la partecipazione di
specifiche categorie di soggetti
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