Esami SRFC
Sintesi ESAME SRFC nel
Sistema
Di Istruzione e Formazione Professionale
IEFP
14 marzo 2014
@Michele Zarri
Documenti di riferimento

Delibera
530/2006:
“Il
sistema
regionale
formalizzazione e certificazione delle competenze”
di

Delibera
regionale
e
e
739/2013:
integrazioni al sistema regionale
certificazione delle competenze”

Decreto legislativo 226/2005:

Legge regionale 5/2011:
di
“Modifiche
formalizzazione
“Disciplina del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale”
Documento Valutazione Evidenze


Gli
allievi
al
momento
dell'iscrizione
sottoscrivono la domanda di formalizzazione e
certificazione delle competenze.
Da quel momento si avvia il processo di
apprendimento che viene FORMALIZZATO nel
documento di Valutazione EVIDENZE:

ESITI VERIFICHE SOMMATIVE;

DOCUMENTAZIONE STAGE
Note aggiornate al documento


Accedono all'esame gli studenti in possesso
del 75% di OGNUNA delle 4 Unità di
competenza della qualifica regionale;
Gli studenti che hanno raggiunto I ¾ del
percorso formativo (2000 per I percorsi
lineari, 3000 per I percorsi personalizzati).
Specificazioni:


Non concorrono al 75% le evidenze (se pur
necessarie)
relative
agli
apprendimenti
corrispondenti alle Competenze di base e agli
obiettivi formativi tecnico professionali.
Per quel che rigurda la presenza, viene inserita la
possibilità di ammettere, sotto responsabilità del
consiglio di classe, anche gli allievi che non
raggiungono I ¾ del percorso.
Piano DIDATTICO


Per poter costruire un documento di
valutazione
adeguatamente
fondato,
è
necessario predisporre un Progetto didattico
analitico per ogni DOCENTE e per ogni UC.
Ogni docente che ha la responsabilità di
conoscenze e capacità specifiche, dovrà
predisporre delle prove sommative che diano
evidenza dell'acquisizione degli obiettivi
Commissione ESAME



La commisione, composta da 2 EPV e da 1
EAPQ, deve rispettare I due principi di terzietà
ed indipendenza.
Si specifica che, per le operazioni con Rif. Pa
2011 e Rif.Pa 2012 I criteri precedenti sono
validi esclusivamente per la terza annualità.
La commissione ha responsabilità del
processo d'esame e non del percorso didattico.
ESITI
Gli allievi che hanno frequentato i ¾ del percorso e che sono
in possesso del 75% di competenze per UC potranno
essere ammessi all’esame di qualifica per il quale gli esiti
previsti sono:
Qualifica Professionale
Certificato di Competenze: in tal caso l’allievo potrà
ripresentarsi all’esame in una sessione successiva e rifarà
la prova per intero ma verrà valutato solo per le UC
mancanti.
Scarica

Zarri 14 marzo 2014 Esame SRFC IeFP