Esami SRFC Sintesi ESAME SRFC nel Sistema Di Istruzione e Formazione Professionale IEFP 14 marzo 2014 @Michele Zarri Documenti di riferimento Delibera 530/2006: “Il sistema regionale formalizzazione e certificazione delle competenze” di Delibera regionale e e 739/2013: integrazioni al sistema regionale certificazione delle competenze” Decreto legislativo 226/2005: Legge regionale 5/2011: di “Modifiche formalizzazione “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale” Documento Valutazione Evidenze Gli allievi al momento dell'iscrizione sottoscrivono la domanda di formalizzazione e certificazione delle competenze. Da quel momento si avvia il processo di apprendimento che viene FORMALIZZATO nel documento di Valutazione EVIDENZE: ESITI VERIFICHE SOMMATIVE; DOCUMENTAZIONE STAGE Note aggiornate al documento Accedono all'esame gli studenti in possesso del 75% di OGNUNA delle 4 Unità di competenza della qualifica regionale; Gli studenti che hanno raggiunto I ¾ del percorso formativo (2000 per I percorsi lineari, 3000 per I percorsi personalizzati). Specificazioni: Non concorrono al 75% le evidenze (se pur necessarie) relative agli apprendimenti corrispondenti alle Competenze di base e agli obiettivi formativi tecnico professionali. Per quel che rigurda la presenza, viene inserita la possibilità di ammettere, sotto responsabilità del consiglio di classe, anche gli allievi che non raggiungono I ¾ del percorso. Piano DIDATTICO Per poter costruire un documento di valutazione adeguatamente fondato, è necessario predisporre un Progetto didattico analitico per ogni DOCENTE e per ogni UC. Ogni docente che ha la responsabilità di conoscenze e capacità specifiche, dovrà predisporre delle prove sommative che diano evidenza dell'acquisizione degli obiettivi Commissione ESAME La commisione, composta da 2 EPV e da 1 EAPQ, deve rispettare I due principi di terzietà ed indipendenza. Si specifica che, per le operazioni con Rif. Pa 2011 e Rif.Pa 2012 I criteri precedenti sono validi esclusivamente per la terza annualità. La commissione ha responsabilità del processo d'esame e non del percorso didattico. ESITI Gli allievi che hanno frequentato i ¾ del percorso e che sono in possesso del 75% di competenze per UC potranno essere ammessi all’esame di qualifica per il quale gli esiti previsti sono: Qualifica Professionale Certificato di Competenze: in tal caso l’allievo potrà ripresentarsi all’esame in una sessione successiva e rifarà la prova per intero ma verrà valutato solo per le UC mancanti.