3M Sicurezza sul Lavoro
Guida al D.Lgs. 81/2008
Guida al D.Lgs. 81/2008
Indice
Questa guida rappresenta un riassunto delle principali
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
presenti nel decreto legislativo 81/2008 così come
modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009.
Vuole essere un documento sintetico e schematico per
orientarsi nelle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro,
affrontandone le tematiche da diversi punti di vista:
novità rispetto al D.Lgs. 626/94, indicazione dei compiti
dei diversi soggetti coinvolti nel processo, elenco delle
sanzioni, suddivisione degli obblighi in relazione alla
dimensione aziendale.
Tale documento non sostituisce i riferimenti di legge
presenti nel testo ufficiale del decreto.
A cura di:
Avv. Anna Guardavilla
Principali Novità
3
Mappa Disposizioni
6
Disposizioni per dimensione aziendale
11
Ruoli
12
Sanzioni
19
Principali Novità
1) Ampliamento del campo di applicazione (soggettivo e oggettivo)
a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ampliando quanto precedentemente previsto dal D.Lgs. 626/94.
5) Valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore
di lavoro, responsabile del servizio di protezione, medico competente (ove previsto) e rappresentante
dei lavoratori.
Ampliamento del campo di valutazione del documento di valutazione dei rischi: il datore di lavoro
dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress
lavoro-correlato (attualmente prorogato), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale.
La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati non solo in occasione di
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della SSL (come
prevedeva il D.Lgs. 626/94), ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, prevenzione,
protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (entro 30 giorni dalle relative causali).
L’autocertificazione dei rischi è valida per le aziende fino a 10 dipendenti; per le aziende a basso
profilo di rischio fino a 50 dipendenti si prevedono procedure standardizzate da emanare con apposito
decreto.
2) Disposizioni estese a tutti i lavoratori
a subordinati e parasubordinati, a soci lavoratori, a chiunque svolge un’attività lavorativa con o senza
retribuzione (regime misto per autonomi e imprese familiari). La normativa si applica anche alle Forze
Armate e di Polizia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Università tenendo conto delle
particolarità connesse a tali attività.
Superamento della precedente definizione secondo cui il lavoratore (definito dipendente) era colui che
prestava il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro subordinato.
Aumento dei soggetti equiparati alla figura del lavoratore.
3) Riconferma dei compiti non delegabili del datore di lavoro
a) valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del relativo documento (DVR);
b) nomina scritta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che non viene
più trasmessa all’ASL di competenza e all’Ispettorato del lavoro in quanto il nominativo dell’RSPP è
comunque ora contenuto in un documento avente data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte
del datore di lavoro e degli altri soggetti che hanno collaborato alla elaborazione del documento.
6) Computo dei lavoratori
Nella determinazione del numero dei lavoratori ai fini dell’applicazione di specifici obblighi di salute
e sicurezza (autocertificazione, obbligo del SPP interno etc.) si calcolano lavoratori subordinati e
parasubordinati, co.co.co. e co.co.pro. purché la loro attività sia svolta in forma esclusiva a favore
del committente. Dal numero di lavoratori dipendono particolari obblighi: SPP interno, obbligo di
riunione periodica, numero degli RLS, svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore
di lavoro, etc.
4) Delega dei compiti di prevenzione
è previsto che il Datore di Lavoro possa delegare obblighi e funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, con un atto di delega regolato dai seguenti limiti e condizioni:
- deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- il delegato deve accettare la delega per iscritto;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa per assolvere alle funzioni delegate;
- non esclude l’obbligo di vigilanza e le conseguenti responsabilità in capo al datore di lavoro, obbligo
che si intende assolto in caso di adozione e di efficace attuazione di un sistema di verifica e controllo
nell’ambito di un modello organizzativo quale previsto dal D.Lgs. 231/01.
Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro e purché
sussistano gli stessi presupposti di sostanza e di forma previsti per la delega.
Guida al D.Lgs. 81/2008
7) Valutazione dei rischi da interferenze e indicazione dei costi della sicurezza
Nelle attività in regime di appalto e contratto d’opera, il committente deve redigere il documento unico
dei rischi interferenziali (DUVRI), cioè i rischi che possono derivare da interferenze nello svolgimento
della loro attività in presenza di più imprese o qualora vi sia interferenza tra i lavoratori di un’impresa e
quelli del committente (es: impresa edile, l’impresa di pulizie, elettricista, mensa, ecc.).
Nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione di cose, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i
costi interferenziali (sulla base del DUVRI).
3
Principali Novità
- vigila sull’adempimento degli obblighi a carico di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente.
8) Rafforzamento ruolo del Medico Competente
Definito e potenziato il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi e i diritti.
Il datore di lavoro deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i compiti del medico competente garantendone l’autonomia a prescindere che esso sia o meno un suo dipendente.
Inoltre, per aziende con più unità produttive e gruppi di imprese o quando la VR ne evidenzi la necessità
è possibile nominare più medici competenti ed in tal caso sarà obbligatorio individuare tra essi un
medico con funzioni di coordinamento.
Il Medico Competente dovrà essere parte attiva in fase di valutazione dei rischi nei casi in cui è prevista la
sorveglianza sanitaria (l’omessa collaborazione dei rischi è ora penalmente sanzionata a carico del MC).
La non necessità della sorveglianza deve comunque essere esclusa mediante parere del medico.
b) Medico competente:
- esprime giudizio di idoneità alla mansione in seguito a visita preventiva che può anche essere
preassuntiva e poi in seguito a successive visite periodiche;
- visita l’azienda almeno una volta all’anno;
- collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi e lo firma;
- elabora protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati (ai fini della programmazione e attuazione della sorveglianza
sanitaria);
- partecipa alla riunione annuale (per aziende con più di 15 dipendenti);
- custodisce le cartelle sanitarie che sono conservate presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico stesso.
9) Rafforzamento prerogative di RLS, RLST e RLS di Sito Produttivo (es. cantieri)
assumendo maggiore spessore in fase consultiva.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti, se non viene eletto il rappresentante dei lavoratori, si richiede il
rappresentante territoriale (RLST) ad associazioni di categoria o sindacati.
In questo caso il datore di lavoro partecipa a un fondo istituto dall’Inail, contribuendo con il corrispettivo
di 2 giornate lavorative per ogni dipendente.
c) Preposto:
su di lui gravano prevalentemente obblighi di sovrintendenza, supervisione e vigilanza sulle modalità
esecutive della prestazione da parte dei lavoratori anche mediante segnalazioni.
d) Dirigente:
ha obblighi che gravano su di lui in forza dell’incarico da lui ricoperto in azienda, senza che siano
necessarie ulteriori attribuzioni e obblighi che gli possono essere formalmente delegati.
10) Nuovi obblighi dei soggetti della prevenzione
a) Datore di lavoro (e/o delegato) e dirigente:
- comunica all’Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano giudizio di
idoneità alla mansione da parte del medico competente;
- comunica all’Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportano assenza di 1 giorno escluso quello
dell’evento;
- nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 indice almeno annualmente la riunione
periodica di sicurezza;
- fornisce ora anche al medico competente (oltre che all’RSPP) informazioni in merito alla natura dei
rischi, all’organizzazione aziendale, alla descrizione di processi e impianti etc.;
- consulta ora anche il medico competente (oltre all’RSPP) sui dispositivi di protezione individuale da
fornire ai lavoratori;
- consulta ora anche il medico competente (oltre all’RSPP) sui dispositivi di protezione individuale da
fornire ai lavoratori;
e) Imprese familiari e lavoratori autonomi:
sono obbligati all’uso corretto di attrezzature di lavoro e di D.P.I. (Dipositivi di Protezione Individuale)
a norma, nonché all’esposizione della tessera di riconoscimento nel regime di appalto, subappalto e
contratto d’opera.
11) Rafforzamento dell’Informazione, Formazione e Aggiornamento
a) Lavoratori, RLS e Preposti: diventa obbligatoria sia la verifica del livello di apprendimento sia l’aggiornamento periodico, da disciplinare con Accordi Stato-Regioni e con i contratti collettivi (per i rappresentanti dei lavoratori non potrà essere inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 dipendenti
e a 8 ore per imprese oltre i 50 dipendenti).
La formazione deve essere registrata sul “libretto formativo del cittadino” e svolta in orario di
lavoro. L’addestramento deve essere svolto a cura di una persona esperta (es. fabbricante) e sul
luogo di lavoro.
4
Guida al D.Lgs. 81/2008
Principali Novità
13) Modelli di organizzazione e gestione
vengono valorizzati i sistemi di gestione per la salute e sicurezza, in quanto si identificano i requisiti del
modello di organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). Tali modelli possono avere, secondo la valutazione del magistrato, “carattere esimente” rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, se:
- rispettano precisi requisiti (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e art. 30 T.U.);
- vengono sottoposti a verifica funzionale che preveda un organismo di vigilanza e applicazione di un
sistema disciplinare.
Il contenuto dell’Informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, superando le
barriere linguistiche che si possono presentare per la presenza di lavoratori immigrati.
b) Componenti del servizio di prevenzione e protezione: obbligatorio l’aggiornamento periodico.
c) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro che assume tali compiti deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore con aggiornamenti
periodici.
Obbligatorio l’aggiornamento anche per coloro che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore della presente normativa e per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi in fase di
prima applicazione del D.Lgs. 626/94.
Nel caso il datore di lavoro optasse per un responsabile esterno o interno, questi deve avere precisi
requisiti ed è obbligato ad aggiornamento periodico.
- Precisata l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche (art. 3 comma 4, 5, 6,
7 e 8);
- Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la
funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequenza a corsi di formazione di durata minima di
16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative) e a corsi di aggiornamento;
- Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni
attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento.
I sistemi di gestione previsti da:
- Le Linee Guida UNI-INAIL 28/09/2001
- Lo standard BS OHSAS 18001-2007
sono equiparati ai modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01 “per le parti corrispondenti”.
Con il decreto 81/2008 si è arrivati ad un “approccio sistemico” grazie all’intetvento di tutte le funzioni
aziendali in modo integrato e partecipativo, nell’ottica della multidisciplinarietà. Si richiede uno stretto
legame fra prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e prevenzione sanitaria.
Con la nuova normativa indicata nell’art. 300 D.Lgs. 81/08, ai reati di omicidio colposo e di lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute su lavoro, si applicano le norme e quindi le sanzioni relative alla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche indicate dal D.Lgs. 231/01.
Quest’ultimo decreto ha previsto “la responsabilità dell’ente per il fatto commesso dalla persona fisica,
quando la realizzazione di quel fatto sia in qualche modo rimproverabile alla persona giuridica”, quindi
in base ad un presupposto di colpa organizzativa.
12) Contratti d’appalto, subappalto, opera e somministrazione
Verrà istituito un sistema di qualificazione delle imprese mediante indicazioni della commissione consultiva permanente. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante
per la partecipazione ad appalti e subappalti.
In fase transitoria, resta valida l’autocertificazione da parte delle imprese appaltatrici/affidatarie e gli
altri requisiti previsti dall’art. 26 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
Il contratto d’appalto è nullo se non sono specificati i costi della sicurezza. Tale aspetto influirà sull’assegnazione delle gare di appalto pubbliche e private.
Esiste il principio di “solidarietà passiva” tra committente, appaltatore e subappaltatori per il risarcimento del danno differenziale non indennizzato dall’Inail.
Guida al D.Lgs. 81/2008
14) Revisione del sistema delle sanzioni
con la scelta di sanzionare con maggiore gravità gli inadempimenti commessi dalle aziende caratterizzate da un maggior pericolo potenziale.
Nuovi soggetti destinatari di sanzioni penali:
- componenti dell’impresa familiare;
- lavoratori autonomi;
- artigiani;
- soci di società semplici operanti nel settore agricolo;
- piccoli commercianti.
5
Mappa Disposizioni
Macro Tema
Argomento
Sintesi
Definizioni
Definizione ampia di lavoratore: nella categoria di lavoratore rientrano anche i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti)
Definizione puntuale del presposto e del dirigente come figure che sono deputate rispettivamente a sovrintendere e organizzare l’attività lavorativa
Responsabilità sociale
Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impresa ovvero all’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende nelle loro attività commerciali
e nei loro rapporti con le parti interessate
Lavoro dipendente
Il lavoro subordinato rimane l’ambito principale, anche se non esclusivo, di applicazione della normativa prevenzionale
Lavoro somministrato
A parte l’obbligo di formazione sugli aspetti generali, che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore (l’azienda)
Lavoratori a progetto
e co.co.co.
Le norme del D.Lgs. 81/2008 si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente
Prestazioni occasionali
Le norme del D.Lgs. 81/2008 si applicano nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento
privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili.
Azienda
Compiti di vigilanza in materia di SSL assegnata principalmente ai Preposti e ai dirigenti (questi ultimi sull’attività lavorativa complessiva)
Istituzioni
Comitato di indirizzo e vigilanza (art. 5 Min.Salute)
Commissione consultiva (art. 6, Min.Lavoro, quadripartita)
Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome)
Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro)
Sistema informativo SINP
Enti di controllo
ASL, VVFF
Direzione Provinciale del Lavoro (costruzioni edili, aria compressa e subacquei)
Autorità portuali e marittime, Amministrazione penitenziaria, ecc.
Violazioni
1) Lavoro irregolare (minimo 20% del totale dei lavoratori in cantiere)
2) Per “gravi e reiterate” violazioni in materia di SSL individuate con decreto e, in attesa, elencate nell’allegato I che sono:
· Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
· Mancata formazione ed addestramento
· Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
· Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
· Mancato fornitura del DPI contro le cadute dall’alto
· Mancanza di protezioni verso il vuoto
· Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
· Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori
· Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori
· Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
· Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
Disposizioni
Generali
Lavoratori
a cui si applicano
le disposizioni
Art. 2
Vigilanza
Sospensione attività
imprenditoriale
Articoli
Art. 3
Artt. 5, 6, 7, 9, 12,
18, 19
6
Art. 14
e Allegato Primo
Guida al D.Lgs. 81/2008
Mappa Disposizioni
Macro Tema
Tutela e Obblighi
Delega dei compiti
di Prevenzione
Gestione
della Sicurezza
Argomento
Sintesi
Articoli
Massima sicurezza
tecnologicamente fattibile
La nuova definizione di “prevenzione” contiene un implicito riferimento all’art. 2087 c.c. allorché cita i parametri della “particolarità del lavoro”, dell’“esperienza” e della “tecnica”
La riduzione del rischio segue il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile ex art. 2087 del codice civile, in base al quale in materia di sicurezza del lavoro il datore
di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla miglior scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore
Scritta e Certa
La delega deve essere conferita con atto scritto riportante data certa
Pubblicità
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
Vigilanza
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle attività delegate
Sistema di gestione aziendale
Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione”
Interdisciplinarietà
Partecipazione di tutti i soggetti alla prevenzione e gestione della salute e sicurezza, ad esempio Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare maggiormente
Gestione delle interferenze
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Costi per la Sicurezza
La mancata indicazione nei contratti dei “costi per la sicurezza” rende nullo il contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione di cose
Funzioni del documento
di valutazione dei rischi
Il documento deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e degli altri soggetti che hanno collaborato al documento
È lo strumento di pianificazione della prevenzione
Costituisce il mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione
Rappresenta il documento per l’esplicitazione delle misure adottate/previste da presentare agli organi di vigilanza
Procedure standardizzate e
Trasmissione del documento
La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione
dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Non vi è l’obbligo di trasmettere il documento all’organo di vigilanza, a meno di specifica richiesta da parte dell’organo stesso
Contenuto del documento
di valutazione dei rischi
Il documento deve avere data certa e deve contenere:
a) Relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa
b) Misure di prevenzione attuate e i DPI adottati
c) Programma delle misure opportune per garantire il miglioramento della sicurezza nel tempo
d) Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
e) Nominativo del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione
f) Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono:
- riconosciuta capacità professionale
- specifica esperienza
- adeguata formazione e addestramento
Elementi fondamentali
Non deve essere generico e deve indicare criteri e metodi adottati
Indicare gli attori coinvolti nel processo di valutazione
Considerare l’efficacia ed efficienza delle misure già in uso
Contenere un organigramma con compiti, competenze e poteri
Indicare i rischi noti per i quali si identificano le misure di controllo
Indicare i rischi per i quali è necessario un più attento e dettagliato esame
Definire il programma di miglioramento e i tempi di attuazione delle misure
Art. 16
Artt. 28, 29 e 30
Lavori in appalto
Valutazione dei Rischi
Guida al D.Lgs. 81/2008
Art. 2087 c.c. e
Art. 2 D.Lgs. 81/08
Art. 26
7
Artt. 28 e 29
Mappa Disposizioni
Macro Tema
Argomento
Sintesi
Modalità di effettuazione
della VdR
Collaborazione con RSPP e Medico competente
Consultazione dell’RLS
Rielaborazione:
- in occasione di modifiche significative
- in relazione a evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
Articoli
Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva
Necessità di redigere DVR e DUVRI per tutte le diverse unità produttive, facenti parte del gruppo, dotate di autonomia funzionale
Autocertificazione è valida solo per imprese fino a 10 lavoratori con scadenza non oltre il 30 giugno 2012. L’autocertificazione non è consentita in alcune aziende a rischi particolarmente elevati
Valutazione dei Rischi
Piccole Aziende
Artt. 28 e 29
Possibilità del datore di lavoro di svolgere direttamente, in veste di RSPP, l’analisi del rischio per le:
- Aziende artigiane e industriali < 30 lavoratori
- Aziende agricole < 10 lavoratori
- Aziende di servizi < 200 lavoratori
- Aziende della pesca < 20 lavoratori
In questi casi si dovrà inviare all’organo di vigilanza una dichiarazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e di aver redatto il documento
Interno
Servizio di Protezione
e Prevenzione
Aziende industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99)
Centrali termoelettriche
Impianti ed installazioni previste dagli artt. 7-28-33 del D.Lgs. 19 marzo 1995 n. 230
Aziende industriali > 200 lavoratori
Aziende estrattive > 50 lavoratori
Strutture di ricovero e cura pubbliche e private > 50 lavoratori
Se SPP è interno, anche il suo responsabile lo deve essere
Responsabile
Artt. 31-35
Possibilità di utilizzare un consulente esterno con qualifica di RSPP solo in assenza nell’organizzazione di persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 32
Datore di Lavoro come RSPP
Possibilità di svolgere direttamente il ruolo di RSPP nei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali < 30 lavoratori
- Aziende agricole < 10 lavoratori
- Aziende di servizi < 200 lavoratori
- Aziende della pesca < 20 lavoratori
Per avvalersi di questa possibilità deve frequentare appositi corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore
Obbligo
Indizione almeno una volta all’anno, nelle aziende con più di 15 lavoratori, di una riunione periodica di prevenzione e protezione
Codici e obiettivi
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della SSL
Riunione Periodica
8
Art. 35
Guida al D.Lgs. 81/2008
Mappa Disposizioni
Macro Tema
Argomento
Sintesi
Articoli
Libretto formativo
del cittadino
Le competenze acquisite devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 276/03).
Il contenuto del libretto formativo è da considerare dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica
degli obblighi in materia di SSL.
Formazione del datore di
lavoro che si nomina RSPP
Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto, un corso di formazione. La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48 (prima era di sole 16 ore).
Inoltre ha l’obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento. I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato e le regioni.
Formazione del
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)
Oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà seguire un corso di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano
da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Non si fa menzione di un corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti. Le competenze acquisite
devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.Lgs. 276/03).
Formazione e lingua
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, anche per quanto riguarda la lingua utilizzata
Verifica delle competenze
acquisite
Oltre ad attuare la formazione l’informazione e l’addestramento è necessario verificare le competenze acquisite
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
Formazione,
Informazione
e Addestramento
Contenuto della formazione
Obbligo di registrazione della formazione in un documento recante:
- data
- elenco degli argomenti svolti
- firma dei docenti
- firma dei lavoratori
- conservazione della prova scritta di verifica dell’apprendimento (se eseguita)
Occasioni per la formazione
dei lavoratori
Alla costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro)
Al trasferimento o cambiamento di mansioni
All’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi
Addestramento
Oltre all’obbligo di formazione si è aggiunto quello dell’addestramento specifico, ove previsto, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale
Argomenti necessari
di adeguata informazione
ai lavoratori
Guida al D.Lgs. 81/2008
Procedure di:
- Primo soccorso
- Lotta antincendio
- Evacuazione
Nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e prevenzione incendi
Nominativi dell’RSPP, degli ASPP e del Medico competente
Rischi specifici a cui è esposto il lavoratore nella sua attività, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia di SSL
Pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezza
Misure e attività di protezione e prevenzione adottate in azienda
9
Art. 36-37
Mappa Disposizioni
Macro Tema
Argomento
Sintesi
Sorveglianza sanitaria
È prevista per legge nei casi (non esaustivi) di:
Movimentazione manuale dei carichi (annuale)
Videoterminali (biennale/quinquennale)
Rumore (annuale)
Vibrazioni (annuale)
Campi elettromagnetici (annuale)
Radiazioni ottiche (annuale)
Agenti chimici pericolosi (annuale)
Agenti cancerogeni e mutageni (annuale)
Amianto (triennale)
Agenti biologici (annuale)
Sorveglianza Sanitaria
Gestione
delle Emergenze
Articoli
Artt. 38-42
Visite mediche
Sono vietate le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa (art. 41 comma 3).
Sono comprese nella sorveglianza sanitaria le visite mediche su rischiesta del lavoratore (qualora ritenute correlate ai rischi professionali)
Custodia delle cartelle
sanitarie
Il luogo di custodia è concordato al momento della nomina del medico competente
Obblighi del Datore di Lavoro
Organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze
Designazione dei lavoratori addetti alla gestione emergenze, adozione provvedimenti da attuare in caso di pericolo grave e immediato
Elaborazione automatica
È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista al D.Lgs. 81/2008.
Copie
Tutta la documentazione in materia di SSL può essere tenuta su un unico supporto (cartaceo o elettronico), ferme restando le disposizioni in materia di valutazione dei rischi.
Infortuni
Comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportano l’assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, ai soli fini statistici
RSPP
Non sussiste più l’obbligo di comunicazione del nominativo dell’RSPP alla DPL e all’ASL
Obblighi del DdL
Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla legge
Provvedimenti affinché le vie di circolazione siano sgombre e affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano puliti e manutenuti
Caratteristiche
Adeguati ai rischi senza comportare rischio maggiore
Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
Tenere conto delle esigenze ergonomiche o della salute del lavoratore
Adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
Documentazione
e Comunicazioni
Luoghi di Lavoro
Dispositivi di Protezione
Individuale
Art. 43
Artt. 53-54
Art. 64
Artt. 74-79
10
Guida al D.Lgs. 81/2008
Disposizioni per dimensione aziendale
Disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro in base alle dimensioni aziendali
Dimensione Azienda
0-5 Lavoratori
Riunione periodica
RSPP
Obbligo
31-50 Lavoratori
51-200 Lavoratori
201-300 Lavoratori
301-1000 Lavoratori
>1000 Lavoratori
Obbligo di riunione periodica almeno 1 volta all’anno,
o al variare delle condizioni di esposizione
Possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro
Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente esterno,
nei casi in cui l’organizzazione esterna non è esclusa
(se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo responsabile deve essere interno)
Aziende Agricole
Possibilità di svolgimento diretto dei compiti
di RSPP da parte del Datore di Lavoro
Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente esterno, nei casi in cui l’organizzazione esterna
non è esclusa (se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo responsabile deve essere interno)
Ore di permesso
retribuito
Sorveglianza
sanitaria
Obbligo
di Sorveglianza
Valutazione
dei rischi
Documento
di Valutazione
dei Rischi
Modello
di organizzazione
e gestione
Attività Finanziabili
Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente
esterno, nei casi in cui l’organizzazione esterna non è esclusa
(se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo
responsabile deve essere interno)
Possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro
Interno / Esterno
Ore di formazione
Guida al D.Lgs. 81/2008
16-30 Lavoratori
Imprese Artigiane
e Industriali
Numero
ed Elezione
RLS
11-15 Lavoratori
Nessun obbligo
(necessaria solo in caso di variazioni delle condizioni
o su richiesta dell’RLS)
Aziende di Servizi
Servizio
di prevenzione
e protezione
6-10 Lavoratori
Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
o può essere individuato un RLS di Territorio
(RLST da richiedere ad associazioni di categoria o sindacati)
12 ore/anno
per ogni RLS
Designato 1 RLS all’interno della RSU
(1 RLS)
30 ore/anno
per ogni RLS
Durata del programma di formazione pari a 32 ore
(nessuna indicazione sul minimo orario annuo)
Obbligo struttura interna per:
- aziende industriali
- aziende estrattive
- strutture sanitarie
Obbligo struttura
interna per:
- aziende estrattive
- strutture sanitarie
Scelta del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno
Designati 2 RLS
all’interno della RSU e
1 RLS aggiuntivo (2+1
RLS)
Designati 3 RLS
all’interno della RSU
(3 RLS)
Designati 6 RLS
all’interno della RSU
(6 RLS)
40 ore/anno
per ogni RLS
Durata del programma di formazione
pari a 32 ore
(minimo di 4 ore/anno)
Durata del programma di formazione pari a 32 ore
(minimo di 8 ore/anno)
In tutte le aziende in cui vi sia almeno un lavoratore espsto ad un rischio in relazione al quale sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria (in base al D.Lgs. 81/08 o a norme esterne allo stesso)
Possibilità di autocertificazione dell’avvenuta
Valutazione dei Rischi
(con scadenza non oltre il 30 giugno 2012)
Stesura del documento di Valutazione dei Rischi con il contributo del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS
L’adozione del modello rientra tra le attività finanziabili di cui all’art. 11 D.Lgs. 81/2008
11
Ruoli
Datore di Lavoro
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o responsabile
dell’azienda/unità produttiva
in quanto esercita poteri
decisionali e di spesa
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Responsabilità
per la SSL
Obblighi in materia
di SSL (1)
Obblighi in materia
di SSL (2)
Definire e promuovere le politiche
di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
Effettuare il monitoraggio
sulle attribuzioni dei Dirigenti
ed in auto controllo
sulle proprie
Assicurare la valutazione
di tutti i rischi e la conseguente
stesura del Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR)
Effettuare la valutazione di tutti
i rischi con la conseguente
elaborazione del documento
Fornire ai lavoratori
informazione, formazione
e addestramento
Designare l’RSPP
Munire i lavoratori in appalto
di apposita tessera
di riconoscimento
Ottenere una riduzione
degli infortuni e delle malattie
professionali in azienda
Nominare il medico competente
Fornire al SPP e al medico
informazioni sugli aspetti
rilevanti di SSL
Dare attuazione agli interventi
previsti dal DVR
Designare gli addetti al SPP,
all’antincendio, all’evacuazione
e all’emergenza
Consultare il RLS
e consegnargli copia del DVR
e del DUVRI su richiesta
e per lo svolgimento della sua
attività di rappresentanza
Richiedere ai lavoratori e al
medico competente l’osservanza
delle norme vigenti di loro
competenza
Indire la riunione periodica
(aziende > 15 dip. almeno
1 volta l’anno; aziende < 15 dip.
su variazioni e richiesta)
Aggiornare le misure
di prevenzione
Denunciare all’INAIL gli infortuni
Adottare le misure per il controllo
delle emergenza
Comunicare annualmente
all’INAIL i nominativi dei RLS
Evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi
alla popolazione o deteriorare
l’ambiente
Fornire i DPI ai lavoratori
Nella pubblica amministrazione
si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione
Titolare
Legale rappresentante
Resposabile
di Filiale/Unità produttiva
Predisporre le misure di
prevenzione e protezione
organizzative, tecniche e
procedurali secondo il principio
della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile
Utilizzare il Piano
di adeguamento del DVR
Nella pubblica amministrazione,
in caso di mancanza del
dirigente, si intende il funzionario
preposto ad un ufficio con
autonomia gestionale e
individuato dall’organo di vertice
Garantire e tutelare l’integrità
psico-fisica dei lavoratori
Nell’affidare i compiti ai preposti
o ai lavoratori, tenere conto
delle loro condizioni o capacità
in rapporto alla loro salute e
sicurezza
Vigilare sull’adempimento degli
obblighi a carico dei lavoratori,
preposti, progettisti, fabbricanti,
fornitori, installatori e medico
competente
12
Formazione
In caso di svolgimento diretto
della funzione di RSPP,
frequentare specifici corsi
di formazione di una durata
minima di 16 ore e massima
di 48 ore e percorsi
di aggiornamento
Vigilare affinché i lavoratori
per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità
Guida al D.Lgs. 81/2008
Ruoli
Dirigente
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Titolare di competenze
professionali e di poteri
gerarchici / funzionali adeguati
alla natura dell’incarico,
che attua le direttive
del datore di lavoro organizzando
l'attività lavorativa
e vigilando su di essa
Resp. Produzione
Resp. Acquisti
Resp. Qualità
Resp. Personale
Attività che caratterizzano
la figura del dirigente
riguardano l’organizzazione
del luogo sicuro e la vigilanza
sull’attività lavorativa
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Responsabilità
per la SSL
Compiti in materia
di SSL
Favorire le politiche di prevenzione
degli infortuni e delle malattie
professionali
Eseguire il monitoraggio sulle attività
dei preposti e dei lavoratori nella
propria area/settore
Programmare e organizzare
le misure di prevenzione
e protezione
Collaborare alla valutazione
dei rischi
Ottenere una riduzione
degli infortuni e delle malattie
professionali in tutta l'area/settore
di loro competenza
Dare attuazione agli interventi
di natura organizzativa,
tecnica o procedurale previsti
dal DVR e ai provvedimenti resi
necessari dalle situazioni di pericolo o
di carenza segnalate dai preposti
e dai lavoratori
Promuovere l'adozione
delle misure di prevenzione
e protezione
Utilizzare il Piano di adeguamento
del DVR per gli obiettivi di sua
competenza
Pianificare le attività
di informazione, formazione
e addestramento
Nell’affidare i compiti ai preposti
o ai lavoratori, tenere conto
delle loro condizioni o capacità
in rapporto alla loro salute
e sicurezza
etc.
Guida al D.Lgs. 81/2008
Verificare l'efficacia
degli interventi pianificati
13
Formazione
Partecipare a corsi
di formazione specifici
aventi come livello minimo
i contenuti dei corsi
per i preposti, i cui programmi
vanno discussi in occasione
della riunione periodica
(art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08)
Ruoli
Preposto
Posizione Aziendale
Capo Reparto
Capo Squadra
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Titolare di competenze professionali
adeguate alla natura dell’incarico,
che sovraintende e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute
e ne controlla l’esecuzione,
esercitando un funzionale potere
di iniziativa.
Svolge la sua attività nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico.
Capo Cantiere
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Ottenere nel suo reparto/area
la riduzione degli infortuni e incidenti
e dei comportamenti pericolosi
Vigilare sulla osservanza
da parte dei lavoratori
dei loro obblighi di legge,
delle disposizioni aziendali
in materia di SSL
e sul corretto utilizzo dei DPI
Capo Sala
- comportamenti e situazioni
pericolose
Non richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività
in persistenza di un pericolo grave
ed immediato
- rilevazione degli incendi e infortuni
Verificare affinchè soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico
- prassi applicative scorrette
o disapplicative
Formazione specifica
e aggiornamento periodico
in relazione ai propri compiti,
i cui programmi vanno discussi
in sede di riunione periodica
Segnalare tempestivamente
al datore di lavoro o al dirigente
le deficienze
dei mezzi/attrezzature/DPI
Frequentare appositi corsi
di formazione
(art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08)
Esercita le funzioni di:
vigilanza e controllo;
immediata supervisione del lavoro;
controllo sulle modalità esecutive
della prestazione lavorativa
dei lavoratori;
rapporto immediato con i lavoratori
Formazione
Informare i lavoratori sui rischi
o le situazioni di pericolo
e le disposizioni da prendere
in materia di protezione
Controllare, vigilare e verificare
l’attuazione delle misure nel proprio
reparto/area di competenza su:
etc.
Obblighi in materia
di SSL
Richiedere l’osservanza delle misure
per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni per l’abbandono
del posto di lavoro
o zona pericolosa
Fare applicare a livello esecutivo le
misure di prevenzione e protezione
previste nel DVR
Svolgere un ruolo di guida
e controllo del proprio reparto/area
per prevenire situazioni pericolose
e fare rispettare le misure
in materia di SSL
Capo Turno
Responsabilità
per la SSL
Garante della reale funzionalità
del sistema di gestione della salute
e sicurezza
Assegnare i compiti ai lavoratori
del proprio reparto tenendo conto
delle peculiarità in materia di SSL
14
Guida al D.Lgs. 81/2008
Ruoli
Medico Competente
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Deve possedere la
specializzazione in:
Promuovere e mantenere
il benessere fisico,
mentale, sociale dei
lavoratori
- medicina del lavoro
- medicina legale
- medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
- igiene e medicina
preventiva
Responsabilità
di Monitoraggio
Oppure svolgere
docenza in:
Libero professionista
Dipendente
o collaboratore
di una struttura
pubblica o privata
- medicina del lavoro
- medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
- tossicologia insutriale
- igiene industriale
- fisiologia e igiene
del lavoro
- clinica del lavoro
Dipendente
del datore di lavoro
Incompatibilità con funzioni
di vigilanza
Guida al D.Lgs. 81/2008
Responsabilità
per la SSL
Compiti in materia
di SSL (1)
Compiti in materia
di SSL (2)
Diritti
Partecipare attivamente
all'attività aziendale di
prevenzione integrandosi
nell'organizzazione
Comunicare al Ministero
della salute mediante
autocertficazione il
possesso dei titoli e i
requisiti per poter svolgere
il suo ruolo
Consegnare al datore di
lavoro e ai lavoratori, alla
cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria
in suo possesso
Partecipare alla valutazione
dei rischi con l'RSPP
Prevenire i danni alla salute
causati dalle condizioni
di lavoro, dai metodi e
dall'ambiente di lavoro
Programmare ed
effettuare la sorveglianza
sanitaria attraverso
protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi
specifici
Proteggere il lavoratore
dai rischi derivanti dalla
presenza di agenti
potenzialmente lesivi
Monitorare attraverso
lo strumento della
sorveglianza sanitaria e
della Relazione sanitaria
Comunicare in forma
scritta (al Datore di Lavoro,
RSPP, RLS), in occasione
della riunione periodica
annuale, i risultati
anonimi e collettivi della
sorveglianza effettuata
Collaborare alla
valutazione dei rischi
Informare i lavoratori
in merito ai risultati
della sorveglianza
sanitaria e, su richiesta,
rilasciare copia della
documentazione
Collaborare all'attività di
formazione e informazione
nei confronti dei lavoratori
Visitare gli ambienti di
lavoro almeno 1 volta
all'anno o con cadenza
diversa, stabilita in base
alla valutazione dei rischi
Collaborare
nell'organizzazione del
servizio di primo soccorso
Partecipare alla
programmazione del
controllo dell'esposizione
dei lavoratori
Fornire ai lavoratori e
agli RLS informazioni
sul significato della
sorveglianza sanitaria
Collaborare all'attuazione
e valorizzazione di
programmi volontari di
“promozione della salute”
Fornire indicazioni e pareri
per migliorare la gestione
della SSL in azienda
Consentire al datore
di lavoro di collocare il
lavoratore in un impiego
consono alle proprie
attitudini psico-fisiologiche,
esprimendo giudizi di
idoneità per lo svolgimento
di una specifica mansione
15
Predisporre cartelle
sanitarie e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria
Formazione
Avvalersi della
collaborazione di Medici
Specialisti individuati
in accordo con il datore
di lavoro, che ne sopporta
gli oneri
Partecipare al programma
di educazione continua
in medicina ai sensi del
D.Lgs. 229/1999, a partire
dal programma triennale
successivo all’entrata in
vigore del D.Lgs. 81/08
(15 maggio 2008)
Ricevere dal datore di
lavoro informazioni in
merito alla natura dei
rischi, all'organizzazione
del lavoro, alla
programmazione e
attuazione delle misure,
alla descrizione degli
impianti e dei processi,
ai dati sugli infortuni e le
malattie professionali, ai
provvedimenti adottai dagli
organi di vigilanza
Ruoli
RLS
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Rappresentare i lavoratori
sugli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro
Formulare osservazioni in
occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità
competenti
Responsabilità
per la SSL
Può essere un membro
della RSU
Dipendente della società
Rappresentante esterno
di terrirorio (RLST)
Incompatibilità con il ruolo
di ASPP o RSPP
Raccogliere e trasmettere
le informazioni, controllare,
essere consultato, proporre,
ma non contrattare
in quanto la salute non può
essere oggetto di scambio
contrattuale
Pieno coinvolgimento,
partecipazione e consultazione
preventiva sulla VR
e sulle misure in materia
di SSL
Attribuzioni in materia
di SSL
Diritti
Partecipare alle riunioni
periodiche di prevenzione
e protezione dai rischi
Accedere ai luoghi di lavoro
Formulare proposte in merito
all'attività di prevenzione
Richiedere la consegna
del DVR e DUVRI
Ricevere le informazioni
provenienti dai servizi
di vigilanza
(ASL, Vigili del Fuoco, ecc)
Formulare ricorsi alle autorità
competenti (ASL, dipartimenti
di prevenzione)
Necessaria una formazione
specifica per un periodo non
inferiore alle 32 ore
(senza oneri personali)
di cui 12 sui rischi specifici
aziendali
Essere consultato in maniera
preventiva e tempestiva sulla
valutazione dei rischi e la
programmazione e verifica
della prevenzione
Avvertire il responsabile
dell'azienda dei rischi
individuati
Ricevere informazioni riguardo
alle misure adottate riguardo
alla segnaletica di sicurezza
Formazione
Nozioni sulle tecniche di
controllo, sui rischi specifici,
sulle normative e sulle tecniche
base di comunicazione
Non ricevere pregiudizio
per lo svolgimento della sua
attività
Informare gli Organismi
Paritetici della partecipazione
a corsi di formazione
Ricevere le medesime tutele
previste per le rappresentanze
sindacali
16
Guida al D.Lgs. 81/2008
Ruoli
RSPP
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Figura in posizione di
staff al datore di lavoro
in possesso di capacità
e requisiti professionali
specifici nell'ambito della
gestione della prevenzione,
designato dal datore di
lavoro, cui risponde, per
coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Programmare, pianificare
e comunicare gli obiettivi
in materia di SSL con i vari
soggetti aziendali
Responsabilità
per la SSL
Compiti in materia
di SSL (1)
Compiti in materia
di SSL (2)
Diritti
Formazione
Coordinare il Servizio
di Prevenzione e Protezione
aziendale, attraverso
un approccio sistemico
e integrato
Analizzare, valutare ed
elaborare proposte circa la
prevenzione e protezione
dei rischi lavorativi
Individuare le potenziali
fonti di pericolo,
le situazioni pericolose e
i rischi
Avere un rapporto diretto con
il vertice aziendale, senza
alcuna mediazione da parte
di livelli gerarchici superiori
o equivalenti
Frequentare corsi di
aggiornamento secondo
gli indirizzi dell'accordo
Stato-Regioni del 26
gennaio 2006
Supportare a livello
consulenziale il datore di
lavoro per lo svolgimento
dei compiti in materia
di SSL
Individuare i soggetti
esposti ai rischi
Avere un'interazione
sistematica con i
responsabili delle diverse
funzioni aziendali (funzione
del personale, produzione,
manutenzione, ufficio
acquisti ecc )
Promuovere un approccio
gestionale diffuso alla
prevenzione
Elaborare la valutazione
dei rischi in collaborazione
con il Medico competente
e consultandosi con l'RLS
Ricevere dal datore di lavoro
informazioni in merito alla
natura dei rischi
Non può coincidere
con l'RLS
Responsabile
Servizio Prevenzione
e Protezione
I componenti del Servizio
devono essere in numero
sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell'azienda
e disporre di mezzi e
tempo adeguati per lo
svolgimento dei loro
compiti
Promuovere le condizioni
che garantiscano il più alto
grado di qualità nella vita
lavorativa, proteggendo
la salute dei lavoratori e
migliorando il benessere
fisico, psichico, sociale e
prevenendo malattie ed
infortuni
Ricevere dal datore di lavoro
informazioni in merito
all'organizzazione del
lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure
Elaborare i sistemi di
controllo delle misure
preventive e protettive
Riferire direttamente
al datore di lavoro
in materia di SSL
Collaborare con gli ASPP
per la realizzazione di
azioni propriamente
tecniche utili ai fini della
salute e sicurezza dei
lavoratori
Individuare le misure di
prevenzione e protezione
che comprendono misure:
- tecniche
- impiantistiche
- comportamentali
- organizzative
- informative e formative
- procedurali
Ricevere dal datore di lavoro
informazioni in merito alla
descrizione degli impianti e
dei processi produttivi
Ricevere dal datore di lavoro
informazioni in merito ai dati
sugli infortuni e malattie
professionali
Ricevere dal datore di
lavoro informazioni sui
provvedimenti adottati
dagli organi di vigilanza
Guida al D.Lgs. 81/2008
17
Proporre i programmi
di formazione, oltre che
di informazione,
dei lavoratori
Ruoli
Lavoratore
Posizione Aziendale
Definizione,
Requisiti, Incompatibilità
Obiettivi del ruolo
in materia di SSL
Responsabilità
di Monitoraggio
Non mettere in atto
comportamenti pericolosi
per la propria sicurezza
e salute e per quella
dei colleghi o di altre
persone presenti sul luogo
di lavoro
Responsabilità
per la SSL
Compiti in materia
di SSL (1)
Compiti in materia
di SSL (2)
Tutelare la propria
sicurezza e quella dei
colleghi
Contribuire
all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza
Non rimuovere
o modificare senza
autorizzazione dispositivi
di sicurezza, segnalazione
o controllo
Operaio
Addetto Officina
Addetto Linea
Produttiva
Impiegato
Stagista/Tirocinante
Osservare le disposizioni
di legge e aziendali
e le procedure di salute
e sicurezza al fine di
prendersi cura
della propria SSL
e di quella delle altre
persone presenti
Formazione
Ricevere adeguata
formazione da persona
esperta e sul luogo
di lavoro
Richiedere copia delle
cartelle sanitarie al medico
competente
Può essere nominato
addetto alla prevenzione
Incendi o al Primo
Soccorso
Persona che,
indipendentemente dalla
tipologia contrattuale,
svolge un’attività
lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza
retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici
e familiari
Diritti
Monitoraggio
in autocontrollo
Può essere
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
(RLS)
Rispettare le istruzioni
ricevute e non operare di
propria iniziativa
Utilizzare macchine,
attrezzature e DPI
conformemente alla
scheda mansione
Partecipare ai programmi
di formazione e
addestramento
Segnalare eventuali
deficienze dei mezzi e DPI
a loro disposizione
Sottoporsi ai controlli
sanitari previsti
Segnalare condizioni di
pericolo e intervenire
in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità
18
Non compiere operazioni
o manovre che possono
compromettere la propria
o la sicurezza altrui
Esporre tessera
di riconoscimento
(per lavoratori in regime
di appalto o subappalto)
corredata di fotografia,
contenente le proprie
generalità e l'indicazione
del datore di lavoro
Ricevere formazione
e addestramento
in occasione di:
- costituzione del rapporto
di lavoro
- trasferimento o
cambiamento di mansioni
- introduzione di nuove
attrezzature, tecnologie,
sostanze pericolose
Ricevere adeguata
informazione e formazione,
diritto che non può essere
ridotto da accordi sindacali
aziendali o nazionali
Contenuto
dell’addestramento:
- attrezzature di lavoro
- DPI
- uso degli estintori e
impianti antincendio
- attuazione delle misure
di emergenza
- agenti chimici pericolosi
Guida al D.Lgs. 81/2008
Sanzioni
Datore di Lavoro
Vecchio D.Lgs. 626/1994
Nuovo D.Lgs. 81/2008
Art. 55 - comma 1 e 2
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda
da € 2.500 a € 6.400
1
2
Art. 89
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 1.549 a € 4.131
Mancata effettuazione della Valutazione dei rischi (VDR) e adozione del documento in collaborazione con l’RSPP e il MC
Mancata nomina del RSPP (anche se svolto direttamente)
Mancata redazione del DVR secondo le modalità di legge
Mancata previsione nel DVR del programma di miglioramento nel tempo della sicurezza
Mancata indicazione nel DVR del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente
Guida al D.Lgs. 81/2008
Nessuna sanzione
19
Art. 55 - comma 2
La sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi
in alcuni tipi di aziende (con rischi biologici,
atmosfere esplosive, cancerogeni/mutageni,
manutenzione/rimozione amianto, etc.)
in caso di mancata effettuazione della VR
ed elaborazione del documento
in collaborazione con RSPP e MC.
Il magistrato potrà convertire in sanzione
pecuniaria non inferiore ai € 2.000.
La sostituzione dell’arresto con la pena
pecuniaria non è consentita qualora la
violazione abbia avuto un contributo causale
nel verificarsi di un infortunio da cui sia
derivata la morte o una lesione con prognosi
superiore ai 40 giorni.
Art. 55 - commi 3 e 4
Ammenda
- da € 2.000 a € 4.000
(in assenza di alcuni contenuti)
- da € 1.000 a € 2.000
(in assenza di altri elementi specificati
dall’art. 28)
Sanzioni
Datore di Lavoro e Dirigente
Vecchio D.Lgs. 626
Nuovo D.Lgs. 81/08
Art. 89 - Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 1.549 a € 4.131
Art. 55 - comma 5
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 750 a € 4.000
Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 516 a € 2.582
Art. 55 - comma 45
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 1.000 a € 4.800
1
Mancata applicazione delle tutele previste dalla legge per i volontari
Mancata adozione di provvedimenti per la tutela del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato
Mancata designazione dei lavoratori incaricati delle emergenze
Mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave e immediato
Mancata astensione salvo giustificato motivo per la sicurezza dal richiedere ai lavoratori la ripresa delle attività in presenza di pericolo grave e immediato
Mancata consegna al RLS che lo richiede di copia del DVR
Mancata fornitura di informazione sui rischi specifici in caso di affidamento di lavori a terzi
2
Mancata selezione dell’idoneità tecnica professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo
3
Mancata previsione nell’affidamento dei compiti ai lavoratori delle loro condizioni e capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza
Mancata adozione di misure per la gestione dell’accesso alle zone che espongono ad un pericolo grave e immediato
Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori di leggi, dispozioni aziendali etc.
Mancata adozione di provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano provocare rischi per la salute della popolazione
o deteriorare l’ambiente esterno
Mancata informazione ai lavoratori
Mancata formazione ai lavoratori, ai dirigenti e preposti, ai lavoratori addetti alle emergenze e all’RLS
Mancata programmazione degli interventi per la cessazione dell’attività da parte dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
e per l’abbandono del luogo di lavoro
Mancata garanzia della presenza di mezzi di estinzione incendi
Mancata adozione di misure di prevenzione incendi
Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 516 a € 2.582
oppure
arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 1.549 a € 4.131
Art. 55 - comma 5
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 1.200 a € 5.200
4
Mancata nomina del Medico Competente
Mancata fornitura dei DPI
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della SSL
Mancata cooperazione e coordinamento e mancata elaborazione del DUVRI
Responsabilità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi per i loro rischi specifici
Mancata redazione e integrazione del DUVRI in ambito pubblico da parte dei soggetti competenti ai sensi del D.Lgs. 163/2006
Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 516 a € 2.582
oppure
arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 1.549 a € 4.131
Art. 55 - comma 5
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 1.500 a € 6.000
5
Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e richiesta al Medico Competente dell’osservanza dei suoi obblighi
Mancato consenso al fatto che i lavoratori verifichino, mediante l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza
Violazione del divieto di consultare il documento fuori dall’azienda
Mancata consultazione dell’RLS nei casi previsti dalla legge
Mancata indizione della riunione periodica in tutti i casi in cui la legge ne preveda la convocazione
Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 516 a € 2.582
oppure
arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 1.549 a € 4.131
Art. 55 - comma 5
ammenda da € 2.000 a € 4.000
20
Guida al D.Lgs. 81/2008
Sanzioni
Datore di Lavoro e Dirigente
Vecchio D.Lgs. 626/1994
Nuovo D.Lgs. 81/2008
Art. 89 - Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.580 a € 15.490
Art. 55 - comma 5
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.000 a € 6.600
6
Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva cui si riferisce la VR
Nell’ambito della riunione periodica, annessa sottoposizione all’esame dei partecipanti degli oggetti previsti dalla legge
Effettuazione delle visite mediche nei casi vietati dalla legge
7
Omessa comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 3 giorni
Omessa vigilanza sul fatto che l’adibizione dei lavoratori alle mansioni sia congruente con i giudizi di idoneità
Omessa fornitura al RSPP e al MC delle informazioni previste dalla legge
Nessuna sanzione
Art. 55 - comma 5
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.000 a € 4.500
8
Mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore
Mancata comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 1 giorno
Mancata fornitura di informazioni al lavoratore sulla conservazione della cartella sanitaria
Mancata redazione del verbale della riunione periodica
Nessuna sanzione
Art. 55 - comma 5
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 500 a € 1.800
9
Mancata fornitura ai lavoratori della tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto
Nessuna sanzione
Art. 55 - comma 5
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore
Mancata comunicazione all’Inail del nominativo del/degli RLS
Nessuna sanzione
Art. 55 - comma 5
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50 a € 300
10
Guida al D.Lgs. 81/2008
21
Sanzioni
Preposto
Vecchio D.Lgs. 626/1994
Nuovo D.Lgs. 81/2008
1
Mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
Mancata segnalazione al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Mancata astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave o immediato
Mancata richiesta ai lavoratori dell’osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio di emergenze e dare istruzioni per l’abbandono
della zona pericolosa
Nessuna sanzione
Art. 56 - comma 1
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 400 a € 1.200
2
Mancata verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni anche in materia di DPI accedano alle zone con esposizione
di rischio grave e specifico
Mancata informazione ai lavoratori esposti ad un pericolo grave e immediato della presenza del pericolo stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione
Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro
Art. 90 - Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 258 a € 1.032
Art. 56 - comma 1
Arresto fino a 1 mese
o ammenda da € 200 a € 800
Lavoratore
Vecchio D.Lgs. 626/1994
1
Mancata osservazione delle disposizioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale
Non utilizzo corretto delle attrezzature, delle sostanze, dei mezzi, dei DPI
Non immediata segnalazione al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposti delle deficienze delle attrezzature e dei DPI
Modifica o rimozione senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo
Compromissione della sicurezza propria o altrui mediante compimento di operazioni o manovre non di propria competenza
Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro
Rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa e dal Medico Competente
Rifiuto della designazione come addetto antincendio senza giustificato motivo
2
Esposizione di tessera di riconoscimento in caso di attività in regime di appalto o di subappalto
Art. 93 - A seconda della fattispecie:
Arresto fino a 1 mese
o ammenda da € 206 a € 619
oppure
arresto fino a 15 gg.
o ammenda da € 103 a € 309
Nessuna sanzione
22
Nuovo D.Lgs. 81/2008
Art. 59 - comma 1
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da € 200 a € 600
Art. 59 - comma 1
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50 a € 300
Guida al D.Lgs. 81/2008
Sanzioni
Medico Competente
Vecchio D.Lgs. 626/1994
1
Mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso
Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio
2
Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria
Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria
Mancata fornitura ai lavoratori e all’RLS sul significato della sorveglianza sanitaria
Nuovo D.Lgs. 81/2008
Art. 58 - comma 1
Arresto fino a 1 mese
o ammenda da € 200 a € 800
Art. 58 - comma 1
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 300 a € 1.200
Art. 92
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 516 a € 3.098
oppure
arresto fino a 1 mese
o ammenda da € 258 a € 1.549
Art. 58 - comma 1
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda da € 400 a € 1.600
3
Mancata collaborazione alla valutazione dei rischi
Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
4
Mancata informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e mancato rilascio di una copia della documentazione sanitaria su richiesta
del lavoratore
Mancata comunicazione scritta al datore di lavoro, all’RLS e all’RSPP dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
Art. 58 - comma 1
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 600 a € 2.000
5
Omessa trasmissione dati sanitari al SSN
Effettuazione visite mediche nei casi vietati dalla legge
Allegazione degli esiti della visita alla cartella sanitaria e di rischio
Espressione del giudizio nei casi previsti dalla legge e consegna di una copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro
Art. 58 - comma 1
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.000 a € 4.000
Guida al D.Lgs. 81/2008
23
Divisione Sicurezza sul Lavoro
3M Italia S.p.A.
Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice
20090 Segrate MI
Tel. 02.7035.1 - Fax 02.7035.2383
www.3msicurezza.it
[email protected]
Scarica

Scarica l`allegato - Community Sicurezza