3M Sicurezza sul Lavoro Guida al D.Lgs. 81/2008 Guida al D.Lgs. 81/2008 Indice Questa guida rappresenta un riassunto delle principali disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nel decreto legislativo 81/2008 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009. Vuole essere un documento sintetico e schematico per orientarsi nelle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, affrontandone le tematiche da diversi punti di vista: novità rispetto al D.Lgs. 626/94, indicazione dei compiti dei diversi soggetti coinvolti nel processo, elenco delle sanzioni, suddivisione degli obblighi in relazione alla dimensione aziendale. Tale documento non sostituisce i riferimenti di legge presenti nel testo ufficiale del decreto. A cura di: Avv. Anna Guardavilla Principali Novità 3 Mappa Disposizioni 6 Disposizioni per dimensione aziendale 11 Ruoli 12 Sanzioni 19 Principali Novità 1) Ampliamento del campo di applicazione (soggettivo e oggettivo) a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ampliando quanto precedentemente previsto dal D.Lgs. 626/94. 5) Valutazione dei rischi Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, responsabile del servizio di protezione, medico competente (ove previsto) e rappresentante dei lavoratori. Ampliamento del campo di valutazione del documento di valutazione dei rischi: il datore di lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (attualmente prorogato), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale. La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati non solo in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della SSL (come prevedeva il D.Lgs. 626/94), ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, prevenzione, protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (entro 30 giorni dalle relative causali). L’autocertificazione dei rischi è valida per le aziende fino a 10 dipendenti; per le aziende a basso profilo di rischio fino a 50 dipendenti si prevedono procedure standardizzate da emanare con apposito decreto. 2) Disposizioni estese a tutti i lavoratori a subordinati e parasubordinati, a soci lavoratori, a chiunque svolge un’attività lavorativa con o senza retribuzione (regime misto per autonomi e imprese familiari). La normativa si applica anche alle Forze Armate e di Polizia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Università tenendo conto delle particolarità connesse a tali attività. Superamento della precedente definizione secondo cui il lavoratore (definito dipendente) era colui che prestava il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro subordinato. Aumento dei soggetti equiparati alla figura del lavoratore. 3) Riconferma dei compiti non delegabili del datore di lavoro a) valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del relativo documento (DVR); b) nomina scritta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che non viene più trasmessa all’ASL di competenza e all’Ispettorato del lavoro in quanto il nominativo dell’RSPP è comunque ora contenuto in un documento avente data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti che hanno collaborato alla elaborazione del documento. 6) Computo dei lavoratori Nella determinazione del numero dei lavoratori ai fini dell’applicazione di specifici obblighi di salute e sicurezza (autocertificazione, obbligo del SPP interno etc.) si calcolano lavoratori subordinati e parasubordinati, co.co.co. e co.co.pro. purché la loro attività sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. Dal numero di lavoratori dipendono particolari obblighi: SPP interno, obbligo di riunione periodica, numero degli RLS, svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro, etc. 4) Delega dei compiti di prevenzione è previsto che il Datore di Lavoro possa delegare obblighi e funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un atto di delega regolato dai seguenti limiti e condizioni: - deve risultare da atto scritto avente data certa; - il delegato deve possedere i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni delegate; - il delegato deve accettare la delega per iscritto; - la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate; - la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa per assolvere alle funzioni delegate; - non esclude l’obbligo di vigilanza e le conseguenti responsabilità in capo al datore di lavoro, obbligo che si intende assolto in caso di adozione e di efficace attuazione di un sistema di verifica e controllo nell’ambito di un modello organizzativo quale previsto dal D.Lgs. 231/01. Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro e purché sussistano gli stessi presupposti di sostanza e di forma previsti per la delega. Guida al D.Lgs. 81/2008 7) Valutazione dei rischi da interferenze e indicazione dei costi della sicurezza Nelle attività in regime di appalto e contratto d’opera, il committente deve redigere il documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI), cioè i rischi che possono derivare da interferenze nello svolgimento della loro attività in presenza di più imprese o qualora vi sia interferenza tra i lavoratori di un’impresa e quelli del committente (es: impresa edile, l’impresa di pulizie, elettricista, mensa, ecc.). Nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione di cose, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi interferenziali (sulla base del DUVRI). 3 Principali Novità - vigila sull’adempimento degli obblighi a carico di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente. 8) Rafforzamento ruolo del Medico Competente Definito e potenziato il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi e i diritti. Il datore di lavoro deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i compiti del medico competente garantendone l’autonomia a prescindere che esso sia o meno un suo dipendente. Inoltre, per aziende con più unità produttive e gruppi di imprese o quando la VR ne evidenzi la necessità è possibile nominare più medici competenti ed in tal caso sarà obbligatorio individuare tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Il Medico Competente dovrà essere parte attiva in fase di valutazione dei rischi nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (l’omessa collaborazione dei rischi è ora penalmente sanzionata a carico del MC). La non necessità della sorveglianza deve comunque essere esclusa mediante parere del medico. b) Medico competente: - esprime giudizio di idoneità alla mansione in seguito a visita preventiva che può anche essere preassuntiva e poi in seguito a successive visite periodiche; - visita l’azienda almeno una volta all’anno; - collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi e lo firma; - elabora protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (ai fini della programmazione e attuazione della sorveglianza sanitaria); - partecipa alla riunione annuale (per aziende con più di 15 dipendenti); - custodisce le cartelle sanitarie che sono conservate presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico stesso. 9) Rafforzamento prerogative di RLS, RLST e RLS di Sito Produttivo (es. cantieri) assumendo maggiore spessore in fase consultiva. Nelle imprese fino a 15 dipendenti, se non viene eletto il rappresentante dei lavoratori, si richiede il rappresentante territoriale (RLST) ad associazioni di categoria o sindacati. In questo caso il datore di lavoro partecipa a un fondo istituto dall’Inail, contribuendo con il corrispettivo di 2 giornate lavorative per ogni dipendente. c) Preposto: su di lui gravano prevalentemente obblighi di sovrintendenza, supervisione e vigilanza sulle modalità esecutive della prestazione da parte dei lavoratori anche mediante segnalazioni. d) Dirigente: ha obblighi che gravano su di lui in forza dell’incarico da lui ricoperto in azienda, senza che siano necessarie ulteriori attribuzioni e obblighi che gli possono essere formalmente delegati. 10) Nuovi obblighi dei soggetti della prevenzione a) Datore di lavoro (e/o delegato) e dirigente: - comunica all’Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente; - comunica all’Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportano assenza di 1 giorno escluso quello dell’evento; - nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 indice almeno annualmente la riunione periodica di sicurezza; - fornisce ora anche al medico competente (oltre che all’RSPP) informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione aziendale, alla descrizione di processi e impianti etc.; - consulta ora anche il medico competente (oltre all’RSPP) sui dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori; - consulta ora anche il medico competente (oltre all’RSPP) sui dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori; e) Imprese familiari e lavoratori autonomi: sono obbligati all’uso corretto di attrezzature di lavoro e di D.P.I. (Dipositivi di Protezione Individuale) a norma, nonché all’esposizione della tessera di riconoscimento nel regime di appalto, subappalto e contratto d’opera. 11) Rafforzamento dell’Informazione, Formazione e Aggiornamento a) Lavoratori, RLS e Preposti: diventa obbligatoria sia la verifica del livello di apprendimento sia l’aggiornamento periodico, da disciplinare con Accordi Stato-Regioni e con i contratti collettivi (per i rappresentanti dei lavoratori non potrà essere inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 dipendenti e a 8 ore per imprese oltre i 50 dipendenti). La formazione deve essere registrata sul “libretto formativo del cittadino” e svolta in orario di lavoro. L’addestramento deve essere svolto a cura di una persona esperta (es. fabbricante) e sul luogo di lavoro. 4 Guida al D.Lgs. 81/2008 Principali Novità 13) Modelli di organizzazione e gestione vengono valorizzati i sistemi di gestione per la salute e sicurezza, in quanto si identificano i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). Tali modelli possono avere, secondo la valutazione del magistrato, “carattere esimente” rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, se: - rispettano precisi requisiti (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e art. 30 T.U.); - vengono sottoposti a verifica funzionale che preveda un organismo di vigilanza e applicazione di un sistema disciplinare. Il contenuto dell’Informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, superando le barriere linguistiche che si possono presentare per la presenza di lavoratori immigrati. b) Componenti del servizio di prevenzione e protezione: obbligatorio l’aggiornamento periodico. c) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro che assume tali compiti deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore con aggiornamenti periodici. Obbligatorio l’aggiornamento anche per coloro che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore della presente normativa e per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi in fase di prima applicazione del D.Lgs. 626/94. Nel caso il datore di lavoro optasse per un responsabile esterno o interno, questi deve avere precisi requisiti ed è obbligato ad aggiornamento periodico. - Precisata l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche (art. 3 comma 4, 5, 6, 7 e 8); - Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequenza a corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e a corsi di aggiornamento; - Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento. I sistemi di gestione previsti da: - Le Linee Guida UNI-INAIL 28/09/2001 - Lo standard BS OHSAS 18001-2007 sono equiparati ai modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01 “per le parti corrispondenti”. Con il decreto 81/2008 si è arrivati ad un “approccio sistemico” grazie all’intetvento di tutte le funzioni aziendali in modo integrato e partecipativo, nell’ottica della multidisciplinarietà. Si richiede uno stretto legame fra prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e prevenzione sanitaria. Con la nuova normativa indicata nell’art. 300 D.Lgs. 81/08, ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute su lavoro, si applicano le norme e quindi le sanzioni relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche indicate dal D.Lgs. 231/01. Quest’ultimo decreto ha previsto “la responsabilità dell’ente per il fatto commesso dalla persona fisica, quando la realizzazione di quel fatto sia in qualche modo rimproverabile alla persona giuridica”, quindi in base ad un presupposto di colpa organizzativa. 12) Contratti d’appalto, subappalto, opera e somministrazione Verrà istituito un sistema di qualificazione delle imprese mediante indicazioni della commissione consultiva permanente. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante per la partecipazione ad appalti e subappalti. In fase transitoria, resta valida l’autocertificazione da parte delle imprese appaltatrici/affidatarie e gli altri requisiti previsti dall’art. 26 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Il contratto d’appalto è nullo se non sono specificati i costi della sicurezza. Tale aspetto influirà sull’assegnazione delle gare di appalto pubbliche e private. Esiste il principio di “solidarietà passiva” tra committente, appaltatore e subappaltatori per il risarcimento del danno differenziale non indennizzato dall’Inail. Guida al D.Lgs. 81/2008 14) Revisione del sistema delle sanzioni con la scelta di sanzionare con maggiore gravità gli inadempimenti commessi dalle aziende caratterizzate da un maggior pericolo potenziale. Nuovi soggetti destinatari di sanzioni penali: - componenti dell’impresa familiare; - lavoratori autonomi; - artigiani; - soci di società semplici operanti nel settore agricolo; - piccoli commercianti. 5 Mappa Disposizioni Macro Tema Argomento Sintesi Definizioni Definizione ampia di lavoratore: nella categoria di lavoratore rientrano anche i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti) Definizione puntuale del presposto e del dirigente come figure che sono deputate rispettivamente a sovrintendere e organizzare l’attività lavorativa Responsabilità sociale Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impresa ovvero all’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate Lavoro dipendente Il lavoro subordinato rimane l’ambito principale, anche se non esclusivo, di applicazione della normativa prevenzionale Lavoro somministrato A parte l’obbligo di formazione sugli aspetti generali, che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore (l’azienda) Lavoratori a progetto e co.co.co. Le norme del D.Lgs. 81/2008 si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente Prestazioni occasionali Le norme del D.Lgs. 81/2008 si applicano nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili. Azienda Compiti di vigilanza in materia di SSL assegnata principalmente ai Preposti e ai dirigenti (questi ultimi sull’attività lavorativa complessiva) Istituzioni Comitato di indirizzo e vigilanza (art. 5 Min.Salute) Commissione consultiva (art. 6, Min.Lavoro, quadripartita) Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome) Commissione per gli Interpelli (art. 12, Min.Lavoro) Sistema informativo SINP Enti di controllo ASL, VVFF Direzione Provinciale del Lavoro (costruzioni edili, aria compressa e subacquei) Autorità portuali e marittime, Amministrazione penitenziaria, ecc. Violazioni 1) Lavoro irregolare (minimo 20% del totale dei lavoratori in cantiere) 2) Per “gravi e reiterate” violazioni in materia di SSL individuate con decreto e, in attesa, elencate nell’allegato I che sono: · Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi · Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione · Mancata formazione ed addestramento · Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile · Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) · Mancato fornitura del DPI contro le cadute dall’alto · Mancanza di protezioni verso il vuoto · Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno · Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori · Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori · Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) · Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto Disposizioni Generali Lavoratori a cui si applicano le disposizioni Art. 2 Vigilanza Sospensione attività imprenditoriale Articoli Art. 3 Artt. 5, 6, 7, 9, 12, 18, 19 6 Art. 14 e Allegato Primo Guida al D.Lgs. 81/2008 Mappa Disposizioni Macro Tema Tutela e Obblighi Delega dei compiti di Prevenzione Gestione della Sicurezza Argomento Sintesi Articoli Massima sicurezza tecnologicamente fattibile La nuova definizione di “prevenzione” contiene un implicito riferimento all’art. 2087 c.c. allorché cita i parametri della “particolarità del lavoro”, dell’“esperienza” e della “tecnica” La riduzione del rischio segue il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile ex art. 2087 del codice civile, in base al quale in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla miglior scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore Scritta e Certa La delega deve essere conferita con atto scritto riportante data certa Pubblicità Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità Vigilanza La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle attività delegate Sistema di gestione aziendale Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” Interdisciplinarietà Partecipazione di tutti i soggetti alla prevenzione e gestione della salute e sicurezza, ad esempio Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare maggiormente Gestione delle interferenze Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Costi per la Sicurezza La mancata indicazione nei contratti dei “costi per la sicurezza” rende nullo il contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione di cose Funzioni del documento di valutazione dei rischi Il documento deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e degli altri soggetti che hanno collaborato al documento È lo strumento di pianificazione della prevenzione Costituisce il mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione Rappresenta il documento per l’esplicitazione delle misure adottate/previste da presentare agli organi di vigilanza Procedure standardizzate e Trasmissione del documento La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Non vi è l’obbligo di trasmettere il documento all’organo di vigilanza, a meno di specifica richiesta da parte dell’organo stesso Contenuto del documento di valutazione dei rischi Il documento deve avere data certa e deve contenere: a) Relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa b) Misure di prevenzione attuate e i DPI adottati c) Programma delle misure opportune per garantire il miglioramento della sicurezza nel tempo d) Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e) Nominativo del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione f) Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono: - riconosciuta capacità professionale - specifica esperienza - adeguata formazione e addestramento Elementi fondamentali Non deve essere generico e deve indicare criteri e metodi adottati Indicare gli attori coinvolti nel processo di valutazione Considerare l’efficacia ed efficienza delle misure già in uso Contenere un organigramma con compiti, competenze e poteri Indicare i rischi noti per i quali si identificano le misure di controllo Indicare i rischi per i quali è necessario un più attento e dettagliato esame Definire il programma di miglioramento e i tempi di attuazione delle misure Art. 16 Artt. 28, 29 e 30 Lavori in appalto Valutazione dei Rischi Guida al D.Lgs. 81/2008 Art. 2087 c.c. e Art. 2 D.Lgs. 81/08 Art. 26 7 Artt. 28 e 29 Mappa Disposizioni Macro Tema Argomento Sintesi Modalità di effettuazione della VdR Collaborazione con RSPP e Medico competente Consultazione dell’RLS Rielaborazione: - in occasione di modifiche significative - in relazione a evoluzione della tecnica - a seguito di infortuni significativi - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Articoli Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva Necessità di redigere DVR e DUVRI per tutte le diverse unità produttive, facenti parte del gruppo, dotate di autonomia funzionale Autocertificazione è valida solo per imprese fino a 10 lavoratori con scadenza non oltre il 30 giugno 2012. L’autocertificazione non è consentita in alcune aziende a rischi particolarmente elevati Valutazione dei Rischi Piccole Aziende Artt. 28 e 29 Possibilità del datore di lavoro di svolgere direttamente, in veste di RSPP, l’analisi del rischio per le: - Aziende artigiane e industriali < 30 lavoratori - Aziende agricole < 10 lavoratori - Aziende di servizi < 200 lavoratori - Aziende della pesca < 20 lavoratori In questi casi si dovrà inviare all’organo di vigilanza una dichiarazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e di aver redatto il documento Interno Servizio di Protezione e Prevenzione Aziende industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99) Centrali termoelettriche Impianti ed installazioni previste dagli artt. 7-28-33 del D.Lgs. 19 marzo 1995 n. 230 Aziende industriali > 200 lavoratori Aziende estrattive > 50 lavoratori Strutture di ricovero e cura pubbliche e private > 50 lavoratori Se SPP è interno, anche il suo responsabile lo deve essere Responsabile Artt. 31-35 Possibilità di utilizzare un consulente esterno con qualifica di RSPP solo in assenza nell’organizzazione di persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 Datore di Lavoro come RSPP Possibilità di svolgere direttamente il ruolo di RSPP nei seguenti casi: - Aziende artigiane e industriali < 30 lavoratori - Aziende agricole < 10 lavoratori - Aziende di servizi < 200 lavoratori - Aziende della pesca < 20 lavoratori Per avvalersi di questa possibilità deve frequentare appositi corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore Obbligo Indizione almeno una volta all’anno, nelle aziende con più di 15 lavoratori, di una riunione periodica di prevenzione e protezione Codici e obiettivi Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della SSL Riunione Periodica 8 Art. 35 Guida al D.Lgs. 81/2008 Mappa Disposizioni Macro Tema Argomento Sintesi Articoli Libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 276/03). Il contenuto del libretto formativo è da considerare dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi in materia di SSL. Formazione del datore di lavoro che si nomina RSPP Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto, un corso di formazione. La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48 (prima era di sole 16 ore). Inoltre ha l’obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento. I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni. Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà seguire un corso di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Non si fa menzione di un corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti. Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.Lgs. 276/03). Formazione e lingua Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, anche per quanto riguarda la lingua utilizzata Verifica delle competenze acquisite Oltre ad attuare la formazione l’informazione e l’addestramento è necessario verificare le competenze acquisite Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda Formazione, Informazione e Addestramento Contenuto della formazione Obbligo di registrazione della formazione in un documento recante: - data - elenco degli argomenti svolti - firma dei docenti - firma dei lavoratori - conservazione della prova scritta di verifica dell’apprendimento (se eseguita) Occasioni per la formazione dei lavoratori Alla costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro) Al trasferimento o cambiamento di mansioni All’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi Addestramento Oltre all’obbligo di formazione si è aggiunto quello dell’addestramento specifico, ove previsto, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale Argomenti necessari di adeguata informazione ai lavoratori Guida al D.Lgs. 81/2008 Procedure di: - Primo soccorso - Lotta antincendio - Evacuazione Nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e prevenzione incendi Nominativi dell’RSPP, degli ASPP e del Medico competente Rischi specifici a cui è esposto il lavoratore nella sua attività, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia di SSL Pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezza Misure e attività di protezione e prevenzione adottate in azienda 9 Art. 36-37 Mappa Disposizioni Macro Tema Argomento Sintesi Sorveglianza sanitaria È prevista per legge nei casi (non esaustivi) di: Movimentazione manuale dei carichi (annuale) Videoterminali (biennale/quinquennale) Rumore (annuale) Vibrazioni (annuale) Campi elettromagnetici (annuale) Radiazioni ottiche (annuale) Agenti chimici pericolosi (annuale) Agenti cancerogeni e mutageni (annuale) Amianto (triennale) Agenti biologici (annuale) Sorveglianza Sanitaria Gestione delle Emergenze Articoli Artt. 38-42 Visite mediche Sono vietate le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa (art. 41 comma 3). Sono comprese nella sorveglianza sanitaria le visite mediche su rischiesta del lavoratore (qualora ritenute correlate ai rischi professionali) Custodia delle cartelle sanitarie Il luogo di custodia è concordato al momento della nomina del medico competente Obblighi del Datore di Lavoro Organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze Designazione dei lavoratori addetti alla gestione emergenze, adozione provvedimenti da attuare in caso di pericolo grave e immediato Elaborazione automatica È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista al D.Lgs. 81/2008. Copie Tutta la documentazione in materia di SSL può essere tenuta su un unico supporto (cartaceo o elettronico), ferme restando le disposizioni in materia di valutazione dei rischi. Infortuni Comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportano l’assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, ai soli fini statistici RSPP Non sussiste più l’obbligo di comunicazione del nominativo dell’RSPP alla DPL e all’ASL Obblighi del DdL Conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla legge Provvedimenti affinché le vie di circolazione siano sgombre e affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano puliti e manutenuti Caratteristiche Adeguati ai rischi senza comportare rischio maggiore Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro Tenere conto delle esigenze ergonomiche o della salute del lavoratore Adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità Documentazione e Comunicazioni Luoghi di Lavoro Dispositivi di Protezione Individuale Art. 43 Artt. 53-54 Art. 64 Artt. 74-79 10 Guida al D.Lgs. 81/2008 Disposizioni per dimensione aziendale Disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro in base alle dimensioni aziendali Dimensione Azienda 0-5 Lavoratori Riunione periodica RSPP Obbligo 31-50 Lavoratori 51-200 Lavoratori 201-300 Lavoratori 301-1000 Lavoratori >1000 Lavoratori Obbligo di riunione periodica almeno 1 volta all’anno, o al variare delle condizioni di esposizione Possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente esterno, nei casi in cui l’organizzazione esterna non è esclusa (se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo responsabile deve essere interno) Aziende Agricole Possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente esterno, nei casi in cui l’organizzazione esterna non è esclusa (se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo responsabile deve essere interno) Ore di permesso retribuito Sorveglianza sanitaria Obbligo di Sorveglianza Valutazione dei rischi Documento di Valutazione dei Rischi Modello di organizzazione e gestione Attività Finanziabili Svolgimento del ruolo di RSPP da parte di un dipendente o consulente esterno, nei casi in cui l’organizzazione esterna non è esclusa (se il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno anche il suo responsabile deve essere interno) Possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro Interno / Esterno Ore di formazione Guida al D.Lgs. 81/2008 16-30 Lavoratori Imprese Artigiane e Industriali Numero ed Elezione RLS 11-15 Lavoratori Nessun obbligo (necessaria solo in caso di variazioni delle condizioni o su richiesta dell’RLS) Aziende di Servizi Servizio di prevenzione e protezione 6-10 Lavoratori Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato un RLS di Territorio (RLST da richiedere ad associazioni di categoria o sindacati) 12 ore/anno per ogni RLS Designato 1 RLS all’interno della RSU (1 RLS) 30 ore/anno per ogni RLS Durata del programma di formazione pari a 32 ore (nessuna indicazione sul minimo orario annuo) Obbligo struttura interna per: - aziende industriali - aziende estrattive - strutture sanitarie Obbligo struttura interna per: - aziende estrattive - strutture sanitarie Scelta del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno Designati 2 RLS all’interno della RSU e 1 RLS aggiuntivo (2+1 RLS) Designati 3 RLS all’interno della RSU (3 RLS) Designati 6 RLS all’interno della RSU (6 RLS) 40 ore/anno per ogni RLS Durata del programma di formazione pari a 32 ore (minimo di 4 ore/anno) Durata del programma di formazione pari a 32 ore (minimo di 8 ore/anno) In tutte le aziende in cui vi sia almeno un lavoratore espsto ad un rischio in relazione al quale sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria (in base al D.Lgs. 81/08 o a norme esterne allo stesso) Possibilità di autocertificazione dell’avvenuta Valutazione dei Rischi (con scadenza non oltre il 30 giugno 2012) Stesura del documento di Valutazione dei Rischi con il contributo del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS L’adozione del modello rientra tra le attività finanziabili di cui all’art. 11 D.Lgs. 81/2008 11 Ruoli Datore di Lavoro Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o responsabile dell’azienda/unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Responsabilità per la SSL Obblighi in materia di SSL (1) Obblighi in materia di SSL (2) Definire e promuovere le politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Effettuare il monitoraggio sulle attribuzioni dei Dirigenti ed in auto controllo sulle proprie Assicurare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento Fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento Designare l’RSPP Munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento Ottenere una riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in azienda Nominare il medico competente Fornire al SPP e al medico informazioni sugli aspetti rilevanti di SSL Dare attuazione agli interventi previsti dal DVR Designare gli addetti al SPP, all’antincendio, all’evacuazione e all’emergenza Consultare il RLS e consegnargli copia del DVR e del DUVRI su richiesta e per lo svolgimento della sua attività di rappresentanza Richiedere ai lavoratori e al medico competente l’osservanza delle norme vigenti di loro competenza Indire la riunione periodica (aziende > 15 dip. almeno 1 volta l’anno; aziende < 15 dip. su variazioni e richiesta) Aggiornare le misure di prevenzione Denunciare all’INAIL gli infortuni Adottare le misure per il controllo delle emergenza Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS Evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente Fornire i DPI ai lavoratori Nella pubblica amministrazione si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione Titolare Legale rappresentante Resposabile di Filiale/Unità produttiva Predisporre le misure di prevenzione e protezione organizzative, tecniche e procedurali secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile Utilizzare il Piano di adeguamento del DVR Nella pubblica amministrazione, in caso di mancanza del dirigente, si intende il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale e individuato dall’organo di vertice Garantire e tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori Nell’affidare i compiti ai preposti o ai lavoratori, tenere conto delle loro condizioni o capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza Vigilare sull’adempimento degli obblighi a carico dei lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente 12 Formazione In caso di svolgimento diretto della funzione di RSPP, frequentare specifici corsi di formazione di una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e percorsi di aggiornamento Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Guida al D.Lgs. 81/2008 Ruoli Dirigente Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Titolare di competenze professionali e di poteri gerarchici / funzionali adeguati alla natura dell’incarico, che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa Resp. Produzione Resp. Acquisti Resp. Qualità Resp. Personale Attività che caratterizzano la figura del dirigente riguardano l’organizzazione del luogo sicuro e la vigilanza sull’attività lavorativa Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Responsabilità per la SSL Compiti in materia di SSL Favorire le politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Eseguire il monitoraggio sulle attività dei preposti e dei lavoratori nella propria area/settore Programmare e organizzare le misure di prevenzione e protezione Collaborare alla valutazione dei rischi Ottenere una riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in tutta l'area/settore di loro competenza Dare attuazione agli interventi di natura organizzativa, tecnica o procedurale previsti dal DVR e ai provvedimenti resi necessari dalle situazioni di pericolo o di carenza segnalate dai preposti e dai lavoratori Promuovere l'adozione delle misure di prevenzione e protezione Utilizzare il Piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di sua competenza Pianificare le attività di informazione, formazione e addestramento Nell’affidare i compiti ai preposti o ai lavoratori, tenere conto delle loro condizioni o capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza etc. Guida al D.Lgs. 81/2008 Verificare l'efficacia degli interventi pianificati 13 Formazione Partecipare a corsi di formazione specifici aventi come livello minimo i contenuti dei corsi per i preposti, i cui programmi vanno discussi in occasione della riunione periodica (art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08) Ruoli Preposto Posizione Aziendale Capo Reparto Capo Squadra Definizione, Requisiti, Incompatibilità Titolare di competenze professionali adeguate alla natura dell’incarico, che sovraintende e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione, esercitando un funzionale potere di iniziativa. Svolge la sua attività nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico. Capo Cantiere Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Ottenere nel suo reparto/area la riduzione degli infortuni e incidenti e dei comportamenti pericolosi Vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di SSL e sul corretto utilizzo dei DPI Capo Sala - comportamenti e situazioni pericolose Non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in persistenza di un pericolo grave ed immediato - rilevazione degli incendi e infortuni Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico - prassi applicative scorrette o disapplicative Formazione specifica e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti, i cui programmi vanno discussi in sede di riunione periodica Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi/attrezzature/DPI Frequentare appositi corsi di formazione (art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08) Esercita le funzioni di: vigilanza e controllo; immediata supervisione del lavoro; controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa dei lavoratori; rapporto immediato con i lavoratori Formazione Informare i lavoratori sui rischi o le situazioni di pericolo e le disposizioni da prendere in materia di protezione Controllare, vigilare e verificare l’attuazione delle misure nel proprio reparto/area di competenza su: etc. Obblighi in materia di SSL Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni per l’abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa Fare applicare a livello esecutivo le misure di prevenzione e protezione previste nel DVR Svolgere un ruolo di guida e controllo del proprio reparto/area per prevenire situazioni pericolose e fare rispettare le misure in materia di SSL Capo Turno Responsabilità per la SSL Garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza Assegnare i compiti ai lavoratori del proprio reparto tenendo conto delle peculiarità in materia di SSL 14 Guida al D.Lgs. 81/2008 Ruoli Medico Competente Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Obiettivi del ruolo in materia di SSL Deve possedere la specializzazione in: Promuovere e mantenere il benessere fisico, mentale, sociale dei lavoratori - medicina del lavoro - medicina legale - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - igiene e medicina preventiva Responsabilità di Monitoraggio Oppure svolgere docenza in: Libero professionista Dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata - medicina del lavoro - medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - tossicologia insutriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro - clinica del lavoro Dipendente del datore di lavoro Incompatibilità con funzioni di vigilanza Guida al D.Lgs. 81/2008 Responsabilità per la SSL Compiti in materia di SSL (1) Compiti in materia di SSL (2) Diritti Partecipare attivamente all'attività aziendale di prevenzione integrandosi nell'organizzazione Comunicare al Ministero della salute mediante autocertficazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo Consegnare al datore di lavoro e ai lavoratori, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso Partecipare alla valutazione dei rischi con l'RSPP Prevenire i danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro, dai metodi e dall'ambiente di lavoro Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici Proteggere il lavoratore dai rischi derivanti dalla presenza di agenti potenzialmente lesivi Monitorare attraverso lo strumento della sorveglianza sanitaria e della Relazione sanitaria Comunicare in forma scritta (al Datore di Lavoro, RSPP, RLS), in occasione della riunione periodica annuale, i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata Collaborare alla valutazione dei rischi Informare i lavoratori in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, rilasciare copia della documentazione Collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori Visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o con cadenza diversa, stabilita in base alla valutazione dei rischi Collaborare nell'organizzazione del servizio di primo soccorso Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori Fornire ai lavoratori e agli RLS informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria Collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” Fornire indicazioni e pareri per migliorare la gestione della SSL in azienda Consentire al datore di lavoro di collocare il lavoratore in un impiego consono alle proprie attitudini psico-fisiologiche, esprimendo giudizi di idoneità per lo svolgimento di una specifica mansione 15 Predisporre cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Formazione Avvalersi della collaborazione di Medici Specialisti individuati in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri Partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 229/1999, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008) Ricevere dal datore di lavoro informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e attuazione delle misure, alla descrizione degli impianti e dei processi, ai dati sugli infortuni e le malattie professionali, ai provvedimenti adottai dagli organi di vigilanza Ruoli RLS Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti Responsabilità per la SSL Può essere un membro della RSU Dipendente della società Rappresentante esterno di terrirorio (RLST) Incompatibilità con il ruolo di ASPP o RSPP Raccogliere e trasmettere le informazioni, controllare, essere consultato, proporre, ma non contrattare in quanto la salute non può essere oggetto di scambio contrattuale Pieno coinvolgimento, partecipazione e consultazione preventiva sulla VR e sulle misure in materia di SSL Attribuzioni in materia di SSL Diritti Partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi Accedere ai luoghi di lavoro Formulare proposte in merito all'attività di prevenzione Richiedere la consegna del DVR e DUVRI Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (ASL, Vigili del Fuoco, ecc) Formulare ricorsi alle autorità competenti (ASL, dipartimenti di prevenzione) Necessaria una formazione specifica per un periodo non inferiore alle 32 ore (senza oneri personali) di cui 12 sui rischi specifici aziendali Essere consultato in maniera preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi e la programmazione e verifica della prevenzione Avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati Ricevere informazioni riguardo alle misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza Formazione Nozioni sulle tecniche di controllo, sui rischi specifici, sulle normative e sulle tecniche base di comunicazione Non ricevere pregiudizio per lo svolgimento della sua attività Informare gli Organismi Paritetici della partecipazione a corsi di formazione Ricevere le medesime tutele previste per le rappresentanze sindacali 16 Guida al D.Lgs. 81/2008 Ruoli RSPP Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Figura in posizione di staff al datore di lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali specifici nell'ambito della gestione della prevenzione, designato dal datore di lavoro, cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Programmare, pianificare e comunicare gli obiettivi in materia di SSL con i vari soggetti aziendali Responsabilità per la SSL Compiti in materia di SSL (1) Compiti in materia di SSL (2) Diritti Formazione Coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, attraverso un approccio sistemico e integrato Analizzare, valutare ed elaborare proposte circa la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi Individuare le potenziali fonti di pericolo, le situazioni pericolose e i rischi Avere un rapporto diretto con il vertice aziendale, senza alcuna mediazione da parte di livelli gerarchici superiori o equivalenti Frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Supportare a livello consulenziale il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti in materia di SSL Individuare i soggetti esposti ai rischi Avere un'interazione sistematica con i responsabili delle diverse funzioni aziendali (funzione del personale, produzione, manutenzione, ufficio acquisti ecc ) Promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione Elaborare la valutazione dei rischi in collaborazione con il Medico competente e consultandosi con l'RLS Ricevere dal datore di lavoro informazioni in merito alla natura dei rischi Non può coincidere con l'RLS Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione I componenti del Servizio devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei loro compiti Promuovere le condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni Ricevere dal datore di lavoro informazioni in merito all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure Elaborare i sistemi di controllo delle misure preventive e protettive Riferire direttamente al datore di lavoro in materia di SSL Collaborare con gli ASPP per la realizzazione di azioni propriamente tecniche utili ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori Individuare le misure di prevenzione e protezione che comprendono misure: - tecniche - impiantistiche - comportamentali - organizzative - informative e formative - procedurali Ricevere dal datore di lavoro informazioni in merito alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi Ricevere dal datore di lavoro informazioni in merito ai dati sugli infortuni e malattie professionali Ricevere dal datore di lavoro informazioni sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza Guida al D.Lgs. 81/2008 17 Proporre i programmi di formazione, oltre che di informazione, dei lavoratori Ruoli Lavoratore Posizione Aziendale Definizione, Requisiti, Incompatibilità Obiettivi del ruolo in materia di SSL Responsabilità di Monitoraggio Non mettere in atto comportamenti pericolosi per la propria sicurezza e salute e per quella dei colleghi o di altre persone presenti sul luogo di lavoro Responsabilità per la SSL Compiti in materia di SSL (1) Compiti in materia di SSL (2) Tutelare la propria sicurezza e quella dei colleghi Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza Non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo Operaio Addetto Officina Addetto Linea Produttiva Impiegato Stagista/Tirocinante Osservare le disposizioni di legge e aziendali e le procedure di salute e sicurezza al fine di prendersi cura della propria SSL e di quella delle altre persone presenti Formazione Ricevere adeguata formazione da persona esperta e sul luogo di lavoro Richiedere copia delle cartelle sanitarie al medico competente Può essere nominato addetto alla prevenzione Incendi o al Primo Soccorso Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Diritti Monitoraggio in autocontrollo Può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Rispettare le istruzioni ricevute e non operare di propria iniziativa Utilizzare macchine, attrezzature e DPI conformemente alla scheda mansione Partecipare ai programmi di formazione e addestramento Segnalare eventuali deficienze dei mezzi e DPI a loro disposizione Sottoporsi ai controlli sanitari previsti Segnalare condizioni di pericolo e intervenire in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità 18 Non compiere operazioni o manovre che possono compromettere la propria o la sicurezza altrui Esporre tessera di riconoscimento (per lavoratori in regime di appalto o subappalto) corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro Ricevere formazione e addestramento in occasione di: - costituzione del rapporto di lavoro - trasferimento o cambiamento di mansioni - introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose Ricevere adeguata informazione e formazione, diritto che non può essere ridotto da accordi sindacali aziendali o nazionali Contenuto dell’addestramento: - attrezzature di lavoro - DPI - uso degli estintori e impianti antincendio - attuazione delle misure di emergenza - agenti chimici pericolosi Guida al D.Lgs. 81/2008 Sanzioni Datore di Lavoro Vecchio D.Lgs. 626/1994 Nuovo D.Lgs. 81/2008 Art. 55 - comma 1 e 2 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 1 2 Art. 89 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131 Mancata effettuazione della Valutazione dei rischi (VDR) e adozione del documento in collaborazione con l’RSPP e il MC Mancata nomina del RSPP (anche se svolto direttamente) Mancata redazione del DVR secondo le modalità di legge Mancata previsione nel DVR del programma di miglioramento nel tempo della sicurezza Mancata indicazione nel DVR del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente Guida al D.Lgs. 81/2008 Nessuna sanzione 19 Art. 55 - comma 2 La sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi in alcuni tipi di aziende (con rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni/mutageni, manutenzione/rimozione amianto, etc.) in caso di mancata effettuazione della VR ed elaborazione del documento in collaborazione con RSPP e MC. Il magistrato potrà convertire in sanzione pecuniaria non inferiore ai € 2.000. La sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio da cui sia derivata la morte o una lesione con prognosi superiore ai 40 giorni. Art. 55 - commi 3 e 4 Ammenda - da € 2.000 a € 4.000 (in assenza di alcuni contenuti) - da € 1.000 a € 2.000 (in assenza di altri elementi specificati dall’art. 28) Sanzioni Datore di Lavoro e Dirigente Vecchio D.Lgs. 626 Nuovo D.Lgs. 81/08 Art. 89 - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131 Art. 55 - comma 5 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 750 a € 4.000 Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 Art. 55 - comma 45 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 1 Mancata applicazione delle tutele previste dalla legge per i volontari Mancata adozione di provvedimenti per la tutela del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato Mancata designazione dei lavoratori incaricati delle emergenze Mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave e immediato Mancata astensione salvo giustificato motivo per la sicurezza dal richiedere ai lavoratori la ripresa delle attività in presenza di pericolo grave e immediato Mancata consegna al RLS che lo richiede di copia del DVR Mancata fornitura di informazione sui rischi specifici in caso di affidamento di lavori a terzi 2 Mancata selezione dell’idoneità tecnica professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo 3 Mancata previsione nell’affidamento dei compiti ai lavoratori delle loro condizioni e capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza Mancata adozione di misure per la gestione dell’accesso alle zone che espongono ad un pericolo grave e immediato Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori di leggi, dispozioni aziendali etc. Mancata adozione di provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano provocare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno Mancata informazione ai lavoratori Mancata formazione ai lavoratori, ai dirigenti e preposti, ai lavoratori addetti alle emergenze e all’RLS Mancata programmazione degli interventi per la cessazione dell’attività da parte dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e per l’abbandono del luogo di lavoro Mancata garanzia della presenza di mezzi di estinzione incendi Mancata adozione di misure di prevenzione incendi Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 oppure arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131 Art. 55 - comma 5 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200 4 Mancata nomina del Medico Competente Mancata fornitura dei DPI Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della SSL Mancata cooperazione e coordinamento e mancata elaborazione del DUVRI Responsabilità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi per i loro rischi specifici Mancata redazione e integrazione del DUVRI in ambito pubblico da parte dei soggetti competenti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 oppure arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131 Art. 55 - comma 5 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 5 Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e richiesta al Medico Competente dell’osservanza dei suoi obblighi Mancato consenso al fatto che i lavoratori verifichino, mediante l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza Violazione del divieto di consultare il documento fuori dall’azienda Mancata consultazione dell’RLS nei casi previsti dalla legge Mancata indizione della riunione periodica in tutti i casi in cui la legge ne preveda la convocazione Art. 89 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 oppure arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131 Art. 55 - comma 5 ammenda da € 2.000 a € 4.000 20 Guida al D.Lgs. 81/2008 Sanzioni Datore di Lavoro e Dirigente Vecchio D.Lgs. 626/1994 Nuovo D.Lgs. 81/2008 Art. 89 - Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.580 a € 15.490 Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.600 6 Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva cui si riferisce la VR Nell’ambito della riunione periodica, annessa sottoposizione all’esame dei partecipanti degli oggetti previsti dalla legge Effettuazione delle visite mediche nei casi vietati dalla legge 7 Omessa comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 3 giorni Omessa vigilanza sul fatto che l’adibizione dei lavoratori alle mansioni sia congruente con i giudizi di idoneità Omessa fornitura al RSPP e al MC delle informazioni previste dalla legge Nessuna sanzione Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.500 8 Mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore Mancata comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 1 giorno Mancata fornitura di informazioni al lavoratore sulla conservazione della cartella sanitaria Mancata redazione del verbale della riunione periodica Nessuna sanzione Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 9 Mancata fornitura ai lavoratori della tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto o subappalto Nessuna sanzione Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore Mancata comunicazione all’Inail del nominativo del/degli RLS Nessuna sanzione Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 10 Guida al D.Lgs. 81/2008 21 Sanzioni Preposto Vecchio D.Lgs. 626/1994 Nuovo D.Lgs. 81/2008 1 Mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge Mancata segnalazione al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI Mancata astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave o immediato Mancata richiesta ai lavoratori dell’osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio di emergenze e dare istruzioni per l’abbandono della zona pericolosa Nessuna sanzione Art. 56 - comma 1 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200 2 Mancata verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni anche in materia di DPI accedano alle zone con esposizione di rischio grave e specifico Mancata informazione ai lavoratori esposti ad un pericolo grave e immediato della presenza del pericolo stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro Art. 90 - Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 258 a € 1.032 Art. 56 - comma 1 Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 800 Lavoratore Vecchio D.Lgs. 626/1994 1 Mancata osservazione delle disposizioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale Non utilizzo corretto delle attrezzature, delle sostanze, dei mezzi, dei DPI Non immediata segnalazione al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposti delle deficienze delle attrezzature e dei DPI Modifica o rimozione senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo Compromissione della sicurezza propria o altrui mediante compimento di operazioni o manovre non di propria competenza Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro Rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa e dal Medico Competente Rifiuto della designazione come addetto antincendio senza giustificato motivo 2 Esposizione di tessera di riconoscimento in caso di attività in regime di appalto o di subappalto Art. 93 - A seconda della fattispecie: Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 206 a € 619 oppure arresto fino a 15 gg. o ammenda da € 103 a € 309 Nessuna sanzione 22 Nuovo D.Lgs. 81/2008 Art. 59 - comma 1 Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 Art. 59 - comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 Guida al D.Lgs. 81/2008 Sanzioni Medico Competente Vecchio D.Lgs. 626/1994 1 Mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio 2 Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria Mancata fornitura ai lavoratori e all’RLS sul significato della sorveglianza sanitaria Nuovo D.Lgs. 81/2008 Art. 58 - comma 1 Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 800 Art. 58 - comma 1 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 300 a € 1.200 Art. 92 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 516 a € 3.098 oppure arresto fino a 1 mese o ammenda da € 258 a € 1.549 Art. 58 - comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 400 a € 1.600 3 Mancata collaborazione alla valutazione dei rischi Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno 4 Mancata informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e mancato rilascio di una copia della documentazione sanitaria su richiesta del lavoratore Mancata comunicazione scritta al datore di lavoro, all’RLS e all’RSPP dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata Art. 58 - comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 2.000 5 Omessa trasmissione dati sanitari al SSN Effettuazione visite mediche nei casi vietati dalla legge Allegazione degli esiti della visita alla cartella sanitaria e di rischio Espressione del giudizio nei casi previsti dalla legge e consegna di una copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro Art. 58 - comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000 Guida al D.Lgs. 81/2008 23 Divisione Sicurezza sul Lavoro 3M Italia S.p.A. Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice 20090 Segrate MI Tel. 02.7035.1 - Fax 02.7035.2383 www.3msicurezza.it [email protected]