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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
EDIZIONE OTTOBRE 2009
9:11
www.mercomm.it
7-08-2009
FORMULA
MOTORI PIÙ
MOD. S07L - 502 - ED. 10/09 - SAP 10310982
MOTORI PIu? 15X21 7_09:Layout 1
LA POLIZZA PERSONALIZZATA CHE ASSICURA CON MODULARITÀ
TUTTI I VEICOLI A MOTORE, DALL’AUTO ALLA BARCA
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto formula motori più che la protegge dai rischi derivanti dalla circolazione di un veicolo o natante, cui sono esposti i terzi, il conducente e il mezzo stesso.
formula motori più raggruppa una serie di garanzie che soddisfano in modo esauriente
ogni suo problema di sicurezza.
Oltre alla garanzia di Responsabilità Civile nei confronti di terzi, potrà inserire in polizza le
garanzie Incendio e Furto, Kasko, più molte altre garanzie complementari tra le quali ad
esempio: il rimborso dei danni causati da eventi socio politici, atti vandalici, eventi naturali
come l’alluvione e la grandine, gli infortuni del conducente, la tutela legale, il soccorso stradale, l’assistenza in caso di avaria.
Questo fascicolo contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere.
Le consigliamo quindi di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli.
All’interno di questo fascicolo Lei troverà tutte le possibili tutele che formula motori più
può offrirle. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all’interno delle opzioni proposte
sono specificate sulla sua scheda di polizza.
La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd
Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari.
Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico
del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per dare risposta a qualsiasi domanda o dubbio Lei avesse, controllare la scadenza o le
tutele previste dalla sua polizza e offrire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno.
il suo numero di polizza
il suo Agente Lloyd Italico
numero telefonico
Nota informativa
precontrattuale
L’impresa, in vista della conclusione di un contratto assicurativo, fornisce preventivamente
all’interessato le seguenti informazioni:
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La
Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.1.00172
ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi.
Sede legale: Via Mazzini, 53 - 10123 Torino (Italia).
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova (Italia) - Tel. 010 53801.
Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it - e-mail: [email protected]
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Isvap n. 2703
dell’11 Giugno 2009.
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 20149 Milano (Italia).
2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile: la legge italiana.
Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, 53 - 10123 Torino
telefax: 011.0029.893; e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
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nota informativa precontrattuale
Termini di prescrizione dei diritti contrattuali (art. 2952 del Codice Civile): il diritto
della Società alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 3)
OBBLIGATORIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione richiamate in polizza).
Soggetti esclusi dalla garanzia (art. 129 della Legge): la garanzia non comprende i danni di
qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
• con riferimento al conducente del veicolo e alle persone del precedente alinea: il coniuge
non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi
- naturali o adottivi - gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a
carico);
• ove l’Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino
con questi in uno dei rapporti sopra descritti.
Durata del contratto: salvo specifica pattuizione il contratto si rinnova tacitamente; in caso di
disdetta regolarmente inviata, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione o di legge, la
garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza
di 15 giorni di cui all’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso in cui venga pattuita la forma contrattuale senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà
alla scadenza senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901
suddetto.
Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato:
se non diversamente pattuito, i casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e la Società
ha diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi,
a causa dell’inopponibilità di eccezioni previste della legge, sono riportati nelle Condizioni
Generali di Assicurazione.
nota informativa precontrattuale
3
In particolare, desideriamo richiamare l’attenzione sulle seguenti clausole di esclusione e rivalsa, presenti in alcuni contratti:
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta
di circolazione;
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e
187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
• veicolo condotto da soggetto diverso dall’intestatario al PRA del veicolo qualora sia stata
pattuita la formula “guida esclusiva”.
Facoltà del Contraente, nell’ambito di contratti stipulati in forma tariffaria Bonus/Malus
o Pejus, di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro: il Contraente, qualora lo desideri, può evitare l’applicazione del Malus o della maggiorazione del Pejus, conseguente al
pagamento di un sinistro da parte della Società, rimborsando a quest’ultima il relativo
importo, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso
assicuratore.
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all’acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria o
all’utilizzatore del veicolo in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non
inferiore a 12 mesi).
Infine, in qualsiasi momento sia richiesta, l’attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, entro 15 giorni dalla richiesta.
Comportamento da tenere in caso di sinistro: in caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alla Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando l’apposito modulo
fornito da essa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare
riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle
coperture assicurative dei veicoli stessi.
Informazioni sul diritto alla conservazione della classe di merito: in caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus/Malus, l’Assicurato può usufruire per l’assicurazione di un
nuovo veicolo della classe di merito già maturata purché il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario o al coniuge o in caso di società di persone, ad uno o più delle persone che
la compongono e viceversa:
• nei casi di documentata vendita, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva e
consegna in conto vendita, definitiva cessazione della circolazione del veicolo, furto o
rapina;
• nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi.
L’utilizzatore di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12
mesi) può usufruire per l’assicurazione di un nuovo veicolo della classe di merito già maturata purché dimostri l’effettiva utilizzazione del veicolo.
Inoltre in occasione della stipulazione di un nuovo contratto relativamente a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente del nucleo familiare stabilmente convivente, non potrà
essere assegnata una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.
Informazioni relative all’esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione:
Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al
veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato
italiano):
• in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento
diretto ai sensi della normativa vigente, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei
danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
• in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla
legge;
• in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, l’avente diritto
dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior
danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile;
• il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro
stradale è di due anni.
Attestazione dello stato del rischio: il Contraente, nei termini di legge, ha diritto di ricevere
l’attestazione dello stato di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario questo ultimo ha diritto al rilascio
di un duplicato senza applicazione di costi; analogo diritto è riconosciuto all’usufruttuario,
Informazioni aggiuntive finalizzate alla prevenzione e sicurezza della circolazione stradale:
tali informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcune regole comportamentali, che, messe in atto, possono evitare, in caso di incidente, gravi conseguenze fisiche:
• con riferimento ai ciclomotori e motocicli si rammenta l’esistenza dell’obbligo di indossare
il casco;
nota informativa precontrattuale
nota informativa precontrattuale
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Indice
• con riferimento alle autovetture si rammenta l’esistenza dell’obbligo di usare le cinture di
sicurezza.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
• Norme Comuni a tutte le Garanzie
(applicabili anche ai natanti)
Condizioni Generali
• Assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla Circolazione dei veicoli
e dalla Navigazione dei natanti
Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi de Puppi
Capo I - Veicoli a Motore
- Condizioni Generali di assicurazione
- Condizioni Speciali valide a fronte di apposita pattuizione
riportata sul modulo di polizza
- Forme Tariffarie
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Capo II - Natanti a Motore
- Condizioni Generali di assicurazione
- Condizioni Speciali valide a fronte di apposita pattuizione
riportata sul modulo di polizza
• Assicurazione delle Garanzie Accessorie
(operanti solo se richiamate in polizza, con corresponsione
del relativo premio)
Condizioni Generali di assicurazione comuni a tutte le Garanzie Accessorie
Garanzia 01 - Incendio/Furto veicoli a motore
- Condizioni Particolari
Garanzia 03 - Kasko
- Condizioni Particolari
Garanzia 04 - “Dieci & Lode”
- Condizioni Particolari
Garanzia 05 - Tutela Legale
- Condizioni Particolari
Garanzia 06 - Infortuni del Conducente
- Condizioni Particolari
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nota informativa precontrattuale
indice
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Garanzia 07 - Assistenza
- Condizioni Particolari
A) Veicoli a Motore
B) Natanti a Motore
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• Consigli utili
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• Normativa di riferimento
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Norme Comuni a tutte le
Garanzie
(applicabili anche ai natanti)
• Clausole di Vincolo
Veicoli a Motore
Codice Civile
• Dizionario assicurativo
Condizioni Generali
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso
la Sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.
Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello
della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901
del Codice Civile.
Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su
richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità competente o di una dichiarazione circa l’evento accaduto.
1.
ESTENSIONE TERRITORIALE
2.
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli
Stati dell’Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
In caso di circolazione all’estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza
indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
3.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
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indice
norme comuni a tutte le garanzie - condizioni generali
9
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società
eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste
dal citato articolo.
Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000,00.
Qualora poi il contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua
residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si
applica il medesimo disposto.
Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta
il rinnovo del contratto.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA RESIDENZA
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva
della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto
a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.
La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del
rischio.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto solo previa restituzione del
certificato, del contrassegno e della eventuale carta verde, salvo il caso di furto o rapina, può
alternativamente richiedere:
CESSAZIONE DEL RISCHIO
4.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso,
qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in
parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Gestione del contratto
5.
RINNOVO DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RECESSO
La Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza
annuale; le indicazioni in merito al premio di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, verranno inviate al Contraente in conformità alle disposizioni di legge tramite comunicazione contenente anche data di scadenza del contratto e modalità per l’esercizio della
disdetta contrattuale nonché l’attestato di rischio come indicato all’art. 5 - “Attestazione dello Stato di Rischio”, Capo I - Veicoli a Motore delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Non si considerano modifiche delle condizioni di premio quelle derivanti da:
• applicazione delle regole evolutive in caso di tariffa in forma bonus/malus o pejus;
• variazione di eventuali sconti concessi all’atto della stipulazione;
• adeguamento dei valori assicurati rispetto all’annualità precedente.
Ai sensi dell’art.172 della Legge, in caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione alla Società o all’intermediario presso il quale è stipulata la polizza da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo telefax,
entro il giorno di scadenza del contratto; in questo caso il contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 del Codice Civile.
Salvo quanto sopra espresso, la disdetta deve essere inviata da una delle Parti, con raccomandata o telefax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. In mancanza lo stesso, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e
così successivamente.
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norme comuni a tutte le garanzie - condizioni generali
6.
SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - che il contratto sia reso operante per altro veicolo di
proprietà del medesimo intestatario al PRA, del coniuge, del locatario, o, in caso di società di
persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con
emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della
tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base
della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. La Società provvede,
limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e
del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art.
7 - “Sospensione e riattivazione del contratto”.
CESSIONE DEL CONTRATTO - che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di
alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del
premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e
contrassegno e dell’eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione
norme comuni a tutte le garanzie - condizioni generali
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ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di
Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, la Società non
procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
7.
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne
comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde.
La Società ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal
Contraente.
La sospensione non può essere concessa:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti relativi ai motoveicoli e natanti;
• per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile
Auto;
• l’ultimo giorno di validità del contratto.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e contrassegno e della
eventuale carta verde, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza
dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a
causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto
vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo
al SSN.
RIATTIVAZIONE PER ALTRO VEICOLO
All’atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso
valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all’art. 6 “Cessazione del rischio”, a condizione che:
• il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
• il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo
uscente, ovvero al coniuge, al locatario, o, in caso di società di persone, ad una o più delle
persone stesse che la compongono e viceversa.
OSSERVAZIONE DEI SINISTRI
Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto
durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
8.
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione, sono a carico
del Contraente.
ALTRE ASSICURAZIONI
9.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di
eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910
del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
10.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
RIATTIVAZIONE PER LO STESSO VEICOLO
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria,
viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.
All’atto della riattivazione, la Società ridetermina il premio dovuto sulla base della propria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo di
premio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla
proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo
della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.
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norme comuni a tutte le garanzie - condizioni generali
norme comuni a tutte le garanzie - condizioni generali
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Assicurazione
della Responsabilità Civile
derivante dalla Circolazione
dei veicoli e dalla Navigazione
dei natanti
g) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi,
ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.
La Società nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa
la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.
CAPO I - VEICOLI A MOTORE
Condizioni Generali di assicurazione
L’assicurazione non è operante, e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso di:
a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco
non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto
alla lettera c);
c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
d) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai
veicoli adibiti al trasporto cose, l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai
trasportati non addetti all’uso o al trasporto cose sul veicolo;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n.
7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
f ) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti
che ne disciplinano l’utilizzo, l’assicurazione è operante anche in caso di circolazione all’estero;
g) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente;
h) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni
cagionati ai terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Nei casi previsti alle lettere b), c), d) ed e) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000,00.
1.
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento
di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
L’assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:
a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite di Euro 3.000.000,00 per sinistro;
b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il
veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia
è considerato terzo anche l’allievo conducente;
c) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con
sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
d) nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida “autorizzazione ad esercitarsi alla guida”, anche durante l’eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario
al raggiungimento dei “luoghi poco frequentati”, atti ad effettuare le esercitazioni di guida,
ai sensi di legge;
e) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi
i danni alle cose trasportate o in consegna; nell’ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
f ) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
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assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
ESCLUSIONI E RIVALSA
2.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO
3.
In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato deve:
• presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia utilizzando lo stampato “constatazione
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
15
amichevole” (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la Società oppure telefonando al numero verde 800 - 404020;
• fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
• a richiesta produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
• trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 della “Legge”.
Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in
parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:
• l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
• i nomi degli Assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la descrizione delle circostanze e modalità di sinistro;
• le generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
• luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
• in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni
subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
4.
GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome
dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. La Società
ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
5.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del
contratto, l’attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.
In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità
sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario,
16
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata.
La Società non invia l’attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia in corso di contratto;
• contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una
rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso
di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società
invia la relativa attestazione aggiornata;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario
del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto
di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
Condizioni Speciali valide a fronte
di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza
RINUNCIA ALLA RIVALSA
A)
La Società rinuncia al diritto di rivalsa:
• VEICOLO GUIDATO DA PERSONA NON ABILITATA (lettere b, c): nei confronti del
proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso, e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in possesso di patente idonea ma scaduta o non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• DANNI SUBITI DA TERZI TRASPORTATI QUANDO IL TRASPORTO AVVIENE
IN MODO IRREGOLARE (lettera d): nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso, e del conducente, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (lettera e): nei confronti del proprietario o del locatario o
appartenente al nucleo familiare dello stesso e del conducente in caso di veicolo guidato da
persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice
della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
B)
CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI
La Società indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l’esecuzione delle
operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi
meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per gli stessi massimali
indicati in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in
genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
C) BONUS PROTETTO
Nel caso in cui, nel periodo di osservazione, siano stati pagati uno o più sinistri, anche a titolo parziale, che abbiano fatto evolvere la classe di merito in malus, secondo l’articolo 7. Sinistri, non si considera il primo in ordine di pagamento come da tabella che segue.
Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.
L’estensione non verrà rinnovata se alla scadenza annuale del contratto la classe CU sarà superiore alla 7.
Tabella regole evolutive bonus protetto
Classi di
provenienza
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 o più
sinistri
1E
1D
1C
1B
1A
1
1E
1E
1D
1C
1B
1A
1
1E
1D
1C
1B
1A
1
1B
1A
1
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
12
13
14
15
16
17
18
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE
D)
Nel caso in cui sia dichiarato in polizza che il veicolo non traina rimorchio, il peso imputato
ai fini della determinazione del premio è solo quello relativo alla motrice; la Società si riserva
la facoltà di azione di rivalsa nel caso di traino rimorchio non dichiarato.
ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA
CON LIBRO MATRICOLA
E)
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti più veicoli, purché intestati al PRA
allo stesso Contraente ed eventualmente a società collegate o controllate, o ad esso locati in leasing.
Non è ammessa la sospensione in corso di contratto, né per la polizza base, né per la singola
applicazione.
È possibile, a parità di settore tariffario, la sostituzione di un singolo veicolo con un altro. In
caso di sostituzione, l’applicazione sostituente viene emessa per la durata residua dell’applicazione sostituita, mantenendo ferme la scadenza originaria della stessa e l’eventuale classe CU
di assegnazione del veicolo (non si interrompe il periodo di osservazione in corso).
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo assicurativo, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Il Contraente ha la facoltà - previa restituzione, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile,
di certificato, contrassegno ed eventuale carta verde - di escludere determinati veicoli; per tali
veicoli l’assicurazione cessa a decorrere dal giorno e ora indicati nell’appendice di esclusione.
Se l’esclusione è determinata da furto o rapina la cessazione di garanzia ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
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assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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Inoltre, il Contraente ha facoltà di chiedere l’inserimento di determinati veicoli; la Società si
riserva il diritto di accettare o meno l’inclusione di tali veicoli. Per i veicoli inclusi in garanzia, l’assicurazione decorre dal giorno e ora indicati nell’appendice di inclusione.
Il contratto è soggetto a regolazione premio: prevede, quindi, il pagamento di un premio base corrispondente alla somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto e di un premio a conguaglio al termine del periodo assicurativo.
Il premio di conguaglio è calcolato operando la somma algebrica tra i premi, in ragione di
1/360 di premio imponibile annuo per ogni giorno di permanenza in garanzia, per i veicoli
entrati in garanzia successivamente all’effetto della polizza e i premi a rimborso, in ragione di
1/360 di premio imponibile annuo per ogni giorno di garanzia pagata e non goduta, per i veicoli usciti di garanzia prima della scadenza contrattuale.
Se il conguaglio determina una restituzione di premio da parte della Società, questa verrà effettuata al netto delle imposte e dell’eventuale contributo al SSN.
Se il conguaglio determina una corresponsione di premio da parte del Contraente, questo sarà
comprensivo di eventuale contributo al SSN e imposte.
La regolazione del premio a conguaglio deve essere effettuata ed incassata entro 90 giorni dal
termine del contratto. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
L)
GUIDA ESCLUSIVA
L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dall’intestatario al PRA dello stesso. Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona diversa, la Società, eserciterà diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi, con il massimo di Euro 5.000.
La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo in stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui al disposto dell’art. 2 - “Escusioni e rivalsa”.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.
Nel caso in cui l’Assicurato non effettui la riparazione presso una delle Officine Convenzionate il danno verrà comunque risarcito con decurtazione dall’importo del danno pari alla percentuale di sconto prevista per questa forma di garanzia ed applicata sul premio pagato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente o che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
GUIDA ESPERTA
N)
L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente o dall’intestatario al PRA o da persona con età anagrafica uguale o superiore a 26 anni.
Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona sprovvista dei
requisiti richiesti, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare
in conseguenza di danni cagionati a terzi, con il massimo di Euro 5.000,00.
La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo in stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui al disposto dell’art. 2 “Esclusioni e Rivalsa”.
M) RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
L’Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta del veicolo secondo le modalità di seguito elencate:
• effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dell’art. 3 - “Modalità per la denuncia di sinistro”;
• effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate
che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o consultando il sito internet della Società;
• consegnare, agli addetti dell’Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi
alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell’Assicurato questi
dovrà corrispondere all’Officina la parte di costi a suo carico.
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assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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Forme tariffarie
Secondo quanto pattuito e riportato in polizza, la presente assicurazione è stipulata in una delle seguenti forme tariffarie:
F)
Regole evolutive
Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito sulla base della sinistrosità, secondo le regole dell’art. 7.Sinistri e delle sottostanti tabelle.
FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il sistema prevede 23 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:
Tabella 2 - Regole evolutive - Autovetture e Motoveicoli
Tabella 1 - Coefficienti di determinazione del premio
Coefficienti
Classi di merito
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Autovetture
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,53
0,56
0,59
0,62
0,66
0,70
0,74
0,78
0,82
0,88
0,94
1,05
1,15
1,35
1,65
2,00
2,50
Motoveicoli
0,25
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,36
0,40
0,45
0,50
0,56
0,63
0,71
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
Altri veicoli
0,60
0,63
0,65
0,68
0,70
0,73
0,76
0,79
0,82
0,86
0,89
0,93
0,96
1,00
1,04
1,08
1,13
1,17
1,22
1,30
1,40
1,55
1,80
Classi di
provenienza
0 sinistri
1 sinistro
1E
1D
1C
1B
1A
1
1E
1E
1D
1C
1B
1A
1
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
2 sinistri
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
3 sinistri
4 o più
sinistri
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Assegnazione della polizza
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i
punti vendita e sul sito internet della Società.
22
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
23
Tabella 2 bis - Regole evolutive - Altri veicoli
Classi di
provenienza
0 sinistri
1 sinistro
1E
1D
1C
1B
1A
1
1E
1E
1D
1C
1B
1A
1
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
2 sinistri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
3 sinistri
4 o più
sinistri
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Bonus/Malus con franchigia
Ferme le regole evolutive sul bonus/malus sopra riportate, a fronte di apposita pattuizione sul
modulo di polizza, si conviene una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro pagato, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità.
Pertanto in caso di sinistro:
• il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo, nei limiti della franchigia pattuita, del risarcimento effettuato;
• la Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
• qualora il risarcimento effettuato sia pari o inferiore al pagamento della franchigia, nel momento in cui l’importo della stessa sia versato alla Società il sinistro non viene considerato
nell’applicazione delle regole evolutive.
FORMA TARIFFARIA FISSA G)
Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto della presente polizza è determinato in misura fissa.
FORMA TARIFFARIA FISSA CON PEJUS H)
Al momento della stipulazione, il premio è determinato in base alla tariffa in vigore. Al termine dell’annualità assicurativa, si applica la seguente tabella, secondo le regole dell’art. 7.Sinistri.
Sinistri pagati
Fino a 1
2
Oltre 2
Aumenti rispetto al premio base
+ 15%
+ 25%
FORMA TARIFFARIA FISSA CON SCONTO ANTICIPATO
I)
A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, si conviene che:
• il premio della presente polizza è determinato anche in base al pagamento, se pur a titolo parziale, di sinistri, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità che si abbia in essi, nel
corso del periodo annuo di assicurazione; l’importo non è dovuto in caso di sinistro nel quale
l’assicurato non abbia alcuna responsabilità in merito;
• al termine dell’annualità assicurativa, il premio anticipato iniziale sarà soggetto a conguaglio a
favore della Società nella misura della somma pattuita in polizza per ciascun sinistro che abbia
dato luogo al pagamento, con il massimo di cinque; relativamente alle polizze amministrate a
Libro Matricola il limite di cinque sinistri deve intendersi per applicazione;
• per i soli sinistri verificatisi ma non ancora pagati nel corso del periodo di assicurazione, la regolazione con richiesta di versamento del relativo conguaglio di premio avrà luogo entro un anno dal pagamento degli stessi.
24
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
25
L’eventuale conguaglio di premio dovuto dall’Assicurato dovrà essere pagato presso l’Agenzia oppure presso la sede della Società entro 15 giorni dalla comunicazione del conguaglio medesimo.
P)
FORMA TARIFFARIA FISSA CON FRANCHIGIA
Limitatamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, a fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, si conviene una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pagato, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità.
Pertanto in caso di sinistro:
• il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo, nei limiti della franchigia pattuita, del risarcimento effettuato;
• la Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato
rientri nei limiti della franchigia;
• è fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.
RISCATTO DEL SINISTRO 8.
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale si è pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare alla Società o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione
precedente; i sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus o sulla maggiorazione del Pejus dell’annualità successiva né verranno conteggiati
in caso di sconto anticipato.
Si possono riscattare i sinistri pagati nell’ultima annualità conclusasi per i quali si abbia una
responsabilità principale o paritaria.
Norme comuni alle forme tariffarie
6.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
7.
SINISTRI
Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe in malus, o subisce una maggiorazione del Pejus, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale,
di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione, per i quali si abbia alternativamente:
• una responsabilità principale;
• una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia pari o superiore al 51%.
L’assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - verificatisi nei periodi di osservazione precedenti. Al termine dell’annualità assicurativa, la
polizza è assegnata ad una nuova classe in bonus o non subisce la maggiorazione del Pejus
se nel corrispondente periodo di osservazione:
• non si siano verificati sinistri;
• ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità minoritaria;
• ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità paritaria che,
cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia
inferiore al 51%.
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assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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CAPO II - NATANTI A MOTORE
Condizioni Generali di assicurazione
1.
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile
per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante
descritto in polizza.
L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:
1. per danni a cose e animali di terzi, esclusi quelli trasportati;
2. per la navigazione o giacenza del natante in acque private;
3. limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
4. della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il
natante utilizzato per scuola guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
5. quando il natante si trova in giacenza a terra, nonché nel corso delle operazioni di alaggio,
varo, trasporto sulla terraferma; non sono tuttavia risarcibili i danni:
- alle cose di terzi, trovantisi a bordo del natante a qualsiasi titolo;
- al mezzo che effettua il varo, l'alaggio o il trasporto del natante;
- da circolazione, provocati dal mezzo che trasporta il natante e conseguenti alla caduta
del natante trasportato;
- a coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle operazioni di varo, alaggio e trasporto;
6. personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla
partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
d) conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore, salvo il
disposto della lettera c);
e) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, trasporto non effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
f ) natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione alle leggi vigenti;
g) traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Nei casi di cui alle sopraindicate lettere c), e), f ), il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del
risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000,00.
ESTENSIONE TERRITORIALE E LIMITI DI NAVIGAZIONE
Le garanzie sono operanti entro i seguenti limiti geografici:
- in acqua: nel Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.
DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi:
a) natante utilizzato per scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è
una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza
l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato
rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
28
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
4.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
• presentare tempestivamente denuncia scritta presso l'Agenzia o la Direzione della Società,
oppure telefonare al numero verde 800 - 404020
• a richiesta della Società, produrre in fotocopia, quando previsti dalla normativa vigente:
a) certificato o licenza di navigazione
b) patente nautica
• trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di
documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 della Legge.
GESTIONE DELLE VERTENZE
2.
3.
5.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome
dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra,
legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino all'atto della
tacitazione dei danneggiati. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la
legge lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato
per Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multo o ammende né
delle spese di giustizia penali.
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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Condizioni Speciali valide a fronte
di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza
A) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, a parziale deroga del precedente art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
• Natante guidato da persona non abilitata (lettere c) e d): nei confronti del proprietario o
locatario e del conducente del natante in caso di natante guidato da persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore.
• Danni subiti dai terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare (lettera
e): nei confronti del proprietario o locatario e del conducente del natante nel caso di danni
subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni
vigenti ed alle indicazioni della Licenza di Navigazione.
• Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (lettera f ): nei confronti del proprietario o locatario e del conducente in caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o in violazione delle norme vigenti, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.
B)
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO E)
L'assicurazione è operante, ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 1, per i danni
involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
natante e viceversa; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi
coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.
ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI
DELTAPLANO F)
La Società assicura, limitatamente ai natanti da diporto e, quindi, esclusi i traini effettuati a
scopo di lucro, la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio di attività idrosciatoria o di traino di paracadute
ascensionale o di deltaplano.
RICORSO TERZI
La Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza dei massimali riportati sul modulo
di polizza, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato,
quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, salvo che si tratti di evento doloso.
C) ESTENSIONE AL MAR NERO E ALLE COSTE ATLANTICHE
I limiti di navigazione, ad integrazione di quanto riportato al precedente art. 3, vengono estesi al Mar Nero e alle coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole
Canarie.
D) BAGAGLI E ANIMALI TRASPORTATI
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione
o giacenza in acqua del natante agli animali di terzi trasportati a bordo del natante, nonché
agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano
portati con sé dagli stessi.
Limitatamente ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza di incendio o incidente con altro natante identificato.
Tale garanzia è valida con esclusione di: preziosi, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio; sono inoltre esclusi i danni derivanti da furto o smarrimento.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 500,00 per ogni persona danneggiata.
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assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dalla navigazione dei natanti
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Assicurazione
delle Garanzie Accessorie
(operanti solo se richiamate in polizza, con corresponsione del relativo premio)
Condizioni Generali di assicurazione
comuni a tutte le Garanzie Accessorie
1.
VALORE ASSICURATO
L’assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e riportato nel riquadro di
polizza “somma assicurata”, che comprende il valore degli accessori e degli apparecchi fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.
Limitatamente alle autovetture, l’assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nei seguenti riquadri di polizza:
• “Valore base del veicolo”;
• “Valore degli accessori aggiuntivi”;
• “Valore degli apparecchi fonoaudiovisivi aggiuntivi”.
Per “accessori” si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, e si distinguono gli
accessori:
• di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base
di listino;
• aggiuntivi, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successivamente all’acquisto.
Per “apparecchi fonoaudiovisivi” si intendono: radio, radiotelefoni, giradischi, lettori CD,
mangianastri, registratori, televisori ed altri apparecchi del genere, stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico, elettromagnetico
o meccanico e si distinguono gli apparecchi:
• di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base
di listino;
• aggiuntivi, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo soltanto
dopo l’acquisto.
Resta inteso che il “Valore base del veicolo” comprende il valore degli accessori di serie e degli
apparecchi fonoaudiovisivi di serie.
32
assicurazione delle garanzie accessorie
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
2.
La Società, ad ogni rinnovo contrattuale, a condizione che siano trascorsi 7 mesi dalla decorrenza della polizza:
• adegua, su specifica richiesta del Contraente, il valore assicurato al valore di mercato;
• adegua il premio al nuovo valore, fermo restando il disposto dell’art. 5 - “Rinnovo del contratto e disciplina del recesso” delle Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte
le garanzie.
Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della regola proporzionale di cui al
successivo art. 4.
Limitatamente alle autovetture la Società in caso di risposta SÌ alla dichiarazione “Il contratto prevede l’adeguamento automatico dei valori assicurati” prevista in polizza, ad ogni scadenza anniversaria, a condizione che siano trascorsi 7 mesi dalla decorrenza della polizza stessa:
• riduce automaticamente il “Valore base del veicolo”, secondo il rapporto tra il valore del
veicolo dell’ultima quotazione della rivista di riferimento (v. successivo art. 3) anteriore alla
data di scadenza anniversaria e quello dell’ultima quotazione della rivista stessa anteriore
alla data di stipulazione del contratto o della precedente scadenza anniversaria; se il “Valore
base” così determinato risulta inferiore alla quotazione della rivista di riferimento, quest’ultima viene assunta quale nuovo valore;
• nella stessa proporzione, riduce il valore degli accessori aggiuntivi e degli apparecchi
fonoaudiovisivi aggiuntivi.
RIVISTA DI RIFERIMENTO
3.
Per “rivista di riferimento” si intende la pubblicazione riportata in polizza.
REGOLA PROPORZIONALE 4.
Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati in
polizza, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi e i primi di detti
valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.
SCOPERTO E FRANCHIGIA 5.
Dall’importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati in polizza a titolo di scoperto o di franchigia.
DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI 6.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
• presentare tempestivamente denuncia scritta presso l’Agenzia o la Direzione della Società dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza, oppure telefonare al numero verde 800-404020
• fornire i dati che verranno richiesti, relativi alla polizza e al sinistro;
• in caso di furto, rapina ed eventi dolosi, presentare immediatamente denuncia all’Autorità
assicurazione delle garanzie accessorie
33
e trasmetterne copia alla Società provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i
fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità
straniera che all’Autorità italiana;
• produrre la documentazione richiesta nell’ambito delle condizioni particolari relative alle
singole garanzie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle garanzie “05 - Tutela Legale” e “07
- Assistenza”.
7.
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A MEZZO ARBITRATO
Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto fra le Parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo arbitrato, mediante periti nominati rispettivamente dalla
Società e dall’Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni
sono prese a maggioranza di voti. Se una delle due Parti non procede alla nomina del terzo,
la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato o ha
sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione
impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le garanzie “05 - Tutela Legale” e
“06 - Infortuni del Conducente”.
34
assicurazione delle garanzie accessorie
Garanzia 01 - Incendio/Furto veicoli a motore
Condizioni Particolari
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1.
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio,
azione del fulmine, esplosione del carburante, fenomeni elettrici.
La Società, inoltre, indennizza i danni materiali e diretti:
• per la perdita del veicolo in conseguenza di furto (ai sensi dell’articolo 624 del Codice
Penale) o rapina (ai sensi dell’articolo 628 del Codice Penale);
• cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o
tentati;
• verificatisi al veicolo durante la circolazione, successivamente al furto o alla rapina;
• causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.
ESCLUSIONI 2.
Salvo quanto diversamente pattuito nelle singole garanzie, non sono risarcibili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
• del Contraente;
• dell’Assicurato;
• dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono
tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
• del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo
familiare del Contraente o dell’Assicurato;
• qualora Contraente o Assicurato non siano persone, del legale rappresentante, del
socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui al punto precedente;
f ) causati da semplici bruciature non seguite da incendio.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 01 - incendio/furto veicoli a motore
35
3.
RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve
provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 8 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa
essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
4. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al
momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro si fa riferimento alle più
diffuse pubblicazioni specializzate del settore.
Limitatamente alle autovetture si fa riferimento alla pubblicazione indicata in polizza (rivista
di riferimento). In tutti i casi si avrà riguardo all’edizione del mese di accadimento del sinistro.
Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima
immatricolazione, l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti e il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’esibizione della fattura di acquisto o documento equivalente.
La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. Per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la Società ha
la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non
si procederà all’indennizzo. Le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado d’uso dovuto a vetustà o ad usura, sempreché dalla
data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto se non
soggetto ad iscrizione al PRA, non siano trascorsi:
a) un anno per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) cinque anni per tutte le altre parti.
Con lo stesso criterio, se compresi in garanzia, si procederà alla liquidazione dei danni concernenti gli accessori.
Relativamente agli accessori e fonoaudiovisivi aggiuntivi (se inclusi in garanzia) l’Assicurato
dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche, ai fini della
liquidazione del danno.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 01 - incendio/furto veicoli a motore
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove
l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
5.
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito presso le Sedi della Società entro 30 giorni dalla data
della liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo,
abbia fatto pervenire alla Società i documenti di circolazione (o in mancanza degli stessi l’estratto cronologico generale), la scheda di perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal PRA.
La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
Se il danno si riferisce ad incendio con perdita totale del veicolo, l’Assicurato dovrà presentare i documenti di circolazione (o in mancanza degli stessi l’estratto cronologico generale) e il
certificato di radiazione, rilasciati dal PRA, nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se
intervenuti, o dichiarazione equivalente.
RECUPERI
6.
L’Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di
esso, ad informare subito la Società. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato
dopo il pagamento dell’indennizzo diverrà di proprietà della Società se questo ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in
proporzione del danno sopportato.
L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato (v. precedente art. 3), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie
perché la Società ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla
Società l’indennizzo ricevuto.
DOTAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE AL VEICOLO
7.
Sulla base di dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipula del contratto e indicate sul
frontespizio di polizza, viene applicato uno sconto sul premio relativo alla garanzia furto, nei
seguenti casi:
1) se il Contraente dispone di box o di altro spazio riservato e protetto, adibito al ricovero
del veicolo assicurato nelle ore notturne;
2) se il veicolo assicurato è munito di marchiatura d’identificazione;
3) se il veicolo assicurato è dotato di impianto antifurto di tipo immobilizer;
4) se il veicolo è dotato di impianto radiolocalizzatore satellitare;
5) se il veicolo assicurato è dotato di antifurto “MECK LOCK SYSTEM”.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 01 - incendio/furto veicoli a motore
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6) se il veicolo assicurato è dotato di antifurto “LO JACK”.
L’Assicurato in ogni caso dovrà fornire, a richiesta della Società, prova documentale dell’esistenza e operatività degli antifurti nonché dell’esistenza e disponibilità del box o spazio protetto e/o dell’avvenuta marchiatura.
Se il veicolo è dotato di uno o più antifurti previsti ai punti 4), 5) e 6), esclusivamente in caso
di furto totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto né la franchigia eventualmente previste in polizza, sempreché l’Assicurato sia in grado di fornire, a richiesta della
Società, le prove documentali di cui sopra.
Nel caso di furto totale di veicolo dotato di impianto antifurto di cui al punto 5), l’Assicurato
si impegna a riconsegnare le tre speciali chiavi in dotazione.
Se il furto totale avvenisse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto
e l’antifurto non fosse ancora stato installato, il sinistro verrà liquidato tenendo conto dello
scoperto previsto in polizza.
Qualora non fosse soddisfatto, al momento del sinistro, anche solo uno dei requisiti sopra
descritti, relativi agli impianti antifurto di cui ai punti 4), 5) e 6), l’indennizzo sarà ridotto
nella misura del 50% con il minimo di Euro 5.000,00.
Nei casi previsti ai punti 1), 2) e 3) l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 20% qualora al
momento del sinistro non sussistessero i presupposti dichiarati.
Garanzia 03 - Kasko
Condizioni Particolari
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato, in una delle
forme sotto descritte, come indicato nel frontespizio di polizza.
Forma A) “A VALORE INTERO”: l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del valore
commerciale del veicolo, che deve risultare in polizza quale somma assicurata, fermi
restando i disposti degli art. 1907 e segg. del Codice Civile, nonché dell’art. 4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le Garanzie Accessorie.
Forma B) “A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”: l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva della somma indicata in polizza indipendentemente
dal valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
In mancanza dell’indicazione, nel frontespizio di polizza, di una delle due forme sopraindicate, qualora non sia possibile risalire in alcun modo alla forma prescelta, l’assicurazione si
intende prestata “a valore intero”.
Tipo garanzia:
Totale
• L’assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal
veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, e
in genere in seguito ad un’azione repentina e violenta di una forza meccanica esterna.
Parziale
• L’assicurazione vale per i danni diretti e materiali, verificatisi durante la circolazione, derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, unicamente in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
La garanzia è prestata con l’applicazione, sull’importo del danno, di una franchigia fissa ed assoluta o di uno scoperto e relativo minimo, come indicato in polizza. Solo in caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, non si applicheranno gli scoperti previsti in
polizza.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e dei trasportati.
Nel caso di danneggiamento parziale del veicolo l’assicurazione copre unicamente i costi della
riparazione effettivamente eseguita. Per danneggiamento parziale si intende l’ipotesi in cui i
costi di riparazione sommati all’importo realizzabile dalla vendita del relitto siano inferiori al
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 01 - incendio/furto veicoli a motore
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 03 - kasko
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Forma C) “COLLISIONE AGEVOLATA” (operante esclusivamente per autovetture):
la Società indennizza tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza di collisione, con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati, senza applicazione di scoperti o franchigie. Tale garanzia è prestata a valore a
nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso
essere superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se pattuita la clausola di risarcimento in forma specifica, in caso di sinistro soggetto all’indennizzo diretto l’Assicurato dovrà:
- effettuare la riparazione del veicolo assicurato, presso una delle Carrozzerie Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o l’Ufficio Sinistri o
consultando il sito internet della Società;
- consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.
Nel caso in cui l’Assicurato non effettui la riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate dall’importo indennizzabile sarà detratta una somma pari al
20% con il massimo di Euro 5.000.
2.
ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni
in vigore.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra),
insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, sempreché il sinistro sia
conseguente a tali eventi;
b) determinati da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni,
mareggiate, frane, caduta della grandine e altri fenomeni naturali;
c) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
• del Contraente;
• dell’Assicurato;
• dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono
tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
• del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo
familiare del Contraente o dell’Assicurato;
• qualora Contraente o Assicurato non siano persone, del legale rappresentante, del socio
a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui al punto precedente.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 03 - kasko
d) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e alle prove e agli allenamenti relativi,
salvo che si tratti di gare di regolarità pura o di manifestazioni non agonistiche in genere;
e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
f ) ai fari, ai fanali e alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) nonché alle parti meccaniche, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di
polizza;
g) determinati da assunzione di alcolici, da abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti;
h) subiti a causa di circolazione “fuori strada”.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
3.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
4.
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o
nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere avuto il
consenso della Società o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 8 giorni dalla
denuncia del sinistro.
Fermi i limiti della somma assicurata, l’indennizzo verrà determinato in base al costo delle
riparazioni e non potrà comunque superare l’importo risultante dalla differenza tra il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il valore del relitto.
Le parti non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno rimborsate senza tener
conto del degrado d’uso dovuto a vetustà, sempreché dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi più di cinque anni per le autovetture, più
di tre anni per gli altri veicoli. Il degrado d’uso dovuto a vetustà non si applica per la garanzia “A Primo Rischio Assoluto”.
La Società si riserva la facoltà di far eseguire il ripristino del veicolo danneggiato in officine
convenzionate; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state
distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la somma liquidabile ed ha la facoltà di
richiedere l’esibizione della regolare fattura.
La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
L’Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte, quanto possa
essere stato salvato dal sinistro o gli eventuali recuperi, salvo il caso previsto al seguente art. 5.
RECUPERI (RELITTI) 5.
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto cioè allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irriparabile, la Società ha sempre facoltà di subentrare nella
proprietà dei residui del sinistro.
A richiesta della Società il Contraente dovrà esibire la documentazione attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
41
Garanzia 04 - “Dieci & Lode”
Condizioni Particolari
Premessa
Per le prestazioni concedibili solo in abbinamento alla garanzia “Incendio e Furto”, si precisa
che il valore assicurato con tale garanzia deve corrispondere, al momento dell’eventuale sinistro, al valore commerciale del veicolo. In caso contrario, in sede di determinazione dell’indennizzo verrà applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile; è
tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o
documento equipollente.
SEZIONE A
Prestazioni concedibili anche in assenza delle garanzie Incendio e Furto
1.
INDENNITÀ DA RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di incidente di circolazione - occorso al veicolo oggetto di garanzia - che comporti il
ricovero del conducente in Istituto di Cura, la Società corrisponde all’infortunato, per tutta la
durata del ricovero, una indennità giornaliera di Euro 30,00.
La garanzia è prestata con il limite di Euro 500,00 per evento e per periodo assicurativo
annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero.
La corresponsione dell’indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall’Istituto di Cura che contenga l’indicazione della prognosi e dei giorni di degenza.
La garanzia è operante alla condizione che l’incidente che ha dato luogo al ricovero non sia
conseguenza diretta ed esclusiva dell’inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e
187 del Codice della Strada.
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che
le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
2. RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO
La Società rimborsa le spese, documentate con certificazione originale, effettivamente sostenute dal conducente in conseguenza di intervento chirurgico resosi necessario a seguito di
incidente stradale occorso al veicolo oggetto di garanzia, sino alla concorrenza massima di
Euro 3.000,00 per evento.
La garanzia è operante alla condizione che l’incidente che ha dato luogo al ricovero non sia
conseguenza diretta ed esclusiva dell’inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e
187 del Codice della Strada.
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che
gli compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
42
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 04 - “dieci & lode”
RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ
3.
La Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza,
dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
• a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
• al locale adibito a rimessa, di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing.
SEQUESTRO PENALE 4.
In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Società indennizza
le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in Euro 25,00 per ciascun
giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia della Società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino.
BAGAGLI TRASPORTATI
5.
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei
trasportati, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati, con esclusione di: preziosi,
apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
DOCUMENTI 6.
(Limitatamente ad autoveicoli e motoveicoli)
In caso di incendio, furto o distruzione totale del veicolo, la Società, tramite società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell’Assicurato i seguenti documenti:
• Estratto Cronologico Generale del veicolo;
• Certificato di perdita di possesso del veicolo.
Le spese sono a totale carico della Società.
SEZIONE B
Prestazioni concedibili, anche in assenza delle garanzie Incendio e Furto, congiuntamente
alla sezione A
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 04 - “dieci & lode”
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7.
TASSA DI PROPRIETÀ
La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato danno totale, la quota della tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa
pagata.
8. IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO
La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza che abbia determinato
danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al PRA del veicolo, o dall’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing, per l’immatricolazione di un veicolo.
Il rimborso:
• è integrale se il nuovo veicolo ha una cilindrata uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
• è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una cilindrata superiore;
• corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo
assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato;
• non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie.
9. RIMBORSO SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE
La Società rimborsa le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la reimmatricolazione a seguito di:
• distruzione, furto o smarrimento della targa;
• perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
• ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
10. DUPLICAZIONE PATENTE
La Società rimborsa, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, le spese
sostenute dall’intestatario al PRA del veicolo, o dall’usufruttuario, o acquirente con patto di
riservato dominio, o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.
11. SOSTITUZIONE SERRATURE
La Società rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché delle
spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico
antifurto.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 04 - “dieci & lode”
RECUPERO-TRAINO-CUSTODIA 12.
La Società rimborsa, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese sostenute
dall’Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro.
SEZIONE C (non operante per ciclomotori, motocicli e motocarrozzette)
Prestazioni concedibili solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto, e congiuntamente alle sezioni A+B
AUTO NUOVA 13.
(limitatamente ad autovetture, autocarri fino a t. 3,5, autocase e veicoli promiscui)
In caso di sinistro incendio o furto totale, risarcibile a termini di polizza, che si verifichi
entro i primi sei mesi dalla data della prima immatricolazione del veicolo, non si tiene
conto, nel determinare il valore del veicolo e delle parti sostituite, del deprezzamento per
l’età o lo stato del veicolo stesso. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese,
ma entro dodici mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui
sopra si determinerà nella misura dell’1,5% per ogni mese o frazione di mese successiva.
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’esibizione della fattura di acquisto o documento equivalente. Restano fermi, in ogni caso, eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.
EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI 14.
A parziale deroga delle Condizioni Particolari che disciplinano la Garanzia 01 - Incendio/
Furto veicoli a motore, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo,
vandalismo e atti dolosi in genere.
Sono esclusi tutti i danni comunque riconducibili a fatti di circolazione. La Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. Se al momento del sinistro il veicolo assicurato ha
compiuto tre anni di vita a partire dalla data di prima immatricolazione, lo scoperto viene elevato al 15% col minimo di Euro 500,00.
La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
CRISTALLI 15.
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto del veicolo assicurato, in
conseguenza della rottura degli stessi.
La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di Euro 750,00,
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 04 - “dieci & lode”
45
del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. Sono altresì esclusi i danni subiti in conseguenza di atti vandalici ed
eventi socio politici.
In caso di sostituzione, la garanzia è prestata con applicazione:
• dello scoperto del 10%, da calcolarsi sull’importo del danno;
• senza applicazione dello scoperto, qualora la sostituzione avvenga in uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società in caso di sinistro.
In caso di riparazione, la garanzia è prestata senza applicazione di scoperto.
La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
SEZIONE D
Prestazione concedibile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto, e congiuntamente alle sezioni A+B+C
Garanzia 05 - Tutela Legale
Condizioni Particolari
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI,
Capo II, Art.163 e Art 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela
Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 Tel. 0458372632 - 0458372658 Fax 0458351023, di seguito nominata D.A.S.
Parte I - Oggetto e delimitazione dell’assicurazione
16. EVENTI NATURALI
La Società garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da
trombe, uragani, bufere di vento, alluvioni, inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine. La garanzia è prestata “a primo rischio assoluto” ed entro
i seguenti limiti di risarcimento, a scelta del Contraente, come indicato in polizza:
1. Euro 2.500,00, previa deduzione di una franchigia di Euro 250,00 da calcolarsi sull’importo del danno;
2. Euro 5.000,00, previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 da calcolarsi sull’importo del danno;
3. Euro 8.000,00, previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 da calcolarsi sull’importo del danno;
4. Euro 10.000,00, previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 da calcolarsi sull’importo del danno;
5. Euro 20.000,00, previa deduzione di una franchigia di Euro 1.000,00 da calcolarsi sull’importo del danno.
La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 04 - “dieci & lode”
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.
La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e senza limite annuo,
il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti
dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia
debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei
Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di
Euro 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
Euro 10.000,00; l’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate
garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua
erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 05 - tutela legale
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2.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
OPZIONE A): CIRCOLAZIONE STRADALE BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o alla
locazione finanziaria (leasing) o all’usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida,
adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente
stradale con terzi.
OPZIONE B): CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER
In estensione alle garanzie previste dall’Opzione A), la garanzia riguarda la tutela dei diritti
dell’Assicurato, anche qualora:
e) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 “Esclusioni”, debba presentare Ricorso al
Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso
l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla
dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
f ) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di
lite sia superiore a Euro 210,00;
g) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, la Società riconosce:
- un'indennità fissa di Euro 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un
corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
- un'indennità fissa di Euro 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio
iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida,
a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un
corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.
Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui la decurtazione dei
punti sia connessa ad un sinistro in garanzia e le violazioni alle norme del Codice della Strada,
che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale
del punteggio, siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell'assicurazione.
La garanzia di cui alla lett. g) opera esclusivamente a favore:
- del Contraente, se persona fisica
- del Legale Rappresentante del Contraente, se persona giuridica.
ESTENSIONE DI GARANZIA
Per entrambe le Opzioni, le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono
l’Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di
terzi, nell’ambito della circolazione stradale.
48
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 05 - tutela legale
PERSONE ASSICURATE
3.
Il proprietario, o il locatario in leasing o l’usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
ESTENSIONE TERRITORIALE 4.
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed
eseguiti:
- in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar
Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di
San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni
alle sanzioni amministrative.
ESCLUSIONI
5.
La garanzia è esclusa:
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per acquisto di beni mobili registrati;
- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all’art. 2
- lettera c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida;
- lettera d) istanza per il dissequestro del veicolo
- lettera e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non
ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il
Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona:
- che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli
artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada;
- che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della
Strada);
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 05 - tutela legale
49
6. INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente
in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una
durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore
24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali
che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di
presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art.
375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di
Procedura Penale).
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più
Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Parte II - Denuncia e liquidazione del sinistro
7.
DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a D.A.S. oppure all'Agenzia alla
quale è assegnato il contratto, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della D.A.S. la notizia di ogni atto,
a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine
utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare
alla D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove
ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica
per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro
3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi
una situazione di conflitto di interessi con la Società oppure con D.A.S.
50
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 05 - tutela legale
GESTIONE DEL SINISTRO 8.
Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice
delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per
una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale,
D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella
già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con
D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi
l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione da parte di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali
verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. e la Società non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO 9.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore,
la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale
accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle
spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea
di fatto o di diritto.
RECUPERO SOMME 10.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 05 - tutela legale
51
Garanzia 06 - Infortuni del Conducente
Condizioni Particolari
Combinazioni di somme assicurate
COMBINAZIONE
1.
MORTE
INVALIDITÀ PERMANENTE
A
Euro
25.000,00
Euro
B
Euro
50.000,00
Euro
25.000,00
50.000,00
C
Euro
75.000,00
Euro
75.000,00
D
Euro
100.000,00
Euro
100.000,00
E
Euro
150.000,00
Euro
150.000,00
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, mentre attende alla guida
del veicolo identificato in polizza, per gli infortuni subiti per effetto di sinistro stradale occorso al veicolo stesso, in circolazione per conto o comunque con il consenso del proprietario.
L’assicurazione vale altresì per gli infortuni occorsi al conducente:
• durante la salita e la discesa dal veicolo e durante la chiusura degli sportelli del veicolo stesso (compreso portellone posteriore);
• in caso di fermata accidentale, mentre si trovi a terra per eseguire sul veicolo le operazioni
necessarie per riprendere la marcia, compreso il montaggio e lo smontaggio di catene da neve.
Sono compresi nell’assicurazione, sempreché l’Assicurato sia alla guida del veicolo indicato in
polizza:
a) gli infortuni conseguenti alla caduta di massi, pietre, alberi e simili, frane, valanghe, slavine,
a lancio di oggetti, a inondazioni nonché ad annegamento, assideramento e congelamento;
b) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione accidentale di gas o vapori;
c) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza purché non determinati dall’assunzione di alcolici, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti;
d) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
e) gli infortuni subiti in conseguenza delle partecipazioni a gare automobilistiche di regolarità pura, o di manifestazioni non agonistiche in genere;
f ) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.
L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore.
2. ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
b) gli infarti e le ernie di qualsiasi natura nonché le lesioni muscolari da sforzo da qualsiasi
causa determinate;
52
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
c) gli infortuni derivanti da assunzione di alcolici, da abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti;
d) gli infortuni derivanti da atti dolosi tentati o consumati dall’Assicurato;
e) gli infortuni subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo quanto previsto al precedente art. 1 sub e);
f ) gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non rese
necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
g) le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
h) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
3.
Ad integrazione dell’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutte le granzie accessorie, la denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per
iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Direzione della Società, entro tre
giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto
la possibilità e ciò ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato, o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli
accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 4.
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti.
Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al successivo art. 6 - Invalidità Permanente, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
a) se l’Assicurato risulta essere mancino le percentuali di invalidità previste dalla tabella per
l’arto destro valgono per l’arto sinistro e viceversa;
b) la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso;
c) nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un orgaassicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
53
d)
e)
f)
g)
h)
no, e nel caso di menomazioni non elencate all’art. 6 - Invalidità Permanente, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta del distretto anatomico leso;
nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo
arto si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
nel caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 6 - Invalidità Permanente, sono diminuite tenendo conto del grado
di invalidità preesistente;
per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del
grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi;
la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti e loro parti comporta l’applicazione
della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati all’art. 6 - Invalidità
Permanente e dei criteri riportati nel presente articolo, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati
nella tabella di cui al precedente art. 6 - Invalidità Permanente e dei criteri riportati nel
presente articolo, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri indicati
tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
5. MORTE
L’indennizzo per il caso di morte come conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio è
dovuto se la stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due
anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati, o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due
anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi
dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per morte - se è superiore - e quello già pagato per Invalidità
Permanente.
6. INVALIDITÀ PERMANENTE
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente, la Società corrisponde l’indennizzo determinato con i seguenti criteri:
• se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società
corrisponde l’intera somma assicurata (invalidità permanente totale);
54
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
•
se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale) che va accertata facendo riferimento ai valori
delle seguenti menomazioni:
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
un arto superiore
una mano o un avambraccio
un pollice
un indice
un medio
un anulare
un mignolo
la falange ungueale del pollice
una falange di altro dito di una mano
anchilosi della scapola omerale con arto in
posizione favorevole, ma con immobilità della scapola
anchilosi del gomito in angolazione compresa
fra 120 e 70 con pronosupinazione libera
anchilosi del polso in estensione rettilinea
(con pronosupinazione libera)
paralisi completa del nervo radiale
paralisi completa del nervo ulnare
amputazione di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia
- al di sotto della metà della coscia ma
al di sopra del ginocchio
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra
del terzo medio di gamba
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un altro dito del piede
la falange ungueale dell’alluce
anchilosi dell’anca in posizione favorevole
anchilosi del ginocchio in estensione
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto
con anchilosi della sotto astragalica
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno
un occhio
ambedue gli occhi
sordità monolaterale
sordità bilaterale
stenosi nasale (assoluta) monolaterale
destro
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
sinistro
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
1/3 del dito
25%
20%
20%
15%
10%
35%
20%
8%
30%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
3%
2,5%
35%
25%
15%
15%
25%
100%
10%
40%
4%
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
55
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
stenosi nasale (assoluta) bilaterale
esiti di frattura scomposta di una costa
esiti di frattura amielica somatica con
deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12a dorsale
- una vertebra lombare
esiti di frattura del sacro con callo
deforme e dolente
postumi di grave distorsivo cervicale con
rigidità dolorosa del collo
perdita anatomica di un rene
perdita anatomica della milza senza compromissioni
significative della crasi ematica
7.
destro
sinistro
12%
5%
10%
10%
vede alla liquidazione al netto dell’eventuale anticipato indennizzo già corrisposto. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo
i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
5%
DIRITTO DI SURROGAZIONE
12%
1%
2%
20%
9.
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
8%
FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE
Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dall’art. 6 - Invalidità Permanente, la liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
• non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari
o inferiore al 3% della totale;
• nel caso in cui l’invalidità permanente superi il 3% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto integralmente in base all’aliquota accertata;
• qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66%, verrà liquidata l’intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
8. DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO - PERIZIA CONTRATTUALE
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 4 - Criteri di indennizzabilità, possono
essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo
di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici
avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo
di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il
Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In tal caso la Società prov-
56
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 06 - infortuni del conducente
57
Garanzia 07 - Assistenza
Condizioni Particolari
sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.
Prestazioni 2)
A) Veicoli a Motore
1) Oggetto della garanzia
La Società garantisce, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance, le prestazioni elencate al successivo art. 2, sulla base della forma di garanzia prescelta.
Sono previste tre forme: Argento, Oro e Solo Traino.
Resta inteso che:
• ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di 3 volte per
periodo assicurativo;
• il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
• qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
• qualora l’Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società, queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso
degli eventuali maggiori costi;
• l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei
confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del
sinistro stesso;
• tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato
e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla
Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
• l’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data
dell’anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,
anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Nell’ambito della presente garanzia, inoltre:
• per “incidente” si intende la collisione con altro veicolo, l’urto contro un ostacolo fisso, il
ribaltamento, l’uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il
fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
• per “guasto” si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia
58
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:
Forma Argento
Forma Oro
Forma
Solo Traino
Autovetture
Motoveicoli
Altri veicoli
Soccorso stradale
Officina mobile
Recupero veicolo uscito di strada
Auto in sostituzione (7 giorni)
Autodemolizione
Viaggio per recupero veicolo
Rimpatrio del veicolo
Assistenza telefonica
Pronto guasti
Auto in sostituzione (30 giorni)
Rientro passeggeri
Spese d’albergo
Viaggio di un familiare
Autista a disposizione
Accompagnamento minori
Invio pezzi di ricambio
Anticipo spese di prima necessità
Anticipo spese legali
Interprete a disposizione
Rimpatrio sanitario
Trasferimento in centro
ospedaliero attrezzato
Rimpatrio salma
Abbandono legale
Invio di autoambulanza
Consulenza medica
Soccorso stradale in forma
specifica
Soccorso stradale
Officina mobile
Recupero veicolo uscito di strada
Viaggio per recupero veicolo
Rimpatrio del veicolo
Assistenza telefonica
Pronto guasti
Soccorso stradale
Officina mobile
Recupero veicolo uscito di strada
Spese di rimessaggio
Assistenza telefonica
Pronto guasti
Rientro passeggeri
Spese d’albergo
Viaggio di un familiare
Invio pezzi di ricambio
Anticipo spese di prima necessità
Anticipo spese legali
Interprete a disposizione
Rimpatrio sanitario
Trasferimento in centro
ospedaliero attrezzato
Rimpatrio salma
Abbandono legale
Invio di autoambulanza
Consulenza medica
Rientro passeggeri
Spese d’albergo
Invio pezzi di ricambio
Anticipo spese di prima necessità
Anticipo spese legali
Rimpatrio sanitario
Trasferimento in centro
ospedaliero attrezzato
Rimpatrio salma
Consulenza medica
Le prestazioni fornite con la forma “Oro” comprendono anche quelle fornite con la forma
“Argento”.
SOCCORSO STRADALE 2.1
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
• un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento,
con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
59
Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso, in accordo con l’Assicurato, presso l’officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano
entro un raggio di 50 Km, all’officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza
della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell’Assicurato.
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto
e l’Assicurato abbia stipulato la garanzia RCA con la presente polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo
di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso la Carrozzeria Convenzionata
più vicina.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
• le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto al di fuori della
rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
2.2 OFFICINA MOBILE
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
• un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento,
con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura
Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul
posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.
L’Officina Mobile interverrà anche nell’ipotesi di casuale foratura di pneumatico; in questo
caso l’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al veicolo.
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo,
la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.
La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell’intervento.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
2.3 RECUPERO DEL VEICOLO USCITO DI STRADA
Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente,
la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. La Società tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla
concorrenza di un importo massimo di Euro 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di Euro 2.600,00 per gli altri veicoli oltre
3,5 tonnellate di peso. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo
60
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree
ad essa equiparate. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
AUTO IN SOSTITUZIONE 2.4
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali
da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina
incaricata della riparazione,
• un furto totale o una rapina,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo equivalente e
comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di 7 giorni per la forma Argento o 30 giorni
per la forma Oro per sinistro e con percorrenza illimitata.
In caso di guasto, la garanzia è prestata per un massimo di 7 giorni indipendentemente dalla
forma di garanzia scelta.
Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione:
• tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
• secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse. È regola consuetudinaria da parte delle Società di noleggio, di fissare limiti di età per l’erogazione dell’auto sostitutiva e di richiedere carta di credito a titolo di garanzia;
• presso le stazioni di noleggio delle stesse;
• secondo gli orari di apertura delle stesse.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell'Assicurato:
• le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
• ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
AUTODEMOLIZIONE 2.5
Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o
rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al PRA e
demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi
e la sua demolizione.
A tal fine l'Assicurato deve comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- in originale:
- carta di circolazione;
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
61
- certificato di proprietà;
- targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia
dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.
- in copia:
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato della consegna del veicolo, qualora
questi sia diverso dell'intestatario al PRA.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
La Società tiene a proprio carico:
• le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
• le spese relative alla cancellazione al PRA ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Sono a carico dell'Assicurato:
• gli eventuali costi di deposito del veicolo;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
2.6 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale
da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
• un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km. dal comune di residenza del
proprietario,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione
un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'Assicurato stesso.
La Società tiene a proprio carico l’onorario dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, in Italia o all’estero, si trovi ad
almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario.
2.7 RIMPATRIO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale
da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 5 giorni;
62
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
• un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,
la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo
concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.
La Società tiene a proprio carico:
• le spese relative al trasporto;
• le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura
Organizzativa;
Sono a carico dell'Assicurato:
• le spese relative ai diritti doganali;
• i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
• l’eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero, o limitatamente al furto
totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all’estero.
ABBANDONO LEGALE 2.8
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata
• un furto totale o una rapina, con ritrovamento
con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle
spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il veicolo.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Sono a carico dell'Assicurato:
• i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti
la perdita di possesso;
• i costi per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
RIENTRO DEI PASSEGGERI/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO 2.9
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale
da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
• un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo,
la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia,
mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
o, su richiesta dell’Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal
noleggiatore. La Società tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo
di Euro 1.000,00 per sinistro, il relativo costo.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
63
Sono a carico dell'Assicurato le eventuali eccedenze.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km
dal comune di residenza del conducente.
2.10 SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina
e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa
provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il
periodo di sosta forzata.
La Società, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro, tiene a
proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km
dal comune di residenza del conducente.
ACCOMPAGNAMENTO MINORI 2.13
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
• abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di
guidare
oppure
• abbia subito il ritiro della patente
e i trasportati abbiano meno di 15 anni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione della
persona residente in Italia indicata dal conducente, un biglietto aereo di classe economica o
ferroviario di prima classe di andata e ritorno per ricondurre i minori nel proprio luogo di
residenza in Italia.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km
dal comune di residenza del conducente.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO 2.14
2.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un
infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non
sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il
conducente ricoverato.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal proprio comune di residenza.
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi
di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto,
la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad
inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle
merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
La Società tiene a proprio carico:
• i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.
Sono a carico dell'Assicurato:
• il costo dei pezzi di ricambio,
• le eventuali spese doganali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
2.12 AUTISTA A DISPOSIZIONE
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
• abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di
guidare
oppure
• abbia subito il ritiro della patente
e nessuno dei trasportati sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura
Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed i trasportati fino al
loro comune di residenza in Italia.
La Società tiene a proprio carico il costo dell'autista.
Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio in genere e dei traghetti.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km
dal comune di residenza del conducente.
64
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
SPESE DI RIMESSAGGIO 2.15
Qualora il veicolo abbia subito:
• un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
• un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento,
con danni tali da non essere riparabili in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la
Struttura Organizzativa riconosce le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino a Euro
260,00 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km
dal comune di residenza del conducente.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 2.16
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente
od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro
possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
65
conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di
Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
2.17 ANTICIPO SPESE LEGALI
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente si trovi in stato di fermo, arresto
o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente,
la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino a un massimo di Euro 3.500,00 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
RIMPATRIO SALMA2.20
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano
deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme
fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Società tiene a proprio carico le relative spese.
Sono a carico dell'Assicurato:
• le spese relative alla cerimonia funebre
• l'eventuale recupero della salma.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA 2.21
2.18 INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e
• il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto
• il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale
e necessitino di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali
trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento, la
Struttura Organizzativa invia direttamente l'autoambulanza.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario
per compiere 200 Km. di percorso complessivo per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
ASSISTENZA TELEFONICA2.22
2.19 RIMPATRIO SANITARIO
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali
trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura
Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura
attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia,
la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi
che i medici ritengono più idoneo:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza
La prestazione non è dovuta:
• nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
• qualora l’infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della
struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:
• l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici
della Struttura Organizzativa;
o, in alternativa
• la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la
Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni relative a:
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• situazione metereologica sulle strade;
• normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione,
Codice della Strada;
• servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti,
musei).
Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all’estero, siano
impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli
stessi.
PRONTO GUASTI 2.23
La Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso
informazioni e consulenze tramite tecnico relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento
del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi
a distanza.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
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2.24 CONSULENZA MEDICA
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali
trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura
Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, relativa sulla prestazione più opportuna da effettuare in suo
favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di
cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.
2.25 TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali
trasportati abbiano subito un infortunio non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati
nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della
Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante.
La Struttura Organizzativa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, in prima classe;
- autoambulanza;
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le
necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in
paesi europei. L’Assicurato deve comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la
patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.
Esclusioni specifiche
Non danno luogo alla prestazione:
a) le terapie riabilitative;
b) le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l’Assicurato nei casi in cui il
trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
2.26 SOCCORSO STRADALE IN FORMA SPECIFICA
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il
mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo. Al momento del sinistro l’Assicurato dovrà:
- fornire alla Struttura Organizzativa i dati relativi alla polizza specificando che trattasi di
richiesta di risarcimento in forma specifica.
68
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
Esclusioni 3)
Le prestazioni non sono dovute in caso di:
• partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi sociopolitici ed atti vandalici” se
stipulata;
• terremoti;
• eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe e uragani, valanghe e
slavine, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi naturali” se stipulata;
• esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
• conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato
direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto
di cui sopra;
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7
e 187 n° 8 del Codice della Strada, salvo sia stata pattuita la garanzia Rinuncia alla rivalsa.
Denuncia del sinistro e obblighi relativi 4)
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato deve contattare la
Struttura Organizzativa Europ Assistance alternativamente:
• telefonando al numero verde universale (in funzione 24 ore su 24):
00800 - 14102004
o al numero telefonico a pagamento +39.02 - 58.286.053
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
69
•
B) Natanti a Motore
inviando un fax al numero:
+39.02 - 58.477.201
•
•
•
comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Tipologia veicolo e Numero di targa
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell'assistenza;
fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l’esistenza di assicurazioni per le quali
l’Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società.
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde europeo:
00800 - 14102004
o al numero telefonico a pagamento: +39.02.58.286.053
•
inviando un fax al numero:
+39.02 - 58.477.201
Alla prima chiamata l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Tipologia natante e Numero identificazione
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza;
in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture,
ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Limiti di Navigazione
L’assicurazione vale per i porti e gli approdi di:
• coste del Mar Mediterraneo;
• acque interne, laghi e corsi d’acqua dolce italiani.
Fa eccezione la prestazione “Invio di personale tecnico”, per la quale vale la limitazione ai porti
e agli approdi di:
• Italia;
• Corsica;
• Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone;
• Slovenia.
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assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
71
1) Prestazioni garantite indipendentemente dalla distanza
dal luogo di residenza dell’assicurato e/o dal porto
di stazionamento del natante
1.1 INVIO DI PERSONALE TECNICO
Quando: il natante resta immobilizzato in seguito ad avaria e viene rilevato, tramite consulto
tecnico tra la Struttura Organizzativa e l’Assicurato, la necessità dell’intervento di personale
tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più
rapido (auto, aereo, ecc.). Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione
delle ore di viaggio del tecnico sono a carico della Società.
L’Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla
Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.
Esclusioni: la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione
del natante sul posto resta a carico dell’Assicurato che provvederà direttamente a saldare il
tecnico.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati del natante.
1.2 INVIO PEZZI DI RICAMBIO
Quando: i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell’apparato di propulsione o della timoneria del natante e ritenuti dalla Struttura Organizzativa, in accordo con
l’Assicurato, indispensabili alla navigazione, non sono reperibili sul posto.
Come: la Struttura Organizzativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio ed al loro invio
con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di
ricambio. Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di Euro
500,00 per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall’Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall’invio. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i
concessionari italiani.
Esclusioni: pezzi di ricambio di cui la Casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che
richiedono l’impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro dei pezzi a
destinazione.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
• per il natante: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
• per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.
Inoltre deve fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della Casa costruttrice, ecc. La Struttura Organizzativa
provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi
spediti.
72
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
RIMORCHIO DEL NATANTE 1.3
Qualora il natante a seguito di avaria resti immobilizzato in un porto dove non è possibile effettuare la riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rimorchio per il trasferimento del natante fino al porto o punto più vicino dove possono essere effettuate le riparazioni necessarie, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro
1.000,00 per sinistro.
La prestazione non è fornita per le avarie risolvibili con l’“Invio di personale tecnico” di cui al
punto 1.1.
INVIO DI UNO SKIPPER E, SE NECESSARIO, DI UN EQUIPAGGIO 1.4
Quando:
a) il natante, a seguito di avaria, resta immobilizzato per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e gli assicurati non possono attendere
sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, in caso di furto del natante stesso,
quando questo venga ritrovato dopo il rientro degli assicurati;
b) nessuno degli assicurati è abilitato a condurre il natante in seguito a malattia o infortunio
dello skipper.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare skipper ed eventuale equipaggio in treno
o aereo, con spese di viaggio a carico della Società per raggiungere il natante e, successivamente,
per rientrare dalla località dove è stato condotto il natante stesso. A scelta dell’Assicurato, la
Struttura Organizzativa mette in alternativa a disposizione dello stesso un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare il natante.
Esclusioni: spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell’eventuale
equipaggio.
Istruzioni:
a) l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa il nome ed il numero di telefono del
cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione
di non riparabilità entro i termini previsti;
b) l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il recapito telefonico del medico
che ha accertato l’impossibilità a condurre il natante.
In ogni caso l’Assicurato dovrà lasciare sul natante le istruzioni per l’uso degli accessori dei
documenti del natante stesso e i documenti di bordo.
CONSULENZE MEDICHE 1.5
Quando: in caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato
per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Come: tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Struttura
Organizzativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
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1.6 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Quando: l’Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o
in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale.
Come: la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, tenendone la Società a
proprio carico la spesa fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
1.7 INFORMAZIONI TELEFONICHE PRONTE
(Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Quando: l’Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:
a) informazioni meteorologiche;
b) informazioni varie sui porti italiani;
c) informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori Case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
d) informazioni turistiche;
e) supporto per prenotazione o verifica disponibilità di posti-barca nei porti (Italia, Costa
Azzurra, Corsica, Slovenia);
f ) supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei, ecc.
Come: la Struttura Organizzativa fornisce telefonicamente all’Assicurato le informazioni ed i
consigli richiesti.
2) Prestazioni garantite quando l’evento si verifica ad oltre 50 km
dal luogo di residenza dell’assicurato
e/o dal porto di stazionamento del natante
b) l’Assicurato deve denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare una copia della
denuncia alla Struttura Organizzativa.
RIENTRO SANITARIO 2.2
Quando: in caso di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura
Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale
attrezzato in Italia o alla sua residenza.
Come: con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della
Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria
dai medici della Struttura stessa. La Struttura Organizzativa organizza ed effettua anche l’eventuale trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio
carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
Esclusioni: non danno luogo alla prestazione:
• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
2.1 RIENTRO DEGLI ASSICURAT1
Quando:
a) il natante, a seguito di avaria, resta immobilizzato per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa;
b) in caso di perdita totale o furto del natante.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire agli assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.
Esclusioni: gli assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così
come riportato sui documenti di navigazione del natante.
Istruzioni:
a) l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa il nome ed il numero di telefono del
cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione
di non riparabilità entro i termini previsti;
74
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
RIENTRO CON UN ACCOMPAGNATORE 2.3
Quando: in caso di rientro sanitario dell’Assicurato in base alle condizioni di cui al punto 2.2
che precede, i medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza di un
medico o di un infermiere durante il viaggio, ed una persona decidesse di accompagnarlo.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche l’accompagnatore con il
mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell’Assicurato, fino al luogo di ricovero in Italia,
tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Esclusioni: le spese di soggiorno dell’accompagnatore.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE 2.4
Quando: l’Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia e i medici
ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
75
Italia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato, tenendo la Società a proprio carico la spesa relativa.
Esclusioni: le spese di soggiorno del familiare.
2.5 INVIO URGENTE DI MEDICINALI
Quando: le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia, che il medico curante sul
posto ha prescritto, ritenendole indispensabili alle cure dell’Assicurato, sono introvabili sul
posto ed i medici della Struttura Organizzativa concordano che le specialità reperibili sul posto
non sono equivalenti.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare i medicinali richiesti con il mezzo più
rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto, tenendo la Società a
proprio carico il relativo costo.
Esclusioni: la prestazione non è operante per le specialità medicinali non registrate in Italia.
Sono altresì esclusi i costi dei medicinali.
Istruzioni: l’Assicurato deve specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di
somministrazione (se pillole, fiale, ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica.
2.6 RIENTRO ANTICIPATO
Quando: l’Assicurato deve rientrare immediatamente alla sua residenza prima della data che
aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:
a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
b) in caso di danni gravi alla sua abitazione in Italia in seguito a furto, incendio, allagamento, crollo.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a fornire all’Assicurato un biglietto ferroviario di
prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o
fino alla sua residenza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
Esclusioni: la prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura
Organizzativa un’adeguata documentazione, secondo le richieste di quest’ultima, sui sinistri
che danno luogo alla prestazione.
2.7 ANTICIPI DI DENARO
Quando:
a) l’Assicurato, in seguito a furto oppure a guasto o danneggiamento del natante, non può
provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
b) l’Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto all’estero in seguito ad incidente della
navigazione in cui sia coinvolto il natante assicurato, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedere immediatamente e direttamente;
76
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
c) l’Assicurato in caso di arresto o minaccia di arresto all’estero in seguito ad incidente della
navigazione, necessita di assistenza legale.
Come: la Struttura Organizzativa provvederà a:
a) a titolo di prestito gratuito, pagare in nome e per conto dell’Assicurato le spese fino ad un
importo massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro;
b) versare all’estero la cauzione penale per conto dell’Assicurato a titolo di prestito gratuito,
fino ad un massimo di Euro 3.600,00 per sinistro;
c) anticipare l’onorario di un legale fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Esclusioni: la prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all’estero
comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova
l’Assicurato, e qualora questi non sia in grado di fornire alla centrale operativa garanzie bancarie di restituzione.
Istruzioni: l’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della
garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi
dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI 2.8
Quando: l’Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell’impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.
Come: la Struttura Organizzativa provvede a trasmettere il messaggio. La Struttura
Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.
Esclusioni: sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di natanti.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 3)
Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le
seguenti condizioni:
LIMITI DI OPERATIVITÀ 3.1
Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le “Informazioni pronte” di cui al punto 1.7, non possono essere fornite, per ciascun Assicurato, più di tre volte per ogni tipo, entro ciascun anno
di validità della garanzia stessa.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del presente servizio, i medici che l’hanno curato dopo, o anche prima, il verificarsi del sinistro che
ha determinato la richiesta di assistenza.
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
77
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Il diritto alle
assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non sono dovute per i natanti che l’Assicurato sottopone ad uso improprio.
3.2 ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
d) dolo dell’Assicurato;
e) suicidio o tentato suicidio;
f ) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal
puerperio.
Malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’Assicurato
(malattie preesistenti). Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
g) l’espianto e/o il trapianto di organi.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto.
Clausole di Vincolo
(valide solo se espressamente richiamate in polizza mediante indicazione, nell’apposita casella,
del numero della clausola opportuna)
Veicoli a Motore
CLAUSOLA N. 1
PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE
O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO
Il contratto si intende vincolato nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.
La Società si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del
PRA, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro - di presumibile entità pari ad almeno la metà del
valore del veicolo assicurato - in cui sia stato coinvolto il veicolo stesso, entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del
premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla
scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge;
d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto, guasti accidentali o altri eventi riguardanti il veicolo, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata
contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al
Contraente ai sensi di polizza e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera
raccomandata.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la scadenza del vincolo sia fissata nello stesso mese e
anno di scadenza contrattuale per la quale viene data disdetta, o in data antecedente.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla
vincolataria.
CLAUSOLA N. 2
PER VEICOLI CONCESSI IN LEASING
Il contratto si intende vincolato nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al PRA a
suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, sino alla scadenza del vincolo la Società
si impegna nei confronti della vincolataria:
78
assicurazione delle garanzie accessorie - garanzia 07 - assistenza
clausole di vincolo - veicoli a motore
79
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non
con il consenso della vincolataria;
b) a comunicare alla vincolataria ogni sinistro - di presumibile entità pari ad almeno la metà
del valore del veicolo assicurato - in cui sia stato coinvolto il veicolo stesso entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento
del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla
scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al
Contraente ai sensi di polizza e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera
raccomandata.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la scadenza del vincolo sia fissata nello stesso mese e
anno di scadenza contrattuale per la quale viene data disdetta, o in data antecedente.
Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, kasko o altri eventi riguardanti il veicolo,
l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma,
del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla
vincolataria.
80
clausole di vincolo - veicoli a motore
Consigli utili
a) Leggere attentamente tutte le condizioni di assicurazione contenute nel presente libretto.
b) Controllare che i dati essenziali riportati sui documenti assicurativi (TARGA, PERIODO
ASSICURATIVO sul CERTIFICATO, SCADENZA sul CONTRASSEGNO) siano esatti.
c) Esporre sul parabrezza il CONTRASSEGNO di ASSICURAZIONE.
d) Conservare il CERTIFICATO di ASSICURAZIONE assieme ai documenti di circolazione del veicolo.
e) Munirsi di CARTA VERDE (GRATUITA), tenendo conto delle indicazioni che seguono.
La carta verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di
entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione
Responsabilità Civile Auto obbligatoria nel Paese visitato. La carta verde è rilasciata sotto
la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione, detto Bureau, del Paese d'immatricolazione del veicolo.
1) Paesi nei quali si può accedere e circolare senza
necessità di carta verde
ANDORRA (AND)
AUSTRIA (A)
BELGIO (B)
BULGARIA (BG)
CIPRO (CY)
CROAZIA (HR)
DANIMARCA (DK)
ESTONIA (EST)
FINLANDIA (FIN)
FRANCIA (F) e Principato di Monaco
GERMANIA (D)
GIBILTERRA
GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD (GB)
comprese Isola di Man e Isole della Manica
GRECIA (GR)
IRLANDA - EIRE (IRL)
ISLANDA (IS)
LETTONIA (LV)
LIECHTENSTEIN
LITUANIA (LT)
LUSSEMBURGO (L)
MALTA (M)
NORVEGIA (N)
OLANDA (NL)
POLONIA (PL)
PORTOGALLO (P)
REPUBBLICA CECA (CZ)
REPUBBLICA DI S. MARINO
REPUBBLICA SLOVACCA (SK)
ROMANIA (RO)
SLOVENIA (SLO)
SPAGNA (E)
STATO CITTÀ VATICANO
SVEZIA (S)
SVIZZERA (CH)
UNGHERIA (H)
consigli utili
81
2) Paesi nei quali si può accedere e circolare
solo se muniti di carta verde
ALBANIA (AL)
BIELORUSSIA (BY)
BOSNIA-ERZEGOVINA (BIH)
ISOLE FAEROER
ISRAELE (IL)
MACEDONIA F.Y.R.O.M. (MK)
MAROCCO (MA)
MOLDAVIA (MD)
REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN (IR)
RUSSIA (RUS)
TUNISIA (TN)
TURCHIA (TR)
UCRAINA (UA)
UNIONE STATALE DI SERBIA E MONTENEGRO
La copertura all’estero, per i Paesi elencati al punto 1), è operante anche se non si è in
possesso della carta verde, il cui rilascio non è quindi necessario; per i Paesi elencati al
punto 2) è invece necessario possedere ed esibire alla frontiera la carta verde, il cui rilascio è quindi indispensabile. Per i paesi le cui sigle internazionali sono barrate o non elencate sulla carta verde, la garanzia di Responsabilità Civile non è operante. Per la circolazione in tali Paesi, l’Assicurato deve stipulare la copertura R.C. alla frontiera.
f ) Tenere sempre a bordo del veicolo almeno un “modulo blu” (Constatazione Amichevole di
Incidente - Denuncia di Sinistro) che, se firmato anche dalla controparte, in virtù della
Convenzione Indennizzo Diretto (CARD), permette, in molteplici casi, di abbreviare i
tempi di liquidazione da parte del proprio assicuratore.
Il modulo, compilato in modo leggibile in ogni sua parte, deve essere trasmesso al più presto all’Agenzia che ha in carico la polizza, corredato possibilmente di dichiarazioni testimoniali quando il modulo non è sottoscritto da entrambi i protagonisti dell’incidente.
Si ricorda che:
• il “modulo blu” vale anche all’estero, in quanto le caselle riportanti le varie situazioni
sono corrispondenti in tutta Europa;
• la procedura CARD si applica soltanto in Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano - non è quindi operante in caso di sinistri avvenuti all’estero;
• per incidenti con veicoli stranieri è possibile contattare direttamente l’Ufficio Centrale
Italiano (UCI), Corso Sempione 39, Milano - tel. 02/34968.1.
g) In caso di incendio, furto, eventi sociopolitici o atti vandalici, occorre denunciare il fatto
alle competenti Autorità (polizia o carabinieri) presentando, successivamente, copia autentica di tale denuncia all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
h) In caso di necessità di usufruire del servizio di assistenza, è necessario contattare preventivamente la Struttura Organizzativa, specificando il tipo di intervento richiesto.
Dopodiché seguire scrupolosamente le istruzioni da quest’ultima impartite.
Normativa di riferimento
Codice Civile
Le indichiamo qui di seguito un estratto degli articoli del Codice Civile che sono richiamati
nel testo del presente libretto.
ART. 1891
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
ART. 1892
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se
il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non
è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o
per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso,
82
consigli utili
normativa di riferimento - codice civile
83
mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894
ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le
disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del
premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata
fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe
consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato
entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non
avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del
rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui
è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del
recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altri-
84
normativa di riferimento - codice civile
menti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e
quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione
resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per
la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
ART. 1908
VALORE DELLA COSA ASSICURATA
Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o
in altri documenti.
Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti
avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
ART. 1910
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può richiedere a ciascun assicuranormativa di riferimento - codice civile
85
tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913
AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere
il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione
del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1915
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato
dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo
è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da
vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
ART. 2952
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo
proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2054
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitarne il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducen-
86
normativa di riferimento - codice civile
normativa di riferimento - codice civile
87
Dizionario assicurativo
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro, coperto da garanzia diversa
dalla Responsabilità Civile Auto.
Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:
Infortunio
Assicurato
- Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica
o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
- Nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Legge
Autovetture
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi
Regolamenti di attuazione.
Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri e autovetture uso privato, scuola guida, noleggio
con e senza conducente.
Malattia
Avaria
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che abbia carattere evolutivo e che richieda prestazioni medico-chirurgiche.
Il sinistro subito dal natante per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, contro oggetti fissi
e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dell’imbarcazione in condizioni normali.
Motoveicoli
Motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli
diversi, motoslitte.
Consap
Ente Gestore della Stanza di Compensazione - via Yser 14 - 00198 Roma.
Natante
L’unità navigante o il motore amovibile assicurati.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Parti
I soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Società.
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto fra il valore del veicolo a nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Polizza
Franchigia
PRA
La somma calcolata sull’importo del danno che, preventivamente concordata in polizza o
nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Pubblico Registro Automobilistico.
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
Premio
Furto
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine trarne profitto per sé o per altri.
Rapina
Incendio
La combustione con sviluppo di fiamma.
88
dizionario assicurativo
Reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque che, mediante violenza o minaccia, si impossessi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto.
dizionario assicurativo
89
Responsabilità minoritaria
Società
La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
La Compagnia di assicurazioni Alleanza Toro S.p.A. - Sede Legale: via Mazzini, 53 - 10123
Torino - Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova; per la garanzia DAS “DAS - Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazioni”.
Responsabilità paritaria
La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Sospensione della patente
Responsabilità principale
La responsabilità totale o prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
La sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita temporanea della disponibilità della patente di guida.
Revoca della patente
La sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita definitiva della disponibilità della patente di guida.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia
Responsabilità Civile Auto.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Ritiro della patente
Il ritiro materiale della patente di guida da parte dell’Autorità competente.
Rivalsa
Il diritto della Società di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge
e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale
La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente
come anno), alla data di termine del contratto.
Scoperto
La percentuale dell’ammontare del danno che, preventivamente concordata in polizza o nelle
condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia.
Per la garanzia “Tutela Legale”: il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
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dizionario assicurativo
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