SLIDES 12 dicembre 2013 Paolo Tormen Eufranio Massi LAVORO 2014. TUTTE LE NOVITÀ PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA DEL NUOVO ANNO DI COSA PARLIAMO 1. GLI ACCORDI PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE. 2. L. 92/2012: COSA CAMBIA NEL 2014. 3. TIROCINI. LE NUOVE PROCEDURE ALLA LUCE DELLA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE. 4. L’APPRENDISTATO E LE NOVITÀ DEL DECRETO CARROZZA. 5. LA LEGGE DI STABILITÀ. COSA PREVEDE IL DISEGNO DI LEGGE 1120/2013. 6. LA LEGGE DI STABILITÀ. FOCUS SUL COSTO DEL LAVORO. 7. LE NOVITA’ SUGLI INCENTIVI PER LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DELLA PICCOLA MOBILITÀ. 8. IL QUADRO DEGLI INCENTIVI E GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’INPS. 9. TUTTE LE ALTRE NOVITA’. lavoro 2014. tutte le novità pagina 3 PENSIONI DI VECCHIAIA 2014 SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti: • per le LAVORATRICI iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima - 63 e 9 mesi; • per i LAVORATORI iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive - 66 anni e 3 mesi. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. SOGGETTI CON IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1996 A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: • maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia (punto precedente) a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; • 70 anni di età e 6 mesi, oltre a 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. lavoro 2014. tutte le novità pagina 4 PENSIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA 2014 SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 A decorrere dal 1° gennaio 2014 I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: • per le LAVORATRICI - 41 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane); • per i LAVORATORI - 42 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane). Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. SOGGETTI AI QUALI IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1996 A decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata in alternativa: • nel caso in cui siano in possesso delle seguenti anzianità contributive: • per le LAVORATRICI - 41 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane); • per i LAVORATORI - 42 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane); • ovvero al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. lavoro 2014. tutte le novità pagina 5 GLI ACCORDI SULL’USCITA DEI PENSIONANDI Il tema della gestione dei personale prossimo alla pensione è da sempre un tema dibattuto, soprattutto quando inserito all’interno di procedure di licenziamento collettivo. LE CRITICITA’ • Illegittimo utilizzo dell’unico criterio di scelta, ex art. 5, l. 223/91, della prossimità alla pensione durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità. Da ultimo Cassazione 6959/2013 la quale ha sentenziato che “il criterio della pensionabilità (ovvero della prossimità alla pensione, da raggiungere comunque attraverso forme di sostegno del reddito) è già stato ripetutamente considerato illegittimo dalla giurisprudenza, anche costituzionale e di legittimità”; • Limite al licenziamento per raggiunti limiti di età e possibilità per il lavoratore di continuare a prestare l’attività lavorativa fino al raggiungimento dei 70 anni di età (art. 24, comma 4, d.l. 201/2011); • Perdita pensionistica collegata all’ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata; • Riduzione del periodo di godimento dell’indennità di mobilità. INDENNITA’ PER I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 Dal 1/1/2017 Mobilità Mobilità Mobilità Disoccupazione (Aspi) Centro Nord fino a 39 anni 12 12 12 12 Centro Nord da 40 a 49 anni 24 18 12 12 Centro Nord da 50 anni in su 36 24 18 12/18 lavoro 2014. tutte le novità pagina 6 STRUMENTI Il legislatore, fino all’entrata in vigore della l. 92/2012, ha previsto strumenti diversi ed alternativi alla gestione della posizione contributiva del lavoratore dalla data del recesso del rapporto al raggiungimento dei requisiti pensionistici, con soluzioni non prive di criticità. Strumento Ambito applicativo Prepensionamento settore credito (d.m. 158/2000) c.d. prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Creditizio che prevede la possibilità di poter “prepensionare” i lavoratori che durante il periodo di 60 mesi (5 anni) dalla cessazione del rapporto di lavoro raggiungono i requisiti pensionistici oppure li hanno già raggiunti ma hanno deciso di continuare l’attività lavorativa. Necessario accordo sindacale. Possibilità di accesso anche per i dirigenti. Accordi Cigs settore grafico Possibilità di continuazione senza soluzione di continuità tra Cigs per crisi e pensione per il lavoratore che sia in possesso del requisito di 32 anni di anzianità contributiva, e sia stato posto in Cigs a seguito di dichiarata crisi aziendale. Accordi per il pagamento dei contributi volontari Accordi individuali che prevedono il pagamento di un incentivo all’esodo pari alla contribuzione volontaria che il lavoratore dovrà sostenere dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro/fine dell’erogazione dell’indennità di mobilità/Aspi fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. lavoro 2014. tutte le novità pagina 7 LE NOVITÀ DELLA L. 92/2012 La l. 92/2012 ha introdotto – all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, così come modificato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c) del d.l.18 ottobre 2012, n. 179 - alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Tale previsione ha stabilito la possibilità, nei casi di ECCEDENZA DI PERSONALE, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della l. 223/1991. SONO AMMESSI alla prestazione anche i DIRIGENTI risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro. lavoro 2014. tutte le novità pagina 8 FATTISPECIE PREVISTE (1) 1. INCENTIVO ALL’ESODO MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE La prima fattispecie si riferisce al caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipuli un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assumerà valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi. A ciò infatti conduce l’espressione testuale della norma, secondo cui l’accordo è finalizzato ad “incentivare” l’esodo dei lavoratori più anziani. Si tratta pertanto di una fattispecie a formazione progressiva, che si compone di • un accordo tra le due parti (il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali); • la successiva adesione da parte del lavoratore; • la cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale. 2. PROCESSI DI RIDUZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE La seconda fattispecie si riferisce al caso in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di pensione si collochi nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente. La norma si discosta dal precedente accordo solamente nella parte in cui prevede che l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto. Anche in questo caso si darà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato dal datore di lavoro. lavoro 2014. tutte le novità pagina 9 FATTISPECIE PREVISTE (2) 3. ACCORDI SINDACALI NELL’AMBITO DI PROCEDURE EX ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 La terza fattispecie, introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si riferisce al caso in cui la stessa prestazione – di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti – sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della l. 223/91. In questo caso il legislatore prevede semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo possa concludersi con un accordo (con le rappresentanze sindacali aziendali) che preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla prestazione in questione. • In questo caso il criterio di scelta di cui all’art. 5, comma 1, l. 223/91 sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere comunque entro 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). • A seguito dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato. • Non trova comunque applicazione l’obbligo di corrispondere il contributo previsto per la cessazione del rapporto di lavoro: il diritto alla prestazione pari alla pensione sostituisce infatti anche il diritto all’Aspi ed il conseguente venir meno dell’obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della stessa. • In virtù della finalità della norma, ai lavoratori licenziati in base all’accordo non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento. lavoro 2014. tutte le novità pagina 10 REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO La previsione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, del decreto si applica esclusivamente: • ai datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti. • non rileva la qualità di impresa del datore di lavoro, potendo interessare anche i datori di lavoro che non rivestano tale qualità. • con riferimento al numero di dipendenti, in analogia a quanto previsto con riferimento ad altri istituti, la media dei dipendenti sarà calcolata con riferimento al semestre precedente la data di stipula dell’accordo. Andranno computati i dipendenti di qualunque qualifica, con l’esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento. TIPOLOGIA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 PART TIME 1,25 1,25 1,25 1,25 0,75 0,75 TOTALE 16,25 16,25 16,25 16,25 15,75 15,75 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO MEDIA 16,08 lavoro 2014. tutte le novità pagina 11 REQUISITI DEI LAVORATORI Quanto ai requisiti dei lavoratori coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO. Il raggiungimento, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dei requisiti per il pensionamento, andrà verificato CON RIFERIMENTO ALLE REGOLE VIGENTI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, comprensive degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico Istat (centrale, base 2007) nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del d.l. 201/2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma 12-bis, del d.l. 78/2010 tempo per tempo adottati, fermo restando che la prestazione in questione non può in ogni caso oltrepassare la durata di 48 mesi. La prestazione in esame È ALTERNATIVA ALL’ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI), essendo previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. La circolare dell’Inps 119/2013 prevede espressamente che il prepensionamento sia attuabile nei confronti dei lavoratori che raggiungono • i requisiti di pensionamento di vecchiaia, • i requisiti di pensionamento di vecchiaia anticipato, • il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima del d.l. 201/2011 ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. lavoro 2014. tutte le novità pagina 12 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESENTAZIONE DELL’ACCORDO AZIENDALE E FIDEIUSSIONE Preliminarmente, IL DATORE DI LAVORO deve presentare alla sede Inps, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’art. 4 l.92/2012. La SEDE INPS presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi: • procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro; • trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda; • una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN. Successivamente l’INPS comunicherà inoltre al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini della presentazione di una IDONEA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ. Qualora i lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni diversi, l’importo complessivo sarà comunicato annualmente, in relazione ai singoli contingenti annuali. LA FIDEIUSSIONE garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi. Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema definito dal’Inps (allegato 2 alla circolare 119/2013). La legge prevede che l’erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento. lavoro 2014. tutte le novità pagina 13 CHIARIMENTI OPERATIVI (1) EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE SOPRAVVENUTE Si evidenzia che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Sull’importo della prestazione: • non è attribuita la perequazione automatica; • non spettano i trattamenti di famiglia (ANF); • non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.); • la prestazione non è reversibile; • in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata. lavoro 2014. tutte le novità pagina 14 CHIARIMENTI OPERATIVI (2) CONTRIBUTI SINDACALI Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che fruiscono della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza firmataria dell’accordo aziendale. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni. Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al 1° giorno bancabile di ciascun mese. REGIME TRIBUTARIO La prestazione è soggetta alla TASSAZIONE ORDINARIA. Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione fiscale. VERSAMENTO ANTICIPATO DELLA PROVVISTA MENSILE A COPERTURA DELLA PRESTAZIONE Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata. RIOCCUPAZIONE La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l’istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione. lavoro 2014. tutte le novità pagina 15 CHIARIMENTI OPERATIVI (3) DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura. In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in materia di Aspi, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente, e nel 2013/2014 pari al 33%. Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata. lavoro 2014. tutte le novità pagina 16 L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (1) CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (ART. 2, COMMA 22) I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012 e non più compatibili con la Riforma, cessano di efficacia a partire dal 1° gennaio 2014 (termine prorogato dal d.l. 76/2013). Sul punto, il Ministero del Lavoro, con circolare 35/2013, ha chiarito che: • l’eventuale incompatibilità dei vecchi contratti va verificata in relazione alle causali oggettive o soggettive che consentono l’instaurazione del rapporto; • in caso di esito negativo di tale verifica e quindi di cessazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro saranno comunque tenuti a effettuare la consueta comunicazione al Centro per l’impiego. I prestatori di lavoro accessorio percettori di misure di sostegno al reddito possono percepire, senza alcuna decurtazione del trattamento previdenziale, un importo pari a 3.000 euro netti complessivi per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi. LAVORO ACCESSORIO (ART. 3, COMMA 32) Per eventuali compensi superiori a 3.000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. TALE PREVISIONE NON VIENE RINNOVATA PER IL 2014 lavoro 2014. tutte le novità pagina 17 L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (2) A decorrere dal 1° gennaio 2014 la durata dell’aspi viene modificata con inserimento di una diversa e ulteriore fascia di età. ASPI DURATA (ART. 2 COMMA 45) Età del lavoratore Durata ASPI 2013 Durata ASPI 2014 Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi Oltre 50 anni 12 mesi 12 mesi Oltre i 55 anni 12 mesi 14 mesi Categoria di lavoratori DURATA MOBILITÀ (ART. 2 COMMA 46) Età del lavoratore Durata mobilità Durata mobilità 2013 2014 Lavoratori nell’area del Centro Nord Fino a 40 anni 12 mesi 12 mesi Oltre i 40 anni 24 mesi 24 mesi Oltre i 50 anni 36 mesi 36 mesi Lavoratori nell’area del mezzogiorno Fino a 40 anni 24 mesi 24 mesi Oltre i 40 anni 36 mesi 36 mesi Oltre i 50 anni 48 mesi 48 mesi lavoro 2014. tutte le novità pagina 18 L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (3) A partire dal 1° gennaio 2014 scattano gli aumenti dell’aliquota contributiva alla gestione separata. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA (ART. 2, COMMA 57) 2013 2014 2015 2016 Non iscritti ad altre Casse e Fondi 27% 28% 30% 31% Iscritti ad altre Casse /Fondi pensionati 20% 21% 22% 24% Il d.d.l. 1120/2013 all’art. 1, comma 528, prevede che per l’anno 2014 l’aumento della contribuzione separata non si applichi ai lavoratori autonomi, non pensionati né iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria TUTELA IN In mancanza degli accordi per costituire i Fondi di solidarietà bilaterali, dal 1° COSTANZA DI gennaio 2014 verrà attivato il Fondo di solidarietà residuale per garantire la RAPPORTO (ART. 3, prestazione di un assegno ordinario. COMMA 4) INDENNITA’ SPECIFICHE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALI (ART. 3, COMMA 17) In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015 viene riconosciuta ai lavoratori subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità a carico dei fondi bilaterali, ovvero a carico dei fondi di solidarietà. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate nel biennio mobile. lavoro 2014. tutte le novità pagina 19 IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (1) Il d.l. 76/2013 cancella la norma che fissava l’intervallo obbligatorio tra un contratto e l’altro a 60 giorni (che diventavano 90 se il contratto precedente aveva superato i sei mesi di durata), con il RITORNO ALL’INTERVALLO TRADIZIONALE DI 10 GIORNI (CHE SALGONO A 20 PER I CONTRATTI LUNGHI). La legge precisa che le parti sociali possono modificare questa previsione tramite accordi collettivi di qualsiasi livello, anche aziendale. Il nuovo comma 1 bis dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 stabilisce che il requisito di cui al comma 1 (ossia le esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive) non è richiesto: • nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga (così come specificato dalla l. 99/2013, in sede di conversione del d.l. 76/2013), concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; • in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si elimina, quindi, la vecchia ipotesi che rinviava alla contrattazione nazionale o, se decentrata, a quella di secondo livello, la possibilità di prevedere altre ipotesi nella percentuale del 6%, e si lascia spazio alla contrattazione, anche aziendale, di prevedere ipotesi ulteriori all’interno del contratto acausale. Le modifiche apportate dal d.l. 76/2013 alla causale del contratto a termine si riflettono anche sulla SOMMINISTRAZIONE di lavoro a tempo determinato lavoro 2014. tutte le novità pagina 20 IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (2) COSA SI PUÒ PREVEDERE CON SPECIFICHE INTESE AZIENDALI? La stipula di contratti acausali (senza l’indicazione dei motivi che giustificano il lavoro a tempo) La gestione flessibile delle pause tra un contratto a termine scaduto e quello successivo, riportate, in via generale, a 10-20 giorni Mentre in passato solo i contratti collettivi nazionali potevano stabilire eventuali eccezioni, direttamente o in via delegata ai livelli decentrati, l’attuale quadro legislativo lascia il campo libero alla contrattazione di secondo grado, aziendale o territoriale. Spetta dunque alle parti sociali stabilire le ipotesi di esonero della causale, possibilità già prevista per il settore postale e aeroportuale, per le start up innovative, per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di mobilità. Le eccezioni devono essere fissate da accordi siglati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. lavoro 2014. tutte le novità pagina 21 IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (3) Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5426 del 4 ottobre 2013 ha precisato che gli ACCORDI STIPULATI DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANCHE AZIENDALE che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni - in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, comma 3 che prevedeva una durata "ordinaria" di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – DEBBANO RITENERSI SUPERATI DAL NUOVO DETTATO NORMATIVO. Al riguardo lo stesso Ministero precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a "flessibilizzare" la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti. Tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto "in via ordinaria" lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando - e in qualche modo "vanificando" - gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell'interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti. Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. 76/2013 convertito dalla l. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti "normativi" nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi. Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell'ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano "obbligatorio" e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti. lavoro 2014. tutte le novità pagina 22 IL CASO. CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA Con accordo del 27 ottobre 2013, le associazioni firmatarie del Ccnl alimentari aziende industriali, hanno previsto un integrazione al precedente contratto collettivo adeguando la normativa a quanto previsto nel d.l. 76/2013 RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI • nei casi di assunzione dei lavoratori stagionali di cui all’accordo del 17 marzo 2008 sulla stagionalità (v. all. 30 al C.c.n.l.) non trovano applicazione gli intervalli temporali tra un contrato a termine e quello successivo; • a tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui all'art. 1 del citato d.lgs. 368/2001 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. • Le parti a livello nazionale convengono l'assenza d intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (da realizzarsi attraverso specifica intese). CONTRATTO ACAUSALE Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. 368/2001 il requisito delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, non è richiesto in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi: • secondo rapporto a tempo determinato, rispetto al primo acausale previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi; tale secondo rapporto di lavoro, a tempo determinato, potrà avere una durata non superiore a quella del primo, comprensiva di eventuale proroga, e per le stesse mansioni; • un rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, primo comma del d.lgs. 368/2001. Le Parti, in attuazione del rinvio operato dall'art. 7, comma 1, lettera c), punto 3, della l. 99/2013, convengono inoltre l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine acausali previste nel comma precedente. lavoro 2014. tutte le novità pagina 23 STRETTA SUI TIROCINI FORMATIVI LA MANOVRA STRAORDINARIA 2011 Ha introdotto alcune previsioni in materia di tirocini con lo scopo di LIMITARE GLI ABUSI: da un lato, viene ristretta la platea dei soggetti promotori; dall’altro, viene ridotta la durata per quelli non curriculari che può essere al massimo di 6 mesi. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti che abbiamo i requisiti stabiliti dalle normative regionali Istituti formativi privati possono attivare i tirocini formativi soltanto se si tratta di istituzioni senza fini di lucro e comunque con l’autorizzazione della Regione La durata massima dei tirocini non curriculari non può superare 6 mesi, comprese le proroghe (prima della riforma erano 12 mesi) I tirocini possono essere promossi unicamente in favore di neo diplomati e neo laureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (prima della riforma erano 18 mesi) C.COST. 19 DICEMBRE 2012, N. 287 Sollecitata da alcune Regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 11 d.l. 138/2011 perchè interviene in via diretta in materie demandate dall’art. 117, comma 4, Cost. direttamente alla normativa Regionale. lavoro 2014. tutte le novità pagina 24 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI ACCORDO STATO REGIONI 24 GENNAIO 2013 In attuazione dell’art. 1, comma 34, l. 92/2012 che ha profondamento riformato la disciplina degli stage e considerati i contenuti della sentenza 287/2012, si sono definite le linee guida in materia di tirocinio. TIPOLOGIE E DURATA Formativi e di orientamento Destinatari soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi Inserimento reinserimento Destinatari disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e cassaintegrati. Durata massima 12 mesi Orientamento o inserimento Destinatari lavoratori disabili, persone svantaggiate o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima 12 mesi (24 per soggetti disabili) La l. 99/2013, di conversione del d.l. 76/2013, ha semplificato il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento che recepiscono le linee guida fissate dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. Viene infatti stabilito che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono far riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’art. 1, commi 1180 e ss., l. 296/2006, presso il servizio informatico nel cui ambito è ubicata la sede legale (laddove, ovviamente, le suddette comunicazioni siano dovute). La CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 35/2013 ha evidenziato che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non un obbligo. Rimane quindi sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata almeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento. lavoro 2014. tutte le novità pagina 25 TIROCINI IN VENETO (1) Servizi per l’Impiego delle Province Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) SOGGETTI PROMOTORI Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie Cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo regionale delle Cooperative sociali Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) • • • Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Tirocini estivi di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio Tirocini formativi e di orientamento • • • Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi) Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo lavoro 2014. tutte le novità pagina 26 TIROCINI IN VENETO (2) SOGGETTI OSPITANTI Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al d.lgs. 81/08 e alla l. 68/99 e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. TIROCINANTE Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Tirocini formativi e di orientamento. Possono effettuare un esperienza di tirocinio esclusivamente i neo qualificati; neo diplomati; neo laureati; neo dottorati. Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo. Possono effettuare un esperienza di tirocinio esclusivamente disoccupati / inoccupati; lavoratori sospesi; disabili; soggetti in condizione di svantaggio; categorie particolari di persone svantaggiate Tirocini estivi di orientamento. Possono effettuare un esperienza di tirocinio esclusivamente gli studenti DURATA La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a 2 mesi e non può superare: • 6 mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento (di transizione scuola-lavoro); • 6 mesi nel caso di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; elevabili a 18-24 mesi per soggetti disabili e a 9-12 mesi per persone svantaggiate; • 3 mesi nel caso di tirocini estivi. In ogni caso la durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi, è possibile prorogarla fino al raggiungimento dei limiti previsti. Il tirocinio si considera SOSPESO in tali casi: • periodi di astensione obbligatoria per maternità; • periodi di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non si computa nella durata complessiva del tirocinio. lavoro 2014. tutte le novità pagina 27 TIROCINI IN VENETO (3) TUTORSHIP • Il soggetto ospitante è tenuto a designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. Il tutor aziendale deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. GARANZIAE ASSICURATIVE Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dall’art. 9 bis, comma 2, d.l. 510/1996 e successive modifiche LIMITI QUANTITATIVI Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: a) liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante; b) i soggetti con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; c) i soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; d) i soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla l. 68/1999 o con soggetti svantaggiati non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili. lavoro 2014. tutte le novità pagina 28 TIROCINI IN VENETO (4) IMPEGNO ORARIO L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE E’ corrisposta al tirocinante un’indennità di tirocinio secondo i seguenti principi: • l’indennità di partecipazione non potrà essere inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. • nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %. • L’indennità di tirocinio non viene corrisposta nelle ipotesi di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, nonché di soggetti disabili per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie risorse. • L’indennità viene equiparata a reddito di lavoro dipendente e la sua percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. lavoro 2014. tutte le novità pagina 29 APPRENDISTATO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE L’art. 2 d.l. 76/2013 propone misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni avrebbe dovuto adottare LINEE GUIDA volte a disciplinare il contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. Le linee guida avrebbero dovuto stabilire disposizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dal Testo Unico con particolare riguardo: • al piano formativo individuale; • alle modalità di registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita; • alle imprese multi localizzate. A partire dal 1° ottobre 2013, in assenza della adozione delle linee guida, le suddette previsioni avrebbero trovato diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Sotto il profilo ispettivo, il MINISTERO DEL LAVORO, CON CIRCOLARE 35/2013, ha chiarito che: • la disposizione relativa all’obbligo di svolgimento della formazione va applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi fuori regione; • il documento relativo alla registrazione della formazione deve riportare i contenuti minimi già individuati con il d.m. 10 ottobre 2005, ossia quei contenuti che, nell’ambito del libretto formativo del cittadino, fanno riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” e alle “informazioni personali” del lavoratore lavoro 2014. tutte le novità pagina 30 APPRENDISTATO: CONFERENZA STATO REGIONI In base all’art. 2, comma 2, del decreto lavoro (l. 99/2013) la Conferenza Stato - Regioni ha adottato le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, in vista di una maggiore uniformità di disciplina sul territorio nazionale. Durata della formazione • 120 ore (apprendisti privi di titolo, con licenza elementare e/o media). • 80 ore (apprendisti con diploma scuola secondaria o qualifica di istituto di formazione professionale). • 40 ore (apprendisti con laurea o titolo equivalente). Le durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi. Materie della formazione • Adottare comportamenti sicuri nei luoghi di lavoro • Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore. • Competenze di base e trasversali, Competenza digitale. • Competenze sociali e civiche. • Organizzazione e qualità aziendale. Formazione interna Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di standard minimi. In particolare: • luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; • risorse umane con adeguate capacità e competenze Piano formativo individuale Semplificazione del piano formativo individuale, il quale in coerenza con le modifiche adottate dal d.l. 76/2013 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche. lavoro 2014. tutte le novità pagina 31 APPRENDISTATO: LE NOVITÀ DELLA L. 128/2013 Con la l. 128/2013 è stato convertito il d.l. 104/2013, contenente novità per l’apprendistato e l’alternanza scuola - lavoro. LE PRINCIPALI NOVITA’ Università Dal 12 novembre 2013 le Università (con esclusione di quelle telematiche) possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di for-mazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. Scuole superiori Per il triennio 2014-2016, con apposito decreto ministeriale, verrà avviato un programma sperimentale rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato. Entro il 12 gennaio 2014, sarà adottato un apposito regolamento ministeriale per implementare il sistema di alternanza scuola-Lavoro, le attività di stage, di tirocinio e di didattica degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado (art. 4 l. 53/2003; d.lgs. 77/2005). Tale regolamento definirà i diritti e doveri degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, o impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, e le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla loro salute e sicurezza (nei luoghi di lavoro e nei laboratori). Tutori convenzioni individueranno Devono possedere competenze in base ai le criteri individuati nelle Apposite i percorsi, i corsi diadeguate studi interessati, caratteristiche dei convenzioni. tutori, le verifiche e il riconoscimento dei crediti. lavoro 2014. tutte le novità pagina 32 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (1) Il testo del DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato il 27 novembre 2013, n. 1120 prevede alcune novità in termini di COSTO DEL PERSONALE E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE. DETRAZIONI FISCALI (PRE LEGGE DI STABILITA’) REDDITO IMPONIBILE ANNUO DETRAZIONE FISCALE Con reddito complessivo fino a 8.000 euro 1.840; 1.380 se contratto a tempo determinato Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro 1.338 + (502 x 15.000 – reddito complessivo / 7.000) Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro 1.338 x (55.000 – reddito complessivo / 40.000) DETRAZIONI FISCALI (POST LEGGE DI STABILITA’) REDDITO IMPONIBILE ANNUO DETRAZIONE FISCALE Con reddito complessivo fino a 8.000 euro 1.880; 1.380 se contratto a tempo determinato Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e 35.000 euro 669 + (1.211 x 35.000 – reddito complessivo / 27.000) Con reddito complessivo compreso tra 35.001 e 55.000 euro 669 x (55.000 – reddito complessivo / 20.000) Resta ferma l’applicazione delle c.d. minidetrazioni (art. 13, comma 2, del Tuir). lavoro 2014. tutte le novità pagina 33 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (2) ALCUNI ESEMPI AS IS TO BE (L. STABILITÀ) RAL annua 35.000 35.000 Contributi previdenziali c/lavoratore - 3.321 - 3.321 Reddito complessivo irpef 31.678 31.678 Imposta lorda 8.357 8.357 780 818 Imposta netta Detrazioni d’imposta 7.575 7.537 Netto al lavoratore 24.102 24.140 AS IS TO BE (L. STABILITÀ) RAL annua 20.000 20.000 Contributi previdenziali c/lavoratore 1.898 1.898 Reddito complessivo irpef 18.102 18.102 Imposta lorda 4.287 4.287 Detrazioni d’imposta 1.237 1.426 Imposta netta 3.049 2.456 Netto al lavoratore 15.052 15.245 lavoro 2014. tutte le novità pagina 34 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (3) CUNEO FISCALE (IRAP) Ripristinate le “vecchie” deduzioni per incremento occupazionale, in vigore fino al 2008. CONDIZIONI • Decorrenza delle deduzioni dal 2014. • Deve verificarsi un incremento occupazionale tra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. • Deducibilità di un importo in relazione al personale neoassunto pari al minore tra i seguenti limiti: • il costo del personale neo-assunto; • l’importo di 15.000 € ragguagliato alla durata del contratto del neoassunto nell’anno; • l’incremento di costo totale del personale voce B da 9-14 del C.E. (considerando tutto il personale ed anche i lavoratori interinali e il loro costo ad esclusione dei costi dei lavoratori diversi da quelli dipendenti es. co.co.co.). CUMULO Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può superare il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. lavoro 2014. tutte le novità pagina 35 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (4) ALTERNATIVA Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1. Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato (7.500 euro), aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni Deduzione per incremento occupazione (15.000 euro) Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (15.000 euro), aumentata a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni Deduzione forfettaria 1.850 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta fino ad un massimo di 5 lavoratori Contributi assistenziali e previdenziali Deduzione delle spese per apprendisti e disabili, personale addetto alla ricerca e sviluppo lavoro 2014. tutte le novità pagina 36 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (5) RIDUZIONE PREMI INAIL PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000. RIVALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 38/2000 in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione. lavoro 2014. tutte le novità pagina 37 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (6) STABILIZZAZIONE ASSOCIATI Il disegno di legge apporta alcune modifiche all’art. 7-bis del d.l. 76/2013, in merito alla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Accordo sindacale per la regolarizzazione (art. 7 bis, comma 1) La normativa prevedeva, come condizione necessaria per l’avvio della procedura di stabilizzazione la stipula di contratti collettivi, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. IL DISEGNO DI LEGGE 1120/2013 modifica i termini entro cui stipulare l’accordo sindacale che potranno essere stipulati dal 1° GIUGNO 2013 AL 31 MARZO 2014 Procedura (art. 7 bis, comma 5) La l. 76/2013 prevede che il datore di lavoro debba depositare entro il 31 gennaio 2014, presso le competenti sedi dell’Inps, i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo alla Gestione separata. IL DISEGNO DI LEGGE 1120/2013 modifica i termini entro cui depositare l’accordo sindacale che sono fissati AL 31 LUGLIO 2014 lavoro 2014. tutte le novità pagina 38 LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (7) RESTITUZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ASPI STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TERMINE Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, comma 28, l. 92/2012 ha introdotto un CONTRIBUTO ADDIZIONALE, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Il contributo aggiuntivo non si applica: • ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni); • in caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, di cui al d.p.r. 1525/1963; nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; Il datore di lavoro può ottenere la restituzione delle ultime 6 mensilità di contributo addizionale, decorso il periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione ma, in quest’ultimo caso, saranno detratte le mensilità del periodo tra la cessazione e la riassunzione. Il disegno di legge 1120/2013 elimina la possibilità di chiedere a rimborso solamente le ultime 6 mensilità. Con effetto DAL 1º GENNAIO 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, SARÀ POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’INTERO CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASPI. lavoro 2014. tutte le novità pagina 39 PICCOLA MOBILITÀ (1) L’art. 4, comma 1, d.l. 148/93 convertito dalla l. 236/93 che regolava l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, l. 223/1991 di lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, è una norma speciale con durata determinata (in sede di prima applicazione la scadenza era fissata al 31 dicembre 1994), che si è rinnovata di anno in anno per effetto del susseguirsi di specifica normativa che ne ha spostato la scadenza sino al 31 dicembre 2012. CIRCOLARE 13/2013 L’Inps, con circolare 13/2013, ha chiarito che per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla l. 223/1991. Precisazioni: • non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1° gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni comunque avvenute gli incentivi non possono essere riconosciuti; • rimangono in vigore le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione. lavoro 2014. tutte le novità pagina 40 PICCOLA MOBILITÀ (2) CIRCOLARE 150/2013 L’Inps, con circolare 150/2013, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scioglie parzialmente la riserva formulata con la circolare 13/2013. • NON è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; • NON è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; • in via cautelare deve ritenersi ANTICIPATA al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione. lavoro 2014. tutte le novità pagina 41 PICCOLA MOBILITÀ (3) MESSAGGIO 17941/2013 Con messaggio 17941 del 6 novembre 2013, l’Inps ha chiarito che, in considerazione delle precisazioni fornite con circolare 150/2013, si invitano le Sedi a riprendere l’attività di verifica circa la spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; alle schede di verifica riguardanti i moduli telematici 223 e rilasciate entro il 30 novembre 2013, sarà associato un tempo soglia che scadrà il 31 gennaio 2014, a prescindere dalla data di apertura del corrispondente “ticket”. In fase di calcolo, le procedure generano note di rettifica a prescindere dalla presenza del CA 5Q; verranno fornite successivamente le indicazioni per la gestione delle suddette note. MESSAGGIO 18639/2013 Con messaggio 18639 del 18 novembre 2013, l’Inps ha precisato che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, con il messaggio n. 17941 del 6 novembre 2013 le Sedi sono state invitate a riprendere l'attività di verifica circa la spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In considerazione della circostanza che l'Istituto è ancora in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali, non dovrà essere richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti. lavoro 2014. tutte le novità pagina 42 PICCOLA MOBILITÀ (4) INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI DA PICCOLE IMPRESE Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 19 aprile 2013 (registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013) di concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro. IMPORTI E REQUISITI. L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. In caso di part time, l’importo di 190 euro viene rideterminato in proporzione. Il beneficio è riconosciuto anche ai soci di cooperative che stabiliscono anche un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, mentre non può essere destinato al lavoro domestico. Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. LA PROCEDURA. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità stabilite dall’Inps stesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro. lavoro 2014. tutte le novità pagina 43 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DOMANDE L’azienda fa utilizzo di incentivi all’assunzione? Quali e in che misura? • Assunzione dalle liste di mobilità. • Assunzione di disoccupati di lunga durata. • Assunzione di giovani e donne. • Assunzione di lavoratori cassaintegrati. • Assunzione di apprendisti. RISPOSTE L’utilizzo delle assunzioni agevolate comporta un notevole risparmio in termini di costo del lavoro (es. l’assunzione dalle liste di mobilità, anche a termine, riduce di circa il 15% del costo del lavoro a parità di livello e mansione rispetto ad un’assunzione standard). Rossi Mario Assunzione ordinaria Bianchi Beppe Assunzione dalle liste di mobilità RAL 15.000 euro RAL 15.000 euro COSTO contributi (32,08%) 4.812 euro COSTO contributi (10%) 1.500 euro COSTO premi inail (4/000) 60 euro COSTO premi inail (4/000) 60 euro TFR 1.036 euro TFR 1.036 euro COSTO TOTALE 17.596 euro COSTO TOTALE 20.908 euro Risparmio costo del lavoro 15,84% lavoro 2014. tutte le novità pagina 44 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (1) Disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, l. 407/1990) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Tutti i Assunzione a tempo Sgravio contributivo nella misura del 50% datori di indeterminato (anche a part per un periodo di 36 mesi dall’assunzione lavoro time con durata fino a 20 Lo sgravio è del 100% per le imprese del ore settimanali di un Mezzogiorno e per tutte le imprese lavoratore già impiegato a artigiane part time presso un altro Il beneficio si applica anche ai premi INAIL datore di lavoro con contratto di pari durata), purché non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi nei 6 mesi precedenti Disoccupati che Tutti i godono da almeno 12 datori di mesi della lavoro disoccupazione speciale edilizia (disoccupati dell’edilizia) (art. 20 l. 223/1991, confermato dall’art. 54 d.lgs. 276/2003) Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni e non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti Il datore di lavoro può scegliere tra due opzioni: a) sgravio contributivo del 75% per un periodo da 36 mesi, variabile a seconda della durata del periodo di iscrizione del lavoratore nelle liste di disoccupazione; b) sgravio contributivo del 37,5% per un periodo doppio a all’anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di disoccupazione, per un massimo di 72 mesi lavoro 2014. tutte le novità pagina 45 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (2) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e 25 l. 223/1991, art. 1, comma 155, l. 311/2004, art. 13, comma 2, l. 80/2005) Tutti i datori di lavoro Il diritto ai benefici economici è escluso nel caso di: a) riassunzione di lavoratori collocati in mobilità negli ultimi sei mesi; b) assunzione di lavoratori collocati in mobilità da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che assume o che risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo Assunzione a tempo indeterminato, anche a part time La contribuzione è pari a quella prevista per gli apprendisti, per 18 mesi successivi all’assunzione. Per le assunzioni a tempo pieno è prevista la corresponsione di un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per lavoratori con più di 50 anni e a 36 se residenti nel Mezzogiorno o in aree con tasso disoccupazione superiore alla media nazionale Assunzione a tempo determinato Il contratto a termine non può durare più di 12 mesi. Lo sgravio consiste nel pagamento dei contributi previsti per gli apprendisti. Se il rapporto si trasforma in tempo indeterminato lo sgravio viene prorogato per ulteriori 12 mesi, con diritto all’incentivo economico di cui al punto 1 lavoro 2014. tutte le novità pagina 46 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (3) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Dirigenti disoccupati (art. 20, comma 2, l. 266/1997) Imprese con meno di 250 dipendenti È necessaria la stipulazione di una convenzione tra il Centro per l’impiego, l’associazione imprenditoriale e l’associazione sindacale del dirigente Riduzione del 50% della contribuzione dovuta (sia dall’impresa che dal lavoratore) per un periodo massimo di 12 mesi. Il beneficio si applica anche ai premi INAIL Il beneficio non si applica al contributo dello 0,30% dovuto in favore del Fondo di rotazione Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, l. 407/1990, art. 13, comma 2, l. 80/2005) Tutti i datori di lavoro Assunzione a tempo indeterminato, purché non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi nei 6 mesi precedenti Sgravio contributivo nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi dall’assunzione. Il beneficio si applica anche ai premi INAIL. Lo sgravio è del 100% per le imprese del Mezzogiorno e per tutte le imprese artigiane Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, anche non consecutivi, dipendenti da aziende in CIGS da 6 mesi consecutivi (art. 4, comma 3, l. 236/1993) Tutti i datori di lavoro Assunzione a tempo pieno e indeterminato. L’azienda non deve avere in atto sospensioni a zero ore per CIGS e non deve avere effettuato licenziamenti di lavoratori occupati nelle stesse mansioni per cui si procede all’assunzione nei 12 mesi precedenti Contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità, per un massimo di 9 mesi, elevato a 21 se il lavoratore ha più di 50 anni e a 33 se è residente nel Mezzogiorno o in zone con tasso di disoccupazione maggiore alla media nazionale lavoro 2014. tutte le novità pagina 47 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (4) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Agevolazioni contributive Tutti i datori in caso di assunzioni di lavoro effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito (art. 4, comma 11, l. 92/2012) Assunzione a tempo pieno e indeterminato Riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione Assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a termine Agevolazioni in caso di Tutti i datori assunzioni, effettuate a di lavoro decorrere dal 1° gennaio 2013, di lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupato da almeno 12 mesi (art. 4, commi 8-10, l. 92/2012) Assunzione a tempo pieno e indeterminato Riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione Assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione a termine lavoro 2014. tutte le novità pagina 48 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (5) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Agevolazioni fiscali per Tutti i datori donne e giovani (art. 11, di lavoro comma 1, d.lgs. 446/1997 modificato dal d.l. 201/2011) Lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato Lavoratori altamente Tutti i datori Assunzione a tempo qualificati in possesso di lavoro indeterminato di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego (d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, c.d. decreto sviluppo) Si potrà dedurre dalla base imponibile Irap un importo pari a 13.500 euro l’anno che diventano 21.000 nelle aree svantaggiate Il beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all’anno. Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni lavoro 2014. tutte le novità pagina 49 INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (6) RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI Agevolazioni fiscali per Tutti i datori Assunzione a tempo L’incentivo è pari a 1/3 della giovani (art. 1 d. l. di lavoro indeterminato di giovani che retribuzione mensile lorda 76/2013) rientrino in una delle seguenti imponibile ai fini previdenziali; condizioni: il valore mensile dell'incentivo - siano privi di un impiego non può comunque superare regolarmente retribuito da l'importo di 650 euro per almeno sei mesi; lavoratore. La durata - siano privi di un diploma di dell’incentivo sarà pari a 12 mesi scuola media superiore o (trasformazione del contratto a professionale termine) ovvero 18 mesi (assunzione a tempo indeterminato). La trasformazione/assunzione a tempo indeterminato deve rappresentare un incremento occupazionale rispetto alle media dei 12 mesi precedenti alla nuova assunzione/ trasformazione Lavoratori percettori di Tutti i datori Assunzione a tempo pieno e Il beneficio è pari al 50% Aspi (art. 7, comma 5, di lavoro indeterminato dell’indennità mensile Aspi lett. b), d.l. 76/2013) residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore lavoro 2014. tutte le novità pagina 50 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI L’art. 2, commi 31-35, l. 92/2012 ha introdotto e disciplinato un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’Aspi: è previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il Ministero del Lavoro con interpello 29/2013 ha chiarito se il contributo in oggetto debba essere versato che in ipotesi DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA. Il Ministero afferma che il licenziamento disciplinare può costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità, evidenziando che il licenziamento disciplinare non possa ex ante essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia pur essa volontaria, non è “automatica” (v. Cass. sent. 25 luglio 1984 n. 4382, secondo cui “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”), senza contare l’impugnabilità dello stesso. In tali casi potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata dall’Aspi nell’ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento impugnato. lavoro 2014. tutte le novità pagina 51 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE G.M.O. Il comma 4 dell’art. 7 d.l. 76/2013 riscrive il comma 6 dell’art. 7 l. 604/1966 in tema di LICENZIAMENTI INDIVIDUALI. Viene specificato che il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione istituita ex art. 410 c.p.c. presso la DTL non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c. Inoltre lo stesso tentativo non si applica in caso di licenziamenti per cambio di appalto, laddove una norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante, o in caso di licenziamento in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa. Si tratta di due ipotesi per le quali fino al 31 dicembre 2015 non è dovuto il contributo di ingresso all’Aspi (art. 2, comma 34, l. 92/2012). Con interpello 27/2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI IL LICENZIAMENTO IN QUESTIONE VENGA EFFETTUATO DA UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI SIA DEI PROPRI DIPENDENTI “DIRETTI” CHE DI QUELLI INVIATI IN MISSIONE presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione. lavoro 2014. tutte le novità pagina 52 TUTTE LE ALTRE NOVITÀ (1) CIGS E CONCORDATO PREVENTIVO CON O SENZA CESSIONE DI BENI Il Ministero del Lavoro, con interpello 23/2013, ha chiarito che il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, l. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Ha evidenziato, inoltre, che, in forza dell’art. 2, comma 70, l. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del d.m. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di Cigs in base alla suddetta disposizione normativa. ADDETTO AGLI Il Ministero del Lavoro, con interpello 26/2013, ha chiarito che la INVENTARI E LAVORO tipologia di contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei INTERMITTENTE confronti dell’addetto all’attività di inventario, in quanto rientrante nelle figure declinate al n. 6 della tabella allegata al r.d. 2657/1923, con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri. CRITERI DI COMPUTO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Il Ministero del Lavoro, con interpello 30/2013, ha chiarito che ai fini della corretta determinazione della base di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi. lavoro 2014. tutte le novità pagina 53 TUTTE LE ALTRE NOVITÀ (2) INTERPRETI E TRADUTTORI DI SCUOLA DI LINGUA – LAVORO INTERMITTENTE Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 31/2013, chiarisce che non è possibile equiparare la figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella allegata al R.D. 2657/1923 (“interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”). Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del d.lgs. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore. LAVORATORI IN CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ASSISTITA DA INTERVENTO DI CIGS L'Inps, con messaggio n. 18092, ha affermato che le imprese in contratto di solidarietà ex art. 1 della legge 863/1984, possono recuperare le quote di TFR maturate durante il periodo di vigenza dello stesso, imputandolo a carico della gestione della cassa integrazione entro l’anno solare nel quale si conclude il contratto. LIQUIDAZIONE IN UN’UNICA SOLUZIONE DELL'ASPI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO AUTONOMO L'Inps, con circolare 145/2013, ha fornito le istruzioni operative circa la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, degli importi non ancora percepiti delle prestazioni Aspi e mini Aspi al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. lavoro 2014. tutte le novità pagina 54 TUTTE LE ALTRE NOVITÀ (3) FONDO DI SOLIDARIETÀ: ACCORDO PER LE BANCHE DEL SETTORE COOPERATIVO In ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 3 della legge n. 92/2012, le Banche di credito cooperativo, attraverso la Federcasse, e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto l’accordo finalizzato all’adeguamento del Fondo di solidarietà. E’ stato previsto il finanziamento concernente la “solidarietà espansiva” e quella “emergenziale”: quest’ultima sarà finanziata con un contributo ordinario pari allo 0,36% (2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore). E’ previsto un contributo addizionale sulla retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro in caso di fruizione della solidarietà “espansiva” o “difensiva” non inferiore all’1,50%. CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI IN MISSIONE E IN TRASFERTA L'Inail, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, interviene in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. Perplessità sono sorte anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. lavoro 2014. tutte le novità pagina 55