Anno 01 | Numero 04 | 28 agosto 2013 www.promimprese.it/attivalavoro I Tirocini formativi RIFERIMENTI NORMATIVI Applicazione in Sicilia Disciplina-quadro nazionale: Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e s.m.i.; Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142; Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di “Linee-guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92”; Disciplina regolatoria regionale (Regione Sicilia): Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 51, comma 2, come modificato dalla Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 recente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”. D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dipartimento Regionale del Lavoro “Tirocini formativi - Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013”, e relativo allegato “Repertorio regionale dei profili professionali e formativi”. DEFINIZIONE DI TIROCINIO Il tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa. TIPOLOGIE DI TIROCINIO ATTIVABILI a) Tirocini formativi e di orientamento Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione scuola-lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro. b) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro Sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio dell'ammortizzatori sociali. c) Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro Sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, a soggetti svantaggiati ai sensi della leggeno3Sl/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.L.vo 286/98. d) Tirocini estivi di orientamento Sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici superiori sia che abbiano assolto l'obbligo scolastico sia che siano ancora all'obbligo di istruzione e formazione. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro. DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI TIROCINIO È prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe: Max 6 mesi a) Tirocini formativi e b) c) d) DEFINIZIONE DI SOGGETTO OSPITANTE orientamento Tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro Tirocini estivi di orientamento Max 12 mesi Max 24 mesi per disabilità ex DPCM del 13/01/00 Max 12 mesi in tutte le altre ipotesi Max 3 mesi Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. È possibile l’attivazione di tirocini anche in organizzazioni che non sono giuridicamente inquadrabili come imprese, ai sensi del codice civile, ma che comunque svolgono attività economica (p.e. soggetto con iscrizione REA, senza iscrizione Registro delle imprese) e ad altri datori a questi assimilabili. Anno 01 | Numero 04 | 28 agosto 2013 www.promimprese.it/attivalavoro I Tirocini formativi Applicazione in Sicilia REQUISITI DOVERI DEL SOGGETTO OSPITANTE Il datore di lavoro ospitante per poter richiedere tirocini formativi deve soddisfare integralmente i seguenti requisiti: Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; Essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99; Non avere effettuato licenziamenti, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo; Non avere fruito di CIG anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO L'attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto promotore, terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato. Il soggetto ospitante non può promuovere direttamente l’attivazione di un tirocinio, in quanto deve agire obbligatoriamente in convenzione con un ente promotore abilitato all’attivazione di percorsi di tirocinio ai sensi del DM 142/98 e dalle normative regionali di riferimento. Il soggetto promotore, in sede di attivazione, è tenuto a: Inviare al Centro per l’Impiego, competente per territorio, la Convenzione e il Progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione, in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato; Provvedere ad assicurare, anche di concerto con il soggetto ospitante, contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità stabilite dalla Convenzione. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL TIROCINIO Le modalità attuative vengono, invece, stabilite nel contesto di uno specifico “Progetto formativo” sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante). Il percorso formativo deve fare riferimento, in via esclusiva, al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi. Nella convenzione vengono individuati: un tutor didattico-amministrativo, nominato dal soggetto promotore responsabile dell'attività didattica e amministrativa. un tutor aziendale nominato dal soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del Piano formativo del tirocinio. In sede di attuazione il soggetto promotore si impegna a: favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. PARAMETRI E REQUISITI DI ATTIVAZIONE I parametri quantitativi di attivazione di tirocini sono così determinati in base alla dimensione dei Soggetti Ospitanti Dimensione dei Datori di Lavoro Numero di tirocini attivabili Max 2 da 1 a 5 dipendenti Max 4 da 6 a 19 dipendenti Il 20% con arrotondamento all’unità superiore con 20 e più dipendenti La dimensione dei datori di lavoro viene calcolata conteggiando i dipendenti a tempo indeterminato con i dipendenti a tempo determinato. In questo caso, la durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare. Anno 01 | Numero 04 | 28 agosto 2013 www.promimprese.it/attivalavoro I Tirocini formativi Applicazione in Sicilia ULTERIORI REQUISITI DI ATTIVAZIONE Ulteriori parametri e requisiti sono previsti in sede di attivazione: Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo; Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con lo stesso tirocinante; I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, né possono essere utilizzati per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso; DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE Il tirocinante ha diritto a: Periodi di sospensione del tirocinio, che non concorre al computo della durata complessiva dello stesso, per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo. Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità. L'indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ORGANI PREPOSTI ESITI DI FINE TIROCINIO SANZIONI Al fine di prevenire e sanzionare ogni forma di abuso, le Direzioni Territoriali del Lavoro, competenti per tenitorio, svolgono attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei Tirocini comunicando le risultanze delle verifiche ai Servizi Centri per l’Impiego; Il Servizio VIII del Dipartimento Regionale del Lavoro provvede, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e per le valutazioni ex post degli inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio. Alla conclusione del tirocinio formativo: Il Soggetto promotore, al raggiungimento del 70% della durata complessiva del percorso, annota sul libretto formativo del cittadino l'esperienza di tirocinio; Il Centro per l'impiego competente, in base alle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze. In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal Progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi; Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto e il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; In caso di mancata corresponsione dell'indennità è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Le imprese e i datori di lavoro privati interessati a fruire dei tirocini formativi e/o dell’incentivo occupazionale possono chiedere informazioni e chiarimenti a: Servizio Tirocini: Dott. Vincenzo Morreale: mob. 328 4619375 Mail [email protected], Fax 0934659803