Anno 01 | Numero 04 | 28 agosto 2013 www.promimprese.it/attivalavoro
I Tirocini formativi
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Applicazione in Sicilia
Disciplina-quadro nazionale:
Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e s.m.i.;
Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142;
Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di “Linee-guida in materia
di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Disciplina regolatoria regionale (Regione Sicilia):
Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 51, comma 2, come modificato dalla
Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 recente “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”.
D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dipartimento Regionale del
Lavoro “Tirocini formativi - Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013”, e
relativo allegato “Repertorio regionale dei profili professionali e formativi”.
DEFINIZIONE
DI TIROCINIO
Il tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che si configura quale intervento in
seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di
lavoro ed è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una
concreta esperienza lavorativa.
TIPOLOGIE DI
TIROCINIO
ATTIVABILI
a) Tirocini formativi e di orientamento
Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12
mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l’occupabilità
nel periodo di transizione scuola-lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del
lavoro.
b) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
Sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa
integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche
attive del lavoro collegate al beneficio dell'ammortizzatori sociali.
c) Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro
Sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, a soggetti
svantaggiati ai sensi della leggeno3Sl/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai
sensi dell'art.18 del D.L.vo 286/98.
d) Tirocini estivi di orientamento
Sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso
l'università o istituti scolastici superiori sia che abbiano assolto l'obbligo scolastico sia
che siano ancora all'obbligo di istruzione e formazione.
Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente nel periodo estivo di
sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali
attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.
DURATA
MASSIMA
DEL PERIODO
DI TIROCINIO
È prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe:
Max 6 mesi
a) Tirocini formativi e
b)
c)
d)
DEFINIZIONE
DI SOGGETTO
OSPITANTE
orientamento
Tirocini di inserimento /
reinserimento al lavoro
Tirocini di orientamento e/o di
inserimento o reinserimento al
lavoro
Tirocini estivi di orientamento
Max 12 mesi
Max 24 mesi per disabilità ex DPCM del 13/01/00
Max 12 mesi in tutte le altre ipotesi
Max 3 mesi
Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il
tirocinio.
È possibile l’attivazione di tirocini anche in organizzazioni che non sono giuridicamente
inquadrabili come imprese, ai sensi del codice civile, ma che comunque svolgono
attività economica (p.e. soggetto con iscrizione REA, senza iscrizione Registro delle
imprese) e ad altri datori a questi assimilabili.
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I Tirocini formativi
Applicazione in Sicilia
REQUISITI DOVERI DEL
SOGGETTO
OSPITANTE
Il datore di lavoro ospitante per poter richiedere tirocini formativi deve soddisfare
integralmente i seguenti requisiti:
Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
Essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
Non avere effettuato licenziamenti, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del
tirocinio, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo;
Non avere fruito di CIG anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle
del tirocinio
Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti
con il piano formativo.
MODALITÀ DI
ATTIVAZIONE
DEL
TIROCINIO
L'attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un
soggetto promotore, terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, tenuto ad
attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il
soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato.
Il soggetto ospitante non può promuovere direttamente l’attivazione di un
tirocinio, in quanto deve agire obbligatoriamente in convenzione con un ente
promotore abilitato all’attivazione di percorsi di tirocinio ai sensi del DM 142/98 e
dalle normative regionali di riferimento.
Il soggetto promotore, in sede di attivazione, è tenuto a:
Inviare al Centro per l’Impiego, competente per territorio, la Convenzione e il
Progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria
approvazione, in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato;
Provvedere ad assicurare, anche di concerto con il soggetto ospitante, contro gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità
stabilite dalla Convenzione.
MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
DEL
TIROCINIO
Le modalità attuative vengono, invece, stabilite nel contesto di uno specifico “Progetto
formativo” sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante).
Il percorso formativo deve fare riferimento, in via esclusiva, al Repertorio
regionale dei profili professionali e formativi.
Nella convenzione vengono individuati:
un tutor didattico-amministrativo, nominato dal soggetto promotore responsabile
dell'attività didattica e amministrativa.
un tutor aziendale nominato dal soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione
del Piano formativo del tirocinio.
In sede di attuazione il soggetto promotore si impegna a:
favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e
il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e
nella predisposizione del progetto formativo;
promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di
monitoraggio;
rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione
dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.
PARAMETRI
E REQUISITI DI
ATTIVAZIONE
I parametri quantitativi di attivazione di tirocini sono così determinati in base alla
dimensione dei Soggetti Ospitanti
Dimensione dei Datori di Lavoro
Numero di tirocini attivabili
Max 2
da 1 a 5 dipendenti
Max 4
da 6 a 19 dipendenti
Il 20% con arrotondamento all’unità superiore
con 20 e più dipendenti
La dimensione dei datori di lavoro viene calcolata conteggiando i dipendenti a
tempo indeterminato con i dipendenti a tempo determinato. In questo caso, la
durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla
durata del tirocinio da attivare.
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I Tirocini formativi
Applicazione in Sicilia
ULTERIORI
REQUISITI DI
ATTIVAZIONE
Ulteriori parametri e requisiti sono previsti in sede di attivazione:
Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello
stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo;
Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni
singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con lo stesso tirocinante;
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli
obiettivi formativi del tirocinio stesso, né possono essere utilizzati per tipologie di
attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di
picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del
soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli
necessari all'organizzazione dello stesso;
DIRITTI E
DOVERI DEL
TIROCINANTE
Il tirocinante ha diritto a:
Periodi di sospensione del tirocinio, che non concorre al computo della durata
complessiva dello stesso, per malattia, infortunio e maternità che si protragga
per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi
mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70%
mensile del percorso formativo.
Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto
percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità.
L'indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma
non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
VIGILANZA E
CONTROLLO
DEGLI ORGANI
PREPOSTI
ESITI DI FINE
TIROCINIO
SANZIONI
Al fine di prevenire e sanzionare ogni forma di abuso, le Direzioni Territoriali del
Lavoro, competenti per tenitorio, svolgono attività di vigilanza sul corretto utilizzo
dei Tirocini comunicando le risultanze delle verifiche ai Servizi Centri per l’Impiego;
Il Servizio VIII del Dipartimento Regionale del Lavoro provvede, anche attraverso il
sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e
per le valutazioni ex post degli inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio.
Alla conclusione del tirocinio formativo:
Il Soggetto promotore, al raggiungimento del 70% della durata complessiva del
percorso, annota sul libretto formativo del cittadino l'esperienza di tirocinio;
Il Centro per l'impiego competente, in base alle valutazioni conclusive del soggetto
promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze.
In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal Progetto
formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare
tirocini per i successivi 12 mesi;
Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto e il
personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il
rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni
amministrative disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi;
In caso di mancata corresponsione dell'indennità è prevista una sanzione
amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso,
in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Le imprese e i datori di lavoro privati interessati a fruire dei tirocini formativi e/o dell’incentivo occupazionale possono
chiedere informazioni e chiarimenti a:
Servizio Tirocini: Dott. Vincenzo Morreale: mob. 328 4619375
Mail [email protected], Fax 0934659803
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Scheda sintetica della nuova disciplina dei Tirocini formativi in Sicilia