-;r:.)-. 7.4~ Groupama Assicurazioni T '' h ,, Polizza Danni Ali Risks per Unità da Diporto Ed . Genna o 2014 Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385- 001 44 Rom a- Tel. +39 06 3018. 1 · Fax +39 06 80210.831 info @groupa ma.it · w ww.groupama.it Còp Soc. f!uro 1ì2.571.0d0 .nter.amentP. ve1-sato ~ P;Jrt•ta lv(l 00885741009 - CodiCe (,sc.:J!e e numem d• •s:c:•z•one ft~l RegiStro delle lmple:)e d1F<mnJ 004 11 140585 -lmpresd IS<.Jitld nell'Albo :.Ielle lmpre~e d1 a~JtUfdLiore e ua~$ic.urc3Zi<lne it~!Mne iii n. 'l .0CK)23 · Sooe~d direttil e coo!din.1 l' d,1 Group.; m<l SA- Unk.c Socio - S~èe !~gale: 75008 Parigr S.· lO Rue d'i\storg r..J-- ?l~ G roupama Assicurazioni CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE IZIONI Alle sott indicate denominazioni si attribuisce il seguente significato: Abba nd no : si può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un uni o sinistro: - l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabil e ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparaz ne necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimo rchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, é procurarseli facendone richiesta altrove; - quand il costo totale delle riparazioni dell'unità è uguale o superiore al valore commerciale della stessa al momento del sinistr · - l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione. Access i: equipaggiamento d'origine od integrativo a bordo dell'unità assicurata, compresa attrezzatura, incastellatura, velatura condizione che sia necessaria alla navigazione, escluso l'apparato motore. Appara motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertit re, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo. Armam nto frazionato: {per unità a vela) quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad un'altezza inferiore l 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta. Assicu r Per l Garanzia Responsabilità Civile, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per l Garanzia Danni, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, sia esso il proprietario, l'utilizza tore o il cond cente dell'unità da diporto, con il consenso del proprietario. Per l Garanzia Spese m ediche, qualsiasi persona a bordo dell'unità assicurata, quando la stessa è utilizzata per diporto e se za scopo di lucro. Sono escluse dalla copertura le persone impiegate, a titolo oneroso nella navigazione, nella sorv lianza o nella manutenzione dell'imbarcazione, e le persone di età superiore a 70 anni. Assicur zione: il contratto di assicurazione. Bagagli ed oggetti personali: qualsiasi oggetto od attrezzatura appartenente all'Assicurato (come definito per la garanzia ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, danni), borse, a parecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, di cui possa essere g stificata l'esist enza. Si intendono comunque esclusi: documenti, denaro, t itoli di credito, gioielli ed oggetti d'arte o in materia! prezioso. Colpa n utica : colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 5 4 del Codice della Navigazione. Conduc nte: il Comanda nte e/o lo Skipper e/o il t imoniere dell'unità al qua le è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/ Contraente prendono parte alle manovre dell'unità. Contrae te : il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può Identificarsi con l'Assicurato. Crocett acquartierate: {per unità a vela) le crocette dell'albero la cui angolazione, ri spetto alla sezione maestra dello scafo, è guale o maggiore di 21 gradi. Degr ad : deprezzamento dell'unità e delle sue parti, stabilito dal perito incaricato dal la Società in caso di sinistro, applicato al valore d i beni assicurati per via della loro anzianità, della loro usura e del loro stato di manutenzione. Dotazi o i extra: accessori ed equipaggiamenti supplementari riportati nell'elenco allegato alla polizza, quali, ad esempio, attrezza re, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e udiovisivi purché stabilmente fissati all'unità, vele supplementari rispetto a quelle standard, moto d'acqua o altri natanti nessi all'unità principale. Esplosi ne : lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata elocità . Età (cal olo della): ai fini del presente contra tto si conviene che l'età dell'unità viene calcolata sottraendo all'anno in cui viene sottoscri ta o rinnovata la polizza l'anno di costruzione dell'unità. Familia i : il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del Contraente/Assicurato, in quanto persona fisica, nché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fin o al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del Contrae te/Assicurato stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento. Franchi ia : importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun inistro. Impian elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i disposi vi di protezione ed i cavi elettrici. Incendi : la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propaga i. Indenni zo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortu io: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano er conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea. 2 di 17 /""'~ ~~ Groupama Assicurazio n i Legge RC obbligatoria : già Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della respons bilità civile bre 2005, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 7 Sett n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - (GU n. 239 del 13/10/2005 - Suppl. Ordinario n. 163), nonché dal dee eto 1 Aprile 2008, n. 86 (cd. Regolamento) e loro successive modificazioni; Codice della Nautica d a Diporto : Decreto L islativo 18 Luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni. Malattia: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una ma ifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato. Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora. Perdita Tot ale : si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dot zioni extra assicurate esistenti a bordo. Perdita Total e Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l mmontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità è uguale o superiore al valore commerci e dell'unità stessa al momento del sinistro. Pol izza : il documento che prova l'assicurazione. Po rto di st azionamento abitu ale: il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è revisto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi. Premi o: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilìtà che si verifichi il sinistro. Rivalsa: azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/ o di Terzi, in presenza del e situazioni disciplinate nelle condizioni di polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati. Sartie v olanti: ( per unit à a vela) le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento fra onato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali, quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate. Scafo: l'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo. Scoperto : l'importo da calcolarsi In misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato. Scoppio : il repe nt ino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dì fl uidi, non dovuto ad esplosione. Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: l'impresa assicuratrice realizzato Te rro ri sm o: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di ess allo scopo di ragg iungere un fine politico o relig ioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come att di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazion lizzazione, requ isizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Unit à: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da di definita dal codice della nautica da diporto con Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni L'unità è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'a accessori d'origine, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di regolamenti. Per le unità a vela l'unità comprende, altresì, alberi, manovre fisse e corrent i, dotazioni standard di vele (un fi genoa ed una randa per ciascun albero). L'unità comprende anche le seguenti altre part ite purché siano identificate in polizza o venga fornita altrimenti pro preesistenza alla data di un eventuale sinistro: Le dotazioni extra il/battello/ i di servizio (tender) il/i motore/ i fuoribordo ausiliari Val or e Commerciale: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebb all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale. Valo r e a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro. Valo re Stim ato : valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Cont raente/Assicurato e Società) con attribuire all'oggetto assicurato, rinuncia ndo all'applicazione dell'art. 1907 C.C.. Vandalici (atti): danni causati volontariamente da terzi al solo scopo di voler nuocere, degradare o distrugge assicurato, escluso quindi il terrorismo ed esclusa ogni motivazione socio politica o contro l'esercizio del lavar serrate, tumulti, sommosse). 3 di 17 come atto orto come iquariato), legge e da co e/o un della loro necessaria ndimento, o la parte engono di l'oggetto (scioperi, ~ 71 1 ~ Groupama Assicurazion i CON IZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del r ischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal Contrat - Modifiche dell'Assicurazione. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurat o, relative a circost nze che influiscono sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assic razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. I l Contra nte o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggra amenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden izzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Nel caso i diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. successi Tutte le omunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscri tto. Le comunicazioni dell'Assicurato ejo del Contraente devono essere f te alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società rranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente. Le event ali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 2 - urata ed efficacia d ell'assicurazione, pagamento del premio - L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è ta itamente rìnnovabìle. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato e ttuato il pagamento del premio per ciascuna annualità indicato in polizza, presso la sede della Società o del broker/a ente al quale la polìzza è assegnata. Qualora l Società abbia dato il consenso al frazionamento in rate del premio annuo, come evidenziato in polizza, si conviene quanto s gue : l. 2. 3. e alle scadenze convenute non vengono pagate le rate successive a quelle alla firma, la garanzia resta sospesa dalle re 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della rata e r iprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato uanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. oiché il premio è determinato per periodi annuali di assicurazione esso è interamente dovuto anche se ne sia stato oncesso il pagamento in più rate e pertanto la Società ha il diritto di esigerne giudizialmente l'esecuzione. n caso di danno - inclusa la perdita totale - risarcibile a termini delle condizioni di polizza, e prima che lo stesso venga iquidato, il Contraente si impegna a corrispondere la/e eventuale/i rata/e di premio non ancora scaduta/e. Art. 3 - essazione del contratto - L'assicurazione potrà cessare nei seguenti casi: Ila scadenza indicata in polizza; Ila data di trasferimento della proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi t itolo (a meno che la Società abbia dato il onsenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurat o previo conguaglio del remio), sua requisizione o confisca, o liquidazione giudiziaria dell'Assicurato; seguito di un sinistro a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di notifica della disdetta . Qualora assicurazione termini nel corso del periodo assicurato la Società rimborserà, in assenza di sinistri, il pro-rata del premio ( l netto di imposte) corrispondente al periodo di rischio non corso. Art. 4 Oneri a carico del Contraente - Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicu azione, sono a carico del Contraente. Art. 5 - egge regol atrice del contratto - Gi urisdizione - Rinvi o alle norm e di l egge - Il contratto è regolato dalla legge er quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in te le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. NOR E CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLA PROPRIA UNITA' Art. 6Art. 7 polizza, Nel cas assicura extra, b dell'eve Agli effe le parti, Nel caso ggetto assicurato - La Società assicura l'unità da diporto descritta in polizza. Somma assicurata - La somma assicurata, indicata in polizza, è quella dichiarata dal Contraente ed indicata nella deve corrispondere al valore commerciale dell'unità al momento della decorrenza della polizza. di mancata indicazione dei valori delle dotazioni extra, dei tender e relativi motori nell'elenco allegato, la somma si intende riferita soltanto al valore di scafo, accessori ed apparato motore dell'unità da diporto, escluse dotazioni ttelli e motori di servizio, salvo sia fornita, in caso di sinistro, prova documentale della loro preesistenza al momento o. i dell'art. 515 del Codice della Navigazione la somma assicurata indicata in polizza non equivale a stima accettata fra alvo quanto disposto al successivo art. 16 ) Stima Accettata. in cui il valore dichiarato sia inferiore al valore commerciale si applicherà la regola proporzionale. 4 dì 17 !" ......:; . .J- ~~ G roupama Assicurazioni Art. 8 - Rischi assicurati - La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito avvenimento, ma con le seguenti limitazioni: i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamen da diporto causati da movim ento ondoso per cattivo tempo; i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, as boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, incaglio, urto dell'unità; i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, scoppio, fulmine, furto e rapina, ovvero di affondamento dell'unità da diporto. di qualsiasi esplosione, o dell'unità e, pennoni, collisione esplosione, Precisazioni e limitazioni per il FURTO PARZIALE. La Società garantisce il Furto nonché i danni, le perdite ed i danneggiamenti conseguenti ad un furto o ad un tentati o di furto: degli acces sori e dell'apparato motore (esclusivamente se vi sia stata effrazione debitamente accertata, rottu , violenza, o smontaggio) quando si trovano: a bordo dell'unità assicurata, anche quando la stessa sia incustodita, e, se amovibili, muniti dì idoneo siste a antifurto o chiusi a chiave all'int erno dell'unità; a terra, se riposti in un locale chiuso o in aree custodite. E, quando indicati in polizza: dei battelli di servizi, delle dotazioni extra (esclusivamente se vi sia stata effrazione debitamente accert violenza, o smontaggio) quando si trovano: a bordo dell'unità assicurata, anche quando la stessa sia incustodita, e, se amovibili, muniti di idoneo siste o chiusi a chiave all'interno dell'unità; a terra, se riposti in un locale chiuso o in aree custodite, I l furto dei battelli di servizio è garantito anche quando gli stessi vengano lasciati momentaneamente a terra del loro servizio - in aree non custodite e senza persone dì guardia, semprechè il furto sia avvenuto entro 8 ore detti battelli sono st ati lasciati incustodi t i. Del/ i m otore/ i fuoribordo quando sono: a bordo dell'unità assicurata o del battello di servizio o degli altri natanti, m enzionati in polizza, a condizio stabilmente fissati, imbullonati o protetti da un dispositivo antifurto debitamente inserito o chiusi a chiav dell'unità assicurata. a terra, se riposti in un locale chiuso a chiave o custodito. a, rottura, a antifurto n funzione da quando di essere all'interno Art. 9- Limiti di operativita'- La garanzia è operante - salvo quanto espressamente derogato per iscritto - esclusi amente: l. quando l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine i lucro; 2. entro i seguenti limiti geografici: in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura m diterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei; a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne. 3. durante la navigazione o la giacenza in acqua, con persone a bordo; la giacenza in acqua senza persone a bordo: - in porto o altro approdo, organizzato, autorizzato dalla autorità preposte; - in acque marine, diverse da quelle Indicate al punto precedente, nelle sole ore diurne, con previs oni meteo buone e purché siano state adottate idonee misure per la sicurezza e l'ormeggio dell'unità; - in acque interne. la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee misure antifurto o di sorvegli nza; le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità; l'a laggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei r essaggi, effettuati con mezzi idonei, nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore; l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società; • i t rasferim enti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazion i di carico e scarico) dell'unit' effettuati in proprio dal contraente/assicurato a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vig re. In tutti i casi l'Assicurato dovrà tenere una condotta idonea alla tutel a del Suo bene come se n on fos se a sicurat o (diligenza del Buo n Padre di Fa miglia- art. 1176 Cod. Civ.). 5 di 17 w 7j~~ Groupama Assicurazioni Art. 10 Casi di inoperativ ità- La garanzia non opera: • per un tà a motore di velocità massima superiore a 50 nodi (mph); • per un tà a vela (salvo patto speciale): - con rmamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali; - mult cafi da regata; - prot tipi; se il condu cente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigo e; se il onducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste; qua do l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti; qua do l'unità è locata a terzi, o è comunque utilizzata a fini commerciali, con o senza equipaggio; qua do l'unità venga ut ilizzata per scuola di vela o di guida. Art. 11- Rischi esclus i - Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da: a) dolo el Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi t itolo, dei familiari, dei soci dei dipendenti delle persone sopraindicate, del con ducente e dell'equipaggio; b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno egli stessi è anche conducente dell'unità, la Società, rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla lpa nautica del medesimo salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento; c) insuf icienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del batt lo di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra; d) inna gabìlità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, delaminazione dello scafo, bruma, usura, vizi riscontrabili con la nor le diligenza; e) terre oto ed eruzione vulcanica; f) atti i persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che pren ono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro, atti di sabotaggio e di pirateria; g) guer a, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure da qualsiasi atto di ostilità da part o contro una potenza belligerante; da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, priazione e loro conseguenze od ogni tentativo fa tto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arm da guerra dispersi o abbandonati; h) radi ioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall' tilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impi nti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici ch e impieghino la fis ione e/o la fus ione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino rad ioatt ività; i) bruc ture non accompagnate da sviluppo di fiamma; j) allu oni, inondazioni, esondazioni, allagamenti; k) mat rie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità; l) part cipazione dell'unità a gare o competizioni sport ive, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preli inari e fina li previste nel regolamento particolare di gara. Inoltre m) le p cos n) i da o) i da p) i da all' no esclusi dall'assicurazione: rti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazi one, ruzione o precedente riparazion e. ni ai battelli di servizio trainati a rimorchio; ni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio; ni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare, nonché i danni pparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili. 6 di 17 ,r- ' ..).. G roupama ~~ Assicurazioni CONDIZIONI AGGIUNTIVE Sono operanti nei limiti previsti dalle stesse e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni p eviste nelle condizioni di polizza che non vengano specificatam ente derogate. Art. 12 - Eventi sociopolitici - La presente assìcurazìone comprende i danni derivanti da atti di persone che gìscono per motivi politici, di scioperanti, di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti o somm sse, civili o contro l'esercizio del lavoro. Restano tuttavia esclusi per i suddetti avvenimenti i territori e le acque territoriali d i paesi non facenti parte della UE o della Svizzera. Restano comunque esclusi i danni derivanti da atti terroristici e dì pirateria. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preav iso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno dopo la me zanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tal e recesso, Art. 13 - Bagagli e oggetti personali - Entro il limite del 5% della somma assicurata, indicata in poliz a, e con il massimo di euro 500,00 p er singolo oggetto, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti a bagagl ed oggetti personali di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari che si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina (salvo se commessi dai famigliari deii'Assicu to e/o con la loro complicità) ovvero in quanto direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscano l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto, collisione, affondamento, som ersione o allagamento della stessa. Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati al giorno del sinist , I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, bat terie, ecc.), quelli subacquei o sportivi sono considerati quale unico ggetto. Restano esclusi dalla garanzia documenti, denaro, carte di pagamento elettronico, titoli di credito, gioielli, oggetti i materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato, viveri, bevande, cosmetici e tutti i veicoli terrestri. Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa de uzione, in luogo della franchigia di polizza, dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di euro 3 0,00. Art. 14- Altri danni all'apparato motore (operante esclusivamente per le unità con apparato motore di età non uperiore a 6 anni) - Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto i efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i da ni parziali dell'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da surriscaldamento dello stesso a seguito di ostruzione dell'i pianto di raffreddamento o delle prese a mare. Per i motori di età non superiore a TRE anni la presente estensione, comprende altresì i danni parziali all'appar to motore conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio, Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa dedu ione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, in aggiunta alla franchigia di polizza. Art. 15 - Valore a nuovo - Premesso che la somma assicurata deve corrispondere per il primo anno di età dell'u ità al suo valore a nuovo, inclusi accessori e dotazioni extra, se previste, si prende atto che per unità da diporto aventi n'età non superiore ai 2 anni non resterà a carico dell'Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle p ti o degli oggetti sostituiti. Tuttavia, in relazione ai danni alle seguenti parti dell'unità da diporto: vele, manovre correnti, sartiame, alberi, boma, tangoni, apparato motore, impianto elettrico, attrezzature elettroniche e strumentazioni in genere, battelli di servizio, motori fuoribordo, cappe protettive, tendalini e simili, componenti o attrezzature, non citate ai punti precedenti, di età superiore a 2 anni resterà a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della franchigia prevista in polizza, il normale degrado d'uso, omunque non superiore al 33% del valore a nuovo, cal colato in base ai rilievi peritali. Per valore di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla loro s tituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto a si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite c una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l'amm ntare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagat o se la sostituzione fosse stata effettuata con part i dello s esso tipo o qualità, rendimento, capacità. A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza per le singole artìte . Art. 16 - Stima accettata - Per le unità nuove o di età non superiore ai DUE anni la somma assicurata indica ta i purché corrispondente al valore di listino dell'unità, indicato dal Cantiere Costruttore, deve Intendersi equivalent accettata dalle parti. Per le unità di età superiore ai DUE anni è inoltre possibile, previo specifico accordo fra le parti, concordare commerciale stimato dell'unità da diporto. Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dalla Società deve intender priva di effetto ai fini contrattuali. 7 di 17 polizza, a stima n valore i nulla e ~ ~'~ Groupama Assicurazioni Art. 17 rim essag durante l rivalsa n Rinuncia alla riva lsa per danni da incendio - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o io presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili, - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio giacenza o dura nte i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto in detto can tiere o rimessagg io; l'azione di n verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi. Art. 18 Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Allagamenti - In parziale deroga a quanto previsto al precedente Art. 11 lett. j) si onviene di estendere la validità del presente contratto ad alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti. Qualora 'unità, senza persone a bordo, si trovi in zone notoriamente soggette a tali eventi la presente estensione opera esclusiv ente se il luogo d'ormeggio, o l'area di giacenza a terra, sia custodito e ragionevolmente protetto dagli stessi. Qualora 'unità sia, al momento dell'evento, nel porto di stazionamento abituale e lo stesso si trovi in zone notoriamente soggette a tali eventi la presente estensione opera esclusi vamente se detto porto sia custodito e ragionevolmente protetto dagli stessi. I questo caso le indennità che risultassero dovute dalla Società, inclusa perdita totale, perdita totale costruttiva ed abbando o, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, in aggiunta alla franchigi di polizza. Art. 19 Spese Mediche- La garanzia viene estesa, fino a concorren za del massimale di euro 1. 500,00 (euromillecinquecento) per sini tro, al rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, delle spese di cura (mediche, chirurgiche, farmace t iche, di ricovero e di ambulanza) in dipendenza di infortunio occorso agli Assicurati quando questi : - si trov no a bordo dell'imbarcazione assicurata, - salgon o scendono da bordo, - utilizz o il battello di servizio indicato in polizza. Questa aranzia non vale per le spese di cura termale, di elioterapia e di protesi nonché per le spese mediche conseguenti ad intossic ioni alimentari e/o a malattia ed è ad integrazione del servizio sanitario nazionale. Le inde nità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate senza deduzione di franchig a. Art. 20 Spese di salvataggio, rimozione di relitto - Le spese ed il compenso di assistenza e salvata ggio, nonché le spese per la imozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicur a, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Soci à non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori. L'Assicu CENT La Cen prestaz ato potrà inoltre attivare, in caso di em ergenza, la Centrale di Allarme sottoindicata con i vanta ggi di seguito precisati: LE OPERATIVA (operativa 24 ore su 24) aie Operativa di Sailornet srl - con sede in Via Francesco Cangiullo, 24 - 00142 Roma - provvede ad erogare le ni di ASSISTENZA E RECUPERO IMBARCAZIONI I N AVARIA O IN PANNE L'assicu ato ch e abbia la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'imbarcazione dovrà c ntattare la centrale operativa di Sailornet tramite: Numero Verde: 800 532 955 Telefono: 06 5942379 L'assicurato/contraente dovrà fornire all'operatore con precisione: a) Nome e Cognome; b) Numero di polizza GT yacht; c) Recapito telefonico; d) Località o posizione ove si trova l'unità; e) Targa o nominativo dell'unità; f) Tipo dell'unità (se a vela o motore) - sue dimensioni (l.f.t.) g) Tipo di assistenza di cui necessita; ed ogni altra informazione utile per un rapido ed efficace intervento. l. 2. 3. 8 di 17 ,r· . .J- ~~ G roupama Assicurazi oni GESTIONE CONVENZIONATA DELLE EMERGENZE Servizio di soccor so, assistenza tecnica, t raino e recupero convenzionato Gestore del servizio: SAILORNET S.r.l.- Via Francesco Cangiullo, 24- 00142 Roma. E' a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, una CENTRALE DI ALLARME gestita da Sailornet, per le richieste di intervento e/o segnalazione delle emergenze in mare. Conferm ata la richiesta di assistenza tecnica, SAI LORNET, se necessa rio, invierà i propri mezzi di soccorso, segnalando immediatamente alle Autorit à competenti ed alla Direzione della Società il suo intervento. La Società, verificata la validità della copertura assicurativa DANNI dell'unità colpita dal sinistro, assumerà a suo carico, nei limiti Indicati dalle condizioni di polizza, il costo dell'intervento di salvataggio, traino, recupero dell'unità in pa e o avaria ri ca denti nella copertura assicurat iva del presente contratto. Se il costo dell'intervento organizzato da Sailornet sarà, complessivamente, inferiore ad EURO 4.000,00 per unità costo dell'intervento verrà addebitato direttamente alla Società assicuratrice, senza applicazione della franchi dalle Condizioni di Assicurazione della polizza GT Yacht. Tut te le spese d'intervento, recupero, rimorchio, assistenza, quando non effettuate direttamente dall'organi zazione di SAILORNET o eccedenti l'importo sopra indicato, salvo esista preventiva, specifica autorizzazione della Soci et ' dovra nno essere regolate direttament e dai propri etari/ utent i dell'unità assicurata. Tali spese, ferma la preventiva autorizzazione della direzione sinistri di Groupama, potranno essere rimborsate d Ila Società agli assicurat i a termini di polizza, fermo l'obbligo di presentazione di fattura o idonea ricevuta attestante il agamento effettu ato. Resta fermo ed invariato quanto altro previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione . SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA SAILORNET La CENTRALE DI ALLARME gestita da Sailornet fornirà, su richiesta dell'Assicurato, l'erogazione di un pacchetto in egrativo di servizi tecnici ed informativi così composti: a. Servizi tecnici agg iuntivi Il pacchetto integrativo offerto è costituito dai seguenti servizi: i. Consulenza Tecnica Telefonica ii. Organizzazione di intervent i tecnici in porto iii. Orga nizzazione di interventi di t rasferim ento imbarcazi one iv. Organizzazione del reperimento e recapito parti di rispetto b. Servizi i nformativi Saranno, inolt re, resi disponibìli, a titolo gra tuito, operativa : i. Pianificazione della navigazione ii. Informazioni sugli approdi iii. Informazioni sugli ancoraggi iv. Previsioni meteo personalizzat e v. Previsioni meteo via SMS vi. Avvisi ai naviganti vii. Avvisi di burrasca seguent i serv izi inform ativi che potranno essere richi esti ali Centrale Per la descrizione dei suddetti servizi informativi si rimanda al cit ato allegato l. Si specifica ch e detti servizi non costituiscono alcuna estensione della garan zia della polizza GT YAC T e c he, conseguentemente, ogni eventu ale responsabilità in merito all'attività prestata da Sailornet, non potrà ssere i n alcun modo addebitata alla Società. 9 di 17 J.,. 711~ G roupama Assicu razioni NOR b) c) d) CHE REGOLANO I SINISTRI Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In ca so di sinistro l'Assicurato deve: dere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure utili e ragionevoli per contenere i danni e rvare i diritti di rival sa contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro. L'intervento della Società per il taggia e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di rìsarcibilità del dan o; far ervenire alla Società avviso scritto, preferibilmente a mezzo telefax, non appena sia venuto a conoscenza del sinistro e c unque non oltre tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. I l predetto avviso deve contenere la narrazione del atto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si tro l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni. LI'Assicurato deve altresì dare tem estive Istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell'unità da nneggiata, per agevolare le ispezioni a bordo da pa dei fiduciari della Società; far ervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia dì "Avvenimento straordinario", se richiesta, fatt all'arrivo in porto all'Autori tà Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.; Nei asi di furto e rapina, ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della de ncia fatta all'autorità giudiziaria od ai competenti organi di polizia. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la de ncia deve essere reiterata all'autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società; chiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, t utti gli atti stragiudiziali e ziali che siano ritenuti necessari ed opportuni. Art. 22 pri ma d Eventua condizio danni ri Accertamento del danno - La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia Ila loro ripa razione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento. danni all'apparato motore derivanti da un difetto di raffreddamento sì intendono garantiti, a termini dell'art. 14 delle i di assicurazione, a condizione che il perito sia presente allo smontaggio del motore e che lo stesso accerti che detti ltino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffred damento. Art. 23 - Riparazioni e sostituzioni - Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazi e sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso i sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello d Ile parti o degli oggetti sostituit i (art. 535 Cod. Nav.). L'inden tà per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicura a sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro. Sono e lusi le riparazioni ed i rim piazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società. In caso di disaccordo I'Assicu to potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifi chi disaccordo tra loro. Le decis oni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo c ico, mentre quello del t erzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e la Società. Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo - La Società, previa accettazione della quietanza liberatoria da parte dell'Assicurato, pagher' le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita otale e furto totale, dell'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggett ad iscrizione. In caso i abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconos mento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale, da parte dell'autorità marittima, giudiziaria o amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accert mento di eventuali responsabilità penali in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle in ennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale i revocabile. I l limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'articolo 20 - Spese di salvata gio rimozione relitto -. Il valor indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni. Art. 2 dell'ab Tuttavi all'unit' 250,00 - Franchigie e/o scoperti - Le indennità che ri sultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e ndono, saranno pagate previa deduzione della franchigia indicata in polizza. in caso di perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, ai mezzi collettivi di salvataggio, agli altri natanti annessi principale ed ai motori fuoribordo invece della franchigia verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di euro euroduecentocinquanta). 10 di 17 /; ~ ~~ Groupama Assicurazioni and Exclusion Clause - No (re)insurer shall be deemed to previde cover and n or previde any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction or economie sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdo (re)insurer payment of nder United , France or Libera traduzione della Sanction limitation and Exclusion Clause In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Riso Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Francia Uniti d'America. richiesta di gamento o uzioni delle degli Stati Art. 26 - San ction Limitation shall be liable to pay any claim such claim or provision of such Nations resolutions or the trade United States of America. NB: in caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese della "Sanction Limitation and Exclusion Clause" preva anno il testo e l'interpretazione inglesi. GT YACHT ed. Gennaio 2014 11 di 17 ,.,.,.. G ~'~ roupama Assicurazioni DEN UN CIA SINIST RI Per poter fornire il miglior servizio avvisare immediatamente l'agenzia/Broker presso la quale è stato stipulato il contratto. Inviare c munque il presente modulo a: Grou par a S.p.A. - Ufficio Sinistri Trasporti -Via Leopardi, 10 - 20123 MILANO -Telefono: +39 02 0066300 1 - Telefax: +39 02 86984579 Le normE da seguire in caso di sinistro sono regolate dalle disposizioni della Polizza "GTYACHT mod. 00 Ed. Gennaio 2014 SI RACCbMANDA IN PARTICOLARE DI: - allegar la seguente documentazione: • fotc opia della polizza, • fotc opia della licenza di navigazione completa e/o del libretto del motore fuoribordo, • fotc opia della patente di navigazione del conducente l'unità assicurata; - denunc are il sinistro all'Autorità Marittima (ex art. 182 Cod. Nav.); - in cas di furto sporgere immediatamente denuncia alla competente Autorità (Carabinieri o Polizia ed anche Autorità Maritti 1a). Se il furto si è verificato all'estero la denuncia deve essere presentata alle Autorità competenti della nazione estera successivamente a quelle italiane; - raccog iere dati e nominativi (con indirizzo e recapito telefonico) delle unità e delle persone eventu ~li testimoni. coinvolte nel sinistro e di N N) o SD NE * s SE Indicare: GRAFICO DA E COMPILARE IN CASO DI COLLISIONE -Posizione delle unità all'ormeggio (posizioni e numero cime ormeggio e parabordi); -Posizione delle unità al momento della collisione e rotte seguite; -Direzione del vento; -Posizione delle vele (se coinvolte unità a vela). I L COl' DUCENTE E/O COMANDAN TE DELL'UNITA' ASSICURATA (Nome, Cognome e Firma) L'EVEI'frUALE CONTROPARTE (Nome, Cognome e Firma) 12 di 17 ...... ;' W Groupama Assicurazioni DA COMPILA RE IN OGNI SUA PARTE IN MODO LEGGIBILE N. C.A.P. CONTRAENTE Via Pro v. Città Unità Assicurata (nome e/o matr. e/o iscri zion e) Tei./Fax COMANDANTE E/0 CONDUCENTE di anni Via N. abitante a Tei./Fax Tipo Patente Nautica N. SI NO E' dipendente del Contraente In caso di persona d iversa dal Contraente indicare a quale t itolo era affidata l'unità mese anno alle ore L' UNITA' ASSICURATA: il giorno in localìtà (prov. ) coo rd inate all'ormeggio in porto; all'ormeggio fuori da un porto; in navigazione; ha avuto un sinistro: durante alaggio e varo; durante trasporto via terra; d urante movimentazione a terra; con le seguenti modalità: in rega ta ; in manovra in giacenza a terra; T el./Fax Tei./Fax L'UNITA' ASSICURATA si trova attualmente a: Persona eventualmente da contattare in caso di visita del Perito: Sig. L'UNITA' DI CONTROPART E ( DA COMPILA RE NEL CASO SI ANO COINVOLT E A LTRE UNITA'): al momento del sinistro si trovava in navigazione in manovra; UNITA' tipo/modello assicurata presso (co mpagnia, n .dl polizza, tipo di copertura) condotta da via C.A.P. Città I ntestata a via C.A. P. Città persona eventualmente da contattare in caso di visita del Perito: Sig. ha riportato i seguenti danni : Prov. Prov. Tei./Fax Tei./Fax T el./ fax Hanno riportato danni anche le seguenti cose: PERSONE che hanno subito LESIONI (indicare con ( E) glì estranei- con (T) i trasportati sull'unità assicurata) l) il Sig. abitante a via N. professione età E' stato medicato - ricoverato presso per le seguenti les ioni : 2) il Si g. abitante a via N. professione età E' stato medicato - ricoverato presso per le seguenti lesioni : TESTIMONI (indicare con (E) gli estranei- con (T) l trasportati sull'unità assicurata) l ) Sig. abitante a via N. Tel. 2) Sig. abitante a vla N. Tel. P.S. G.di F. AUTORITA' INTERV ENUTA Autorità marittima Carabin ieri è stato steso verbale SI NO (in caso affermativo allegare copia) della località NO indicare Il motivo SI Sono state elevate contravvenzioni I l sottoscritto dichiara che l e dìchi ara z:ioni sopra f o r nite sono esatte. Lu o go e data FIRMA 13 di 17 all'ormeggio . ~. ~~~ G roupama Assicurazioni ALLEGATO N. 1- SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA SAILORNET a. In caso di a parte di per attivare le enza Tecnica Telefonica ria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettono la navigazione in sicurezza, l'Utente può richiedere una consulenza tecnica da onale qualificato che, sulla base della descrizione dell'Inconveniente, fornirà i consigli più appropriati per gestire al meglio l'emerg enza e prowederà ad cessive rasi dell'asSistenza tecnica. b. enti tecnici in porto necessiti di Interventi tecnici sull'imbarcazione potrà richiedere Informazioni sulle strutture tecniche, adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto e o, In caso di necessità, negli approdi più prossimi alla sua posizione. L'Utente potrà anche richiedere alla Centrale di contattare direttamente la struttura duata e prenotarne l'Intervento all'arrivo dell'unità in porto. errà fornita per telefono da personale qualificato che provvederà a fornire le indicazioni richiest e, sulla base delle Informazioni ottenute dall'Utente sul tipo tecnico che si rende necessario. Qualora l'Utente abbia chiest o anche la prenotazione dell'intervento, la Centrale, dopo aver contattato la struttura tecnica designata, owederà a comunicare all'Utente l'esito della prenotazione. Tutti i costi relativi all'effettuazione delle riparazioni saranno a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui approvazione è condizione necessaria r awiare l'operazione di trasferimento'. rimento imbarcazione à richiedere il trasferimento dell'unità da un porto ad un altro via mare. Sailornet organizzerà il trasferimento richiesto facendo intervenire un mezzo della convenzionata che effettui il traino. In alternativa, ove specifìcatamente richiesto o reso necessario dalle condizioni di navigabilità dell'unità, Sailornet d organizzare il trasferimento via terra utilizzando un trasportatore di fiducia. Tutti l costi relativi all'effettuazione del trasferimento, sia via mare che via o a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui approvazione è condizione necessaria per awiare l'operazione di trasferimento'. imento ed invio di parti di rispetto ui l'Utente necessiti di parti di ricambio non reperibili sul luogo, la Centrale Sailornet prowederà a reperirfi e ad inviarfi, con il mezzo più rapido, tenendo orme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e del pezzi di ricambio nautici in particolare. edizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizJone dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria. gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità del pezzi. si trovi nella necessità di richiedere 11nvio urgente di parti di ricambio per l'eliminazione della avaria in corso dovrà fornire con esattezza le caratteristiche nte richiesto, la marca ed il modello. La ricerca e il reperimento potranno essere assicurati solo se la Centrale disporrà di dati di targa completi. relativi all'acquisto e spedizione, comprese eventuali spese doganalì, saranno a carico dell'utente al quale verrà fornito un preventivo di spesa la cui e è condizione necessaria per awiare l'operazione di trasferimento 1• e. Pian icazione della navigazione L'Utente p · richiedere la pianificazione di un itinerario di navigazione, inteso come tragitto da un porto di partenza ad un porto di destinazione finale, con o senza tappe int edie. e di tale richiesta l'operatore della Centrale chiederà il numero di fax o l'Indirizzo e-mail da utilizzare per comunicare con l'utente e prowederà ente ad inviare un semplice questionario per l'acquisizione dei dati necessari alla pianificazione richiesta. Il question rio compilato dovrà essere inviato per Fax, e-mail o posta (ovviamente nei casi meno urgenti) a Sailornet agli indirizzi indicati. La centrai operativa di Sailornet prowederà ad inviare, con lo stesso mezzo, la pianificazione elaborata entro 12 ore dalla ricezione del questionario, contenente: Grafico de (GDO) di t l Tabulati informazio e rotte dell'Intero itinerario, tracciato su carta nautica (facsimile), contenente le spezzate da seguire, i way·point con indicazione del Gruppo Data Orario nsito e del valore della rotta e della velocità per ogni spezzata; elativi a ciascuna tratta (per "tratta" si intende il percorso tra due approdi, siano essi di transito o terminali), ognuno dei quali conterrà le seguenti i, relative a quella tratta: GOO (Gruppo Data Orario) della partenza con l"tndicazione della rotta e velodtà della l" spezzata; Posizione, GDO di transito di ogni way·point e valori di rotta e velocità da assumere ad ogni way·point; Posizione, caratteristiche ed eventuali awertenze relative a tutti l Fari e Fanali che si Incontrano lungo la tratta, con l'Indicazione dell'ora del previsto awlstamento (se cade nell'arco notturno); Posizione e descrizione di eventuali aree di pericolo e divieto per la navigazione che si incontrano lungo la tratta; Posizione e contenuto dì eventuali Awisi ai Naviganti emessi per la zona comprendente la tratta; Descrizione della costa e dei punti cospicui per il riconoscimento; Indicazione degli Ancoraggi consigliati; Documenti nautici di riferimento per la tratta: Carte nautiche, Elenco Fari e Fanali e Portolani ; GDO dì arrivo nel porto di fine tratta; La zona consigliata per la fonda (se nel questionario si è scelta la fonda) o il prezzo e disponibilità di posti di ormeggio (se si è scelto l'ormeggio In banchina). ' Nei casi n cui tali costi siano sostenuti totalmente o parzialmente dalla Compagnia di Assicurazione dovranno essere da qu esta forniti i limiti degli importi autorizzati unitamen alle modalità di autorizzazione per gli importi eccedenti. 14 dì 17 ..J- ~~ Groupama Assicurazioni f. Informazioni sugli approdi i. Informazioni generali Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni di carattere generale: Nome dell'Approdo Stato, Regione, località di dislocazione Indirizzo e recapiti telefonici della Direzione portuale ii. Informazioni geo nautiche Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le seguenti informazioni geonautiche: Posizione geografica dell'approdo Tipo di Approdo Stato di agibilità Fondali minimi e massimi Canale radio di collega mento per llngresso in porto Venti predomina nti e Venti di traversia Orari di accesso Sintetica descrizione del porto e Modalità di awici namento e accesso Numero posti barca e lunghezza massima imbarcazioni ospitabill Approdi e Ancoraggi vicini con indicazione di ridossi e fondali Pericoli e divieti, e Awisi ai naviganti permanenti e Ordinanze relativi al porto ed alle acque immediatamente antistanti Documenti nautici di riferimento, quali Portolani, Elenco Fari e Fanali, Carte nautiche e Piano nautico 111. Informazioni su servizi di utilità ed emergenza Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste informazioni sull'esistenza e la reperibilità (numeri telefonici) dei servizi di emergenza ed util ' esistenti nella località dell'approdo ed in particolare: Autorità marittima residente nel porto (tipo e n• tel,) Carabinieri (n• tel. e Indirizzo) Polizia (n°tete indirizzo) Ospedali (n° teLe indirizzo) Pronto soccorso (n° teL e indirizzo) Centri iperbarici (0 teL e indirizzo) Centri dialisi ( n• tel. e indirizzo) Farmacie ( n• teL) \IV.FF. (n° tel.) Guardia di Finanza iv. Informazioni sui servizi portuali Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni sui servizi portuali disponibili nell'area dell'approdo ed in p rticolare: Acqua in banchina Assistenza all'ormeggio Carica batterie Distributore di carburante Elettricità in banchina Lavanderia Market Parcheggi auto Reception Ritiro rifiuti Servizi igienici (WC, docce calde o fredde) Telefono in banchina Telefoni pubblici Vigilanza v. Informazioni sui servizi tecnici nell'area portuale Per ogni approdo del Mediterraneo possono essere richieste le informazioni relative alle strutture tecniche disponibili nella zona per i terventi di assistenza tecnica e riparazioni. Le strutture sono suddivise in categorie tematiche e per ogni categoria sono forniti nominativi, n• lefonico e indirizzi degli operatori. le categorie previste sono le seguenti: Alagg lo e varo Assistenza elettrica Assistenza elettronica Assistenza motori Assistenza scafo Ricarica A.R.A. Rimessaggio imbarcazioni 15 di 17 A ssicurazioni vi. I nf rm azi on i sul mondo della nauti<:<~ nell'area portuale Per ogni ap rodo del Mediterraneo possono essere richieste le Informazioni relative alle principali strutture rappresentative del mondo della nautica, raggruppate per tipo di attivi . Per ogni attività vengono elencate le strutture esistenti con n• telefonico. Le attività contemplate sono le seguenti: genzie di charter genzie nautiche ttrezzature e accessori ntleri navali ub e circoli nautici ivendita imbarcazioni !vendita motori ssistenza e vendita frigo endita apparati di navigazione e TLC endita eliche e idrogetti cuole nautiche e di vela el eri e azioni su gli ancoraggi si trova a navigare in prossimità di coste, o sia in procinto di "atterrare" su tratte costiere, potrà chiedere ed ottenere le informazioni sugli ancoraggi disponibili la zona di interesse. L"Operator , in base alla posizione geografica riferita dall'Utente ed all"ondicazione sui movimenti previsti, prowederà a fornire le seguenti informazioni per ogni ancoraggio ndividuato: ome dell'ancoraggio sizione dell'ancoraggio escrizione dell'ancoraggio enti di traversia e predominanti ondale minimo e massimo e tipo ericali e divieti h. ioni meteo personal izzate L1Jtente p à richiedere previsioni meteo relative alle prossime 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alia zona di mare nella quale si trova. L'Utente ov rà indica re, anch e approssim at ivamente, la sua posizione e specifi<:<~re l'intervallo d i validità richiesto (6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ore) . Per la det rminazione l oe<~ l e dell e prevision i si consi dera l'intero bacino d el Medit erraneo suddiviso i n 11.245 zone L'Operator , in base alla posizione geografica riferita dall'Utente ed all"ontervailo di tempo richiesto, fornirà le seguenti Informazioni: Direzione e folla del vento Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso (ONDA DI VENTO, ONDA LUNGA E ONDA SIGNIFICATIVA) Copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici Pressione atmosferica al suolo Visibilità Temperatura dell'aria e dell'acqua i. Pre L1Jtente p mare opp Nel caso d posizione sioni meteo Via SMS trà richiedere di ricevere via SMS le previsioni meteo personalizzate relative alle successive 72 ore, con intervalli di 6 ore in 6 ore e riferite ad una zona di e ad una determinata rotta. previsioni riferite ad una zona di mare, 11Jtente dovrà indicare la zona geografica o il punto di coordinate geografiche di interesse. L'Operatore, in base alia eografica riferita daii1Jtente e all'Intervallo di tempo richiesto, fornirà le seguenti informazioni: Direzione e forza del vento Cifra e direzione di provenienza del moto ondoso (ONDA DI VENTO, ONDA LUNGA E ONDA SIGNIFICATIVA) Copertura del cielo ed eventuali Fenomeni atmosferici Pressione atmosferica al suolo Visibilità Temperatura dell'aria e dell'acqua previ.sioni riferite ad una determinata rotta, 11Jtente dovrà riferire all'operatore il punto di partenza, quello di arrivo, la data e l'ora di partenza e la velocità media sti ata che intende seguire. L'operatore invierà di conseguenza per S~1S le previsioni meteo lungo la rotta riferita daii1Jtente, con le informazioni di cui al precedent paragra fo. j. Avv si ai naviganti L1Jtente trà richiedere informazioni in merito ad Avvisi ai Naviganti emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse. L'Ope tore, in base alla posizione geog rafica riferita dall'Utente, verificherà l'esistenza o meno di Avvisi al Naviganti interessanti quella zona di mare ed in caso affe ativo comunicherà all'Utente la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del contenuto dell'avviso e la sua validità prevista nel tempo. k. A si di burrase<~ L'Utente trà richiedere Informazioni in merito ad Avvisi di Burrasca emessi e riferiti alla zona di mare di suo interesse o al singolo punto GRIB. L'Operato e, in base alla posizione geografica riferita dall'Utente, verificherà l'esistenza o meno di Awisi di Burrasca interessanti quella zona di mare ed in caso affermati comunicherà aii1Jtente la posizione di riferimento dell'avviso, nonché la descrizione del fenomeno in corso e dell'evoluzione prevista. 2. Es ensione Territoriale dei servizi integrat ivi L'estensi e territoriale del Servizio è limitata al bacino del Mediterraneo owero alle zone comprendenti l mari e la fascia cosUera che li delimita, con esclusione delle ere e relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità. La suddetta si applica sia alla posizione geografica del richiedente, sia al riferimento geografico delle informazioni ed interventi richiesti. 16 di 17 J- ~~ Groupama Assicurazioni 3. Esclusioni Sailornet non avrà alcuna responsabilità o non sarà considerata inadempiente agli obblighi assunti nel presente Contratto, nel caso che l'esecuzione di differita o sia impedita, direttamente o indirettamente, per cause di forza maggiore, atti (o revoche di atti) di autorità governative o ammlnist sommosse, tumulti, atti di terrorismo o di sabotaggio, epidemie, occupazioni, serrate, colpi di stato, guerre, invasioni, ostilità, calamità naturali (trombe terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate e maremoti) o per atti (od omissioni) dell'assicurato che non consentano alla tempestivamente adempiere alle proprie obbligazioni. Sailornet non sarà pertanto responsabile del danni derivanti all'Assicurato o a terzi a causa della della sospensione, dell'interruzione del servizio che sia Imputabile al cliente o a terzi o che comunque sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. 4. ali obblighi sia ative, scioperi, 'aria, uragani, cietà di poter on attivazione, Limitazioni Relativamente al precedenti punti 2.a.ii organizzazione interventi tecnici in porto, 2.a.iii organizzazione interventi di trasferimento imbarcazione e 2.a.i recapito parti di rispetto, l'attività effettuata da Sailornet consiste esclusivamente nel reperimento e suggerimento di strutture idonee all'espletamento richieste dall'assicurato e all'eventuale organizzazione dell1ntervento, restando pertanto 5ailornet completamente estranea all'eventuale rapporto con instaurato tra l'assicurato e la struttura reperita da Sailornet, che quindi non sarà responsabile per eventuali inadempienze contrattuali od omes interventi da parte del fornitore Intervenuto. ====== 17 di 17 reperimento e Ile prestazioni attuale diretto i o inadeguati