CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INTRODUZIONE Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce i requisiti e le specifiche prestazioni richieste per la realizzazione dei “LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI – FIUME AGRI – COMUNI DI MONTALBANO JONICO, SCANZANO JONICO, POLICORO E TURSI.” Il presente documento comprende gli elementi indicati all’art. 43 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Si precisa che gli elaborati grafici definiscono gli schemi di riferimento vincolanti nell’aspetto tipologico e nell’ubicazione delle opere per la presentazione dell'offerta. Salvo diversa specifica indicazione nel presente Capitolato si intendono per: - Codice - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; - Regolamento – Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss. mm., emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 “Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture”; - Capitolato Generale – Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e successive modificazioni. PARTE I DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI Capitolo 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE CONDIZIONI DI APPALTO Art. 1 - Oggetto dell’appalto L’appalto ha per oggetto i “LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI – FIUME AGRI – COMUNI DI MONTALBANO JONICO, SCANZANO JONICO, POLICORO E TURSI.” L’affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori e forniture, di qualunque genere, necessarie e sufficienti per dare l’opera compiuta e funzionante di cui al Progetto posto a base di gara. L’esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l’Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza. Art. 2 - Ammontare dell’appalto – Requisiti di qualificazione per la partecipazione all’appalto Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. L’importo complessivo dei lavori a base di Appalto ammonta ad € 612.264,97 (diconsi euro seicentododiciduecentosessantaquattro/97) così GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 2 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO suddiviso: a) Importo esecuzione lavori a base d’asta a corpo: € 609.845,86 b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 2.419,11 Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (D.P.R. 207/2010) la categoria prevalente è la seguente: ● OG8 Classifica II fino a € 516.000,00 e le categorie subappaltabili o scorporabili [art. 61) D.P.R. 207/2010] sono le seguenti: ● OG8 L’ammontare a corpo è fisso ed invariabile ed è riferito globalmente all’opera nel suo complesso, ben definita pur se non completa in tutti i minuti dettagli esecutivi. Pertanto le parti non potranno invocare verifiche sulle misure, o sul valore attribuito delle opere. Il prezzo a corpo compensa tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna delle opere ultimate e finite a regola d’arte nonché ogni altro onere, diretto od indiretto afferente l’esecuzione dei lavori stessi. Art. 3 - Conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta. L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). Art. 4 - Designazione sommaria delle opere e relativi importi, opere escluse dall’appalto La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto sono compiutamente descritti nei documenti tecnico-descrittivi e negli elaborati grafici di seguito elencati, anche non materialmente allegati al contratto. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 3 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO A - RELAZIONE TECNICA GENERALE; B.1 – RELAZIONE IDRAULICA; B.2 – RELAZIONE PAESAGGISTICA; B.3 – RELAZIONE GEOLOGICA; C.2.2 - PULIZIA ALVEO - TAVOLA 2 DALLA SEZIONE 100 ALLA SEZIONE 160; C.3.1 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – PLANIMETRIA; C.3.2 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – SEZIONI TIPO; C.3.3 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – PROFILO INTERVENTO FIUME AGRI; C.3.4 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – SEZIONI INTERVENTO FIUME AGRI; C.3.5 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – PROFILO INTERVENTO CANALE DI BONIFICA; C.3.6 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – SEZIONI INTERVENTO CANALE DI BONIFICA; C.4 – PARTICOLARE INTERVENTO B – RIPRISTINO GABBIONATA; D.1 – ELENCO PREZZI; D.2 – COMPUTO DEI VOLUMI INTERVENTO; D.3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INCIDENZA MANODOPERA; E – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; F – PIANO DI MANUTENZIONE; G – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; H – CRONOPROGRAMMA LAVORI. 4.1 - Descrizione delle opere Le opere che formano l’oggetto del presente appalto sono sinteticamente riportate in appresso, ferme restando le speciali disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dall’ Ufficio di Direzione Lavori. 1. Risagomatura della sezione di deflusso nel tratto ubicato in località Marone del comune di Tursi individuato nella Tavola C.3.1 – INTERVENTO A – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA LOC. MARONE – PLANIMETRIA tra la sezione 485 e la sezione 518; 2. Realizzazione imbocco del canale di bonifica di scolo delle acque provenienti dal Fosso San Francesco in agro di Montalbano Jonico, mediante il taglio della protezione spondale in gabbioni e ricostruzione del canale con fondo in gabbioni H = 50 cm, pareti laterali in gabbioni composto da 3 file e rilevato arginale; 3. Ricostruzione degli argini danneggiati dagli eventi alluvionali; L’ammontare dell’appalto è disaggregato come segue con riguardo alla tipologia ed omogeneità delle opere 1. apertura di sezione del fiume agri della larghezza di 100,00 metri; 2. costruzione dell’imbocco del canale S. Francesco; 3. ripristino gabbionata tra le sezioni 116 -117. Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutte le sue parti, ed in GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 4 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO modo particolare quelli contenuti nel successivo Art. 57 - , oltre agli oneri contenuti nel Capitolato Generale e nel Regolamento anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 4.2 - Criterio di valutazione delle opere Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a corpo, da eseguirsi sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara. L’elenco prezzi e computo metrico estimativo fanno riferimento a: Prezziario delle OO.PP. della Regione Basilicata – Edizione 2012. L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, è fisso ed invariabile, e non soggetto a revisione qualunque risulti l’ammontare effettivo dei lavori e comunque si svolgano gli stessi. La lista delle quantità relative alle singole lavorazioni che compongono il prezzo a corpo è posta a base di gara, ha valore soltanto ai fini della aggiudicazione, in quanto determina il prezzo complessivo del corpo, ma non è in alcun modo vincolante per la esecuzione del forfait. Ai sensi dell’art. 43, 6° comma, del Regolamento dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, per l’intero importo dei lavori “a corpo”, sono individuate le seguenti categorie omogenee di lavorazioni, il relativo importo e le correlate aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo dell’intervento: Apertura di sezione del fiume agri della larghezza di 100,00 metri; € 453.028,91 73,992 % Costruzione dell’imbocco del canale S. Francesco; € 85.013,37 13,885 % Ripristino gabbionata tra le sezioni 116 -117 € 71.803,58 11,728 % Totale lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 609.845,86 99,605 % € 2.419,11 0,395 % € 612.264,97 100,000 % Oneri per la sicurezza: Totale Art. 5 - Varianti delle opere progettate Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 5 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 5.1 - Variazioni e addizioni Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto individuano la consistenza qualitativa delle opere da realizzare. L’Amministrazione si riserva comunque -nei casi e limiti previsti dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e con le modalità di cui all’art. 161 del Regolamento- la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita ed economia dei lavori, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. Tuttavia ove le varianti siano attribuibili ai casi di cui al primo comma, lett. e) del citato art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 ed il loro ammontare ecceda il quinto dell’importo originario di contratto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente art., darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili giacenti in cantiere e del 10% dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell’importo di contratto. Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e preventivamente approvata dall’Amministrazione appaltante nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al citato art. 132 del D.Lgs. n. 163/06, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante. 5.2 - Variazioni in diminuzione dei lavori L’Appaltatore può, nel corso dei lavori, proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 132, 3 comma, 2° periodo del D.Lgs. n. 163/2006, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo di contratto. Le proposte che possono formare oggetto di modifica sono quelle dirette a migliorare gli aspetti funzionali delle opere, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, purché non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le suddette proposte di variazione devono essere formalizzate con le modalità previste dell’art.162 del Regolamento. Indipendentemente dalle ipotesi innanzi riportate l’Amministrazione ha sempre la facoltà di ordinare la riduzione dei lavori nel limite di un quinto dell’importo originario di contratto senza che l’appaltatore possa pretendere alcun indennizzo. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 6 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e, in ogni caso, prima del raggiungimento dei quattro quinti dell’importo contrattuale (art. 162 del Regolamento). Art. 6 - Eccezioni dell’appaltatore Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Art. 7 - Occupazione ed espropriazione dei terreni Non sono previste espropriazioni e/o occupazioni di proprietà private. L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e/o terreni privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. L'Amministrazione consegnerà all'Appaltatore, contestualmente ai lavori, le aree dalla stessa occupate temporaneamente e definitivamente. L’appaltatore potrà utilizzare soltanto tali aree, e dovrà procurarsi le ulteriori aree che dovessero essergli necessarie. PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE Capitolo 1 QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PRESCRIZIONI Art. 8 - Provenienza e qualità dei materiali In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli. Tuttavia, resta sempre all’Appaltatore la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 7 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Art. 9 - Prove dei materiali In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Appaltatore sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. Capitolo 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA Nella esecuzione delle singole categorie di lavorazione l’Appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto o nel Piano di Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Art. 10 - Norme generali per l’esecuzione dei lavori 10.1 - Generalità L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto. Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza. L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. 10.2 - Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 8 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi. L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco. 10.3 - Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 10.4 - Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Art. 11 - Programma esecutivo dei lavori Ai fini del compimento delle opere nei tempi contrattuali l’Appaltatore dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma, che dovrà garantire l’ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale l’Appaltatore dovrà attenersi durante l’esecuzione delle opere, sarà sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale, nei successivi 15 giorni, comunicherà all’Impresa le proprie determinazioni. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 9 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato. Art. 12 - Movimenti terra 12.1 - Scavi Generalità Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate nel seguito. Scavo di sbancamento Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. Nello specifico il materiale vegetale riveniente dallo scavo per il ripristino dell’officiosità idraulica rimane di proprietà dell’Impresa e sarà allontanato dall’area di cantiere a sua cura e spesa. Scavi di fondazione Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Modalità esecutive L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 10 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. l’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi. Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei. Art. 13 - Formazione di rilevati arginali Generalità Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti. Caratteristiche dei materiali Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di volume secco ottenuto nella prova di GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 11 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%. A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche differenti da quanto sopra riportato. Modalità esecutive Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto. Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate. Prove di accettazione e controllo Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori procederà al prelievo di campioni di terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato. I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sarà individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite liquido e l'indice di plasticità), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori, l’Impresa dovrà provvedere alla posa in opera di una opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sarà inoltre possibile controllare il grado di assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, l'andamento del moto di filtrazione. Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, L’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto. Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico dell’Impresa. L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 12 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO materie. All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali. Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle già posate. Art. 14 - Opere di protezione spondale 14.1 - Opere di protezione spondale in gabbioni e materassi metallici Generalità Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un'armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete. Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche delle dimensioni 2.00 x 1,00 metri, tali da formare una struttura cellulare diaframmata. Prima della messa in opera dei gabbioni a scatola o a sacco e dei materassi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori il relativo certificato di collaudo e di garanzia rilasciato dalla ditta produttrice, redatto a norma della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2078 del 27.08.1962. Caratteristiche dei materiali I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN 10218. Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n.2078/1962) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2). La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un rivestimento plastico in PVC o PE. La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm, dovrà essere esente da strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza. I materassi metallici saranno realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate per i gabbioni. Le celle dei materassi metallici GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 13 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO dovranno avere dimensioni max pari a 2,0 x 1,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6*8 cm. Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, così da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il nucleo interno potrà eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm. Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm. Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: - massa volumica: ≥ 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) - resistenza alla compressione: - coefficiente di usura: ≤ 1,5 mm - coefficiente di imbibizione: - gelività: ≥ 80 Mpa (800 kgf/cm2) ≤ 5% il materiale deve risultare non gelivo Gabbioni a scatola I gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le Norme UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro ricotto (conforme alle norme UNI 3598) avente diametro di 2,7 mm con zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n° 2078 del 27.08.1962. Le dimensioni della maglia dei gabbioni da utilizzare nel presente lavoro è di 8*10 cm. La rete dovrà avere il perimetro rinforzato con filo del medesimo tipo di quello della rete, di diametro adeguato alle dimensioni dei gabbioni e comunque superiore a quello della rete. Il filo da impiegare per le cuciture e per i tiranti dovrà possedere le medesime caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avere diametro superiore a quello della rete. Gabbioni a sacco Sono costituiti da un unico telo di rete formante un cilindro aperto ad una estremità. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 14 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Il filo di ferro della maglia e quello delle legature ha le stesse caratteristiche di quella dei gabbioni a scatola. Materassi Reno Sono costituiti da una struttura metallica, a forma parallelepipeda di notevole superficie e piccolo spessore, costituita da rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione ed a forte zincatura. Su un telo continuo di rete, formante sia la base che le pareti laterali dell’elemento, sono montati diaframmi alla distanza di 1,00 m, in modo da creare una struttura cellulare. I diaframmi hanno le stesse caratteristiche della rete costituente il telo. Sia il telo di base che il coperchio e i diaframmi sono delimitati lungo i bordi da fili di diametro maggiore di quello usato per la rete in modo da rinforzare la struttura e facilitare la posa in opera. Il filo di ferro della maglia e quello delle legature ha le stesse caratteristiche di quella dei gabbioni a scatola. Materassi metallici tipo RENO plasticati maglia 6x8 filo 2.20/3.20 mm spessore, 0.23/0.30 m Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore 0.23 m - 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva Europea 89/106/CEE e in possesso di certificato ETA (European Technical Approval) con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere di carattere architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche superiori a quanto prescritto dalle UNI-EN 10223-3 (carico di rottura compreso tra 380 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e tolleranze sui diametri conformi alle UNI-EN 10218, avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita (EN 10244). La galvanizzazione dovrà inoltre superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 ( Kesternich Test ) per un minimo di 28 cicli, al termine del quale la rete non presenterà evidenti segni di ruggine rossa. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sarà tale che a seguito di un’esposizione di 4000 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e l’allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 15 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D). Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce, senza soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti laterali della struttura. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualità della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete. Modalità esecutive L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto. Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito nella sua forma di scatola, si porrà in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovrà provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli già in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione. Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovrà in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 16 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sfiancamento delle pareti dell'elemento. Durante il riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 0,5 m. Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi. A causa di particolari condizioni locali, potrà risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, l’Impresa dovrà sottoporre all'accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalità esecutive di posa che intenderà adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare. Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento con gli elementi già in opera. Prove di accettazione e controllo I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del C. S. LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962. Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9002. L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano a carico dell’Impresa. Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il abrasione: se l'inconveniente si ripeterà per il 10% dei casi esaminati la partita sarà da scartare. L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà inferiore, la partita sarà scartata. Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 17 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa. L’Impresa dovrà consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate a propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera. Capitolo 3 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE Art. 15 - Movimenti terra 15.1 - Generalità Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa. Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche: − l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti con l'impiego di pompe; − l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalità previste nel paragrafo "Formazione di rilevati" del Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto), oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore; − le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo; − i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari; − l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi; − l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 18 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori; − l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni; − i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere; − l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione; − la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento; − l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS METANO - ACQUA - etc.); − il rilievo delle aree oggetto di movimentazione terre ante e post opera. I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con l’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione. Nel caso di appalti a misura i movimenti di terra saranno valutati generalmente a m3. 15.2 - Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro l’ambito del cantiere Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al p. 1, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione nell’area di cantiere. Lo scavo per ricalibrature d'alveo sarà misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo, computato con il metodo delle sezioni ragguagliate. 15.3 - Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori dall’ambito del cantiere Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 1, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione nella discarica. Lo scavo di sbancamento sarà misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo computato con il metodo delle sezioni ragguagliate. 15.4 - Scavo di fondazione a sezione obbligata Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sarà misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che l’Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 19 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO giudizio, altri sistemi. Art. 16 - Formazione di rilevati 16.1 - Generalità Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da depositare verso l’esterno (argini) il materiale più grossolano. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente art., saranno a completo carico dell’Appaltatore. E obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra. 16.2 - Preparazione del piano di posa e del rilevato arginale Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa per nuove arginature o per ringrosso o rialzo di arginature esistenti, eseguita mediante scavo di cassonetto o di gradonature, secondo le geometrie e le dimensioni previste dagli elaborati progettuali. Il prezzo comprende l'onere dell'accumulo a piè d'opera, della separazione del materiale vegetale per la successiva ripresa e la posa lungo le scarpate arginali, il riutilizzo del materiale terroso idoneo integrato con altro proveniente dalle cave di prestito per il reintegro del cassonetto o dei gradoni e la posa a regola d’arte del detto materiale a riempimento del cassonetto e delle gradonature. Negli appalti a misura, salvo diversa precisazione nella voce di elenco, la preparazione del piano di posa viene compensato a mq se di spessore prestabilito, oppure a m3 se di spessore variabile in funzione dei luoghi. 16.3 - Formazione o ringrosso di rilevati arginali con materiale proveniente da cave private I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con L’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 20 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO momento della loro contabilizzazione. Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra le due sezioni di rilievo sarà tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa. I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a piè d'opera del materiale, la posa per strati dello spessore non superiore a 50 cm, la compattazione con il macchinario e le modalità prescritte negli stessi elaborati progettuali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, comprese le prove di accettazione e controllo. Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati esistenti con materiale proveniente da cave private individuate dall’Impresa Appaltante. Negli appalti a misura il prezzo è riferito al m3 dato in opera finito. L'area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verrà contabilizzato e l’Impresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuoverà, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Nel prezzo è compresa anche la caratterizzazione del materiale. 16.4 - Formazione o ringrosso di rilevati con materiale proveniente da aree demaniali Nel caso che il materiale provenga da scavi di ricalibratura d'alveo o di sbancamento in aree demaniali, nel prezzo risulta compensato, oltre a tutto quanto già descritto alla voce l'onere per lo scavo, il carico del materiale nel luogo di giacenza, il trasporto e lo scarico a piè d'opera nell'area dei lavori, nonché la sistemazione finale dell'area di prelievo del materiale secondo le indicazioni progettuali o dall’Ufficio di Direzione Lavori. Nel prezzo è compresa anche la caratterizzazione del materiale. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 21 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Art. 17 - Opere di protezione spondale 17.1 - Formazione di protezione spondale in gabbioni Il prezzo compensa tutti gli oneri per la confezione del gabbione a seconda della sua altezza, compresi i materiali impiegati, nonché quelli per la posa in opera. Nel prezzo sono compresi cioè tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche; gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue e tutte le operazioni di cucitura, collegamento e tirantaggio. Il prezzo comprende, altresì, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché l'eventuale posa in opera del gabbione da realizzarsi successivamente al riempimento dello stesso. Negli appalti a misura, la valutazione sarà effettuata a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera. 17.2 - Formazione di protezione spondale in materassi metallici Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle scatole metalliche di spessore predefinito, gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura, collegamento e tirantaggio, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché la posa in opera del materasso da realizzarsi, eventualmente, successivamente al riempimento dello stesso. Negli appalti a misura, la valutazione sarà effettuata a metro quadrato riferita ai volumi effettivi dedotti geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in opera. Art. 18 - Noleggi Per l'applicazione del prezzo di noleggio di macchinari in genere, il noleggio si intenderà corrisposto soltanto per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività per conto dell'Appaltante. Art. 19 - Norme per la valutazione delle opere a corpo Ai sensi dell’art. 43, 6° comma, del Regolamento, è stato elaborato il prospetto, riportato nell’art. 4.2 - , che individua le categorie omogenee di lavorazioni con il relativo importo e le correlate aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo dell’intervento. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 22 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Per la valutazione delle opere a corpo i compensi verranno contabilizzati in rate proporzionali all’avanzamento delle categorie omogenee di lavorazioni individuate nel prospetto, di cui al comma precedente, tenendo conto delle percentuali di avanzamento rispetto al totale complessivo delle stesse. PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO Capitolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 20 - Osservanza del Capitolato Generale e delle leggi, regolamenti e normativa tecnica In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, l’Appalto è soggetto all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni: − Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore. − D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; − D.P.R. 05.10.2010 n. 207: “Nuovo Regolamento del Codice dei Contratti.”; − D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’ art. 253) comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.Lgs. 163/06 e s.m.i.”; − Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; − Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato. Dal punto di vista delle normative tecniche l’Impresa è in particolare obbligata anche alla osservanza: a) di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro; in particolare alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008; b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche; c) delle vigenti leggi statali e regionali in materia di cave; d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’ appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato; e) delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1939 “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione”; Legge n. 595, del 26/05/1965 GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 23 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; D.M. 03/06/1968 “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”; D.M. 31/08/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”; D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”; f) del D.C.P.S. n. 1516, del 20/12/1947, nonché del D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”, nonché della circolare n. 6487, emanata il 26/02/1970 dal Ministero dei LL. PP. (Consiglio Superiore); g) del D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche sulle costruzioni” e relativa circolare LL.PP. n. 617, del 02/02/2009; h) delle norme generali concernenti l’impiego e l’esecuzione della saldatura autogena emanate dal Ministero della Comunicazioni con D.M. del 26/02/1936, integrato con la circolare in data 20/11/1939; i) delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo. Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Impresa - su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori - è tenuta all’osservanza delle più recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L’osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle già emanate e non richiamate o che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori. Art. 21 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direzione tecnica del cantiere L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 24 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO La direzione tecnica del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 22 - Ufficio di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere L’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni di cui al Titolo IX del Regolamento e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere, ove necessario, sarà nominato a cura del Committente o del Responsabile dei lavori. Detta figura, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 collaborerà con l’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dalle norme già richiamate. Capitolo 2 ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COLLAUDO Art. 23 - Consegna dei lavori 23.1 - Generalità La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento. La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo l’intervenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 129, commi 8° e 9°, del Regolamento e l’art. 9 del Capitolato Generale. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 25 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, fermo restando che il tempo contrattuale decorre dalla prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. 23.2 - Consegna in caso di urgenza La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare la consegna anche prima della stipula del contratto purché sia intervenuta l’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore al fine di rimborsarne le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. In tali ipotesi, inoltre, il processo verbale indica a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’appaltatore medesimo. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni iscritte sul verbale. 23.3 - Consegna frazionata Quando la natura o importanza dei lavori lo richiedano, ovvero quando si prevede una indisponibilità temporanea di parte delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori procede alla consegna in più fasi e con successivi verbali. In tal caso l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree ed immobili disponibili. Qualora permangano le cause di indisponibilità anche ad avvenuta ultimazione dei lavori di cui sopra si procede alla sospensione a norma dell’art. 158 del regolamento. Resta inteso che il tempo contrattuale decorre sempre dalla data dell’ultimo verbale di consegna. Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 26 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare: per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'art. 159, comma 1 del regolamento, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del regolamento. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 27 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 190 del regolamento. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Art. 26 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penale per ritardo L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. La penale pecuniaria, ai sensi dell’art. 145 c. 3 del regolamento, rimane stabilita negli atti contrattuali verrà iscritta nello stato finale a debito dell’Appaltatore. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Generale. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Art. 27 - Lavoro notturno e festivo Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Art. 28 - Disciplina dei canteri L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Esso pertanto è responsabile dell’imperizia o negligenza del personale ivi compreso il direttore tecnico di cantiere e risponde GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 28 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO nei confronti della stazione appaltante per malafede o frode nell’impiego di materiali. La direzione tecnica del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato. Nel caso di ATI o consorzio l’incarico della direzione tecnica di cantiere deve essere attribuita mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Art. 29 - Aree da adibire a cantiere L’onere della richiesta in concessione delle aree che dovranno essere adibite a cantiere spetta all’Appaltatore, la quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali imposti dalle Autorità militari e dalle Amministrazioni statali, comunali e regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso. Art. 30 - Tracciamento delle opere – Segnalamenti A maggior chiarimento di quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito che il tracciamento delle opere sarà fatto dall’Appaltatore e verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo che la Direzione giudicasse utile nell’interesse del lavoro, l’Appaltatore è tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale necessario. L’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione dei lavori. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità e dalla Direzione dei lavori. L’Appaltatore è unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione. Art. 31 - Danni dipendenti da forza maggiore L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti atti ad evitare danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto. Pertanto sono a totale carico dell’appaltatore gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 29 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non sono considerati comunque di forza maggiore i danni causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, degli artt. 165-166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall’appaltatore al direttore dei lavori immediatamente, appena verificatosi l’evento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Per ogni segnalazione la D.L. compilerà un verbale di accertamento. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate e regolarmente inserite nel libretto e quelli per perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Art. 32 - Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti – Fusioni 32.1 - Subappalto e cottimo Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, la quota parte subappaltabile a scelta del concorrente, con l’osservanza dell’art. 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato: a) ai sensi dell’art. 37, c. 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 30 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lett. b), trasmetta alla Stazione appaltante: • la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; • una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n.575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 31 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: e) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; f) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 48 del presente Capitolato. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente art. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 32 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva/alla revisione/al completamento della progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’art. 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente art., per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l’art. 53, comma 3. 32.2 - Responsabilità’ in materia di subappalto L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell’art. 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 33 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 32.3 - Pagamento dei subappaltatori La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 32.4 - Noli a caldo - Contratti di fornitura Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle attività che richiedono l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 EURO, qualora l’importo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 34 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 32.5 - Divieti Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ vietata inoltre l’associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. E’ vietato inoltre all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E’ vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano formalmente riconosciute dall’Amministrazione. 32.6 - Fusioni e conferimenti Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni. Art. 33 - Accertamento e misurazione dei lavori Per i lavori a misura, prima di iniziare le lavorazioni l’Appaltatore, di concerto con l’addetto alla contabilità dell’Ufficio della Direzione Lavori, dovrà procedere, a sua cura e spese, al rilievo delle aree interessate dall’intervento. Solo dopo aver effettuato il rilievo delle zone indicate dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore potrà iniziare le lavorazioni. Per l’accertamento e la misurazione dei lavori in corso d’opera valgono le disposizioni di cui agli artt. 180 e 185 del D.P.R. 207/2010. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento e con qualsiasi mezzo all’accertamento ed alla misurazione delle opere; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni o si rifiutasse si firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di testimoni, i quali provvederanno alla firma dei libretti e/o brogliacci. Gli eventuali maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere verranno senz’altro addebitati all’appaltatore, che, in tal caso, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Art. 34 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore L'appaltatore è obbligato: 1) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 35 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 2) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 3) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 4) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica dello stato delle opere prima dell’inizio dei lavori, delle lavorazioni e delle opere ultimate o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Art. 35 - Prescrizioni relative ai lavori in genere Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione. Art. 36 - Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori così come le disposizioni impartite dal Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato. L’Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli. L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell’ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che L’Impresa è tenuta a firmare. Il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere, nell’esercizio delle proprie funzioni può chiedere elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e l’allontanamento dell’Impresa nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le attività in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato. Art. 37 - Riserva: forma e contenuto L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 36 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Art. 38 - Valutazione dei lavori La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro previste dal progetto esecutivo, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto dagli elaborati di gara, separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 37 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Art. 39 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. Art. 40 - Materiali ed apparecchiature a piè d’opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità. I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’art. 164 del Regolamento. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 38 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO verbale. La Direzione dei Lavori e l’eventuale organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Se il cambiamento di cui sopra importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli artt. 163 e 164 del Regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del R.U.P.. In tal caso si applica l’art. 16, c. 2 del Capitolato Generale. Art. 41 - Difetti di costruzione L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori la decisione e’ rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 39 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. Art. 42 - Inadempienze dell’assuntore In caso di inadempienze da parte dell’assuntore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta. Tale facoltà e’ inoltre valida in caso di reiterate segnalazioni di gravi inadempienze in merito al rispetto delle norme di sicurezza che il Coordinatore per l’esecuzione delle opere farà pervenire al Committente. Art. 43 - Ultimazione dei lavori - Conto finale Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato in doppio esemplare. Il certificato potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione. Il conto finale dei lavori verrà compilato dal direttore dei lavori, con le modalità previste dall’art. 200 del Regolamento, nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione è, entro lo stesso termine, trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento invita quindi l’appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro un termine non superiore a trenta giorni. L’appaltatore non potrà, all’atto della firma, iscrivere domande per importo o oggetto diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; deve invece confermare le riserve già iscritte sino a quel momento, eventualmente aggiornando l’importo del compenso richiesto, qualora non sia intervenuta la transazione o l’accordo bonario ex artt. 239 e 240 del Codice dei contratti. Il Responsabile del Procedimento provvede quindi agli adempimenti di cui all’art. 202 del Regolamento. Art. 44 - Collaudo definitivo e provvisorio dei lavori / Certificato di esecuzione lavori La eventuale nomina del Collaudatore sarà effettuata ella Stazione Appaltante conformemente ai contenuti dell’art. 188 del D.P.R. 207/2010. Il collaudo dei lavori o certificato di esecuzione lavori dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni contenute nel Titolo XII “Collaudo dei GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 40 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lavori” del Regolamento unitamente a quelle di cui all’art. 235 del D.P.R. 207/2010. Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l’ultimazione e prima del collaudo/certificato di esecuzione lavori definitivo, resta in facoltà dell’Amministrazione appaltante di procedere all’utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere, eseguito senza che l’assuntore possa opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta. In tale caso l’Amministrazione appaltante disporrà un collaudo/certificato tecnico provvisorio, allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso. Tale collaudo/certificato provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l’Appaltante con le modalità prescritte dall’art. 200 del Regolamento. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo/certificato definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Impresa. Per tutto il periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C. C., l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori. L’Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristini resisi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l’energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie, nonché l’acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all’art. 227 del citato Regolamento, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Il collaudo/certificato di esecuzione lavori dovrà essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori; in caso di lavori complessi o di particolare natura detto termine di sei mesi potrà essere prolungato fino a 1 anno. Capitolo 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 45 - Norme di sicurezza generali I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 41 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente art.. Art. 46 - Sicurezza sul luogo di lavoro L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Art. 47 - Piano di sicurezza e di coordinamento L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento presentato a corredo del progetto, redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che verrà nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell’appaltatore. Art. 48 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 42 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 49 - Piano operativo di sicurezza L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Ai sensi dell’art. 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 52, comma 4, del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 47 - . Art. 50 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 43 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Art. 51 - Obblighi ed oneri del responsabile dei lavori Al responsabile dei lavori competono i seguenti obblighi: 1) valutare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro e degli uomini giorno richiesti per la realizzazione dell'opera; 2) designare, se richiesto, contestualmente all'incarico di progettazione esecutiva dell'opera il coordinamento per la progettazione, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge; 3) designare prima dell'affidamento dei lavori il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge; 4) valutare il piano di sicurezza e coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo; 5) provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; 6) sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori con altri in possesso dei requisiti per legge; 7) chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 8) chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la regolarità contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziale; 9) trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare; GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 44 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 10) verificare l'operato dei coordinatori. Art. 52 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza. In particolare l'Appaltatore provvede a: 1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori; 2) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza; 4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto; 5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.); 6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza; 7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 45 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 8) assicurare: - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; 12) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza; 13) fornire alle Imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo; - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazione da eseguire, dall'interferenza con altre; 14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo; 15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento; 16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltanti dei lavoratori autonomi; 17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 46 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la redazione del piano di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre Imprese operanti in cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme che qui si intendono integralmente richiamate, di cui ai D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora le proposte di modifica o di integrazioni consentite all'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 dovessero comportare maggiori oneri per la sicurezza, questi saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore. Art. 53 - Obblighi ed oneri del coordinatore per l'esecuzione Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve: 1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza; 2) adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 3) valutare ed eventualmente recepire proposte, modificazioni o integrazioni richieste dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e/o in corso d'opera ; 4) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione; 5) verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza migliorando così le condizioni di sicurezza nel cantiere; 6) proporre al Committente o al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori dal cantiere o la risoluzione del contratto; 7) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire, e mantenere un registro/giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al Direttore Tecnico di cantiere, alle Imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nello svolgere gli obblighi il GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 47 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO coordinatore per l'esecuzione deve provvedere a comunicare periodicamente al Committente o al responsabile dei lavori l'effettivo andamento dei lavori e copia del registro/giornale. Art. 54 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono: 1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere; 2) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza; 3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; 4) collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice; 5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative. Art. 55 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere Il Direttore Tecnico di cantiere deve: 1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavoratori; 3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione; 4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti. Art. 56 - Obblighi dei lavoratori dipendenti I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare: 1) i regolamenti in vigore in cantiere; 2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 48 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Capitolo 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO Art. 57 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento, al contratto e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che qui intendono richiamati, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: CANTIERE 1) la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente; 2) cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici; 3) l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori; 4) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza; 5) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali; 6) la pulizia del cantiere, delle vie di transito e lo sgombero, durante le lavorazioni ed a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro non utilizzato nelle opere; 7) il reperimento e le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta; UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 8) la costruzione e la manutenzione di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria; 9) qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, tali spazi dovranno essere allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione; 10) qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, la messa a disposizione di fotocamera digitale, di PC/notebook comprensivo di software con licenza d’uso unitamente al pacchetto Office, a software di utilizzo grafico, contabile e di sicurezza lavori (preferibilmente Autocad 2012, Primus e Certus Pro). GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 49 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 11) qualora richiesto, sarà messo a disposizione un mezzo di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza; APPRESTAMENTI PER LA CONTABILIZZAZIONE LAVORI, PROVE DI LABORATORIO, SCAVI E SONDAGGI 12) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari; 13) la consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, prima dell’esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto cartaceo che su supporto digitale sotto forma di files in formato DWG di Autocad. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati con l’Ufficio di Direzione Lavori debitamente monografati; 14) la riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione; 15) l’esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti. 16) la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa, in idonei locali; 17) l’esecuzione presso gli istituti indicati dalla Direzione dei lavori, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui terreni di fondazione, sui materiali e prodotti confezionati impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto per l’accettazione degli stessi nelle norme in vigore; 18) l’esecuzione delle prove di carico e di collaudo richieste dalla vigente Normativa o prescritte nel presente Capitolato Speciale; 19) ogni prova che l’Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte; 20) l’obbligo di far eseguire fotografie in formato digitale dello stato di fatto, delle lavorazioni, delle opere ultimate e di tutte quelle opere che saranno indicate dalla Direzione dei lavori, consegnandone su supporto digitale; 21) la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, da far pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese. Le notizie da fornire sono le seguenti: • numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese, con le relative ore lavorative; • genere di lavori eseguiti nel mese, giorni in cui non si è lavorato e le cause. SORVEGLIANZA; GUARDIANIA E MANUTENZIONE 22) la sorveglianza e la custodia, sia diurna che notturna, del cantiere e di tutti i manufatti e i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 50 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Stazione appaltante anche nei periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo; 23) il ricevimento, a richiesta dell’Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; 24) la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato; ESECUZIONE DEI LAVORI 25) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o alla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile; 26) l’autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate; 27) le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni; 28) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 29) Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, all’Amministrazione Appaltante nei siti indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori; 30) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 31) le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliori soluzioni nei termini delle tecnologie esecutive adottate; GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 51 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 32) tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d’arte i lavori; 33) il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi; 34) la riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti; 35) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali; 36) tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto; SICUREZZA DEI LAVORI 37) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l’incolumità e l’igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 81/08 e sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del 16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori; 38) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. Di tutte le spese, derivanti dagli obblighi imposti dal presente art., nonché da tutti gli altri articoli del presente Capitolato Speciale e di quello Generale e del contratto, si è tenuto debito conto nell’annesso elenco dei prezzi unitari; perciò l’Appaltatore null’altro potrà richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nei capitolati stessi. Qualora l’Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Impresa, questi saranno fatti d’Ufficio e l’Amministrazione tratterrà pari importo sul successivo acconto. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 52 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Art. 58 - Responsabilità dell’appaltatore L’Appaltatore è l’unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.. Sarà obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l’Impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori e’ operata una ritenuta nella misura dello 0,50%. Art. 59 - Trattamento e tutela dei lavoratori 59.1 - Trattamento dei lavoratori L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e periodo in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell’Appaltatore di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 59.2 - Tutela dei lavoratori L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 53 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. Il Responsabile del Procedimento provvede per iscritto e avviso di ricevimento ad informare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell’emissione di ogni certificato di pagamento. Art. 60 - Orario di lavoro e lavoro straordinario L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali. L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Questi può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale e’ obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. All’infuori dell’orario normale e nei giorni festivi l’Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori. Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Art. 61 - Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente art. anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 54 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Art. 62 - Proprietà degli oggetti trovati L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nel corso dell’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 159 del Regolamento. Art. 63 - Fallimento dell’appaltatore In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice dei contratti. Art. 64 - Cessione del contratto e cessione dei crediti E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ vietata inoltre l’associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. E’ vietato inoltre all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 55 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E’ vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano formalmente riconosciute dall’Amministrazione. Art. 65 - Accordo bonario Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell’art. 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 56 di 57 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Art. 66 - Definizione delle controversie Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del Codice dei contratti e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Matera ed è esclusa la competenza arbitrale. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. GRUPPO N. 2.4 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E INTERVENTI SU ARGINI - FIUME AGRI - COMUNI DI POLICORO - SCANZANO J. TURSI - MONTALBANO J. CUP: G99H12000140001 Pag. 57 di 57