MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
GUIDA TECNICA
NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI
– ROMA 2006 –
– II –
Direzione Generale per il Personale Militare
ATTO DI APPROVAZIONE
Approvo la presente pubblicazione
n. M_D GMIL_04/0061066 III/9a/CIRC
GUIDA TECNICA – NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI
1a edizione – anno 2006
Roma, 10 agosto 2006
IL DIRETTORE GENERALE
Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI
– III –
– IV –
PREFAZIONE
Le norme che attualmente regolano le procedure disciplinari sono ridondanti, parzialmente
obsolete e comunque di non agevole applicazione.
La presente guida "norme e procedure disciplinari" è in linea con i più recenti contributi giurisprudenziali ed ha lo scopo di fornire un pratico ed aggiornato strumento di lavoro. Largo
spazio è dedicato alla esemplificazione della materia che, nel corso degli anni, nonostante le
ottime fondamenta strutturali, ha, però, subito il peso di profondi mutamenti che ne suggeriscono una completa rivisitazione nel quadro di una rinnovata legge sullo stato giuridico per
tutti gli appartenenti alle Forze Armate.
Il testo è stato redatto tenendo conto della recente ristrutturazione dell'Amministrazione militare, della profonda innovazione sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;
delle innovative ed esplicative sentenze in materia disciplinare della Corte Costituzionale e
del Consiglio di Stato ed anche di tutti quei contributi accademici che studiosi del settore
hanno divulgato nel corso del tempo sia in pubblicazioni sia in lezioni tenute durante i vari
corsi di aggiornamento.
Questo lavoro, frutto della collaborazione interforze nel settore della disciplina, intende colmare un vuoto e fornire alle Forze Armate una pubblicazione unica per tutto il personale militare.
Particolare attenzione è stata posta nel trattare i principi generali e le procedure del sistema
sanzionatorio, vincolando gli stessi a soventi richiami a norme legislative e ad orientamenti
giurisprudenziali costituenti un quid pluris di notevole utilità.
Il volume è diviso in tre sezioni che, partendo da un inquadramento generale, approfondiscono,
via via, la materia, rendendola comprensibile e di facile lettura.
Nella parte terza della pubblicazione è stata allegata una copiosa modulistica al fine di fornire agli utenti un puntuale riferimento che agevoli ed indirizzi la materia e garantisca l'uniformità di trattazione in ambito interforze.
Ringrazio tutti coloro che con spirito di sacrificio e dedizione al lavoro hanno contribuito a
redigere le presenti "norme e procedure disciplinari" per il miglioramento delle quali sarà
particolarmente gradito il contributo di Comandi, Enti e singoli militari teso a migliorarne il
contenuto.
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REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI
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– VII –
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– VIII –
INDICE
PARTE PRIMA
NOTE INTRODUTTIVE
A. GENERALITÀ .................................................................................................................................................................................................................... Pag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La disciplina militare (riferimenti normativi) .......................................................................................................................
L'inosservanza dei doveri e la sanzione .......................................................................................................................................
L'elemento soggettivo .........................................................................................................................................................................................
Il sistema delle sanzioni disciplinari ................................................................................................................................................
Il principio di gradualità ..................................................................................................................................................................................
La rinnovazione ..........................................................................................................................................................................................................
La riunione dei procedimenti .....................................................................................................................................................................
La motivazione ............................................................................................................................................................................................................
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B. COMUNICAZIONI RELATIVE A FATTI DI RILEVANZA PENALE, SEGNALAZIONI PERIODICHE, ACQUISIZIONE DI ATTI PROCESSUALI ........................................................... Pag.
1. Incombenze del militare sottoposto a procedimento penale ..............................................................................
2. Incombenze del Comandante di Corpo del militare sottoposto a procedimento penale ......
3. Documenti da acquisire ....................................................................................................................................................................................
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C. SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO, DAL SERVIZIO, DALLE FUNZIONI O DALLE
ATTRIBUZIONI DEL GRADO E MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE ED INTERDITTIVE (art. 272 e seguenti del c.p.p.) ................................................................................................ Pag. 10
1. Tipi di sospensione precauzionale .......................................................................................................................................................
2. Forma del provvedimento di sospensione .................................................................................................................................
3. La sospensione obbligatoria dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ..............................................................................................................................................................................................................
4. La sospensione discrezionale dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado .......................................................................................................................................................................................................
5. Ordinanza di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289
c.p.p. ..........................................................................................................................................................................................................................................
6. Sospensione dall'incarico ricoperto ex art. 3 della legge 27/03/2001 n. 97 ....................................
7. Provvedimenti connessi alla sospensione dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o
dalle attribuzioni del grado ...........................................................................................................................................................................
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D. ADEMPIMENTI CONNESSI AL RIACQUISTO DELLA LIBERTÀ PERSONALE
OD A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE .................................................................................. Pag. 15
E. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (articoli 7 e 8 della
legge 07/08/1990, n. 241, come modificati dalla legge 11/02/2005, n. 15; artt. 5 e 6 del
D.M. 16/09/1993, n. 603, artt. 5 e 6 del D.M. 08/08/1996, n. 690) ................................................................... Pag. 16
– IX –
F. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SOSPESO (artt. 65 e 75 del D.P.R.
05/06/1976, n. 1076 – "R.A.U.") ................................................................................................................................................................... Pag. 16
G. ESAME DEL GIUDICATO PENALE AI FINI DISCIPLINARI ...................................................................... Pag. 17
1. Generalità ............................................................................................................................................................................................................................
2. Disposizioni particolari a carico dei volontari in ferma, in rafferma e dei graduati di
truppa delle tre Forze Armate ....................................................................................................................................................................
3. Il principio dell'autonomo accertamento dei fatti .............................................................................................................
4. Sentenze penali aventi efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ................................
5. Il principio dell'autonoma valutazione dei fatti ..................................................................................................................
6. I procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenza ........................................................................................
7. Definizione dei procedimenti disciplinari conseguenti all'esame del giudicato penale .........
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H. TERMINI PER L'INIZIO E PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE DI STATO, NONCHÉ PER L'ESAME DEL GIUDICATO PENALE ... Pag. 24
1. Doveri generali .............................................................................................................................................................................................................
2. Generalità ............................................................................................................................................................................................................................
3. Termini per l'inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni di stato. Durata del procedimento .....................................................................................................
4. Procedimento disciplinare nei confronti di un militare reintegrato nel grado in seguito
a sentenza dell'Autorità Giudiziaria ...................................................................................................................................................
5. Decorrenza dei provvedimenti che irrogano le sanzioni disciplinari di stato e rimedi .....
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I. SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO .......................................................................................................................................... Pag. 28
1. Autorità competenti ................................................................................................................................................................................................
2. Procedure .............................................................................................................................................................................................................................
3. Imprescrittibilità dell'illecito disciplinare ...................................................................................................................................
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L. RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .................... Pag. 30
1. Illecito disciplinare e reato militare ...................................................................................................................................................
2. Sospensione del procedimento disciplinare e proroghe ...........................................................................................
3. Cumulo fra sanzione penale e disciplinare per i reati militari ..........................................................................
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M. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO PER FATTI DI NOTEVOLE GRAVITÀ
CHE NON ABBIANO DATO LUOGO A PROCEDIMENTI PENALI ..................................................... Pag. 32
N. CAUSE CHE PROVOCANO LA PERDITA DEL GRADO .................................................................................. Pag. 33
1.
2.
3.
4.
Ufficiali ..................................................................................................................................................................................................................................
Sottufficiali e volontari in servizio permanente .................................................................................................................
Appuntati e Carabinieri .....................................................................................................................................................................................
Graduati di truppa in ferma o di leva (esclusa l'Arma dei Carabinieri) ................................................
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O. REINTEGRAZIONE NEL GRADO ....................................................................................................................................................... Pag. 37
1. Reintegrazione nel grado perduto per condanna, per motivi disciplinari derivanti da
sentenza di condanna, per motivi disciplinari, per attività moralmente incompatib ile
con lo stato di Ufficiale (è equiparata ai motivi disciplinari) ............................................................................
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2. Procedura per la reintegrazione nel grado perduto per condanna, per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna, per motivi disciplinari, per attività moralmente incompatibile con lo stato di Ufficiale (è equiparata ai motivi disciplinari) ........................... Pag. 39
3. Reintegrazione nel grado perduto ........................................................................................................................................................ » 39
4. Ufficiali (art. 72 della legge 10.04.1954, n. 113) ............................................................................................................. » 40
5. Sottufficiali e volontari in servizio permanente (art. 62 della legge 10.08.1954, n.
599) ............................................................................................................................................................................................................................................. » 40
6. Appuntati e Carabinieri (art. 36 della legge 18.10.1961, n. 1168) ............................................................. » 41
7. Graduati di truppa (art. 2 della legge 02.05.1969, n. 304) .................................................................................... » 41
8. Reintegrazione nel grado in via di grazia previo condono della pena accessoria militare della rimozione dal grado ai sensi degli articoli 1 della legge 16/03/1935 n. 1116,
73 c.p.m.p., 174 e 179 c.p. ............................................................................................................................................................................. » 42
9. Reintegrazione nel grado alla memoria ex D.L.L. in data 24/08/1945, n. 658 "Varianti
alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare" .................................................. » 42
PARTE SECONDA
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO
A. INCHIESTA FORMALE E ACCERTAMENTO DISCIPLINARE ............................................................... Pag. 45
1.
2.
3.
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6.
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8.
9.
10.
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17.
18.
19.
20.
21.
Finalità dell'inchiesta e dell'accertamento disciplinare .............................................................................................
Contestazione dell'addebito e difesa .................................................................................................................................................
Autorità competenti a disporre l'inchiesta .................................................................................................................................
L'Ufficiale inquirente ...........................................................................................................................................................................................
Requisiti formali dell'atto di nomina dell'inquirente ....................................................................................................
Cause d'inopportunità per la nomina ad inquirente ........................................................................................................
Attribuzioni dell'inquirente ...........................................................................................................................................................................
Comunicazioni all'inquisito .........................................................................................................................................................................
Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena ...................................................
Diritti dell'inquisito .................................................................................................................................................................................................
Richiesta di nuovi accertamenti, di testimonianze, di sospensione dell'inchiesta ...................
Termine per il supplemento alle deduzioni difensive .................................................................................................
Rapporto o relazione finale e invio degli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta .......
Nuovi addebiti e fatti di rilevanza penale ...................................................................................................................................
Inchiesta formale a carico di più militari ....................................................................................................................................
Requisiti degli atti da acquisire e rilascio di copie .........................................................................................................
Decesso dell'inquisito ..........................................................................................................................................................................................
Sostituzione dell'inquirente ..........................................................................................................................................................................
Nuovi documenti dopo la chiusura dell'inchiesta .............................................................................................................
Vizi formali ......................................................................................................................................................................................................................
Decisione dell'autorità che ha disposto l'inchiesta o l'accertamento disciplinare fino al
grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti...............................................................................
22. Rimessione degli atti al Ministero .......................................................................................................................................................
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23. Corresponsabilità tra militari di grado diverso .................................................................................................................... Pag. 54
24. Accertamento disciplinare a carico dei graduati di truppa in servizio di leva, in ferma
volontaria e in rafferma, esclusa l'Arma dei Carabinieri ai sensi della legge
02/05/1969, n. 304 ................................................................................................................................................................................................... » 54
B. CONSIGLIO DI DISCIPLINA ....................................................................................................................................................................... Pag. 55
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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9.
Autorità competente a formare il Consiglio ............................................................................................................................
Composizione del Consiglio di disciplina .................................................................................................................................
Consiglio di disciplina a carico di più giudicandi ............................................................................................................
Incompatibilità ..............................................................................................................................................................................................................
Incombenze a carico dell'autorità che ha disposto il deferimento ...............................................................
Compiti del Presidente del Consiglio di disciplina ........................................................................................................
Diritti del giudicando ...........................................................................................................................................................................................
Ricusazione .......................................................................................................................................................................................................................
Dichiarazione di presa visione .................................................................................................................................................................
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14.
Impedimento del giudicando ......................................................................................................................................................................
Impedimento dei componenti del Consiglio ...........................................................................................................................
Giudicando ristretto in Istituto di pena ..........................................................................................................................................
Cessazione dall'incarico ....................................................................................................................................................................................
Comunicazioni/Notifiche ................................................................................................................................................................................
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19.
Apertura della seduta ............................................................................................................................................................................................
Chiarimenti del giudicando ..........................................................................................................................................................................
Presentazione di memoria ..............................................................................................................................................................................
Residente all'estero .................................................................................................................................................................................................
Rinvii della seduta ...................................................................................................................................................................................................
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Supplemento di istruttoria ..............................................................................................................................................................................
Altri militari coinvolti nell'inchiesta .................................................................................................................................................
Nuovo inquirente .......................................................................................................................................................................................................
Nuovo Consiglio di disciplina ..................................................................................................................................................................
Giudizio/Procedura .................................................................................................................................................................................................
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25. Verbale del Consiglio ..........................................................................................................................................................................................
26. Firma del verbale e rilascio di copia .................................................................................................................................................
27. Invio degli atti del Consiglio ......................................................................................................................................................................
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C. COMMISSIONE DI DISCIPLINA A CARICO DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI, DEI CARABINIERI E DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE ...................... Pag. 65
1. Deferimento a Commissione di disciplina
2.
3.
4.
5.
................................................................................................................................
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65
Autorità competente ..............................................................................................................................................................................................
Composizione della Commissione di disciplina ................................................................................................................
Incompatibilità ..............................................................................................................................................................................................................
Deferimento/Incombenze ...............................................................................................................................................................................
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6. Diritti del giudicando
...........................................................................................................................................................................................
– XII –
7. Nomina del difensore ........................................................................................................................................................................................... Pag. 67
8. Impedimento del giudicando ...................................................................................................................................................................... » 68
9 Giudizio della Commissione di disciplina .................................................................................................................................
10. Rinvio ......................................................................................................................................................................................................................................
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68
D. COMMISSIONE DI DISCIPLINA A CARICO DEI GRADUATI DI TRUPPA IN
SERVIZIO DI LEVA, IN FERMA VOLONTARIA E IN RAFFERMA, AI SENSI
DELL'ART. 1 N. 6 DELLA LEGGE 02.05.1969, N. 304 ............................................................................................ Pag. 69
1. Deferimento a Commissione di disciplina
2.
3.
4.
5.
................................................................................................................................
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Composizione della Commissione di disciplina ................................................................................................................
Incompatibilità ..............................................................................................................................................................................................................
Diritti del giudicando ...........................................................................................................................................................................................
Giudizio/Procedura .................................................................................................................................................................................................
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6. Rinvio
......................................................................................................................................................................................................................................
E. DISPOSIZIONI COMUNI .................................................................................................................................................................................... Pag. 71
1. Adozione della sanzione ..................................................................................................................................................................................
2. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo (ex art. 5 della
legge 37/1968) ..............................................................................................................................................................................................................
3. Riapertura del procedimento ........................................................................................................................................................................
4. Effetti della riapertura del procedimento ......................................................................................................................................
5. Norme transitorie ........................................................................................................................................................................................................
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PARTE TERZA
MODULISTICA
A. INCHIESTA FORMALE/ACCERTAMENTO DISCIPLINARE ..................................................................... Pag. 75
– Allegato A.1
Lettera di comunicazione dell'autorità che dispone l'inchiesta formale .............................................
– Allegato A.2
Invito dell'Ufficiale inquirente all'inquisito a prendere visione degli atti ........................................
– Allegato A.3
Invito dell'Ufficiale inquirente all'inquisito a presentare istanza per interrogatori, testimonia nze ecc. ........................................................................................................................................................................................................
– Allegato A.4
Relazione riepilogativa .....................................................................................................................................................................................
– Allegato A.5
Invito dell'Ufficiale inquirente all'inquisito a prendere visione degli atti e presentare
le proprie difese .........................................................................................................................................................................................................
– Allegato A.6
Indice dei documenti ...........................................................................................................................................................................................
– Allegato A.7
Relazione/Rapporto finale ............................................................................................................................................................................
– XIII –
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– Allegato A.8
Richiesta al magistrato di sorveglianza per colloquio con inquisito ....................................................... Pag. 89
– Allegato A.9
Relata di notifica ...................................................................................................................................................................................................... » 90
– Allegato A.10
Notificazione mediante affissione all'albo pretorio ...................................................................................................... » 91
B. CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA .................................................................................................................. Pag. 93
– Allegato B.1
Ordine di deferimento al Consiglio/Commissione di discip lina .................................................................. » 95
– Allegato B.2
Ordine di costituzione e convocazione di un Consiglio/Commissione di disciplina ......... » 96
– Allegato B.3
Ordine di costituzione di un Consiglio/Commissione di disciplina ........................................................ » 97
– Allegato B.4
Ordine di formazione e convocazione di un Cons iglio/Commissione di disciplina ........... » 98
– Allegato B.5
Ordine di costituzione e convocazione di un Consiglio/Commissione di disciplina ........... » 99
– Allegato B.6
Comunicazione di nomina a Presidente del Consiglio/Commissione di disciplina ............. » 100
– Allegato B.7
Comunicazione di nomina a membro del Consiglio/Commissione di disciplina ................... » 101
– Allegato B.8
Dichiarazione di non incompatibilità ............................................................................................................................................. » 102
– Allegato B.9
Comunicazione del Comando al militare inquisito circa la formazione e convocazione del Consiglio/Commissione di disciplina ......................................................................................................................... » 103
– Allegato B.10
Ordine di sostituzione dei componenti del Consiglio/Commissione di disciplina ............... » 104
– Allegato B.11
Lettera di comunicazione di nomina a membro del Consiglio/Commissione di disciplina .......................................................................................................................................................................................................................................... » 105
– Allegato B.12
Lettera di comunicazione di sostituzione .................................................................................................................................. » 106
– Allegato B.13
Lettera di comunicazione di avvenuta rinuncia alla facoltà di ricusazione di membri
del Consiglio/Commissione di disciplina ................................................................................................................................. » 107
– Allegato B.14
Lettera di trasmissione dei documenti al Presidente del Consiglio/Commissione di
disciplina ............................................................................................................................................................................................................................ » 108
– Allegato B.15
Lettera di comunicazione del Presidente ai membri del Consiglio/Commissione di disciplina .................................................................................................................................................................................................................................. » 109
– Allegato B.16
Lettera di comunicazione del Presidente ai membri del Consiglio/Commissione .................. » 110
– Allegato B.17
Dichiarazione dell'avvenuto esame degli atti da parte dei membri del Cons iglio/Commissione ............................................................................................................................................................................................................................... » 111
– XIV –
– Allegato B.18
Lettera di comunicazione del Presidente del Consiglio/Commissione di disciplina
all'inquisito della riunione del Consiglio/Commissione ......................................................................................... Pag. 112
– Allegato B.19
Richiesta/Rinuncia dell'inquisito all'assistenza del difensore ......................................................................... » 113
– Allegato B.20
Lettera di designazione per incarico di ufficiale difensore ................................................................................. » 114
– Allegato B.21
Lettera di presa visione da parte del difensore degli atti della Commissione di disciplina » 115
– Allegato B.22
Verbale della seduta del Consiglio/Commissione di disciplina .................................................................... » 116
– Allegato B.23
Richiesta di autorizzazione al magistrato di sorveglianza per riunire il Consiglio di
disciplina in carcere .............................................................................................................................................................................................. » 118
– Allegato B.24
Richiesta del locale al Direttore dell'Istituto di pena per la riunione del Consiglio di
disciplina ............................................................................................................................................................................................................................ » 119
C. VARIE ............................................................................................................................................................................................................................................. Pag. 121
– Allegato C.1
Comunicazione di inizio procedimento amministrativo ........................................................................................ » 123
– Allegato C.2
Lettera alla procura generale della Repubblica di richiesta del provvedimento di esecuzione per la degradazione ....................................................................................................................................................................... » 124
– Allegato C.3
Lettera alla procura generale della Repubblica di richiesta del provvedimento di rimozione ................................................................................................................................................................................................................................ » 125
D. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE .................................................................................................................. Pag. 127
– Allegato D.1
Avviso di procedimento disciplinare per l'eventuale irrogazione della "consegna di
rigore" .................................................................................................................................................................................................................................... » 129
– Allegato D.2
Nomina designati per Commissione consultiva ................................................................................................................ » 131
– Allegato D.3
Nomina del militare difensore ................................................................................................................................................................. » 132
– Allegato D.4
Memoria degli adempimenti sul procedimento disciplinare. Verbale di seduta ...................... » 133
– Allegato D.5
Comunicazione sanzione ............................................................................................................................................................................... » 135
E. CONTROLLO LEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ...................................... Pag. 137
– Allegato E.1
Specchio riepilogativo dei termini per i procedimenti disciplinari di stato ................................... » 139
– Allegato E.2
Appendice di leggi, sentenze, pareri ............................................................................................................................................... » 140
– XV –
– XVI –
PARTE PRIMA
NOTE INTRODUTTIVE
– 1–
– 2–
A. GENERALITÀ
1. La disciplina militare.
La disciplina militare è l'insieme dei doveri e degli obblighi dei militari che trovano
fondamento nelle seguenti fonti normative:
– Costituzione della Repubblica;
– Legge 10/4/1954, n. 113 sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
– Legge 31/7/1954, n. 599 sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
– D.P.R. 10/1/1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato;
– Legge 18/10/1961, n. 1168 norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
– Legge 2.5.1969, n. 304 norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali,
dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di Finanza;
– D.M. 19/5/1973, Regolamento sul servizio territoriale e di presidio;
– Legge 11/7/1978, n. 382, recante "norme di principio sulla disciplina militare";
– D.P.R. 18/7/1986, n. 545, Regolamento di disciplina militare;
– Legge 7/2/1990, n. 19 modifiche in tema di circostanze, sospensione cond izionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti, come modificata dalla legge
11/2/2005, n. 15;
– Decreto Legislativo 12/5/1995, n. 196 attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate;
– D.P.R. 2/9/1997, n. 332 regolamento recante norme per l'immissione dei volontari
delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa delle Forze di Polizia, dei vigili del fuoco e del corpo militare della Croce Rossa Italiana;
– D.P.R. 25/10/1999, n. 556, Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge
18/2/1997, n. 25 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
– D. Lgs. 5/10/2000, nn. 297 e 298 "norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri", ai sensi dell'articolo 1 della legge 31/3/2000, n. 78;
– Legge 27/3/2001, n. 97 "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare";
– Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
2. L'inosserva nza dei doveri e la sanzione.
L'inosservanza dei doveri, la previsione dei quali è finalizzata a garantire il perseguimento del pubblico interesse dell'Amministrazione di appartenenza, importa l'applicazione di sanzioni civili, penali o amministrative. Principio di carattere generale è che
queste non si escludono a vicenda, in quanto esplicano la propria azione in sfere differenti, a tutela di interessi giuridici diversi. Può quindi essere sanzionato sul piano amministrativo un comportamento per il quale sia stata già irrogata condanna in sede penale. In particolare le sanzioni disciplinari ineriscono a quel genere di responsabilità, pro-
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pria dei rapporti di soggezione speciale in cui determinati soggetti si trovano rispetto
all'amministrazione da cui dipendono.
Tali sanzioni sono contemplate per il personale militare, dalle singole leggi di stato previste per ciascuna categoria (sanzioni di stato) e dal regolamento di disciplina militare
(sanzioni di corpo).
All'irrogazione delle sanzioni disciplinari, si fa luogo previo accertamento delle responsabilità, nel contesto di apposito procedimento.
L'esercizio della potestà disciplinare è collegato alla posizione gerarchica occupata dagli appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per cui al superiore spetta il controllo
sull'osservanza dei doveri dei subordinati.
3. L'elemento soggettivo.
Per la configurabilità dell'illecito disciplinare sono richieste:
– capacità di intendere e di volere. È, infatti, possibile che essa, in casi particolari, risulti al momento della Commissione dell'illecito esclusa o diminuita per effetto di un'infermità, latente o sopravvenuta, di natura mentale;
– la coscienza e volontà dell'azione. A differenza del campo penale non è richiesto l' elemento intenzionale dell'avere voluto scientemente commettere un fatto contrario ai
propri doveri. Dell'intenzionalità o meno dell'infrazione occorre invece tenere conto
ai fini della graduazione delle responsabilità e, quindi, della commisurazione dell'entità della sanzione. Pertanto, il mero fatto che l'Amministrazione abbia subito un
danno non è sufficiente a configurare una responsabilità disciplinare, non essendo
imputabile l'illecito a mero titolo di responsabilità oggettiva, ma occorre sempre accertare che esso sia quanto meno la conseguenza di una colpa (cioè che la condotta
sia posta in essere per negligenza, imperizia od inosservanza di norme tecniche od
amministrative e direttive) del dipendente;
– la coscienza e volontà dell'omissione. Cioè la consapevolezza implicita o generica
della possibilità di adempiere al dovere di condotta presente nella coscienza del soggetto che omette. Dovere riconducibile ad un ordine gerarchico militare legittimo, ex
art. 4 della legge n. 382/1978.
4. Il sistema delle sanzioni disciplinari.
Anche in campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.
Le sanzioni disciplinari di stato previste dalle singole leggi sono:
a. Ufficiali (artt. 28, 29, 30, 52, 70 n. 4 della legge 10/4/54, n. 113):
– sospensione disciplinare dall'impiego da 2 a 12 mesi per il personale in servizio
permanente;
– sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, da 2 e 12 mesi, per il personale
in congedo (escluso il personale in congedo assoluto);
– perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari per tutte le categorie;
b. Sottufficiali (artt. 19, 20, 21, 48, 40 lettera c, 60 n. 6 legge 31/7/54, n. 599), compresi
i ruoli degli Ispettori e dei Sovraintendenti dell'Arma dei Carabinieri (art. 30 del
D. Lgs. 12/5/1995, n. 198):
– sospensione disciplinare dall'impiego, da 2 a 12 mesi per il personale in servizio
permanente;
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– sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, da 2 a 12 mesi, per il personale in congedo (escluso il personale in congedo assoluto);
– cessazione dalla ferma per motivi disciplinari per il personale in ferma;
– perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari per tutte le categorie;
c. Appuntati e Carabinieri (artt. 9, 10, 26 lett. c, 34, 37 e 38 della legge 18/10/61, n.
1168):
– sospensione disciplinare dal servizio, da 1 a 6 mesi, per il personale in servizio
permanente;
– cessazione dalla ferma per motivi disciplinari per il personale in ferma;
– perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari per tutte le categorie;
d. Volontari in servizio permane nte (artt. 48, 60 n. 6 della legge 31/7/54, n. 599 in relazione agli articoli 26, 27 del D. Lgs. 12/5/95, n. 196):
– sospensione disciplinare dal servizio da 1 a 6 mesi;
– perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
e. Graduati di truppa di leva in servizio ed in congedo o in ferma volontaria (articolo 1
– comma 6 – della legge 2.5.1969, n. 304; articolo 8 del D.P.R. 2/9/1997, n. 332):
– proscioglimento dalla ferma (non si applica ai militari in servizio di leva);
– perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Le sanzioni disciplinari di corpo sono disciplinate dalla legge di principio e dal
Regolamento di Disciplina militare che prevedono per tutte le categorie di militari
in servizio: richiamo, rimprovero, consegna (fino al massimo di 7 giorni consecutivi), consegna di rigore (fino al massimo di 15 giorni).
5. Il principio di gradualità.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo (art. 13 legge 382/78 e art. 57 n. 1
R.D.M.). Risulta evidente che, in ossequio ad un generale principio di gradualità nell' esercizio della potestà disciplinare, quando viene rilevata l'esistenza di un'infrazione occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua gravità richieda l' esercizio dell'azione disciplinare
di stato, volta all'irrogazione di sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e
sullo status giuridico del militare.
A tale proposito, occorre sottolineare come non tutte le violazioni disciplinarmente rilevanti siano punibili con sanzione di corpo.
Infatti, può legittimamente infliggersi sanzione di corpo soltanto alle condotte per le
quali, per la loro tenue gravità e circoscritta risonanza, si possa con tutta certezza escludere la punibilità con una sanzione di stato.
Siffatta prescrizione, invero troppo spesso disattesa dai comandanti cui compete la potestà sanzionatoria di corpo, si evince chiaramente da un'attenta lettura dell'art. 57, 1°
comma, del Regolamento di Disciplina Militare e dal terzo capoverso del preambolo
dell'allegato C all'art. 65 dello stesso regolamento.
I possibili risvolti dell'esercizio della potestà sanzionatoria di corpo debbono oggi essere considerati con ancor maggiore cautela in conseguenza dell'orientamento espresso
dagli organi della giustizia amministrativa i quali hanno posto all'Amministrazione dei
vincoli ineludibili nell'esercizio della potestà disciplinare, sancendo che:
a. la potestà sanzionatoria disciplinare è una. Pertanto, una medesima condotta, ancorché prendendo in considerazione aspetti diversi dello stesso fatto, non può essere
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sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere
tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività;
b. le sanzioni di corpo devono essere irrogate esclusivamente per fatti la cui rilevanza
disciplinare rimanga interna all'Istituzione Militare;
c. le sanzioni di stato rispondono ad interessi più generali dello stato-comunità. Ad esse
deve farsi ricorso ogniqualvolta il fatto abbia un rilievo, anche esterno all'Istit uzione,
tale da inficiare il rapporto di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego/servizio del militare;
d. una stessa condotta non può presentare aspetti che abbiano, insieme, un rilievo disciplinare di corpo e di stato. La sanzione di stato, essendo situata su di un piano giur idico di valenza superiore, è tale da soddisfare ampiamente anche le esigenze sanzionatorie di corpo.
Appare chiaro come, alla luce di tali principi ineludibili, assuma un'importanza sostanziale la tempestiva e, soprattutto, corretta valutazione di un fatto da parte del comandante di corpo/reparto, al fine di non frustrare l'eventuale successivo esercizio della potestà
sanzionatoria di stato dell'Amministrazione.
6. La rinnovazione.
6.1 Procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione di corpo.
Il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare di corpo deve essere annullato in seguito:
a. all'accoglimento del ricorso gerarchico, nell'ambito del quale possono essere fa tti valere anche vizi di merito;
b. all'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o del ricorso al TAR;
c. all'accoglimento dell'istanza di riesame, formulata ai sensi dell'articolo 71 del
regolamento di disciplina militare (D.P.R. n. 545/1986);
d. all'esercizio del potere di riesame in autotutela, attivabile di ufficio.
6.2 Procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione di stato.
Il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare di stato deve essere annullato
in seguito:
a. all'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o del ricorso al TAR;
b. all'esercizio del potere di riesame in autotutela attivabile d'ufficio o ad istanza di
parte.
Nei casi di cui sub. 6.1 e sub. 6.2, non è esclusa la facoltà dell'Amministrazione di
rinnovare i procedimenti disciplinari nei limiti (da riscontrarsi di volta in volta nel
singolo caso concreto) consentiti dalle autorità che si sono pronunciate in sede di
ricorso gerarchico, autotutela, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e
ricorso giurisdizionale al TAR.
Va, inoltre, precisato che la facoltà di rinnovazione, come sopra delimitata, deve
essere esercitata nei limiti temporali propri dello specifico procedimento, ex art. 5
della legge 27/1/1968, n. 37 (parte II - para. E. 2) per i ricorsi giurisdizionali o stra-
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ordinari e ex decreti ministeriali n. 603 del 16/9/1993 e n. 690 dell'8/8/1996 per i
ricorsi gerarchici e per l'autotutela.
7. La riunione dei procedimenti.
Si ha la riunione dei procedimenti:
a. in caso di corresponsabilità di più militari in ordine agli stessi fatti, nel senso che
trattasi di illeciti commessi da più persone in concorso tra loro, anche se con condotte indipendenti che hanno contribuito a determinare lo stesso evento. La fattispecie,
per i procedimenti disciplinari di stato, è prevista dalle rispettive leggi di stato, mentre per quelli di corpo non è possibile operare alcuna riunione in quanto vige il principio del "giudice naturale" e, quindi, della competenza esclusiva dell'Autorità investita della potestà disciplinare;
b. se un militare si è reso responsabile di più illeciti commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno. In
tali casi è, infatti, previsto che si faccia luogo all'irrogazione di un'unica punizione in
relazione alla più grave delle trasgressioni ed al comportamento contrario alla disciplina rilevato complessivamente dalla condotta del militare.
Il precetto trova un limite nel caso in cui, per fatti diversi riconducibili alla stessa vicenda, risultino instaurati nei confronti dello stesso militare più procedimenti penali dei
quali non sia stata disposta la riunione. In tal caso ciascuna fattispecie è soggetta a termini distinti, il cui decorso ha inizio con la conclusione del procedimento penale che
dalla stessa è scaturito, a nulla rilevando che gli altri procedimenti penali risultino ancora in corso. Ne discende che:
– l'instaurazione di un unico procedimento disciplinare sarà disposta solo se ciò consenta il rispetto dei termini temporali con riferimento a ciascuna delle fattispecie penalmente definite;
– in caso contrario saranno avviati procedimenti distinti, ciascuno nel rispetto dei termini previsti.
8. La motivazione.
Costituisce principio di carattere generale l'esaustiva motivazione del provvedimento
conclusivo di un procedimento disciplinare.
La necessità di motivazione degli atti amministrativi viene ribadita anche dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, la quale ha, in particolare, stabilito che:
– ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato;
– la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Si sottolinea l'inderogabile necessità di emanare provvedimenti accuratamente motivati,
di modo che, attraverso la lettura della motivazione sia data la possibilità di conoscere il
percorso logico, fattuale, giuridico che ha giustificato un determinato provvedimento.
L'importanza della motivazione si coglie ove si consideri che, in sede di impugnazione
del provvedimento, la carenza di motivazione può dar luogo ad illegittimità per violazione di legge.
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B. COMUNICAZIONI RELATIVE A FATTI DI RILEVANZA PENALE, SEGNALAZIONI PERIODICHE, ACQUISIZIONE DI ATTI PROCESSUALI
1. Incombenze del militare sottoposto a procedimento penale.
Il militare in servizio che resti coinvolto in un procedimento penale deve comunicare al
comando di appartenenza l'esistenza del procedimento penale a carico ed i successivi
sviluppi dello stesso, inviando anche copia delle informative ricevute dall'Autorità Giudiziaria, a meno che gli atti non siano stati secretati, ex art. 335, comma 3 bis, del
c.p.p.. L'omissione è perseguibile con una sanzione disciplinare, ex art. 52, 5° comma,
lettera b), del R.D.M. e può comportare l'annullamento ex lege della valutazione, qua ndo ricorrano le condizioni di cui alla circolare DGPM/III/7/6681 in data 30/5/2001 di
PERSOMIL in relazione al parere del Consiglio di stato – 3a Sezione – n. 1194/2000.
Tale obbligo non esime il coma ndo di appartenenza del militare inquisito dal seguire gli
sviluppi del procedimento penale, mediante periodiche richieste all'autorità giudiziaria
che procede.
2. Incombenze del Comandante di corpo del militare sottoposto a procedimento penale.
L'Autorità Giudiziaria è obbligata a comunicare all'Amministrazione di appartenenza
del pubblico dipendente, solo:
– l'esercizio dell'azione penale, ex art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice
procedura penale (D. Lgs. 28/7/89, n. 271);
– il rinvio a giudizio, ex art. 133 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., come risulta modificato dall'articolo 3, 5° comma, della legge 27/3/2001, n. 97, per i delitti
previsti dagli articoli 314, 1° comma (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione
per un atto di ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319
ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).
L'Autorità Giudiziaria, dopo tali comunicazioni, non è tenuta ad inviare di propria iniziativa altre informative all'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente
(per quanto concerne i militari in congedo non sussiste nemmeno tale obbligo).
Il comandante di corpo (salvo quanto previsto dalle disposizioni interne di Forza Armata), in ogni fase e grado del procedimento, in qualunque modo venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico di un militare dipendente deve provvedere:
a. ad informare con tempestività e, nei casi di particolare gravità, anche a me zzo fax,
messaggio, corriere e, comunque, nel rispetto delle modalità di tutela dei dati sensibili, ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003:
– il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione;
– l'Ufficio Impiego del Personale, per i militari in servizio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 27/3/2001, n. 97;
– l'Alto Comando da cui il militare dipende, tenendo informati gli eventuali comandi
intermedi (salvo quanto previsto dalle disposizioni interne di Forza Armata);
b. a chiedere all'Autorità Giudiziaria che procede notizie in merito agli sviluppi del
procedimento per evitare la prescrizione dell'azione disciplinare, in particolare
quando il termine decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento
conclusivo.
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La competenza a seguire gli sviluppi del procedimento penale è attribuita, sia per il personale in servizio, che per quello in congedo al Comandante di corpo del militare inquisito. La richiesta di notizie deve essere periodica (3/4 mesi) in modo da evitare la perenzione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. Nelle comunicazioni periodiche deve essere indicato il numero del procedimento penale (RGNR).
Nel caso di reati perseguiti con sanzione disciplinare di corpo l'organo centrale non deve essere informato. I fatti di rilevanza penale, previsti dall'articolo 260, 1° comma, del
c.p.m.p., punibili a richiesta del Ministro possono essere perseguiti in via disciplinare
quando la predetta Autorità non abbia inteso avvalersi di tale facoltà.
Per i soli reati di cui all'art. 260 - 2° comma - del c.p.m.p., perseguiti con sanzione di
corpo, in calce alla motivazione della punizione deve essere riportata la dicitura: "Reato
perseguito in via disciplinare ai sensi dell'articolo 260 - 2° comma - del c.p.m.p.".
Quando l'informativa di reato è rimessa all'Autorità Giudiziaria dal comandante di corpo, lo stesso deve informare anche la Direzione Generale per il Personale Militare - III
Reparto - 9a Divisione. L'atto giudiziario, relativo ad un militare in servizio attivo, notificato attraverso il Comandante di corpo è immediatamente portato a conoscenza
dell'interessato con il mezzo più celere a disposizione e l'avvenuta notifica deve essere
annotata in un apposito registro, con l'indicazione della data e dell'ora (articoli 150 del
c.p.p. e 60 del D. Lgs. 28/07/1989, n. 271).
In caso di cambio di dipendenza dell'inquisito, l'Autorità cedente deve inviare gli atti al
Reparto presso il quale l'interessato è stato trasferito ed informa la Direzione Generale
per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione. Quando l'Unità ed il Comandante
della stessa sono inviati in servizio fuori dal territorio nazionale è obbligo del Coma ndante dell'Unità sovraordinata seguire gli sviluppi del procedimento penale.
3. Documenti da acquisire.
L'Autorità militare preposta a seguire gli sviluppi del procedimento acquisisce durante
l'iter processuale, presso l'Autorità Giudiziaria che procede, copia (ove possibile munita
del visto di conformità all'originale):
– dell'eventuale provvedimento restrittivo della libertà personale e del relativo atto di
revoca o di annullamento;
– della richiesta di rinvio a giudizio emessa dal Pubblico Ministero o dell'informativa
che lo stesso Pubblico Ministero invia all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 129
delle disposizioni di attuazione del c.p.p.;
– del decreto/ordinanza di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere;
– della citazione a giudizio emessa dal pubblico ministero nel rito monocratico;
– delle sentenze emesse nei vari gradi del giudizio o di altro provvedimento conclusivo emesso dall'Autorità Giudiziaria.
I citati atti, muniti del timbro di assunzione a protocollo, devono essere inviati, oltre
che alle Autorità previste dalle disposizioni interne di Forza Armata, anche al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione.
A conclusione del procedimento penale, il Comandante di Corpo (salvo quanto previsto
dalle disposizioni interne di Forza Armata) acquisisce copia della sentenza munita del
visto di conformità all'originale e dell'annotazione di passaggio in giudicato o di altro
provvedimento conclusivo. Per quanto concerne le sentenze, se non motivate nel meri-
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to, dovranno essere acquisiti anche gli atti processuali, mentre, per i decreti di archiviazione è sufficiente l'acquisizione della richiesta del Pubblico Ministero. Gli atti in questione sono rimessi direttamente all'Autorità competente a definire la posizione disciplinare dell'interessato unitamente al parere-proposta, informando l'organo sovraordinato.
C. SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO, DAL SERVIZIO, DALLE FUNZIONI O DALLE
ATTRIBUZIONI DEL GRADO E MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE
ED INTERDITTIVE (ARTICOLO 272 E SEGUENTI DEL c.p.p.)
La sospensione dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado si
distingue in precauzionale, disciplinare e penale.
La sospensione precauzionale, obbligatoria o discrezionale, è disciplinata dagli articoli 29
e 52 della legge 10/4/54, n. 113 per gli ufficiali; 20 e 48 della legge 31/7/1954, n. 599 per i
sottufficiali; 9 della legge 18/10/1961, n. 1168 per gli appuntati ed i Carabinieri; 26 del
D. Lgs. 12/5/1995, n. 196, come risulta modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. 28/2/2001,
n. 82, per i volontari in servizio permanente ed in ferma, 4 della legge 25/1/1982, n. 17, 4
della legge 27/3/2001, n. 97. Ai volontari in ferma breve o in rafferma sono estese, ove
compatibili, le disposizioni per i volontari in servizio permanente, ex articolo 16 del
D. Lgs. n. 82/2001.
Nei confronti dei militari di truppa in servizio di leva non è prevista alcuna delle predette
sospensioni.
1. Tipi di sospensione precauzionale.
a. obbligatoria, in caso di provvedimenti restrittivi e/o limitativi della libertà personale;
b. obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 27/3/2001, n. 97;
c. discrezionale, rimessa cioè alla valutazione di opportunità dell'Amministrazione,
limitatamente agli ufficiali, in caso di assoggettamento a procedimento penale, me ntre per i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente deve essere formulata
l'imputazione;
d. discrezionale, limitatamente agli ufficiali, adottata indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento penale, per gravi fa tti disciplinari, con obbligo di contestazione degli addebiti del conseguente procedimento disciplinare di stato entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato il
provvedimento di sospensione, salvo dover revocare lo stesso, ex art. 4 della legge
27/01/68, n. 37;
e. discrezionale, nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 25/1/1982, n. 17 "associazioni segrete". La sospensione cessa di avere efficacia qualora entro il termine di
180 giorni dal relativo provvedimento non sia stata esercitata l'azione penale ovvero
non sia concluso il procedimento disciplinare;
f. discrezionale, nel corso di un procedimento disciplinare di stato, per tutte le categorie
di militari, esclusi gli Appuntati e Carabinieri ed i militari di truppa in servizio di leva.
2. Forma del provvedimento di sospensione.
La sospensione precauzionale (dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado), sia essa obbligatoria che discrezionale, è disposta nei riguardi:
a. degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, in ferma volontaria ed in rafferma, con Decreto Ministeriale, ai sensi rispettivamente degli arti-
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coli 29, 52 della legge 10/04/1954, n. 113; 20, 39, 48 della legge 31/07/1954, n.
599; 26 del D. Lgs. 12/05/95, n. 196 come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs.
28/02/2001, n. 82; 8 del D.P.R. 02/09/1997, n. 332.
b. degli appuntati e dei carabinieri, con determinazione del Comando Generale
dell'Arma, ai sensi degli articoli 9 e 25 della legge 18/10/1961, n. 1168.
La sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio è applicata anche al personale militare in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione, ex articoli 28 della
legge n. 113/1954 e 19 della legge n. 599/1954.
La sospensione facoltativa dalle attribuzioni del grado nei confronti del volontario in
ferma può essere disposta solo contemporaneamente all'instaurazione di un procedimento disciplinare di stato, ai sensi della circolare di PERSOMIL - II Reparto - prot.
N. DGPM/II/6/2705/V.FB in data 27/11/2001.
3. La sospensione obbligatoria dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado.
a. In seguito a provvedimenti restrittivi della libertà personale.
La sospensione deve essere senz'altro disposta quando a carico dell'ufficiale, del
sottufficiale, del volontario in servizio permanente e del volontario in ferma ed in
rafferma, dell'appuntato o del carabiniere sia stata emessa un'ordinanza di custodia
cautelare, oppure sia stato disposto l'arresto o il fermo convalidati dall'Autorità
Giudiziaria. Non viene adottata la sospensione cautelare obbligatoria né in caso di
arresto o di fermo non convalidati dall'Autorità Giudiziaria, né in caso di applicazione di misure cautelari non custodiali, ex articoli 281, 282, 283 c.p.p..
b. Nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 27/03/2001, n. 97.
La sospensione si applica agli ufficiali, ai sottufficiali, ai volontari in servizio permanente, in ferma volontaria ed in rafferma, agli appuntati ed ai carabinieri nel caso
di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale per i reati di cui agli articoli 314 primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 320 c.p. e
articolo 3 della legge 09/12/1941, n. 1383. La norma non trova applicazione nei confronti del personale in congedo.
La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva.
La sospensione decorre:
- dalla data di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare o del verbale di arresto
o del fermo di indiziato di delitto convalidati;
- nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 27/3/2001 n. 97 dalla data della sentenza
di condanna anche non definitiva.
Il decreto che dispone la sospensione non è motivato, trattandosi di un atto vincolato.
Il Comandante di corpo (salvo quanto previsto dalle disposizioni interne di Forza Armata) acquisisce copia conforme dei suddetti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e li
invia con immediatezza al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - III Reparto - 9a Divisione - per la sospensione dall'impiego e, quando trattasi
di sentenza definitiva, anche all'Autorità competente a procedere all'esame del giud icato
penale per la definizione della posizione disciplinare del militare.
– 11 –
4. La sospensione discrezionale dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado.
a. Ufficiali.
Non si richiede l'esistenza di un procedimento penale o disciplinare già instaurato,
essendo sufficiente per farvi luogo che, sulla base di semplici accertamenti sommari, all'interessato siano attribuiti fatti che possano configurare un illecito penale o
disciplinare, la cui gravità, discrezionalmente valutata dall'Amministrazione, richieda l'allontanamento dal servizio dell'ufficiale. La sospensione precauzionale
dall'impiego disposta nei confronti di un ufficiale cui siano addebitati gravi fatti per
i quali possa essere sottoposto a procedimento penale (prima dell'avvio del procedimento penale) è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a
norma del secondo comma dell'articolo 74 delle legge 113/1954, non ha luogo entro
60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato il provvedimento di sospensione, ex art. 4 della legge 27/01/68, n. 37.
La sospensione dall'impiego disposta per l'appartenenza ad associazioni segrete è
revocata se decorsi 180 giorni dall'adozione del provvedimento non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.
b. Sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente.
I sottufficiali ed i volontari di truppa in servizio permanente possono essere sospesi
dall'impiego o dal servizio solo se sottoposti ad un procedimento penale per una
imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, non potendosi adottare in alcun modo il provvedimento cautelare nella fase delle indagini preliminari.
c. Appuntati e Carabinieri.
Gli appuntati ed i Carabinieri possono essere sospesi dal servizio a cond izione che
siano sottoposti a procedimento penale per una imputazione da cui possa derivare la
perdita del grado. Il provvedimento cautelare non può essere adottato nella fase delle indagini preliminari. I prefati militari non possono essere sospesi dal servizio a titolo facoltativo per gravi fatti disciplinari, anche se nei loro confronti è stato disposto l'accertamento disciplinare, ex art. 9 della legge 18/10/1961, n. 1168.
Il termine per l'adozione della sospensione discrezionale è di 210 giorni e decorre dalla
conoscenza da parte dell'Amministrazione del fatto o del provvedimento emesso
dall'Autorità Giudiziaria (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio,
sentenza) ai sensi del D.M. 16/09/1993, n. 603 (g.u. n. 117 del 21/05/1994).
La sospensione discrezionale dall'impiego o dal servizio non può avere una durata superiore a 5 anni, ex art. 9 della legge 07/02/1990, n. 19, e della legge n. 97/2001.
È però possibile che decorso il termine quinquennale di sospensione sussistano "gravi
motivi", in pendenza di procedimento penale, che giustifichino la reiterazione della sospensione dall'impiego del militare. I motivi però devono essere tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e di capacità del dipendente e non possono consistere nel mero dato formale dell'imputazione penale. Si deve cioè procedere al riesame
della posizione di stato del militare disponendo la revoca della sospensione in atto, applicando con lo stesso provvedimento e sotto la stessa data la sospensione dall'impiego
motivandola diversamente dalla precedente in modo tale da giustificare l'ulteriore estromissione dall'impiego del dipendente (Corte Costituzionale sentenza in data 18/24
ottobre 1995, n. 447 - g.u. serie speciale n. 45 del 2/11/1995). Il militare deve essere
– 12 –
informato dell'avvio del procedimento che deve concludersi entro il termine di 60
giorni dalla scadenza del quinquennio (D.M. 16/9/1993, n. 603 pagina 23).
Il militare, decorso il quinquennio di sospensione, può essere sospeso dall'impiego o
dal servizio in relazione ad altro procedimento penale o disciplinare diverso da quello
per il quale la precedente sospensione era stata disposta. Il provvedimento con il quale
è stata disposta la sospensione cautelare, adottata in dipendenza di procedimento penale, perde effetti dalla data:
– di esecutività della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso;
– di revoca nel caso di proscioglimento o assoluzione con formula diversa dalle precedenti.
In ogni caso è necessario un atto formale dell'Amministrazione che disponga il reintegro.
Nel caso di estinzione del procedimento disciplinare per effetto della decorrenza del
termine non vengono meno gli effetti della sospensione cautelare, occorrendo a tal fine
l'emanazione di un provvedimento che revochi la precedente sospensione. Il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego non perde la sua efficacia quando vi
sia stato un provvedimento che in sede disciplinare ha comportato l'estinzione del rapporto di pubblico impiego e questo sia annullato in sede giurisdizionale, nei casi in cui
non sia precluso all'Amministrazione rinnovare gli atti del procedimento disciplinare.
Il termine di cinque anni può essere superato, senza emettere ulteriori provvedimenti,
nel caso di sospensione precauzionale dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado disposta nei confronti di militari delle categorie del congedo, in quanto il disposto
dell'articolo 9 – 2° comma – della legge 19/90 si riferisce al solo personale in servizio.
Infatti, la revoca ope legis del provvedimento cautelare nei confronti del personale in
congedo (ausiliaria e riserva) non consentirebbe comunque il raggiungimento degli
scopi stabiliti dal legislatore, e cioè la riacquisizione della pienezza delle funzioni e
delle prerogative connesse alla permanenza del rapporto di impiego (parere n. 1547/94
del Consiglio di stato – Terza Sezione – in data 22/05/95). La sospensione precauzionale dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado, obbligatoria o discrezionale, non si
applica agli ufficiali ed ai sottufficiali in congedo assoluto.
Il termine quinquennale può altresì essere superato anche nei confronti del personale
in servizio quando l'interessato permanga in stato di custodia cautelare.
Ai testimoni di giustizia sottoposti a procedimento penale cui è applicato lo speciale
programma di protezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 ter del D.L.
15/01/1991 n. 8 convertito con modificazione in legge 15/03/1991, n. 82.
5. Ordinanza di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289
c.p.p..
Il Comandante di corpo (salve le disposizioni interne della Forza Armata) del militare
sottoposto alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio o servizio deve:
– rimuovere con immediatezza l'interessato dall'incarico ricoperto;
– informare il competente ufficio impiego del personale per il reimpiego del militare
in incarico non in contrasto con la decisione emessa dall'Autorità Giudiziaria con
decorrenza dalla data in essa stabilita;
– inviare a mezzo fax o corriere copia dell'ordinanza al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione - unitamente al
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proprio parere proposta in merito alla sospensione dall'impiego o dal servizio dell'interessato a titolo obbligatorio o facoltativo per la durata della misura interdittiva (in
tal senso parere del Consiglio di stato – Terza Sezione – 30/04/91 n. 610/919).
L'Autorità giudiziaria, con il provvedimento che dispone la sospensione temporanea
dal pubblico ufficio o servizio, interdice in tutto od in parte al militare l'esercizio delle
attività ad esso inerenti, ex articolo 289 del c.p.p.. Si rende, pertanto, necessario disporre la sospensione precauzionale obbligatoria per la durata del provvedimento interdittivo, quando al destinatario della decisione sono state interdette tutte le attività
inerenti il rapporto di impiego o di servizio o quando vi è stata una esplicita richiesta
dell'Autorità Giudiziaria. Si può far luogo, invece, alla sospensione facoltativa quando
la misura interdittiva è limitata ad una sola parte delle attività inerenti il pubblico ufficio o servizio (quando ricorrono i presupposti di legge). In tal caso è, tuttavia, sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza il reimpiego dell'interessato in incarico non
in contrasto con la decisione emessa dall'Autorità Giudiziaria. Quando dalla motivazione dell'ordinanza non si rileva l'ambito di applicazione della misura interdittiva è
opportuno che il Comandante di corpo, prima di formulare il parere/proposta, senta al
riguardo il Magistrato che ha emesso la decisione sull'adozione di provvedimenti che
risultino compatibili con le finalità delle indagini.
6. Sospensione dall'incarico ricoperto ex articolo 3 della legge 27/03/2001, n. 97.
Il militare (ufficiale, sottufficiale, volontario in servizio permanente ed in ferma) rinviato a giudizio per uno dei reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319 ter e 320 c.p. e dall'articolo 3 della legge 09/12/1941, n. 1383, deve essere trasferito ad un incarico diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto.
Qualora in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi
non sia possibile attuare il trasfe rimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione
di aspettativa o di disponibilità.
Il decreto che dispone il giudizio è notificato all'Amministrazione a cura dell'Autorità
Giudiziaria.
Il Comando che riceve i provvedimenti dovrà inviare, con immedia tezza, copia degli
stessi all'Ufficio Impiego del Personale di Forza Armata ed a PERSOMIL - III Reparto
– 9a Divisione.
I citati provvedimenti perdono efficacia se:
– per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva;
– decorsi cinque anni dalla loro adozione sempre che non sia intervenuta sentenza di
condanna definitiva.
Al verificarsi delle cause di cui sopra l'Amministrazione adotta i provvedimenti consequenziali, sentito l'interessato, nei 10 giorni successivi alla comunicazione della sentenza. In presenza di obiettive e motivate ragioni, per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo,
l'Amministrazione può non dare corso al rientro.
7. Provvedimenti connessi alla sospensione dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o
dalle attribuzioni del grado.
Al militare sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del
grado:
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– è vietato l'uso dell'uniforme, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) del D.P.R.
18/07/1986, n. 545;
– è ritirata la tessera personale di riconoscimento, solo nel caso di sospensione precauzionale obbligatoria, (articolo 4 del D.P.R. 28/07/1967, n. 851 e circolare
DGPM/UDG/2a/6427 in data 29/12/1999);
– subisce una decurtazione del trattamento economico ai sensi delle rispettive leggi di
stato, escluso il personale in congedo.
All'Arma dei Carabinieri si applicano anche le disposizioni interne diramate dal Comando Generale.
D. ADEMPIMENTI CONNESSI AL RIACQUISTO DELLA LIBERTÀ PERSONALE O
NEL CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI ASSOLUZIONE ANCHE NON DEFINITIVA OD A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON SENTENZA IRREVOCABILE
Oltre agli adempimenti dei Comandanti di corpo (salvo quanto previsto dalle disposizioni
interne di Forza Armata), il militare rimesso in libertà (annullamento o revoca della custodia cautelare, scadenza dei termini della carcerazione preventiva, esito favorevole dell'impugnativa al Tribunale della libertà) dovrà esibire al proprio Comandante di corpo copia
del provvedimento di scarcerazione. In tal caso il medesimo Comandante, previ opportuni
accertamenti circa la veridicità ed autenticità del documento, dovrà:
– inviare, con la massima urgenza, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione il provvedimento di remissione in libertà;
– inviare, alla predetta Direzione Generale, copia della comunicazione consegnata all'interessato concernente notizia dell'avvio del procedimento amministrativo (come da allegato C.1) finalizzato alla riammissione in servizio o alla reiterazione del provvedimento
cautelare a titolo facoltativo, nonché copia del parere-proposta inoltrato all'organo sovraordinato;
– perfezionare gli adempimenti amministrativi e matricolari connessi con l'evento.
La pratica dovrà pervenire, completa dei pareri gerarchici, alla Direzione Generale per il
Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione, almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine per consentire all'organo centrale di adottare il provvedimento conseguente nel rispetto delle norme che regolano la materia. L'organo centrale provvederà al riesame della
posizione di stato del dipendente, entro il termine di 180 giorni dalla rimozione della causa
impeditiva (D.M. n. 603 del 16/9/1993 - pagina 23 - s.o. g.u. n. 117 del 21/05/1994 – Circolare di PERSOMIL prot. M_D GMIL_04 0096391/III/7a/1a in data 16/12/05), dando
luogo alla:
– formazione del provvedimento che regola la posizione di stato e di servizio ed inoltro
dello stesso per il visto della Ragioneria Centrale;
– comunicazione della decisione assunta all'interessato per via gerarchica o direttamente.
La sospensione precauzionale obbligatoria è revocata, salvo che sia disposta in via discrezionale:
– dal giorno successivo alla revoca della misura restrittiva;
– dal giorno successivo alla data di scadenza del quinquennio per effetto della decorrenza
del termine, ex articolo 9 legge n. 19/90;
– dalla data della sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva nei
casi previsti dall'articolo 4 della legge 27/03/2001, n. 97;
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– per la parte eccedente l'eventuale sospensione disciplinare, al termine del relativo procedimento disciplinare di stato;
– ad ogni effetto, quando il procedimento penale si conclude con un provvedimento di assoluzione, per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, sempreché non
emergano fatti collaterali di rilevanza disciplinare perseguibili con sanzione di stato, ex
articoli 29 - 4° comma - della legge n. 113/1954, 20 u.c. della legge n. 599/1954;
– ad ogni effetto, quando il procedimento disciplinare si conclude senza adozione di
provvedimenti di stato.
E. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (articoli 7 e 8 della
legge 07/08/1990, n. 241, come modificati dalla legge 11/02/2005, n. 15; artt. 5 e 6 del
D.M. 16/09/1993, n. 603, artt. 5 e 6 del D.M. 08/08/1996, n. 690)
L'avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, è comunicato ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima
dell'effettuazione delle comunicazioni, i provvedimenti cautelari.
Il Comandante di corpo invia all'interessato la comunicazione scritta di avvio del procedimento e informa PERSOMIL - III Reparto - 9a Divisione Disciplina della data di notifica
(come da modello allegato C.1). La comunicazione non deve essere inviata quando si tratta di sospensione precauzionale obbligatoria. In tutti gli altri casi il destinatario del provvedimento deve essere informato dell'inizio del procedimento amministrativo inteso all'esame o al riesame della sua posizione di stato. Nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2 commi 2 e 3 della legge n. 241/90, deve concludersi il procedimento ed i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione nonché l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti, salvo che non si tratti di documenti sottratti al diritto di accesso, di
presentare memorie scritte, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, al fine di esercitare il diritto
di difesa, possono presentare memorie scritte e documenti entro il termine fissato
dall'Amministrazione e comunque, non superiore ai due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta
giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.
F. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SOSPESO (Articoli 65 e 75 del D.P.R.
05/06/1976, n. 1076 – "R.A.U.")
Nelle more di perfezionamento del decreto ministeriale di sospensione obbligatoria, il militare è considerato, a tutti gli effetti, sospeso dalla data di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare o dalla data dell'arresto convalidato o, se sospeso ai sensi dell'articolo 4
della legge 27/03/2001, n. 97, dalla data della sentenza di condanna anche non definitiva
ed è amministrato dagli enti previsti dalle disposizioni impartite dagli uffici impiego del
personale della Forza Armata di appartene nza. Nei casi di cui alla legge n. 97/2001 il lasso
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di tempo intercorrente fra la data di emissione della sentenza e la notifica del provvedimento di sospensione all'interessato è considerato servizio di fatto, mentre gli effetti giuridici decorrono dalla data della sentenza.
G. ESAME DEL GIUDICATO PENALE AI FINI DISCIPLINARI
L'esame del giudicato penale trova il suo fondamento negli articoli 29 della legge
10/04/1954, n. 113, 20 e 64 della legge 31/07/1954, n. 599, 10 della legge 18/10/1961
(come risulta modificata dall'articolo 30 - comma 2 - del D. Lgs. 12/05/1995, n. 198), n.
1168, 26 e 30 del D. Lgs. 12/05/1995, n. 196, dal D.P.R. 18/07/1986, n. 545 e 653 c.p.p..
1. Generalità.
I rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare sono regolati dai principi
dell'autonomo accertamento e dell'autonoma valutazione in sede disciplinare dei fatti
già accertati e valutati in sede penale. Il principio dell'autonoma valutazione dei fatti,
affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 in data 14/10/1988 e dalla
legge 07/02/1990, n. 19, trova il suo unico limite nella ipotesi in cui si rendano applicabili le pene militari accessorie della degradazione o della rimozione, ai sensi degli
articoli 28, 29 e 33 c.p.m.p. e dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, ex
art. 19 - comma 5 bis - del c.p., come risulta modificato dall'articolo 5 della legge
27/03/2001, n. 97. Il principio dell'autonomo accertamento non trova applicazione solo
qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'articolo 653 - 1° comma - del c.p.p., atteso
che la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso ha efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti
alle pubbliche autorità. Tuttavia, anche in presenza delle citate formule assolutorie,
non è precluso l'esercizio dell'azione disciplinare per fatti collaterali al procedimento
penale non valutati dal giudice.
2. Disposizioni particolari a carico dei volontari in ferma, in rafferma e dei graduati di
truppa delle tre Forze Armate.
Disposizioni particolari devono essere impartite per quanto riguarda l'esame del giudicato penale a carico dei volontari in ferma, in rafferma e dei graduati di truppa, per i
quali non trovano applicazione le norme di cui alla legge n. 599/1954.
a. Volontari in ferma o in rafferma in effettività di servizio.
Il Comandante di corpo che recepisca un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a
carico di un dipendente:
- nel caso di condanna per delitto non colposo, dovrà inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6a Divisione - la copia conforme della
sentenza di condanna, per la formalizzazione del provvedimento ope legis di proscioglimento dalla ferma. L'adozione di questo provvedimento è tale da precludere l'irrogazione, in cumulo, per lo stesso fatto, anche di una sanzione di corpo;
- nel caso di gravi fatti disciplinari sanzionabili con il proscioglimento dalla ferma, dovrà essere seguita la procedura di cui alla circolare di PERSOMIL - II
Reparto - n. DGPM/II/6/2705/V.F.B. del 27/11/2001;
- nel caso di altri provvedimenti del giudice penale non importanti il suddetto proscioglimento ope legis, potrà legittimamente esercitare il potere di valutazione
del giudicato a fini disciplinari di corpo, ai sensi dell'articolo 65, n. 7, lettera b)
del R.D.M..
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b. Graduati di truppa in servizio di leva ed in ferma volontaria.
Recepito un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, rilevante ai fini disciplinari a
carico di un proprio graduato dipendente, il Comandante di corpo potrà, in alternativa:
- instaurare un procedimento di corpo ai sensi del citato art. 65 del R.D.M.;
- deferire il graduato, previo accertamento disciplinare, al giudizio di una Commissione di disciplina per la perdita del grado.
Qualora il provvedimento giudiziario sia emesso a carico di un graduato o volont ario in ferma ormai collocato in congedo, si potranno, in conformità con le disposizioni di cui alla circolare di PERSOMIL n. DGPM/III/7/4/9287/80000 in data
03/08/2001, porre in essere le azioni di cui al precedente secondo alinea.
3. Il principio dell'autonomo accertamento dei fatti.
Il principio dell'autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare trova la sua concreta attuazione nell'obbligo di raccogliere elementi di prova a carico e a discarico del
militare in sede di accertamenti preliminari (cioè prima ancora di contestargli gli addebiti), quindi in sede di inchiesta formale ed infine – se necessario – in sede di Consiglio o Commissione di disciplina, attraverso l'apposito supplemento di istruttoria.
4. Sentenze penali aventi efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.
L'articolo 653 - 1° comma – del c.p.p. - come modificato dall'articolo 1 della le gge
27/03/2001, n. 97 - dispone che «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche
autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso».
L'autorità disciplinare rimane vincolata al giudicato penale quando siano concomitanti
i seguenti presupposti di cui all'articolo 653 c.p.p.:
- emanazione di una sentenza di assoluzione;
- affermazione nel dispositivo di una delle seguenti formule di assoluzione:
perché il fatto non sussiste;
perché l'imputato non lo ha commesso;
- dalla sentenza non emergano fatti collaterali al procedimento penale di rilevanza disciplinare non valutati dal giudice;
- passaggio in giudicato della sentenza.
L'esercizio dell'azione disciplinare è quindi precluso in presenza di tali requisiti, dei
quali occorre comunque accertare con attenzione la ricorrenza.
Al riguardo va precisato che non si realizza l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653 –
1° comma - c.p.p.:
a. se la sentenza contiene una delle sottonotate formule di non dove rsi procedere perché:
- l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita;
- la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria;
- il reato è estinto;
- vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato;
- perché il fatto non costituisce illecito penale (essa comprende le formule assolutorie, ex art. 530 c.p.p., come il fatto non costituisce reato, il proscioglimento per
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difetto di imputabilità, per insufficienza di prove, perché il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima - parere
del Consiglio di stato - 3a Sezione - n. 847/2002 in data 26/03/2002);
b. se i fatti oggetto dell'azione disciplinare non coincidono con quelli oggetto dell'accertamento in sede penale (ossia con le fattispecie di reato per le quali è stata formulata l'imputazione);
c. decreto di archiviazione;
d. sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento o con giudizio abbreviato
o con l'applicazione di pena e decreto pena le di condanna.
5. Il principio dell'autonoma valutazione dei fatti.
Il principio dell'autonoma valutazione dei fatti sotto il profilo disciplinare – dopo la
dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 85 del T.U. 10/01/1957, n. 3, e l'espressa abrogazione, per effetto dell'articolo 9 - 1° comma - della legge 07/02/1990, n. 19,
di ogni disposizione di legge che sanciva la destituzione di diritto a seguito di condanna penale – trova limitazione nelle ipotesi in cui sia applicata la pena accessoria:
- della degradazione o della rimozione;
- di estinzione del rapporto di impiego in seguito a condanna per un tempo non inferiore ai tre anni per i delitti di cui agli articoli 314 – 1° comma -, 317, 318, 319, 319
ter, 320 c.p. e dell'articolo 3 della legge 09/12/1941, n. 1383. In tale ipotesi l'inchiesta formale è finalizzata soltanto all'eventuale perdita del grado o alla sospensione
disciplinare dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ove si tratti di personale
delle categorie del congedo.
Solo nelle citate ipotesi, infatti, la perdita dello status di militare o del grado o l'estinzione del rapporto di impiego è effetto della condanna penale; cioè non consegue allo
svolgimento di un procedimento nel quale l'Autorità competente possa valutare la gravità e prima ancora la rilevanza, sotto il profilo amministrativo, dei fatti addebitati.
Il principio in argomento impone all'autorità disciplinare di fare riferimento ai fa tti
materiali in cui si concreta la condotta dell'inquisito.
In particolare:
- l'articolo 2 della legge 27/03/2001, n. 97, ha modificato l'articolo 445 del c.p.p., incidendo sulle sentenze pronunciate con l'applicazione di pena su richiesta delle parti
(c.d. "patteggiamento" ex articolo 444 c.p.p.). Tali sentenze sono considerate pronunce di condanna ai fini del giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
Pubbliche Autorità. La citata norma ha stabilito che le sentenze di condanna esecutive hanno efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche Autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 394 del 22/05/2002, ha ritenuto che alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge 27/03/2001, n. 97, non si applicano le modifiche apportate agli articoli 445 e 653 del c.p.p., nel senso che le stesse
non hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità;
- la contestazione degli addebiti deve essere chiaramente fondata sui fatti (ossia sulla
condotta) per i quali è stato disposto l'avvio del procedimento disciplinare. Dovrà
costituire oggetto di contestazione non «l'aver riportato condanna per il reato di
…..», ma «l'essersi impossessato indebitamente della cosa altrui», in quanto ciò che
– 19 –
rileva sul piano amministrativo è il comportamento disciplinarmente rilevante
(condotta attiva od omissiva). La condanna potrà essere menzionata come fatto storico, dopo la descrizione della condotta stessa. La formulazione corretta e completa
potrà essere: «l'essersi impossessato indebitamente di ….. sottraendola a ….. in data
….. ed in luogo ….. Sottoposto a procedimento penale per i reati di ….., con sentenza in data ….. del ….., veniva condannato alla pena di ..… Tale condotta è lesiva del prestigio dell'Istituzione, non consona alla dignità del grado rivestito ed ai
doveri propri dello status di …….. »;
- nel rapporto finale l'ufficiale inquirente deve motivare le proprie proposte, dimostrando la rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sentenza dal giudice, sulla base
dei quali tale responsabilità risulti affermata. Nulla impedisce naturalmente che
vengano recepite e utilizzate le stesse prove emerse in sede penale. Si sottolinea
l'importanza di motivare accuratamente l'atto amministrativo, sia perché la motivazione rappresenta la sintesi del processo logico-giuridico che conduce a quelle determinate conclusioni, sia perché la carenza di motivazione vizia l'atto complessivo
con conseguente illegittimità per violazione di legge (tale obbligo giuridico è previsto dall'articolo 2 della legge n. 241/1990).
6. I procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenza.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 971 del 12-14/10/1988 e n. 104 del 27/2 11/03/1991 e le leggi 07/02/1990, n. 19, 27/03/2001, n. 97, hanno introdotto in campo
disciplinare rilevanti novità:
- il divieto di destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna
penale, salva la facoltà di fare luogo all'adozione del provvedimento espulsivo all' esito del procedimento disciplinare;
- la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego limitatamente
a talune fattispecie delittuose tassativamente previste dalla legge, quando la condanna supera i tre anni di reclusione;
- la previsione di termini differenziati per l'esercizio dell'azione disciplinare avviata a
seguito di sentenza.
Con l'approvazione della legge 97/2001 è stata introdotta la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di imp iego per condanna alla reclusione superiore ai tre
anni per i reati di cui agli articoli 314, 1° comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p. e
articolo 3 della legge 1383 del 09/12/1941 e sono stati modificati i termini per l'esercizio e per la conclusione dell'azione disciplinare per le citate fattispecie.
Le disposizioni in esame non hanno però inciso sulle pene militari accessorie della degradazione e della rimozione in quanto disposte direttamente dal giudice. In particolare, con riferimento alla rimozione, si precisa che essa è applicabile in via amministrativa solo se al condannato non è stato concesso il beneficio della sospensione cond izionale della pena principale. La degradazione è una pena militare accessoria e consegue alla condanna all'ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque
anni, alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a
delinquere pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo per reati militari, nonché per condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La degradazione è perpetua e priva il
condannato della qualità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze
Armate dello stato e comporta la rimozione dal grado e la risoluzione del rapporto di
impiego o di servizio, se trattasi di militare in servizio. La stessa decorre dal giorno in
– 20 –
cui la sentenza è divenuta esecutiva. Tale pena si applica, anche nella posizione di
congedo assoluto, ai militari appartenenti alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali,
e dei militari di truppa graduati già vincolati a obblighi speciali. La citata pena accessoria non trova invece applicazione nei confronti dei militari in congedo assoluto appartenenti alle categorie dei caporal maggiori e caporali e per la marina ai comuni di
classe superiore all'ultima.
La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti ad una
classe superiore all'ultima. Tale pena consegue nei casi previsti dagli articoli 29 e 33 n.
2 del c.p.m.p., è perpetua e consiste nella privazione, al militare condannato, del grado, facendolo discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima
classe.
La rimozione si applica a tutti i militari in servizio ed in congedo, con esclusione dei
graduati di truppa in congedo assoluto non vincolati a obblighi speciali (pareri della
Procura Generale della Repubblica n. 24/2226 in data 23/09/1968 ed in data 01/10/1968).
La rimozione non comporta invece ope legis la risoluzione del rapporto di impiego,
per risolvere il quale il militare deve essere sottoposto ad inchiesta formale e successivo Consiglio o Commissione di disciplina, secondo le rispettive leggi sullo stato e deve essere ritenuto non meritevole di conservare il grado (Corte Costituzionale sentenza
n. 363 del 17-30 ottobre 1996 - g.u. n. 45 del 1996).
Allorquando la sentenza di condanna comporta:
a. la pena militare accessoria della degradazione e la stessa non è applicata in sentenza, il Comandante di corpo (salvo quanto previsto dalle disposizioni interne di Forza Armata) dell'interessato acquisisce copia della sentenza definitiva e comunica alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dove è stata emessa la sentenza di secondo grado o alla Procura della Repubblica, se il procedimento
si è concluso in primo grado, lo status di militare del condannato per l'applicazione
degli articoli 28 e 33 del c.p.m.p.. Il Pubblico Ministero chiede al giudice dell'esecuzione il provvedimento di applicazione della pena militare accessoria della degradazione e l'emanazione dell'ordine di esecuzione della pena accessoria – art. 183
dip. att. c.p.p. – (parere della Procura Generale di Catania n. 30/01 in data
09/03/2001 e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione n. 1/01 e 121/01
in data 29/11/01 – Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli
Affari di Giustizia n. 1/06 del 22/05/2006).
L'articolo 411 del c.p.m.p. dispone che la degradazione è eseguita dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari.
L'applicazione della pena accessoria militare è compito esclusivo del giudice penale
e la legge riserva all'Amministrazione solo l'esecuzione ai fini amministrativi della
sentenza di condanna. L'esecuzione si traduce nella mera cancellazione dal ruolo di
appartenenza del militare condannato e nella conseguente perdita dello status di militare, attività vincolata, perché disposta direttamente dal giudice;
b. la pena militare accessoria della rimozione, con pena principale non sospesa, ne
consegue la perdita del diritto di rivestire qualsiasi grado nelle FF.AA.. La legge
anche in questo caso riserva all'Amministrazione solo l'esecuzione e non l'applicazione della pena accessoria che si concretizza nella cancellazione dal ruolo di appartenenza del militare condannato. Se il militare è stato condannato per un reato
che comporta anche la pena accessoria della rimozione, ma la stessa non è stata applicata in sentenza, il Comandante di corpo (salvo quanto previsto dalle disposizio-
– 21 –
ni interne di Forza Armata) del militare condannato segue la procedura di cui al
precedente punto a.;
c. la pena militare accessoria della rimozione, irrogata dal giudice in sentenza, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale, la sospensione si estende alla pena accessoria della rimozione. In tale caso occorre porre
in essere gli accertamenti preliminari finalizzati all'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare di stato per la valutazione della condotta dell'interessato;
d. l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra pena accessoria con pena principale sospesa, occorre porre in essere gli accertamenti preliminari finalizzati all' eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare di stato per la valutazione
della condotta dell'interessato;
e. altra condanna per reati che non prevedono né la rimozione né l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra pena accessoria. La fattispecie ha portata residuale
rispetto alle precedenti e comprende ogni altra ipotesi di procedimento penale definito con condanna. Alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria segue la valutazione
sotto il profilo disciplinare della condotta dell'interessato;
f. la sospensione penale dall'impiego o dalle funzioni del grado (art. 31 e 52 legge n.
113/1954), dal servizio (artt. 9 legge n. 1168/1961, 26 D. Lgs. n. 196/1995), dalle
attribuzioni del grado (artt. 22, 48 legge n. 599/1954), la sospensione dal grado (31
c.p.m.p.), durante l'espiazione della pena, si procede ugualmente all'esame del giudicato penale ai fini disciplinari.
Quando il procedimento penale si conclude con sentenza di:
a. assoluzione per vizio totale di mente, se il militare non viene sottoposto a misure di
sicurezza personali, l' azione disciplinare non è ammessa per mancanza assoluta
dell'elemento soggettivo del reato, necessario per dare fondamento a qualsiasi procedimento disciplinare. Pertanto, l'esame si deve concludere senza adozione di
provvedimenti. Qualora il militare, prosciolto per incapacità di intendere e di volere, sia, invece, sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste
dall'art. 215 c.p., potrà incorrere nella perdita del grado per decisione del Direttore
Generale per il Personale Militare, che dovrà promuovere il prescritto parere della
Corte Militare d'Appello;
b. proscioglimento perché il reato è estinto per amnistia o per prescrizione, perché l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, la sola obie ttiva esistenza del
fatto, anche se penalmente non perseguito, apre in ogni caso la via all'azione disciplinare per l'eventuale adozione di provvedimenti di stato o di sanzioni di corpo;
c. di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale perché non è previsto
dalla legge come reato o perché il fatto non costituisce reato, il fatto penalmente irrilevante può avere delle conseguenze disciplinari anche di notevole incidenza sul
rapporto di impiego. Nei citati casi residuano in sede disciplinare margini di autonomo e differente apprezza mento degli stessi fatti valutati dal giudice. Tali fatti
possono assumere una differente rileva nza in sede disciplinare, essendo diversi i
presupposti per una decisione di responsabilità in questa sede (Consiglio di stato adunanza 3a sezione - del 26/03/2002 n. 847).
Se l'esame del giudicato penale concerne:
a. fatti verificatisi prima dell'arruolamento o dell'incorporazione, non deve fa rsi luogo
all'azione disciplinare, non essendo l'interessato perseguibile sotto ta le profilo, a
meno che non si tratti di condanna che comporti, di diritto, la perdita del grado o la
degradazione (TAR Lazio – Latina - sentenza n. 129 del 22/04/1986);
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b. un militare che sia stato sottoposto a più procedimenti penali conclusi in tempi diversi, si deve esaminare la posizione disciplinare, per ognuno di essi. Se, invece, i
procedimenti terminano contemporaneamente, ovvero a distanza di tempo insufficiente per procedere separatamente all'esame disciplinare, questo può essere unificato sotto il profilo procedurale, fermo restando la va lutazione distinta dei fatti disciplinari;
c. un ufficiale od un sottufficiale in congedo assoluto, non si fa luogo alla sospensione
disciplinare dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado, ma solo alla perdita del
grado per rimozione per motivi disciplinari o alla cancellazione dai ruoli per condanna alla pena militare accessoria della rimozione dal grado o della degradazione.
Ai militari in congedo assoluto, infatti, non avendo più gli stessi obblighi di servizio, l'esercizio delle funzioni inerenti al grado non è attribuibile neppure allo stato
potenziale (parere del Consiglio di stato n. 1415 del 15/11/67). Pertanto, l'autorità
competente a procedere all'esame del giudicato penale nei confronti dei predetti militari, per quanto concerne i procedimenti penali o disciplinari iniziati dopo il lo ro
collocamento in congedo assoluto, invia gli atti al Ministero, solo se nei confronti
degli stessi si debba adottare il provvedimento di perdita del grado per rimozione
per motivi disciplinari o la cancellazione dai ruoli per condanna. Negli altri casi la
predetta Autorità dispone l'archiviazione della pratica;
d. militari in congedo, non è consentito l'avvio del procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione di corpo;
e. personale in servizio assente per convalescenza o per altri motivi, si deve invece
procedere alla contestazione dell'addebito disciplinare anche a mezzo di notifica
postale salvo sospendere il procedimento a richiesta dell'interessato per comprovati
motivi di salute documentati che impediscano la partecipazione al procedimento
amministrativo.
Il Consiglio di stato - Sezione 3a - parere del 06/03/2001 n. 69 - ha ritenuto che il
R.D.M. si applica a tutti i militari in servizio, intendendo ciò nel senso a tutti coloro
che siano ancora in servizio attivo, indipendentemente dalle vicende casuali del
rapporto di servizio stesso.
In merito all'esercizio della potestà disciplinare occorre distinguere:
a. la potestà sanzionatoria di corpo si esercita nei confronti di tutti i militari dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo (art. 5 della
legge 11/07/1978, n. 382);
b. la potestà sanzionatoria prevista dalle leggi di stato viene esercitata anche nei confronti del personale in congedo in virtù della conservazione della qualità di militare
e del grado da parte dei dipendenti militari. Il personale in congedo, pur non essendo più soggetto agli obblighi connessi al servizio e all'esercizio delle sue funzioni, è
sempre tenuto alla condotta compatibile con la dignità e l'onore del grado rivestito.
La cessazione dal servizio non è pertanto, né causa preclusiva dell'avvio dell'accertamento, né interruttiva di quello già in corso.
7. Definizione dei procedimenti disciplinari conseguenti all'esame del giudicato penale.
L'esame del giudicato penale, tenuto conto delle modifiche apportate alla precedente
normativa dal decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e dal regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 25 del 18/02/1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari, approvato con D.P.R. n. 556 del 25/10/1999 dal D. Lgs. n. 297 del
05/10/2000 compete alle Autorità indicate nella parte II – paragrafo "A".
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I Comandanti di corpo dei militari sottoposti a procedimento penale non hanno autonoma competenza ad adottare provvedimenti disciplinari conseguenti a giudicati penali (vds. le considerazioni effettuate nella parte I - paragrafo A.5.. Essi, infatti, possono
irrogare sanzioni solo allorquando abbiano raggiunto la certezza assoluta che, per la
medesima condotta, il Ministro (Direttore Generale per il Personale Militare) non intenda esercitare la potestà sanzionatoria di stato; siffatta certezza viene raggiunta solo
a seguito dell'apposizione, da parte della Direzione Generale per il Personale Militare,
del visto di legittimità (la cosiddetta "presa d'atto") sulle determinazioni dei Comandi
titolari dell'esame del giudicato penale che intendano definire il procedimento disciplinare senza sanzioni.
I Comandanti di corpo possono, nel corso dell'istruttoria disciplinare di stato, fa r pervenire i pareri e le deduzioni difensive dell'interessato.
L'Autorità competente a procedere all'esame del giudicato penale, nei casi in cui abbia
facoltà decisionale, definisce la posizione disciplinare dell'interessato in uno dei seguenti modi:
a. senza adozione di sanzioni di stato: quando dall'esame dei documenti acquisiti non
emergono fatti di rilevanza disciplinare;
b. senza adozione di sanzioni di stato ma con l'invio degli atti al Comandante di corpo
per le valutazioni di competenza: quando dall'esame dei documenti acquisiti emergono mancanze perseguibili con sanzione di corpo, ex articolo 58 del R.D.M..
In entrambi i casi la pratica deve essere inviata, a cura del Comando titolare dell'esame
del giudicato penale, alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto 9a Divisione. A visto di legittimità ottenuto, l'Alto Comando informa della decisione il
Comando che ha in forza il militare destinatario del provvedimento, per il seguito di
competenza e per la partecipazione all'interessato (circolare n. DGPM/III/5245/7/4 in
data 04/04/2003).
Se il comportamento del militare, in relazione alle risultanze dell'istruttoria preliminare, risulti perseguibile con una sanzione di stato, l'Autorità competente dispone l'apertura di una inchiesta formale o accertamento disciplinare secondo le disposizioni di cui
alla Parte II della presente circolare.
H. TERMINI PER L'INIZIO E PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO, NONCHÉ PER L'ESAME DEL GIUDICATO PENALE
1. Doveri Generali.
L'espletamento di tutti gli incarichi previsti per il procedimento disciplinare di stato è
attività di servizio e costituisce precipuo dovere attinente al servizio ed alla disciplina.
2. Generalità.
Le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato giuridico del personale militare, a differenza di quelle contemplate dal T.U. n. 3/1957 per gli impiegati civili dello stato, non
prevedono l'osservanza di termini temporali per l'inizio e per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari.
Gli interventi legislativi e giurisprudenziali (legge n. 19 del 07/02/90; sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 27/2 – 11/03/1991; legge n. 97 del 27/03/2001) hanno però
imposto una sostanziale revisione del delineato orientamento, assoggettando a precisi
termini l'esercizio della potestà disciplinare anche nei confronti del personale militare.
– 24 –
3. Termini per l'inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare per l'irrogazione
di sanzioni di stato. Durata del procedimento.
L'inchiesta formale o l'accertamento disciplinare devono iniziare:
a. entro 90 giorni dalla data di comunicazione o dalla notifica all'Amministrazione della sentenza di condanna o patteggiamento, in ordine ai reati di cui agli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p. e art. 3 della legge n. 1383 del
09/12/41. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 180 giorni dalla
data prevista come termine ultimo per la contestazione degli addebiti compreso l'eventuale Consiglio o Commissione di disciplina e l'emanazione dell'eventuale decreto ministeriale o l'irrogazione della sanzione di corpo. La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 186 del 21/06/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 - comma 3 - della legge 27/03/2001 n. 97, nella parte in cui prevede, per i fatti
commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione
del procedimento disciplinare entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento
penale irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'Amministrazione o all'ente competente per il procedimento
disciplinare. Pertanto, sia nel caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata
in vigore della legge n. 97/2001, che per quelli commessi dopo il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare è di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza
all'Amministrazione;
b. entro 180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
di condanna o di patteggiamento, per i reati diversi da quelli di cui al precedente alinea. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 90 giorni dalla data
prevista come termine ultimo per la contestazione dell'addebito, compreso l'eventuale Consiglio o Commissione di disciplina e l'emanazione del provvedimento finale;
c. entro 180 giorni dalla comunicazione o dalla notifica all'Amministrazione della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale, di proscioglimento
per prescrizione o amnistia. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro
90 giorni dalla data prevista come termine ultimo per la contestazione dell'addebito e
si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore
atto sia stato compiuto, ex art. 120 – 1° comma - del T.U. n. 3/1957.
La Corte Costituzionale prima ed il Consiglio di stato successivamente hanno fissato il
principio che al personale militare, in mancanza di specifica normativa, si applicano in
via residuale le disposizioni del T. U. n. 3/1957 sugli impiegati civili dello stato. Nelle
citate fattispecie i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare sono quelli previsti dagli articoli 97 e 120 del T.U. n. 3/1957. La norma prevedeva originariamente che il procedimento disciplinare avesse inizio entro 180 giorni dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento. Il comma in questione è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 374 del 13-25/07/1995 della Corte Costituzionale. Tale sentenza ha affermato che l'esercizio della potestà amministrativa di natura disciplinare potrebbe essere impedito ove il relativo provvedimento fosse fatto decorrere
dalla data di irrevocabilità della pronuncia; infatti, non potrebbe realizzarsi il principio
di buon andamento dell'azione amministrativa se l'accertamento disciplinare decorresse
da un momento che non coincida necessariamente con la conoscenza della pronuncia irrevocabile. Soltanto a decorrere dal momento in cui l'Amministrazione può avere conoscenza della pronuncia penale irrevocabile (che si ha col deposito dopo la declaratoria
di irrevocabilità) si configura il termine iniziale del procedimento disciplinare. Successivamente ed al fine di realizzare a pieno il principio di certezza dell'azione pubblica, il
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Consiglio di stato, con la sentenza n. 969 del 21/10/2000, ha ritenuto che il termine di
180 giorni debba farsi decorrere dalla data in cui è stata comunicata o notificata
all'Amministrazione la sentenza passata in giudicato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 dell'11/03/1991 – nella parte dispositiva –,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo comma, prima parte del
T.U. n. 3/1957. La citata Corte, ha quindi ritenuto non applicabile al personale militare
il termine di cui all'articolo 97 - terzo comma - seconda parte - il quale dispone che il
procedimento disciplinare deve avere inizio entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato
abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa;
d. entro 180 giorni dal deposito in cancelleria dei decreti di archiviazione. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 90 giorni dalla data prevista come
termine ultimo per la contestazione degli addebiti e si estingue quando siano decorsi
90 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ex art.
120 – 1° comma - del T.U. n. 3/1957;
e. entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto nel caso di mancanze di notevole gravità
concernenti fatti che non hanno rilevanza penale. Il procedimento disciplinare deve
essere concluso entro 90 giorni dalla data prevista come termine ultimo per la contestazione degli addebiti e si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall'ultimo atto
senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ex art. 120 – 1° comma - del T.U.
n. 3/1957.
Quando il procedimento disciplinare concerne una sentenza pronunciata ex art. 444 del
c.p.p. il termine per la conclusione non ha natura perentoria, qualora la sentenza non sia
motivata e l'Amministrazione debba procedere ad autonomi accertamenti.
Nel procedimento disciplinare di stato a seguito di condanna penale il termine per l'inizio e per la conclusione deve considerarsi unitario (Corte Costituzionale sentenza n. 197
del 24-28 maggio 1999; Consiglio di stato - sez. IV - 12/12/2000 di conferma TAR Lazio - sez. I - 22/10/1998 n. 3045), fermo restando la natura perentoria, ossia insuperabile, del termine entro cui procedere alla contestazione dell'addebito disciplinare. In sostanza, il termine dei 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dovrà essere sempre computato a partire dalla data prevista dalla legge come termine
ultimo per la contestazione degli addebiti e mai dalla data di effettiva contestazione degli addebiti, qualora la stessa sia avvenuta in anticipo rispetto al citato termine. Quando
il procedimento disciplinare di stato o l'esame del giudicato penale si concludono con il
rinvio degli atti al Comandante di corpo si applicano gli stessi termini previsti per l'irrogazione della sanzione di stato. La contestazione degli addebiti all'inquisito deve avvenire entro l'ultimo giorno utile, trattandosi in ogni caso di un termine perentorio mediante notifica diretta od a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare:
– è perentorio e comprende anche il Consiglio o la Commissione di disciplina, nonché
la decretazione ministeriale quando il fatto penale si è concluso con sentenza di condanna o di patteggiamento. In ciascuna delle fasi del procedimento disciplinare (inchiesta formale, Consiglio o Commissione di disciplina, decreto ministeriale o determinazione del Comandante di corpo) è opportuno che non sia utilizzato più di 1/3
del termine previsto dalla legge per concludere il procedimento disciplinare;
– è ordinatorio ed è considerato quale intervallo massimo tra gli atti formali del procedimento, quando il fatto penale si è concluso con sentenza di assoluzione perché il
fatto non costituisce illecito penale o con il proscioglimento per prescrizione, amni-
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stia o decreto di archiviazione oppure quando la valutazione deriva da un fatto che
non ha rilevanza penale (sentenze della Corte Costituzionale n. 197 del 24-28 maggio
1999 - g.u. n. 22 del 02/06/99 e n. 104 del 27/2 - 11/03/1991 - g.u. n. 11 del
13/03/1991). Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi 90 gio rni
dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ex art. 120 del
T.U. n. 3/1957. In caso di deferimento dell'inquisito al Consiglio o alla Commissione
di disciplina, dandosi luogo ad un nuovo atto del procedimento, il nuovo termine di
90 giorni decorrerà dalla data del deferimento al Consiglio o alla Commissione di disciplina a quella di compilazione del verbale riportante il giudizio del Consiglio o
della Commissione di disciplina.
Per atti formali del procedimento si intendono:
– l'inchiesta formale;
– i pareri gerarchici, quando previsti da specifiche disposizioni ministeriali o di Forza
Armata;
– il Consiglio o la Commissione di disciplina;
– la sospensione dell'inchiesta o del Consiglio o della Commissione di disciplina;
– il decreto ministeriale o la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
– la sanzione di corpo.
Gli atti dell'inchiesta, che si intende conclusa con la redazione della relazione riepilogativa, sono rimessi dall'ufficiale inquirente, senza pareri gerarchici, direttamente all'autorità che ha disposto l'inchiesta. L'Autorità che ha ordinato l'inchiesta potrà acquisire, nel
rispetto dei termini ed in relazione alle disposizioni interne della Forza Armata, anche i
pareri dei superiori gerarchici dell'inquisito (se più elevati in grado o più anziani dell'inquirente) espressi su fogli a parte.
Il Consiglio di stato ha ritenuto che i termini per l'adozione degli atti intermedi del procedimento disciplinare abbiano carattere ordinatorio (sez. VI, 20/01/2003 n. 198; sez.
VI 18/06/2004 n. 7281 Reg. Dec. - 7601 Reg. Ric.). Pertanto, i termini concernenti gli
atti interni possono anche essere ridotti dall'Amministrazione procedente, purché si
consenta la piena difesa dell' incolpato (Commissione speciale pubblico impiego parere
11 novembre 1991 - VI sez., 30/10/1979, n. 768; VI sez. 22/05/1968, n. 321).
A conclusione del procedimento disciplinare gli atti devono essere inviati alla Direzione
Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a Divisione Disciplina - a mezzo corriere o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Procedimento disciplinare nei confronti di un militare reintegrato nel grado in seguito a
sentenza dell'Autorità Giudiziaria.
Può verificarsi il caso che nei confronti di un militare, successivamente alla perdita del
grado, vengano a concludersi altre vicende penali suscettibili di apprezzamento anche in
sede disciplinare per le quali, in considerazione dello stato giur idico di soldato semplice
in cui l'interessato già si trovava ed in mancanza quindi del requisito soggettivo, non si
siano potute intraprendere azioni disciplinari. In tal caso dalla data di reintegrazione nel
grado decorre un nuovo termine di 180 giorni (Consiglio di stato - terza sezione - parere
n. 736 del 03/06/92) per l'esame delle posizioni disciplinari non valutate prima della rimozione dal grado.
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5. Decorrenza dei provvedimenti che irrogano le sanzioni disciplinari di stato e rimedi.
Il provvedimento che irroga una sanzione di stato è valido dalla data in cui è stato emesso ed è efficace, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, dalla
data di conoscenza certa e documentata da parte dell'interessato. Per i volontari gli effetti del provvedimento, per espressa disposizione di legge, decorrono dalla data di notifica del relativo atto amministrativo.
Avverso i provvedimenti di stato, essendo atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'articolo 21 della legge 06/12/1971, n. 1034 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti
del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio rispettivame nte di 60 e 120 giorni dalla notifica o dalla data in cui l'interessato ha comunque avuto
conoscenza del provvedimento.
I. SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO
1. Autorità competenti.
Le autorità competenti sono individuate da specifiche disposizioni di Forza Armata,
emanate in base al Regolamento di Disciplina Militare.
2. Procedure.
Il Regolamento di Disciplina Militare - art. 59 - stabilisce che il procedimento disciplinare per le sanzioni di corpo deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente,
tralasciando di indicare termini perentori. La norma è finalizzata ad evitare che l'illecito
disciplinare sia perseguito, senza giustificato motivo, quando è decorso un notevole
lasso di tempo dal suo compimento. Il legislatore, con l'articolo 2, 3° comma, della legge n. 241/1990, ha stabilito il principio che tutti i procedimenti amministrativi sono
soggetti a termine ed ha fissato in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento stesso, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia adottato regolamenti per stabilire i termini di uno specifico procedimento amministrativo. L'Amministrazione della
Difesa, con il D.M. in data 08/08/1996, n. 690 - art. 6 e pagina 12 - (g.u. n. 20 del
25/01/1997), ha fissato in 90 giorni il termine per l'irrogazione di una sanzione di corpo. La contestazione dell'addebito vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare il termine a difesa e quello entro il quale il procedimento sarà
concluso.
All'inquisito deve essere sempre concesso il termine a difesa, a meno che non vi rinunci
per iscritto, per consentirgli di produrre memorie scritte e documenti. Tale termine non
può superare i 60 giorni, pari a 2/3 del termine massimo a disposizione del Comandante
di corpo per concludere il procedimento. Il citato termine di 90 giorni può essere ridotto dall'Autorità che procede quando le esigenze istruttorie non ne richiedono l'intero utilizzo. In tal caso il termine a difesa è commisurato ai 2/3 di quello minore indicato
nella comunicazione di contestazione dell'addebito. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a 30 gio rni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento, ex art. 6, comma 2, del D.M. n.
690/1996.
È opportuno che nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo sia adottata la fo rma scritta anche quando il Regolamento di Disciplina prevede quella orale. La punizione al trasgressore, escluso il richiamo, deve essere comunicata sempre in forma scritta
– 28 –
in modo certo e documentato. La forma orale, infatti, non consente all'Amministrazione
di dimostrare agli organi di giustizia amministrativa che il procedimento disciplinare si
è svolto nel rispetto della procedura prevista dalle norme che regola la materia (sentenza TAR Lazio n. 310 in data 10/02/1987).
La sanzione del richiamo è irrogata verbalmente senza alcuna comunicazione scritta e
senza inserimento della medesima nei documenti personali (Consiglio di stato aduna nza della terza sezione parere n. 602 del 16/5/2000).
La motivazione della sanzione di corpo, irrogata a seguito del giudicato penale, deve
indicare l'esito e gli estremi del giudicato. Questa annotazione non è richiesta quando
vengono censurati disciplinarmente specifici fatti, collaterali alla vicenda, non presi in
esame in sede penale. La decisione del Comandante di corpo, adottata in relazione a
fatti di rilevanza penale, è comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare
– III Reparto – 9a Divisione – (alla 16a Divisione, per gli ufficiali dell'Esercito, dovrà
essere inviato il modello 8).
Si riassumono i termini per l'irrogazio ne di sanzioni disciplinari di corpo:
a. la contestazione dell'addebito deve avvenire entro il termine previsto per l'esame del
giudicato penale, se da questo sono stati rilevati fatti punibili con sanzione di corpo.
La sanzione deve essere irrogata entro i successivi 90 giorni (vds. parte I - para. H.3);
b. la contestazione dell'addebito e l'irrogazione della sanzione devono avvenire entro il
termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare di stato, se a seguito di inchiesta formale/Consiglio o Commissione di disciplina sono stati rilevati
fatti punibili con sanzioni di corpo (vds. parte I - H.3);
c. la contestazione dell'addebito deve essere effettuata al termine dell'attività prodromica all'instaurazione del procedimento disciplinare (accertament i preliminari - tale
attività, pur non essendo soggetta ad una tempistica prefissata, deve essere condotta
con tempestività ed entro un ragionevole arco temporale), se nel corso di tali accertamenti sono stati rilevati fatti di rilevanza disciplinare che non rientrano nelle precedenti fattispecie. La decisione deve intervenire entro i successivi 90 giorni dalla
contestazione dell'addebito.
Si ribadisce la necessità che la contestazione degli addebiti debba avvenire sempre in
forma scritta, recando fatti e circostanze di rilevanza disciplinare, nonché l'indicazione
delle norme disciplinari violate (articoli del R.D.M. e/o della legge sui principi della disciplina militare); nell'adozione del provvedimento – si sottolinea – la redazione della
motivazione deve essere accurata e completa.
3. Imprescrittibilità dell'illecito disciplinare.
In virtù di tale principio può essere sanzionato il dipendente che ha commesso un'infrazione anche remota nel tempo. Ciò in quanto, a differenza che nel campo penale, manca una norma che ponga espressamente un termine alla pretesa punitiva dell'Amministrazione. Occorre tuttavia precisare che, se è imprescrittibile l'illecito in sé avuto riguardo al tempo in cui fu commesso, è invece soggetto a decadenza l'esercizio dell'azione discip linare quando siano contemplati per legge precipui termini per il suo avvio.
In definitiva, ai fini della tempestività dell'azione disciplinare, non rileva il momento in
cui fu commessa la mancanza (che può, appunto, essere lontano nel tempo) ma quello a
decorrere dal quale l'Amministrazione può, in relazione allo stesso fatto, esercitare la
potestà punitiva e cioè:
– la piena conoscenza del fatto, per le violazioni di natura amministrativa;
– 29 –
– la completa conoscenza da parte dell'Amministrazione della sentenza irrevocabile o
la notizia del deposito in cancelleria, per le vicende sottoposte al preventivo vaglio
dell'Autorità Giudiziaria.
L. RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Illecito disciplinare e reato militare.
L'articolo 38 del codice penale militare di pace dispone che «le violazioni dei doveri del
servizio e della disciplina militare non costituenti reato sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari....... e sono punite con le sanzioni in essi stabilite».
L'articolo 260 del codice penale militare di pace prevede che per talune fattispecie di
reato di minore offensività l'esercizio dell'azione penale è subordinato ad apposita richiesta del Comandante di corpo, cosicché i fatti per i quali viene esclusa la rilevanza
penale rimangono comunque infrazioni disciplinari.
2. Sospensione del procedimento disciplinare e proroghe.
Per il personale militare la sospensione del procedimento disciplinare per l'intervento di
un processo penale manca di un espresso riferimento normativo. Tuttavia, il Consiglio
di stato ha individuato una soluzione interpretativa che in assenza di specifica normativa consente di estendere l'istituto della sospensione anche al personale militare (Cons iglio di stato - terza sezione - parere n. 329 in data 13/03/90).
La soluzione discende dall'art. 653 – 1° comma - del c.p.p. secondo cui «la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso». Nei confronti del personale militare (in quanto categoria non "privatizzata" ed ancora in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del D.
Lgs. in data 30/03/2001, n. 165) trova applicazione, in via residua le, l'articolo 117 del
T.U. n. 3 del 1957 concernente gli impiegati civili dello stato. La norma dispone che:
«Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
iniziato, deve essere sospeso». Essa, fondata sui canoni interpretativi forniti dall'articolo
3 del previgente c.p.p., non è stata modificata dagli articoli 2 e 3 del nuovo codice di
procedura penale, che non l'hanno abrogata, come confermato dal Consiglio di stato
nella sentenza - IV Sezione - del 18/03/1998, n. 311.
Pertanto, nei confronti del personale militare non è possibile promuovere l'azione disciplinare:
a. per ragioni di opportunità amministrativa, in pendenza di procedimento penale (ossia
fino all'esercizio dell'azione penale), versandosi nella fase delle indagini preliminari,
soggetta a segreto istruttorio (difficoltoso sarebbe, infatti, acquisire dichiarazioni –
benché spontanee – da parte di soggetti coinvolti nelle indagini, come di non agevole
disponibilità potrebbero essere gli elementi probatori dei fatti); le suddette ragioni di
opportunità sono ulteriormente rafforzate dagli effetti delle assoluzioni piene, ex art.
653 c.p.p. in quanto preclusive dello stesso accertamento disciplinare per i medesimi
fatti e le medesime condotte sulle quali si è espresso il giudizio penale; di conseguenza, l'esito del giudizio penale che escluda la sussistenza della condotta renderebbe illegittima la permanenza in vita della sanzione disciplinare irrogata in pendenza di procedimento penale;
– 30 –
b. per dovere di ufficio, in pendenza di processo penale (una volta cioè esercitata l' azione penale), nel qual caso corre l'obbligo giuridico di sospendere il procedimento
disciplinare, ove avviato. L'esercizio dell'azione penale coincide con la formulazione
dell'imputazione, cioè con l'attribuzione di uno specifico fatto costituente reato ad
una persona determinata.
Perché si possa parlare di sospensione il procedimento disciplinare deve essere già iniziato, cioè deve essere già stata effettuata la contestazione degli addebiti da parte
dell'ufficiale inquirente. Pertanto, se l'esistenza di un procedimento penale in atto viene
rilevata nella fase anteriore degli accertamenti disciplinari è opportuno che il procedimento disciplinare non sia avviato. L'opportunità di sospendere il procedimento disciplinare sorge anche qualora l'azione penale venga esercitata non per gli stessi fatti già
contestati all'inquisito, ma anche per fatti ad essi connessi, purché la decisione del giudice penale possa avere influenza sul giudizio disciplinare.
L'azione disciplinare può invece essere esercitata quando vengono perseguiti fatti di rilevanza disciplinare collaterali alla vicenda penale.
Si sottolinea, altresì, che al personale militare non sono estensibili le norme previste per
i pubblici dipendenti in regime di "diritto privato" sottoposti alla giurisdizione della
magistratura ordinaria per quanto concerne le controversie inerenti il rapporto di lavoro.
Nei confront i di tale categoria vi è l'obbligo, in pendenza di procedimento penale, di iniziare il procedimento disciplinare e contemporaneamente di sospenderlo fino all'esito
della decisione, ex articolo 25, commi 6, 7, 8 del provvedimento di concertazione relativo al personale civile della Pubblica Amministrazione (PCM in data 03/03/1995).
Qualora, nel corso di un procedimento disciplinare, emergano fatti di rilevanza penale
l'Autorità competente dovrà:
– inviare all'Autorità Giudiziaria l'informativa in merito alla notizia di reato, nonché
copia della documentazione in suo possesso;
– sospendere per ragioni di opportunità amministrativa il procedimento e attendere la
definizione della vicenda penale, al fine di disporre, all'esito di quest'ultima, dei necessari elementi di valutazione.
Disposta la sospensione del procedimento, occorre mantenere periodici contatti con
l'Autorità Giudiziaria al fine di acquisire tempestivamente notizia della conclusione della vicenda penale. Acquisita la definitiva decisione dell'Autorità Giudiziaria, l'Autorità
che aveva disposto l'inchiesta provvede:
– a dichiarare estinto il procedimento disciplinare se il militare è stato assolto perché il
fatto non sussiste o per non avere commesso fatto e non residuano aspetti di rileva nza disciplinare;
– in ogni altro caso alla riassunzione del procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve essere, altresì, sospeso qualora sopraggiungano comprovate motivazioni da parte dell'inquisito tali da configurare legittimo impedimento.
Tale impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità a recarsi presso
l'ufficiale inquirente a prendere visione degli atti non potendosi ritenere sufficiente un
qualsiasi stato di infermità, indipendentemente dalla sua natura e dalle sue effettive
conseguenze. L'onere della prova di un siffatto impedimento è, secondo i principi generali, a carico di chi invoca a suo favore detta circostanza (cioè l'inquisito), sicché il medesimo deve produrre una certificazione medica che non si limiti ad attestare la sussistenza di una infermità, ma che precisi in modo chiaro, ed espresso, qualora ciò non risulti evidente secondo comuni regole di esperienza (fermo restando che l'organo disci-
– 31 –
plinare non è competente ad effettuare valutazioni di ordine medico), che l'infermità
stessa comporta l'impossibilità di recarsi presso l'inquirente. Di conseguenza, in assenza
di una certificazione del genere, deve ritenersi che manchi un legittimo impedimento e
che pertanto si possa procedere anche senza che l'interessato abbia preso visione degli
atti (Consiglio di stato - 3a Sezione - parere n. 598 in data 24/04/2001).
La sospensione e la proroga del procedimento disciplinare sono disposte, su richiesta
dell'ufficiale inquirente, dall'Autorità che ha ordinato l'inchiesta tenuto conto del termine previsto per la fattispecie in esame.
3. Cumulo fra sanzione penale e disciplinare per i reati militari.
Rimane da stabilire se sia preclusa l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato o di
corpo nei confronti di coloro che siano stati condannati in sede penale militare.
Il militare condannato per un reato che poteva essere perseguito in via disciplinare, ai
sensi dell'articolo 260 del c.p.m.p., può essere punito per lo stesso fatto anche con una
sanzione disciplinare di corpo (consegna di rigore) prima o dopo la sentenza di condanna. In materia non sussiste il divieto di cumulo fra la sanzione penale e la sanzione disciplinare di corpo anche per quei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi. Il procedimento penale può essere chiesto anche
dopo che sia stata irrogata la consegna di rigore. Non è invece consentita la celebrazione contemporanea dei due procedimenti (penale e disciplinare). Nessun dubbio sussiste
invece circa la possibilità di cumulo fra la sanzione penale e la sanzione disciplinare di
stato (Ordinanza della Corte Militare di Appello n. 428 del 29/04/1999 – g.u. n. 36 del
08/09/1999 - Corte Costituzionale sentenza n. 406 del 13-31 luglio 2000 – g.u. 1a serie
speciale n. 33).
Pertanto, dopo la sentenza di condanna, occorre espletare gli accertamenti necessari per
verificare, caso per caso, se vi siano i presupposti necessari per l'avvio di un procedimento disciplinare di stato o di corpo.
Tale valutazione (esame del giudicato pena le = accertamenti preliminari) sarà operata
in base ad una compiuta analisi del fatto, delle modalità e delle circostanze ad esso relative, delle conseguenze che ne sono derivate per il servizio, nonché della personalità e
dei precedenti di servizio del ma nchevole.
M. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO PER FATTI DI NOTEVOLE GRAVITÀ
CHE NON ABBIANO DATO LUOGO A PROCEDIMENTI PENALI
Quando il procedimento disciplinare non scaturisce da un giudicato penale, ma ha origine
da una infrazione disciplinare che non ha rilevanza penale dovrà essere data comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – 9a Divisione - con
proposta, qualora se ne ravvisi la necessità, di adottare il provvedimento cautelare a carattere discrezionale, ai sensi degli articoli 29 – 1° comma – della legge 10/04/1954, n. 113
(per gli ufficiali), 20 – 1° comma – della legge 31/07/1954, n. 599 (per i sottufficiali), 26
del D. Lgs. 12/05/1995, n. 196 (per i volontari in servizio permanente). Gli appuntati ed i
Carabinieri non possono essere sospesi dal servizio "a titolo facoltativo" per gravi fatti disciplinari, ex articolo 9 della legge 18/10/1961 n. 1168.
Il Comandante di corpo, in presenza di fatti commessi da graduati in ferma o di leva non
scaturenti da sentenza penale, ma che siano di tale gravità da non poter essere perseguiti
da mere sanzioni di corpo, ha il potere, ai sensi del n. 6 dell'articolo 1 della legge
02/05/1969 n. 304, di deferire il graduato a Commissione di disciplina.
– 32 –
In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali, graduati e volontari si procede secondo le norme stabilite per il più elevato in grado.
N. CAUSE CHE PROVOCANO LA PERDITA DEL GRADO
Le cause che provocano la perdita del grado sono disciplinate dagli articoli 70 e 71 della
legge 10/04/1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, 60 e 61 della legge 31/07/1954, n.
599, sullo stato dei sottufficiali (si applica anche ai volontari di truppa in servizio permanente), 34 e 35 della legge 18/10/1961, n. 1168, sullo stato dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri, dalla legge 02/05/1969, n. 304, per i graduati di truppa delle Forze Armate
(esclusi i volontari in servizio permanente e l'Arma dei Carabinieri).
Il grado si perde per una delle seguenti cause.
1. Ufficiali.
a. dimissioni volontarie.
In primo luogo, viene considerata dalla legge causa di perdita del grado quella determinata per volontà del soggetto, con la limitazione che essa non avvenga fino a:
– l'età in cui i cittadini sono soggetti al vincolo di fornire prestazioni militari allo
stato (in genere 45 anni) o per i casi previsti dalla legge;
– limite di età stabilito per la riserva, se l'ufficiale è provvisto di pensione vitalizia
per servizio militare, oppure anche prima, se l'interessato non conservi l'idoneità
al servizio nella riserva stessa.
Solo in via eccezionale è consentito all'ufficiale dimettersi dal grado anche prima
del compimento dell'età predetta, qualora il richiedente ne ottenga apposita autorizzazione dal Capo dello stato (ora Direttore Generale per il Personale Militare), il cui
giudizio al riguardo riveste carattere ampiamente discrezionale, salvo i casi in cui
non sia diversamente stabilito dalla legge.
L'esercizio di tale diritto viene sospeso in caso di mobilitazione anche soltanto parziale.
Le dimissioni volontarie dal grado richiedono:
– la domanda da parte dell'interessato, che non occorre sia motivata, essendo escluso ogni apprezzamento in merito da parte dell'Amministrazione;
– un atto amministrativo che risolva il rapporto a suo tempo costituito.
Ambedue gli atti, una volta avvenuta l'accettazione da parte dell'Amministrazione,
sono dalla legge dichiarati irrevocabili.
Gli effetti conseguenti alla perdita del grado per dimissioni volontarie decorrono
dalla data del decreto con il quale è disposto il provvedimento stesso.
b. dimissioni di autorità.
Sotto il titolo dimissioni di autorità sono raggruppate quattro cause di perdita del
grado:
I. per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
II. per irreperibilità accertata;
III. per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;
IV. per decisione del Ministro.
– 33 –
Tali cause trovano il loro fondamento su motivi di incapacità (n. I), impossibilità (n.
II) e incompatibilità (n. III e IV) dell'ufficiale a proseguire il rapporto. La perdita del
grado decorre dalla data del decreto per i casi di cui ai numeri II, III, IV e dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza per il caso di cui al n. I.
Interdizione civile ed inabilitazione civile.
L'interdizione civile, che presuppone la condizione abituale di grave infermità me ntale, tale da rendere l'ufficiale incapace di provvedere ai propri interessi, è incompatibile con il permanere nel grado e, pertanto, comporta le dimissioni d'autorità.
L'inabilitazione, sebbene presupponga l'infermità mentale meno grave di quella che
da luogo all'interdizione, provoca gli stessi effetti.
Irreperibilità accertata.
Per irreperibilità accertata deve intendersi una incertezza assoluta sull'esistenza
dell'ufficiale e non l'ipotesi di un allontanamento volontario o temporaneo di esso.
Il concetto di irreperibilità risulta simile a quello dell'assenza in senso tecnico giuridico (art. 48 cod. civ.), pur non avendo il legislatore adoperato la medesima espressione e ciò per non far dipendere gli effetti dall'osservanza degli adempimenti stabiliti dalla legge civile.
Affinché dall'irreperibilità derivi l'effetto della perdita del grado non è sufficiente la
semplice situazione di fatto innanzi accennata, ma occorre che l'Amministrazione,
esperiti gli opportuni accertamenti, appositamente la dichiari e le conferisca quella
idoneità. L'intervento dell'Amministrazione al riguardo si presenta con le caratteristiche proprie di un accertamento costitutivo. La perdita del grado decorre dalla data
del decreto che la dispone.
Attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale.
Si tratta di una pratica realmente svolta che, pur non vietata dal diritto, sia riprovata
dalla comune morale, e anche se da questa tollerata, sia in contrasto con un sentimento etico più elevato del normale. La predetta causa ha attinenza con quella ind icata nell'articolo 70 n. 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113, alla quale – di massima
– ci si rimette, trattandosi di valutare attività che rientrano specificatamente nel
campo disciplinare. Comunque il provvedimento assume carattere eccezionale in
quanto non richiede contestazione di fatti, né concede facoltà all'interessato di presentare discolpe è, quindi, soggetto ad un giudizio ampiamente discrezionale
dell'Amministrazione.
Decisione del Ministro (ora Direttore Generale per il Personale Militare).
Presupposto per l'applicazione delle dimissioni di autorità per "decisione del Ministro", sentito il parere della Corte Militare di Appello, è, di regola, l'avere commesso
un fatto che la legge prevede come reato e l'autore che lo abbia commesso sia ritenuto socialmente pericoloso e, anche se non imputabile o non punibile, vi sia la probabilità che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.
Si trova in siffatta situazione l'ufficiale che, prosciolto dal giudice penale, sia stato
sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del
c.p.; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.
Nel caso che l'ufficiale prosciolto sia stato ricoverato per infermità psichica, in casa
di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministero è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso.
– 34 –
c. Cancellazione dai ruoli.
La cancellazione dai ruoli comprende tre cause di perdita del grado:
I. per perdita della cittadinanza;
II. per assunzione di servizio, con qualsiasi grado, in una Forza Armata diversa da
quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di Finanza o nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ovvero con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza
Armata di appartenenza;
III. per assunzione di servizio, non autorizzato, nelle Forze Armate di Stati esteri.
Tali cause di perdita del grado trovano il loro fondamento nel venire meno di cond izioni essenziali sia per la formazione che per la permanenza del rapporto inerente al
grado o per il verificarsi di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto stesso.
Le citate cause sono idonee a produrre l'effetto, senza che sia necessaria la valutazione o l'accertamento da parte dell'Amministrazione.
La perdita del grado decorre dalla data del decreto per il caso di cui al n. I e dalla
data di assunzione del servizio per i casi di cui ai numeri II e III.
I.
Perdita della cittadinanza (articolo 12 legge 05/02/1992, n. 91).
La perdita della cittadinanza fa venire meno il requisito indispensabile, come si
è detto, perché il rapporto possa sussistere o continuare a decorrere dalla data
del decreto di perdita del grado, proprio perché alla cittadinanza, cioè all'appartenenza allo stato italiano, è collegata una serie di diritti civili e politici, nonché
un insieme di doveri.
II. Assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza Armata o corpo di polizia.
L'assunzione in servizio, con qualsiasi grado, presso altra Forza Armata, la
Guardia di Finanza, il Corpo della Polizia di stato od il Corpo di Polizia Penitenziaria, ovvero con grado inferiore a quello di ufficiale nella stessa Forza
Armata di appartene nza, essendo incompatibile con l'assolvimento dei doveri
che al soggetto derivano dal grado rivestito è considerato come causa immediata di perdita del grado stesso.
III. Assunzione di servizio, non autorizzato, nelle Forze Armate di Stati esteri.
L'ufficiale che assume servizio nelle Forze Armate di uno stato estero senza
l'autorizzazione di quello di appartenenza incorre nella perdita del grado.
d. Rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di un Consiglio di disciplina.
Il giuramento è assunto dalla legge tra i doveri di stato dell'ufficiale ma, ai fini
dell'irrogazione della sanzione disciplinare, la violazione del giuramento è considerata alla stregua di una infrazione disciplinare, quale comportamento contrario al
dovere di fedeltà.
Sia per la violazione del giuramento che per altri motivi disciplinari, rappresentando
la rimozione la massima sanzione disciplinare, la legge richiede per la sua irrogazione, oltre all'inchiesta formale, il giudizio del Consiglio di disciplina, secondo le
norme previste dalla legge.
Gli effetti del decreto che dispone la rimozione decorrono dalla data di notifica del
decreto stesso.
– 35 –
e. Condanna.
Il 5° comma dell'articolo 70 della legge n. 113 /1954 è stato abrogato dall'articolo 9
della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (sentenza della Corte Costituzionale n. 363 del
17-30 ottobre 1996 – g.u. n. 45 del 6/11/96), si rinvia, pertanto, a quanto già osservato nella parte I - paragrafo G. 5.
L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle cause previste dall'articolo 33
della legge 113/54 sullo stato degli ufficiali anche se è sottoposto a procedimento
penale o disciplinare di stato. Quando il procedimento penale o disciplinare, iniziato
prima del collocamento in congedo dell'interessato, si conclude con sentenza o con
il giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado la cessazione dell'ufficiale dal servizio si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e
con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta (art. 34 legge 113/54, 26
legge n. 599/54, 26 legge n. 1168/61).
Il nuovo provvedimento di cessazione dal servizio permanente per perdita del grado
in dipendenza di condanna penale o di sanzione disciplinare si sostituisce al precedente ad ogni effetto, non soltanto a quelli economici.
Qualora, ricorrendo i motivi di cui sopra, l'ufficiale incorra nella perdita del grado
per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari anche tale provvedimento decorre dalla data in cui l'interessato è cessato dal servizio permanente (articoli 70
u.c. della legge 113/1954, 61 u.c. legge n. 599/54, 35 u.c. legge n. 1168/61).
Negli altri casi la rimozione dal grado decorre ad ogni effetto dal giorno in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, ex articolo 34 c.p.m.p..
2. Sottufficiali e volontari in servizio permanente.
a. Perdita della cittadinanza (articolo 12 legge 5/2/1992, n. 91).
b. Assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze Armate di Stati esteri.
c. Assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza Armata diversa da quella
cui il militare appartiene o nella Guardia di Finanza o nel Corpo della Polizia di stato o nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ovvero, con grado inferiore a quello di rivestito, nella Forza Armata di appartenenza.
d. Interdizione civile o inabilitazione civile.
e. Irreperibilità accertata.
f. Rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina.
g. Condanna.
Il 7° comma dell'articolo 60 della legge n. 599/1954 è stato abrogato dall'articolo 9 della legge 7/02/1990, n. 19 (sentenza della Corte Costituzionale n. 363 del 17-30 ottobre
1996 – g.u. n. 45 del 6/11/96), si rinvia, pertanto, a quanto osservato nella parte I - paragrafo G. 5 - (artt. 26, 37 e 61 u.c. della legge 10/08/1954, n. 599).
La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto
per i casi di cui ai punti a. ed e., dalla data di notifica del decreto nel caso di cui al punto f., dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai punti b. e c., dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri d. e g..
3. Appuntati e Carabinieri.
a. Perdita della cittadinanza (articolo 12 legge 5/2/1992, n. 91).
– 36 –
b.
c.
d.
e.
f.
Assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze Armate di Stati esteri.
Assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze Armate o Corpi di Polizia.
Interdizione giudiziale o inabilitazione.
Irreperibilità accertata.
Rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per
comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze della sicurezza dello stato, previo giudizio della Commissione di disciplina.
g. Condanna.
Il 7° comma dell'articolo 34 della legge 1168/1961 è stato dichiarato incostituzionale
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 363 del 17-30 ottobre 1996 – g.u. n. 45
del 6/11/96, si rinvia, pertanto, alle argomentazioni di cui al paragrafo G. 5 – parte I (artt. 18, 22, 34 e 35 u.c. della legge 18/10/1961, n. 1168).
La perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale, per gli appuntati e carabinieri in servizio e con determinazione del Comandante Generale dell'Arma per gli
appuntati e carabinieri in congedo. Il provvedimento decorre dalla data del decreto per
i casi di cui ai punti a. ed e., dalla data di notifica del decreto nel caso di cui al punto f.,
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai punti b. e c., dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri d. e g..
4. Graduati di truppa in ferma o di leva (esclusa l'Arma dei Carabinieri).
a. Perdita della cittadinanza (articolo 12 legge 5.2.1992, n. 91).
b. Assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze Armate di Stati esteri.
c. Assunzione in servizio con qualsiasi grado in Forza Armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo della Polizia di stato o nel Corpo
di Polizia Penitenziaria, ovvero nella Forza Armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito.
d. Interdizione giudiziale o inabilitazione.
e. Irreperibilità accertata.
f. Violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione di disciplina.
g. Condanna.
Il 7° comma dell'articolo 34 della legge 1168/1961 è stato dichiarato incostituzionale
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 363 del 17-30 ottobre 1996 – g.u. n. 45
del 6/11/96, si rinvia, pertanto, alle argomentazioni di cui al paragrafo G. 5 – parte I (artt. 18, 22, 34 e 35 u.c. della legge 18/10/1961, n. 1168).
La perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data del
decreto per i casi di cui ai punti a. ed e., dalla data di notifica del decreto nel caso di
cui al punto f., dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai punti b. e c., dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri d. e g..
O. REINTEGRAZIONE NEL GRADO
1. Reintegrazione nel grado perduto per condanna, per motivi disciplinari derivanti da
sentenza di condanna, per motivi disciplinari, per attività moralmente incompatibile
con lo stato di ufficiale (è equiparata ai motivi disciplinari).
– 37 –
La reintegrazione nel grado per una delle cause di cui sopra per il personale militare
delle Forze Armate è disciplinata dalle leggi 22/12/1939, n. 2185 - articoli 1, 2 e 3, dal
R.D.L. 26/10/1940, n. 1809, dalla legge 13/06/1935, n. 1116 - art. 3, dal R.D.L.
03/09/1936, n. 1847 - art. 4, 10 e 12, dalla legge 02/05/1969, n. 304, dalla legge
10/04/1954, n. 113 - art. 72, dalla legge 31/07/1954, n. 599 – art. 62.
Il militare incorso nella perdita del grado può, a domanda, essere reintegrato e riassunto in servizio. L'interessato per essere reintegrato nel grado già posseduto deve avere
mantenuto ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dal giorno della
perdita del grado. Nel caso in cui la rimozione sia stata disposta ope legis per condanna
o in via discip linare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado è necessario, per poter far luogo alla reintegrazione, che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ordinaria e militare quando previsto. La riabilitazione militare ripristina la capacità di rivestire il grado militare perduto per effetto delle pene accessorie della degradazione e della rimozione, ma non riconferisce il grado
tolto in dipendenza di quella pena (art. 73 c.p.m.p.).
La riabilitazione militare è concessa, a richiesta dell'interessato, dal Tribunale militare
di sorveglianza dopo che lo stesso ha ottenuto la riabilitazione ordinaria, ai sensi degli
articoli 72 del c.p.m.p., 683, 678 e 666 del c.p.p., nonché della legge 23/12/1986, n.
897.
Il Direttore Generale del Personale Militare, qualora ritenga di non dare corso alla richiesta di reintegrazione, provvede con decisione motivata, ai sensi degli artt. 11 del
R.D.L. n. 1847/1936 e 4 del R.D.L. n. 1809/1940. In caso contrario l'istanza è rimessa
con i documenti e con la relazione concernente il procedimento disciplinare al Procuratore Generale Militare della Repubblica perché promuova il parere della Corte Militare
di Appello (le conclusioni del Procuratore Generale Militare ed l'insindacabile parere
della Corte Militare di Appello non sono notificati all'interessato, ex art. 7 del R.D.L.
n. 1809/1940). Il Direttore Generale per il Personale Militare nell'emettere la sua decisione non può discostarsi dal parere espresso dalla Corte Militare di Appello se questo
non è favorevole all'accoglimento della domanda, ex art. 8 del R.D.L. n. 1809/1940.
La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento ed è disposta:
– per gli ufficiali ed i sottufficiali con decreto ministeriale;
– per gli appuntati, carabinieri e graduati di truppa con determinazione ministeriale.
La riammissione in servizio è disposta con decisione insindacabile del Direttore Generale per il Personale Militare; decorre dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio, ex art. 12 legge n. 1847/1936; ammissibile solo per il personale già in
servizio permanente che sia ancora nei limiti di età previsti per il grado rivestito.
La reintegrazione non comporta di diritto la riammissione in servizio.
La decisione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado sia respinta nel merito l' esame di
una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla decisione di rige tto o in ogni
tempo se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente
rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare, ex art. 6 della
legge 02/05/1969, n. 304.
La reintegrazione nel grado non comporta variazione degli assegni di pensione dei
quali il militare sia eventualmente in possesso, né importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non da diritto alla corresponsione di assegni arretrati.
– 38 –
2. Procedura per la reintegrazione nel grado perduto per condanna, per motivi disciplinari
derivanti da sentenza di condanna, per motivi disciplinari, per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale (è equiparata ai motivi disciplinari).
I militari incorsi nella perdita del grado per i motivi di cui sopra e che desiderino riacquistarlo devono farne domanda. La domanda, indirizzata al Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – 9a Divisione, deve essere
presentata:
– al Distretto Militare di residenza per i militari dell'Esercito;
– alla Capitaneria di Porto competente per fatto di leva per i militari della Marina;
– al Comando di Regione Aerea o al Comando Aeronautica Militare di Roma competenti per residenza per i militari dell'Aeronautica.
La domanda deve contenere:
– le generalità complete del richiedente, il comune e l'indirizzo di residenza;
– gli estremi della sentenza di condanna a seguito della quale il grado venne perduto
(se la rimozione è avvenuta ope legis per condanna o per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna);
– l'indicazione del provvedimento con il quale venne disposta la perdita del grado;
– gli estremi della sentenza di riabilitazione ordinaria e militare e copia conforme delle stesse (se la rimozione è avvenuta ope legis per condanna o per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna).
La domanda, completa dei pareri gerarchici, deve essere trasmessa al Ministero corredata dei seguenti documenti:
– copia conforme della sentenza o delle sentenze dalle quali ebbe origine la perdita
del grado o del provvedimento disciplinare da cui derivò la perdita del grado;
– copia conforme della sentenza di riabilitazione ordinaria e militare;
– copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare;
– certificato del casellario giudiziale in data non anteriore ad un mese;
– certificato dei carichi pendenti;
– riservate informazioni tramite Carabinieri e Prefettura sulla condotta morale e civile
dell'interessato.
I documenti sopra elencati devono essere acquisiti a cura dei Comandi competenti a ricevere la domanda ad eccezione delle sentenze di riabilitazione che devono essere prodotte
dall'interessato. La copia della sentenza o degli atti dell'inchiesta possono essere chiesti al
Ministero, se il provvedimento di perdita del grado è stato adottato dal Ministero.
3. Reintegrazione nel grado perduto.
Possono essere reintegrati nel grado anche coloro che l'hanno perduto per una delle seguenti cause:
– interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
– irreperibilità accertata;
– perdita della cittadinanza;
– assunzione di servizio, con qualsiasi grado, in una Forza Armata diversa da quella
di appartenenza o nella Guardia di Finanza o nel Corpo della Polizia di stato, o degli
Agenti di Custodia delle carceri, oppure, con grado inferiore a quello rivestito, nella
Forza Armata di appartenenza.
– 39 –
I militari che desiderino riacquistare il grado devono farne domanda.
Alla domanda deve essere allegato, in copia conforme, il provvedimento di estinzione
della causa che aveva determinato la perdita del grado. L'ente che riceve la domanda
provvede all'istruttoria della stessa con le modalità di cui alla parte I - paragrafo O. 2..
4. Ufficiali (art. 72 della legge 10/04/1954, n. 113).
Reintegrazione a domanda.
La reintegrazione a domanda si ha quando l'ufficiale è incorso nella perdita del grado:
– per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
– per irreperibilità accertata;
– per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;
– per perdita della cittadinanza;
– per condanna, per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna, per motivi
disciplinari (si rinvia a quanto osservato al paragrafo O. 1. e 2.).
La reintegrazione ha luogo allorché siano venute a cessare le cause che avevano generato la perdita del grado.
La cessazione delle suddette cause avviene:
– per interdizione civile, ovvero, per inabilitazione civile, col passaggio in giudicato
della sentenza che ha disposto la revoca (codice civile 429, 431);
– per irreperibilità accertata e per attività moralmente incompatibile con lo status di
ufficiale, con l'accertamento che la causa è venuta meno e previa valutazione discrezionale dell'Amministrazione;
– per perdita della cittadinanza, con il suo riacquisto nei modi ammessi dalla legge
(articolo 13 legge 05/02/1992, n. 91).
Reintegrazione a domanda o d'ufficio.
La reintegrazione a domanda o d'ufficio è prevista quando sono venute meno le cause
che avevano determinato la cancellazione dai ruoli e cioè l'assunzione, con qualsiasi
grado, in una Forza Armata diversa da quella di appartenenza o nella Guardia di Finanza o nel Corpo della Polizia di stato, o degli Agenti di Custodia delle carceri, oppure, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza Armata di appartenenza.
5. Sottufficiali e volontari in servizio permanente (art. 62 della legge 10/08/1954, n. 599).
Reintegrazione a domanda.
La reintegrazione a domanda si ha quando il militare è incorso nella perdita del grado:
– per perdita della cittadinanza;
– per interdizione civile o inabilitazione civile;
– per irreperibilità accertata;
– per condanna, per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna, per motivi
disciplinari (si rinvia a quanto osservato al paragrafo O. 1. 2.).
La reintegrazione ha luogo allorché siano venute a cessare le cause che avevano generato la perdita del grado.
La cessazione delle suddette cause avviene:
– per perdita della cittadinanza, con il suo riacquisto nei modi ammessi dalla legge
(articolo 13 legge 5/2/1992, n. 91);
– 40 –
– per interdizione civile, ovvero, per inabilitazione civile, col passaggio in giudicato
della sentenza che ha disposto la revoca (codice civile 429, 431);
– per irreperibilità accertata, dopo l'accertamento che la causa è venuta meno e previa
valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
Reintegrazione a domanda o d'ufficio.
Si rinvia a quanto osservato nella parte I - paragrafo O. 4..
6. Appuntati e Carabinieri (art. 36 della legge 18/10/1961, n. 1168).
Reintegrazione a domanda.
La reintegrazione a domanda si ha quando il militare è incorso nella perdita del grado:
– per perdita della cittadinanza;
– per interdizione giudiziale o inabilitazione;
– per irreperibilità accertata;
– per condanna, per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna, per motivi
disciplinari (si rinvia a quanto osservato al paragrafo O. 1. 2.).
La reintegrazione ha luogo allorché siano venute a cessare le cause che avevano generato la perdita del grado.
La cessazione delle suddette cause avviene:
– per perdita della cittadinanza, con il suo riacquisto nei modi ammessi dalla legge
(articolo 13 legge 05/02/1992, n. 91);
– per interdizione giudiziale ovvero per inabilitazione, col passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la revoca (artt. 429 e 431 cod. civ.);
– per irreperibilità accertata, dopo l'accertamento che la causa è venuta meno e previa
valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
7. Graduati di truppa (art. 2 della legge 02/05/1969, n. 304).
Reintegrazione a domanda.
La reintegrazione a domanda si ha quando il militare è incorso nella perdita del grado:
– per perdita della cittadinanza;
– per interdizione giudiziale o inabilitazione;
– per irreperibilità accertata;
– per cond anna, per motivi disciplinari derivanti da sentenza di condanna, per motivi
disciplinari (si rinvia a quanto osservato al paragrafo O. 1. 2.).
La reintegrazione ha luogo allorché siano venute a cessare le cause che avevano generato la perdita del grado.
La cessazione delle suddette cause avviene:
– per perdita della cittadinanza, con il suo riacquisto nei modi ammessi dalla legge
(articolo 13 legge 05/02/1992, n. 91);
– per interdizione giudiziale ovvero per inabilitazione, col passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la revoca (artt. 429 e 431 cod. civ.);
– per irreperibilità accertata, dopo l'accertamento che la causa è venuta meno e previa
valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
– 41 –
8. Reintegrazione nel grado in via di grazia previo condono della pena accessoria militare
della rimozione dal grado ai sensi degli articoli 1 della legge 16/03/1935 n. 1116, 73
c.p.m.p., 174 e 179 c.p..
La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica tramite il Ministero
della Difesa – Gabinetto del Ministro – e deve contenere la richiesta di condono per
grazia della pena militare accessoria della rimozione dal grado. L'istanza può essere
presentata anche prima che siano decorsi cinque anni dalla condanna alla pena definitiva. La stessa è inviata a cura del Ministero al Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello per il parere. Il competente ufficio del
Ministero, con relazione, rappresenta al Ministro della Difesa quanto è opportuno fare.
Se la predetta Autorità ritiene opportuno che il Capo dello stato eserciti la facoltà
dell'atto di clemenza, predispone anche il relativo provvedimento (decreto presidenziale). Al decreto di concessione della grazia dovrà essere data esecuzione a cura della
Direzione Generale per il Personale Militare con proprio decreto la cui giuridica decorrenza è da porre in relazione con gli effetti del provvedimento di grazia.
La disposta reintegrazione nel grado del militare già in servizio permanente, previo
condono della pena accessoria della rimozione, non comporta di diritto la reiscrizione
dell'interessato nei ruoli del servizio permanente.
9. Reintegrazione nel grado alla memoria ex D.L.L. in data 24/08/1945, n. 658 "Varianti
alle disposizioni in vigore circa la reintegrazione nel grado militare".
La domanda per ottenere la reintegrazione nel grado può essere prodotta dagli eredi del
militare rimosso dal grado in seguito a procedimento disciplinare od a condanna penale,
nel caso che questi sia deceduto in azione di guerra e per causa diretta di tale azione.
Per la concessione di tale reintegrazione si prescinde dai limiti di tempo prescritti dalle
disposizioni vigenti. La domanda deve essere presentata non oltre sei mesi dalla data di
partecipazione del decesso del militare. La reintegrazione decorre dalla data di decesso
del militare.
– 42 –
PARTE SECONDA
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO
– 43 –
– 44 –
A. INCHIESTA FORMALE E ACCERTAMENTO DISCIPLINARE
1. Finalità dell'inchiesta e dell'accertamento disciplinare.
L'inchiesta formale, definita accertamento disciplinare per gli Appuntati, Carabinieri, e
volontari di truppa in ferma, è il complesso degli atti diretti all'accertamento di un'infrazione disciplinare per la quale il militare possa essere soggetto ad una delle sanzioni
disciplinari di stato, previste dagli artt. 73 della legge 10/04/1954 n. 113, 63 della le gge 31/07/1954 n. 599 - anche in relazione agli articoli 26 e 27 del decreto le gislativo
12/05/1995 n. 196 -, 37 della legge 18/10/1961 n. 1168, 1 della legge 02/05/1969, n.
304 ed 8 del D.P.R. 02/09/1997, n. 332.
La durata del procedimento è riportata nella parte 1a - paragrafo H. 3. - e parte 3a - all.
E. 1.
2. Contestazione dell'addebito e difesa.
L'inchiesta formale comporta la specifica contestazione degli addebiti dei singoli fatti
costituenti l'infrazione o le infrazioni disciplinari, nonché l'esercizio del diritto da parte
dell'inquisito di produrre elementi o ragioni a propria discolpa in ogni fase del procedimento disciplinare di stato.
La contestazione in forma scritta tiene luogo dell'avvio del procedimento, di cui è atto
equipollente.
3. Autorità competenti a disporre l'inchiesta.
L'inchiesta formale, tenuto conto delle modifiche apportate alla precedente normativa
dal regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18/02/1997, n. 25 (D.P.R.
25/10/1999, n. 556), dai D. Lgs.vi del 05/10/2000, n. 297 e 298 "norme in materia di
riordino dell'Arma dei Carabinieri" a norma dell'articolo 1 della legge 31/03/2000, n.
78, dal decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, è disposta:
a. dal Capo di stato Maggiore della Difesa o dal Segretario Generale o dai Capi di stato Maggiore di Forza Armata o dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, se riguarda:
− militari direttamente dipendenti fino al grado di Tenente Colonnello incluso e
gradi corrispondenti;
− qualsiasi militare nell'ambito dell'area di rispettiva competenza fino al grado di
Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti, qualora vogliano disporla direttamente.
Il Capo di stato Maggiore della Difesa può disporre l'inchiesta nei riguardi di qua lsiasi militare delle Forze Armate in servizio o in congedo fino al grado di Tenente
Colonnello incluso e gradi corrispondenti;
b. dal Direttore Generale per il Personale Militare se riguarda il seguente personale
militare:
− Ufficiali Generali, Colonnelli e gradi corrispondenti;
− Ufficiali in servizio presso Ente, Comando o Reparto di Forza Armata diversa
da quella di appartenenza;
− più ufficiali da inquisire per la medesima infrazione disciplinare appartenenti a
Forze Armate diverse o ad enti o comandi militari diversi, qualora esista connessione tra i fatti che hanno determinato l'infrazione disciplinare;
– 45 –
c.
d.
e.
f.
− Sottufficiali o Volontari in servizio permanente assegnati per l'impiego a Enti,
Comandi o Unità di altra Forza Armata e quando sussiste la corresponsabilità tra
personale di Forze Armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti;
− Ufficiali della Guardia di finanza e delle Forze Armate coinvolti nello stesso
procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15/12/1959, n. 1089;
− qualsiasi militare qualora voglia disporla direttamente;
dai Direttori Generali nei confronti del personale direttamente dipendente fino al
grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti, ex art. 75 della legge n.
113/1954, come modificato dall'articolo 22 del D.P.R. 25/10/1999, n. 556;
dal Comandante delle Forze Operative Terrestri, dal Comandante delle Scuole
dell'Esercito, dal Comandante Logistico dell'Esercito, dagli Ispettori dell'Esercito,
dal Comandante delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, dal Capo di stato
Maggiore del Comando delle Forze Alleate del Sud Europa, dal Comandante in
Capo della Squadra Navale, dal Comandante delle Forze Navali Alleate del Sud
Europa, dal Comandante della Squadra Aerea, dal Comandante Operativo delle Forze Aeree, dal Comandante Logistico dell'Aeronautica, dal Comandante Generale
delle Scuole dell'Aeronautica, se riguarda un militare, fino al grado di Tenente Colonnello incluso o gradi corrispondenti, in servizio presso un Ente, Comando o Unità alle loro dipendenze;
dall'Ispettore per il Reclutamento e le Forze di Completamento, dal Coma ndante in
Capo di Dipartimento Militare Marittimo o dal Comandante di Regione Aerea se
riguarda un militare fino al grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti:
− in servizio presso ente dipendente ovvero ubicato nella giurisdizione (anche in
applicazione dell'articolo 3 del D.P.R. 05/07/1976, n. 1077, regolamento per gli
stabilimenti e arsenali militari) ma non dipendente, secondo i pertinenti ordinamenti, da alcuna delle precedenti autorità;
− non in servizio, residente nella loro giurisdizione territoriale (per i militari residenti all'estero si considera come residenza l'ultima avuta nel territorio nazionale);
per l'Arma dei Carabinieri:
− dagli ufficiali con il grado di Generale di Corpo di Armata nei confronti dei sottufficiali dipendenti;
− dal Comandante di corpo nei riguardi degli Appuntati e Carabinieri dipendenti,
ovvero se in congedo dal Comandante di Regione per fatto di residenza.
Quando vi sia corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza Armata dipendenti per l'impiego da Autorità militari diverse o residenti in giurisdizioni di Autorità militari diverse, l'inchiesta è disposta dal Comandante militare competente a
provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano.
La norma si applica anche ai volontari di truppa in servizio permanente ed a quelli
in ferma volontaria ed in rafferma.
L'Autorità vicaria può disporre l'inchiesta se vi è stata cessione di comando sanzionata con idoneo atto amministrativo (ordine del giorno, ordine di servizio etc.).
4. L'Ufficiale inquirente.
L'inchiesta formale è esperita da un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano per graduati di truppa ed a Maggiore per gli ufficiali ed i sottufficiali,
– 46 –
o gradi corrispondenti e di grado superiore a quello dell'inquisito. Se necessario, la
scelta dell'inquirente può essere effettuata tra i pari grado del servizio permanente con
maggiore anzianità o tra gli Ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, con l'osservanza dei
predetti criteri di grado e di anzianità.
Quando l'ufficiale da inquisire rivesta il grado di Generale o di Generale di Corpo d'Armata o gradi corrispondenti e non siano disponibili nella stessa Forza Armata ufficiali in
servizio pari grado con maggiore anzianità, l'inchiesta può essere esperita da un Ufficiale Generale dello stesso grado in servizio o in congedo di altra Forza Armata.
5. Requisiti formali dell'atto di nomina dell'inquirente.
All'Ufficiale inquirente è data per iscritto comunicazione della nomina.
Detta comunicazione, sottoscritta dall'Autorità che ha ordinato l'inchiesta, dovrà:
a. indicare in maniera inequivocabile il nominativo, grado, arma o corpo di appartenenza dell'Ufficiale inquirente e dell'inquisito o degli inquisiti;
b. indicare sommariamente gli addebiti da contestare all'inquisito senza esprimere alcun giudizio;
c. elencare i documenti che vengono trasmessi all'inquirente per avviare l'inchiesta
formale.
Copia Conforme dell'atto di nomina deve essere trasmessa alla Direzione Generale per
il Personale Militare ed ai Comandi di appartenenza dell'inquisito e dell'inquirente.
6. Cause di inopportunità per la nomina ad inquirente.
Le leggi sullo stato del personale militare non prevedono cause di incompatibilità per
la nomina ad ufficiale inquirente. Tuttavia, è opportuno che non siano nominati inquirenti:
a. gli Ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di stato in carica;
b. il Capo di stato Maggiore della Difesa, il Segretario Generale della Difesa, i Capi di
stato Maggiore di Forza Armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale della Guardia di Finanza;
c. gli Ufficiali che sono Consigliere Militare del Presidente della Repubblica o Capo
del Gabinetto del Ministro;
d. gli Ufficiali che sono Direttori Generali o qualifiche equipollenti;
e. gli Ufficiali frequentatori dei Corsi presso Istituti Militari;
f. i parenti ed affini tra loro sino al terzo grado incluso;
g. l'offeso o il danneggiato ed i parenti ed affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato sino al terzo grado incluso;
h. gli Ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio
penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto per il quale è stata disposta l'inchiesta formale, ovvero siano stati sentiti, quali testimoni, nella questione disciplinare di cui trattasi;
i. gli Ufficiali che abbiano presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare;
j. gli Ufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
– 47 –
k. i Vice Direttori Generali ed i Capi Reparto di PERSOMIL, gli Ufficiali in servizio
presso la 9ª Divisione Disciplina di PERSOMIL.
L'ufficiale inquirente, comunque, non può essere ricusato.
7. Attribuzioni dell'inquirente.
L'Ufficiale inquirente, ricevuto l'ordine, inizia l'inchiesta formale:
a. dà riscontro dell'ordine ricevuto all'Autorità che lo ha emanato, comunicando la data di notifica e rilasciando dichiarazione, da acquisire anche agli atti dell'inchiesta,
di non trovarsi in nessuna delle cause di inopportunità di cui al precedente paragrafo;
b. comunica per iscritto all'inquisito gli addebiti che formano oggetto dell'inchiesta
stessa. La contestazione non deve essere generica o implicita, ma specifica e formale, deve cioè precisare gli addebiti di cui l'inquisito sia chiamato a rispondere ed i
fatti che li hanno determinati;
c. invita l'inquisito a presentarsi nel luogo, giorno ed ora indicati per prendere visione
degli atti esistenti, elencati e numerati progressivamente in apposito indice e per essere sentito relativame nte ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Le risultanze del
colloquio confluiranno nella relazione riepilogativa. Lo avverte altresì che entro il
termine fissato (entro 10 giorni dalla presa visione degli atti) egli potrà presentare
giustificazioni, documenti o chiedere la produzione di atti o fare istanza per indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali desidera investigazioni o testimonianze;
d. esegue quegli accertamenti che ritenga necessari e opportuni ai fini della completa
chiarificazione dei fatti che sono oggetto della inchiesta formale, anche in relazione
alle richieste dell'inquisito ed alle successive risultanze;
e. aggiunge agli atti esistenti quelli relativi ai nuovi accertamenti esperiti, numerandoli progressivamente ed elencandoli di seguito nello stesso indice;
f. compila una relazione riepilogativa di tutta l'inchiesta formale, senza esprimere apprezzamenti o giudizi, ove illustra tutti gli atti raccolti. In essa devono essere, ino ltre, specificati i motivi che hanno indotto a non accogliere, eventualmente, alcune o
tutte le richieste avanzate dall'inquisito. Tale relazione è elencata e numerata
nell'indice dopo l'ultimo degli atti dell'inchiesta;
g. sottoscrive, apponendovi la data, l'indice degli atti dell'inchiesta;
h. invita nuova mente l'inquisito a prendere visione degli atti e della relazione riepilogativa ed a presentare, quindi, per iscritto, entro il termine all'uopo fissato (entro 10
giorni dalla presa visione), le proprie deduzioni difensive finali;
i. di ogni presa visione l'inquisito deve rilasciare dichiarazione sottoscritta degli atti
visionati. In caso di rifiuto, l'inquirente ne fa menzione nel verbale che unisce agli
atti dell'inchiesta;
j. compila il rapporto (per gli ufficiali) o la relazione finale (per i sottufficiali ed i volontari), formulando parere-proposta per la definizione della posizione disciplinare
dell'inquisito e trasmette gli atti, in originale, all'autorità che ha disposto l'inchiesta.
8. Comunicazioni all'inquisito.
Per le comunicazioni concernenti gli adempimenti di cui alla parte II – paragrafo A. 7
– è necessario distinguere fra personale militare in servizio e quello in congedo, assente dal servizio, irreperibile.
– 48 –
a. Personale militare in servizio.
Le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare devono essere effe ttuate per
iscritto tramite il Comandante di corpo dell'inquisito o direttamente dall'inquirente.
L'inquisito deve rilasciare, dell'avvenuta comunicazione, dichiarazione scritta datata e firmata da acquisire agli atti dell'inchiesta. L'eventuale rifiuto di ricevere la
comunicazione o di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta da parte dell'Autorità preposta all'adempimento, controfirmata ove possibile da due testimoni. Qualora la consegna personale non sia possibile, le comunicazioni devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto dall'interessato.
b. Personale in congedo, assente dal servizio, irreperibile.
Le comunicazio ni inerenti il procedimento disciplinare devono essere inviate a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od a mano, quando la consegna della
stessa avviene a mezzo degli organi di polizia giudiziaria militare, all'indirizzo risultante dalla residenza anagrafica od al domicilio eletto dall'interessato.
Il mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario nei termini di legge o
il rifiuto di ricevere la stessa vale quale effettiva ricezione della comunicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di difesa. La raccomandata non ritirata nei termini o rifiutata dal destinatario e restituita all'Amministrazione dall'ufficio postale è acquisita agli atti dell'inchiesta quale prova
dell'avvenuta notifica.
Nel caso in cui la raccomandata sia restituita all'Amministrazione per decorrenza
del termine di giacenza, si dovrà provvedere anche ai seguenti adempimenti:
– reiterazione della raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'indirizzo risultante
dalla residenza anagrafica o al domicilio eletto;
– deposito di una comunicazione nella casa comunale, ai sensi dell'articolo 143
del c.p.c. (come da modello allegato A. 10).
Quando la residenza, la dimora o il domicilio risultano sconosciuti o il destinatario
è irreperibile la notifica è fatta mediante il deposito di una comunicazione nella casa comunale ai sensi dell'articolo 143 del c.p.c. (come da modello A. 10).
La notificazione a personale non residente, né dimorante, né domiciliato nello stato
si esegue a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo, se conosciuto,
dello stato estero presso il quale l'interessato risulta domiciliato. Se il domicilio estero dell'inquisito non è conosciuto ai fini della notifica delle comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare si considera come residenza l'ultima avuta nel territorio dello stato, ex articoli 89 della legge n. 113/1954 e 77 della legge n.
599/1954. In tal caso si provvede mediante deposito della comunicazione nella casa
comunale dell'ultima residenza e se anche questa è ignota in quella del comune di
nascita del destinatario.
Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto amministrativo di
interesse del destinatario, l'Amministrazione presso la quale il documento può essere ritirato, le generalità complete dell'interessato. Per le fattispecie che non rientrano nella casistica di cui sopra si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 136 e seguenti del c.p.c., nonché alla legge 20/11/1982, n. 890 e successive modifiche per
quanto compatibili.
Qualora l'inquisito non ottemperi all'invito di prendere visione degli atti e non invii
una memoria difensiva od una comunicazione di rinuncia (paragrafo A. 7, le ttera c),
– 49 –
l'Ufficiale inquirente procede all'inchiesta formale, prescindendo negli ulteriori atti
dall'osservanza delle norme che richiedono il concorso dell'inquisito.
9. Inquisito sottoposto a misure detentive ovvero in espiazione di pena.
Ove l'inquisito sia limitato nella libertà personale, l'Ufficiale inquirente si recherà
dall'incolpato per consentirgli di prendere visione degli atti acquisiti al fascicolo
dell'inchiesta e per sentirlo personalmente. Delle risultanze del colloquio dovrà essere
redatto verbale.
In tal caso, l'inquirente dovrà preventivamente:
a. essere autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria;
b. contattare formalmente, a seconda delle circostanze, la Polizia Giudiziaria ovvero
la Direzione dell'Istituto di pena.
Per comprovate esigenze strettamente connesse al regime di detenzione, l'istruttoria
procedimentale assumerà la forma epistolare e, qualora l'incolpato sia ristretto in casa
di reclusione, le comunicazioni dovranno avvenire per il tramite esclusivo della Direzione dell'Istituto.
In tale evenienza, nella relazione riepilogativa dovranno essere specificati i motivi che
hanno limitato l'inchiesta al solo rapporto epistolare.
10. Diritti dell'inquisito.
L'inquisito ha il diritto:
a. di prendere visione degli atti dell'inchiesta;
b. di chiedere il rilascio di copia degli atti, nuovi accertamenti, l'ammissione di testimonianze di militari e/o di civili, la sospensione dell'inchiesta per giustificati motivi;
c. di produrre memorie difensive;
d. di presentare, se ufficiale, domanda di dimissioni dal grado, ex articolo 70 n. 1 della legge n. 113/1954. L'accettazione delle dimissioni dal grado da parte dell'Amministrazione estingue l'azione disciplinare (parte I - para. n. 1).
L'inquisito, nel corso dell'inchiesta o dell'accertamento disciplinare, non ha diritto
all'assistenza di un difensore.
11. Richiesta di nuovi accertamenti, di testimonianze, di sospensione dell'inchiesta.
L'inquisito può avanzare, anche contestualmente alle deduzioni difensive, richiesta di
nuovi accertamenti e/o l'acquisizione di testimonianze.
Sull'ammissibilità o meno delle richieste l'ufficiale inquirente può, ove i termini lo
consentano:
a. ammettere nuovi accertamenti ed aggiungere agli atti dell'inchiesta le risultanze eventualmente raccolte;
b. accogliere la richiesta di testimonianze di militari in servizio e/o di civili, dandone
comunicazione all'inquisito. La testimonianza è acquisita, per quanto concerne il
personale militare in servizio, dall'ufficiale inquirente e per il personale civile a cura dell'inquisito. In quest'ultimo caso, l'inquirente assegna al richiedente un termine
entro il quale dovrà produrre la dichiarazione scritta rilasciata dal testimone con
firma autenticata. La sottoscrizione può essere apposta anche davanti all'inquirente,
il quale dovrà accertarsi dell'identità del testimone e trascrivere sulla dichiarazione
gli estremi di un documento di riconoscimento;
– 50 –
c. inviare la domanda di sospensione del procedimento, prodotta dall'interessato,
all'Autorità che ha disposto l'inchiesta per la decisione e, nelle more, non dare corso
ad ulteriori atti. L'istanza sospende il decorso dei termini solo nei casi in cui i termini stessi siano di carattere ordinatorio o si tratti di gravi motivi di salute debitamente comprovati che non consentano all'inquisito la partecipazione al procedimento amministrativo a suo carico (vds. Parte II - paragrafo B. 10).
Qualora l'inquirente non ritenga opportuno aderire alla richiesta di nuovi accertamenti, di deposizioni testimoniali, di sospensione dell'inchiesta, compila egualmente un supplemento alla relazione riepilogativa, ove indica i motivi della mancata
adesione.
È data, quindi, nuova comunicazione di tutti gli atti all'inquisito, facendogli apporre
una dichiarazione, datata e firmata per presa visione degli atti stessi.
Le deduzioni difensive dell'inquisito o, in loro vece, la dichiarazione di rinuncia a
presentarle, sono unite agli atti dell'inchiesta formale ed elencate nell'indice.
12. Termine per il supplemento alle deduzioni difensive.
Al verificarsi delle ipotesi di cui alla parte II - paragrafo A. 11 -, l'inquirente fisserà un
nuovo termine, entro il quale l'inquisito potrà presentare un supplemento alle deduzioni difensive, oppure la dichiarazione di rinuncia a presentarle. Il supplemento alle deduzioni difensive eventualmente presentato o, in sua vece, la dichiarazione con la quale il medesimo rinuncia a presentarlo, è aggiunto agli atti dell'inchiesta formale ed elencato nell'indice dopo il supplemento alla relazione riepilogativa.
13. Rapporto o relazione finale e invio degli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta.
Esaminate le deduzioni difensive, l'inquirente:
a. riassume in un rapporto o relazione finale le proprie conclusioni circa l'esistenza o
meno di responsabilità disciplinari dell'inquisito e formula le relative proposte;
b. trasmette, per le decisioni, all'Autorità da cui ha ricevuto l'ordine di esperire l'inchiesta formale, la relazione finale insieme a tutti gli atti dell'inchiesta. Qualora
l'inquisito, nelle more dell'inchiesta, sia stato trasferito alle dipendenze di un Comando diverso da quello che ha disposto l'inchiesta l'inquirente invia gli atti al nuovo Comando di appartenenza (vds. Parte I - para. H. 3 - penultimo capoverso).
L'autorità che ha ordinato l'inchiesta potrà acquisire, nel rispetto dei termini ed in
relazione alle disposizioni interne della Forza Armata, anche i pareri dei superiori
gerarchici dell'inquisito (se più elevati in grado o più anziani dell'inquirente) espressi su fogli a parte.
14. Nuovi addebiti e fatti di rilevanza penale.
L'Ufficiale inquirente, se nel corso dell'inchiesta formale, rileva che emergono:
a. addebiti non indicati nell'atto dispositivo dell'inchiesta, ma risultanti dagli atti della
stessa, contesta all'inquisito gli ulteriori addebiti, dandone contestuale informazione
all'Autorità che ha disposto l'inchiesta;
b. addebiti a carico di altri militari, informa per iscritto l'Autorità che ha disposto la
medesima per le determinazioni di competenza;
c. elementi di reato, deve informare immediatamente e per iscritto l'Autorità Giudiziaria e quella che ha disposto l'inchiesta. Quest'ultima, ove ne riscontri gli estremi di
connessione e, se ritenuto opportuno, può interrompere l'inchiesta formale fino alla
decisione dell'Autorità Giudiziaria.
– 51 –
15. Inchiesta formale a carico di più militari.
Qualora l'inchiesta formale riguarda più militari, l'Ufficiale inquirente avrà cura che
gli atti non comuni a tutti gli inquisiti siano visionati dai soli interessati.
16. Requisiti degli atti da acquisire e rilascio di copie.
Gli atti dell'inchiesta formale sono rappresentati da documenti originali o da copie
conformi degli stessi e quando ciò non è possibile, in via eccezionale, da copie non autenticate. Eventuali documenti classificati possono essere acquisiti agli atti dell'inchiesta solo se effettivamente necessari al compimento dell'istruttoria. In tale evenienza gli
stessi dovranno essere declassificati a "non classificato" a cura dell'Ente originatore.
L'inquirente non può custodire presso di sé alcun atto dell'inchiesta, essendo la custodia riservata al Ministero ed all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
L'Autorità che ha disposto l'inchiesta può autorizzare, di volta in volta, con carattere di
eccezionalità che, per ragioni di opportunità, siano acquisiti agli atti dell'inchiesta formale anche documenti in stralcio, da dare in visione all'inquisito, senza che ne risulti
la loro provenienza. Gli stralci dei documenti devono comunque contenere gli eleme nti atti ad individuare in maniera inequivocabile la natura e la consistenza degli addebiti.
Nel prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, l'inquisito ha la facoltà di prendere gli appunti che ritiene utili e/o di chiedere copia semplice o conforme degli atti
stessi con spese di riproduzione e di imposta a suo carico.
17. Decesso dell'inquisito.
L'Ufficiale inquirente che nel corso dell'inchiesta viene a conoscenza del decesso
dell'inquisito sospende l'inchiesta e invia gli atti a PERSOMIL – III Reparto – 9a Divisione, informando l'Autorità che ha disposto l'inchiesta.
Ove si tratti di inchiesta formale riguardante più militari, devono essere trasmessi solo
gli atti relativi all'inquisito deceduto, a meno che non sia necessario trattenerli per l' esame della posizione degli altri inquisiti.
L'organo centrale provvede alla definizione della posizione amministrativa dell'interessato inerente eventuali provvedimenti cautelari pendenti (TAR Lombardia - sez. IV
n. 3827 del 26/06/2003). Non si fa luogo alla revoca del provvedimento cautelare nei
confronti del militare deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma prima
del perfezionamento dell'atto amministrativo di esecuzione del giudicato penale di
condanna con la pena militare accessoria della degradazione, in quanto la sospensione
precauzionale è stata assorbita dalla più grave sanzione della degradazione.
18. Sostituzione dell'inquirente.
L'Ufficiale inquirente è sostituito:
a. in caso di trasferimento all'estero;
b. quando si realizzi nei di lui confronti una delle ipotesi costituenti causa di inopportunità previste dalla parte II - paragrafo A. 6;
c. per causa di legittimo impedimento.
Il nuovo Ufficiale inquirente, dopo aver preso visione degli atti dell'inchiesta formale,
appone dichiarazione in tal senso in calce all'indice e prosegue l'inchiesta.
– 52 –
In caso di trasferimento dell'inquisito, l'inchiesta formale è conclusa dall'Ufficiale inquirente che l'ha iniziata.
In caso di sostituzione dell'inquirente, l'inchiesta è sospesa per il tempo necessario per
la sostituzione. La sospensione viene notificata all'interessato.
19. Nuovi documenti dopo la chiusura dell'inchiesta.
Qualora, dopo la chiusura dell'inchiesta formale, si venga in possesso o a conoscenza,
sia per istanza dell'inquisito, che per altro tramite, di nuove notizie o documenti utili ai
fini dell'inchiesta stessa, l'Autorità che ha ordinato l'inchiesta, dopo aver esaminato gli
eventuali documenti, deciderà se riaprire l'inchiesta già chiusa, acquisendo, in tal caso,
agli atti i nuovi elementi. In caso contrario, i predetti nuovi elementi verranno comunicati al Ministero della Difesa con i necessari chiarimenti.
L'eventuale supplemento d'inchiesta formale, si svolgerà seguendo le stesse no rme
procedurali che regolano l'inchiesta originaria, con il decorso di un nuovo termine.
20. Vizi formali.
Qualora l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale, dopo la chiusura della stessa,
accerti la sussistenza di vizi formali di procedura, restituirà gli atti all'Ufficiale inquirente, perché l'inchiesta stessa sia formalmente regolarizzata.
In tale eventualità l'Ufficiale inquirente deve:
a. convocare nuovamente, per iscritto, l'inquisito dandogli specifica notifica dei vizi
di procedura riscontrati e comunicandogli la necessità della loro eliminazione;
b. provvedere contestualmente, se possibile, alla regolarizzazione procedurale;
c. avvertire l'inquisito, qualora la regolarizzazione non possa avvenire contestualmente, che sarà nuovamente invitato per iscritto a prendere visione dell'avvenuta regolarizzazione.
Perfezionata sotto l'aspetto formale l'inchiesta, l'Ufficiale inquirente dovrà, ove occorra, compilare un proseguimento della relazione riepilogativa, che verrà indicato
nell'indice degli atti, dopo l'ultima dichiarazione di presa visione apposta dall'inquisito.
L'Ufficiale inquirente dovrà, quindi, invitare per iscritto l'inquisito a prendere visione
di tutti gli atti dell'inchiesta formale, apponendo in calce agli indici degli stessi esplicita dichiarazione, datata e sottoscritta, dell'avvenuta ulteriore presa visione.
L'inquisito può trarre altri appunti o copie e presentare per iscritto all'inquirente una
memoria aggiuntiva alle deduzioni difensive già acquisite, ovvero rinunciarvi, apponendo dichiarazione in tal senso nell'indice degli atti.
Gli atti regolarizzati saranno restituiti dall'inquirente all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
21. Decisione dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta o l'accertamento disciplinare fino al
grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti.
L'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale o l'accertamento disciplinare può definire la posizione dell'inquisito "senza sanzioni di stato", oppure "senza sanzioni di stato,
con l'invio degli atti al Comandante di corpo per le valutazioni di competenza", rime ttendo gli atti in originale alla Direzione Generale per il Personale Militare per il sindacato di legittimità.
– 53 –
Nel caso in cui l'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale o l'accertamento disciplinare, ritenga l'inquisito passibile della sospensione disciplinare dall'impiego (dal servizio per gli Appuntati ed i Carabinieri) o dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ne
farà proposta alla Direzione Generale per il Personale Militare che potrà procedere:
a. adottando la sospensione disciplinare dall'impiego, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;
b. deferendo l'inquisito al giudizio di un Consiglio o di una Commissione di Disciplina;
c. rimettendo gli atti al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri competente
all'eventuale adozione della sospensione disciplinare dal servizio limitatamente agli
Appuntati e Carabinieri in servizio permanente;
d. rinviando gli atti al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza.
L'Autorità che ha disposto l'inchiesta, nel caso ritenga l'inquisito passibile della perdita
del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma, ne disporrà il deferimento al
giudizio di un Consiglio o di una Commissione di Disciplina, dandone notizia all'Organo Centrale.
22. Rimessione degli atti al Ministero.
Qualora l'inchiesta formale sia stata disposta dal Direttore Generale per il Personale
Militare l'inquirente rimette gli atti direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – 9a Divisione.
23. Corresponsabilità tra militari di grado diverso.
In caso di corresponsabilità disciplinare tra Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri, volontari in servizio permanente, graduati di truppa, indipendentemente dalla posizione di stato, il procedimento è unico e si svolge secondo la legge di stato relativa al
più elevato in grado.
Il Direttore Generale per il Personale Militare, fino a quando non sia stato convocato il
Consiglio o la Commissione di disciplina, può ordinare, per ragioni di opportunità, la
separazione dei procedimenti.
24. Accertamento disciplinare a carico dei graduati di truppa in servizio di leva, in ferma
volontaria e in rafferma, esclusa l'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge
02/05/1969, n. 304.
a. Autorità competente a disporre l'accertamento disciplinare.
L'accertamento disciplinare è disposto dal Comandante di Corpo da cui il militare
dipende per l'impiego se in servizio o nella cui giurisdizione risiede se in congedo.
Se i graduati da inquisire sono più di uno e appartengono alla medesima Forza Armata e dipendono per l'impiego o sono residenti nella giurisdizione dell'Ispettorato
per il Reclutamento, o Comando in Capo di Dipartimento Militare Marittimo, o
Comando Militare Marittimo Autonomo, o Comando di Regione Aerea, provvede il
Comandante di Corpo dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare
più elevato in grado o più anziano. Qualora i graduati dipendano per l'impiego da
Comandi militari diversi o risiedano nella giurisdizione di Comandi militari diversi
l'accertamento è disposto dal Comandante da cui dipende o nella cui giurisdizione
risiede il più elevato in grado o il più anziano dei graduati da inquisire.
– 54 –
Quando il graduato è assegnato per l'impiego ad altra Forza Armata o quando i graduati da inquisire appartengono a Forze Armate diverse, l'accertamento è disposto
dal Ministero – Direzione Generale per il Personale Militare – su proposta del Comandante militare da cui dipende per l'impiego il graduato o nella cui giurisdizione
risiede il più elevato in grado o più anziano dei militari.
Il Direttore Generale per il Personale Militare può ordinare direttamente un accertamento disciplinare nei confronti di qualsiasi graduato. In tal caso designa il Comandante militare che dovrà provvedere alla nomina dell'ufficiale inquirente ed
all'eventuale deferimento dell'inquisito alla Commissione di disciplina.
L'accertamento consiste nella contestazione degli addebiti e nelle successive azioni
in relazione a quanto disposto dalla legge 02/05/1969, n. 304 e dal D.P.R.
18/07/1986, n. 545.
b. Incompatibilità.
Non può essere nominato ufficiale inquirente:
– il diretto superiore gerarchico alle cui dipendenze il graduato prestava servizio
all'epoca in cui commise i fatti di rilevanza disciplinare o alla data di nomina ad
inquirente;
– gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini o negli accertamenti preliminari
al procedimento disciplinare, ovvero in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto;
– i parenti e gli affini tra loro fino al terzo grado incluso;
– l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del graduato, dell'offeso o danneggiato sino al quarto grado incluso.
Per quanto non disposto al presente paragrafo si osservano le disposizioni relative
all'inchiesta formale di cui ai precedenti paragrafi "A. 1-23".
B. CONSIGLIO DI DISCIPLINA
1. Autorità competente a formare il Consiglio.
Il Consiglio di disciplina, in relazione al grado rivestito dal giudicando, alla Forza Armata di appartenenza, alla giurisdizione di servizio e/o di impie go ed alla residenza, se
in congedo, è formato di volta in volta:
a. dal Direttore Generale del Personale Militare per gli Ufficiali Generali, Colo nnelli
e gradi corrispondenti e per gli ufficiali direttamente dipendenti;
b. dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per il personale dell'Arma dei
Carabinieri nei confronti dei quali il predetto Comandante abbia ordinato direttamente una inchiesta, ex art. 22 n. 1, lettera h) del D. Lgs. 05/10/2000, n. 297;
c. dall'Ispettore per il Reclutamento e le Forze di Completamento dell'Esercito, dal
Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo o dal Comandante di
Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, se trattasi di ufficiali sino al grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti e se:
– in servizio e impiegati presso Enti Militari dipendenti dalle predette Autorità;
– in servizio presso Enti non militari o comunque non dipendenti da Autorità Militari, dislocati nella giurisdizione territoriale dei Comandi di cui sopra, della
Forza Armata di appartene nza;
– 55 –
– non in servizio e residenti in località compresa nella giurisdizione di dette Autorità. Per l'ufficiale residente all'estero, si considera l'ultima residenza avuta nel
territorio nazionale;
d. dal Comandante delle Forze Operative Terrestri, dal Comandante delle Scuole
dell'Esercito, dal Comandante Logistico dell'Esercito, dagli Ispettori dell'Esercito,
dal Comandante delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, dal Capo di stato
Maggiore del Comando delle Forze Alleate del Sud Europa, dal Comandante in
Capo della Squadra Navale, dal Comandante delle Forze Navali Alleate del Sud
Europa, dal Comandante della Squadra Aerea, dal Comandante Operativo delle
Forze Aeree, dal Comandante Logistico dell'Aeronautica, dal Comandante Generale delle Scuole dell'Aeronautica, se trattasi di militare sino al grado di Tenente Colonnello incluso e grado corrispondente, in servizio ed impiegato presso Comando,
Reparto o Unità dipendenti dalle predette Autorità;
e. dai Direttori Generali nei confronti del personale direttamente dipendente fino al
grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti, ex art. 75 della legge n.
113/1954 come modificato dall'articolo 22 del D.P.R. 25/10/1999, n. 556.
Qualora l'inchiesta formale sia stata disposta dal Capo di stato Maggiore della Difesa,
o dal Segretario Generale delle Difesa, o dai Capi di stato Maggiore delle tre Forze
Armate, oppure si tratti di Ufficiali assegnati per l'impiego ad Enti, Coma ndi o Reparti
di altre Forze Armate, il Consiglio di disciplina è formato dal Comandante militare
della stessa Forza Armata dell'ufficiale nella cui giurisdizione questi presta servizio.
Ove si tratti di più giudicandi della stessa o di diverse Forze Armate, il Consiglio è
formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.
Nei casi in cui l'inchiesta formale sia stata ordinata direttamente dal Direttore Generale
per il Personale Militare, ai sensi degli articoli 76 e 77, 2° comma, della le gge 113/54,
il Consiglio di disciplina è formato, fino al grado di Tenente Colonnello incluso e gradi corrispondenti, da uno dei Comandanti militari indicati nella parte II - paragrafo:
a. B. 1 b. d. – da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego;
b. B. 1. c. e. – da cui l'ufficiale dipende per ragione di impiego se in servizio di residenza in caso diverso,
designati dal Direttore Generale per il Personale Militare.
2. Composizione del Consiglio di disciplina.
In relazione al grado rivestito dall'Ufficiale giudicando/i, il Consiglio di disciplina è
così composto:
a. per i Generali/Ammiragli, da cinque Generali o Ammiragli più anziani del giudicando tra le FF.AA. non impediti a parteciparvi. La funzione di Presidente è svolta
dal Generale o Ammiraglio più anziano, mentre quella di segretario è svolta dal
Generale o Ammiraglio meno anziano;
b. per i Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti, da cinque Generali di Corpo d'Armata o gradi corrispondenti più anziani. La funzione di Presidente è svolta
dal Generale di Corpo d'Armata più anziano, mentre quella di segretario è svolta
dal Generale di Corpo d'Armata meno anziano;
c. per gli altri Ufficiali Generali o Colonnelli o gradi corrispondenti, da cinque Ufficiali Generali o gradi corrispondenti, appartenenti alla stessa Forza Armata dell'Ufficiale giudicando e che siano in servizio permanente e di grado superiore a quello
– 56 –
rivestito dal giudicando o in caso di indisponibilità, da Ufficiali di grado corrispondente più anziani del giudicando. La funzione di Presidente è svolta dall'Ufficiale
Generale o di grado corrispondente più elevato in grado o più anziano, mentre que lla di segretario è svolta dall'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano;
d. per gli Ufficiali dal grado di Sottotenente a quello di Tenente Colonnello incluso o
gradi corrispondenti, da cinque Ufficiali della stessa Forza Armata di appartenenza
del giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo. Il Presidente non può essere di grado inferiore a Colo nnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia Tenente Colonnello o grado corrispondente, non può essere di grado inferiore a Brigadiere Generale o grado
corrispondente. Segretario è l'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
L'arma, il corpo, il ruolo cui devono appartenere gli Ufficiali che costituiscono il
Consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo di appartenenza dell'Ufficiale giudicando, sono indicati nella tabella n. 5 annessa alla legge 113/54.
In caso di indisponibilità di Generali o Ammiragli e dei Generali di Corpo d'Armata o
gradi corrispondenti, di cui alle lettere a., b., c., possono essere chiamati a far parte del
Consiglio di disciplina Ufficiali Generali o gradi corrispondenti, della stessa Forza
Armata dell'Ufficiale giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ed, in caso di
ulteriore loro indisponibilità, anche Ufficiali Generali o gradi corrispondenti, in servizio appartenenti ad altra Forza Armata.
3. Consiglio di disciplina a carico di più giudicandi.
Nel caso di più Ufficiali giudicandi appartenenti a FF.AA. diverse, il Consiglio di disciplina si compone di un presidente e quattro membri - nominati secondo i seguenti
criteri:
a. il Presidente è tratto dalla Forza Armata cui appartiene l'Ufficiale giudicando più
elevato in grado o più anziano;
b. se il numero degli Ufficiali giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza
Armata cui appartiene l'Ufficiale meno elevato in grado o meno anziano ed un
membro è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il Presidente;
c. se il numero degli Ufficiali giudicandi è superiore a due ed appartenenti a due Forze Armate, tre membri sono tratti dalla Forza Armata cui appartiene l'Ufficiale giudicando meno elevato in grado o meno anziano, ed un membro è tratto dalla Forza
Armata cui appartiene il Presidente. Nel caso in cui il più elevato in grado più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengono alla stessa Forza
Armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado l'Ufficiale
giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza Armata
diversa da quella cui appartiene il Presidente;
d. se il numero degli Ufficiali giudicandi è superiore a due ed essi appartengono alle
tre Forze Armate, due membri sono tratti da ciascuna delle due Forze Armate diverse da quella cui appartiene il Presidente;
e. le funzioni di segretario sono svolte dall'Ufficiale meno elevato in grado o meno
anziano.
Qualora fra gli Ufficiali giudicandi vi siano compresi Ufficiali della Guardia di finanza concorrono a formare il Consiglio di disciplina Ufficiali della Guardia di finanza
con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 82 della legge 10/04/1954, n. 113.
Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono all'Esercito, alla Marina, all'Aerona u-
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tica, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza, sono tratti il presidente ed un
membro dalla Forza Armata cui appartiene il giud icando più elevato in grado o più
anziano e un membro da ciascuna delle rimanenti Forze armate, ai sensi dell'articolo 6
della legge 15/12/1959, n. 1089.
4. Incompatibilità.
L'ufficio di presidente o di membro del Consiglio di disciplina non può essere esercitato:
a. dagli Ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di stato in carica;
b. dal Capo di stato Maggiore della Difesa, dal Segretario Generale della Difesa, dai
Capi e dai Sottocapi di stato Maggiore di Forza Armata, dal Coma ndante Generale
dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza;
c. dagli Ufficiali che sono Consigliere Militare del Presidente della Repubblica o Capo del Gabinetto del Ministro;
d. dagli Ufficiali Generali o gradi corrispondenti addetti allo stato Maggiore della Difesa, al Segretariato Generale della Difesa, agli Stati Maggiori di Forza Armata o al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
e. dagli Ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
f. dagli Ufficiali che sono Direttori Generali o qualifiche equipollenti;
g. dagli Ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle Segreterie del Ministro o dei
Sottosegretari di stato;
h. dagli Ufficiali frequentatori dei Corsi presso Istituti Militari;
i. dai parenti ed affini tra loro sino al terzo grado incluso;
j. dall'offeso o il danneggiato ed i parenti ed affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato sino al quarto grado incluso;
k. dagli Ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio
penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto per il quale è stata disposta l'inchiesta formale, ovvero siano stati sentiti, quali testimoni, nella questione disciplinare di cui trattasi;
l. dagli Ufficiali che abbiano presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per Ufficio abbiano espresso parere
in merito o per Ufficio trattino questioni inerenti allo stato, all'avanzamento ed alla
disciplina del personale;
m. dagli Ufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
n. dai Vice Direttori Generali e dai Capi Reparto di PERSOMIL, dal Direttore e dagli
Ufficiali in servizio presso la 9a Divisione Disciplina di PERSOMIL.
5. Incombenze a carico dell'autorità che ha disposto il deferimento.
L'Autorità che ha deferito al Consiglio di disciplina uno o più Ufficiali:
a. comunica il deferimento all'inquisito e, quando trattasi di Ufficiale dei Carabinieri,
anche al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
b. emana l'ordine di formazione e di convocazione, nominando il Presidente ed i
membri e dandogliene comunicazione scritta;
c. incarica il Presidente di fissare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e di portarli
a conoscenza dei componenti del Consiglio;
– 58 –
d. invita gli Ufficiali designati a far parte del Consiglio, a dichiarare per iscritto che
non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità e ad effettuare le conseguenti
sostituzioni;
e. dà partecipazione al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare – III Reparto – 9a Divisione - dell'avvenuto deferimento dell'Ufficiale o
degli Ufficiali al Consiglio di disciplina;
f. trasmette alla Direzione Generale per il Personale Militare il "rapporto o la relazione finale", redatto dall'Ufficiale che ha effettuato l'inchiesta formale (il Consiglio di
disciplina non deve prendere visione del rapporto o della relazione finale);
g. trasmette in visione al Presidente, per sua conoscenza e perché ne dia conoscenza
anche ai membri:
– tutti gli atti dell'inchiesta numerati e descritti nell'indice, comprese le eventuali
ulteriori difese scritte del giudicando, con la "relazione riepilogativa" dell'inquirente;
– il libretto personale del giudicando/i o la raccolta dei documenti personali e valutativi, nonché i documenti originali di eventuali stralci eseguiti in sede di inchiesta formale;
– la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, degli specchi delle punizioni, l'elenco delle qualifiche riportate in sede di valutazione caratteristica;
h. comunica per iscritto al giudicando/i della formazione e convocazione del Consiglio
ed il diritto di ricusare per una sola volta, uno o due membri del Consiglio stesso;
i. comunica, in modo certo e documentato, al giudicando che ha facoltà di far pervenire al Presidente del Consiglio di disciplina memorie scritte e documenti difensivi
almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio stesso (vds. Para. B.6.b.).
Agli incombenti di cui sopra provvede l'Autorità competente a formare ed a convocare
il Consiglio di disciplina quando trattasi di Autorità diversa da quella che ha disposto
il deferimento.
6. Compiti del Presidente del Consiglio di disciplina.
a. Accusa ricevuta degli atti.
b. Esamina gli atti e ne rilascia dichiarazione da unire al fascicolo del Cons iglio.
c. Trasmette la documentazione agli altri componenti perché la esaminino ed acquisisce agli atti la relativa dichiarazione di ogni membro.
d. Fissa per iscritto giorno, ora e luogo (se già non stabilito dall'Autorità che ha convocato il Consiglio) della riunione e ne dà comunicazione ai membri ed al giud icando
(od ai giudicandi), il quale deve essere nell'occasione, avvertito che, qualora non si
presenterà o non certificherà un legittimo impedimento, la riunione del Consiglio avverrà in sua assenza. La data della seduta fissata per la trattazione deve essere comunicata all'inquisito almeno 20 giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi e di far pervenire al Presidente del Consiglio di disciplina almeno 5 giorni
prima della seduta, scritti e/o documenti difensivi. Per quanto concerne i termini endoprocedimentali si rinvia alla parte I - capo G.3 penultimo capoverso.
7. Diritti del giudicando.
Il giudicando ha il diritto:
a. di ricusare uno o due membri del Consiglio di disciplina;
– 59 –
b. produrre al Presidente del Consiglio di disciplina una memoria scritta e documenti;
c. a Consiglio riunito, introdotto alla presenza dei giudici, di:
− chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti;
− esibire una memoria difensiva già redatta in precedenza ed unirvi anche nuovi
documenti;
− non avvalersi di tali facoltà e darne comunicazione scritta od orale da acquisire
agli atti.
Non è consentita l'assistenza del difensore, che è invece obbligatoria nella Commissione di disciplina a carico dei sottufficiali.
8. Ricusazione.
L'Ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina può ricusare per una sola volta uno o
due componenti del Consiglio, presentando, entro il termine tassativo di due giorni
dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione del Consiglio di disciplina, formale atto scritto di ricusazione non motivato. Le relative sostituzioni sono
effettuate dall'Autorità competente a formare il Consiglio di disciplina, che provvede a
darne conoscenza ai componenti del Consiglio, al giudicando ed a riconvocare il Consiglio stesso.
La ricusazione di un componente del Consiglio di disciplina sospende la decorrenza
del termine fino alla notifica all'inquisito della nomina del nuovo membro.
9. Dichiarazione di presa visione.
Il Presidente del Consiglio di disciplina, per primo e successivamente tutti gli altri
membri, esaminano gli atti, redigendo tutti esplicita dichiarazione di presa visione degli stessi.
10. Impedimento del giudicando.
L'impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità a partecipare alla
seduta, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità. L'onere della
prova di tale impedimento è a carico del giudicando il quale deve produrre al Cons iglio di disciplina una certificazione medica attestante che l'infermità comporta l'impossibilità a partecipare alla seduta. Il Cons iglio esamina l'attendibilità di tale infermità ed in caso positivo il Presidente fissa il giorno e l'ora della nuova riunione, tenendo
conto della natura dell'impedimento. Se la documentazione prodotta non viene ritenuta
attendibile, il Consiglio procede senz'altro in assenza del giudicando o dei giud icandi,
facendone menzione nel verbale della seduta. L'impedimento dell'inquisito sospende il
decorso del termine per tutta la durata.
11. Impedimento dei componenti del Consiglio.
In caso di giustificato impedimento di uno dei componenti del Consiglio, il Presidente
fissa il giorno e l'ora della nuova riunione, in relazione alla natura dell'impedimento,
dandone comunicazione ai componenti del Consiglio ed al giudicando.
12. Giudicando ristretto in Istituto di pena.
Il presidente dell'organo giudicante dovrà preventivamente:
– 60 –
− essere autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria relativamente all'attività da
svolgersi all'interno dell'Istituto di pena;
− contattare formalmente la Direzione dell'Istituto, per le incombenze del caso.
Le comunicazioni al giudicando dovranno essere notificate per il tramite esclusivo
della Direzione dell'Istituto.
13. Cessazione dall'incarico.
I componenti del Consiglio cessano dal loro incarico in caso di:
a. trasferimento all'estero;
b. sopraggiunta incompatibilità ai sensi della parte II - paragrafo B. 4;
c. cessazione dal servizio permanente, salvo i casi di cui alla parte II - paragrafo B. 2,
che prevedono come componenti del Consiglio anche Ufficiali dell'ausiliaria e della riserva;
d. causa di legittimo impedimento.
I componenti del Consiglio cessati dall'incarico sono sostituiti a cura dell'Autorità
competente a formare il Consiglio, mediante ordine motivato, che viene trasmesso in
copia ai componenti del Consiglio ed al giudicando.
14. Comunicazioni/notifiche.
Tutte le comunicazioni e gli inviti al giudicando/i devono essere effettuati con le modalità di cui alla parte II - para. A. 8.
15. Apertura della seduta.
Il Presidente apre la seduta e richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e sulla necessità che il giudizio
stesso debba unicamente basarsi sul rispetto dei valori codificati dalle norme disciplinari, avvertendoli, altresì, che nel chiedere chiarimenti dovranno astenersi dal fare apprezzamenti.
Fa introdurre, quindi, l'Ufficiale o gli Ufficiali giudicandi:
a. legge l'ordine di convocazione;
b. legge la propria dichiarazione e quelle dei membri relative alla avvenuta visione
degli atti, prevista dalla parte II - paragrafo B. 9;
c. fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa della inchiesta;
d. chiede se i membri del Consiglio o il giudicando o i giudicandi desiderino che sia
letto qualsiasi atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
16. Chiarimenti del giudicando.
Il Presidente e i membri del Consiglio, previa autorizzazione del Presidente, possono
chiedere al giudicando o ai giudicandi tutti i chiarimenti che ritengano opportuni per la
completa cognizione dei fatti, astenendosi, però, dal fare apprezzamenti, secondo l'avvertimento esplicitamente rivolto dal Presidente in apertura di seduta.
Nel caso di più Ufficiali giudicandi, il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può disporre l'audizione di ciascuno di essi separatamente, facendo ritirare gli altri, salvo poi
a metterli al corrente delle risultanze che possano riguardarli.
Il Presidente si dovrà regolare analogamente qualora debbano essere letti dati di servizio o documenti caratteristici e disciplinari relativi agli Ufficiali giudicandi.
– 61 –
17. Presentazione di memoria.
I giudicandi possono presentare una memoria sottoscritta, contenente le proprie deduzioni difensive e produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intendano avvalersi di
dette facoltà ne rilasciano, seduta stante, dichiarazione scritta od orale da verbalizzare.
La memoria ed i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati
agli atti. Il Presidente, ove lo ritenga, adotterà le precauzioni di cui al precedente paragrafo.
Quindi il Presidente chiede al giudicando/i se abbiano altro da aggiungere; udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti fa ritirare l'Ufficiale o gli
Ufficiali.
Prima di esprimere il giudizio è ammessa la discussione tra i componenti del Cons iglio, senza la presenza del giudicando/i.
18. Residente all'estero.
Quando il domicilio o la residenza dell'ufficiale residente all'estero non siano conosciuti, si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica
(per le comunicazioni vds. Parte II - para. A. 8).
L'ufficiale residente all'estero può presentare l'atto di ricusazione fino a trenta giorni
dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della convocazione del Consiglio di disciplina. Lo stesso qualora ritenga di non potersi presentare al Consiglio, ne dà partecipazione al Presidente al quale può far pervenire direttamente la memoria difensiva di
cui all'articolo precedente.
19. Rinvii della seduta.
Se il Consiglio non può esprimere il proprio giudizio nella prima seduta giornaliera, il
Presidente sospende la seduta stessa e la rinvia a giorno ed ora da lui fissati, e così
successivamente, a seconda delle esigenze. La seduta giornaliera può essere eventua lmente sospesa e ripresa nella stessa giornata.
Di tutte le sospensioni ed i rinvii di seduta è fatta menzione nel verbale.
In caso di sospensione della seduta giornaliera, deve essere indicata l'ora della sospensione e l'ora della ripresa; in caso di rinvio di seduta debbono essere apposte, al punto
in cui avviene il rinvio, le firme dei componenti.
Nella continuazione del verbale, debbono essere indicati il giorno e l'ora della nuova
seduta.
Quando il giudicando o i giudicandi siano stati fatti ritirare e la discussione si sia chiusa, il Consiglio deve deliberare seduta stante, senza possibilità di altra sospensione o
rinvio.
20. Supplemento di istruttoria.
Se il Consiglio ritiene che allo stato degli atti si renda necessario un supplemento di istruttoria per poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento con decisione motivata e rinvia gli atti all'Autorità che ha ordinato la convocazione, comunicando la decisione del Consiglio stesso e precisando i punti sui quali giudica necessarie ulteriori indagini. La sospensione di cui sopra può essere disposta nel rispetto dei
termini previsti dalla normativa che regola il procedimento.
– 62 –
Detta Autorità rimanda l'incartamento, con le relative osservazioni, all'inquirente che
ha svolto l'istruttoria il quale, senza riaprire l'inchiesta, provvede ad eseguire ulteriori
accertamenti, ad elencare i nuovi atti nell'indice generale dei documenti ed a compilare un supplemento della relazione riepilogativa, elencandola nell'indice. Quindi dà visione all'inquisito o agli inquisiti dei nuovi documenti raccolti, facendogliene rilasciare esplicita dichiarazione sull'indice stesso e restituisce gli atti all'Autorità dalla quale
li ha ricevuti.
L'Autorità che ha deciso il deferimento non può modificare la precedente decisione e
deve far pervenire nuovamente l'incartamento allo stesso Presidente del Consiglio di
disciplina, il quale deve disporre per la nuova riunione del Consiglio.
21. Altri militari coinvolti nell'inchiesta.
Qualora, in occasione del supplemento di istruttoria, l'Autorità che ha deciso il deferimento ritenga altri militari passibili di provvedimenti disciplinari di stato, deve dare
ordine all'inquirente di estendere l'inchiesta a carico dei nuovi militari oppure deve
provvedere alla nomina di un nuovo inquirente nel caso che il primo debba essere sostituito per ragioni di grado.
Qualora, sempre in occasione del supplemento d'istruttoria, risultino passibili di provvedimenti disciplinari di stato militari dipendenti da altre Autorità o appartenenti ad
altra Forza Armata oppure si tratti di Ufficiali Generali o Colonnelli, l'Autorità che ha
convocato il Consiglio trasmette tutti gli atti del procedimento all'Autorità competente
a disporre l'apertura dell'inchiesta perché decida se gli Ufficiali predetti debbano o no
essere sottoposti ad inchiesta formale. Se l'organo competente non ordina l'inchiesta,
restituisce l'incartamento all'Autorità dalla quale lo ha ricevuto, per il proseguimento
del procedimento; se ordina l'inchiesta, trasmette gli atti all'Autorità da lui incaricata
di esperirla, oppure all'Ufficiale inquirente da lui direttamente nominato.
22. Nuovo inquirente.
In tutti i casi in cui, disposto il supplemento di istruttoria, si renda necessario nominare – sia dall'Autorità che ha convocato il Consiglio sia direttamente dal Direttore Generale per il Personale Militare – un nuovo inquirente, questi, presa visione degli atti
della precedente inchiesta formale ed apposta dichiarazione in tal senso in calce all'indice, deve eseguire le ulteriori indagini e provvede agli altri adempimenti.
Il nuovo inquirente provvede anche al supplemento d'istruttoria eventualmente chiesto
dal Consiglio per gli Ufficiali già deferiti a giudizio.
23. Nuovo Consiglio di disciplina.
Solo quando, in base alle risultanze della nuova inchiesta formale, il Direttore Generale o l'Autorità che ha ordinato l'inchiesta decide di deferire al Consiglio di disciplina
gli altri militari inquisiti o alcuni di essi, il Direttore Generale o l'Autorità stessa nomina un nuovo Consiglio di disciplina e scioglie quello che è rimasto sospeso per il
supplemento di istruttoria.
Il nuovo Consiglio pronuncia il giudizio relativo agli Ufficiali deferiti a seguito della
nuova inchiesta ed anche quello relativo agli Ufficiali nei confronti dei quali era stato
richiesto il supplemento di istruttoria.
– 63 –
24. Giudizio/procedura.
Conclusa l'istruttoria, il Presidente avverte i membri del Consiglio che devono esprimere il giudizio relativo al giudicando od a ciascuno dei giudicandi rispondendo al
quesito:
«Il ............. è meritevole di conservare il grado?».
La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal Presidente e
consegnata a ciascun componente del Consiglio che si esprime, in ordine al quesito
posto, con espressione affermativa o negativa.
Quando il Consiglio riguardi più Ufficiali, la votazione è ripetuta per ciascun Ufficiale, con identica procedura.
Il Presidente proclama l'esito della votazione e distrugge le relative schede. I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto d'ufficio. L'esito della votazione non viene comunicato al giudicando.
25. Verbale del Consiglio.
Il verbale della seduta:
a. è redatto, nel corso della seduta, dal membro/segretario e deve riportare fedelmente
lo svolgimento della seduta stessa. Le domande rivolte per chiarimenti e le risposte
del giudicando o dei giudicandi sono verbalizzate e possono essere riportate nel
verbale anche in termini sintetici;
b. è l'unica fonte per affermare la legittimità della seduta;
c. viene redatto in conformità al modello allegato alla presente pubblicazione a titolo
esemplificativo.
26. Firma del verbale e rilascio di copia.
Il Presidente chiude il verbale e ne fa dare lettura ad alta voce al segretario. Il verbale
viene firmato da ciascun membro in ordine inverso rispetto al grado od all'anzianità e
lo firma il Presidente stesso per ultimo.
Qualora il giudicando od i giudicandi facciano richiesta di copia del verbale la richiesta è inviata al Ministero - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto –
9a Divisione - per la decisione.
27. Invio degli atti del Consiglio.
Il Presidente, sciolto il Consiglio:
a. trasmette direttamente, a mezzo corriere o con plico raccomandato espresso con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 9a
Divisione - gli atti dell'inchiesta formale e del Consiglio di disciplina, compreso il
verbale della seduta o delle sedute, informando, della sola trasmissione, l'Autorità
che ha convocato il Consiglio;
b. restituisce il libretto personale o la raccolta dei documenti personali e valutativi
dell'Ufficiale o degli Ufficiali giudicati, all'Autorità dalla quale li ha ricevuti.
La Direzione Generale per il Personale Militare se, dall'esame degli atti, rileva delle irregolarità che possano essere motivo di impugnativa, restituisce al Presidente del Consiglio di disciplina con decisione motivata l'intera documentazione per la regolarizzazione, assegnando un termine.
– 64 –
C. COMMISSIONE DI DISCIPLINA A CARICO DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI, DEI CARABINIERI E DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
1. Deferimento a Commissione di disciplina.
La medesima Autorità che ha disposto l'inchiesta o l'accertamento disciplinare decide
di sottoporre l'inquisito al giudizio di una Commissione di disciplina, quando, a seguito delle risultanze dell'inchiesta, lo ritenga passibile di una sanzione disciplinare di stato (perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, cessazione dalla ferma volontaria) prevista dagli articoli 63, lettere "b" e "d", della Legge n. 599/1954, 37, lettere "b" e "c", della Legge n. 1168/1961, 27, lettera "f", del Decreto Legislativo n.
196/1995, 22, 26 e 33 del Decreto Legislativo n. 297/2000.
2. Autorità competente.
La Commissione di disciplina, in relazione al grado rivestito dal giudicando, alla Forza
Armata di appartenenza, alla giurisdizione di servizio e/o di impiego ed alla residenza,
è formata di volta in volta:
a. dal Comandante delle Forze Operative Terrestri, dal Comandante delle Scuole dell' Esercito, dal Comandante Logistico dell'Esercito, dagli Ispettori dell'Esercito, dal Comandante delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, dal Capo di stato Maggiore
del Comando delle Forze Alleate del Sud Europa, dal Comandante in Capo della
Squadra Navale, dal Comandante delle Forze Navali Alleate del Sud Europa, dal
Comandante della Squadra Aerea, dal Comandante Operativo delle Forze Aeree, dal
Comandante Logistico dell'Aeronautica, dal Comandante Generale delle Scuole
dell'Aeronautica, da cui il giudicando in servizio dipende per ragioni di impiego;
b. dal Comandante Militare della stessa Forza Armata del giudicando nella cui giurisdizione questi presta servizio (per l'Esercito dall'Ispettorato per il Reclutamento e
le Forze di Completamento), nel caso di Sottufficiale o Volontario assegnato per
l'impiego ad Enti, Comandi o Reparti di altra Forza Armata;
c. dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o dagli ufficiali con grado di
Generale di Corpo d'Armata per i sottufficiali nei cui confronti abbiano disposto
l'inchiesta formale;
d. dal Comandante militare competente a provvedere per il più elevato in gr ado o il
più anziano dei giudicandi quando trattasi di più giudicandi della stessa Forza Armata, ma dipendenti per l'impiego da Comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di Comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze Armate
diverse (compresa l'Arma dei Carabinieri);
e. dai Comandanti militari di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo designati
dal Direttore Generale per il Personale Militare, quando il deferimento del Sottufficiale o del volontario sia stato disposto dal predetto Direttore Generale in seguito ad
inchiesta formale disposta dalla stessa Autorità;
f. dal Comandante di Corpo dal quale l'Appuntato o Carabiniere dipende per ragioni
di impiego, ovvero se in congedo dal Comandante di Regione Territoriale. Se i giudicandi sono più di uno, provvede l'Autorità dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede l'inquisito più elevato in grado o più anziano;
– 65 –
g. dall'Ispettore per il Reclutamento e le Forze di Completamento, dal Coma ndante in
Capo di Dipartimento Militare Marittimo o dal Comandante di Regione Aerea se
riguarda personale:
(1) in servizio e impiegato presso Enti militari alle loro dipendenze (anche in applicazione dell'articolo 3 del D.P.R. n. 1077/1976, regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari);
(2) in servizio assegnato per l'impiego ad Ente non dipendente da Comandi Militari
ovvero ad Enti non militari;
(3) non in servizio, residente nella loro giurisdizione. Per i militari residenti all'estero si considera come residenza l'ultima avuta nel territorio nazionale.
3. Composizione della Commissione di disciplina.
La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più Sottufficiali e/o Appuntati, Carabinieri e Volontari si compone:
a. per uno o più militari della stessa Forza Armata di tre Ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due Ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a Capitano o corrispondente, tutti della Forza Armata cui il giud icando o i giudicandi
appartengono;
b. per i giudizi a carico di militari di Forze Armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque Ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre
Ufficiali superiori e due di grado non inferiore a Capitano o corrispondente.
Il Presidente deve appartenere alla stessa Forza Armata del militare più elevato in grado
o più anziano dei giudicandi e non può essere di grado inferiore a Tenente Colonnello, o
Maggiore o gradi corrispondenti. Il membro meno elevato in grado o meno anziano
svolge le funzioni di segretario. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due
Forze Armate, sono tratti uno dalla stessa Forza Armata del Presidente, tre dall'altra Forza Armata. Se i giudicandi appartengono alle quattro Forze Armate, i membri stessi sono
tratti uno da ciascuna Forza Armata ed il Presidente ed un membro dalla Forza Armata
cui appartiene il più ele vato in grado od il più anziano dei giud icandi.
Per gli Appuntati e Carabinieri, la Commissione è composta da un Ufficiale superiore
dell'Arma dei Carabinieri, Presidente, e da due Capitani dell'Arma stessa in servizio.
Se trattasi di più giudicandi di Armi o di Forze Armate diverse, si applicano le norme
in vigore per l'Arma o la Forza Armata cui appartiene il militare più elevato in grado o
più anziano.
4. Incompatibilità.
Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a. i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorché
commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze
il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;
b. l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che, per ufficio, abbia dato parere in merito o
che, per ufficio, tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
c. l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale
o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
– 66 –
d. i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
e. l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
f. gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al Gabinetto del Ministro, alle
segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei segretari generali;
g. gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
h. l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare;
i. gli ufficiali in servizio presso PERSOMIL - III Reparto - 9a Divisione Disciplina.
5. Deferimento/incombenze.
L'Autorità che ha deciso il deferimento alla Commissione di disciplina dell'inquisito
provvede anche alle incombenze di cui alla parte II - paragrafo B. 5.
6. Diritti del giudicando.
L'inquisito, sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto:
a. di ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione
non deve essere motivata e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due
giorni dalla data in cui l' inquisito ha ricevuto la comunicazione della convocazione
della Commissione di disciplina. Qualora il militare risieda all'estero, l'atto di ricusazione può da lui essere presentato fino a trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto
la comunicazione della convocazione della Commissione.
Il componente ricusato è sostituito. La ricusazione di un componente della Commissione di disciplina sospende la decorrenza del termine fino alla nomina del nuovo membro;
b. di farsi assistere da un Ufficiale difensore, da lui scelto o, in mancanza, designato
dal Presidente della Commissione. Il difensore è vincolato al segreto di ufficio. La
nomina dell'Ufficiale difensore è obbligatoria salvo che l'interessato non vi abbia
espressamente rinunciato. Il difensore, nominato dall' inquisito, deve essere:
− ufficiale in servizio di grado inferiore al Presidente della Commissione;
− non impedito da esigenze di servizio valutate dall'Amministrazione.
Lo stesso non deve trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla parte
II - paragrafo C. 4;
c. di produrre al Presidente del Consiglio di disciplina memoria scritta e documenti.
7. Nomina del difensore.
Per la nomina dell'Ufficiale difensore devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a. il Presidente della Commissione di disciplina, appena ricevuti gli atti dell'inchiesta,
provvede ad interpellare il giudicando perché dichiari per iscritto, entro il termine
assegnato (10 giorni dalla comunicazione), se e da quale Ufficiale in servizio intenda essere assistito, procedendo contestualmente alla nomina d'ufficio di un Ufficiale
difensore che assisterà l'inquisito ove questi risulti privo di quello di fiducia e non
abbia rinunciato al diritto di farsi assistere. L'Ufficiale designato d'ufficio, previe
intese col suo Comandante di Corpo, non può rifiutare l'incarico;
b. la dichiarazione del giudicando, nonché, eventualmente, l'ordine relativo alla designazione d'ufficio sono uniti agli atti della Commissione di disciplina;
– 67 –
c. il Presidente della Commissione comunica all'Ufficiale scelto dal giudicando o designato d'ufficio l'incarico affidatogli, informandone il Comando dal quale l'Ufficiale dipende; avverte, inoltre, l'Ufficiale che, nel termine all'uopo fissato e comunque
non inferiore a 10 giorni, può prendere visione degli atti dell'inchiesta formale e
della cartella personale del giudicando. Il Presidente, a richiesta del difensore, può
accordare una proroga del termine anzidetto. La dichiarazione con la quale l'Ufficiale difensore, scelto dal giudicando, accetta l'incarico nonché la dichiarazione con
la quale l'Ufficiale difensore attesta di aver preso cognizione degli atti raccolti in
sede di inchiesta formale e di non richiedere altri documenti oltre quelli acquisiti
agli atti della Commissione, altri testi o supplementi di indagini, sono unite agli atti
della Commissione di disciplina. Sulle eventuali richieste di altri documenti, di
supplementi di indagini e di escussione di testi dell'Ufficiale difensore, si pronuncia
la Commissione di disciplina;
d. se il Sottufficiale, nel giorno e nell'ora fissate per la riunione della Commissione di
disciplina, non si presenta ne fa constatare di essere legittimamente impedito, si
procede in sua assenza con l'intervento del solo Ufficiale difensore.
8. Impedimento del giudicando.
L'impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità a partecipare alla
seduta, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità. L'onere della
prova di tale impedimento è a carico del giudicando il quale deve produrre alla Commissione di disciplina una certificazione medica attestante che l'infermità comporta
l'impossibilità di partecipare alla seduta. La Commissione esamina l'attendibilità di tale
infermità ed in caso positivo, il Presidente fissa il giorno e l'ora della nuova riunione,
tenendo conto della natura dell'impedimento. L'impedimento dell'inquisito sospende il
decorso del termine per tutta la durata.
La possibilità prevista dall'articolo 73 della legge n. 599/1954 di farsi assistere da un
ufficiale difensore costituisce un'ulteriore garanzia di difesa, ma non può ritenersi sostitutiva del diritto di difendersi personalmente. Se la documentazione prodotta non
viene ritenuta attendibile, la Commissione procede senz'altro in assenza del giudicando
e con la presenza del difensore, a meno che l'interessato vi abbia rinunciato, facendone
menzione nel verbale della seduta.
9. Giudizio della Commissione di disciplina.
La Commissione di disciplina, esaminati gli atti e le risultanze dell'inchiesta fo rmale e
sentite le eventuali ragioni difensive dell'inquisito, dichiara se quest'ultimo sia ancora
meritevole di conservare il grado.
Nel caso in cui si debba procedere a valutare l'eventuale cessazione dalla ferma volontaria
per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 40 let. "C") della legge n. 599/1954 (Sottufficiali) e 26 let. "C") della legge n. 1168/1961 (Carabinieri), la Commissione di disciplina
dichiara se l'inquisito sia ancora meritevole di permanere nella ferma volontaria.
Per la cessazione dalla ferma volontaria dei Carabinieri, gli atti del procedimento disciplinare di stato sono trasmessi al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
competente alla relativa determinazione.
10. Rinvio.
Per quanto non disposto nella parte II - paragrafi C. 1-8 – si osservano le disposizioni
di cui alla parte II - paragrafi B. 1-28 – relative al Consiglio di disciplina a carico degli
Ufficiali.
– 68 –
D. COMMISSIONE DI DISCIPLINA A CARICO DEI GRADUATI DI TRUPPA DI LEVA
ED IN FERMA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1 n. 6 DELLA LEGGE 02/05/1969, n. 304
1. Deferimento a Commissione di disciplina – autorità competente.
Il Comandante di corpo, previo sommario accertamento disciplinare, determina di sottoporre l'inquisito al giudizio di una Commissione di disciplina quando, a seguito delle
risultanze dell'accertamento, lo ritenga passibile della sanzione disciplinare di stato
della perdita del grado.
2. Composizione della Commissione di disciplina.
La Commissione di disciplina, per i giudizi a carico di uno o più graduati di una stessa
Forza Arma ta è formata di volta in volta e si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali uno presidente con il grado di Tenente Colonnello o Maggiore o
corrispondente, e due membri con grado non inferiore a Capitano o corrispondente.
Per i giudizi a carico di più graduati di Forze Armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente dei quali uno presidente
con grado di Tenente Colonnello o Maggiore o corrispondente e quattro membri con
grado non inferiore a Capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze Armate, sono tratti uno dalla stessa Forza
Armata del Presidente, tre dall'altra Forza Armata; se i giudicandi appartengono alle
quattro Forze Armate, i membri stessi sono tratti da ciascuna Forza Armata ed il Presidente ed un membro dalla Forza Armata cui appartiene il più elevato in grado o il più
anziano dei giudicandi. Funziona da segretario il Capitano meno anziano.
3. Incompatibilità.
Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a. i diretti superiori gerarchici alle cui dipendenze il graduato prestava servizio all' epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della Commissione;
b. gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini o negli accertamenti preliminari al
procedimento disciplinare, ovvero in un precedente giudizio penale o Commissione
di disciplina per lo stesso fatto;
c. i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
d. l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.
4. Diritti del giudicando.
Il graduato sottoposto a Commissione di disciplina ha il diritto:
a. di ricusare, per una sola volta, un componente della Commissione. La ricusazione
non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui
il graduato ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Qualora il militare risieda all'estero l'atto di ricusazione può da lui essere
presentato fino a trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della
convocazione della Commissione. Il componente ricusato è sostituito. La ricusazione di un componente della Commissione di disciplina sospende la decorrenza del
termine fino alla nomina del nuovo membro;
– 69 –
b. di farsi assistere da un ufficiale difensore da lui scelto o designato dal Presidente
della Commissione di disciplina fra gli ufficiali in servizio di grado inferiore a que llo rivestito dal Presidente della Commissione con la procedura di cui alla parte II paragrafo C. 7 – e non deve trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste
dalla parte II - paragrafo C. 3. Il difensore è vincolato al segreto di ufficio. La nomina dell'ufficiale difensore è obbligatoria salvo che l'interessato non vi abbia espressamente rinunciato.
5. Giudizio/Procedura.
Il presidente della Commissione di disciplina, ricevuto l'ordine di nomina, provvede ad
assegnare al giudicando un temine non inferiore a 20 giorni dalla presa visione degli
atti con l'avvertenza che eventuali scritti o memorie difensive dovranno pervenire alla
Commissione almeno 5 giorni prima della seduta. Per quanto concerne i termini endoprocedimentali si rinvia alle osservazioni di cui al capo H. 3 penultimo capoverso.
La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri sull'importanza del
giudizio che sono chiamati ad esprimere. Fatto, quindi, introdurre il giudicando o i
giudicandi ed il difensore il presidente:
a. legge l'ordine di convocazione;
b. chiede chiarimenti sui fatti addebitati.
Il giudicando può presentare la memoria difensiva, preparata in precedenza e da lui
firmata e produrre eventuali documenti; la memoria ed i documenti sono letti dal segretario ed allegati agli atti. Il giudicando in sede di Commissione di disciplina non
può chiedere l'escussione di testi.
Il giudicando è ammesso ad esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni
a difesa.
Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un
supplemento di indagini, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti all'Autorità che ha ordinato la Commissione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessari ulteriori accertamenti.
Se la Commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente
quesito: «Il ……… è meritevole di conservare il grado?».
La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza. Il segretario compila subito il verbale della seduta, riportando in esso il giudizio della Commissione; detto verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.
Il presidente scioglie la seduta e trasmette gli atti direttamente al Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – 9a Divisione.
Il Direttore Generale per il Personale Militare può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del graduato e, soltanto in casi di particolare gravità,
anche a sfavore.
In caso di corresponsabilità tra sottufficiali e graduati di truppa, la Commissione di disciplina è unica e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei
sottufficiali.
– 70 –
6. Rinvio.
Per quanto non disposto dalla parte II - paragrafo D 1.-5 – si osservano le disposizioni
di cui alla parte II - paragrafo C. 1-9 – relative alle commissioni di disciplina a carico
dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente.
E. DISPOSIZIONI COMUNI
1. Adozione della sanzione.
Il Direttore Generale per il Personale Militare può discostarsi dal giudizio del Cons iglio o della Commissione a favore dell'inquisito e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore (per gli Appuntati e Carabinieri solo a favore).
Qualora la predetta Autorità si discosti a favore dell'inquisito, ovvero quando il giudizio del Consiglio sia favorevole ed il Direttore Generale per il Personale Militare concordi, resta salva la possibilità di infliggere all'inquisito sanzioni disciplinari di stato
diverse dalla perdita del grado, senza che sia necessario esperire una nuova inchiesta
formale.
2. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo (ex articolo 5 della
legge 27/01/1968, n. 37).
Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare ai militari delle Forze
Armate sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o
in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo
degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la
comunicazione della decisione giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 87, comma primo,
del Regio decreto 17/08/1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine, il
procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
3. Riapertura del procedimento.
Il procedimento disciplinare, come atto di autotutela della Pubblica Amministrazione,
potrà essere riaperto qualora il militare cui fu inflitta la sanzione adduca nuove prove
tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore ovvero l'annullamento della
punizione. L'istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare – III Reparto – 9a Divisione Disciplina, deve essere inoltrata per il
tramite dell'ente che detiene la documentazione matricolare.
4. Effetti della riapertura del procedimento.
L'istanza di riapertura del procedimento non sospende gli effetti della sanzione già inflitta. Al militare già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del
procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già
applicata. Qualora all'interessato sia stata a suo tempo irrogata una sanzione di stato e
venga prosciolto dall'addebito o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave si
deve procedere al riesame della sua posizione di stato.
5. Norme transitorie.
Le disposizioni contenute nella presente circolare non si applicano, per quanto già
non formalizzato, ai procedimenti disciplinari di stato già iniziati.
– 71 –
– 72 –
PARTE TERZA
MODULISTICA
– 73 –
– 74 –
MODULISTICA
La presente modulistica è da ritenersi
esemplificativa e meramente orientativa.
A. INCHIESTA FORMALE/ACCERTAMENTO DISCIPLINARE
– 75 –
– 76 –
ALLEGATO A.1
LETTERA DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ
CHE DISPONE L'INCHIESTA FORMALE
_________
Prot. n. .............................
Al (1) ...................................................
OGGETTO: Inchiesta formale/accertamento disciplinare a carico del (2)
.......................................................................................................................................................
e, per conoscenza:
Al MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
III Reparto - 7ª Divisione Disciplina
00100 ROMA
Al (3) .............................................................................
Al (4) .............................................................................
Si dispone che la S.V. proceda agli atti dell'inchiesta formale a carico del (2)
............................................................. per ..................................................................................
(specificare dettagliatamente gli addebiti)
La suddetta contestazione deve avvenire entro la data del (7) ......................
L'inchiesta dovrà essere conclusa entro (8) ................................................ dalla contestazione
dell'addebito all'inquisito e gli atti in originale dovranno essere rimessi alla scrivente; eventuale proroga
dovrà essere richiesta specificando i motivi di carattere eccezionale che la rendono indispensabile.
Alla ricezione della presente la S.V. dovrà inviare alla scrivente la dichiarazione di non trovarsi
in alcuna delle cause di inopportunità di cui alla parte II - paragrafo A.6 della "guida tecnica" norme e
procedure disciplinari n. ................ in data .................
Si allegano i seguenti documenti (5):
1).................................................................................
2).................................................................................
Accusare ricevuta (9)
Il (6) ..........................................................
..........................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale inquirente.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito.
Autorità da cui dipende l'inquirente.
Autorità da cui dipende l'inquisito.
Estremi dei documenti; rapporto, sentenza ecc.
Firma dell'Autorità che dispone l'inchiesta.
Entro il termine di cui al paragrafo H.3 parte I.
Entro il termine di cui al paragrafo H.3 parte I.
L'ufficiale inquirente deve accusare ricevuta della lettera di inchiesta.
– 77 –
ALLEGATO A.2
INVITO DELL'UFFICIALE INQUIRENTE ALL'INQUISITO
A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI
_________
Al (1) ...........................................................
OGGETTO: Comunicazione.
Il (2) ……………………………………………………. mi ha incaricato di procedere agli atti
dell'inchiesta formale, nei confronti della S.V. a norma della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure della
legge 31 luglio 1954, n° 599, oppure della legge 18 ottobre 1961, n° 1168.
Contesto alla S.V. i seguenti addebiti: (3)
a) ...............................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
La S.V. è invitata pertanto a presentarsi al sottoscritto il giorno .................................................
presso (4) ................................ , alle ore ................. , per prendere visione degli atti in base ai quali
è stata ordinata l'inchiesta.
In tale circostanza, potrà prendere appunti, e/o richiedere copie dei documenti a sue spese.
Dopo la visione degli atti la S.V. potrà presentare documenti, fare istanze per indagini ed esame
di persone ecc., entro il ....................................................................
Accusare ricevuta della presente comunicazione.
Data, .....................................................
Il (5) .....................................................................
.....................................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito/indirizzo.
Autorità che ha disposto l'inchiesta.
Specificazione degli addebiti.
Indicazione del luogo e della città.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale inquirente.
N.B.: Dagli atti dell'inchiesta deve risultare che all'inquisito sono pervenute le comunicazioni effettuategli. La notifica potrà
essere effettuata direttamente all'inquisito da parte dell'inquirente o tramite il Comando dal quale l'inquisito stesso dipende se in servizio; per il personale in congedo o assente dal servizio la notifica potrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo anagrafico od a quello eletto (vds. Para. A.8 - parte II).
– 78 –
ALLEGATO A.3
INVITO DELL'UFFICIALE INQUIRENTE ALL'INQUISITO A PRESENTARE
ISTANZA PER INTERROGATORI, TESTIMONIANZE, ECC.
_________
Al (1) ..............................................
OGGETTO: Comunicazione.-
A seguito della presa visione degli atti dell'inchiesta formale, già acquisiti, l'avverto che potrà
presentare entro il giorno ......................................................... , giustificazioni e documenti, o chiederne la produzione o fare istanza per ulteriori indagini o perché siano sentite persone, indicando i
punti sui quali desidera gli ulteriori accertamenti.
L'avverto, inoltre, che ad inchiesta ultimata, Le sarà data ancora visione di tutti gli atti.
Data, ....................................................
Il (2) ...............................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito e indirizzo.
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale inquirente.
– 79 –
ALLEGATO A.4
........................................
............................... , lì ..........................
L'Ufficiale Inquirente
RELAZIONE RIEPILOGATIVA
dell'inchiesta formale/accertamento disciplinare relativa al sig. ..........................................................
1. Inizio dell'inchiesta/accertamento:
Con foglio n. ................................ del ................... il .................................. ha ordinato che nei
confronti del sig. .......................................................................................... sia esperita inchiesta formale/accertamento disciplinare per i seguenti addebiti:
..................................................................................................................................................
ed ha nominato il sottoscritto quale Ufficiale Inquirente.
doc. indice degli atti n. 1
Dalla documentazione trasmessa con il predetto foglio si rileva che il sig .......................................
in data ....................... in .......................... a ...................................... (sintetizzare il contenuto
di ogni singolo documento)
doc. indice degli atti n. 1/A
Con foglio n. ............. del ................................ l'inquirente segna ricevuta del doc. n. 1 e della
documentazione a quello allegata
doc. indice degli atti n. 2
Con foglio n. ............. del ........................ l'inquirente comunica al sig. ......................................
il citato ordine di inchiesta e gli contesta i seguenti addebiti specifici:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Lo invita a prendere visione degli atti acquisiti il giorno ................. presso ..................................
Lo avverte, altresì, che in quell'occasione potrà trarre appunti, richiedere copia semplice o conforme dei documenti; che potrà, per iscritto, chiedere acquisizione di altri documenti, escussione di testi a discarico ed espletamento di indagini che ad inchiesta ultimata avrà in visione tutti gli atti e
che soltanto allora potrà produrre le proprie deduzioni difensive definit ive.
doc. indice degli atti n. 3
2. Successiva documentazione:
...................... sintesi dei documenti successivamente acquisiti agli atti .......................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
– 80 –
Segue ALLEGATO A.4
3. L'Ufficiale Inquirente dichiara di non aver accolto le seguenti richieste dell'inquisito, per i motivi a
fianco di ciascuno indicati.
4. L'Ufficiale Inquirente dichiara chiusa la formale istruttoria ed invita l'inquisito a prendere visione di
tutti gli atti formati entro il giorno ........................................ in .................................. ed a produrre entro e non oltre il giorno ............................................ le proprie deduzioni difensive, avvertendolo altresì che in caso di mancata produzione delle stesse nel termine fissato, trasmetterà gli
atti all'Autorità superiore per le decisioni.
doc. indice atti n. ................
5. Presente Relazione riepilogativa:
doc. indice atti n. ................
................................. , lì ..........................
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
– 81 –
Segue ALLEGATO A.4
Per presa visione degli atti e della relazione riepilogativa.
............................ , lì ..........................
L'Inquisito
..........................................
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
6. (Eventuale). L'Inquisito con lettera del ............................... invia le deduzioni difensive definit ive
che vengono acquisite agli atti ...........................................
doc. indice degli atti n. ..............
................................. , lì ..........................
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
– 82 –
ALLEGATO A.5
INVITO DELL'UFFICIALE INQUIRENTE ALL'INQUISITO
A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E PRESENTARE LE PROPRIE DIFESE
_________
Al (1) ...................................................
OGGETTO: Comunicazioni.
Comunico alla S.V. che potrà prendere visione degli atti dell'inchiesta/accertamento disciplinare
e degli accertamenti fatti, nonché della relazione riepilogativa, il giorno .............................................
presso (2) ............................................................................. alle ore ............................................
Inoltre la S.V. dopo presa visione dei suddetti documenti, potrà presentare per iscritto le proprie
difese entro ....................... giorni dalla data suddetta.
Avverto la S.V. che, qualora non intenda aderire alla presente richiesta, o non presenti le difese
entro il termine fissato, l'inchiesta/accertamento disciplinare si intenderà chiusa.
Accusare ricevuta della presente comunicazione (3).
Data, ....................................................
Il (4) ...................................................
...................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
Grado, arma o corpo, cognome e nome, indirizzo dell'Ufficiale inquisito.
Indicazione del luogo e della città.
Vedi N.B. dell'allegato A.2.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale inquirente.
– 83 –
ALLEGATO A.6
INDICE DEI DOCUMENTI
Costituenti l'inchiesta formale/accertamento disciplinare a carico di ..........................................
.............................................................................................................................................
(grado, arma o corpo, cognome e nome)
Luogo di nascita ........................................................ (prov.) .........................................................
Data di nascita ................................................................................................................................
Residente a .....................................................................................................................................
Via/piazza ......................................................................................................................................
Distretto Militare di leva ..................................................................................................................
Distretto Militare di appartenenza ....................................................................................................
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
– 84 –
Segue ALLEGATO A.6
N. d'ordine
N. Protocollo
Mittente
Destinatario
Oggetto
Dichiaro di avere preso visione dei documenti dal n. 1 al n. ....................
................................. , lì ..........................
L'Ufficiale Inquirente
L'Inquisito
..........................................
..........................................
Dichiaro di avere preso visione di tutti gli atti sopra elencati, compresa la relazione riepilogativa
e di avere apposto su ognuno di essi la mia firma.
Dichiaro altresì di rinunciare a produrre ulteriori giustificazioni (oppure faccio riserva di produrre ulteriori giustificazioni entro il ……).
................................. , lì ..........................
Visto
L'Ufficiale Inquirente
L'Inquisito
..........................................
..........................................
– 85 –
Segue ALLEGATO A.6
Eventuale (1)
................................. , lì ..........................
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
____________
(1) Da compilarsi soltanto se vengono prodotte ulteriori giustificazioni.
– 86 –
ALLEGATO A.7
RELAZIONE/RAPPORTO FINALE (1)
CIRCA L'INCHIESTA FORMALE/ACCERTAMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL
........................................................................................................................................
_________
A. Elementi che hanno portato all'inizio della inchiesta formale in oggetto:
1) ..............................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................
B. Documentazione dell'inchiesta formale:
– Vedasi unito "indice degli atti" e "relativi allegati" (in numero di ......................... ) l'esposizione
cronologica deifatti ed il contenuto sostanziale dei singoli documenti sono riportati nella "relazione riepilogativa", allegato n. ..................... ;
– (eventuale) l'inquisito ha fatto esplicita rinuncia a presentare per iscritto le proprie deduzioni difensive.
(V. indice degli atti)
C. Addebiti specifici elevati a carico dell'inquisito ...........................................................................;
(vedi allegato n. .......... );
1) ..............................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................
ecc..
D. Considerazioni sul primo addebito specifico:
1) ..............................................................................................................................................
ecc..
E. Considerazioni nei riguardi del secondo addebito specifico:
(come sopra).
F. Conclusioni e proposte: (in alternativa) (2)
Gli addebiti contestati all'inquisito sono risultati fondati (o parzialmente fondati, o non hanno trovato conferma) nella presente inchiesta.
Poiché giudico le responsabilità emerse nei confronti dell'inquis ito incompatibili con lo stato
(dell'inquisito), propongo che egli sia deferito al giudizio di un Consiglio/Commissione di Disciplina.
– 87 –
Segue ALLEGATO A.7
Le residue responsabilità derivanti dagli addebiti parzialmente provati non sembrano tali da richiedere la irrogazione di un provvedimento disciplinare di stato e propongo ................................
(oppure) poiché non sono emerse responsabilità a carico propongo che la posizione dell'inquisito
sia definita senza provvedimenti disciplinari a carico.
(Oppure) Le responsabilità disciplinari dell'inquisito sono tali da richiedere nei suoi confronti l'applicazione di un provvedimento disciplinare. Tenuto conto ..........................................................
ritengo sufficiente l'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego/servizio (o dalle funzioni/attribuzioni del grado se in congedo) per mesi .................. per il seguente motivo:
"................................................................................................................................................. ".
L'Ufficiale Inquirente
..........................................
____________
(1) La relazione/rapporto finale insieme a tutti gli atti dell'inchiesta ed all'indice degli stessi, deve essere trasmessa, per le
decisioni, all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale; non deve essere data in visione all'inquisito, né elencata nell'indice dei documenti. In caso di deferimento dell'inquisito al Consiglio/Commissione di disciplina la relazione/rapporto finale non deve essere inviata a tale organo. In tal caso la stessa deve essere trasmessa all'Organo centrale per la custodia
agli atti.
(2) Le conclusioni a cui perviene l'inquirente devono essere motivate.
– 88 –
ALLEGATO A.8
INCHIESTA FORMALE/ACCERTAMENTO DISCPLINARE
_________
Comando presso il quale presta servizio l'ufficiale inquirente
C/O il (indirizzo dove deve essere inviata la risposta da parte del Magistrato di sorveglianza)
Prot. n. .............................
data ................................................................
OGGETTO: inchiesta formale/accertamento disciplinare a carico di (grado, nome e cognome dell'inquisito)
AL DOTTOR .......................................................
Magistrato di Sorveglianza C/O il Tribunale di .................................................................................
(città)
e, per conoscenza:
AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI ..............................................................
(carcere dove è ristretto l'inquisito)
(città)
Lo scrivente è stato incaricato di svolgere un'inchiesta formale a carico del militare indicato in
oggetto in atto ristretto presso il carcere di ...............................................................................................
In tale veste il sottoscritto ha necessità di accedere al predetto Istituto di pena il giorno ....................
alle ore ......... – salvo diverso avviso – per consentire all'inquisito di prendere visione degli atti acquisiti al fascicolo dell'inchiesta e per sentirlo oralmente.
Si prega la S.V. di voler autorizzare il colloquio e la Direzione dell'Istituto di pena di mettere a
disposizione un idoneo locale.
Si ringrazia per la collaborazione.
L'UFFICIALE INQUIRENTE
..........................................................
(grado, nome e cognome)
____________
La richiesta deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito disciplinare all'inquisito da notificare a mano od a mezzo
raccomandata A.R. tramite la direzione del carcere se trattasi di inquisito detenuto.
Se trattasi di inquisito agli arresti domiciliari la richiesta deve essere inviata solo al magistrato di sorveglianza.
– 89 –
ALLEGATO A.9
INTESTAZIONE LETTERA
(Ente o Comando che procede alla notifica)
_________
VERBALE di relata di notifica.
Il (1) giorno .............. del mese .............. dell'anno ............ alle ore ..................... nell'ufficio sede
del (2) ............................................................................................................................................
ubicato in via ...................................................... avanti a (3) ........................................................
è presente il (4) .......................................................................................... al quale viene notific ato
il (5) ................................................................................... mediante consegna a mani dello stesso.
Firma del soggetto che ha ricevuto la notifica.
..................................................................
Firma del soggetto che ha proceduto alla notifica.
.......................................................................
____________
La presente relata costituisce parte integrante dell'atto da notificare e deve essere allegata in copia allo stesso.
(1) Indicare giorno, mese, anno, ora della notifica;
(2) Indicare il luogo e/o ufficio dove avviene la notifica;
(3) Indicare le generalità e l'incarico dell'autorità che procede alla notifica;
(4) Indicare le generalità della persona alla quale è stata effettuata la notifica specificando se per conoscenza diretta, oppure
mediante documento di riconoscimento indicando gli estremi;
(5) Indicare gli estremi dell'atto che viene notificato.
– 90 –
ALLEGATO A.10
INTESTAZIONE
(Ente o Comando che procede alla notifica)
(notific a mediante affissione all'albo comunale)
_________
OGGETTO: grado, cognome e nome, dati anagrafici del militare irreperibile.
AL SIGNOR SEGRETARIO DEL COMUNE DI ......................................................
Questa Amministrazione deve provvedere alla notifica al nominato in oggetto, che risulta residente in codesto comune in via ........................................................... n. ........... del provvedimento
n. ............. in data ............... emesso da .......................................... Il documento in questione può
essere ritirato presso questo Ufficio/Comando nei giorni feriali dalle ore ............................................
alle ore ....................... previo accordi diretti (telefono n. ................... ).
Tenuto conto che l'interessato risulta irreperibile si chiede alla S.V. di voler disporre l'affissione
della presente comunicazione all'albo pretorio di codesto Comune.
Si gradirà un cortese cenno di ricevuta della presente, nella quale dovrà essere indicata la data di
avvenuta pubblicazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Firma dell'autorità che richiede la notifica
.............................................................
____________
La comunicazione deve essere inviata all'ufficio comunale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano
con rilascio di ricevuta. Copia della presente comunicazione deve essere inviata all'ente che ha emesso il provvedimento da notificare per la custodia agli atti.
– 91 –
– 92 –
MODULISTICA
B. CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
– 93 –
– 94 –
ALLEGATO B.1
ORDINE DI DEFERIMENTO AL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (o IL COMANDANTE)
.......................................................................................................................................
Visti gli atti dell'inchiesta formale/accertamento disciplinare svoltasi a carico del:
.................................................................................................................................................... ;
(grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito)
nato a ................................................. il ......................... ; D.M. ................................................ ;
Vista la legge 10 aprile 1954, n° 113 sullo stato degli Ufficiali; oppure vista la legge 31 luglio
1954, n° 599 sullo stato dei Sottufficiali; oppure vista la legge 18 ottobre 1961, n° 1168 per gli Appuntati e Carabinieri.
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 77 della legge n° 113/54 o dall'art. 66 de lla legge
599/54 o dall'art. 38 della legge n° 1168/61.
ORDINA
che il ........................................................................................................... sia deferito al giudizio
(grado, arma o corpo, cognome e nome)
del Consiglio/Commissione di disciplina.
................................. , lì ..........................
IL DIRETTORE GENERALE (o IL COMANDANTE)
...................................................................................
– 95 –
ALLEGATO B.2
ORDINE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE
DI UN CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (o IL COMANDANTE)
.......................................................................................................................................
Vista la legge 10 aprile 1954, n° 113, sullo stato degli Ufficiali, oppure
Vista la legge 31 luglio 1954, n° 599, sullo stato dei Sottufficiali, oppure
Vista la legge 18 ottobre 1961, n° 1168, sullo stato degli Appuntati e Carabinieri;
Visti gli atti dell'inchiesta/accertamento disciplinare svoltasi a carico
(1) .................................................................................................................
ordina la costituzione di un Consiglio/Commissione di disciplina, formato dai seguenti Ufficiali:
1° (2) .......................................... Presidente
2° (2) .......................................... Membri (in ordine di grado e di anzianità)
3° (2) ..........................................
4° (2) ..........................................
5° (2) ..........................................
perché previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se a suo avviso il (1) ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................. sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado.
Il Consiglio/Commissione di disciplina è convocato presso ......................................................
nel giorno e nell'ora che verranno stabiliti dal presidente, nei locali che saranno messi a sua dispos izione dal (3) ...................................................................................................................................
Roma, lì .................................
Il Direttore Generale (o il Comandante)
(4) ......................................................................
____________
(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale o degli Ufficiali per i quali il Consiglio/Commissione di
Disciplina è costituito e convocato.
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale componente il Consiglio.
(3) Comando di …………………… Direzione di ……………………. Ufficio di ………………… ecc..
(4) Bollo d'ufficio e firma.
– 96 –
ALLEGATO B.3
ORDINE DI COSTITUZIONE DI UN CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
(Quando il deferimento è stato disposto dal D.G. di Persomil)
_________
Vista la legge 10 aprile 1954, n° 113 sullo stato degli Ufficiali, oppure Vista la legge 31 luglio
1954, n° 599 sullo stato dei Sottufficiali, oppure Vista la legge 18 ottobre 1961, n° 1168 sullo
stato degli Appuntati e Carabinieri;
Visti gli atti dell'inchiesta/accertamento disciplinare svoltasi a carico del
(1) ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ORDINA
La costituzione di un Consiglio/Commissione di disciplina, il quale dichiari se a suo avviso
(1) ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado (permanere nella ferma volontaria).
La formazione e convocazione del Consiglio/Commissione stesso è affidata a
(2) ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Roma, lì .................................
Il Direttore Generale
(3) ......................................................................
____________
(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito o degli inquisiti per i quali il Consiglio/Commissione è
costituito.
(2) Nei casi di cui agli artt. 76 e 77, secondo comma della legge 10 aprile 1954, n° 113, ad uno dei comandanti militari indicati nella lettera b. dell'art. 79 della legge citata e agli artt. 65 u.c. e 66 della legge 31 luglio 1954, n° 599, ad uno dei comandanti indicati nell'art. 69 della citata legge.
(3) Bollo d'ufficio e firma.
– 97 –
ALLEGATO B.4
ORDINE DI FORMAZIONE E CONVOCAZIONE
DI UN CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Il Comandante del .................................................................................................................
Visto l'ordine del Direttore Generale per il Personale Militare in data ......................... , con cui
è stato costituito un Consiglio/Commissione di disciplina, dispone che lo stesso sia formato dai seguenti Ufficiali:
1°
2°
3°
4°
5°
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Presidente
Membri in ordine di grado e anzianità
Il predetto Consiglio/Commissione, previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli
eventuali chiarimenti e difese, dichiarerà se a suo avviso il (2) ...........................................................
................................................................. sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado.
Il Consiglio/Commissione di disciplina di cui sopra è convocato presso ....................................
................................................... nel giorno e ora che verranno stabiliti dal presidente, nei locali che
saranno messi a sua disposizione dal (3) ...........................................................................................
(4) .......................................
Il Comandante
(5) ......................................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale componente il Consiglio/Commissione.
(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del militare e dei militari inquisiti per i quali il Consiglio/Commissione
è convocato.
(3) Comando di …………………., Direzione di ……………………, Ufficio di ………………….. ecc..
(4) Luogo e data.
(5) Bollo d'ufficio e firma.
– 98 –
ALLEGATO B.5
ORDINE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE
DI UN CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Il Comandante .......................................................................................................................
Vista la legge 10 aprile 1954, n° 113 sullo stato degli Ufficiali oppure, Vista la legge 31 aprile
1954, n° 599 sullo stato dei Sottufficiali oppure, Vista la legge 18 ottobre 1961, n° 1168;
Visti gli atti dell'inchiesta formale/accertamento disciplinare svoltasi a carico
(1) ........................................................................................................................................
Costituisce e convoca un Consiglio/Commissione di disciplina, formato dai seguenti Ufficiali:
1°
2°
3°
4°
5°
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Presidente
Membri in ordine di grado e anzianità
Perché previa lettura degli atti trasmessi al presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e difese,
dichiari se a suo avviso il (1) ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado (permanere nella ferma volontaria).
Il Consiglio/Commissione di disciplina è convocato presso ......................................................
nel giorno e ora che verranno stabiliti dal Presidente, nei locali che saranno messi a sua disposizione
dal (3) ............................................................................................................................................
(4) ............................................
Il Comandante
(5) ......................................................................
____________
(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito o degli inquisiti per i quali il Consiglio/Commissione è
costituito e convocato.
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome dei componenti del Consiglio/Commissione di disciplina.
(3) Comando di …………………., Direzione di ……………………, Ufficio di ………………….. ecc..
(4) Luogo e data.
(5) Bollo d'ufficio e firma.
– 99 –
ALLEGATO B.6
COMUNICAZIONE DI NOMINA AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
.......................................................................................................................................................
(autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina)
Al (1) ..........................................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (2) .....................................................
Si comunica che la S.V. è stata nominata, ai sensi dell'art. 85 della legge 113/1954, sullo stato
degli Ufficiali, oppure ai sensi degli artt. 69 e seguenti della legge 599/54 sullo stato dei Sottufficiali,
oppure ai sensi dell'art. 39 della legge 1168/61, Presidente del Consiglio/Commissione di disciplina di
cui all'oggetto.
La S.V., pertanto, è pregata di trasmettere entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una
dichiarazione di non incompatibilità, in relazione al contenuto dell'art. 83 della legge 113/54, oppure
dell'art. 70 della legge 599/54, oppure dell'art. 40 legge 1168/61, oppure della circolare n. ...................
in data ........................................
Si trasmettono, gli ordini di deferimento, di costituzione e convocazione del Cons iglio/Commissione di disciplina.
IL (3) ......................................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale nominato quale President e del Consiglio/Commissione di disciplina.
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto al Consiglio/Commissione di disciplina.
(3) Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina.
– 100 –
ALLEGATO B.7
COMUNICAZIONE DI NOMINA A MEMBRO
DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
.......................................................................................................................................................
(autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina)
Al Sig. (1) .................................................................
(1) .................................................................
(1) .................................................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (2) .....................................................
Al Sig. (3) ...................................................
....................................................
Si comunica che la S.V. è stata nominata, ai sensi dell'art. 85 della legge 113/54 sullo stato degli
Ufficiali, oppure ai sensi degli artt. 69 e seguenti della legge 599/54 sullo stato dei Sottufficiali, oppure ai sensi dell'art. 39 della legge 1168/61, membro del Consiglio/Commissione di disciplina di cui
all'oggetto.
La S.V., pertanto, è pregata di trasmettere, al Presidente, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una dichiarazione di non incompatibilità, in relazione al contenuto dell'art. 83 della legge
113/54, oppure dell'art. 70 della legge 599/54, oppure dell'art. 40 della legge 1168/61, oppure della
circolare n. ...............
Disposizioni dirette Le saranno impartite dal Presidente.
IL (4) ......................................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale componente del Consiglio/Commissione.
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto a Consiglio/Commissione di disciplina.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale Presidente del Consiglio/Commissione.
Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina.
– 101 –
ALLEGATO B.8
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ
_________
Al ................................................................
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che non sussiste nei propri riguardi alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 83 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure dall'art. 70 della legge 31 luglio 1954, n°
599, oppure dall'art. 40 della legge 1168/61, oppure dalla circolare n. ........................ agli effetti della
partecipazione al Consiglio/Commissione di disciplina formato da codesto Comando con Ordine in
data ........................................ a carico del (1) ...............................................................................
Data .......................................
IL (2) ......................................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare inquisito.
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale designato quale Presidente o membro del Consiglio/Commissione
di disciplina.
– 102 –
ALLEGATO B.9
COMUNICAZIONE DEL COMANDO AL MILITARE INQUISITO CIRCA LA
FORMAZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Comando (1) ....................................................
Al (2) ...........................................................
OGGETTO: Comunicazioni.-
In seguito alle risultanze dell'inchiesta formale/accertamento disciplinare disposta a carico della
S.V. dal (3) ............................................... , questo Comando, (per ordine del Direttore Generale per
il Personale Militare) o il sottoscritto ha dato incarico ad un Consiglio/Commissione di disciplina,
formato dai seguenti Ufficiali, di giudicare se Ella è meritevole o meno di conservare il grado:
1)
2)
3)
4)
5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro.
La S.V. ha diritto, a norma dell'art. 84 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure dell'art. 71 della legge 31 luglio 1954, n° 599, oppure dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961, n° 1168 (6), di ricusare
per una sola volta uno o due (solo per gli ufficiali) dei componenti del Consiglio. Detta ricusazione
non è necessario che sia motivata e dovrà essere richiesta entro due giorni dalla data in cui la S.V. ha
ricevuto la presente. I componenti ricusati saranno sostituiti. Trascorso detto termine senza che sia
pervenuta alcuna richiesta la composizione del Cons iglio/Commissione si intenderà accettata.
Si prega di accusare ricevuta della presente comunicazione.
Il (5) ...................................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Autorità che ha costituito il Consiglio/Commissione di disciplina.
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare inquisito.
Autorità che ha dato l'ordine.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dei militari.
Firma del titolare.
I Sottufficiali possono ricusare solo uno dei membri del Consiglio/Commissione di disciplina per una sola volta.
– 103 –
ALLEGATO B.10
ORDINE DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Il (1) .....................................................................................................................................
Visti gli artt. 83 e 84 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure visti gli artt. 70 e 71 della legge
31 luglio 1954, n° 599, oppure visti gli artt. 40 e 41 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Rilevato che il (2) ..................................................................................................................
componente del Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (3) ................................................
con l'ordine di formazione e convocazione in data ........................... trovasi in caso di incompatibilità
previsto dall'art. 83 lettera ..................................................... della legge 113/54, oppure dall'art. 70
della legge 599/54, oppure dall'art. 40 della legge 1168/61, oppure della legge 2/5/1969, n. 304, perché
(4) .......................................................................................
- oppure - è stato ricusato dall'inquisito con lettera in data ................................................ ;
- oppure - ....................................................................................................................... ;
ORDINA
la sua sostituzione con il (5) ............................................................................. , e, pertanto, il
predetto Consiglio/Commissione di disciplina risulta così composto:
1) (6) .......................................................... Presidente
2) (6) .......................................................... Membro
3) (6) .......................................................... Membro
4) (6) .......................................................... Membro
5) (6) .......................................................... Membro.
(7) ....................................................
(1) .................................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina.
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare da sostituire.
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto a Consiglio/Commissione di disciplina.
Specificare i motivi di incompatibilità, impedimento ecc..
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare nuovo designato.
Grado, arma o corpo, cognome e nome del militare componente del Consiglio/Commissione.
Luogo e data.
– 104 –
ALLEGATO B.11
LETTERA DI COMUNICAZIONE DI NOMINA A MEMBRO
DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
(Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina)
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (1) .....................................................
Al (2) .........................................................
e, per conoscenza:
Al (3) .........................................................
La S.V. è stata nominata membro del Consiglio/Commissione di disciplina a carico del militare
in oggetto, in sostituzione del precedente membro (4) ......................................... resosi indisponibile.
La S.V., pertanto è pregata di trasmettere, entro quattro giorni dalla ricezione della presente, una
dichiarazione di NON incompatibilità, in relazione al contenuto dell'art. 83 della legge 113/54 sullo
stato degli Ufficiali, oppure dell'art. 70 della legge 599/54, oppure dell'art. 40 della legge 1168/61;
Il Consiglio/Commissione di disciplina è convocato presso .....................................................
nel giorno ed ora che verranno stabiliti dal Presidente, nei locali che saranno messi a sua disposizione
dal (5) ...........................................................................................................................................
(6) .......................................................
IL COMANDANTE
(7) ..................................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito;
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome del nuovo Ufficiale componente il Consiglio;
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome del Presidente del Consiglio;
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale, membro sostituito;
Comando di …………………., Direzione di ……………………, Ufficio di ………………….. ecc.;
Luogo e data;
Bollo d'ufficio e firma.
– 105 –
ALLEGATO B.12
LETTERA DI COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE
_________
(Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina)
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (1) .....................................................
Al (1) .........................................................
e, per conoscenza:
Al (2) .........................................................
Il ................................................... membro del Consiglio/Commissione di disciplina a carico
della S.V., resosi indisponibile a causa .............................................................. è stato sostituito con
.......................................................................................................................................................
Il Consiglio/Commissione, pertanto, risulta così costituito: (elencare la nuova composizione)
1)
2)
3)
4)
5)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro e Segretario.
A mente dell'art. 84 della legge 10 aprile 1954, n° 113 sullo stato degli Ufficiali, oppure dell'art.
71 della legge 31 luglio 1954, n° 599 sullo stato dei Sottufficiali, oppure dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961, n° 1168, sullo stato degli Appuntati e Carabinieri oppure della circolare n. ........ per i graduati di truppa la S.V. ha diritto di ricusare, per una sola volta, uno (o due solo per gli ufficiali) membri del Consiglio/Commissione di disciplina (5).
La ricusazione, che non va motivata, dovrà essere prodotta entro due giorni dalla presente comunicazione; trascorso tale termine, qualora la S.V. non avrà fatto pervenire alcuna ricusazione, la
composizione del Consiglio/Commissione dovrà intendersi accettata.
(3) ............................ , lì ..........................
IL COMANDANTE
(4) .......................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito;
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome del Presidente del Consiglio/Commissione;
Luogo e data;
Bollo d'ufficio e firma;
I Sottufficiali possono ricusare un solo membro.
– 106 –
ALLEGATO B.13
LETTERA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA RINUNCIA
ALLA FACOLTÀ DI RICUSAZIONE DI MEMBRI
DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
(Autorità che ha formato il Consiglio/Commissione di disciplina)
_________
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (1) .....................................................
Al Sig. (2) ......................................................
Il (1) ......................................................................................... , sottoposto al giudizio di un
Consiglio/Commissione di disciplina, decorsi i termini non ha rinunciato ad alcuno dei membri del
Consiglio/Commissione stesso.
La S.V., pertanto, può dar corso alla procedura.
(3) ............................ , lì ..........................
IL COMANDANTE
(4) .........................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito;
Grado, cat., arma o corpo, cognome e nome del Presidente del Consiglio/Commissione;
Luogo e data;
Bollo d'ufficio e firma.
– 107 –
ALLEGATO B.14
TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Al Sig. (1) ......................................................
Comando (2) ............................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (3) .....................................................
Trasmetto alla S.V., a norma dell'articolo 85 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure dell'art.
72 della legge 31 luglio 1954, n° 599, l'ordine di convocazione del Consiglio/Commissione di disciplina a carico del militare in oggetto, gli atti dell'inchiesta formale/accertamento disciplinare come
dall'indice allegato, il libretto personale del suddetto militare, nonché i seguenti altri documenti:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… (eventuali)
…………………………………………………………………………
unisco copia della comunicazione al suddetto Ufficiale n. .......... in data ........................ circa
la formazione del Consiglio/Commissione.
Il (1) ..............................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome del Presidente del Consiglio/Commissione;
(2) Autorità che ha disposto la promozione del Consiglio/Commissione di disciplina;
(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito sottoposto a Consiglio/Commissione di disciplina.
– 108 –
ALLEGATO B.15
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico (1)............................................................
Al Sig. (2) .................................................
Al Sig. (2) .................................................
Al Sig. (2) .................................................
Al Sig. (2) .................................................
A seguito del foglio n. ...................... in data .............................................. comunico che la
riunione del Consiglio/Commissione di disciplina a carico del militare indicato in oggetto, avrà luogo
il ........................ alle .............................. presso ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
Uniforme:
(3) ............................ , lì ..........................
Il Presidente del Consiglio/Commissione di Disciplina
....................................................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito;
(2) Grado, arma o corpo, cognome e nome degli Ufficiali componenti del Consiglio/Commissione;
(3) Luogo e data.
– 109 –
ALLEGATO B.16
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE
_________
Al Sig. (1) ......................................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del ..........................................................
In relazione al disposto dell'art. 86 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure dell'art. 74 della
legge 31 luglio 1954, n° 599, trasmetto gli atti dell'inchiesta formale a carico dell'Ufficiale in argomento, con preghiera di procedere ad un accurato esame di essi e di restituirli allo scrivente entro il
giorno ........................................ , allegandovi dichiarazione scritta dell'avvenuto esame.
(2) ..............................................
Il (3) ......................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale componente il Consiglio/Commissione;
(2) Luogo e data;
(3) Firma del Presidente del Consiglio/Commissione.
– 110 –
ALLEGATO B.17
DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTO ESAME DEGLI ATTI
DA PARTE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE
_________
Al (1) .............................................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del ..........................................................
Riferimento foglio di V.S. in data ……………………..
Restituisco la copia degli atti di inchiesta a carico dell'Ufficiale in oggetto, trasmessi col foglio
in riferimento, e assicuro la S.V. di aver proceduto all'accurato esame di essi.
(2) ............................ , lì ..........................
Il (3) ......................................................
____________
(1) Grado, arma o corpo, cognome e nome del Presidente del Consiglio/Commissione di disciplina;
(2) Luogo e data;
(3) Firma del membro del Consiglio/Commissione.
– 111 –
ALLEGATO B.18
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI
DISCIPLINA ALL'INQUISITO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE
_________
Al (1) .............................................................
OGGETTO: Comunicazione.
In relazione all'ordine di convocazione del Consiglio/Commissione di disciplina, di cui è stata
data conoscenza alla S.V. dal Comando ……………………………….........…………… con il foglio
n. …………. In data …………...…...............……. , invito la S.V. a intervenire alla seduta che si terrà
a (2) …………………………........………. , presso il (3) ……………......................….….. nella sala
(o ufficio) (4) …………………………. alle ore ………………. del giorno ……………………
In relazione all'art. 86 della legge 10 aprile 1954, n° 113, oppure dell'art. 74 della legge 31 luglio 1954, n° 599, oppure dell'articolo 42 della legge n° 1168/61, per i graduati di truppa, si avverte la
S.V. che se alla data e all'ora stabilita non si presenterà, né farà constare di essere legittimamente impedito, il Cons iglio/Commissione procederà in sua assenza (5).
La S.V. potrà presentare al Consiglio, fino 5 giorni prima o durante la riunione, una memoria
preparata in precedenza e firmata, contenente le sue difese e potrà produrre eventuali documenti. Ove
non intenda avvalersi di dette facoltà, la S.V. rilascerà, in sede di riunione del Consiglio di disciplina,
esplicita dichiarazione scritta.
Il (6) ......................................................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito;
Città ove si riunirà il Consiglio/Commissione;
Comando o altro Ente presso cui si riunirà il Consiglio/Commissione;
Luogo specifico ove si riunirà il Consiglio/Commissione;
Deve assolutamente risultare che la suddetta comunicazione è stata ricevuta dall'inquisito. Quindi occorre acquisire agli
atti un documento attestante la sua ricezione. Vedi nota dell'allegato 2;
(6) Firma del Presidente.
– 112 –
ALLEGATO B.19
RICHIESTA/RINUNCIA DELL'INQUISITO
ALL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE
_________
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Il sottoscritto (1) ...................................................... chiede di essere assistito nella Commissione
di disciplina, che si svolgerà a suo carico, dal (2) .....................................................................................
(3) .............................................................
(4) ............................ , lì ..........................
OPPURE
Il sottoscritto (1) .................................................... dichiara di rinunciare alla facoltà concessagli
dall'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n° 599, di farsi assistere da un Ufficiale difensore.
(3) .............................................................
(4) ............................ , lì ..........................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome del militare sottoposto a Commissione di disciplina;
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale difensore;
Firma del giudicando;
Luogo e data.
– 113 –
ALLEGATO B.20
LETTERA DI DESIGNAZIONE PER INCARICO
DI UFFICIALE DIFENSORE
_________
Al (6) ................................................................
Al (7) ................................................................
Al (8) ................................................................
Il sottoscritto (1) ...................................................... , Presidente della Commissione di disciplina
convocata a carico del (2) ................................................. , designa per l'incarico di ufficiale difensore:
di fiducia (3) ...................................................................... ;
d'ufficio che assisterà l'inquisito solo ove questi risulti privo di quello di fiducia (3) .............................
(4) .............................................................
(5) ............................ , lì ..........................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Grado, arma o corpo, cognome e nome del Presidente della Commissione di disciplina;
Grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando;
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale difensore di fiducia e d'ufficio;
Firma del Presidente della Commissione;
Luogo e data;
Comando dal quale dipende il difensore;
Difensore;
Giudicando.
– 114 –
ALLEGATO B.21
LETTERA DI PRESA VISIONE DA PARTE DEL DIFENSORE
DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
_________
Il sottoscritto (1) .............................................. difensore del (2) ...................................... dichiara
di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede d'inchiesta formale e di non richiedere altri documenti oltre quelli acquisiti agli atti della Commissione di disciplina, né supplementi di indagini, né
altri testi.
(3) .............................................................
(4) ............................ , lì ..........................
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'Ufficiale difensore;
Grado, arma o corpo, cognome e nome del giudicando;
Firma dell'ufficiale difensore;
Luogo e data.
– 115 –
ALLEGATO B.22
VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
RELATIVO (1) ...........................................................................................
_________
L'anno (2) ................... il giorno ....................... del mese di .................................... si è adunato a
(3) ................................................................... nei locali del (4) .............................................................
il Consiglio/Commissione di disciplina formato dai seguenti Ufficiali:
1)
2)
3)
4)
5)
(5) ....................................................................... Presidente
(5) ....................................................................... Membro
(5) ....................................................................... Membro
(5) ....................................................................... Membro
(5) ....................................................................... Membro e Segretario
e convocato d'ordine del (6) .................................................................... per dichiarare se, a suo avviso,
il (1) ............................................................... sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado.
Aperta la seduta alle ore (2) ................................. il Presidente richiama l'attenzione dei Membri
del Consiglio/Commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere, ricordando loro che debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento
dell'onore e del dovere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare
apprezzamenti.
Fa quindi introdurre (1) e (7) .........................................................................................................
Il Presidente legge l'ordine di convocazione e le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da
parte propria e degli altri membri, degli atti dell' inchiesta formale; fa leggere dal segretario la relazione
riepilogativa; chiede se i membri del Consiglio/Commissione o il giudicando desiderano che sia le tto
qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
Il Presidente e i Membri del Consiglio/Commissione – previa autorizzazione del Presidente –
possono chiedere all'Ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua
difesa e può produrre eventuali nuovi documenti.
Ove non intenda valersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta. La memoria e i documenti saranno letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.
Quindi il Presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere (8).
Infine, il Presidente richiede ai Membri se desiderano altri chiarimenti da parte del giudicando
(nel verbale si dovranno riportare le eventuali domande e le risposte ottenute) (9).
– 116 –
Segue ALLEGATO B.22
Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il Presidente fa ritirare il
(10) .............................................................
(Il Consiglio/Commissione, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un
supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'Autorità che ha ordinato la
convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini) e, (sempre che non siasi
verificata la necessità di un'ulteriore istruttoria come è previsto dall'art. 87 della legge 113/54 oppure
l'art. 74 della legge 599/54) mette immediatamente ai voti il quesito posto nell'ordine di convocazione.
"Il (1) ................................................................... è o non è meritevole di conservare il grado o di
permanere nella ferma volontaria?"
La votazione è segreta ed è effettuata mediante scheda predisposta dal Presidente.
"Il (1) .............................................. è (non è) meritevole di conservare il grado (permanere nella
ferma volontaria) (11).
Il Presidente invita, seduta stante, i Membri del Consiglio/Commissione a leggere e firmare il
presente verbale e vi appone la sua firma.
Dichiara subito dopo sciolto il Consiglio/Commissione (12) (13) (14) (15) (16).
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'inquisito o degli inquisiti sottoposti a Consiglio/Commissione.
In tutto lettere.
Città in cui si aduna il Consiglio/Commissione.
Comando, Direzione, Ufficio ecc. nei cui luoghi si aduna il Consiglio/Commissione.
Grado, arma o corpo, cognome e nome dei componenti il Consiglio/Commissione.
Ministro della Difesa ovvero i Comandanti di cui all'art. 85 della legge 113/54 sullo stato degli Ufficiali, (oppure)
all'art. 72 della legge 599/54 sullo stato dei Sottufficiali.
Se l'inquisito o gli inquisiti sottoposti a Consiglio o alcuni di essi non si presentino, si potrà dire: "Fatto chiamare il
(1) ………………………………. Risulta assente" aggiungendo se abbia fatto constare o meno alcun impedimento ritenuto illegittimo, a norma a secondo i casi di cui alle norme esecutive.
Se il Consiglio/Commissione riguarda più militari, si dovrà tener presente quanto è detto alle Norme esecutive.
Le domande e le risposte dovranno riportarsi in termini concisi ma in modo completo quanto alla sostanza.
Grado, cognome e nome dell'inquisito. Se sono sottoposti allo stesso Consiglio/Commissione due o più Ufficiali, si indicherà quello che viene interrogato per primo, e poscia l'altro e gli altri.
Ove il Presidente ritenga opport uno interrogarli separatamente nel verbale si potrà dire: "Indi il Presidente, fatto ritirare
il …………………………. Ed il ………………………… precede alla interrogazione del ………………………….
Che, ecc.
Fatto poscia ritirare il …………………. Il Presidente fa rientrare il ……………….. e lo informa (se del caso) essere risultato che …………………….
A domanda ……………….. ecc. …………………. Risponde …………………….
Se sono stati sottoposti allo stesso Consiglio/Commissione due o più militari, le operazioni di votazione riprendono per
ciascuno di essi dalla posizione del quesito.
Si dovrà far menzione, nei verbali, delle eventuali sospensioni della seduta concesse dal Presidente, al punto stesso in
cui la sospensione avviene, indicando poscia la ripresa.
Qualora occorrano più sedute del Consiglio/Commissione, si farà menzione nel verbale della chiusura di ciascuna, sottoscrivendola, al punto stesso in cui la discussione è pervenuta; ed indicando poi nella continuazione del verbale il
giorno e l'ora della ripresa.
Sciolto il Consiglio/Commissione, il Presidente trasmette gli atti direttamente al Ministero.
I componenti del Consiglio/Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio.
Il verbale deve essere numerato e firmato dai membri in ogni facciata.
Il verbale deve essere compilato, a penna o anche dattilograficamente, dal segretario, seduta stante.
– 117 –
ALLEGATO B.23
CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
C/O il (indirizzo dove deve essere inviata la risposta da parte del Magistrato di sorveglianza)
_________
Prot. n. ......................... data ....................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico di (grado, nome e cognome del giudicando)
AL DOTTOR .................................................................
Magistrato di Sorveglianza C/O il Tribunale di .........................................................................................
(città)
e, per conoscenza:
AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI ...................................................................
(città)
(carcere dove è ristretto il giudicando)
Lo scrivente, (grado, cognome, nome ed incarico del Presidente del Consiglio/Commissione di disciplina) è stato nominato presidente del Consiglio di disciplina a carico del (grado, cognome e nome
del giudicando) in atto ristretto presso l'Istituto di pena di ........................................................................
In tale veste il sottoscritto ha necessità di riunire presso il citato Istituto, con la presenza dell'incolpato, il Consiglio/Commissione di disciplina, composto da (specificare il numero ed i nominativi
degli ufficiali componenti il Consiglio/Commissione di disciplina e del difensore) compreso lo scrivente, per giudicare se il nominato in oggetto è meritevole di conservare il grado.
Si prega la S.V. di voler autorizzare, salvo diverso avviso, la riunione del Consiglio di disciplina
il giorno ............................ alle ore ........... , nel locale che sarà messo a disposizione della Direzione
del suddetto Istituto di pena.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
........................................................................................
(Grado, Nome, Cognome)
____________
Se trattasi di giudicando agli arresti domiciliari la richiesta deve essere inviata solo al Magistrato di sorveglianza e consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata AR.
– 118 –
ALLEGATO B.24
CONSIGLIO/COMMISSIONE DI DISCIPLINA
C/O (indirizzo dove deve essere inviata la risposta da parte della Direzione del carcere)
_________
Prot. n. ......................
Città e data .................................................................
OGGETTO: Consiglio/Commissione di disciplina a carico del (grado, nome e cognome del giudicando)
AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI PENA DI ...................................................................
(Città)
Trasmetto in duplice esemplare il f. n. ............ in data ....................... (lettera di comunicazione
al giudicando del giorno, ora e luogo di riunione del Consiglio di disciplina) con preghiera di notifica
al (giudicando) e restituzione di una copia allo scrivente.
Si prega la S.V. di mettere a disposizione un locale di codesto Istituto di pena per la riunione del
Consiglio di disciplina, che si terrà, a carico dell'ufficiale suindicato il giorno .................. alle ore .........
come da richiesta di autorizzazione inviata al magistrato di sorveglianza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
........................................................................................
(Grado, Nome, Cognome)
____________
Richiesta da consegnare a mano o da spedire a mezzo raccomandata AR.
– 119 –
– 120 –
MODULISTICA
C. VARIE
– 121 –
– 122 –
ALLEGATO C.1
Al (1) .......................................................................................................
(grado, Cognome e Nome - Ufficio di Appartenenza - Destinazione di servizio)
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
III Reparto – 9a Divisione
00143 ROMA
OGGETTO: comunicazione di inizio del procedimento amministrativo.
Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5 del D.M. 16 settembre 1993, n. 603 (g.u. n. 117 del 21/5/94), si comunica alla S.V. che in data odierna è stato attivato
il procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale adozione di provvedimento cautelare discrezionale.
La decisione finale sarà adottata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare – III Reparto – 9a Divisione. Il responsabile del procedimento è il (2) ...................................
La S.V. potrà prendere visione degli atti presso l'ufficio del ........ il giorno ......... dalle ore .........
alle ore ............ e partecipare al procedimento mediante la presentazione di memorie scritte e documentazione pertinente all'oggetto stesso da produrre entro il giorno ......................
Si precisa infine che l'iter procedimentale, ai sensi del D.M. n. 603/93, sarà concluso entro il
termine massimo di giorni ............... dal .............. (per il riesame dei provvedimenti cautelari obbligatori il termine decorre dalla data di remissione in libertà).
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
...........................................................................
____________
(1) La presente comunicazione deve essere notificata a mano con rilascio di ricevuta od a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno.
(2) Indicare il grado e le generalità del responsabile.
– 123 –
ALLEGATO C.2
.......................................................................................................
Ente o reparto
Prot. n. ......................
città, .........................................................
OGGETTO: generalità complete dell'interessato. (degradazione)
(1) ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
..............................................................................................................................
(Città)
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
III Reparto – 9a Divisione Disciplina
00100 ROMA
1. Il nominato in oggetto è stato condannato, con sentenza n. ......... in data .................. dal ............... esecutiva il ............... - alla pena di ...................... di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in ordine al reato di ..................
2. Nel caso di specie essendo il ................ (specificare se ufficiale, sottufficiale, graduato in servizio
od in congedo), trova applicazione l'articolo 33 – comma I - del codice penale militare di pace, atteso
che trattasi di condanna che importa anche la pena accessoria della degradazione, in conseguenza
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tuttavia per poter procedere all'emissione del relativo provvedimento amministrativo concernente
la cancellazione dal ruolo militare di appartenenza si rende necessario, in via propedeutica, acquisire specifica ordinanza di applicazione, nei confronti dell'interessato, della pena accessoria della
degradazione, ai sensi degli articoli 28, 33 – comma I – e 34 del codice penale militare di pace.
Per quanto sopra, si prega codesta Autorità Giudiziaria di voler trasmettere in copia conforme la
predetta ordinanza.
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
...........................................................................
____________
(1) La richiesta va diretta alla Procura Generale ordinaria o Militare presso la Corte di Appello ordinaria o Militare competente all'atto dell'emissione della sentenza.
– 124 –
ALLEGATO C.3
.......................................................................................................
Ente o reparto
Prot. n. ......................
città, .........................................................
OGGETTO: generalità complete dell'interessato. (rimozione)
(1) ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
..............................................................................................................................
(Città)
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
III Reparto – 9a Divisione Disciplina
1. Il nominato in oggetto è stato condannato, con sentenza n. .......... in data ……….. dal …….....…..esecutiva il .................... -, alla pena di .............. di reclusione, con l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici (pena principale e accessoria non sospese), in ordine al reato di .................................
2. Nel caso di specie essendo il .............. (specificare se ufficiale, sottufficiale o graduato in servizio
od in congedo) questo ufficio deve emettere il decreto di perdita del grado per la cancellazione dal
ruolo degli ................................................ delle Forze Armate.
Tuttavia per poter procedere all'emissione del relativo provvedimento concernente la cancellazione
dal ruolo militare di appartenenza si rende necessario, in via propedeutica, acquisire specifica ordinanza di applicazione, nei confronti dell'interessato, della pena accessoria militare della rimozione,
ai sensi degli articoli 29, 33 – commi II, III - e 34 del codice penale militare di pace.
Per quanto sopra, si prega codesta Autorità Giudiziaria di voler trasmettere in copia conforme l'ordinanza di esecuzione della citata pena accessoria.
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
...........................................................................
____________
(1) La richiesta va diretta alla Procura Generale ordinaria o Militare presso la Corte di Appello ordinaria o Militare competente all'atto dell'emissione della sentenza.
– 125 –
– 126 –
MODULISTICA
D. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE
– 127 –
– 128 –
ALLEGATO D.1
INTESTAZIONE COMANDO
........................................................................................................................................
Prot. n. ..................
............................., lì ...........................
OGGETTO: Comportamento del ...............................................................................................................
Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo
Al ......................................................................................
= __________ =
1. Visto/a ..............................................................................................................................., La informo
che a suo carico è stata avviata la procedura per l'eventuale irrogazione della "consegna di rig ore".
2. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 11/7/1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare) e dell'art. 68 D.P.R. 18/7/1986, n. 545 (R.D.M.), La invito a:
– nominare un difensore di fiducia che potrà rivestire il grado massimo di ........................... o grado
equipollente;
– entro 24 ore dalla ricezione del presente invito dovrà comunicare il nominativo del difensore prescelto o la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà;
– in caso di mancata designazione, entro il termine suddetto, provvederò alla nomina di un difensore d'ufficio.
3. Al fine di consentirLe di predisporre adeguatamente la difesa in sede disciplinare, Le comunico che:
– la motivazione posta alla base del procedimento disciplinare è la seguente:
" ........................................................................................................................................................"
(Infrazione commessa il ...............................................................................................................);
– la visione degli atti è consentita presso la ................................., nei giorni feriali dalle ore 08.00
alle ore 12.00;
– il procedimento sarà concluso dalla scrivente il ............................. e, pertanto, il termine a difesa
è di giorni .............. dalla ricezione della presente;
– 129 –
SEGUE ALLEGATO D.1
– la Commissione Consultiva prevista dall'art. 67 del R.D.M. sarà costituita da:
(1) ...............................................................;
(2) ...............................................................;
(3) .............................................................. .
4. Le comunico, inoltre, che dovrà partecipare in uniforme così pure il difensore.
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
............................................................................................
Notificata con consegna di copia.
Roma, lì ................................. ore ........................
L'interessato ..........................................................
____________
Al militare sottoposto a procedimento disciplinare di corpo deve essere concesso il termine a difesa al fine di consentirgli di
produrre memorie scritte e documenti entro il termine fissato dall'Amministrazione. Il termine massimo è di 90 giorni ai sensi
dell'articolo 6 - pagina 12 del D.M. 8/8/1996, n. 690 (s.o.g.u. n. 20 del 25/1/1997). Se il procedimento disciplinare di corpo
deriva da sentenza penale o da procedimento disciplinare di stato si dovrà tenere conto dei termini previsti dalla tabella E.1.
L'interessato può rinunciare con atto scritto al termine a difesa.
– 130 –
ALLEGATO D.2
INTESTAZIONE COMANDO
........................................................................................................................................
Prot. n. ..................
OGGETTO:
............................, lì ...........................
- Nomina designati per Commissione consultiva Al ....................................................... = ______________=
Al ....................................................... = ______________=
Al ....................................................... = ______________=
1. Il militare in oggetto deve essere sottoposto a procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta
passibile della irrogazione della "consegna di rigore".
2. Le SS.VV. sono designate membri della Commissione consultiva, come previsto dall'art. 15 – 2°
comma della Legge 11/7/1978, n. 382 "norme di principio sulla disciplina militare".
3. Pertanto, le SS.VV. sono invitate a:
– comunicare subito eventuali incompatibilità;
– prendere visione presso ........................................................ degli atti del procedimento disciplinare e della pratica personale relativa al ................................ in oggetto.
4. Si fa riserva di comunicare la data e l'ora in cui si svolgerà il procedimento disciplinare.
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
............................................................................................
– 131 –
ALLEGATO D.3
Prot. n. ..................
OGGETTO:
............................., lì ...........................
Procedimento disciplinare nei confronti del .................................................... - Nomina
del militare difensore -
Al ....................................................... = __________________=
1. Il .................................., in servizio presso ..............................................., nei cui confronti è stato
instaurato procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'ha nominata difensore di fid ucia.
2. Eventuale grave impedimento dovrà essere tempestivamente comunicato a questo ..........................
3. Convocazione: .................... (data).
4. Gli atti relativi al procedimento disciplinare sono a disposizione della S.V. per essere visionati, fino
al giorno prima della convocazione.
(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO)
............................................................................................
– 132 –
ALLEGATO D.4
VERBALE DI SEDUTA
Prot. n. ...................................
MEMORIA degli adempimenti svolti nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del sottonotato militare per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore (art. 66 R.D.M.):
.............................................................................................................................................,
matr. ....................................., nato a ................................................. , in servizio presso
la ..........................................................................................................................................
Nell'ufficio del ............................................ , alle ore .......... del giorno .......................... si sono riuniti:
– il ................................................................................................., Comandante di Corpo;
– il ................................................................................................., componente della Commissione;
– il ................................................................................................., incolpato;
– il ................................................................................................., difensore di fiducia.
1. Il Comandante di Corpo:
– rammenta ai presenti il vincolo del segreto d'ufficio su tutto quanto formerà oggetto del procedimento;
– contesta all'incolpato il seguente addebito:
"........................................................................................................................................................."
Infrazione commessa dal ................... al ......................., in ..............................................................
2. L'incolpato, in ordine all'addebito, fornisce le seguenti giustificazioni:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Interviene il difensore, il quale:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Eventuali repliche:
– del Comandante di Corpo: ..............................................................................................................
– dell'incolpato: .................................................................................................................................
– del difensore: ..................................................................................................................................
– 133 –
Segue ALLEGATO D.4
5. La Commissione consultiva viene informata in ordine alla natura ed alle formalità di quanto di sua
competenza e dopo essere stata sentita circa eventuali richieste, viene invitata a ritirarsi per formulare il parere di competenza.
6. Alle ore ..................... , il Presidente dalla Commissione comunica al Signor Comandante di Corpo
che ................. è passibile di punizione di: ..........................................................................................
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
....................................................................................................
7. Decisione del Comandante di Corpo:
• visti gli atti e valutate le giustificazioni dell'incolpato, le richieste del difensore e le altre risultanze del procedimento;
• tenuto conto del grado e dell'età del ................................................ nonché dei suoi precedenti di
servizio e disciplinari;
• preso atto del parere espresso dalla Commissione consultiva,
definisce la posizione disciplinare del ........................................................................ con:
.................................................................................
FIRMA DELL'INCOLPATO
.................................................................................
IL COMANDANTE DI CORPO
.................................................................................
– 134 –
ALLEGATO D.5
INTESTAZIONE COMANDO
Prot. n. ..................
OGGETTO:
............................ , lì ...........................
Mancanza commessa dal .................................................... , matr. .................................
Al .......................................................
= ______________=
1. Esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte, ho inflitto alla S.V. la sanzione di
".............................................." per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:
"...........................................................................................................................................".
(Mancanza commessa dal .................. al ......................., in ..............................................., nel grado
di ....................................).
2. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 16 della legge 11 luglio 1978, n° 382 in relazione all'art. 1 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199, nel termine di
trenta giorni dalla data di notificazione della presente e successivamente ricorso giurisdizionale al
TAR o straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
della notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico.
IL COMANDANTE DI CORPO
...................................................................
Notificata con consegna di copia.
Roma, lì ............................. ore ..................
L'interessato ...............................................
– 135 –
– 136 –
MODULISTICA
E. CONTROLLO LEGITTIMITÀ
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
– 137 –
– 138 –
ALLEGATO E.1
TERMINI TEMPORALI
Tipo di sentenza o provvedimento che ha dato origine al
procedimento
Riferimenti normativi
Sentenza di condanna (anche Legge 27/3/2001, n. 97
applicazione pena, ex articolo
444 c.p.p.) per i delitti previsti:
- 314, 1° co. c.p. peculato;
- 317 c.p. concussione;
- 318 c.p. corruzione per un
atto di ufficio;
- 319 c.p. corruzione per un
atto contrario ai doveri di ufficio;
- 319 ter c.p. corruzione in atti
giudiziari;
- 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio
Sentenza di condanna per i rea- Legge 7/2/1990 n. 19
ti non previsti dalla legge n.
97/2001
Sentenza di patteggiamento
D.P.R. 10/1/1957, n. 3
(ex art. 444 c.p.p.), assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale o di proscioglimento per amnistia, prescrizione.
Decreti di archiviazione.
Procedimento disciplinare
per gravi fatti
D.P.R. 10/1/1957, n. 3
– 139 –
Termini temporali
- Inizio procedimento: entro 90 giorni dalla
comunicazione all'Amministrazione della
sentenza irrevocabile devono essere contestati gli addebiti all'inquisito;
- Termine procedimento: entro 180 giorni dalla data prevista come termine ultimo per la
contestazione degli addebiti all'inquisito,
compreso l'eventuale Consiglio o Commissione di disciplina e l'emanazione dell'eventuale
decreto ministeriale sanzionatorio.
Il termine è stato così modificato dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 186 del 21/6/2004
e vale per fatti realizzatisi dopo il 06/04/2001
Inizio procedimento: entro 180 giorni dalla
data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile devono essere
contestati gli addebiti all'inquisito;
Termine procedimento: entro 90 giorni dalla
data prevista come termine ultimo per la contestazione degli addebiti all'inquisito, compreso l'eventuale Consiglio o Commissione
di disciplina e l'emanazione dell'eventuale
decreto ministeriale sanzionatorio.
Inizio del procedimento: entro 180 giorni dalla
comunicazione o dalla notifica della sentenza
all'Amministrazione (Corte Costituzionale sentenza n. 374 del 13-25/7/1995 e sentenza del C.
di. S. - sez. IV, sentenza n. 969/2001 del
21/10/2000) devono essere contestati gli addebiti.
Istruttoria: 90 giorni per atto formale. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano
trascorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza che
nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ex art.
120 D.P.R. n. 3/1957.
Per i decreti di archiviazione il termine di 180
giorni decorre dal deposito in cancelleria del
provvedimento.
Inizio del procedimento: entro 180 giorni dalla
data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia
dei fatti gravi, l'ufficiale inquirente deve contestare gli addebiti all'inquisito;
Istruttoria: 90 giorni per ciascun atto formale. Il
procedimento disciplinare si estingue quando
siano trascorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza
che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ex
art. 120 D.P.R. n. 3/1957.
ALLEGATO E. 2
APPENDICE DI LEGGI E GIURISPRUDENZA
1. Legge 16/3/1935, n. 1116 (norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella
incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali) . - art. 1, 3
2. R.D.L. 3/9/1936, n. 1847 (norme esecutive ed integrative della legge 13/6/1935, n. 116 sul riacquisto
della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione
nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione dei reparti militari speciali) artt. 4, 10, 12, 11
3. R.D. 19/10/1939, n. 1398 (approvazione del testo del codice penale in vigore al 1 luglio 1931 e successive modifiche) - . artt. 191, 174, 179, 215, 219, 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 530,
653, 416 bis
4. Legge 22/12/1939, n. 2185 (norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari di truppa delle Forze Armate dello stato in seguito a procedimento disciplinare) artt.
1, 2, 3
5. R.D. 26/10/1940 n. 1809 norme esecutive della legge 22/12/1939, n. 2185 (riguardante la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello stato in
seguito a procedimento disciplinare) artt. 4, 7, 8
6. R.D. 20/2/1941 approvazione del CPMP e del CPMG - artt. 28, 29, 31, 33, 34, 38, 72, 73, 215, 260,
411
7. Legge 9/12/1941, n. 1383 (violazione delle leggi finanziarie da parte dei militari della Guardia di Finanza) - art. 3 - richiamata dalla legge 27/3/2001, n. 97
8. R.D. 16/3/1942, n. 262 (approvazione del testo del codice civile in vigore dal 21/4/1942 - artt. 48, 49,
429, 431)
9. Legge 22/12/1947 Costituzione della Repubblica Italiana
10. Legge 10/4/1954, n. 113 (sullo stato giuridico degli ufficiali) (g.u. n. 98 del 29/4/1954) - artt. 28, 29,
30, 31, 33, 34, 52, 70 n. 4, 71, 72
11. Legge 31/7/1954, n. 599 (sullo stato giuridico dei sottufficiali) - artt. 19, 20, 21, 22, 26, 37, 39, 40 lettera c), 48, 60 n. 6, 61 u.c., 62
12. D.P:R. 10/1/1957, n. 3 T.U. impiegati civili dello stato - art. 117, 85
13. Legge 15/12/1959, n. 1089 - art. 6 "stato e avanzamento ufficiali della Guardia di Finanza - corresponsabilità tra ufficiali della Guardia di Finanza e Ufficiali delle Forze Armate - competenza a disporre
l'inchiesta
14. Legge 18/10/1961 n. 1168 (sullo stato giuridico dei vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri) - artt. 8, 9, 10, 25, 26 lettera c), 34, 35, 36, 37, 38
15. Legge 31/5/1965, n. 575 - art. 1 - (disposizioni contro la mafia) - come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13/9/1982, n. 646
16. D.P.R. 28/7/1967, n. 851 (norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello stato) - art. 4
17. Legge 27/1/1968, n. 37 (modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri
e militari di truppa in servizio continuativo) - art. 4, 5
18. Legge 2/5/1969, n. 304 (norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e
dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) - art. 1 comma 2 e 6
19. D.M. 19/5/1973 (regolamento sul servizio territoriale e di presidio)
– 140 –
20. D.P.R. 5/6/1976, n. 1076 - (approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) - artt. 65 e 75
21. Legge 11/7/1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare) - artt. 2, 4, 5, 57, 13
22. Legge 25/1/1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2) - art. 4
23. D.P.R. 18/7/1986 n. 545 (regolamento di disciplina militare) - artt. 1, 2, 6, 17 lettera a), 52 lettera b),
57, 65 lettera b)
24. Legge 23/12/1986, n. 897 (ordinamento giudiziario militare)
25. D.P.R. 22/9/1988, n. 447 approvazione del c.p.p. - artt. 20, 116, 150, 215, 219, 272, 289, 329, 444,
445, 530, 653, 666, 678, 683
26. Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) - artt. 60, 129, 133, 183
27. Legge 7/2/1990 n. 19 modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti - art. 9 - 10
28. Legge 19/3/1990, n. 55 - come modificata dalla legge 13/12/1999, n. 475 - art. 15 - lettera b) - comma
4 septies (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale)
29. Legge 7/8/1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - articoli 7 e 8 - come risulta modificata dalla legge 11/2/2005, n. 15 "modifiche ed integrazioni alla legge 7/8/1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"
30. D.P.R. 9/10/1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psic otrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - artt. 73 e 74
31. D.L. 15/1/1991, n. 8 art. 16 ter - lettera d) - "contenuto delle speciali misure di protezione convertito in
legge 15/3/1991, n. 82 e modificato dalla legge 13/2/2001, n. 45
32. Legge 5/2/1992, n. 91 perdita della cittadinanza - art. 12
33. D.M. 16/9/1993 n. 603 (g.u. s.o. 21/5/1994 n. 21) (regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7/8/1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa) - pag. 20
(g.u. n. 117 del 21/5/1994) - art. 5 e 6
34. Decreto legislativo 12/5/1995, n. 196 (riordino dei ruoli e modifica alle norme sul reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) - artt. 26, 27, 36
35. D.M. 8/8/1996, n. 690 (g.u. s.o. 25/1/1997 n. 20) (regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7/8/1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere interforze) - artt. 5 e 6
36. Legge 18/2/1997, n. 25 (attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici della Forza
Armata e dell'Amministrazione Difesa) art. 10
37. D.P.R. 25/10/1999, n. 556 (regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18/2/1997, n. 25 concernente le attribuzioni dei vertici militari) artt. 21, 22
38. Decreti Legislativi 5/10/2000, nn. 297 e 298 "norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 31/3/2000, n. 78" - artt. 22 - 26
39. Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 "estensione dell'istituto della sospensione ai volontari in
ferma" - art. 16 (s.o. g.u. n. 75 del 30/3/2001)
40. Legge 27/3/2001, n. 97 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
41. Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 (norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (s.o. g.u. n. 106 del 9/5/2001) artt. 3, 4, 14, 15, 16
42. Legge 11/2/2005, n. 15 "modifiche ed integrazioni alla legge 7/8/1990, n. 241 concernente norme generali sull'azione amministrativa
– 141 –
43. D.P.R. 6/4/2005, n. 83, recante il "regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare
gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della Difesa", in g.u. n. 116
del 20/5/2005
44. Corte Costituzionale - sentenza n. 971 in data 12-14/10/1988 (g.u. n. 42 del 19/10/1988) (illegittimità
costituzionale dell'art. 85, lettera a) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3 nella parte in cui non prevede in luogo
del provvedimento di destituzione di diritto l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare)
45. Corte Costituzionale - sentenza n. 104 del 27/2 - 11/3/1991 (g.u. n. 11 del 13/3/1991) (illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72, 74 della legge 31/7/1954, n. 599 nella
parte in cui non prevedono che trovino applicazione i termini previsti dal D.P.R. 10/1/1957, n. 3.
46. Corte Costituzionale - sentenza 13-25 luglio 1995, n. 374 (g.u. 1a serie speciale n. 32 del 2/8/1995) illegittimità costituzionale dell'articolo 97 - 3° comma - del T.U. n. 3/1957 nella parte in cui prevede che
il procedimento disciplinare debba avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento.
47. Corte Costituzionale - sentenza n. 447 del 18/24 ottobre 1995 - (g.u. serie speciale n. 45 del 2/11/1995)
(La sospensione dall'impiego decorsi 5 anni deve essere revocata. La stessa può essere disposta in via
discrezionale qualora sussistano gravi motivi)
48. Corte Costituzionale - sentenza n. 363 in data 17-30/10/1996 (g.u. n. 45 del 6/11/1996) (cessazione dal
servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della rimozione - mancata previsione
dell'instaurarsi del procedimento disciplinare)
49. Corte Costituzionale - sentenza n. 197 del 24-28/5/1999 - g.u. n. 22 del 2/6/69 (previsione della conclusione del procedimento disciplinare entro il termine di 90 giorni). Termine unitario 180+90 perentorio per le sentenze dibattimentali. Per le sentenze patteggiate si applica il termine introdotto dall'artic olo 97 del T.U. n. 3/1957.
50. Ordinanza della Corte Militare di Appello di Roma n. 428 del 29/4/1999 -g.u. n. 36 dell'8/9/1999 51. Corte Costituzionale - sentenza n. 406 in data 13-31 luglio 2000 - (reati puniti con la pena 45 della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi applicabilità anche della consegna rigore) (g.u.
n. 33/2000 - 1a serie speciale)
52. Corte Costituzionale - sentenza n. 145 del 22/4/202 - illegittimità costituzionale dell'articolo 4 - comma 2 - della legge 27/3/2001, n. 97 " norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"
nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello
di prescrizione del reato
53. Corte Costituzionale - sentenza n. 394 del 10/7/2002 - illegittimità costituzionale dell'articolo 10 comma 1 - della legge 27/3/2001, n. 97 "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" nella parte in cui non prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscano anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore
54. Corte Costituzionale - sentenza n. 186 del 21/6/2004 - illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma
terzo della legge 27/3/2001, n. 97 "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"
55. Consiglio di stato - parere n. 1415/1967 - sezione 3a - del 15/11/1967 (la sospensione disciplinare nei
confronti dei militari in congedo assoluto non è applicabile)
56. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 329/1990 del 13/3/1990 (sospensione del procedimento
disciplinare in pendenza di procedimento penale)
57. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 610/1919 del 30/4/1991 (sospensione temporanea dai pubblici uffici disposta dal GIP)
58. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 736 del 3/6/1992 (termini per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un militare reintegrato nel grado a seguito di sentenza)
– 142 –
59. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 1547/1994 - in data 22/5/1995 - (militari in congedo possono essere mantenuti nella posizione di sospesi dall'impiego anche oltre il termine quinquennale)
60. Consiglio di stato - 3a sezione - parere n. 1687/99 in data 15/2/2000 sospensione dell'esame del ricorso
straordinario in pendenza di procedimento penale
61. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 602/2000 del 16/5/2000 "La sanzione di richiamo deve essere irrogata verbalmente senza inserimento della medesima nel fascicolo personale dell'interessato"
62. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 1194/2000 in data 20/6/2000 (sospensione della promozione con contestuale annullamento della valutazione per mancanza del requisito)
63. Consiglio di stato - sezione IV - sentenza 12/12/2000 - conferma TAR Lazio - sezione I - 22/10/1998,
n. 3045 (disciplina militare procedimento di stato a seguito di patteggiamento unitarietà del termine
180 + 90)
64. Consiglio di stato - sezione IV - sentenza n. 969/2001 del 21/12/2000 "per le sentenze di non luogo a
procedere per prescrizione, amnistia o di assoluzione con formula non liberatoria il termine di 180
giorni a decorre dalla data di notifica o di comunicazione della sentenza all'Amministrazione. Il Termine per concludere l'inchiesta è di 90 giorni per atto formale"
65. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 69/2001 - in data 6/3/2001 - (decorrenza del termine per
l'irrogazione di sanzione di corpo a seguito di sentenza di condanna)
66. Consiglio di stato - terza sezione - parere n. 598/2001 - in data 24/4/2001 (militare impedito a partecipare alle sedute dei consigli e delle commissioni di disciplina per motivi di salute)
67. Consiglio di stato - adunanza Commissione speciale per il pubblico impiego - parere n. 497/2001 in
data 5/11/2001 applicazione dei termini previsti dalla legge n. 97/2001 solo alle fattispecie previste per
tale legge, alle altre fattispecie si applicano i termini previsti dalla legge n. 19/1990 e dal T.U. n.
3/1957.
68. Consiglio di stato - 3a sezione - parere n. 176/2002 del 5/3/2002 "Il termine di 3° giorni per la contestazione dell'addebito per le sanzioni disciplinari di corpo si aggiunge a quello di 90 giorni di cui al
D.M. 16/9/1993, n. 603"
69. Consiglio di stato - 3a sezione - parere n. 847/2002 in data 26/3/2002 "La formula assolutoria perché il
fatto non costituisce illecito penale non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare"
70. Consiglio di stato - Adunanza Plenaria - decisione n. 2 anno 2003 in data 10/11/2003 "sentenze di
condanna termine unitario 180 + 90 - il termine finale di 90 giorni decorre dalla scadenza virtuale dei
180 giorni previsti per l'avvio del procedimento e non già dall'effettivo inizio del medesimo da parte
della p.a. agente"
71. Consiglio di stato - sezione VI - sentenza n. 7281/04 del 18/6/2004 (nel procedimento disciplin are di
stato i termini endoprocedimentali sono ordinatori)
72. TAR Lazio sezione I sentenza n. 310 del 10/2/1987 obbligo di contestazione dell'addebito disciplinare
e di assegnazione dei termini a difesa
73. TAR Lazio Latina sentenza 22/4/1998 fatti di rilevanza penale commessi prima dell'arruolamento
74. Procura Generale Militare della Repubblica presso il Tribunale Supremo Militare pareri n. 24/2266 in data 23/9/1968 e in data 1/10/1968 in merito all'applicazione delle pene militari accessorie
75. Procura Generale di Catania - parere n. 30/01 in data 9/3/2001 in merito all'applicazione delle pene militari accessorie
76. Procura Generale presso la Corte di Cassazione - parere n. 1/01 e 121/01 in data 29/11/2001 in merito
all'applicazione delle pene militari accessorie
77. D.P.R. 21/02/06 n. 167 (in GURI del 10/05/2006) – tale fonte normativa sostituisce, dal 01/01/07 sostituisce il RAU (di cui al D.P.R. 1076/1976)
– 143 –
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– 144 –
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AGENZIA INDUST RIE DIFESA
Stabilimento Grafico Militare - Gaeta
(60343) del 2006 - Pubbl. 1.500 di 40 ff.
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