PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
-INTEGRAZIONIUfficio Legale – Ufficio Odontoiatri
FNOMCeO
Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale
Sentenza 4 Gennaio 2012, n. 79
IL RICORRENTE NON È PARTE DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
«… nella condotta del Presidente del consiglio dell’ordine
dei medici non è realizzato l’indebito rifiuto di un atto
dell’ufficio, in quanto, non essendo il ricorrente “parte del
procedimento amministrativo”, a lui non era dovuta alcuna
spiegazione ex art. 328 c.p., con la conclusione che nella
specie il rifiuto non configura alcun illecito sanzionabile,
così come correttamente ritenuto dal G.I.P. ...»
E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE UNA
LETTERA-TIPO DA INVIARE ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER LA RICHIESTA DI
INFORMAZIONE ALLA AUTORITA’
GIUDIZIARIA SUI PROCEDIMENTI
PENALI A CARICO DEI
PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI
ALBI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………………..
Quale Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine di …………………. Le chiedo
cortesemente un incontro per affrontare congiuntamente un problema particolarmente delicato per il miglior svolgimento dei
procedimenti disciplinari che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3 lett. f del DLCPS 233/46 e dell’art. 6 della legge
24/07/1985 n. 409 sono di competenza delle Commissioni Albo Odontoiatri costituite presso ciascun Ordine provinciale.
I competenti organi dell’Ordine hanno necessità di ottenere informazioni sull’inizio e sull’esito dell’azione penale nei
confronti degli iscritti, in base ad una specifica disposizione normativa prevista dall’art 44, 1° comma del D.P.R. 5 aprile
1950, n.221 che testualmente prevede: “Fuori dai casi di radiazione, previsti dall’art 42, il sanitario a carico del quale abbia
avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia
stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”.
In base a questa normativa sarebbe necessario che le competenti giurisdizioni penali dessero costante informazione agli
Ordini provinciali competenti per territorio sull’inizio e sull’esito dei procedimenti penali che riguardano i medici e gli
odontoiatri italiani.
Queste informazioni permetterebbero agli Ordini di svolgere pienamente i compiti disciplinari di competenza, attualmente
resi difficoltosi proprio in carenza di un flusso di informazioni da parte delle competenti Autorità giurisdizionali.
Comprendiamo pienamente l’ulteriore impegno che verrebbe così richiesto alle cancellerie giudiziarie, ma riteniamo che
ragioni di giustizia e di equità impongano una collaborazione più stretta tra l’attività degli Organi giurisdizionali penali e gli
ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, al fine ultimo di garantire, attraverso il corretto esercizio dell’azione
disciplinare, la tutela della salute dei cittadini.
Una nota su queste problematiche inviata dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri al Ministero
della Giustizia ha avuto risposte interessanti che alleghiamo in copia sia direttamente dal Ministero che da alcune Procure
Generali cui la nota della Federazione era stata trasmessa.
Segnaliamo in particolare la risposta trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, Dr. Pietro
Calogero.
In conclusione Le chiedo l’onore di poterLa incontrare per poter approfondire insieme la problematica che ho cercato di
delineare nel comune interesse di permettere agli organi dell’Ordine di svolgere in modo sempre più efficace le funzioni
disciplinari che costituiscono l’aspetto forse più importante e decisivo della loro attività a tutela della salute pubblica e del
decoro e della dignità della professione.
Allegati vari
AUDIZIONE DISCIPLINARE
Il Consiglio di Stato, con decisione
del 2 settembre 2005, ha esteso il
diritto di accesso agli atti per il
sanitario sin dalla fase dell’audizione
di cui all’art. 39 del d.p.r. 221/1950
Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile
Sentenza 15 Aprile 2010, n. 9050
PARTI NECESSARIE NEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE, AVENDO POTERE DI
IMPUGNAZIONE, SONO, OLTRE
ALL’INTERESSATO,
IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Sentenza 8 Marzo 2006, n. 4893
In caso di addebito disciplinare per i medesimi
fatti contestati in sede penale, si impone la
sospensione del procedimento disciplinare, ai
sensi dell’art. 295 cpc in quanto dalla definizione
del procedimento penale dipende, ai sensi
dell’art. 653 cpp, quella del procedimento
disciplinare.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Sentenza 3 Maggio 2013, n. 10304
Viene confermato che la normativa di cui all’art.
2 della L. 248/2006 (cd. Legge Bersani) non
consente la realizzazione della pubblicità
informativa con modalità lesive della dignità e del
decoro della professione.
La pubblicità è realizzabile nel doveroso rispetto
di precisi e specifici limiti deontologici,
disciplinarmente rilevanti.
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