Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 161 — Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) IN SEDE REFERENTE Giovedı̀ 5 dicembre 1996. — Presidenza del Presidente Alfonso PECORARO SCANIO, indi del Vicepresidente Giovanni DI STASI – Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Roberto BORRONI. La seduta inizia alle 9,20. Disegno di legge: S. 1545 – Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (approvato dal Senato) (2811). [Parere delle Commissioni I, II (ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI e XIV] (Seguito dell’esame e conclusione). Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta l’illustrazione del provvedimento da parte del relatore ed è iniziato l’esame preliminare. Non essendovi altri deputati che desiderano intervenire in questa fase, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono replicare oppure se intendono riservarsi di intervenire durante la discussione degli emendamenti. Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo), relatore, rinuncia alla replica. Il Sottosegretario Roberto BORRONI rinuncia alla replica. Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo) , relatore, prima di entrare nel merito della discussione, osserva che ieri, in un incontro con le organizzazioni professionali, i rappresentanti di tutte le forze politiche si erano impegnati a risolvere la difficile situazione che sta vivendo il settore lattiero-caseario. Ritiene pertanto che si debba approvare rapidamente il provvedimento, invitando il Governo a confermare gli impegni già assunti. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) dichiara di avere l’impressione che esistano forze di opposizione più considerate e forze di opposizione meno considerate. Osserva di Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 162 essere venuto a conoscenza di tale incontro in modo tardivo. Il suo gruppo, non essendo stato invitato, non ha potuto partecipare. La Lega mantiene comunque la sua posizione in modo coerente ma invita il presidente a chiarire se l’incontro era con la Commissione o soltanto con il presidente stesso e i vicepresidenti. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, osserva che è stato informato dell’incontro dall’onorevole Ferrari. Ha considerato opportuno coinvolgere i vicepresidenti, i quali rappresentano peraltro sia la maggioranza che l’opposizione, nonché il relatore sul provvedimento. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia), a conforto di quanto chiarito dal Presidente, conferma che all’incontro informale con le organizzazioni professionali hanno partecipato il presidente e i vicepresidenti della Commissione. Ha avuto l’occasione di essere coinvolto anch’egli soltanto perché era di passaggio. Ha avuto cosı̀ modo di esporre l’atteggiamento del suo gruppo, che verrà mantenuto anche durante l’esame in Assemblea. Flavio TATTARINI (Sinistra democratica-L’Ulivo) rileva che anche il gruppo della Sinistra democratica non ha partecipato all’incontro, nel quale sono state coinvolte soltanto figure istituzionali come quelle dei vicepresidenti e del relatore; ritiene che in futuro si debba evitare ogni confusione, coinvolgendo negli incontri informali tutto l’Ufficio di Presidenza. Enzo CARUSO (Alleanza nazionale) dichiara con rammarico di aver appreso soltanto oggi dell’incontro, cui sarebbe stato meglio avesse partecipato una delegazione politicamente rappresentativa della Commissione. Mario PRESTAMBURGO (Popolari e Democratici-L’Ulivo) dichiara di non dover esprimere alcun rammarico in quanto si sente pienamente rappresentato dal presidente della Commissione. Coglie in- — Commissione XIII vece l’occasione per invitare a riflettere sui criteri della compensazione nazionale stabiliti nel provvedimento in esame. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, a fronte delle osservazioni avanzate dai colleghi, assume l’impegno ad informarli regolarmente sugli incontri di cui venga fatta richiesta, rilevando il momento convulso in cui si è svolto l’incontro di ieri. Su tale incontro ha ricevuto una lettera del collega Losurdo, cui risponderà fornendo le stesse precisazioni. Infatti, l’alternativa era tra il non tenere affatto l’incontro, nell’imminenza delle votazioni in Assemblea, o procedere in modo forzatamente improvvisato. Invita infine il relatore ad entrare nel merito del provvedimento. Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo), relatore, rileva di non aver mai individuato contraddittorietà nell’atteggiamento del gruppo della Lega nord per l’indipendenza della Padania. Entrando nel merito degli emendamenti, pur convenendo che il testo pervenuto dal Senato sia suscettibile di miglioramenti, ritiene che non vadano accolti per due ordini di motivi: uno di carattere generale, riguardante la ristrettezza dei tempi per procedere alla conversione del decreto; l’altro, relativo a diversi emendamenti, che cambiano profondamente l’indirizzo del provvedimento, specialmente sulla controversa questione delle quote latte. Considerando utile la presentazione di ordini del giorno in Assemblea al fine di ottenere certezza sui tempi e sull’attuazione di quanto stabilito, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Il Sottosegretario Roberto BORRONI si associa al parere espresso dal relatore. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che dalla mancata conversione non deriverebbero effetti negativi per i produttori. Ritiene d’altra parte che il Parlamento abbia l’obbligo di modificare il decreto- Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 163 legge nei suoi punti più deboli. Il gruppo della Lega nord per l’indipendenza della Padania ha presentato una serie di emendamenti tesi a migliorare il testo, rendendo giustizia ai produttori di latte e a tutti i soggetti interessati alle disposizioni in esame. Tali emendamenti, che sviluppano la linea politica del suo gruppo, intervengono in maniera sostanziale anche sulla legge n. 468 del 1992. Il parere negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul complesso degli emendamenti, a suo avviso anche in maniera irrituale, lo induce a ritenere che fin dall’inizio si sia radicata la volontà di non procedere ad alcuna modifica del testo. Ritiene invece che si potrebbero sopprimere almeno le disposizioni relative alla produzione lattiera per inserirle nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997, non assumendosi la responsabilità di approvare un testo che provoca notevoli danni. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia), intervenendo sul complesso degli emendamenti, dopo essersi associato alle considerazioni del collega Dozzo circa l’irritualità dell’espressione del parere sul complesso degli emendamenti, dichiara che gli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia traducono in termini concreti la convinzione regionalista e federalista e la volontà di dare trasparenza alla gestione amministrativa. Si riferisce in particolare alle disposizioni relative agli enti irrigui, sullo stato dei quali il Governo non ha fornito alcuna spiegazione. Ritiene che la legge n. 468 del 1992 non possa essere modificata da un provvedimento omnibus, ma meriti un attento esame parlamentare. La Commissione potrebbe presto discutere le proposte di legge già presentate in materia ed il disegno di legge preannunciato dal Governo. In alternativa e comunque, le disposizioni sulla produzione lattiera dovrebbero essere soppresse ed inserite nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997. Mario PRESTAMBURGO (Popolari e Democratici-L’Ulivo), intervenendo sul — Commissione XIII complesso degli emendamenti, ribadisce la necessità di compiere una riflessione sui criteri della compensazione nazionale, che presentano a suo avviso anche profili di incostituzionalità. La Commissione passa pertanto all’esame dell’emendamento 1.1. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) sostiene che l’articolo 1 vada soppresso, anche perché stanzia ingenti fondi che in teoria dovrebbero andare a favore degli enti di sviluppo irriguo, mentre in realtà servono a risanare i debiti della Banca Mediterranea, recentemente assorbita dalla Banca di Roma. Nota in proposito la contemporaneità tra lo stanziamento dei fondi e l’assorbimento della Banca Mediterranea da parte della Banca di Roma. Ricorda che nella scorsa legislatura l’approfondita indagine conoscitiva condotta dalla Commissione sui consorzi di bonifica aveva evidenziato la crisi del sistema degli enti irrigui. Occorrerebbe pertanto fornire un segnale forte. La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1.1 e 1.2 e passa all’esame dell’emendamento 1.3. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania), illustrando l’emendamento in esame, osserva che esso mira a sopprimere il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, anche in considerazione del fatto che gli stanziamenti ad esso destinati vengono poi stornati per altre finalizzazioni. La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 e passa all’esame dell’emendamento 1.6. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia), illustrando l’emendamento in esame, osserva che esso trasferisce alle regioni la gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 164 La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7 e passa all’esame dell’emendamento 1.8. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) raccomanda l’approvazione dell’emendamento in esame anche in considerazione del fatto che la Commissione ha respinto i precedenti emendamenti relativi agli enti irrigui, sui quali sarebbe necessario compiere un’approfondita riflessione. Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) osserva che le questioni relative alle opere irrigue e ai rapporti finanziari tra gli enti del settore e il sistema bancario non attengono ai contenuti e alle finalità del provvedimento in esame. Vi sono numerose dighe che rischiano di diventare vere e proprie discariche a cielo aperto nel caso in cui non vengano messe in condizioni di operare. Si rende pertanto necessario rilanciare lo sviluppo del sistema irriguo; altra questione è quella relativa alla gestione degli enti, sulla quale invita il Governo ad informare la Commissione. L’intervento previsto dal provvedimento è però dovuto ed indispensabile; il problema potrebbe essere affrontato anche in appositi ordini del giorno da presentare in Assemblea. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia) apprezza l’intervento del collega Nardone, dichiarando che anche il gruppo di forza Italia si orienta verso la presentazione di ordini del giorno in Assemblea dal momento che è impossibile apportare qualsiasi miglioramento al decreto-legge in esame. Giorgio MALENTACCHI (Rifondazione comunista-progressisti) concorda con il collega Nardone, ribadendo l’importanza del problema delle dighe. Anche il suo gruppo presenterà un ordine del giorno in Assemblea sulla questione, che è fondamentale anche per la Toscana, regione da cui proviene. Alberto PAOLO LEMBO (Lega nord per l’indipendenza della Padania), dopo — Commissione XIII aver dichiarato il voto favorevole sull’emendamento in esame, stigmatizza l’assurdità della situazione creatasi: alcune forze di opposizione infatti deprecano la mancanza di considerazione da parte del Governo e della maggioranza degli emendamenti presentati con intento costruttivo e non con finalità ostruzionistiche e poi prendono atto della situazione, autolimitando il proprio intervento alla presentazione di atti di indirizzo in Assemblea. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva che la situazione è indubbiamente difficile a causa dell’urgenza con cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Coglie l’occasione per ricordare che i lavori della mattinata dovranno terminare al massimo entro le ore 11 e si dovrà pertanto proseguire l’esame del provvedimento nel pomeriggio. Flavio TATTARINI (Sinistra democratica-L’Ulivo) dichiara che il voto contrario sull’emendamento 1.8 come su tutti gli altri emendamenti è dettato dal senso di responsabilità della maggioranza, che non può consentire la decadenza del decreto, pena l’ingovernabilità della situazione. Le forze di opposizione pongono questioni reali ma il decreto-legge deve essere convertito anche a causa della recente sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in pendenza di una novantina di decreti-legge. È indispensabile uscire dalla situazione di emergenza per dare respiro alla discussione, pur rendendosi conto del mutamento della situazione, che crea disagio anche tra i deputati della maggioranza. Daniele FRANZ (Alleanza nazionale), pur condividendo le osservazioni del collega Tattarini, rileva che il Governo, anziché dare respiro ai lavori del Parlamento, ingolfa le Camere con sempre nuovi decreti-legge. D’altra parte, la maggioranza da un lato invita le forze di opposizione a non ricorrere a strumenti ostruzionistici e dall’altro non tiene conto delle loro proposte. Auspica pertanto una drastica riduzione del fenomeno della Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 165 decretazione d’urgenza, dichiarando il proprio voto favorevole sugli emendamenti che la Commissione si accinge ad esaminare. La Commissione l’emendamento 1.8. respinge quindi Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia), intervenendo sull’ordine dei lavori, ricorda che ieri aveva sollecitato il presidente della Commissione a chiedere uno slittamento dell’inizio dell’esame del provvedimento in Assemblea. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, dichiara di aver inviato una lettera al presidente Violante, che peraltro è attualmente a Bonn. Ricorda però che non ha per ora ricevuto una risposta positiva, analogamente alla VII Commissione, la quale deve esaminare entro lunedı̀ ben tre decreti-legge. Ricorda altresı̀ che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è già stato fissato per le ore 12 di domani. La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, nonché gli identici emendamenti 2.1 e 2.2; respinge successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e passa all’esame dell’emendamento 2.9, sul quale chiede di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania). Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, invita il collega Dozzo alla brevità, anche in considerazione del fatto che è già intervenuto sul complesso degli emendamenti. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) rinuncia ad intervenire. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, — Commissione XIII 2.18 e passa all’esame dell’emendamento 2.19. Alberto Paolo LEMBO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) rileva l’inutilità di continuare a lavorare in maniera cosı̀ meccanica, senza neppure comprendere su cosa si sta votando. Il collega Dozzo ha già abbandonato l’aula della Commissione e anch’egli si appresta a dedicarsi a qualcosa di più serio, ritirando tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo. Ritiene infatti che il modo di lavorare sia insultante per la dignità del Parlamento e dimostra l’inutilità di svolgere un ruolo propositivo. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, prende atto delle dichiarazioni del collega Lembo pur non condividendole e ritenendo che i deputati abbiano contezza del lavoro che si sta svolgendo. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia) invita il collega Lembo ad ascoltare l’intervento che si accinge a svolgere in sostegno delle tesi appena portate avanti. Ritiene infatti che le regole vadano applicate con una certa elasticità, anche tenendo conto, nel caso specifico, della brevità degli interventi fin qui effettuati. Prende atto con dispiacere delle posizioni espresse dal gruppo della lega nord per l’indipendenza della Padania e fa propri gli emendamenti testé ritirati dal collega Lembo. Enzo CARUSO (Alleanza nazionale), intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 2.19, osserva che vi sarebbe il tempo per apportare alcuni indispensabili correttivi al decreto-legge, tesi a porre rimedio ad alcune questioni particolarmente delicate. L’emendamento 2.19 e il successivo emendamento 2.20 mirano rispettivamente ad allungare i tempi entro i quali l’AIMA si deve pronunciare sul ricorso in opposizione e a trasformare il silenzio-rifiuto in silenzioassenso. Ribadisce infatti l’insostenibilità di una previsione come quella recata dal Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 166 comma 3 dell’articolo 2 sul silenzio-rifiuto. La Commissione respinge l’emendamento 2.19. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, ritiene che eventualmente, nel caso in cui il disegno di legge di conversione sia esaminato dall’Assemblea nella seduta pomeridiana di lunedı̀, si potrebbe concordare qualche limitata modifica migliorativa. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede la verifica del numero legale. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva che, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del regolamento, la verifica del numero legale deve essere richiesta da quattro deputati. Constata comunque che questa si rende inutile dal momento che sono presenti ben più di un quarto dei componenti della Commissione. La Commissione passa quindi all’esame degli identici emendamenti 2.20 e 2.21. Daniele FRANZ (Alleanza nazionale) invita i componenti della Commissione a verificare con attenzione la possibilità di introdurre una forma di silenzio-assenso nel comma 3 dell’articolo 2 con le modalità indicate dal presidente. Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) evidenzia l’importanza del tema in argomento, che attiene ad un corretto rapporto tra le strutture pubbliche e gli utenti. Ritiene che il Governo potrebbe assumere l’impegno ad intervenire successivamente per correggere la disposizione in esame. Il Sottosegretario Roberto BORRONI osserva che da una parte il Governo è sottoposto a critiche per aver compiuto la scelta di anticipare la riforma della legge n. 468 del 1992, dall’altra lo si invita nei — Commissione XIII fatti a procedere in questo modo. Ritiene che la disposizione recata dal comma 3 dell’articolo 2 potrà essere modificata in sede di riforma della legge citata. Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) osserva che la forma del silenzio-rifiuto è chiaro sintomo di pigrizia ed inefficienza dell’amministrazione. Dal momento che non si può modificare il decreto-legge in esame, ritiene che il Governo possa impegnarsi a correggerlo successivamente. Il Sottosegretario Roberto BORRONI assume l’impegno a rivedere la questione del silenzio-rifiuto. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva l’esistenza di una situazione paradossale: infatti, i gruppi concordano su diversi punti ma a causa dei tempi ristretti non si può procedere a modificare il provvedimento in esame, salva una verifica dei tempi, da compiere anche presso il Senato della Repubblica. Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale) osserva che si è delineata una larga maggioranza sul punto. Ricorda che il decreto-legge scade il 22 dicembre e pertanto vi è la concreta possibilità di modificare il comma 3 dell’articolo 2, introducendo il principio del silenzio-assenso. Sauro SEDIOLI (Sinistra democraticaL’Ulivo) ricorda che già ieri aveva parlato di elementi di fermezza e di elementi di rigidità nell’atteggiamento del Governo. L’aver mantenuto il silenzio-rifiuto è indubbiamente un elemento di rigidità incomprensibile. Pur constatando che il ricorso al silenzio-rifiuto non è un obbligo ma una mera possibilità, suggerisce al Governo di emanare una circolare con la quale sollecitare l’AIMA a provvedere per tempo. Aniello DI NARDO (CCD-CDU) considera politicamente e moralmente intollerabile il modo in cui la Commissione sta procedendo, dal momento che non si Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 167 interviene nel senso che pure si vorrebbe, perpetuando e stratificando l’inefficienza dell’AIMA. La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.20 e 2.21. Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, nell’imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta fino alle ore 14. La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 14,20. Giovanni DI STASI, presidente, ricorda che la Commissione ha sospeso i propri lavori della mattina prima di passare all’esame dell’emendamento 2.22. Invita i colleghi alla massima sintesi dal momento che per le ore 15 è riconvocata l’Assemblea e che si è già svolto un ampio dibattito. Sauro SEDIOLI (Sinistra democraticaL’Ulivo) osserva che le dichiarazioni rese dalla delegazione delle tre organizzazioni agricole con cui i deputati della Commissione si sono appena incontrati confortano la scelta di convertire il decreto-legge in esame, pur con le sue aberrazioni. Rileva altresı̀ che l’AIMA, con la circolare in distribuzione, ha questa volta battuto il Governo. Il Sottosegretario Roberto BORRONI osserva che la questione relativa al silenzio-assenso è importante e delicata. Ha chiesto pertanto una nota esplicativa sullo stato dell’arte oltre che sul riesame delle posizioni dei produttori ed ha dato disposizioni affinché i deputati possano consultare i modelli L1 o tramite una connessione in rete tra le sedi del Parlamento e quella dell’AIMA o tramite floppy disk. Non comprende pertanto il rilievo mosso dal deputato Sedioli. Daniele FRANZ (Alleanza nazionale), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene che il comportamento tenuto nei confronti della delegazione delle tre organizzazioni — Commissione XIII agricole è stato imbarazzante poiché non si è consentito alcun contraddittorio. Rileva inoltre che la presidenza non sta agendo attualmente nel miglior modo possibile, tanto che di diversi incontri i deputati vengono a conoscenza attraverso gli organi di stampa. L’incontro odierno si è svolto con una confusione notevole dal momento che non è stato assolutamente curato. Ringrazia il Sottosegretario Borroni per la tempestività con cui ha fornito la nota esplicativa alla Commissione ma rimane scettico sul valore della documentazione fornita. Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale) si unisce alle considerazioni del collega Franz in merito alla gravità di non aver consentito alla delegazione della confederazioni agricole di parlare diffusamente e dichiara di non comprendere il riferimento alla transitorietà della norma contenuto nella nota esplicativa fornita dal Sottosegretario. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia) ritiene che l’incidente, pur spiacevole, non vada enfatizzato. Ribadisce piuttosto che occorre porre rimedio allo stato di continua emergenza esistente, che porta sia le Commissione sia l’Assemblea a votare in serie senza approfondire nessun argomento. Invita la presidenza della Commissione ad assumere le opportune iniziative per rimediare alla situazione, che sta impedendo di lavorare in modo serio e programmato. Giovanni DI STASI, presidente, dopo aver riassunto gli avvenimenti che hanno costretto a limitare ad un breve contatto l’incontro con le confederazioni agricole, ritiene che sia stato opportuno procedere in questo modo, non rinunciando comunque ad un sia pur breve confronto e riprendendo rapidamente i lavori della Commissione, che in questa fase devono essere necessariamente privilegiati. Assume l’impegno a prevedere un percorso che non si limiti soltanto alle urgenze, a partire dal momento immediatamente Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 168 successivo all’approvazione della manovra di bilancio. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.22, 2.23, nonché gli identici emendamenti 3.1 e 3.2; respinge inoltre l’emendamento 3.3 e passa all’esame dell’emendamento 3.4. Enzo CARUSO (Alleanza nazionale) raccomanda l’approvazione dell’emendamento in esame, che parte dall’esigenza di attribuire all’AIMA i controlli e le verifiche necessari per procedere alla compensazione nazionale, dal momento che l’esperienza delle convenzioni è stata fortemente negativa. Dal momento che l’AIMA è in grado di rispondere ai ricorsi entro trenta giorni, può pure procedere ai controlli e alla verifiche che si rendano necessari. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e passa all’esame dell’emendamento 3.10. Enzo CARUSO (Alleanza nazionale) raccomanda l’approvazione dell’emendamento in esame, teso a calmierare le indennità previste per il programma volontario di abbandono della produzione lattiera. La Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.10 e 3.11. Luigi OLIVIERI (Sinistra democraticaL’Ulivo) ritira gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.20, riservandosi di presentare degli ordini del giorno in Assemblea. La Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.14 e 3.15 e passa all’esame dell’emendamento 3.16. Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale) osserva che l’emendamento in esame introduce al comma 5 il riferimento alle zone dell’obiettivo 1, che non comprende perché non sia stato inserito nel testo trasmesso dal Senato. — Commissione XIII La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18 e passa all’esame dell’emendamento 3.19. Enzo CARUSO (Alleanza nazionale) rileva che l’emendamento in esame interviene su una disposizione introdotta dal Senato ma che è estranea ai contenuti del decreto-legge. Esso intende tutelare le piccole aziende con un volume d’affari ridotto, sottraendole a notevoli appesantimenti economico-burocratici. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.19, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 e passa all’esame dell’emendamento 5.12. Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale) osserva che l’emendamento in esame è dettato dal buon senso in quanto tende ad eliminare un inciso incomprensibilmente introdotto dal Senato, anche al fine di tranquillizzare il personale interessato. Giovanni DI STASI, presidente, ringrazia il collega Carrara per il chiaro invito alla riflessione rivolto ai componenti della Commissione. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 e 7.2 e passa all’esame dell’emendamento 9.7. Francesco FERRARI (Popolari e Democratici-L’Ulivo) ritira l’emendamento 9.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia) fa proprio l’emendamento 9.7. Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale) dichiara di sottoscrivere l’emendamento in esame. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.7, Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 169 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9-bis.1 e delibera infine di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge di cui ha testé concluso l’esame, deliberando altresı̀ di richiedere l’autorizzazione alla relazione orale e riservandosi la presidenza la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi. Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione Giovanni Di Stasi, presidente, avverte che, non avendo potuto l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi ieri, definire il calendario dei lavori della prossima settimana, la presidenza ha predisposto il seguente calendario dei lavori: Lunedı̀ 9 dicembre: ore 16: Comitato dei nove ddl 2811. Martedı̀ 10 dicembre: ore 11: Svolgimento delle interrogazioni 5-00243 Lembo sulle iniziative da assumere per garantire la liceità del prelievo venatorio e 5-01005 Pistone e Malentacchi sulla gestione del settore ippico. Al termine: sede referente: esame delle proposte di legge in materia di denominazioni di origine protette (limitatamente all’adozione del testo redatto dal comitato ristretto). Al termine: sede referente: esame delle proposte di legge in materia di contratti agrari. Mercoledı̀ 11 dicembre: ore 9: Seguito della discussione della risoluzione Malentacchi ed altri 7-00074 sull’impiego di seme certificato; Al termine: sede referente: seguito dell’esame delle abbinate proposte di legge in materia di contratti agrari; — Commissione XIII esame del ddl n. 2071, in materia di pesca; seguito dell’esame delle abbinate proposte di legge in materia di denominazioni di origine protette (esame preliminare). Al termine: Ufficio di presiden:za integrato dai rappresentanti dei gruppi. Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo), intervenendo sull’ordine dei lavori, dichiara di non aver voluto interrompere l’esame del provvedimento e solleva soltanto ora un problema serio ed urgente, relativo agli incontri con soggetti esterni al Parlamento. Tali incontri devono a suo avviso avvenire secondo regole e criteri precisi dal momento che già in passato si è offerta un’immagine negativa del Parlamento. Le iniziative personali del presidente devono essere distinte da quelle che coinvolgono la Commissione; inoltre, quando il presidente interviene pubblicamente dovrebbe chiarire se parla nella sua veste istituzionale o se esprime posizioni politiche personali. Francesco FERRARI (Popolari e Democratici-L’Ulivo) condivide le osservazioni del collega Nardone, rilevando la scorrettezza del comportamento tenuto da un componente della Commissione, che ha invitato a partecipare all’incontro tenutosi nel pomeriggio tutta la rappresentanza di base delle tre confederazioni. Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) respinge le accuse del collega Ferrari, che d’altra parte si è comportato in maniera analoga alla sua soltanto ieri, dichiarando di essersi preoccupato della possibilità di effettuare un incontro con una delegazione delle confederazioni agricole. Giovanni DI STASI, presidente, osserva che, al di là delle polemiche, la Commissione ha svolto un proficuo lavoro. La seduta termina alle 15,5. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 170 — Commissione XIII ALLEGATO Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (A.C. 2811). EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ART. 1. Sopprimerlo. Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l’anno finanziario 1996. 1. 2. 1. 1. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: Sostituirlo con il seguente: ART. 1. (Contributi al settore degli allevamenti bovini da latte. 1. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte sono attribuiti contributi straordinari per l’anno 1996, nell’importo di 90.000 milioni quale contributo per l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall’AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all’Ente irriguo umbrotoscano. 3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del ART. 1. 1. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è soppresso. 1. 3. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 1. (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti). 1. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’arti- Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 171 — Commissione XIII Sopprimere il comma 2. colo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1996. 2. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte e per favorire il riordino delle funzioni degli enti irrigui sono attribuiti contributi straordinari per l’anno 1996, rispettivamente, nell’importo di 89.500 milioni quale contributo per l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall’AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all’Ente irriguo umbro-toscano. 3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l’anno finanziario 1996. Al comma 3, sopprimere le parole: di cui 500 milioni a titolo di contributo per i programmi di miglioramento del lupo italiani, per l’anno 1995. 1. 4. 1. 9. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2002 con le seguenti: al 31 dicembre 1996. 1. 5. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione per l’agricoltura è affidata alle regioni. 1. 6. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cuccu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. 1. 7. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cuccu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Al comma 2, sostituire le parole: necessarie all’esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni con le seguenti: di adduzione. 1. 8. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 4, sostituire le parole: 2 e 3 con le seguenti: precedenti. 1. 10. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cuccu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Al comma 4, aggiungere, in fine, il il seguente periodo: I criteri di assegnazione di tali importi devono essere stabiliti dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all’arti- Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 172 colo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 1. 11. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cuccu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Art. 2. Sopprimerlo. * 2. 1. Commissione XIII 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l’attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione. 2. 3. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: Art. 2. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cuccu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Sopprimerlo. * 2. 2. — Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. A seguito della realizzazione dell’anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l’attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione. 2. 4. Art. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata. 2. L’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato. 3. L’articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all’ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all’articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. 4. A seguito della realizzazione dell’anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall’articolo 6-bis del decreto-legge Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. L’articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all’ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all’articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. 2. 5. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 173 Sostituirlo con il seguente: — Commissione XIII Sostituirlo con il seguente: ART. 2. ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all’articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. 2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall’articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. 3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all’Aima per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale. 4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui al comma 3 o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza di cui allo stesso comma 3, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l’Aima ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui al comma 2. 1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare, ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall’articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. 3. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-1995, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-1989, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-1989. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelli di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore. 2. 6. 2. 7. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 174 Sostituirlo con il seguente: ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all’articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. 2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall’articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. 3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all’Aima per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale. 2. 8. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2 (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei — Commissione XIII produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall’articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. 2. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall’avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. 3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1. 2. 9. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2 (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Le funzioni di controllo relative all’applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Restano ferme le funzioni di controllo dell’Ispettorato centrale repressione Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 175 frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 2. 10. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2 (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni annninistrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 2. 11. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. — Commissione XIII precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore. 2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall’articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. 3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all’AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale. 2. 12. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2 (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di corinnercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne, è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna Sostituirlo con il seguente: ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall’avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. 2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 176 oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1. 3. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all’AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. 4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 3. 2. 13. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. — Sostituirlo con il seguente: ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-1989. 2. 15. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituirlo con il seguente: ART. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Gli acquirenti di cui all’articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/ 92, del 28 dicembre 1992, e successive dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all’AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all’AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno. 2. 14. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Commissione XIII Sopprimere il comma 1. 2. 16. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 2. 2. 17. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 3. 2. 18. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nei successivi trenta giorni con le seguenti: nei successivi sessanta giorni. 2. 19. Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 177 Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si intende respinto con le seguenti: si intende accolto. — Commissione XIII Sopprimere il comma 1. 3. 3. * 2. 20. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Di Nardo, Baccini. Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si intende respinto con le seguenti: si intende accolto. Al comma 1, al capoverso 12, all’alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: che può avvalersi fino alla fine del primo periodo. 3. 4. * 2. 21. Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz. Sopprimere il comma 4. 2. 22. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che non hanno, comunque valore probatorio. Al comma 1, al capoverso 12, lettera c), sopprimere le parole: e nelle zone di cui all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93. 3. 5. 3. 6. ART. 3. * 3. 1. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Sopprimerlo. * 3. 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 3. 3. 7. Sopprimerlo. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 2. 2. 23. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 3, sostituire le parole: dall’AIMA con le seguenti: dalle regioni e province autonome. 3. 8. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 4. 3. 9. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 4, dopo le parole: di cui è titolare inserire le seguenti: non superiore a quella determinata dal prezzo del latte Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 178 — Commissione XIII all’atto della cessione per la quantità della produzione ceduta. Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente: 3. 10. c-bis). produttori ubicati nelle zone di cui all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93. Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz. Al comma 4, sostituire le parole: nella riserva nazionale con le seguenti: in riserve regionali appositamente costituite. 3. 16. Sopprimere il comma 6. 3. 17. 3. 11. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dal programma volontario di abbandono di cui al presente comma sono escluse le zone di montagna come definite dall’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE. Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Losurdo, Fino. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 6, sostituire le parole: del programma con le seguenti: dei programmi delle regioni e delle province autonome. 3. 18. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. 3. 12. Olivieri, Detomas, Boato, Caveri, Sbarbati. Al comma 5, all’alinea, dopo le parole: ad un prezzo pari all’indennità versata inserire le seguenti: ridotto alla metà nel caso di produttori delle zone di montagna. 3. 13. Olivieri, Detomas, Boato, Caveri, Sbarbati. Sostituire il comma 6-bis con il seguente: 6-bis. Sono esentati dall’iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura secondo le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le piccole aziende agricole con un volume d’affari non superiore ai quindici milioni. 3. 19. Al comma 5, sopprimere la lettera b). Caruso, Losurdo, Poli Bortone, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz. 3. 14. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 5, sopprimere la lettera c). 3. 15. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 6-ter, sostituire le parole: tenuti dall’assessorato per l’agricoltura con le seguenti: ovvero degli schedari ufficiali aziendali tenuti dall’assessorato per l’agricoltura o da enti strumentali della provincia. 3. 20. Olivieri, Detomas, Boato, Caveri, Sbarbati. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 179 ART. 4. Sopprimerlo. 4. 1. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Peretti, Grillo, Marras. Sopprimere il comma 2. 4. 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci. 4. 3. Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon. Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Limitatamente al periodo 19951996 il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore ovvero abbia superato, nel limite del 15 per cento, la somma dei quantitativi individualmente assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l’anno 1996, nella gestione finanziaria dell’AIMA - spese connesse ad interventi comunitari. 4. 4. Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon. — Commissione XIII Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Limitatamente al periodo 19951996 il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore ovvero abbia superato, nel limite del 2 per cento, la somma dei quantitativi individualmente assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l’anno 1996, nella gestione finanziaria dell’AIMA - spese connesse ad interventi comunitari. 4. 5. Pittino, Bosco. Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre. 4. 6. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l’acquisizione o con l’affitto di nuove quote non si superi il predetto limite. 4. 7. Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon. Aggiungere in fine, i seguenti commi: 2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 180 o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. 2-ter. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni ed alle province autonome di Bolzano e Trento. 4. 8. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Aggiungere in fine, i seguenti commi: 2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. 2-ter. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l’azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell’azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all’interno del rispettivo territorio; Commissione XIII — Aggiungere in fine, i seguenti commi: 2-bis. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. 2-ter. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome. 2-quater. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili. 4. 10. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. ART. 5. Sopprimerlo. 5. 1. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 1. 5. 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Al comma 1, premettere alle parole: Possono essere assunti le seguenti: Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami. 4. 9. 5. 3. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 181 Al comma 1, sostituire le parole: Possono essere assunti con le seguenti: Vengono assunti. 5. 4. — Commissione XIII Sopprimere il comma 4. 5. 10. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Di Nardo, Baccini. Sopprimere il comma 5. Al comma 1, sostituire le parole: situati nelle regioni del centro-nord Italia con le seguenti: che presentano carenze di organico. 5. 5. Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cicu, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Peretti, Grillo, Marras. Al comma 1, sostituire le parole: del centro-nord-Italia con le seguenti: di residenza delle suddette unità di personale. 5. 6. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. 5. 11. Al comma 5, sopprimere le parole: nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti. 5. 12. 5. 13. Al comma 2, sopprimere le parole da: ai sensi del presente decreto fino a: legge 26 novembre 1992, n. 460. 5. 8. Fino, Caruso, Losurdo. Sopprimere il comma 3. 5. 9. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 7. Sopprimere il comma 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Losurdo, Fino. Sopprimere il comma 6. 5. 14. 5. 7. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di 10 unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione al R.U.T. richiedano di utilizzare, maturandone i requisiti entro il 31 dicembre 1997, la mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, si applica quanto previsto dall’articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, senza presentazione di domanda da parte della procedura concorsuale della Federconsorzi. 5. 15. Di Nardo, Baccini. Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 182 Sopprimere il comma 8. 5. 16. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Sopprimere il comma 9. 5. 17. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. ART. 6. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell’Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 19891991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all’entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l’anno 1996, in misura di 1.000 miliardi di lire, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall’AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. 1. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. — Commissione XIII Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 miliardi con le seguenti: 817.315.686.550. 6. 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: La cifra residua, pari a lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all’Unione europea, in base all’accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata quale contributo per l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall’AIMA ai sensi del decretolegge 6 settembre 1996, n. 463. 6. 3. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. ART. 7. Al comma 1, sostituire la cifra: 95 con la seguente: 182. 7. 1. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 2, sostituire la cifra: 95 con la seguente: 182. 7. 2. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. ART. 9. Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Per le navi che esercitano la pesca con il sistema draga idraulica, ai Giovedı̀ 5 dicembre 1996 — 183 fini del presente decreto si considerano i periodi di fermo previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni. — Sopprimere il comma 9. 9. 3. Conseguentemente: dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1-bis, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto in ragione di 30 giorni, prendendo come riferimento il secondo mese di fermo attuato dalle imprese di pesca, durante il quale l’inattività del motopeschereccio venga attestata dall’avvenuto deposito presso l’ufficio marittimo competente dei documenti di bordo e del libretto dei carbolubrificanti; al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: È concessa all’impresa di pesca una indennità giornaliera con le seguenti: È concessa all’impresa di pesca di cui ai commi 1 e 1-bis una indennità giornaliera; al comma 8, sostituire le cifre: 82.585, 43.000 e 39.585 rispettivamente con le seguenti: 89.219, 49.000 e 40.219. 9. 7. Prestamburgo, Ferrari. 9. 4. 9. 2. 9. 5. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente: 9-ter. A partire dal 1o gennaio 1997, è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti di tipo spadara. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Sopprimere il comma 3. Sopprimere il comma 7. Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. Al comma 9, sostituire le parole: versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l’adempimento di quanto di loro competenza. 9. 6. 9. 1. Commissione XIII Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon. ART 9-bis. Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del comma. 9-bis. 1. Di Nardo.