Giovedı̀ 5 dicembre 1996
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Commissione XIII
XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
IN SEDE REFERENTE
Giovedı̀ 5 dicembre 1996. — Presidenza
del Presidente Alfonso PECORARO SCANIO, indi del Vicepresidente Giovanni DI
STASI – Interviene il Sottosegretario di
Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali Roberto BORRONI.
La seduta inizia alle 9,20.
Disegno di legge:
S. 1545 – Conversione in legge del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei
settori agricoli e fermo biologico della pesca per il
1996 (approvato dal Senato) (2811).
[Parere delle Commissioni I, II (ai sensi dell’articolo
73, comma 1-bis del regolamento, in materia di
sanzioni), V, VIII, X, XI e XIV]
(Seguito dell’esame e conclusione).
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è
svolta l’illustrazione del provvedimento da
parte del relatore ed è iniziato l’esame
preliminare. Non essendovi altri deputati
che desiderano intervenire in questa fase,
chiede al relatore e al rappresentante del
Governo se intendono replicare oppure se
intendono riservarsi di intervenire durante la discussione degli emendamenti.
Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo), relatore, rinuncia alla replica.
Il Sottosegretario Roberto BORRONI
rinuncia alla replica.
Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo) , relatore, prima di entrare nel
merito della discussione, osserva che ieri,
in un incontro con le organizzazioni
professionali, i rappresentanti di tutte le
forze politiche si erano impegnati a risolvere la difficile situazione che sta vivendo
il settore lattiero-caseario. Ritiene pertanto che si debba approvare rapidamente
il provvedimento, invitando il Governo a
confermare gli impegni già assunti.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) dichiara di
avere l’impressione che esistano forze di
opposizione più considerate e forze di
opposizione meno considerate. Osserva di
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essere venuto a conoscenza di tale incontro in modo tardivo. Il suo gruppo, non
essendo stato invitato, non ha potuto
partecipare. La Lega mantiene comunque
la sua posizione in modo coerente ma
invita il presidente a chiarire se l’incontro
era con la Commissione o soltanto con il
presidente stesso e i vicepresidenti.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, osserva che è stato informato dell’incontro dall’onorevole Ferrari. Ha considerato opportuno coinvolgere i vicepresidenti, i quali rappresentano peraltro sia
la maggioranza che l’opposizione, nonché
il relatore sul provvedimento.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia), a conforto di quanto chiarito dal Presidente, conferma che all’incontro informale con le organizzazioni
professionali hanno partecipato il presidente e i vicepresidenti della Commissione. Ha avuto l’occasione di essere
coinvolto anch’egli soltanto perché era di
passaggio. Ha avuto cosı̀ modo di esporre
l’atteggiamento del suo gruppo, che verrà
mantenuto anche durante l’esame in Assemblea.
Flavio TATTARINI (Sinistra democratica-L’Ulivo) rileva che anche il gruppo
della Sinistra democratica non ha partecipato all’incontro, nel quale sono state
coinvolte soltanto figure istituzionali come
quelle dei vicepresidenti e del relatore;
ritiene che in futuro si debba evitare ogni
confusione, coinvolgendo negli incontri
informali tutto l’Ufficio di Presidenza.
Enzo CARUSO (Alleanza nazionale)
dichiara con rammarico di aver appreso
soltanto oggi dell’incontro, cui sarebbe
stato meglio avesse partecipato una delegazione
politicamente
rappresentativa
della Commissione.
Mario PRESTAMBURGO (Popolari e
Democratici-L’Ulivo) dichiara di non dover esprimere alcun rammarico in quanto
si sente pienamente rappresentato dal
presidente della Commissione. Coglie in-
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Commissione XIII
vece l’occasione per invitare a riflettere
sui criteri della compensazione nazionale
stabiliti nel provvedimento in esame.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, a fronte delle osservazioni avanzate
dai colleghi, assume l’impegno ad informarli regolarmente sugli incontri di cui
venga fatta richiesta, rilevando il momento convulso in cui si è svolto l’incontro di ieri. Su tale incontro ha ricevuto
una lettera del collega Losurdo, cui risponderà fornendo le stesse precisazioni.
Infatti, l’alternativa era tra il non tenere
affatto l’incontro, nell’imminenza delle votazioni in Assemblea, o procedere in
modo forzatamente improvvisato. Invita
infine il relatore ad entrare nel merito del
provvedimento.
Paolo RUBINO (Sinistra democraticaL’Ulivo), relatore, rileva di non aver mai
individuato contraddittorietà nell’atteggiamento del gruppo della Lega nord per
l’indipendenza della Padania. Entrando
nel merito degli emendamenti, pur convenendo che il testo pervenuto dal Senato
sia suscettibile di miglioramenti, ritiene
che non vadano accolti per due ordini di
motivi: uno di carattere generale, riguardante la ristrettezza dei tempi per procedere alla conversione del decreto; l’altro, relativo a diversi emendamenti, che
cambiano profondamente l’indirizzo del
provvedimento, specialmente sulla controversa questione delle quote latte. Considerando utile la presentazione di ordini
del giorno in Assemblea al fine di ottenere
certezza sui tempi e sull’attuazione di
quanto stabilito, esprime parere contrario
su tutti gli emendamenti.
Il Sottosegretario Roberto BORRONI si
associa al parere espresso dal relatore.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania), intervenendo
sul complesso degli emendamenti, osserva
che dalla mancata conversione non deriverebbero effetti negativi per i produttori.
Ritiene d’altra parte che il Parlamento
abbia l’obbligo di modificare il decreto-
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legge nei suoi punti più deboli. Il gruppo
della Lega nord per l’indipendenza della
Padania ha presentato una serie di emendamenti tesi a migliorare il testo, rendendo giustizia ai produttori di latte e a
tutti i soggetti interessati alle disposizioni
in esame. Tali emendamenti, che sviluppano la linea politica del suo gruppo,
intervengono in maniera sostanziale anche
sulla legge n. 468 del 1992. Il parere
negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul complesso
degli emendamenti, a suo avviso anche in
maniera irrituale, lo induce a ritenere che
fin dall’inizio si sia radicata la volontà di
non procedere ad alcuna modifica del
testo. Ritiene invece che si potrebbero
sopprimere almeno le disposizioni relative
alla produzione lattiera per inserirle nel
disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica per il 1997, non assumendosi la responsabilità di approvare un
testo che provoca notevoli danni.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia), intervenendo sul complesso
degli emendamenti, dopo essersi associato
alle considerazioni del collega Dozzo circa
l’irritualità dell’espressione del parere sul
complesso degli emendamenti, dichiara
che gli emendamenti presentati dal
gruppo di Forza Italia traducono in termini concreti la convinzione regionalista e
federalista e la volontà di dare trasparenza alla gestione amministrativa. Si
riferisce in particolare alle disposizioni
relative agli enti irrigui, sullo stato dei
quali il Governo non ha fornito alcuna
spiegazione. Ritiene che la legge n. 468
del 1992 non possa essere modificata da
un provvedimento omnibus, ma meriti un
attento esame parlamentare. La Commissione potrebbe presto discutere le proposte di legge già presentate in materia ed il
disegno di legge preannunciato dal Governo. In alternativa e comunque, le
disposizioni sulla produzione lattiera dovrebbero essere soppresse ed inserite nel
disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica per il 1997.
Mario PRESTAMBURGO (Popolari e
Democratici-L’Ulivo), intervenendo sul
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Commissione XIII
complesso degli emendamenti, ribadisce la
necessità di compiere una riflessione sui
criteri della compensazione nazionale, che
presentano a suo avviso anche profili di
incostituzionalità.
La Commissione passa pertanto all’esame dell’emendamento 1.1.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) sostiene che
l’articolo 1 vada soppresso, anche perché
stanzia ingenti fondi che in teoria dovrebbero andare a favore degli enti di sviluppo
irriguo, mentre in realtà servono a risanare i debiti della Banca Mediterranea,
recentemente assorbita dalla Banca di
Roma. Nota in proposito la contemporaneità tra lo stanziamento dei fondi e
l’assorbimento della Banca Mediterranea
da parte della Banca di Roma.
Ricorda che nella scorsa legislatura
l’approfondita indagine conoscitiva condotta dalla Commissione sui consorzi di
bonifica aveva evidenziato la crisi del
sistema degli enti irrigui. Occorrerebbe
pertanto fornire un segnale forte.
La Commissione respinge con distinte
votazioni gli emendamenti 1.1 e 1.2 e
passa all’esame dell’emendamento 1.3.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania), illustrando
l’emendamento in esame, osserva che esso
mira a sopprimere il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, anche in considerazione del fatto
che gli stanziamenti ad esso destinati
vengono poi stornati per altre finalizzazioni.
La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 e
passa all’esame dell’emendamento 1.6.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia), illustrando l’emendamento
in esame, osserva che esso trasferisce alle
regioni la gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.
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La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7 e
passa all’esame dell’emendamento 1.8.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) raccomanda
l’approvazione
dell’emendamento
in
esame anche in considerazione del fatto
che la Commissione ha respinto i precedenti emendamenti relativi agli enti irrigui, sui quali sarebbe necessario compiere
un’approfondita riflessione.
Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) osserva che le questioni relative alle opere irrigue e ai rapporti
finanziari tra gli enti del settore e il
sistema bancario non attengono ai contenuti e alle finalità del provvedimento in
esame. Vi sono numerose dighe che rischiano di diventare vere e proprie discariche a cielo aperto nel caso in cui non
vengano messe in condizioni di operare.
Si rende pertanto necessario rilanciare lo
sviluppo del sistema irriguo; altra questione è quella relativa alla gestione degli
enti, sulla quale invita il Governo ad
informare la Commissione. L’intervento
previsto dal provvedimento è però dovuto
ed indispensabile; il problema potrebbe
essere affrontato anche in appositi ordini
del giorno da presentare in Assemblea.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia) apprezza l’intervento del
collega Nardone, dichiarando che anche il
gruppo di forza Italia si orienta verso la
presentazione di ordini del giorno in
Assemblea dal momento che è impossibile
apportare qualsiasi miglioramento al decreto-legge in esame.
Giorgio MALENTACCHI (Rifondazione
comunista-progressisti) concorda con il
collega Nardone, ribadendo l’importanza
del problema delle dighe. Anche il suo
gruppo presenterà un ordine del giorno in
Assemblea sulla questione, che è fondamentale anche per la Toscana, regione da
cui proviene.
Alberto PAOLO LEMBO (Lega nord
per l’indipendenza della Padania), dopo
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Commissione XIII
aver dichiarato il voto favorevole sull’emendamento in esame, stigmatizza l’assurdità della situazione creatasi: alcune
forze di opposizione infatti deprecano la
mancanza di considerazione da parte del
Governo e della maggioranza degli emendamenti presentati con intento costruttivo
e non con finalità ostruzionistiche e poi
prendono atto della situazione, autolimitando il proprio intervento alla presentazione di atti di indirizzo in Assemblea.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva che la situazione è indubbiamente difficile a causa dell’urgenza con
cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Coglie l’occasione per ricordare che
i lavori della mattinata dovranno terminare al massimo entro le ore 11 e si dovrà
pertanto proseguire l’esame del provvedimento nel pomeriggio.
Flavio TATTARINI (Sinistra democratica-L’Ulivo) dichiara che il voto contrario
sull’emendamento 1.8 come su tutti gli
altri emendamenti è dettato dal senso di
responsabilità della maggioranza, che non
può consentire la decadenza del decreto,
pena l’ingovernabilità della situazione. Le
forze di opposizione pongono questioni
reali ma il decreto-legge deve essere convertito anche a causa della recente sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in pendenza di una novantina di
decreti-legge. È indispensabile uscire dalla
situazione di emergenza per dare respiro
alla discussione, pur rendendosi conto del
mutamento della situazione, che crea disagio anche tra i deputati della maggioranza.
Daniele FRANZ (Alleanza nazionale),
pur condividendo le osservazioni del collega Tattarini, rileva che il Governo, anziché dare respiro ai lavori del Parlamento, ingolfa le Camere con sempre
nuovi decreti-legge. D’altra parte, la maggioranza da un lato invita le forze di
opposizione a non ricorrere a strumenti
ostruzionistici e dall’altro non tiene conto
delle loro proposte. Auspica pertanto una
drastica riduzione del fenomeno della
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decretazione d’urgenza, dichiarando il
proprio voto favorevole sugli emendamenti
che la Commissione si accinge ad esaminare.
La
Commissione
l’emendamento 1.8.
respinge
quindi
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia), intervenendo sull’ordine dei
lavori, ricorda che ieri aveva sollecitato il
presidente della Commissione a chiedere
uno slittamento dell’inizio dell’esame del
provvedimento in Assemblea.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, dichiara di aver inviato una lettera
al presidente Violante, che peraltro è
attualmente a Bonn. Ricorda però che
non ha per ora ricevuto una risposta
positiva, analogamente alla VII Commissione, la quale deve esaminare entro
lunedı̀ ben tre decreti-legge. Ricorda altresı̀ che il termine per la presentazione
degli emendamenti in Assemblea è già
stato fissato per le ore 12 di domani.
La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11,
nonché gli identici emendamenti 2.1 e 2.2;
respinge successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8 e passa all’esame dell’emendamento 2.9, sul quale chiede di intervenire
per dichiarazione di voto il deputato
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania).
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, invita il collega Dozzo alla brevità,
anche in considerazione del fatto che è già
intervenuto sul complesso degli emendamenti.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) rinuncia ad
intervenire.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 2.9,
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,
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Commissione XIII
2.18 e passa all’esame dell’emendamento
2.19.
Alberto Paolo LEMBO (Lega nord per
l’indipendenza della Padania) rileva l’inutilità di continuare a lavorare in maniera
cosı̀ meccanica, senza neppure comprendere su cosa si sta votando. Il collega
Dozzo ha già abbandonato l’aula della
Commissione e anch’egli si appresta a
dedicarsi a qualcosa di più serio, ritirando
tutti gli emendamenti presentati dal suo
gruppo. Ritiene infatti che il modo di
lavorare sia insultante per la dignità del
Parlamento e dimostra l’inutilità di svolgere un ruolo propositivo.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, prende atto delle dichiarazioni del
collega Lembo pur non condividendole e
ritenendo che i deputati abbiano contezza
del lavoro che si sta svolgendo.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia) invita il collega Lembo ad
ascoltare l’intervento che si accinge a
svolgere in sostegno delle tesi appena
portate avanti. Ritiene infatti che le regole
vadano applicate con una certa elasticità,
anche tenendo conto, nel caso specifico,
della brevità degli interventi fin qui effettuati. Prende atto con dispiacere delle
posizioni espresse dal gruppo della lega
nord per l’indipendenza della Padania e fa
propri gli emendamenti testé ritirati dal
collega Lembo.
Enzo CARUSO (Alleanza nazionale),
intervenendo per dichiarazione di voto
sull’emendamento 2.19, osserva che vi
sarebbe il tempo per apportare alcuni
indispensabili correttivi al decreto-legge,
tesi a porre rimedio ad alcune questioni
particolarmente delicate. L’emendamento
2.19 e il successivo emendamento 2.20
mirano rispettivamente ad allungare i
tempi entro i quali l’AIMA si deve pronunciare sul ricorso in opposizione e a
trasformare il silenzio-rifiuto in silenzioassenso. Ribadisce infatti l’insostenibilità
di una previsione come quella recata dal
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comma 3 dell’articolo 2 sul silenzio-rifiuto.
La Commissione respinge l’emendamento 2.19.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, ritiene che eventualmente, nel caso
in cui il disegno di legge di conversione sia
esaminato dall’Assemblea nella seduta pomeridiana di lunedı̀, si potrebbe concordare qualche limitata modifica migliorativa.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia), intervenendo sull’ordine dei
lavori, chiede la verifica del numero legale.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva che, ai sensi dell’articolo 46,
comma 4, del regolamento, la verifica del
numero legale deve essere richiesta da
quattro deputati. Constata comunque che
questa si rende inutile dal momento che
sono presenti ben più di un quarto dei
componenti della Commissione.
La Commissione passa quindi all’esame
degli identici emendamenti 2.20 e 2.21.
Daniele FRANZ (Alleanza nazionale)
invita i componenti della Commissione a
verificare con attenzione la possibilità di
introdurre una forma di silenzio-assenso
nel comma 3 dell’articolo 2 con le modalità indicate dal presidente.
Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) evidenzia l’importanza del
tema in argomento, che attiene ad un
corretto rapporto tra le strutture pubbliche e gli utenti. Ritiene che il Governo
potrebbe assumere l’impegno ad intervenire successivamente per correggere la
disposizione in esame.
Il Sottosegretario Roberto BORRONI
osserva che da una parte il Governo è
sottoposto a critiche per aver compiuto la
scelta di anticipare la riforma della legge
n. 468 del 1992, dall’altra lo si invita nei
—
Commissione XIII
fatti a procedere in questo modo. Ritiene
che la disposizione recata dal comma 3
dell’articolo 2 potrà essere modificata in
sede di riforma della legge citata.
Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo) osserva che la forma del
silenzio-rifiuto è chiaro sintomo di pigrizia ed inefficienza dell’amministrazione.
Dal momento che non si può modificare
il decreto-legge in esame, ritiene che il
Governo possa impegnarsi a correggerlo
successivamente.
Il Sottosegretario Roberto BORRONI
assume l’impegno a rivedere la questione
del silenzio-rifiuto.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, rileva l’esistenza di una situazione
paradossale: infatti, i gruppi concordano
su diversi punti ma a causa dei tempi
ristretti non si può procedere a modificare il provvedimento in esame, salva una
verifica dei tempi, da compiere anche
presso il Senato della Repubblica.
Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale)
osserva che si è delineata una larga
maggioranza sul punto. Ricorda che il
decreto-legge scade il 22 dicembre e pertanto vi è la concreta possibilità di modificare il comma 3 dell’articolo 2, introducendo il principio del silenzio-assenso.
Sauro SEDIOLI (Sinistra democraticaL’Ulivo) ricorda che già ieri aveva parlato
di elementi di fermezza e di elementi di
rigidità nell’atteggiamento del Governo.
L’aver mantenuto il silenzio-rifiuto è indubbiamente un elemento di rigidità incomprensibile. Pur constatando che il
ricorso al silenzio-rifiuto non è un obbligo
ma una mera possibilità, suggerisce al
Governo di emanare una circolare con la
quale sollecitare l’AIMA a provvedere per
tempo.
Aniello DI NARDO (CCD-CDU) considera politicamente e moralmente intollerabile il modo in cui la Commissione sta
procedendo, dal momento che non si
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interviene nel senso che pure si vorrebbe,
perpetuando e stratificando l’inefficienza
dell’AIMA.
La Commissione respinge quindi gli
identici emendamenti 2.20 e 2.21.
Alfonso PECORARO SCANIO, presidente, nell’imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta fino alle ore
14.
La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa
alle 14,20.
Giovanni DI STASI, presidente, ricorda
che la Commissione ha sospeso i propri
lavori della mattina prima di passare
all’esame dell’emendamento 2.22. Invita i
colleghi alla massima sintesi dal momento
che per le ore 15 è riconvocata l’Assemblea e che si è già svolto un ampio
dibattito.
Sauro SEDIOLI (Sinistra democraticaL’Ulivo) osserva che le dichiarazioni rese
dalla delegazione delle tre organizzazioni
agricole con cui i deputati della Commissione si sono appena incontrati confortano la scelta di convertire il decreto-legge
in esame, pur con le sue aberrazioni.
Rileva altresı̀ che l’AIMA, con la circolare
in distribuzione, ha questa volta battuto il
Governo.
Il Sottosegretario Roberto BORRONI
osserva che la questione relativa al silenzio-assenso è importante e delicata. Ha
chiesto pertanto una nota esplicativa sullo
stato dell’arte oltre che sul riesame delle
posizioni dei produttori ed ha dato disposizioni affinché i deputati possano consultare i modelli L1 o tramite una connessione in rete tra le sedi del Parlamento
e quella dell’AIMA o tramite floppy disk.
Non comprende pertanto il rilievo mosso
dal deputato Sedioli.
Daniele FRANZ (Alleanza nazionale),
intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene
che il comportamento tenuto nei confronti
della delegazione delle tre organizzazioni
—
Commissione XIII
agricole è stato imbarazzante poiché non
si è consentito alcun contraddittorio. Rileva inoltre che la presidenza non sta
agendo attualmente nel miglior modo possibile, tanto che di diversi incontri i
deputati vengono a conoscenza attraverso
gli organi di stampa. L’incontro odierno si
è svolto con una confusione notevole dal
momento che non è stato assolutamente
curato. Ringrazia il Sottosegretario Borroni per la tempestività con cui ha fornito
la nota esplicativa alla Commissione ma
rimane scettico sul valore della documentazione fornita.
Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale)
si unisce alle considerazioni del collega
Franz in merito alla gravità di non aver
consentito alla delegazione della confederazioni agricole di parlare diffusamente e
dichiara di non comprendere il riferimento alla transitorietà della norma contenuto nella nota esplicativa fornita dal
Sottosegretario.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
(Forza Italia) ritiene che l’incidente, pur
spiacevole, non vada enfatizzato. Ribadisce piuttosto che occorre porre rimedio
allo stato di continua emergenza esistente,
che porta sia le Commissione sia l’Assemblea a votare in serie senza approfondire
nessun argomento. Invita la presidenza
della Commissione ad assumere le opportune iniziative per rimediare alla situazione, che sta impedendo di lavorare in
modo serio e programmato.
Giovanni DI STASI, presidente, dopo
aver riassunto gli avvenimenti che hanno
costretto a limitare ad un breve contatto
l’incontro con le confederazioni agricole,
ritiene che sia stato opportuno procedere
in questo modo, non rinunciando comunque ad un sia pur breve confronto e
riprendendo rapidamente i lavori della
Commissione, che in questa fase devono
essere necessariamente privilegiati. Assume l’impegno a prevedere un percorso
che non si limiti soltanto alle urgenze, a
partire dal momento immediatamente
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successivo all’approvazione della manovra
di bilancio.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 2.22,
2.23, nonché gli identici emendamenti 3.1
e 3.2; respinge inoltre l’emendamento 3.3
e passa all’esame dell’emendamento 3.4.
Enzo CARUSO (Alleanza nazionale)
raccomanda l’approvazione dell’emendamento in esame, che parte dall’esigenza di
attribuire all’AIMA i controlli e le verifiche necessari per procedere alla compensazione nazionale, dal momento che
l’esperienza delle convenzioni è stata fortemente negativa. Dal momento che
l’AIMA è in grado di rispondere ai ricorsi
entro trenta giorni, può pure procedere ai
controlli e alla verifiche che si rendano
necessari.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e passa all’esame
dell’emendamento 3.10.
Enzo CARUSO (Alleanza nazionale)
raccomanda l’approvazione dell’emendamento in esame, teso a calmierare le
indennità previste per il programma volontario di abbandono della produzione
lattiera.
La Commissione respinge quindi gli
emendamenti 3.10 e 3.11.
Luigi OLIVIERI (Sinistra democraticaL’Ulivo) ritira gli emendamenti 3.12, 3.13
e 3.20, riservandosi di presentare degli
ordini del giorno in Assemblea.
La Commissione respinge quindi gli
emendamenti 3.14 e 3.15 e passa all’esame
dell’emendamento 3.16.
Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale)
osserva che l’emendamento in esame introduce al comma 5 il riferimento alle
zone dell’obiettivo 1, che non comprende
perché non sia stato inserito nel testo
trasmesso dal Senato.
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Commissione XIII
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 3.16,
3.17 e 3.18 e passa all’esame dell’emendamento 3.19.
Enzo CARUSO (Alleanza nazionale)
rileva che l’emendamento in esame interviene su una disposizione introdotta dal
Senato ma che è estranea ai contenuti del
decreto-legge. Esso intende tutelare le
piccole aziende con un volume d’affari
ridotto, sottraendole a notevoli appesantimenti economico-burocratici.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 3.19,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
e 5.11 e passa all’esame dell’emendamento
5.12.
Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale)
osserva che l’emendamento in esame è
dettato dal buon senso in quanto tende ad
eliminare un inciso incomprensibilmente
introdotto dal Senato, anche al fine di
tranquillizzare il personale interessato.
Giovanni DI STASI, presidente, ringrazia il collega Carrara per il chiaro invito
alla riflessione rivolto ai componenti della
Commissione.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 5.12,
5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 e
7.2 e passa all’esame dell’emendamento 9.7.
Francesco FERRARI (Popolari e Democratici-L’Ulivo) ritira l’emendamento
9.7, riservandosi di presentare un ordine
del giorno in Assemblea.
Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (Forza Italia) fa proprio l’emendamento 9.7.
Nuccio CARRARA (Alleanza nazionale)
dichiara di sottoscrivere l’emendamento in
esame.
La Commissione respinge quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 9.7,
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
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9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9-bis.1 e
delibera infine di conferire al relatore il
mandato a riferire in senso favorevole
all’Assemblea sul disegno di legge di cui
ha testé concluso l’esame, deliberando
altresı̀ di richiedere l’autorizzazione alla
relazione orale e riservandosi la presidenza la nomina del Comitato dei nove
sulla base delle designazioni dei gruppi.
Comunicazioni del Presidente sui lavori
della Commissione
Giovanni Di Stasi, presidente, avverte
che, non avendo potuto l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione svoltasi ieri, definire il calendario dei lavori della prossima
settimana, la presidenza ha predisposto il
seguente calendario dei lavori:
Lunedı̀ 9 dicembre:
ore 16: Comitato dei nove ddl 2811.
Martedı̀ 10 dicembre:
ore 11:
Svolgimento
delle
interrogazioni
5-00243 Lembo sulle iniziative da assumere per garantire la liceità del prelievo
venatorio e 5-01005 Pistone e Malentacchi
sulla gestione del settore ippico.
Al termine: sede referente: esame delle
proposte di legge in materia di denominazioni di origine protette (limitatamente
all’adozione del testo redatto dal comitato
ristretto).
Al termine: sede referente: esame delle
proposte di legge in materia di contratti
agrari.
Mercoledı̀ 11 dicembre:
ore 9:
Seguito della discussione della risoluzione Malentacchi ed altri 7-00074 sull’impiego di seme certificato;
Al termine: sede referente:
seguito dell’esame delle abbinate proposte di legge in materia di contratti agrari;
—
Commissione XIII
esame del ddl n. 2071, in materia di
pesca;
seguito dell’esame delle abbinate proposte di legge in materia di denominazioni
di origine protette (esame preliminare).
Al termine: Ufficio di presiden:za integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Carmine NARDONE (Sinistra democratica-L’Ulivo), intervenendo sull’ordine dei
lavori, dichiara di non aver voluto interrompere l’esame del provvedimento e solleva soltanto ora un problema serio ed
urgente, relativo agli incontri con soggetti
esterni al Parlamento. Tali incontri devono a suo avviso avvenire secondo regole
e criteri precisi dal momento che già in
passato si è offerta un’immagine negativa
del Parlamento. Le iniziative personali del
presidente devono essere distinte da
quelle che coinvolgono la Commissione;
inoltre, quando il presidente interviene
pubblicamente dovrebbe chiarire se parla
nella sua veste istituzionale o se esprime
posizioni politiche personali.
Francesco FERRARI (Popolari e Democratici-L’Ulivo) condivide le osservazioni del collega Nardone, rilevando la
scorrettezza del comportamento tenuto da
un componente della Commissione, che ha
invitato a partecipare all’incontro tenutosi
nel pomeriggio tutta la rappresentanza di
base delle tre confederazioni.
Gianpaolo DOZZO (Lega nord per l’indipendenza della Padania) respinge le
accuse del collega Ferrari, che d’altra
parte si è comportato in maniera analoga
alla sua soltanto ieri, dichiarando di
essersi preoccupato della possibilità di
effettuare un incontro con una delegazione delle confederazioni agricole.
Giovanni DI STASI, presidente, osserva
che, al di là delle polemiche, la Commissione ha svolto un proficuo lavoro.
La seduta termina alle 15,5.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
170
—
Commissione XIII
ALLEGATO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo
biologico della pesca per il 1996 (A.C. 2811).
EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali per l’anno finanziario 1996.
1. 2.
1. 1.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
ART. 1.
(Contributi al settore degli allevamenti
bovini da latte.
1. Per assicurare il conseguimento di
una maggiore economia nel settore degli
allevamenti bovini da latte sono attribuiti
contributi straordinari per l’anno 1996,
nell’importo di 90.000 milioni quale contributo per l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE
3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992 destinato al trasferimento di quote ai
soggetti le cui produzioni non siano state
compensate dal piano di compensazione
nazionale adottato dall’AIMA ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e
di lire 500 milioni all’Ente irriguo umbrotoscano.
3. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 1, si provvede a carico dei
capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire
14.000, per lire 45.500 milioni e per lire
500 milioni, dello stato di previsione del
ART. 1.
1. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, e successive integrazioni, è soppresso.
1. 3.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 1.
(Proroga del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura e contributi
ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti).
1. Il termine di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata
del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’arti-
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
171
—
Commissione XIII
Sopprimere il comma 2.
colo 12 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1996.
2. Per assicurare il conseguimento di
una maggiore economia nel settore degli
allevamenti bovini da latte e per favorire il
riordino delle funzioni degli enti irrigui
sono attribuiti contributi straordinari per
l’anno 1996, rispettivamente, nell’importo
di 89.500 milioni quale contributo per
l’attuazione del piano di ristrutturazione di
cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al
trasferimento di quote ai soggetti le cui
produzioni non siano state compensate dal
piano di compensazione nazionale adottato
dall’AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni
all’Ente irriguo umbro-toscano.
3. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 2, pari a lire 90.000 milioni, si
provvede a carico dei capitoli 1279, 1280,
7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000
milioni, per lire 14.000, per lire 45.500
milioni e per lire 500 milioni, dello stato
di previsione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali per l’anno
finanziario 1996.
Al comma 3, sopprimere le parole: di
cui 500 milioni a titolo di contributo per
i programmi di miglioramento del lupo
italiani, per l’anno 1995.
1. 4.
1. 9.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31
dicembre 2002 con le seguenti: al 31
dicembre 1996.
1. 5.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La gestione del fondo
per lo sviluppo della meccanizzazione per
l’agricoltura è affidata alle regioni.
1. 6.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca,
Scaltritti,
Amato,
Cuccu, Dell’Utri, Giudice,
Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Peretti, Grillo, Marras.
1. 7.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca,
Scaltritti,
Amato,
Cuccu, Dell’Utri, Giudice,
Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Peretti, Grillo, Marras.
Al comma 2, sostituire le parole: necessarie all’esercizio delle grandi dighe, già
ultimate e in gestione o in corso di
ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni con le seguenti: di adduzione.
1. 8.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 4, sostituire le parole: 2 e 3
con le seguenti: precedenti.
1. 10.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca,
Scaltritti,
Amato,
Cuccu, Dell’Utri, Giudice,
Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Peretti, Grillo, Marras.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il il
seguente periodo: I criteri di assegnazione
di tali importi devono essere stabiliti dal
Comitato permanente delle politiche
agroalimentari e forestali di cui all’arti-
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
172
colo 2, comma 6, della legge 4 dicembre
1993, n. 491.
1. 11.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca,
Scaltritti,
Amato,
Cuccu, Dell’Utri, Giudice,
Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Peretti, Grillo, Marras.
Art. 2.
Sopprimerlo.
* 2. 1.
Commissione XIII
21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,
n. 48, possono essere emanate disposizioni
intese a semplificare l’attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla
loro ubicazione.
2. 3.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca,
Scaltritti,
Amato,
Cuccu, Dell’Utri, Giudice,
Poli Bortone, Losurdo, Fino,
Peretti, Grillo, Marras.
Sopprimerlo.
* 2. 2.
—
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. A seguito della realizzazione dell’anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1991, n. 48, possono essere
emanate disposizioni intese a semplificare l’attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle
tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.
2. 4.
Art. 2.
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. La legge 26 novembre 1992, n. 468,
è abrogata.
2. L’articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, della legge 24 febbraio
1995, n. 46, è abrogato.
3. L’articolo 64 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, si applica esclusivamente
all’ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui
all’articolo 5-quater del regolamento CEE
n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968
e successive modificazioni.
4. A seguito della realizzazione dell’anagrafe della produzione lattiero-casearia
prevista dall’articolo 6-bis del decreto-legge
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Regime comunitario
di produzione lattiera).
1. L’articolo 64 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, si applica esclusivamente
all’ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui
all’articolo 5-quater del regolamento CEE
n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968
e successive modificazioni.
2. 5.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
173
Sostituirlo con il seguente:
—
Commissione XIII
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
ART. 2.
(Regime comunitario
di produzione lattiera).
(Regime comunitario
di produzione lattiera).
1. La normativa comunitaria sulle
quote latte si applica in Italia secondo la
formula A di cui all’articolo 5-quater del
regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento pubblicano entro il 28
febbraio di ciascun anno gli elenchi dei
produttori titolari di quote latte e dei
quantitativi ad essi spettanti, redatti in
appositi bollettini, articolati per provincia,
sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da
parte delle associazioni di produttori di
latte bovino che svolgono le funzioni
previste dall’articolo 3, comma 10, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da
parte dei produttori non aderenti ad
alcuna associazione.
3. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31
dicembre di ogni anno, copia dei bollettini
di cui al comma 2 all’Aima per la tempestiva verifica della corrispondenza delle
quote latte individualmente attribuite con
il quantitativo globale garantito a livello
nazionale.
4. In caso di inerzia delle regioni o
delle province autonome di Bolzano e
Trento negli adempimenti di cui al
comma 3 o, comunque, dopo che siano
trascorsi trenta giorni dalla scadenza di
cui allo stesso comma 3, il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali,
previa intesa con il Comitato di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge 4
dicembre 1993, n. 491, delega l’Aima ad
adottare in via sostitutiva le misure di
intervento di cui al comma 2.
1. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento esercitano le funzioni
amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del
prelievo supplementare, ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
2. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento pubblicano entro il 28
febbraio di ciascun anno gli elenchi dei
produttori titolari di quote latte e dei
quantitativi ad essi spettanti, redatti in
appositi bollettini, articolati per provincia,
sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da
parte delle associazioni di produttori di
latte bovino che svolgono le funzioni
previste dall’articolo 3, comma 10, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da
parte dei produttori non aderenti ad
alcuna associazione.
3. Ad ogni produttore in attività è
attribuita una quota definitiva pari alla
produzione ottenuta nella campagna
1994-1995, fatte salve le aziende la cui
produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il
100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-1989, alle
quali è assegnata come quota definitiva la
produzione realizzata nella campagna di
commercializzazione 1988-1989. Ai produttori che, per documentate cause di
forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelli di dette campagne è
assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna
precedente quella ove si è registrato il
suddetto evento di forza maggiore.
2. 6.
2. 7.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
174
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Regime comunitario
di produzione lattiera).
1. La normativa comunitaria sulle
quote latte si applica in Italia secondo la
formula A di cui all’articolo 5-quater del
regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento pubblicano entro il 28
febbraio di ciascun anno gli elenchi dei
produttori titolari di quote latte e dei
quantitativi ad essi spettanti, redatti in
appositi bollettini, articolati per provincia,
sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da
parte delle associazioni di produttori di
latte bovino che svolgono le funzioni
previste dall’articolo 3, comma 10, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da
parte dei produttori non aderenti ad
alcuna associazione.
3. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31
dicembre di ogni anno, copia dei bollettini
di cui al comma 2 all’Aima per la tempestiva verifica della corrispondenza delle
quote latte individualmente attribuite con
il quantitativo globale garantito a livello
nazionale.
2. 8.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento pubblicano entro il 28
febbraio di ciascun anno gli elenchi dei
—
Commissione XIII
produttori titolari di quote latte e dei
quantitativi ad essi spettanti, redatti in
appositi bollettini, articolati per provincia,
sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da
parte delle associazioni di produttori di
latte bovino che svolgono le funzioni
previste dall’articolo 3, comma 10, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da
parte dei produttori non aderenti ad
alcuna associazione.
2. Gli acquirenti trattengono il prelievo
supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne
che oltrepassano la quota latte individuale
dei produttori medesimi e lo versano
entro trenta giorni dall’avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla
provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di
quota sono integralmente sottoposte al
prelievo supplementare.
3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo
supplementare per tutte le consegne che
oltrepassano la quota latte individuale dei
produttori medesimi, quale risulta dai
bollettini di cui al comma 1.
2. 9.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Le funzioni di controllo relative
all’applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo
supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e
delle associazioni di produttori sono svolte
dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano.
2. Restano ferme le funzioni di controllo dell’Ispettorato centrale repressione
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
175
frodi del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria.
2. 10.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento esercitano le funzioni
annninistrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del
prelievo supplementare ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 1 della legge 4 dicembre 1993,
n. 491.
2. 11.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
—
Commissione XIII
precedente quella ove si è registrato il
suddetto evento di forza maggiore.
2. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento pubblicano entro il 28
febbraio di ciascun anno gli elenchi dei
produttori titolari di quote latte e dei
quantitativi ad essi spettanti, redatti in
appositi bollettini, articolati per provincia,
sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da
parte delle associazioni di produttori di
latte bovino che svolgono le funzioni
previste dall’articolo 3, comma 10, del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da
parte dei produttori non aderenti ad
alcuna associazione.
3. Le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31
dicembre di ogni anno, copia dei bollettini
di cui al comma 2 all’AIMA per la
tempestiva verifica della corrispondenza
delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito
a livello nazionale.
2. 12.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Ad ogni produttore in attività è
attribuita una quota definitiva pari alla
produzione ottenuta nella campagna
1994-95, fatte salve le aziende la cui
produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il
100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle
quali è assegnata come quota definitiva la
produzione realizzata nella campagna di
corinnercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza
maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne, è
assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Gli acquirenti trattengono il prelievo
supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne
che oltrepassano la quota latte individuale
dei produttori medesimi e lo versano
entro trenta giorni dall’avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla
provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di
quota sono integralmente sottoposte al
prelievo supplementare.
2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo
supplementare per tutte le consegne che
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
176
oltrepassano la quota latte individuale dei
produttori medesimi, quale risulta dai
bollettini di cui al comma 1.
3. Entro il 15 maggio di ciascun anno,
i produttori titolari di una quota per le
vendite dirette inviano all’AIMA ed alla
regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione
dalla quale risultano i quantitativi di latte
e di prodotti lattieri venduti.
4. I produttori titolari di una quota per
le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione
di cui al comma 3.
2. 13.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
—
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Ad ogni produttore in attività è
attribuita una quota definitiva pari alla
produzione ottenuta nella campagna
1994-95, fatte salve le aziende la cui
produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il
100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle
quali è assegnata come quota definitiva la
produzione realizzata nella campagna di
commercializzazione 1988-1989.
2. 15.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Regime comunitario di produzione
lattiera).
1. Gli acquirenti di cui all’articolo 9,
lettera e), del regolamento CEE n. 3950/
92, del 28 dicembre 1992, e successive
dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93
della Commissione del 9 marzo 1993 e
successive modificazioni per i produttori
medesimi entro i termini prescritti dal
predetto articolo 3, per il successivo inoltro all’AIMA entro il 31 maggio di ciascun
anno.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1,
relative ai produttori associati, devono
essere trasmesse dagli acquirenti, entro i
termini previsti al medesimo comma 1,
alle associazioni di produttori ed alle
regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all’AIMA
entro il 31 maggio di ciascun anno.
2. 14.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Commissione XIII
Sopprimere il comma 1.
2. 16.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 2.
2. 17.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 3.
2. 18.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: nei successivi trenta giorni con
le seguenti: nei successivi sessanta giorni.
2. 19.
Caruso, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Fino,
Franz.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
177
Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: si intende respinto con le
seguenti: si intende accolto.
—
Commissione XIII
Sopprimere il comma 1.
3. 3.
* 2. 20.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Di Nardo, Baccini.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: si intende respinto con le
seguenti: si intende accolto.
Al comma 1, al capoverso 12, all’alinea,
primo periodo, sopprimere le parole da:
che può avvalersi fino alla fine del primo
periodo.
3. 4.
* 2. 21.
Caruso, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Fino,
Franz.
Sopprimere il comma 4.
2. 22.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le
parole: che non hanno, comunque valore
probatorio.
Al comma 1, al capoverso 12, lettera c),
sopprimere le parole: e nelle zone di cui
all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE
2081/93.
3. 5.
3. 6.
ART. 3.
* 3. 1.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone,
Losurdo, Fino, Peretti, Grillo,
Marras.
Sopprimerlo.
* 3. 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 3.
3. 7.
Sopprimerlo.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 2.
2. 23.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Caruso, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Fino,
Franz.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 3, sostituire le parole: dall’AIMA con le seguenti: dalle regioni e
province autonome.
3. 8.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 4.
3. 9.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 4, dopo le parole: di cui è
titolare inserire le seguenti: non superiore
a quella determinata dal prezzo del latte
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
178
—
Commissione XIII
all’atto della cessione per la quantità della
produzione ceduta.
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire
la seguente:
3. 10.
c-bis). produttori ubicati nelle zone di
cui all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento
CEE 2081/93.
Caruso, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Fino,
Franz.
Al comma 4, sostituire le parole: nella
riserva nazionale con le seguenti: in riserve regionali appositamente costituite.
3. 16.
Sopprimere il comma 6.
3. 17.
3. 11.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 4, aggiungere in fine, il
seguente periodo: Dal programma volontario di abbandono di cui al presente
comma sono escluse le zone di montagna
come definite dall’articolo 3, paragrafo 3
della direttiva 75/268/CEE.
Nuccio Carrara, Poli Bortone,
Caruso, Losurdo, Fino.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 6, sostituire le parole: del
programma con le seguenti: dei programmi delle regioni e delle province
autonome.
3. 18.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
3. 12.
Olivieri, Detomas, Boato, Caveri,
Sbarbati.
Al comma 5, all’alinea, dopo le parole:
ad un prezzo pari all’indennità versata
inserire le seguenti: ridotto alla metà nel
caso di produttori delle zone di montagna.
3. 13.
Olivieri, Detomas, Boato, Caveri,
Sbarbati.
Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Sono esentati dall’iscrizione alle
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura secondo le disposizioni
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del
decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, le piccole aziende
agricole con un volume d’affari non superiore ai quindici milioni.
3. 19.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
Caruso, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Fino,
Franz.
3. 14.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
3. 15.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 6-ter, sostituire le parole:
tenuti dall’assessorato per l’agricoltura
con le seguenti: ovvero degli schedari
ufficiali aziendali tenuti dall’assessorato
per l’agricoltura o da enti strumentali
della provincia.
3. 20.
Olivieri, Detomas, Boato, Caveri,
Sbarbati.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
179
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone,
Losurdo, Fino, Peretti, Grillo,
Marras.
Sopprimere il comma 2.
4. 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è
attribuito il diritto di prelazione per le
quote poste in vendita da altri soci della
stessa cooperativa. A tal fine, il socio della
cooperativa che intende vendere le quote
ne dà comunicazione indicando il prezzo
pattuito con il terzo, al presidente della
cooperativa stessa, che procede ad informare i soci.
4. 3.
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Limitatamente al periodo 19951996 il prelievo supplementare dovuto a
seguito della compensazione nazionale dai
produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia
stata inferiore ovvero abbia superato, nel
limite del 15 per cento, la somma dei
quantitativi
individualmente
assegnati
nelle stesse regioni, è iscritto, per l’anno
1996, nella gestione finanziaria dell’AIMA
- spese connesse ad interventi comunitari.
4. 4.
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
—
Commissione XIII
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Limitatamente al periodo 19951996 il prelievo supplementare dovuto a
seguito della compensazione nazionale dai
produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia
stata inferiore ovvero abbia superato, nel
limite del 2 per cento, la somma dei
quantitativi
individualmente
assegnati
nelle stesse regioni, è iscritto, per l’anno
1996, nella gestione finanziaria dell’AIMA
- spese connesse ad interventi comunitari.
4. 5.
Pittino, Bosco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il produttore che acquisti o
affitti quote per la produzione del latte
acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.
4. 6.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Possono acquisire o prendere in
affitto quote latte aggiuntive a quelle
inizialmente disponibili le aziende agricole
con una produzione lattiera non superiore
al limite di trenta tonnellate annue per
ogni ettaro di superficie agraria utilizzata,
esclusa quella destinata a boschi, e di
sette tonnellate per ogni ettaro per le
superfici a frutteti o comunque a colture
arboree, a condizione che con l’acquisizione o con l’affitto di nuove quote non si
superi il predetto limite.
4. 7.
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
Aggiungere in fine, i seguenti commi:
2-bis. Gli atti di cessione delle quote
latte sono stipulati in forma scritta ed
autenticata dai competenti uffici regionali
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
180
o provinciali. La titolarità della quota
spetta al produttore nella sua qualità di
conduttore dell’azienda agricola, fatte
salve le diverse pattuizioni tra le parti.
2-ter. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire
esclusivamente entro il 31 dicembre di
ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni ed alle province
autonome di Bolzano e Trento.
4. 8.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Aggiungere in fine, i seguenti commi:
2-bis. Gli atti di cessione delle quote
latte sono stipulati in forma scritta ed
autenticata dai competenti uffici regionali
o provinciali. La titolarità della quota
spetta al produttore nella sua qualità di
conduttore dell’azienda agricola, fatte
salve le diverse pattuizioni tra le parti.
2-ter. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per
singole annate, la quota latte senza alienare l’azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima
regione dell’azienda cui si riferisce la
quota ceduta o nella stessa area omogenea
individuata dalle regioni e dalle province
autonome di Bolzano e Trento, all’interno
del rispettivo territorio;
Commissione XIII
—
Aggiungere in fine, i seguenti commi:
2-bis. Gli atti di cessione delle quote
latte sono stipulati in forma scritta ed
autenticata dai competenti uffici regionali
o provinciali. La titolarità della quota
spetta al produttore nella sua qualità di
conduttore dell’azienda agricola, fatte
salve le diverse pattuizioni tra le parti.
2-ter. La stipulazione dei contratti di
trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre
di ciascun anno ed è comunicata entro
quindici giorni a cura delle parti mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome.
2-quater. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili.
4. 10.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 1.
5. 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
b) le due aziende indicate nella
lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali
zone svantaggiate e montane ai sensi della
direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti.
Al comma 1, premettere alle parole:
Possono essere assunti le seguenti: Previo
svolgimento di concorsi riservati per titoli
ed esami.
4. 9.
5. 3.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
181
Al comma 1, sostituire le parole: Possono essere assunti con le seguenti: Vengono assunti.
5. 4.
—
Commissione XIII
Sopprimere il comma 4.
5. 10.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Di Nardo, Baccini.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 1, sostituire le parole: situati
nelle regioni del centro-nord Italia con le
seguenti: che presentano carenze di organico.
5. 5.
Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Cicu,
Dell’Utri, Giudice, Poli Bortone, Losurdo, Peretti, Grillo,
Marras.
Al comma 1, sostituire le parole: del
centro-nord-Italia con le seguenti: di residenza delle suddette unità di personale.
5. 6.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
5. 11.
Al comma 5, sopprimere le parole: nei
limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.
5. 12.
5. 13.
Al comma 2, sopprimere le parole da: ai
sensi del presente decreto fino a: legge 26
novembre 1992, n. 460.
5. 8.
Fino, Caruso, Losurdo.
Sopprimere il comma 3.
5. 9.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere il comma 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Nuccio Carrara, Poli Bortone,
Caruso, Losurdo, Fino.
Sopprimere il comma 6.
5. 14.
5. 7.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel
limite di 10 unità, individuati sulla base
della maggiore anzianità contributiva o di
età, che, pur avendo presentato domanda di
iscrizione al R.U.T. richiedano di utilizzare,
maturandone i requisiti entro il 31 dicembre 1997, la mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223
del 1991, si applica quanto previsto dall’articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, senza presentazione di domanda da
parte della procedura concorsuale della
Federconsorzi.
5. 15.
Di Nardo, Baccini.
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
182
Sopprimere il comma 8.
5. 16.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Sopprimere il comma 9.
5. 17.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione
dell’Unione europea del 21 ottobre 1994,
nonché delle successive decisioni, per
quanto attiene ai prelievi nel settore
lattiero caseario relativi al periodo 19891991 è autorizzato il trasferimento di lire
817.315.686.550, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo
parzialmente
utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali. Rispetto
all’entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l’anno 1996, in misura
di 1.000 miliardi di lire, la parte residua,
pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata
quale contributo per l’attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28
dicembre 1992, destinato al trasferimento
di quote ai soggetti le cui produzioni non
siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall’AIMA
ai sensi del decreto-legge 6 settembre
1996, n. 463. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
—
Commissione XIII
Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: 1.000 miliardi con le seguenti:
817.315.686.550.
6. 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 1, dopo il primo periodo
inserire il seguente: La cifra residua, pari
a lire 182.684.314.450, quale risulta dalla
differenza tra il suddetto accantonamento
di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire
817.315.686.550 da corrispondere all’Unione europea, in base all’accordo
ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive
decisioni, è utilizzata quale contributo per
l’attuazione del piano di ristrutturazione
di cui al regolamento CEE 3950/92, del
Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato
al trasferimento di quote ai soggetti le cui
produzioni non siano state compensate
dal piano di compensazione nazionale
adottato dall’AIMA ai sensi del decretolegge 6 settembre 1996, n. 463.
6. 3.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire la cifra: 95 con
la seguente: 182.
7. 1.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 2, sostituire la cifra: 95 con
la seguente: 182.
7. 2.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
ART. 9.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le navi che esercitano la
pesca con il sistema draga idraulica, ai
Giovedı̀ 5 dicembre 1996
—
183
fini del presente decreto si considerano i
periodi di fermo previsti dal decreto
ministeriale 29 maggio 1992 e successive
modificazioni.
—
Sopprimere il comma 9.
9. 3.
Conseguentemente:
dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1-bis, il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali è
autorizzato a concedere alle imprese un
premio calcolato in applicazione delle
tabelle allegate al presente decreto in
ragione di 30 giorni, prendendo come
riferimento il secondo mese di fermo
attuato dalle imprese di pesca, durante
il quale l’inattività del motopeschereccio
venga attestata dall’avvenuto deposito
presso l’ufficio marittimo competente
dei documenti di bordo e del libretto
dei carbolubrificanti;
al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: È concessa all’impresa di pesca
una indennità giornaliera con le seguenti:
È concessa all’impresa di pesca di cui ai
commi 1 e 1-bis una indennità giornaliera;
al comma 8, sostituire le cifre: 82.585,
43.000 e 39.585 rispettivamente con le
seguenti: 89.219, 49.000 e 40.219.
9. 7.
Prestamburgo, Ferrari.
9. 4.
9. 2.
9. 5.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Dopo il comma 9-bis aggiungere il
seguente:
9-ter. A partire dal 1o gennaio 1997, è
fatto assoluto divieto di esercitare la pesca
con reti di tipo spadara.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le
parole: previo accordo con il Comitato
permanente delle politiche agro-alimentari
e forestali di cui all’articolo 2, comma 6,
della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 7.
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
Al comma 9, sostituire le parole: versate
in entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al
comma 6 per l’adempimento di quanto di
loro competenza.
9. 6.
9. 1.
Commissione XIII
Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.
ART 9-bis.
Al comma 1, sopprimere le parole da:
secondo le modalità fino alla fine del
comma.
9-bis. 1.
Di Nardo.
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161 - XIII Legislatura