D.Lgs. 152/2006, parte quinta
Disciplina delle emissioni in
atmosfera
Le principali modifiche apportate dal
D.Lgs. 128/2010
Massimo Settis – Unione Industriale di Torino
Confindustria Firenze, 15 dicembre 2010
La storia …
La parte quinta del D.Lgs. 152/2006 nasce dalla fusione
di tre regolamentazioni:
emissioni in atmosfera da impianti industriali (D.P.R. 203/1988 e
norme attuative) → titolo I
emissioni da impianti termici civili (L. 615/1966 e norme attuative)
→ titolo II
caratteristiche dei combustibili (D.P.C.M. 8 marzo 2002) → titolo
III
L’integrazione in un unico testo coordinato di differenti
discipline afferenti allo stesso tema rappresentava
un’operazione di per sé positiva, ma:
si introducevano nuovi rilevanti appesantimenti tecnicoburocratici ispirati ad una logica di controllo sempre più capillare
non si modificavano le parti tecniche obsolete
… la storia
Stante l’esigenza di una revisione, nel 2008 le Regioni e
Minambiente concordavano il testo di un decreto di
modifica (cosiddetto terzo correttivo), che non andava a
buon fine a causa della fine della legislatura
Sulla base della delega data dalla L. 69/2009, da
esercitare entro il 30 giugno 2010, Minambiente ha
predisposto un nuovo testo di modifica basato
essenzialmente su quello del 2008
I tempi con cui è stato definito il testo finale del nuovo
decreto non hanno consentito un adeguato confronto
con la parte industriale
Modifiche al titolo I
Prevenzione e limitazione
delle emissioni in atmosfera di
impianti e attività
Stabilimento - impianto
La novità più rilevante sul piano applicativo è data dal
cambiamento dell’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni, che
da “impianto” passa a “stabilimento” (art. 269.1)
Possibili motivazioni:
negli stabilimenti possono coesistere impianti soggetti a regimi
amministrativi diversi
le norme comunitarie che riportano il termine “impianto”
sarebbero state mal tradotte (plant = stabilimento e non impianto)
alcune regioni hanno già effettuato tale passaggio
Problemi:
si modifica una prassi che non ha creato problemi alle imprese
raccordo con disposizioni precedenti
mantenimento degli strumenti di semplificazione
Stabilimento (268, h)
“Il complesso unitario e stabile, che si configura
come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico
gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o
sono effettuate una o più attività che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi
mobili, operazioni manuali, deposizioni e
movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile
all'esercizio di una o più attività”
Autorizzazioni (269)
Le autorizzazioni riguardano ora:
nuovo stabilimento
modifica di stabilimento
trasferimento di stabilimento (equiparato a nuovo
stabilimento - 269.11)
Pertanto:
il nuovo impianto e il trasferimento di impianto, se
l’impianto non coincide con lo stabilimento, diventano
modifica di stabilimento
la modifica di impianto diventa modifica di stabilimento
Modifica di stabilimento (268, m)
“Installazione di un impianto o avvio di una attività
presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di
una attività presso uno stabilimento, la quale comporti
una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o
nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di
cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione
anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai
combustibili utilizzati”
Modifica sostanziale (268, m-bis)
“Modifica che comporta un aumento o una
variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilità tecnica
delle stesse; per le attività di cui all'articolo
275 valgono le definizioni di cui ai commi 21
e 22 del medesimo”
Definizione riportata ora senza variazioni
all’art. 268, anche se rimane nell’art. 269.8
Autorizzazioni (269.3)
L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione
dello stabilimento è identica a quella prevista
in precedenza per l’impianto, ma per i rinnovi
e gli aggiornamenti non è richiesta la
conferenza di servizi. In tal caso il Comune
viene informato del procedimento e può
esprimere un parere entro 30 gg
L’aggiornamento riguarda i procedimenti di
modifica, sostanziale e non
Autorizzazioni (269.7)
La durata delle autorizzazioni rimane di 15
anni ma l'autorità competente può imporne il
rinnovo prima della scadenza (anche nel
caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se
una modifica delle prescrizioni autorizzative
risulti necessaria al rispetto dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il
decorso di un periodo di quindici anni
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Acquisire la nuova autorizzazione
Stabilimento anteriore al 1988 (268, i)
“uno stabilimento che, alla data del 1°luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa
previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203”
Stabilimento anteriore al 2006 (268, i-bis)
“uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o
dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchè
in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008”
Stabilimento nuovo (268, i-ter)
“uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i)
e i-bis)”
Per qualificare lo stabilimento si considera la prima autorizzazione di
impianto in vigore (D.Lgs. 128/2010, art. 3.31)
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Acquisire la nuova autorizzazione
Il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione da
stabilimenti con impianti autorizzati ex art. 203/1988 è così modificato
(281.1) :
tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al
1988
tra il 1°gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013 , per stabilimenti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000
tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999
L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi
Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica
sostanziale prima del 31 dicembre 2011 l'autorità competente rinnova
l'autorizzazione (281.2)
In caso di omessa autorizzazione entro i termini il ricorso al
Minambiente non preclude la tardiva conclusione del procedimento da
parte dell’autorità competente (281.8)
Acquisire la nuova autorizzazione
I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R.
203/1988 ma che ricadono nel titolo I si adeguano
entro il 1°settembre 2013 e presentano eventuale
domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012
(281.3)
L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in
caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della
domanda stessa
Prima dell’adeguamento i gestori degli impianti
termici civili soggetti al titolo I continuano ad
applicare le preesistenti disposizioni (290.3)
Modifiche (269.8)
In caso di modifica sostanziale l'autorità competente aggiorna
l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli
impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in
relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle
migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa
all'intero stabilimento
In caso di modifica non sostanziale l’aggiornamento
dell’autorizzazione può essere effettuato “successivamente” (e
non più entro 6 mesi)
L’aggiornamento dell’autorizzazione non comporta il decorso di
un nuovo periodo di 15 anni
Si prevede un decreto che stabilisca:
ulteriori criteri per la qualifica di modifica sostanziale
casi di modifiche per le quali non sia necessaria la
comunicazione
Impianti ed attività con emissioni
scarsamente rilevanti (272.1)
Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono
presenti esclusivamente impianti ed attività della parte I
all’allegato IV (emissioni scarsamente rilevanti). Se sono presenti
anche altre tipologie di impianti l’autorizzazione riguarderà
esclusivamente questi ultimi
Tali impianti sono soggetti alle normative e ai limiti disposti dalle
regioni
Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza
termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività
presenti nello stabilimento
Gli impianti termici alimentati a biomasse o biogas devono
rispettare almeno i limiti della parte III dell’allegato I
Disposizioni su dispositivi mobili non altrimenti specificati
Impianti ed attività con emissioni
scarsamente rilevanti (all. IV, parte I)
La voce relativa alle lavorazioni meccaniche ha ora una soglia di
esclusione pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)
Negli impianti di trattamento acque sono escluse le linee di
trattamento fanghi
Nuove soglie per l’allevamento di bestiame
Per gli impianti termici ubicati all’interno di impianti di
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas si precisa che sono
compresi anche gli impianti elettrogeni e di cogenerazione
Nuova voce per “Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o
non utilizzati all'interno di uno stabilimento”
Autorizzazioni di carattere generale
(272.2)
Si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli
impianti e le attività di cui alla parte II dell‘allegato IV
Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica
si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello
stabilimento
L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione,
anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato; le
modifiche non interrompono tale termine; la nuova domanda di
adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg
prima della scadenza
I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati ai
sensi del D.P.R.203/1988 sono rinnovati dalle Regioni entro il 29
aprile 2011; i soggetti autorizzati devono presentare domanda di
adesione entro 6 mesi dal rinnovo o nei termini stabiliti dal
provvedimento
Camino unico
Si consente di escludere il camino unico, oltre che
per ragioni tecniche, anche per motivi di sicurezza
(270.6)
I termini per l’adeguamento al camino unico sono
fissati in 3 anni (270.8) dal:
rilascio della nuova autorizzazione per gli impianti
autorizzati ex D.P.R. 203/1988
rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate di durata di 15
anni
rilascio di autorizzazioni in via generale
La nuova autorizzazione può disporre tempi più
brevi
Limiti alle emissioni (271)
Le Regioni vengono titolate del diritto di legiferare
senza vincoli in materia di limiti alle emissioni (purchè
non meno restrittivi di quelli dello Stato), portate
caratteristiche, condizioni di costruzione e di esercizio
e combustibili, e si considerano valide le relative
norme già emanate in vigenza del D.P.R. 203/1988
(271.3)
La non applicabilità dei limiti è estesa alle “anomalie”
in aggiunta ai guasti (271.14)
In caso di anomalia o guasto il gestore deve
sospendere l'esercizio dell'impianto se ciò può
determinare un pericolo per la salute umana (271.14)
Controllo delle emissioni
Prima dell’emanazione del decreto sui metodi di campionamento
ed analisi i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati
nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO
(271.17)
Per gli stabilimenti autorizzati dopo l’emanazione del decreto sui
metodi di campionamento ed analisi (271.18):
i metodi sono individuati dall’allegato VI
in caso di modifica dei metodi è possibile la revisione dei limiti
i controlli degli organi di controllo sono effettuati sulla base dei
metodi dell’allegato VI anche se diversi da quelli
dell’autorizzazione (?)
le misure effettuate con metodi diversi da quelli dell’allegato
VI, anche se in autorizzazione, non sono considerate valide.
Il gestore effettua i controlli con i metodi indicati in
autorizzazione e li mette a disposizione degli enti di controllo
Controllo delle emissioni (271.20)
Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non
rappresenta un reato sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore
deve darne comunicazione all’autorità competente entro 24 ore
dal’accertamento
Il reato di superamento dei valori limite di emissione si verifica
pertanto solo in sede di verifica degli enti di controllo, sulla base di
metodi di campionamento e di analisi dell'Allegato VI e di sistemi di
monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato
“Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati degli
enti di controllo, simultaneamente effettuati, divergono in merito al
rispetto dei limiti, si procede nei modi previsti dal comma 19
[ripetizione accertamento sulla base del metodo di riferimento]; i
risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione
dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della
contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il
superamento dei valori limite di emissione”
Poteri di ordinanza (278)
La sospensione o la revoca
dell’autorizzazione sono riferite agli impianti e
alle attività per i quali vi è stata violazione
delle prescrizioni autorizzative e non allo
stabilimento
Sanzioni (279)
Il sistema sanzionatorio rimane invariato
salvo che:
la sanzione per la mancata comunicazione di
modifica non sostanziale passa da penale ad
amministrativa, pur rimanendo invariato l’importo
(fino a 1000 €) (279.1)
assumono rilevanza penale le violazioni delle
prescrizioni stabilite da piani e programmi di
qualità dell’aria (279.2)
Modifiche al titolo II
Impianti termici civili
Campo di applicazione (282)
Il titolo II si applica ora agli impianti di
climatizzazione di potenza termica inferiore a 3 MW,
indipendentemente dal combustibile utilizzato.
Rimane inalterata la soglia inferiore di 0,035 MW
Si sommano le potenze termiche dei generatori
collegati ad uno stesso sistema di distribuzione del
calore
“Un impianto termico civile avente potenza termica
nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in
qualsiasi caso come un unico impianto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del titolo I”
Definizioni (283)
Generatore di calore: viene ampliata la definizione
(produzione acqua calda/vapore → calore)
Impianto termico civile: si precisa che ricomprende
anche la climatizzazione estiva
Modifica dell'impianto: “qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto già installato e che
richieda la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37”
Autorità competente: è ora la Regione o gli enti da
essa delegati
Installazione o modifica (284.1)
Le procedure per impianti nuovi o modificati sono riscritte:
nell’ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008
l'installatore verifica e dichiara entro 30 giorni dalla conclusione
dei lavori che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di
cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art.
286.
l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità provvede ad
inviare tale atto all'autorità competente
l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie
e straordinarie, da inserire nel libretto di centrale
Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I
dell’allegato IX è stato abrogato. Le relative denunce già
effettuate continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica
dell’impianto che richiede il certificato di conformità (D.Lgs.
128/2010, art. 3.34)
Impianti esistenti (284.2)
Nuovi adempimenti per gli impianti esistenti:
per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006, il
libretto di centrale deve essere integrato entro il 31 dicembre
2012, a cura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, da:
un’attestazione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui
all'art. 285 ed al rispetto dei limiti di cui all'art. 286
l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente
entro 30 giorni dalla redazione
Le denunce trasmesse ai sensi della precedente
versione dell’art. 284.2, possono essere utilizzate ai fini
dell’integrazione del libretto di centrale (D.Lgs. 128/2010,
art. 3.35)
Abilitazione alla conduzione (287)
Il patentino di abilitazione alla conduzione degli
impianti termici civili non è più rilasciato
dall’Ispettorato del Lavoro, ma dall’autorità
individuata dalla Regione
La Regione disciplina:
le modalità di formazione dei conduttori
le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un
registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici,
tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra
autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco
Controlli (288.8)
I controlli sono effettuati dall'autorità
competente in occasione delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche
avvalendosi degli organismi ivi previsti
Modifiche al titolo III
Combustibili
Combustibili e rifiuti (293.1)
I materiali e le sostanze elencati nell'allegato
X non possono essere utilizzati come
combustibili se costituiscono rifiuti
È soggetta alla normativa vigente in materia
di rifiuti la combustione di materiali e
sostanze che non sono conformi all'allegato
X o che comunque costituiscono rifiuti
Sistemi di misurazione in continuo di
impianti termici (294)
Titolo I
Rimane invariata la soglia di 6 MW, sempre riferita alla potenza
termica di ciascun focolare, anche se più impianti sono
considerati un unico impianto
Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del CO a
fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi
I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti dell’art.
273.15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW
Titolo II
La soglia è ora fissata a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta
inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto ariacombustibile
È stato riscritto il paragrafo 5 relativo agli apparecchi indicatori
riportato nella parte II dell’allegato IX, che contiene ora solo
prescrizioni sulla misurazione delle pressioni relative
Biomasse combustibili (all. X)
L’uso di biomasse e carbone di legna in impianti del
titolo II può essere vietato dai piani e programmi di
qualità dell’aria
Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi
direttamente destinati alla loro produzione o ricadano
nelle esclusioni dal campo di applicazione della
normativa dei rifiuti, la possibilità di utilizzare le
biomasse come combustibile è subordinata alla
sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
È aggiunto un paragrafo sulle modalità di combustione
(2.2)
Conclusioni
Le principali criticità del testo preesistente
rimangono tali
Si allarga la casistica degli impianti soggetti ad
autorizzazione
Il passaggio dall’autorizzazione di impianto a quella
di stabilimento comporterà maggiori oneri
amministrativi:
maggior numero di autorizzazioni
minore applicabilità delle autorizzazioni in via generale
Il potere delle regioni risulta molto rafforzato
La normativa sugli impianti termici civili viene
emendata dalle numerose incongruenze preesistenti
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1. Settis - Correttivo parte V D.Lgs 152.06