D.Lgs. 152/2006, parte quinta Disciplina delle emissioni in atmosfera Le principali modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 Massimo Settis – Unione Industriale di Torino Confindustria Firenze, 15 dicembre 2010 La storia … La parte quinta del D.Lgs. 152/2006 nasce dalla fusione di tre regolamentazioni: emissioni in atmosfera da impianti industriali (D.P.R. 203/1988 e norme attuative) → titolo I emissioni da impianti termici civili (L. 615/1966 e norme attuative) → titolo II caratteristiche dei combustibili (D.P.C.M. 8 marzo 2002) → titolo III L’integrazione in un unico testo coordinato di differenti discipline afferenti allo stesso tema rappresentava un’operazione di per sé positiva, ma: si introducevano nuovi rilevanti appesantimenti tecnicoburocratici ispirati ad una logica di controllo sempre più capillare non si modificavano le parti tecniche obsolete … la storia Stante l’esigenza di una revisione, nel 2008 le Regioni e Minambiente concordavano il testo di un decreto di modifica (cosiddetto terzo correttivo), che non andava a buon fine a causa della fine della legislatura Sulla base della delega data dalla L. 69/2009, da esercitare entro il 30 giugno 2010, Minambiente ha predisposto un nuovo testo di modifica basato essenzialmente su quello del 2008 I tempi con cui è stato definito il testo finale del nuovo decreto non hanno consentito un adeguato confronto con la parte industriale Modifiche al titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Stabilimento - impianto La novità più rilevante sul piano applicativo è data dal cambiamento dell’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni, che da “impianto” passa a “stabilimento” (art. 269.1) Possibili motivazioni: negli stabilimenti possono coesistere impianti soggetti a regimi amministrativi diversi le norme comunitarie che riportano il termine “impianto” sarebbero state mal tradotte (plant = stabilimento e non impianto) alcune regioni hanno già effettuato tale passaggio Problemi: si modifica una prassi che non ha creato problemi alle imprese raccordo con disposizioni precedenti mantenimento degli strumenti di semplificazione Stabilimento (268, h) “Il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” Autorizzazioni (269) Le autorizzazioni riguardano ora: nuovo stabilimento modifica di stabilimento trasferimento di stabilimento (equiparato a nuovo stabilimento - 269.11) Pertanto: il nuovo impianto e il trasferimento di impianto, se l’impianto non coincide con lo stabilimento, diventano modifica di stabilimento la modifica di impianto diventa modifica di stabilimento Modifica di stabilimento (268, m) “Installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati” Modifica sostanziale (268, m-bis) “Modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo” Definizione riportata ora senza variazioni all’art. 268, anche se rimane nell’art. 269.8 Autorizzazioni (269.3) L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione dello stabilimento è identica a quella prevista in precedenza per l’impianto, ma per i rinnovi e gli aggiornamenti non è richiesta la conferenza di servizi. In tal caso il Comune viene informato del procedimento e può esprimere un parere entro 30 gg L’aggiornamento riguarda i procedimenti di modifica, sostanziale e non Autorizzazioni (269.7) La durata delle autorizzazioni rimane di 15 anni ma l'autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza (anche nel caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni 11 Acquisire la nuova autorizzazione Stabilimento anteriore al 1988 (268, i) “uno stabilimento che, alla data del 1°luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203” Stabilimento anteriore al 2006 (268, i-bis) “uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchè in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008” Stabilimento nuovo (268, i-ter) “uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis)” Per qualificare lo stabilimento si considera la prima autorizzazione di impianto in vigore (D.Lgs. 128/2010, art. 3.31) 12 Acquisire la nuova autorizzazione Il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione da stabilimenti con impianti autorizzati ex art. 203/1988 è così modificato (281.1) : tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988 tra il 1°gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013 , per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale prima del 31 dicembre 2011 l'autorità competente rinnova l'autorizzazione (281.2) In caso di omessa autorizzazione entro i termini il ricorso al Minambiente non preclude la tardiva conclusione del procedimento da parte dell’autorità competente (281.8) Acquisire la nuova autorizzazione I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R. 203/1988 ma che ricadono nel titolo I si adeguano entro il 1°settembre 2013 e presentano eventuale domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012 (281.3) L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della domanda stessa Prima dell’adeguamento i gestori degli impianti termici civili soggetti al titolo I continuano ad applicare le preesistenti disposizioni (290.3) Modifiche (269.8) In caso di modifica sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento In caso di modifica non sostanziale l’aggiornamento dell’autorizzazione può essere effettuato “successivamente” (e non più entro 6 mesi) L’aggiornamento dell’autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di 15 anni Si prevede un decreto che stabilisca: ulteriori criteri per la qualifica di modifica sostanziale casi di modifiche per le quali non sia necessaria la comunicazione Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (272.1) Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività della parte I all’allegato IV (emissioni scarsamente rilevanti). Se sono presenti anche altre tipologie di impianti l’autorizzazione riguarderà esclusivamente questi ultimi Tali impianti sono soggetti alle normative e ai limiti disposti dalle regioni Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento Gli impianti termici alimentati a biomasse o biogas devono rispettare almeno i limiti della parte III dell’allegato I Disposizioni su dispositivi mobili non altrimenti specificati Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, parte I) La voce relativa alle lavorazioni meccaniche ha ora una soglia di esclusione pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) Negli impianti di trattamento acque sono escluse le linee di trattamento fanghi Nuove soglie per l’allevamento di bestiame Per gli impianti termici ubicati all’interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas si precisa che sono compresi anche gli impianti elettrogeni e di cogenerazione Nuova voce per “Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento” Autorizzazioni di carattere generale (272.2) Si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell‘allegato IV Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato; le modifiche non interrompono tale termine; la nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati ai sensi del D.P.R.203/1988 sono rinnovati dalle Regioni entro il 29 aprile 2011; i soggetti autorizzati devono presentare domanda di adesione entro 6 mesi dal rinnovo o nei termini stabiliti dal provvedimento Camino unico Si consente di escludere il camino unico, oltre che per ragioni tecniche, anche per motivi di sicurezza (270.6) I termini per l’adeguamento al camino unico sono fissati in 3 anni (270.8) dal: rilascio della nuova autorizzazione per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988 rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate di durata di 15 anni rilascio di autorizzazioni in via generale La nuova autorizzazione può disporre tempi più brevi Limiti alle emissioni (271) Le Regioni vengono titolate del diritto di legiferare senza vincoli in materia di limiti alle emissioni (purchè non meno restrittivi di quelli dello Stato), portate caratteristiche, condizioni di costruzione e di esercizio e combustibili, e si considerano valide le relative norme già emanate in vigenza del D.P.R. 203/1988 (271.3) La non applicabilità dei limiti è estesa alle “anomalie” in aggiunta ai guasti (271.14) In caso di anomalia o guasto il gestore deve sospendere l'esercizio dell'impianto se ciò può determinare un pericolo per la salute umana (271.14) Controllo delle emissioni Prima dell’emanazione del decreto sui metodi di campionamento ed analisi i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO (271.17) Per gli stabilimenti autorizzati dopo l’emanazione del decreto sui metodi di campionamento ed analisi (271.18): i metodi sono individuati dall’allegato VI in caso di modifica dei metodi è possibile la revisione dei limiti i controlli degli organi di controllo sono effettuati sulla base dei metodi dell’allegato VI anche se diversi da quelli dell’autorizzazione (?) le misure effettuate con metodi diversi da quelli dell’allegato VI, anche se in autorizzazione, non sono considerate valide. Il gestore effettua i controlli con i metodi indicati in autorizzazione e li mette a disposizione degli enti di controllo Controllo delle emissioni (271.20) Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente entro 24 ore dal’accertamento Il reato di superamento dei valori limite di emissione si verifica pertanto solo in sede di verifica degli enti di controllo, sulla base di metodi di campionamento e di analisi dell'Allegato VI e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato “Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati degli enti di controllo, simultaneamente effettuati, divergono in merito al rispetto dei limiti, si procede nei modi previsti dal comma 19 [ripetizione accertamento sulla base del metodo di riferimento]; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione” Poteri di ordinanza (278) La sospensione o la revoca dell’autorizzazione sono riferite agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative e non allo stabilimento Sanzioni (279) Il sistema sanzionatorio rimane invariato salvo che: la sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale passa da penale ad amministrativa, pur rimanendo invariato l’importo (fino a 1000 €) (279.1) assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell’aria (279.2) Modifiche al titolo II Impianti termici civili Campo di applicazione (282) Il titolo II si applica ora agli impianti di climatizzazione di potenza termica inferiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato. Rimane inalterata la soglia inferiore di 0,035 MW Si sommano le potenze termiche dei generatori collegati ad uno stesso sistema di distribuzione del calore “Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I” Definizioni (283) Generatore di calore: viene ampliata la definizione (produzione acqua calda/vapore → calore) Impianto termico civile: si precisa che ricomprende anche la climatizzazione estiva Modifica dell'impianto: “qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37” Autorità competente: è ora la Regione o gli enti da essa delegati Installazione o modifica (284.1) Le procedure per impianti nuovi o modificati sono riscritte: nell’ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore verifica e dichiara entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità provvede ad inviare tale atto all'autorità competente l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, da inserire nel libretto di centrale Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I dell’allegato IX è stato abrogato. Le relative denunce già effettuate continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richiede il certificato di conformità (D.Lgs. 128/2010, art. 3.34) Impianti esistenti (284.2) Nuovi adempimenti per gli impianti esistenti: per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006, il libretto di centrale deve essere integrato entro il 31 dicembre 2012, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, da: un’attestazione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed al rispetto dei limiti di cui all'art. 286 l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione Le denunce trasmesse ai sensi della precedente versione dell’art. 284.2, possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale (D.Lgs. 128/2010, art. 3.35) Abilitazione alla conduzione (287) Il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili non è più rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro, ma dall’autorità individuata dalla Regione La Regione disciplina: le modalità di formazione dei conduttori le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco Controlli (288.8) I controlli sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti Modifiche al titolo III Combustibili Combustibili e rifiuti (293.1) I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X o che comunque costituiscono rifiuti Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici (294) Titolo I Rimane invariata la soglia di 6 MW, sempre riferita alla potenza termica di ciascun focolare, anche se più impianti sono considerati un unico impianto Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del CO a fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti dell’art. 273.15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW Titolo II La soglia è ora fissata a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto ariacombustibile È stato riscritto il paragrafo 5 relativo agli apparecchi indicatori riportato nella parte II dell’allegato IX, che contiene ora solo prescrizioni sulla misurazione delle pressioni relative Biomasse combustibili (all. X) L’uso di biomasse e carbone di legna in impianti del titolo II può essere vietato dai piani e programmi di qualità dell’aria Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, la possibilità di utilizzare le biomasse come combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti È aggiunto un paragrafo sulle modalità di combustione (2.2) Conclusioni Le principali criticità del testo preesistente rimangono tali Si allarga la casistica degli impianti soggetti ad autorizzazione Il passaggio dall’autorizzazione di impianto a quella di stabilimento comporterà maggiori oneri amministrativi: maggior numero di autorizzazioni minore applicabilità delle autorizzazioni in via generale Il potere delle regioni risulta molto rafforzato La normativa sugli impianti termici civili viene emendata dalle numerose incongruenze preesistenti