D.Lgs. 152/2006, parte quinta Disciplina delle emissioni in atmosfera Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 Massimo Settis 9/9/2010 1 Avvertenza Questa presentazione tratta esclusivamente le novità apportate dal D.Lgs. 128/2010 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non rappresenta pertanto un’organica trattazione delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera 9/9/2010 2 La storia … La parte quinta del D.Lgs. 152/2006 nasce dalla fusione di tre regolamentazioni: emissioni in atmosfera da impianti industriali (D.P.R. 203/1988 e norme attuative) → titolo I emissioni da impianti termici civili (L. 615/1966 e norme attuative) → titolo II caratteristiche dei combustibili (D.P.C.M. 8 marzo 2002) → titolo III L’integrazione in un unico testo coordinato di differenti discipline afferenti allo stesso tema rappresentava un’operazione di per sé positiva, ma: si introducevano nuovi rilevanti appesantimenti tecnicoburocratici ispirati ad una logica di controllo sempre più capillare non si modificavano le parti tecniche obsolete 9/9/2010 3 … la storia Stante l’esigenza di una revisione nel 2008 le Regioni e Minambiente concordavano il testo di un decreto di modifica (cosiddetto terzo correttivo), che non andava a buon fine a causa della fine della legislatura Sulla base della delega data dalla L. 69/2009, da esercitare entro il 30 giugno 2010, Minambiente ha predisposto un nuovo testo di modifica basato essenzialmente su quello del 2008 La definizione della norma non è avvenuta a fronte di un confronto con la parte industriale, che è stata consultata in tempi molto ristretti solo su testi ormai consolidati già concordati con le Regioni 9/9/2010 4 Modifiche al titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività 9/9/2010 5 Stabilimento - impianto La novità più rilevante sul piano applicativo è data dal cambiamento dell’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni, che da “impianto” passa a “stabilimento” (art. 269.1) Possibili motivazioni: negli stabilimenti possono coesistere impianti soggetti a regimi amministrativi diversi le norme comunitarie che riportano il termine “impianto” sarebbero state mal tradotte (plant = stabilimento e non impianto) alcune regioni hanno già effettuato tale passaggio Problemi: si modifica una prassi che non ha creato problemi alle imprese raccordo con disposizioni precedenti mantenimento degli strumenti di semplificazione 9/9/2010 6 Stabilimento (268, h) “Il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” 9/9/2010 7 Stabilimento Stabilimento anteriore al 1988 (268, i) “uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203” Stabilimento anteriore al 2006 (268, i-bis) “uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchè in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008” Stabilimento nuovo (268, i-ter) “uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis)” 9/9/2010 8 Impianto (268, l) “Il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio” 9/9/2010 9 Autorizzazioni (269) Le autorizzazioni riguardano ora: nuovo stabilimento modifica di stabilimento trasferimento di stabilimento (equiparato a nuovo stabilimento - 269.11) Pertanto: 9/9/2010 il nuovo impianto e il trasferimento di impianto, se l’impianto non coincide con lo stabilimento, diventano modifica di stabilimento la modifica di impianto diventa modifica di stabilimento 10 Modifica di stabilimento (268, m) “Installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati” 9/9/2010 11 Modifica sostanziale (268, m-bis) “Modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo” Definizione riportata ora senza variazioni all’art. 268, anche se rimane nell’art. 269.8 9/9/2010 12 Gestore (268, n) “La persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto” Rispetto alla precedente definizione se ne esplicitano le responsabilità in ordine alle emissioni in atmosfera 9/9/2010 13 Autorizzazioni (269.3) L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione dello stabilimento è identica a quello prevista in precedenza per l’impianto, ma per i rinnovi e gli aggiornamenti non è richiesta la conferenza di servizi. In tal caso il Comune viene informato del procedimento e può esprimere un parere entro 30 gg (269.3. L’aggiornamento riguarda i procedimenti di modifica, sostanziale e non. 9/9/2010 14 Autorizzazioni (269.4) L’autorizzazione deve ora stabilire anche: la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche (?) il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio L’autorizzazione può anche stabilire limiti espressi come flussi di massa annuali per specifico inquinante (269.5) 9/9/2010 15 Autorizzazioni (269.6) Si continua a prevedere che la prima verifica delle emissioni sia effettuata “in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg”, ma sono fatti salvi i casi in cui il progetto dello stabilimento preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore 9/9/2010 16 Autorizzazioni (269.7) La durata delle autorizzazioni rimane di 15 anni ma l'autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza (anche nel caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni. 9/9/2010 17 17 Autorizzazioni (281.1) Il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione da stabilimenti con impianti autorizzati ex art. 203/1988 è così modificato: tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale prima del 31 dicembre 2011 l'autorità competente rinnova l'autorizzazione (281.2) In caso di omessa autorizzazione entro i termini il ricorso al Minambiente non preclude la tardiva conclusione del procedimento da parte dell’autorità competente (281.8) 9/9/2010 18 Autorizzazioni (281.3) I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R. 203/1988 ma che ricadono nel titolo I si adeguano entro il 1° settembre 2013 e presentano eventuale domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012 L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della domanda stessa Prima dell’adeguamento i gestori degli impianti termici civili soggetti al titolo I continuano ad applicare le preesistenti disposizioni (290.3) 9/9/2010 19 Modifiche (269.8) In caso di modifica sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di modifica non sostanziale l’aggiornamento dell’autorizzazione può essere effettuato “successivamente” (e non più entro 6 mesi) L’aggiornamento dell’autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di 15 anni Si prevede un decreto che stabilisca: ulteriori criteri per la qualifica di modifica sostanziale casi di modifiche per le quali non sia necessaria la comunicazione 9/9/2010 20 Autorizzazioni per casi particolari Sono abrogate le disposizioni relative a (ex 269.1013): verniciatura in assenza di impianto trasformazione o conservazione di materiali agricoli produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti L’elenco degli impianti non soggetti ad autorizzazione (impianti termici, di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota) è spostato all’allegato IV, parte I 9/9/2010 21 Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (272.1) Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività della parte I all’allegato IV (emissioni scarsamente rilevanti). Se sono presenti anche altre tipologie di impianti l’autorizzazione riguarderà esclusivamente questi ultimi. Tali impianti sono soggetti alle normative e ai limiti disposti dalle regioni Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento Gli impianti termici alimentati a biomasse o biogas devono rispettare almeno i limiti della parte III dell’allegato I Disposizioni (?) su dispositivi mobili non altrimenti specificati 9/9/2010 22 Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, parte I) La voce relativa alle lavorazioni meccaniche ha ora una soglia di esclusione pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) Negli impianti di trattamento acque sono escluse le linee di trattamento fanghi Nuove soglie per l’allevamento di bestiame Per gli impianti termici ubicati all’interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas si precisa che sono compresi anche gli impianti elettrogeni e di cogenerazione Nuova voce per “Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento” (?). 9/9/2010 23 Autorizzazioni di carattere generale (272.2) Si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell‘allegato IV Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento La procedura prevista si applica anche alle modifiche dello stabilimento L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato; le modifiche non interrompono tale termine; la nuova domanda di adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza 9/9/2010 24 Autorizzazioni di carattere generale (272.2) I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati ai sensi del D.P.R.203/1988 sono rinnovati dalle Regioni entro il 29 aprile 2011; i soggetti autorizzati devono presentare domanda di adesione entro 6 mesi dal rinnovo o nei termini stabiliti dal provvedimento È prevista l’emanazione di un decreto per integrare l'allegato IV, parte II, con l'indicazione dei casi in cui l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni. 9/9/2010 25 Autorizzazioni di carattere generale (all. IV, parte II) La soglia per attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno è modificata in 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all’uso È cancellata la voce relativa a pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto Sono inserite nuove voci relative a: impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno allevamento bestiame 9/9/2010 26 Emissioni in atmosfera soggette ad altri iter autorizzativi (267.2-3) Tipologia impianto autorizzazione limiti Incenerimento coincenerimento Art. 208 D.Lgs. 133/2005 Piani regionali qualità dell’aria Altri trattamenti termici di rifiuti Art. 208 Artt. 270, 271 Trattamenti di rifiuti con procedura semplificata Art. 214 Decreti art. 214.2, art. 271 Impianti IPPC Titolo III-bis Titolo III-bis 9/9/2010 27 Individuazione degli impianti (270) Qualora più impianti siano simili ai sensi dell’art. 270.4: si considerano sempre unico impianto ai fini dei limiti alle emissioni se l’autorità competente li considera unico impianto è disposto il convogliamento delle emissioni in un unico punto. Qualora più impianti abbiano emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee l’autorità competente può disporne il convogliamento ad uno o più punti di emissione comuni applicando il limite di concentrazione più restrittivo (270.7) 9/9/2010 28 Convogliamento delle emissioni (270) Si consente di escludere il camino unico per motivi di sicurezza (270.6) 9/9/2010 29 Adeguamento a camino unico (270.8) I termini per l’adeguamento al camino unico sono fissati in 3 anni dal: rilascio della nuova autorizzazione per gli impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988 rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate di durata di 15 anni rilascio di autorizzazioni in via generale La nuova autorizzazione può disporre tempi più brevi 9/9/2010 30 Valore limite di emissione (268, q) Si precisa che: 9/9/2010 i valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose salvo diversamente disposto, i limiti si intendono stabiliti come media oraria 31 Limiti alle emissioni (271) Le disposizioni dell’articolo 271 in materia di limiti alle emissioni si applicano, se compatibili, anche ai grandi impianti di combustione e alle attività che emettono COV (271.15) Cade il principio di valore minimo e massimo dei limiti dell’allegato I Le Regioni vengono titolate del diritto di legiferare senza vincoli in materia di limiti alle emissioni (purchè non meno restrittivi di quelli dello Stato), portate caratteristiche, condizioni di costruzione e di esercizio e combustibili, e si considerano valide le relative norme già emanate in vigenza del D.P.R. 203/1988 (271.3) In sede di riautorizzazione degli impianti già autorizzati ex D.P.R. 203/1988 i limiti possono essere più restrittivi di quelli della norma statale (271.7) 9/9/2010 32 Limiti alle emissioni (271) La non applicabilità dei limiti è estesa alle “anomalie” in aggiunta ai guasti (271.14) In caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate di cui alla parte II dell'Allegato I “l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali” (271.14) In caso di anomalia o guasto il gestore deve sospendere l'esercizio dell'impianto se ciò può determinare un pericolo per la salute umana (271.14) 9/9/2010 33 Emissioni di COV Consumo di solventi (268, oo-pp) Il consumo di solventi è riferito agli stabilimenti per il complesso delle attività dell’art. 275 Nella definizione di consumo massimo teorico di solventi, le attività a ciclo continuo sono ora attività che si svolgono su tutto l’arco della settimana Emissioni diffuse (268, d) 9/9/2010 La definizione comprende ora, per le attività dell’art. 275, anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti 34 Autorità competente al controllo (268, p) Si precisa che, salvo diverse previsioni della Regione, coincide con l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni Si prevedono tariffe per i controlli delle emissioni delle piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore 9/9/2010 35 Controllo delle emissioni Prima dell’emanazione del decreto sui metodi di campionamento ed analisi i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO (271.17) Per gli stabilimenti autorizzati dopo l’emanazione del decreto sui metodi di campionamento ed analisi (271.18): i metodi sono individuati dall’allegato VI in caso di modifica dei metodi è possibile la revisione dei limiti i controlli degli organi di controllo sono effettuati sulla base dei metodi dell’allegato VI anche se diversi da quelli dell’autorizzazione (?) le misure effettuate con metodi diversi da quelli dell’allegato VI, anche se in autorizzazione, non sono considerate valide. Il gestore effettua i controlli con i metodi indicati in autorizzazione e li mette a disposizione degli enti di controllo 9/9/2010 36 Controllo delle emissioni (271.19) “Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorità competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione “ 9/9/2010 37 Controllo delle emissioni (271.20) Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279.2, soltanto in sede di verifica degli enti di controllo, sulla base di metodi di campionamento e di analisi dell'Allegato VI e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato Le difformità accertate nei controlli del gestore devono essere comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento “Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati degli enti di controllo, simultaneamente effettuati, divergono in merito al rispetto dei limiti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione” 9/9/2010 38 Impianti di combustione (273.9) “Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione” “L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente” I tempi di adeguamento a tali disposizioni sono stabiliti nell’autorizzazione (273.10) 9/9/2010 39 Turbine (273.16) Le disposizioni dell’art. 273 si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente: 9/9/2010 le relative disposizioni dall‘allegato II in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonchè di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento le disposizioni dell’art. 274 in materia di raccolta e trasmissione dei dati di emissione (274.7) 40 Poteri di ordinanza (278) La sospensione o la revoca dell’autorizzazione sono riferite agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative 9/9/2010 41 Sanzioni (279) La sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale passa da penale ad amministrativa, pur rimanendo invariato l’importo (fino a 1000 €) (279.1) Assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell’aria (279.2) 9/9/2010 42 Modifiche al titolo II Impianti termici civili 9/9/2010 43 Campo di applicazione (282) Il titolo II si applica ora agli impianti di climatizzazione di potenza termica inferiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato. Rimane inalterata la soglia inferiore di 0,035 MW “Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I” 9/9/2010 44 Definizioni (283) Generatore di calore: viene ampliata la definizione (produzione acqua calda/vapore → calore) Impianto termico civile: si precisa che ricomprende anche la climatizzazione estiva Modifica dell'impianto: “qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37” Autorità competente: è ora la Regione o gli enti da essa delegati 9/9/2010 45 Installazione o modifica (284.1) Le procedure per impianti nuovi o modificati sono riscritte: nell’ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità provvede ad inviare tale atto all'autorità competente l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinchè tale elenco sia inserito nel libretto di centrale se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I dell’allegato IX è stato abrogato 9/9/2010 46 Impianti esistenti (284.2) Nuovi adempimenti per gli impianti esistenti: 9/9/2010 per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006, il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286 entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286 il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione 47 Caratteristiche tecniche (285) Oltre alle caratteristiche tecniche di cui alla parte II dell’allegato IX, gli impianti devono rispettare quelle previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. 9/9/2010 48 Valori limite di emissione (286) Oltre ai limiti di cui alla parte III dell’allegato IX, gli impianti devono rispettare quelli più restrittivi previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria, ove necessari al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. In caso di installazione o di modifica dell'impianto, l’installatore mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto la documentazione che attesta il rispetto dei valori limite di emissione, che la allega al libretto di centrale (solo se il combustibile è biomassa o biogas). 9/9/2010 49 Abilitazione alla conduzione (287) Il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili non è più rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro, ma dall’autorità individuata dalla Regione La Regione disciplina: 9/9/2010 le modalità di formazione dei conduttori le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco 50 50 Sanzioni (288.1) È prevista una stessa sanzione amministrativa per tutte le omissioni a quanto prescritto dall’art. 284 9/9/2010 51 Controlli (288.8) I controlli sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti 9/9/2010 52 Certificazione generatori di calore (290.4) Con D.M., da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW, alimentati con biomasse e carbone di legna Nella certificazione si assegna, in relazione ai livelli prestazionali ed emissivi assicurati, una specifica classe di qualità A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore 9/9/2010 53 Modifiche al titolo III Combustibili 9/9/2010 54 Combustibili e rifiuti (293.1) I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X o che comunque costituiscono rifiuti. 9/9/2010 55 Sistemi di misurazione in continuo di impianti termici (294) Titolo I Si considera la potenza termica di ciascun focolare, anche se più impianti sono considerati un unico impianto Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del CO a fronte di un limite non sono richiesti altri monitoraggi I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti dell’art. 273.15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW Titolo II 9/9/2010 La soglia è ora fissata a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto ariacombustibile È stato riscritto il paragrafo 5 relativo agli apparecchi indicatori riportato nella parte II dell’allegato IX, che contiene ora solo prescrizioni sulla misurazione delle pressioni relative 56 Combustibili (all. X) I divieti di utilizzo di determinati combustibili in impianti del titolo I riportati al punto 7 della parte I, sezione 1, si applicano prendendo come riferimento la potenza termica di ciascun singolo impianto, anche nel caso in cui più impianti siano considerati come uno singolo L’uso di biomasse e carbone di legna in impianti del titolo II può essere vietato dai piani e programmi di qualità dell’aria 9/9/2010 57 Biomasse combustibili (all. X, parte II, sezione 4) Tra i trattamenti di materiale vegetale ammessi per ottenere biomasse combustibili sono ora ricompresi il lavaggio con acqua e l’essicazione Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, la possibilità di utilizzare le biomasse come combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti È aggiunto un paragrafo sulle modalità di combustione (2.2) 9/9/2010 58 Biogas (all. X, parte II, sezione 6) Nell’ambito delle condizioni di utilizzo sono fornite disposizioni in merito ai controlli delle emissioni e al monitoraggio in continuo 9/9/2010 59 Conclusioni Le principali criticità del testo preesistente rimangono tali Il passaggio dall’autorizzazione di impianto a quella di stabilimento comporterà maggiori oneri amministrativi Il potere delle regioni risulta molto rafforzato La normativa sugli impianti termici civili viene emendata dalle numerose incongruenze preesistenti 9/9/2010 60