D.Lgs. 152/2006, parte quinta
Disciplina delle emissioni in
atmosfera
Le modifiche apportate dal
D.Lgs. 128/2010
Massimo Settis
9/9/2010
1
Avvertenza
Questa presentazione tratta esclusivamente
le novità apportate dal D.Lgs. 128/2010 alla
parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non
rappresenta pertanto un’organica trattazione
delle disposizioni in materia di emissioni in
atmosfera
9/9/2010
2
La storia …


La parte quinta del D.Lgs. 152/2006 nasce dalla fusione di tre
regolamentazioni:
 emissioni in atmosfera da impianti industriali (D.P.R. 203/1988
e norme attuative) → titolo I
 emissioni da impianti termici civili (L. 615/1966 e norme
attuative) → titolo II
 caratteristiche dei combustibili (D.P.C.M. 8 marzo 2002) →
titolo III
L’integrazione in un unico testo coordinato di differenti discipline
afferenti allo stesso tema rappresentava un’operazione di per sé
positiva, ma:
 si introducevano nuovi rilevanti appesantimenti tecnicoburocratici ispirati ad una logica di controllo sempre più
capillare
 non si modificavano le parti tecniche obsolete
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3
… la storia



Stante l’esigenza di una revisione nel 2008 le Regioni e
Minambiente concordavano il testo di un decreto di modifica
(cosiddetto terzo correttivo), che non andava a buon fine a causa
della fine della legislatura
Sulla base della delega data dalla L. 69/2009, da esercitare entro
il 30 giugno 2010, Minambiente ha predisposto un nuovo testo di
modifica basato essenzialmente su quello del 2008
La definizione della norma non è avvenuta a fronte di un
confronto con la parte industriale, che è stata consultata in tempi
molto ristretti solo su testi ormai consolidati già concordati con le
Regioni
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4
Modifiche al titolo I
Prevenzione e limitazione
delle emissioni in atmosfera di
impianti e attività
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5
Stabilimento - impianto



La novità più rilevante sul piano applicativo è data dal
cambiamento dell’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni, che
da “impianto” passa a “stabilimento” (art. 269.1)
Possibili motivazioni:
 negli stabilimenti possono coesistere impianti soggetti a regimi
amministrativi diversi
 le norme comunitarie che riportano il termine “impianto”
sarebbero state mal tradotte (plant = stabilimento e non
impianto)
 alcune regioni hanno già effettuato tale passaggio
Problemi:
 si modifica una prassi che non ha creato problemi alle
imprese
 raccordo con disposizioni precedenti
 mantenimento degli strumenti di semplificazione
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6
Stabilimento (268, h)

“Il complesso unitario e stabile, che si configura
come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico
gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o
sono effettuate una o più attività che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi
mobili, operazioni manuali, deposizioni e
movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile
all'esercizio di una o più attività”
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7
Stabilimento



Stabilimento anteriore al 1988 (268, i)
“uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in
esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi
degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”
Stabilimento anteriore al 2006 (268, i-bis)
“uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o
dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, purchè in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile
2008”
Stabilimento nuovo (268, i-ter)
“uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle
lettere i) e i-bis)”
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8
Impianto (268, l)

“Il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a
svolgere in modo autonomo una specifica
attività, anche nell'ambito di un ciclo più
ampio”
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9
Autorizzazioni (269)

Le autorizzazioni riguardano ora:



nuovo stabilimento
modifica di stabilimento
trasferimento di stabilimento (equiparato a nuovo
stabilimento - 269.11)
Pertanto:


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il nuovo impianto e il trasferimento di impianto, se
l’impianto non coincide con lo stabilimento, diventano
modifica di stabilimento
la modifica di impianto diventa modifica di stabilimento
10
Modifica di stabilimento (268, m)

“Installazione di un impianto o avvio di una attività
presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di
una attività presso uno stabilimento, la quale comporti
una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o
nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di
cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione
anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai
combustibili utilizzati”
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Modifica sostanziale (268, m-bis)


“Modifica che comporta un aumento o una
variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilità tecnica
delle stesse; per le attività di cui all'articolo
275 valgono le definizioni di cui ai commi 21
e 22 del medesimo”
Definizione riportata ora senza variazioni
all’art. 268, anche se rimane nell’art. 269.8
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Gestore (268, n)


“La persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che è responsabile
dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto”
Rispetto alla precedente definizione se ne
esplicitano le responsabilità in ordine alle
emissioni in atmosfera
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Autorizzazioni (269.3)

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione
dello stabilimento è identica a quello prevista
in precedenza per l’impianto, ma per i rinnovi
e gli aggiornamenti non è richiesta la
conferenza di servizi. In tal caso il Comune
viene informato del procedimento e può
esprimere un parere entro 30 gg (269.3.
L’aggiornamento riguarda i procedimenti di
modifica, sostanziale e non.
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Autorizzazioni (269.4)

L’autorizzazione deve ora stabilire anche:




la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto
delle relative condizioni tecnico-economiche (?)
il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione
le portate di progetto tali da consentire che le emissioni
siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista
tecnologico e dell'esercizio
L’autorizzazione può anche stabilire limiti espressi
come flussi di massa annuali per specifico
inquinante (269.5)
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Autorizzazioni (269.6)

Si continua a prevedere che la prima verifica
delle emissioni sia effettuata “in un periodo
continuativo di marcia controllata di durata
non inferiore a 10 gg”, ma sono fatti salvi i
casi in cui il progetto dello stabilimento
preveda che l'impianto funzioni
esclusivamente per periodi di durata inferiore
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16
Autorizzazioni (269.7)


La durata delle autorizzazioni rimane di 15
anni ma l'autorità competente può imporne il
rinnovo prima della scadenza (anche nel
caso di autorizzazioni ex D.P.R. 203/1988) se
una modifica delle prescrizioni autorizzative
risulti necessaria al rispetto dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il
decorso di un periodo di quindici anni.
9/9/2010
17
17
Autorizzazioni (281.1)

Il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione da
stabilimenti con impianti autorizzati ex art. 203/1988 è così modificato:






tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi
Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica
sostanziale prima del 31 dicembre 2011 l'autorità competente rinnova
l'autorizzazione (281.2)
In caso di omessa autorizzazione entro i termini il ricorso al
Minambiente non preclude la tardiva conclusione del procedimento da
parte dell’autorità competente (281.8)
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Autorizzazioni (281.3)



I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R.
203/1988 ma che ricadono nel titolo I si adeguano
entro il 1° settembre 2013 e presentano eventuale
domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012
L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in
caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della
domanda stessa
Prima dell’adeguamento i gestori degli impianti
termici civili soggetti al titolo I continuano ad
applicare le preesistenti disposizioni (290.3)
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Modifiche (269.8)




In caso di modifica sostanziale l'autorità competente aggiorna
l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli
impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in
relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle
migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa
all'intero stabilimento.
In caso di modifica non sostanziale l’aggiornamento
dell’autorizzazione può essere effettuato “successivamente” (e
non più entro 6 mesi)
L’aggiornamento dell’autorizzazione non comporta il decorso di
un nuovo periodo di 15 anni
Si prevede un decreto che stabilisca:
 ulteriori criteri per la qualifica di modifica sostanziale
 casi di modifiche per le quali non sia necessaria la
comunicazione
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20
Autorizzazioni per casi particolari

Sono abrogate le disposizioni relative a (ex 269.1013):




verniciatura in assenza di impianto
trasformazione o conservazione di materiali agricoli
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o
stoccaggio di materiali polverulenti
L’elenco degli impianti non soggetti ad
autorizzazione (impianti termici, di emergenza e di
sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti
pilota) è spostato all’allegato IV, parte I
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21
Impianti ed attività con emissioni
scarsamente rilevanti (272.1)





Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono
presenti esclusivamente impianti ed attività della parte I
all’allegato IV (emissioni scarsamente rilevanti). Se sono presenti
anche altre tipologie di impianti l’autorizzazione riguarderà
esclusivamente questi ultimi.
Tali impianti sono soggetti alle normative e ai limiti disposti dalle
regioni
Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza
termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività
presenti nello stabilimento
Gli impianti termici alimentati a biomasse o biogas devono
rispettare almeno i limiti della parte III dell’allegato I
Disposizioni (?) su dispositivi mobili non altrimenti specificati
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22
Impianti ed attività con emissioni
scarsamente rilevanti (all. IV, parte I)





La voce relativa alle lavorazioni meccaniche ha ora una soglia di
esclusione pari a 500 kg/anno di consumo complessivo di olio
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)
Negli impianti di trattamento acque sono escluse le linee di
trattamento fanghi
Nuove soglie per l’allevamento di bestiame
Per gli impianti termici ubicati all’interno di impianti di
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas si precisa che sono
compresi anche gli impianti elettrogeni e di cogenerazione
Nuova voce per “Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o
non utilizzati all'interno di uno stabilimento” (?).
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23
Autorizzazioni di carattere generale
(272.2)




Si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
gli impianti e le attività di cui alla parte II dell‘allegato IV
Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza
termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività
presenti nello stabilimento
La procedura prevista si applica anche alle modifiche dello
stabilimento
L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione,
anche se il provvedimento viene nel frattempo modificato; le
modifiche non interrompono tale termine; la nuova domanda di
adesione al provvedimento vigente è presentata almeno 45 gg
prima della scadenza
9/9/2010
24
Autorizzazioni di carattere generale
(272.2)


I provvedimenti di autorizzazione di carattere generale emanati ai
sensi del D.P.R.203/1988 sono rinnovati dalle Regioni entro il 29
aprile 2011; i soggetti autorizzati devono presentare domanda di
adesione entro 6 mesi dal rinnovo o nei termini stabiliti dal
provvedimento
È prevista l’emanazione di un decreto per integrare l'allegato IV,
parte II, con l'indicazione dei casi in cui l'autorità competente può
permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in
considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte
percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.
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25
Autorizzazioni di carattere generale
(all. IV, parte II)



La soglia per attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili
ed altri oggetti in legno è modificata in 50 kg/giorno di prodotti
vernicianti pronti all’uso
È cancellata la voce relativa a pulizia a secco di tessuti e pellami
con utilizzo di impianti a ciclo aperto
Sono inserite nuove voci relative a:
 impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
 impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo
chiuso
 lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo
di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)
uguale o superiore a 500 kg/anno
 allevamento bestiame
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Emissioni in atmosfera soggette ad
altri iter autorizzativi (267.2-3)
Tipologia impianto
autorizzazione
limiti
Incenerimento
coincenerimento
Art. 208
D.Lgs. 133/2005
Piani regionali qualità
dell’aria
Altri trattamenti termici di
rifiuti
Art. 208
Artt. 270, 271
Trattamenti di rifiuti con
procedura semplificata
Art. 214
Decreti art. 214.2, art. 271
Impianti IPPC
Titolo III-bis
Titolo III-bis
9/9/2010
27
Individuazione degli impianti (270)

Qualora più impianti siano simili ai sensi dell’art.
270.4:



si considerano sempre unico impianto ai fini dei limiti alle
emissioni
se l’autorità competente li considera unico impianto è
disposto il convogliamento delle emissioni in un unico
punto.
Qualora più impianti abbiano emissioni con
caratteristiche chimico-fisiche omogenee l’autorità
competente può disporne il convogliamento ad uno
o più punti di emissione comuni applicando il limite
di concentrazione più restrittivo (270.7)
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28
Convogliamento delle emissioni
(270)

Si consente di escludere il camino unico per
motivi di sicurezza (270.6)
9/9/2010
29
Adeguamento a camino unico
(270.8)

I termini per l’adeguamento al camino unico
sono fissati in 3 anni dal:




rilascio della nuova autorizzazione per gli impianti
autorizzati ex D.P.R. 203/1988
rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate di durata
di 15 anni
rilascio di autorizzazioni in via generale
La nuova autorizzazione può disporre tempi
più brevi
9/9/2010
30
Valore limite di emissione (268, q)

Si precisa che:


9/9/2010
i valori di limite di emissione espressi come
concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio più gravose
salvo diversamente disposto, i limiti si intendono
stabiliti come media oraria
31
Limiti alle emissioni (271)




Le disposizioni dell’articolo 271 in materia di limiti alle emissioni
si applicano, se compatibili, anche ai grandi impianti di
combustione e alle attività che emettono COV (271.15)
Cade il principio di valore minimo e massimo dei limiti
dell’allegato I
Le Regioni vengono titolate del diritto di legiferare senza vincoli
in materia di limiti alle emissioni (purchè non meno restrittivi di
quelli dello Stato), portate caratteristiche, condizioni di
costruzione e di esercizio e combustibili, e si considerano valide
le relative norme già emanate in vigenza del D.P.R. 203/1988
(271.3)
In sede di riautorizzazione degli impianti già autorizzati ex D.P.R.
203/1988 i limiti possono essere più restrittivi di quelli della
norma statale (271.7)
9/9/2010
32
Limiti alle emissioni (271)



La non applicabilità dei limiti è estesa alle “anomalie” in aggiunta
ai guasti (271.14)
In caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate di cui alla parte II dell'Allegato I
“l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire
prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali
sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o
guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori
limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di
massa annuali” (271.14)
In caso di anomalia o guasto il gestore deve sospendere
l'esercizio dell'impianto se ciò può determinare un pericolo per la
salute umana (271.14)
9/9/2010
33
Emissioni di COV

Consumo di solventi (268, oo-pp)



Il consumo di solventi è riferito agli stabilimenti per
il complesso delle attività dell’art. 275
Nella definizione di consumo massimo teorico di
solventi, le attività a ciclo continuo sono ora
attività che si svolgono su tutto l’arco della
settimana
Emissioni diffuse (268, d)

9/9/2010
La definizione comprende ora, per le attività
dell’art. 275, anche i COV contenuti negli scarichi
idrici, nei rifiuti e nei prodotti
34
Autorità competente al controllo (268,
p)


Si precisa che, salvo diverse previsioni della
Regione, coincide con l’autorità competente
al rilascio delle autorizzazioni
Si prevedono tariffe per i controlli delle
emissioni delle piattaforme off-shore e per i
terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore
9/9/2010
35
Controllo delle emissioni


Prima dell’emanazione del decreto sui metodi di campionamento
ed analisi i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati
nell’autorizzazione o, in assenza, di metodi CEN, UNI, ISO
(271.17)
Per gli stabilimenti autorizzati dopo l’emanazione del decreto sui
metodi di campionamento ed analisi (271.18):
 i metodi sono individuati dall’allegato VI
 in caso di modifica dei metodi è possibile la revisione dei limiti
 i controlli degli organi di controllo sono effettuati sulla base dei
metodi dell’allegato VI anche se diversi da quelli
dell’autorizzazione (?)
 le misure effettuate con metodi diversi da quelli dell’allegato
VI, anche se in autorizzazione, non sono considerate valide.
 Il gestore effettua i controlli con i metodi indicati in
autorizzazione e li mette a disposizione degli enti di controllo
9/9/2010
36
Controllo delle emissioni (271.19)

“Se i controlli di competenza del gestore e i controlli
dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268,
comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve
essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento.
In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base
del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base
dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati
dall'autorizzazione, l'autorità competente provvede
ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione
nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di
monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai
valori limite di emissione “
9/9/2010
37
Controllo delle emissioni (271.20)



Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini
del reato di cui all'art. 279.2, soltanto in sede di verifica degli enti
di controllo, sulla base di metodi di campionamento e di analisi
dell'Allegato VI e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato
Le difformità accertate nei controlli del gestore devono essere
comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore
dall'accertamento
“Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati
degli enti di controllo, simultaneamente effettuati, divergono in
merito al rispetto dei limiti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede
di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai
fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279,
comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione”
9/9/2010
38
Impianti di combustione (273.9)



“Se più impianti di combustione, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso
stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione della potenza termica nominale in base alla
quale stabilire i valori limite di emissione”
“L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche
ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle
emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed
applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento,
si applicherebbero all'impianto più recente”
I tempi di adeguamento a tali disposizioni sono stabiliti
nell’autorizzazione (273.10)
9/9/2010
39
Turbine (273.16)


Le disposizioni dell’art. 273 si applicano alle turbine
a gas autorizzate successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta
Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si
applicano esclusivamente:


9/9/2010
le relative disposizioni dall‘allegato II in materia di
monitoraggio e controllo delle emissioni, nonchè di
anomalie e guasti degli impianti di abbattimento
le disposizioni dell’art. 274 in materia di raccolta e
trasmissione dei dati di emissione (274.7)
40
Poteri di ordinanza (278)

La sospensione o la revoca
dell’autorizzazione sono riferite agli impianti e
alle attività per i quali vi è stata violazione
delle prescrizioni autorizzative
9/9/2010
41
Sanzioni (279)


La sanzione per la mancata comunicazione
di modifica non sostanziale passa da penale
ad amministrativa, pur rimanendo invariato
l’importo (fino a 1000 €) (279.1)
Assumono rilevanza penale le violazioni delle
prescrizioni stabilite da piani e programmi di
qualità dell’aria (279.2)
9/9/2010
42
Modifiche al titolo II
Impianti termici civili
9/9/2010
43
Campo di applicazione (282)


Il titolo II si applica ora agli impianti di
climatizzazione di potenza termica inferiore a
3 MW, indipendentemente dal combustibile
utilizzato. Rimane inalterata la soglia inferiore
di 0,035 MW
“Un impianto termico civile avente potenza
termica nominale uguale o superiore a 3 MW
si considera in qualsiasi caso come un unico
impianto ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del titolo I”
9/9/2010
44
Definizioni (283)




Generatore di calore: viene ampliata la definizione
(produzione acqua calda/vapore → calore)
Impianto termico civile: si precisa che ricomprende
anche la climatizzazione estiva
Modifica dell'impianto: “qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto già installato e che
richieda la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37”
Autorità competente: è ora la Regione o gli enti da
essa delegati
9/9/2010
45
Installazione o modifica (284.1)

Le procedure per impianti nuovi o modificati sono riscritte:





nell’ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore
verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche
tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art.
286. Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore
entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità provvede ad inviare tale
atto all'autorità competente
l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie
ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinchè tale elenco
sia inserito nel libretto di centrale
se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è
ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il
quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione
Di conseguenza il modulo di denuncia riportato nella parte I
dell’allegato IX è stato abrogato
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Impianti esistenti (284.2)

Nuovi adempimenti per gli impianti esistenti:



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per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile 2006,
il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in
cui si dichiara che l'impianto è conforme alle
caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a
rispettare i valori limite di cui all'art. 286
entro la stessa data il libretto di centrale deve essere
inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il
rispetto dei valori limite di cui all'art. 286
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione
47
Caratteristiche tecniche (285)

Oltre alle caratteristiche tecniche di cui alla
parte II dell’allegato IX, gli impianti devono
rispettare quelle previste dai piani e dai
programmi di qualità dell'aria, ove necessarie
al conseguimento ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualità dell'aria.
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Valori limite di emissione (286)


Oltre ai limiti di cui alla parte III dell’allegato IX, gli
impianti devono rispettare quelli più restrittivi previsti
dai piani e dai programmi di qualità dell'aria, ove
necessari al conseguimento ed al rispetto dei valori
e degli obiettivi di qualità dell'aria.
In caso di installazione o di modifica dell'impianto,
l’installatore mette a disposizione del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto la
documentazione che attesta il rispetto dei valori
limite di emissione, che la allega al libretto di
centrale (solo se il combustibile è biomassa o
biogas).
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Abilitazione alla conduzione (287)


Il patentino di abilitazione alla conduzione degli
impianti termici civili non è più rilasciato
dall’Ispettorato del Lavoro, ma dall’autorità
individuata dalla Regione
La Regione disciplina:


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le modalità di formazione dei conduttori
le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un
registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici,
tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra
autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco
50
50
Sanzioni (288.1)

È prevista una stessa sanzione
amministrativa per tutte le omissioni a quanto
prescritto dall’art. 284
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51
Controlli (288.8)

I controlli sono effettuati dall'autorità
competente in occasione delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche
avvalendosi degli organismi ivi previsti
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Certificazione generatori di calore
(290.4)




Con D.M., da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono
disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio
di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per
quelli aventi potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW,
alimentati con biomasse e carbone di legna
Nella certificazione si assegna, in relazione ai livelli prestazionali
ed emissivi assicurati, una specifica classe di qualità
A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità
dell'aria possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori
di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di
qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al
conseguimento dei valori di qualità dell'aria
I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali
diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto
impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una
classe di qualità superiore
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Modifiche al titolo III
Combustibili
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Combustibili e rifiuti (293.1)


I materiali e le sostanze elencati nell'allegato
X non possono essere utilizzati come
combustibili se costituiscono rifiuti.
È soggetta alla normativa vigente in materia
di rifiuti la combustione di materiali e
sostanze che non sono conformi all'allegato
X o che comunque costituiscono rifiuti.
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Sistemi di misurazione in continuo di
impianti termici (294)

Titolo I




Si considera la potenza termica di ciascun focolare, anche se più
impianti sono considerati un unico impianto
Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del CO a fronte
di un limite non sono richiesti altri monitoraggi
I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti dell’art.
273.15, anche di potenza termica inferiore a 50 MW
Titolo II


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La soglia è ora fissata a 1,16 MW per singolo focolare. È richiesta
inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto ariacombustibile
È stato riscritto il paragrafo 5 relativo agli apparecchi indicatori riportato
nella parte II dell’allegato IX, che contiene ora solo prescrizioni sulla
misurazione delle pressioni relative
56
Combustibili (all. X)


I divieti di utilizzo di determinati combustibili in
impianti del titolo I riportati al punto 7 della parte
I, sezione 1, si applicano prendendo come
riferimento la potenza termica di ciascun singolo
impianto, anche nel caso in cui più impianti
siano considerati come uno singolo
L’uso di biomasse e carbone di legna in impianti
del titolo II può essere vietato dai piani e
programmi di qualità dell’aria
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Biomasse combustibili (all. X, parte II,
sezione 4)



Tra i trattamenti di materiale vegetale ammessi per
ottenere biomasse combustibili sono ora ricompresi il
lavaggio con acqua e l’essicazione
Salvo il caso in cui i materiali derivino da processi
direttamente destinati alla loro produzione o ricadano
nelle esclusioni dal campo di applicazione della
normativa dei rifiuti, la possibilità di utilizzare le
biomasse come combustibile è subordinata alla
sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
È aggiunto un paragrafo sulle modalità di combustione
(2.2)
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Biogas (all. X, parte II, sezione 6)

Nell’ambito delle condizioni di utilizzo sono
fornite disposizioni in merito ai controlli delle
emissioni e al monitoraggio in continuo
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Conclusioni




Le principali criticità del testo preesistente
rimangono tali
Il passaggio dall’autorizzazione di impianto a
quella di stabilimento comporterà maggiori
oneri amministrativi
Il potere delle regioni risulta molto rafforzato
La normativa sugli impianti termici civili viene
emendata dalle numerose incongruenze
preesistenti
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