Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IL CONTROLLO DEI CITTADINI STRANIERI di GIUSEPPE STAGLIANÒ (A.p.l. Comune di Satriano) Premessa Con il termine straniero si intende una persona che appartiene a una nazione estera. L’art. 1 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. n. 286 del 1998) stabilisce che tale normativa è applicabile a tutti i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi. In base al Testo Unico per l’Immigrazione è straniero il cittadino non appartenente all’U.E. Secondo la Convenzione relativa allo status degli apolidi (L. 1/02/1962 n. 306), il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per l'applicazione della sua legislazione. In conseguenza di ciò gli apolidi sono considerati cittadini stranieri in ogni parte del mondo. Cittadino extracomunitario è colui che, non essendo cittadino dell’Unione Europea, non beneficia del principio della libera circolazione delle persone stabilite dal diritto Comunitario. Questi soggetti soggiacciono a una serie di limitazioni concernenti l’ingresso e la permanenza sul nostro territorio nonché l’espulsione. La circolazione dei cittadini di Stati membri dell’U.E., invece, è tendenzialmente libera pur sempre nel rispetto delle disposizioni del DLG n. 30/2007, come modificato dal D.lgs. n 32/2008 e dalla legge n. 129/2011 che completa l’attuazione della direttiva 2004/38/CE. Le principali fonti normative contenenti la disciplina sui cittadini extracomunitari sono il Testo Unico sull’Immigrazione (di seguito T.U.I.), D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e i suoi successivi aggiornamenti, tra cui: la legge n. 125/2008, la legge n. 94/2009, la direttiva 2008/115/C recepita con legge n. 129/2011 ed il regolamento di esecuzione del T.U.I. contenuto nel D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari L’Art. 4 del T.U. sull’immigrazione stabilisce che “L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i 1 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - - - casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti”. Per entrare in modo legale nel nostro territorio i cittadini extracomunitari devono quindi: presentarsi presso un valico di frontiera; possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che lo straniero deve dimostrare di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Infine, è previsto che non è consentito l’accesso in Italia allo straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione . L’ingresso del cittadino extracomunitario può avvenire in due modi: presentandosi direttamente ad una frontiera esterna 1 con provenienza diretta da un paese che non applica l’accordo Schengen. In tal ipotesi l’obbligo di rendere dichiarazione di presenza nello Stato è effettuato mediante l’apposizione del timbro uniforme Schengen, con l’indicazione della data di ingresso, sul documento di viaggio direttamente dalla Polizia di Frontiera. attraverso una frontiera interna, ma dopo aver passato i controlli in un altro paese Schengen. In questo caso sarà necessaria la presentazione della dichiarazione di presenza al Questore della provincia in cui si trova da effettuarsi entro 8 giorni oppure, se ospiti di strutture alberghiere, firmando la specifica scheda per alloggiati. L’adempimento dell’obbligo è attestato attraverso il rilascio di copia della dichiarazione. Questa dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. FOCUS: Lo spazio e la cooperazione Schengen 1 Frontiere esterne: perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne. Frontiere interne: frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen. 2 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo spazio e la cooperazione Schengen si basano sul trattato di Schengen del 1985. Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per garantire la sicurezza all'interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. La cooperazione Schengen è stata inserita nel quadro legislativo dell'Unione europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997. Tuttavia, non tutti i partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione dell'acquis di Schengen. Il timbro uniforme Schengen L’art. 7 al comma 2° del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 stabilisce l’obbligo, per il personale addetto ai controlli di frontiera, di apporre sul passaporto il timbro di ingresso con l’indicazione della data arrivo. Il timbro d’ingresso (vedi figura 1) apposto sul passaporto è molto importante, poiché è uno dei primi elementi attraverso il quale l’operatore di Polizia può stabilire la regolarità della permanenza dello straniero in territorio Schengen. Il timbro d’ingresso presenta angoli squadrati e una freccia che va da sinistra verso destra (vedi figura 1). Figura 1 – esempio di timbro di ingresso area Schengen Il timbro di uscita, invece, presenta angoli arrotondati e la freccia ha un orientamento che va da destra verso sinistra (vedi figura 2) Figura 2 – esempio di timbro di uscita area Schengen Il visto d’ingresso 3 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Il T.U.I. richiede, ai fini dell’ingresso in Italia, il possesso del Visto Schengen di ingresso o transito. Tale visto, tuttavia, in caso di soggiorni di breve durata (inferiori a 90 gg) non è richiesto per i cittadini di quei paesi considerati a più basso rischio di immigrazione clandestina o terrorismo qui sotto elencati. Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro ,Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia*, Lituania, Malesia, Malta , Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca , Singapore, Slovacchia , Slovenia , Stati Uniti, Ungheria , Uruguay, Venezuela. Il visto, invece, è sempre necessario per i cittadini di paesi più a rischio come i paesi sotto elencati. Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. I visti d’ingresso, regolati dal D.M. 11/05/2011 in relazione al Reg. Ce. 810/2009, consistono in un’annotazione, sotto forma di etichetta autoadesiva in formato ID-2 (105 mm × 74 mm [A7]) (figura 1), di colore verde/viola, munita di numerosi elementi anticontraffazione, applicata sul passaporto o altro valido documento di viaggio. Il visto è rilasciato da una rappresentanza diplomatica Italiana o di un altro paese facente parte dell’accordo Schengen previa presentazione di idonee garanzie, variabili a seconda della motivazione d’ingresso. Tipologie di Visto e Durata*2 2 Fonte http://www.esteri.it 4 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono divisi in: • • • 1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per: Transito Aeroportuale (tipo A); Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C; soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). 2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituiscono una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, possono essere rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità. 3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità. Le tipologie di visto d'ingresso nonché le modalità per il loro ottenimento sono stabilite dal D.M 01/12/2011. Attualmente sono previsti 22 differenti tipologie di visto: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi famigliari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, 5 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ vacanze-lavoro, volontariato. Figura 1 – esempio di visto Schengen rilasciato dall’Ambasciata Italiana di Mosca Lettura del Visto Schengen Sui visti Schengen la zona a lettura ottica è composta di due righe di 44 caratteri cadauna, così composte: 1. tipo di documento (sempre una V), tipo di visto (A-B-C-D), nazione emittente, cognome e nome del titolare ( nel visto sopra riportato, infatti, sono indicate le lettere VCITA che stanno a significare: Visto tipo C rilasciato da Italia); 2. numero del visto, cifra di controllo, nazionalità del titolare, data di nascita (AA.MM.GG), cifra di controllo, sesso, data di scadenza (AA.MM.GG), cifra di controllo, campo opzionale che varia di Stato in Stato. La durata temporale del visto è sempre prestabilita. Nello stesso è sempre indicata: - la data entro cui il titolare può fare ingresso nel Paese; 6 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - il numero di volte (1, 2 o MULT); -il numero massimo di giorni in cui può soggiornare. Nel campo “annotazioni” è riportata la motivazione per cui il visto è rilasciato, che può essere riportata per esteso, ovvero mediante l’impiego di codici nazionali. PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI Per l’ingresso, il soggiorno od il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen. Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano. I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”. Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti. - Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere: diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario; - individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia). Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono: - titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen; - titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o in un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959; - titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino; - libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività. E’ riconosciuto come documento valido per l’ingresso 7 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958) e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali; - documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall’obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale; - lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino; - documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale –militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto; - carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’ esente da visto; - carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto; - elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto; - lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino; - lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto. E’ bene precisare, infine, che l’articolo 13 della Convenzione stabilisce che nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto. La durata della validità del documento di viaggio, inoltre, deve essere superiore a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto. 8 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen. Il soggiorno di stranieri extracomunitari per periodo superiore a 3 mesi - Tutti gli stranieri che sono entrati in maniera legale e richiedono di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere, alla Questura competente per territorio, entro otto giorni il permesso di soggiorno la cui validità, inserita nello stesso documento, dipenderà dall’indicazione fornita dal richiedente circa il motivo di soggiorno e la sua presumile durata. In ogni caso il Legislatore ha fissato la durata massima dei permessi di soggiorno per come di seguito indicato: lavoro stagionale: massimo 6 mesi (nove a seconda la tipologia di attività); corsi di studio e formazione debitamente certificati: un anno salvo rinnovo nel caso di corsi pluriennali; lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti famigliari: due anni; inserimento nel mercato del lavoro: un anno. A partire dal 2007 il permesso di soggiorno è di tipo elettronico, formato card di colore viola e azzurro, con un chip contenente tutti i dati identificativi dello straniero ivi comprese le sue impronte digitali (figura 2). Tale tipologia di documento è andato a sostituire via via i vecchi documenti cartacei stampati su carta A4 (modulario 207 ps) di colore azzurro (figura 3) ed il modello 207-bis di colore giallo-verde munito di sistemi anticontraffazione (figura 4). Figura 2 – permesso di soggiorno formato card 9 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Figura - 3 - Permesso di soggiorno vecchio 10 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Figura – 4 - Permesso di soggiorno formato sino al 2007 Come già detto il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato. Dal 2006, grazie ad una convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, è possibile presentare le richieste per 11 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ alcune tipologie di permesso di soggiorno direttamente presso gli Uffici Postali abilitati (dotati di Sportello Amico ossia sportello per i rapporti con la P.A.), utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali. In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze le richieste di permesso di soggiorno per: 1. attesa occupazione; 2. attesa riacquisto cittadinanza; 3. asilo politico (rinnovo); 4. conversione permesso di soggiorno; 5. Famiglia; 6. lavoro autonomo e lavoro subordinato; 7. lavoro casi particolari; 8. lavoro subordinato-stagionali; 9. Missione; 10. motivi religiosi; 11. residenza elettiva; 12. status apolide (rinnovo); 13. studio (permesso di lunga durata); 14. tirocinio formazione professionale. La richiesta va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per: asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore età, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato. - Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, infine, l'interessato riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'interessato sarà informato tramite sms o lettera raccomandata. Trascorsi cinque anni di permanenza regolare in Italia, gli stranieri già titolari di permesso di soggiorno più volte rinnovato regolarmente, possono richiedere ed ottenere dalla Questura del luogo di residenza il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (fig. 5) in precedenza carta di soggiorno. Questo tipo permesso di soggiorno, a differenza del permesso di soggiorno normale, è a tempo indeterminato. Con il permesso di soggiorno CE lo straniero in ha diritto: fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto sempreché detto titolo sia stato rilasciato da uno Stato Schengen e circolare liberamente nel territorio italiano; all’iscrizione anagrafica, al ricongiungimento familiare, all'iscrizione a vari ordini e collegi professionali, 12 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - alla partecipazione ai programmi di accoglienza, all'iscrizione all'università, al concorso per gli alloggi sociali, all'accesso alle misure di integrazione sociale, alla tutela contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali o religiose, all'assistenza sociale, all'accesso all'edilizia residenziale, alla partecipazione alla vita pubblica locale. - Permesso di soggiorno CE. - L’INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA L’ingresso dei cittadini comunitari nel territorio italiano è regolato dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 con cui il Legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2004/38/CE. Questa norma si applica a “qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché' ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”. In base alla citata disposizione normativa hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale, senza alcuna condizione o formalità per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini dell'Unione in possesso di un documento d’identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. La maggior parte dei cittadini U.E. potranno, quindi fare ingresso in Italia con la carta d’identità. Alcuni paesi, tuttavia, non rilasciano la carta d’identità (Danimarca, Norvegia, Regno Unito ecc.). Ciò comporta che i cittadini di questi Stati debbano esibire il passaporto. La patente di guida, non specificando la cittadinanza, non costituisce valido documento 13 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per l’espatrio ed il soggiorno nel nostro Paese. I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune in cui dimorano. Tuttavia la mancata iscrizione non dà luogo ad alcuna sanzione, ma rileva unicamente per l’impossibilità del cittadino di accedere ad alcuni servizi collegati alla residenza. Il soggiorno per periodi superiori a tre mesi è consentito qualora lo straniero: a) sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) disponga per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disponga, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) sia familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Controllo dello Straniero Extracomunitario - - - Check list documenti da richiedere al cittadino extracomunitario: possesso dei documenti di viaggio (passaporto in corso di validità, documento di viaggio equipollente, lasciapassare). verifica della regolarità del visto d’ingresso (ove richiesto) apposto sul documento di viaggio. Il visto di ingresso non può essere apposto su un documento di viaggio scaduto. Verificare che il visto sia in corso di validità anche in relazione alla tipologia di visto. verifica dell’ingresso regolare attraverso un valico di frontiera italiano o di un paese dell’area Schengen con obbligo della dichiarazione di presenza entro 8 giorni. Se lo straniero alloggia in strutture alberghiere l’obbligo di dichiarare la presenza è assolta dall’albergatore con la compilazione della schedina alloggiati. In questo caso lo straniero deve essere in possesso di ricevuta da esibire agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; verifica della regolarità del soggiorno attraverso la verifica del timbro di entrata da porre in confronto con il visto Schengen e la dichiarazione di presenza; esistenza di un permesso di soggiorno valido ovvero della ricevuta di richiesta di rilascio o rinnovo; 14 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - esistenza di permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno per coloro che sono in Italia da molti anni; - Documentazione per diplomatici. Come effettuare il controllo In base alle norme del T.U.I. l’extracomunitario dovrà sempre essere in grado di dimostrare che la sua presenza in Italia è regolare. È possibile distinguere due situazioni di irregolarità della presenza dello straniero nel nostro Paese: la clandestinità e la irregolarità. È clandestino il soggetto, straniero, che è entrato in Italia eludendo i controlli alle frontiere. È irregolare o straniero che non ha più i requisiti per la permanenza sul nostro territorio. Ciò può avvenire, ad esempio, perché pur essendo entrato regolarmente in Italia con un visto regolare, si è trattenuto per una durata superiore al visto stesso. Un volta individuato il cittadino che si vuole sottoporre a controllo, l’Operatore di Polizia Giudiziaria dovrà per prima cosa chiedere all’extracomunitario di declinare le proprie generalità. Successivamente sarà necessario chiedere l’esibizione del passaporto od altro documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno in originale. La mancata esibizione, senza giustificato motivo 3 , dei documenti di identificazione personale ad opera di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punita, ai sensi dell’art.6 comma 3° del T.U.I. con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a € 2.000. Qualora lo straniero asserisca di aver dimenticato a casa il documento gli operatori di Polizia potranno procedere all’accompagnamento del soggetto presso la dimora di quest’ultimo per reperire il documento4. Qualora non sia possibile indentificare il soggetto tramite valido documento 3 Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli stranieri in posizione irregolare. (Cassazione, S.U. 27 aprile 2011, n. 16453).È considerato giustificato motivo l’aver subito il furto ovvero l’aver smarrito il documento d’identità. Lo straniero dovrà esibire copia della denuncia presentata ad un organo di Polizia. 4 La dimenticanza del documento non è giustificato motivo (Cass.Pen. Sez. VII n.38303/2007 e sez. I. n.601/2010) 15 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - è possibile sottoporlo a rilievi foto-dattiloscopici presso l’ufficio immigrazione della Questura e di conseguenza, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo ai sensi dell’art.11 d.L.59/1978 con la possibilità di trattenere il soggetto per massimo 24 ore. In caso di commissione di reati, invece, si procederà all’identificazione ai sensi dell’art.349 c.p.p. Qualora a seguito di rilievi e comparazione delle impronte tramite l’AFIS emerga che il cittadino, in sede di controllo, abbia dichiarato false generalità si deferirà lo straniero ai sensi dell’art.495 e 496 c.p. Nel caso in cui il documento venga esibito, invece, l’operatore effettuerà quel minimo di verifiche sulla genuinità del documento esibito confrontando quanto indicato sul documento con le generalità dichiarate. Successivamente, in caso in cui il soggetto dichiari di essere sprovvisto di permesso di soggiorno, occorrerà verificare la tipologia e la durata del visto apposti sul passaporto. L’operante avrà, infine, cura di ricercare sul passaporto il timbro datario apposto all’ingresso dalle frontiere esterne dell’ “Area Schengen”. Se il timbro è stato apposto da un altro Stato occorrerà richiedere copia della dichiarazione di presenza vistata dalla Questura ovvero copia della dichiarazione rilasciata in seguito alla compilazione della schedina alloggiati. Se dalla comparazione del visto con il timbro d’ingresso dovesse emergere che il soggetto si è trattenuto oltre il termine previsto, senza che questo abbia presentato richiesta di permesso di soggiorno negli otto giorni previsti, il cittadino è considerato irregolare e dovrà essere accompagnato presso l’Ufficio immigrazione della Questura per l’adozione del provvedimento di espulsione. In casi eccezionali, quando ad esempio lo straniero è stato fermato il sabato pomeriggio e l’ufficio immigrazione è chiuso, l’organo procedente, dopo aver provveduto all’effettuazione dei rilievi foto-dattiloscopici, provvederà ad emettere invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura ai sensi dell’art. 15 del T.U.L.P.S. Ovviamente il termine concesso sarà molto breve; nel caso in questione si provvederà ad invitarlo per il lunedì. Gli operanti dovranno: Redigere annotazione di P.G.; Redigere verbale di accompagnamento per identificazione cui allegare cartellino rilievi foto-dattiloscopici, risultanze AFIS e SDI; Verbale di identificazione e ed elezione del domicilio e nomina del difensore ai sensi dell’art.349 e 161 c.p.p.; Informativa di reato ex art.347 c.p.p.; Autorizzazione alla presentazione innanzi al G.D.P., al P.M. entro 15 giorni nel caso previsto dall’art.20-bis. D.lgs. 274/2000; Biglietto di invito ai sensi dell’art.15 T.u.l.p.s. a presentarsi presso l’ufficio immigrazione nel caso in cui questo sia chiuso. 16 riproduzione riservata Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Le sanzioni previste dal Testo Unico sull’immigrazione Le disposizioni normative in tema di stranieri prevedono un apparato sanzionatorio misto. Alcuni comportamenti illeciti, infatti, assumono un rilievo penale mentre altri sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie. Sono soggette a sanzioni di tipo penale le violazioni quali, ad esempio, il rifiuto ingiustificato nel fornire i documenti di identificazione (art.6 comma 3° T.U.I.) ovvero l’ingresso o nel soggiorno illegale (art.10-bis T.U.I.). Sono punite, invece, con sanzioni amministrative le infrazioni di minore gravità come, ad esempio, l’omessa dichiarazione di presenza del cittadino extra U.E. munito di permesso di soggiorno da presentarsi al Questore entro otto giorni ovvero la comunicazione irregolare dei dati. Altre sanzioni, invece, sono rinvenibili nelle disposizioni del codice penale quali, ad esempio, la falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui p.e.p. dall’art.495 c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni con possibilità di arresto facoltativo in flagranza. Altra ipotesi delittuosa, introdotta dal pacchetto sicurezza “Pisanu” è costituita dal reato p.e.p. dall’ 497-bis c.p. che punisce con la reclusione da uno a quattro anni “chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio”. Prontuario delle principali violazioni penali previste in materia di immigrazione FATTISPECIE ART. PENA COMPETENZA MISURE PRECAUTELARI Contraffazione o alterazione di visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio Art. 5 comma 8-bis T.U.I. Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). TRIBUNALE MONOCRATICO Uso di un documento di cui sopra Art. 5 comma Reclusione da 1 TRIBUNALE 17 riproduzione riservata ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) ARRESTO Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ contraffatto o alterato (visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio). 8-bis T.U.I. a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). MONOCRATICO Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale. Art. 12 comma 1 TRIBUNALE MONOCRATICO promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale nei casi in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti Fuori dei casi previsti dai commi precedenti) favorire la permanenza illegale dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità. (questa fattispecie spesso concorre con l'art. 22 del T.U. Art. 12 comma 3 Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato. Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca del mezzo di trasporto utilizzato. TRIBUNALE COLLEGIALE SEQUESTRO PREVENTIVO VEICOLO (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro. TRIBUNALE MONOCRATICO ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) T.U.I. T.U.I. Art. 12 comma 5 T.U.I. 18 riproduzione riservata FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dare alloggio ovvero cedere un immobile (anche in locazione) a uno straniero extracomunitario privo di titolo di soggiorno, al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Cittadino/a di Paese terzo a cui è stato concesso un termine per la partenza volontaria che viola una (anche una sola) delle misure cautelari adottate con provvedimento (notificato) del Questore (le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle). art. 12 comma 5-bis T.U.I. Straniero extracomunitario espulso con provvedimento ministeriale o prefettizio che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno (La disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare ex art. 29). Straniero extracomunitario espulso con provvedimento del giudice che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto Art. 13 comma 13 T.U.I. Art. 13, comma 13-bis, primo periodo T.U.I. Reclusione da 1 a 4 anni. Straniero extracomunitario che, già denunciato per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 D.lgs. 286/1998 ed espulso, rientra nel territorio nazionale prima del termine Art. 13, comma 13-bis, secondo periodo T.U.I. Reclusione da 1 a 5 anni Cittadino/a di Paese terzo che contravviene a una (anche una sola) delle misure cautelari a cui è sottoposto/a in alternativa al trattenimento nel C.I.E Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC (le misure sono comunicate entro Art. 14 comma 1-bis T.U.I. Multa da 3 000 a 18 000 euro Art. 13 comma 5.2 Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC Multa da 3.000 a 18.000 euro. Reclusione da 1 a 4 anni. TRIBUNALE MONOCRATICO GIUDICE DI PACE (Procedura di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.lgs n. 274/2000). NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. TRIBUNALE MONOCRATICO ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo TRIBUNALE MONOCRATICO Arresto obbligatorio, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo 19 riproduzione riservata TRIBUNALE MONOCRATICO GIUDICE DI PACE (Procedura di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.lgs n. 274/2000 Arresto obbligatorio, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle). Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di previo decreto questorile di respingimento o decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 4 ovvero se trattasi di straniero che, ammesso, si è sottratto al rimpatrio volontario e assistito Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di accertata inottemperanza al decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 5 (intimazione a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni). Cittadino di Paese terzo (non detenuto) – già destinatario di un precedente ordine questorile di allontanamento ex art. 14/5-bis – che viola, salvo giustificato motivo, l'ulteriore ordine questorile (comma 5-ter terzo periodo) di lasciare lo Stato entro 7 giorni. Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO o con permesso annullato o revocato, ovvero con permesso di soggiorno scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge il fatto previsto dal comma 12 è aggravato se: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006) c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di Art. 14, comma 5-ter, primo periodo T.U.I. Multa da 10 000 a 20 000 euro. GIUDICE DI PACE (Procedura di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.lgs n. 274/2000 NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Art. 14, comma 5-ter, secondo periodo T.U.I. Multa da 6 000 a 15 000 euro. GIUDICE DI PACE (Procedura di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.lgs n. 274/2000 NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. Art. 14, comma 5-quater T.U.I. Multa da 15 000 a 30 000 euro. GIUDICE DI PACE (Procedura di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.lgs n. 274/2000 NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. TRIBUNALE MONOCRATICO NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. TRIBUNALE MONOCRATICO ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) Reclusione Art. 22 comma 12 da 6 mesi a 3 T.U.I. anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Art. 22 commi 12 e 12-bis Aumento da un terzo alla metà della pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa di 5000 euro per ogni lavoratore 20 riproduzione riservata FERMO (art. 384 c.p.p.) NON APPLICABILE Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (cioè l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.) Straniero non comunitario che trasgredisce l’ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge) impiegato Art. 235 c.p. Reclusione da 1 a 4 anni Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge) Art. 235 c.p. Reclusione da 1 a 4 anni Straniero non comunitario che trasgredisce l’ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall’art. 241 all’art. 313 c.p.) Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall’art. 241 all’art. 313 c.p. Art. 312 c.p Reclusione da 1 a 4 anni Rito direttissimo ARRESTO / Tribunale OBBLIGATORIO monocratico (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Art. 312 c.p Reclusione da 1 a 4 anni Rito direttissimo ARRESTO / Tribunale OBBLIGATORIO monocratico (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Falsa attestazione o Art. 495 dichiarazione a un pubblico c.p. ufficiale sulla identità o stato o altre qualità personali proprie o di altri** reclusione da 1 a 6 anni (da 2 a 6 anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile) Tribunale monocratico 21 riproduzione riservata Rito direttissimo ARRESTO / Tribunale OBBLIGATORIO monocratico (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Rito direttissimo ARRESTO / Tribunale OBBLIGATORIO monocratico (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.p. Ufficio Studi.net www.poliziamunicipale.it ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ reclusione da Tribunale Fuori dai casi previsti Art. 496 ARRESTO 1 a 5 anni monocratico dall’art. 495 c.p. c.p. FACOLTATIVO dichiarazioni mendaci a un art. 381 c.p.p. pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali proprie o di altri** La differenza tra il reato di cui all’art. 495 e quello ex art. 496 c.p. consiste nel fatto che le dichiarazioni mendaci sull’identità personale debbono o meno essere trasfuse in un atto pubblico, quali ad esempio la scheda foto-segnaletica redatta, in sede di identificazione dello straniero, dagli organi di Polizia. (Cass. Pen. Sez. V sent.9926 del 09/11/1984) Possedere, detenere, Reclusione da Tribunale Art. ARRESTO fabbricare, formare un falso 497-bis 1 a 4 anni monocratico FACOLTATIVO documento valido per c.p art. 381 c.p. l’espatrio Uso di atto falso Reclusione da Tribunale Art. 489 NON PREVISTO 4 mesi a 2 monocratico c.p. anni Fraudolente alterazioni volte Art. 495 – Reclusione da Tribunale ARRESTO ad impedire 1 a 6 anni Monocratico ter c.p. FACOLTATIVO l’identificazione o art. 381 c.p. l’accertamento di qualità personali 22 riproduzione riservata