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IL CONTROLLO DEI CITTADINI STRANIERI
di GIUSEPPE STAGLIANÒ (A.p.l. Comune di Satriano)
Premessa
Con il termine straniero si intende una persona che appartiene a una nazione
estera. L’art. 1 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. n. 286 del 1998)
stabilisce che tale normativa è applicabile a tutti i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione Europea e agli apolidi. In base al Testo Unico per l’Immigrazione è
straniero il cittadino non appartenente all’U.E.
Secondo la Convenzione relativa allo status degli apolidi (L. 1/02/1962 n. 306),
il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo
cittadino per l'applicazione della sua legislazione. In conseguenza di ciò gli apolidi
sono considerati cittadini stranieri in ogni parte del mondo.
Cittadino extracomunitario è colui che, non essendo cittadino dell’Unione
Europea, non beneficia del principio della libera circolazione delle persone stabilite dal
diritto Comunitario. Questi soggetti soggiacciono a una serie di limitazioni concernenti
l’ingresso e la permanenza sul nostro territorio nonché l’espulsione.
La circolazione dei cittadini di Stati membri dell’U.E., invece, è
tendenzialmente libera pur sempre nel rispetto delle disposizioni del DLG n. 30/2007,
come modificato dal D.lgs. n 32/2008 e dalla legge n. 129/2011 che completa
l’attuazione della direttiva 2004/38/CE.
Le principali fonti normative contenenti la disciplina sui cittadini
extracomunitari sono il Testo Unico sull’Immigrazione (di seguito T.U.I.), D.lgs. 25
luglio 1998, n. 286 e i suoi successivi aggiornamenti, tra cui: la legge n. 125/2008, la
legge n. 94/2009, la direttiva 2008/115/C recepita con legge n. 129/2011 ed il
regolamento di esecuzione del T.U.I. contenuto nel D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286”.
L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari
L’Art. 4 del T.U. sull’immigrazione stabilisce che “L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
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casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti”.
Per entrare in modo legale nel nostro territorio i cittadini extracomunitari
devono quindi:
presentarsi presso un valico di frontiera;
possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul
passaporto o su un altro documento di viaggio.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che lo straniero deve
dimostrare di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo
e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno
per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
Infine, è previsto che non è consentito l’accesso in Italia allo straniero considerato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per
reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
connessi allo sfruttamento della prostituzione .
L’ingresso del cittadino extracomunitario può avvenire in due modi:
presentandosi direttamente ad una frontiera esterna 1 con provenienza diretta da un
paese che non applica l’accordo Schengen. In tal ipotesi l’obbligo di rendere
dichiarazione di presenza nello Stato è effettuato mediante l’apposizione del timbro
uniforme Schengen, con l’indicazione della data di ingresso, sul documento di viaggio
direttamente dalla Polizia di Frontiera.
attraverso una frontiera interna, ma dopo aver passato i controlli in un altro paese
Schengen. In questo caso sarà necessaria la presentazione della dichiarazione di
presenza al Questore della provincia in cui si trova da effettuarsi entro 8 giorni oppure,
se ospiti di strutture alberghiere, firmando la specifica scheda per alloggiati.
L’adempimento dell’obbligo è attestato attraverso il rilascio di copia della
dichiarazione. Questa dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
FOCUS: Lo spazio e la cooperazione Schengen
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Frontiere esterne: perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far
ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen
che non siano frontiere interne.
Frontiere interne: frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico
interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel
territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.
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Lo spazio e la cooperazione Schengen si basano sul trattato di Schengen del 1985. Lo spazio Schengen
rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato
hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si
applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle
frontiere. Contestualmente, per garantire la sicurezza all'interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata
la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. La cooperazione Schengen
è stata inserita nel quadro legislativo dell'Unione europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997.
Tuttavia, non tutti i partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, perché non
desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non soddisfano i requisiti richiesti per
l'applicazione dell'acquis di Schengen.
Il timbro uniforme Schengen
L’art. 7 al comma 2° del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 stabilisce l’obbligo, per il
personale addetto ai controlli di frontiera, di apporre sul passaporto il timbro di
ingresso con l’indicazione della data arrivo. Il timbro d’ingresso (vedi figura 1)
apposto sul passaporto è molto importante, poiché è uno dei primi elementi attraverso
il quale l’operatore di Polizia può stabilire la regolarità della permanenza dello
straniero in territorio Schengen.
Il timbro d’ingresso presenta angoli squadrati e una freccia che va da sinistra
verso destra (vedi figura 1).
Figura 1 – esempio di timbro di ingresso area Schengen
Il timbro di uscita, invece, presenta angoli arrotondati e la freccia ha un
orientamento che va da destra verso sinistra (vedi figura 2)
Figura 2 – esempio di timbro di uscita area Schengen
Il visto d’ingresso
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Il T.U.I. richiede, ai fini dell’ingresso in Italia, il possesso del Visto Schengen di
ingresso o transito. Tale visto, tuttavia, in caso di soggiorni di breve durata (inferiori a
90 gg) non è richiesto per i cittadini di quei paesi considerati a più basso rischio di
immigrazione clandestina o terrorismo qui sotto elencati.
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro ,Corea del Sud, Costa
Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia*,
Lituania, Malesia, Malta , Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia,
Repubblica Ceca , Singapore, Slovacchia , Slovenia , Stati Uniti, Ungheria , Uruguay, Venezuela.
Il visto, invece, è sempre necessario per i cittadini di paesi più a rischio come i paesi
sotto elencati.
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan,
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina,
Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio,
Cuba, Dominica,
Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di
Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada,
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan,
Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi,
Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova,
Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau,
Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro),
Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa
Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud
Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta),
Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu,
Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri
devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di
visto per transito o per breve soggiorno.
I visti d’ingresso, regolati dal D.M. 11/05/2011 in relazione al Reg. Ce.
810/2009, consistono in un’annotazione, sotto forma di etichetta autoadesiva in
formato ID-2 (105 mm × 74 mm [A7]) (figura 1), di colore verde/viola, munita di
numerosi elementi anticontraffazione, applicata sul passaporto o altro valido
documento di viaggio.
Il visto è rilasciato da una rappresentanza diplomatica Italiana o di un altro
paese facente parte dell’accordo Schengen previa presentazione di idonee garanzie,
variabili a seconda della motivazione d’ingresso.
Tipologie di Visto e Durata*2
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Fonte http://www.esteri.it
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Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009,
entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono divisi in:
•
•
•
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti
contraenti, rilasciati per:
Transito Aeroportuale (tipo A);
Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento
CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per
Transito sono di tipo C;
soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più
ingressi.
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con
regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente,
in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino
a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni
(C5).
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen
la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati
Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il
solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituiscono una deroga
eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di
interesse
nazionale
o
in
forza
di
obblighi
internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi,
possono essere rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non
in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa
ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in
presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione
d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di
oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la
cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare
liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un
periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di
validità.
Le tipologie di visto d'ingresso nonché le modalità per il loro ottenimento sono stabilite
dal D.M 01/12/2011. Attualmente sono previsti 22 differenti tipologie di visto:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, motivi famigliari, motivi religiosi, reingresso, residenza
elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
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vacanze-lavoro, volontariato.
Figura 1 – esempio di visto Schengen rilasciato dall’Ambasciata Italiana di Mosca
Lettura del Visto Schengen
Sui visti Schengen la zona a lettura ottica è composta di due righe di 44 caratteri
cadauna, così composte:
1. tipo di documento (sempre una V), tipo di visto (A-B-C-D), nazione emittente,
cognome e nome del titolare ( nel visto sopra riportato, infatti, sono indicate le lettere
VCITA che stanno a significare: Visto tipo C rilasciato da Italia);
2. numero del visto, cifra di controllo, nazionalità del titolare, data di nascita
(AA.MM.GG), cifra di controllo, sesso, data di scadenza (AA.MM.GG), cifra di
controllo, campo opzionale che varia di Stato in Stato.
La durata temporale del visto è sempre prestabilita. Nello stesso è sempre
indicata:
- la data entro cui il titolare può fare ingresso nel Paese;
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- il numero di volte (1, 2 o MULT);
-il numero massimo di giorni in cui può soggiornare.
Nel campo “annotazioni” è riportata la motivazione per cui il visto è rilasciato, che può
essere riportata per esteso, ovvero mediante l’impiego di codici nazionali.
PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito nell’intero Spazio Schengen, gli
stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio
riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso
di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo
Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui
agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen,
attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.
Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i
documenti di viaggio seguenti.
- Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a
recarsi da un Paese all’altro. Può essere: diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale,
o per affari pubblici) od ordinario;
- individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo
(intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme
e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che
entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente
la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato
di fotografia).
Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:
- titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli
Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto
per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli
Stati Schengen;
- titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei
Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per
l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli
Stati Schengen o in un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari
dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
- titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido
documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di
visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
- libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per
l’esercizio della loro attività. E’ riconosciuto come documento valido per l’ingresso
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nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo e non
per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi
U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del
Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958) e da quelli con i quali abbia stipulato specifici
accordi bilaterali;
- documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle
Compagnie Aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione
sull’Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member
Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall’obbligo di visto
dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che
l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale;
- lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite
al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione
sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea
Generale dell’ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in
vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino;
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale –militare,
civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno
Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al
Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con
Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile
al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
- carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per
motivi di lavoro. E’ esente da visto;
- carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti
all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per
recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non
superiore a 3 mesi. E’ esente da visto;
- elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato a
studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune del
Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dall’obbligo di
visto;
- lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non
dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia.
Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
- lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di
frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone
degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.
E’ bene precisare, infine, che l’articolo 13 della Convenzione stabilisce che
nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto. La durata della
validità del documento di viaggio, inoltre, deve essere superiore a quella del visto. Tale
validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.
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Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà
essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un
“lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito
attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
Il soggiorno di stranieri extracomunitari per periodo superiore a 3 mesi
-
Tutti gli stranieri che sono entrati in maniera legale e richiedono di soggiornare in
Italia per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere, alla Questura
competente per territorio, entro otto giorni il permesso di soggiorno la cui validità,
inserita nello stesso documento, dipenderà dall’indicazione fornita dal richiedente
circa il motivo di soggiorno e la sua presumile durata. In ogni caso il Legislatore ha
fissato la durata massima dei permessi di soggiorno per come di seguito indicato:
lavoro stagionale: massimo 6 mesi (nove a seconda la tipologia di attività);
corsi di studio e formazione debitamente certificati: un anno salvo rinnovo nel caso
di corsi pluriennali;
lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti
famigliari: due anni;
inserimento nel mercato del lavoro: un anno.
A partire dal 2007 il permesso di soggiorno è di tipo elettronico, formato card di
colore viola e azzurro, con un chip contenente tutti i dati identificativi dello straniero
ivi comprese le sue impronte digitali (figura 2). Tale tipologia di documento è andato
a sostituire via via i vecchi documenti cartacei stampati su carta A4 (modulario 207
ps) di colore azzurro (figura 3) ed il modello 207-bis di colore giallo-verde munito di
sistemi anticontraffazione (figura 4).
Figura 2 – permesso di soggiorno formato card
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Figura - 3 - Permesso di soggiorno vecchio
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Figura – 4 - Permesso di soggiorno formato sino al 2007
Come già detto il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni lavorativi
dall’ingresso nel territorio dello Stato. Dal 2006, grazie ad una convenzione stipulata
tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, è possibile presentare le richieste per
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alcune tipologie di permesso di soggiorno direttamente presso gli Uffici Postali
abilitati (dotati di Sportello Amico ossia sportello per i rapporti con la P.A.),
utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali.
In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle
istanze le richieste di permesso di soggiorno per:
1. attesa occupazione;
2. attesa riacquisto cittadinanza;
3. asilo politico (rinnovo);
4. conversione permesso di soggiorno;
5. Famiglia;
6. lavoro autonomo e lavoro subordinato;
7. lavoro casi particolari;
8. lavoro subordinato-stagionali;
9. Missione;
10. motivi religiosi;
11. residenza elettiva;
12. status apolide (rinnovo);
13. studio (permesso di lunga durata);
14. tirocinio formazione professionale.
La richiesta va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per:
asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore età, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non
espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro e in ogni
altro caso non esplicitamente menzionato.
-
Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, infine, l'interessato
riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui
dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi
foto-dattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore
documentazione, l'interessato sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.
Trascorsi cinque anni di permanenza regolare in Italia, gli stranieri già titolari di
permesso di soggiorno più volte rinnovato regolarmente, possono richiedere ed
ottenere dalla Questura del luogo di residenza il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (fig. 5) in precedenza carta di soggiorno.
Questo tipo permesso di soggiorno, a differenza del permesso di soggiorno
normale, è a tempo indeterminato. Con il permesso di soggiorno CE lo straniero in ha
diritto:
fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto sempreché detto titolo sia
stato rilasciato da uno Stato Schengen e circolare liberamente nel territorio italiano;
all’iscrizione anagrafica,
al ricongiungimento familiare,
all'iscrizione a vari ordini e collegi professionali,
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alla partecipazione ai programmi di accoglienza,
all'iscrizione all'università,
al concorso per gli alloggi sociali,
all'accesso alle misure di integrazione sociale,
alla tutela contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali o religiose,
all'assistenza sociale,
all'accesso all'edilizia residenziale,
alla partecipazione alla vita pubblica locale.
-
Permesso di soggiorno CE. -
L’INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA
L’ingresso dei cittadini comunitari nel territorio italiano è regolato dal D.lgs. 6
febbraio 2007, n.30 con cui il Legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2004/38/CE.
Questa norma si applica a “qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in
uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché' ai suoi
familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”.
In base alla citata disposizione normativa hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale, senza alcuna condizione o formalità per un periodo non superiore
a tre mesi, i cittadini dell'Unione in possesso di un documento d’identità valido per
l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
La maggior parte dei cittadini U.E. potranno, quindi fare ingresso in Italia con la
carta d’identità. Alcuni paesi, tuttavia, non rilasciano la carta d’identità (Danimarca,
Norvegia, Regno Unito ecc.). Ciò comporta che i cittadini di questi Stati debbano
esibire il passaporto.
La patente di guida, non specificando la cittadinanza, non costituisce valido documento
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per l’espatrio ed il soggiorno nel nostro Paese.
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi
devono richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune in cui dimorano. Tuttavia la
mancata iscrizione non dà luogo ad alcuna sanzione, ma rileva unicamente per
l’impossibilità del cittadino di accedere ad alcuni servizi collegati alla residenza.
Il soggiorno per periodi superiori a tre mesi è consentito qualora lo straniero:
a) sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) disponga per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato
durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo
comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e
disponga, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per
non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea
documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra
tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) sia familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Controllo dello Straniero Extracomunitario
-
-
-
Check list documenti da richiedere al cittadino extracomunitario:
possesso dei documenti di viaggio (passaporto in corso di validità, documento di
viaggio equipollente, lasciapassare).
verifica della regolarità del visto d’ingresso (ove richiesto) apposto sul documento di
viaggio. Il visto di ingresso non può essere apposto su un documento di viaggio
scaduto. Verificare che il visto sia in corso di validità anche in relazione alla
tipologia di visto.
verifica dell’ingresso regolare attraverso un valico di frontiera italiano o di un paese
dell’area Schengen con obbligo della dichiarazione di presenza entro 8 giorni. Se lo
straniero alloggia in strutture alberghiere l’obbligo di dichiarare la presenza è
assolta dall’albergatore con la compilazione della schedina alloggiati. In questo
caso lo straniero deve essere in possesso di ricevuta da esibire agli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza;
verifica della regolarità del soggiorno attraverso la verifica del timbro di entrata da
porre in confronto con il visto Schengen e la dichiarazione di presenza;
esistenza di un permesso di soggiorno valido ovvero della ricevuta di richiesta di
rilascio o rinnovo;
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- esistenza di permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno per coloro che sono in
Italia da molti anni;
- Documentazione per diplomatici.
Come effettuare il controllo
In
base
alle
norme
del
T.U.I.
l’extracomunitario
dovrà
sempre essere in grado di dimostrare che la sua presenza in Italia è regolare.
È possibile distinguere due situazioni di irregolarità della presenza dello
straniero nel nostro Paese: la clandestinità e la irregolarità.
È clandestino il soggetto, straniero, che è entrato in Italia eludendo i controlli alle
frontiere. È irregolare o straniero che non ha più i requisiti per la permanenza sul nostro
territorio. Ciò può avvenire, ad esempio, perché pur essendo entrato regolarmente in
Italia con un visto regolare, si è trattenuto per una durata superiore al visto stesso.
Un volta individuato il cittadino che si vuole sottoporre a controllo, l’Operatore
di Polizia Giudiziaria dovrà per prima cosa chiedere all’extracomunitario di declinare
le proprie generalità. Successivamente sarà necessario chiedere l’esibizione del
passaporto od altro documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno in
originale.
La mancata esibizione, senza giustificato motivo 3 , dei documenti di
identificazione personale ad opera di un cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato è punita, ai sensi dell’art.6 comma 3° del T.U.I.
con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a € 2.000. Qualora lo straniero asserisca
di aver dimenticato a casa il documento gli operatori di Polizia potranno procedere
all’accompagnamento del soggetto presso la dimora di quest’ultimo per reperire il
documento4.
Qualora non sia possibile indentificare il soggetto tramite valido documento
3
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine
di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli stranieri in posizione irregolare. (Cassazione, S.U. 27
aprile 2011, n. 16453).È considerato giustificato motivo l’aver subito il furto ovvero l’aver smarrito il documento d’identità. Lo
straniero dovrà esibire copia della denuncia presentata ad un organo di Polizia.
4 La dimenticanza del documento non è giustificato motivo (Cass.Pen. Sez. VII n.38303/2007 e sez. I. n.601/2010)
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-
è possibile sottoporlo a rilievi foto-dattiloscopici presso l’ufficio immigrazione della
Questura e di conseguenza, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo ai sensi
dell’art.11 d.L.59/1978 con la possibilità di trattenere il soggetto per massimo 24 ore.
In caso di commissione di reati, invece, si procederà all’identificazione ai sensi
dell’art.349 c.p.p.
Qualora a seguito di rilievi e comparazione delle impronte tramite l’AFIS
emerga che il cittadino, in sede di controllo, abbia dichiarato false generalità si deferirà
lo straniero ai sensi dell’art.495 e 496 c.p.
Nel caso in cui il documento venga esibito, invece, l’operatore effettuerà quel
minimo di verifiche sulla genuinità del documento esibito confrontando quanto
indicato sul documento con le generalità dichiarate. Successivamente, in caso in cui il
soggetto dichiari di essere sprovvisto di permesso di soggiorno, occorrerà verificare la
tipologia e la durata del visto apposti sul passaporto. L’operante avrà, infine, cura di
ricercare sul passaporto il timbro datario apposto all’ingresso dalle frontiere esterne
dell’ “Area Schengen”. Se il timbro è stato apposto da un altro Stato occorrerà
richiedere copia della dichiarazione di presenza vistata dalla Questura ovvero copia
della dichiarazione rilasciata in seguito alla compilazione della schedina alloggiati.
Se dalla comparazione del visto con il timbro d’ingresso dovesse emergere che
il soggetto si è trattenuto oltre il termine previsto, senza che questo abbia presentato
richiesta di permesso di soggiorno negli otto giorni previsti, il cittadino è considerato
irregolare e dovrà essere accompagnato presso l’Ufficio immigrazione della Questura
per l’adozione del provvedimento di espulsione.
In casi eccezionali, quando ad esempio lo straniero è stato fermato il sabato
pomeriggio e l’ufficio immigrazione è chiuso, l’organo procedente, dopo aver
provveduto all’effettuazione dei rilievi foto-dattiloscopici, provvederà ad emettere
invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura ai sensi dell’art. 15
del T.U.L.P.S. Ovviamente il termine concesso sarà molto breve; nel caso in questione
si provvederà ad invitarlo per il lunedì.
Gli operanti dovranno:
Redigere annotazione di P.G.;
Redigere verbale di accompagnamento per identificazione cui allegare cartellino rilievi
foto-dattiloscopici, risultanze AFIS e SDI;
Verbale di identificazione e ed elezione del domicilio e nomina del difensore ai sensi
dell’art.349 e 161 c.p.p.;
Informativa di reato ex art.347 c.p.p.;
Autorizzazione alla presentazione innanzi al G.D.P., al P.M. entro 15 giorni nel caso
previsto dall’art.20-bis. D.lgs. 274/2000;
Biglietto di invito ai sensi dell’art.15 T.u.l.p.s. a presentarsi presso l’ufficio
immigrazione nel caso in cui questo sia chiuso.
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Le sanzioni previste dal Testo Unico sull’immigrazione
Le disposizioni normative in tema di stranieri prevedono un apparato
sanzionatorio misto. Alcuni comportamenti illeciti, infatti, assumono un rilievo
penale mentre altri sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie.
Sono soggette a sanzioni di tipo penale le violazioni quali, ad esempio, il
rifiuto ingiustificato nel fornire i documenti di identificazione (art.6 comma 3°
T.U.I.) ovvero l’ingresso o nel soggiorno illegale (art.10-bis T.U.I.).
Sono punite, invece, con sanzioni amministrative le infrazioni di minore
gravità come, ad esempio, l’omessa dichiarazione di presenza del cittadino extra
U.E. munito di permesso di soggiorno da presentarsi al Questore entro otto giorni
ovvero la comunicazione irregolare dei dati.
Altre sanzioni, invece, sono rinvenibili nelle disposizioni del codice penale
quali, ad esempio, la falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico ufficiale
sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui p.e.p. dall’art.495 c.p. con la
reclusione da 1 a 6 anni con possibilità di arresto facoltativo in flagranza. Altra
ipotesi delittuosa, introdotta dal pacchetto sicurezza “Pisanu” è costituita dal reato
p.e.p. dall’ 497-bis c.p. che punisce con la reclusione da uno a quattro anni
“chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio”.
Prontuario delle principali violazioni penali previste in materia di
immigrazione
FATTISPECIE
ART.
PENA
COMPETENZA MISURE
PRECAUTELARI
Contraffazione o alterazione di
visto d'ingresso o di reingresso,
permesso di soggiorno, carta o
contratto di soggiorno, o
documenti necessari per il loro
rilascio
Art. 5 comma
8-bis T.U.I.
Reclusione da 1
a 6 anni (da 3 a
10 anni se la
falsità concerne
un atto che fa
fede fino a
querela di falso).
TRIBUNALE
MONOCRATICO
Uso di un documento di cui sopra
Art. 5 comma
Reclusione da 1
TRIBUNALE
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ARRESTO
FACOLTATIVO IN
FLAGRANZA (art.
381 /1
c.p.p.)
(FERMO consentito
soltanto con
l'aggravante dell'atto a
fede
privilegiata)
ARRESTO
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contraffatto o alterato (visto
d'ingresso o di reingresso,
permesso di soggiorno, carta o
contratto di soggiorno, o
documenti necessari per il loro
rilascio).
8-bis T.U.I.
a 6 anni (da 3 a
10 anni se la
falsità concerne
un
atto che fa fede
fino a querela di
falso).
MONOCRATICO
Promuovere, dirigere,
organizzare, finanziare o
effettuare il
trasporto di stranieri
extracomunitari nel territorio
dello Stato in
violazione del T.U. Immigrazione
o comunque procurarne
l'ingresso illegale.
Art. 12
comma 1
TRIBUNALE
MONOCRATICO
promuovere, dirigere,
organizzare, finanziare o
effettuare il
trasporto di stranieri
extracomunitari nel territorio
dello Stato in
violazione del T.U. Immigrazione
o comunque procurarne
l'ingresso illegale nei casi in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale di 5 o più
persone;
b) la persona trasportata è stata
esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumità per
procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata
sottoposta a trattamento
inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente
ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie
esplodenti
Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti) favorire la
permanenza
illegale
dello
straniero extracomunitario nel
territorio dello Stato al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità.
(questa
fattispecie
spesso
concorre con l'art. 22 del T.U.
Art. 12
comma 3
Reclusione da 1
a 5 anni e multa
fino a 15000
euro per ogni
persona
–
Confisca
obbligatoria del
mezzo
di
trasporto
utilizzato.
Reclusione da 5
a 15 anni e multa
fino a 15000
euro per ogni
persona
–
Confisca
del
mezzo
di
trasporto
utilizzato.
TRIBUNALE
COLLEGIALE
SEQUESTRO
PREVENTIVO
VEICOLO (art. 321
cpp e art.
12 co. 4-ter d.l.vo
286/1998)
ARRESTO
OBBLIGATORIO IN
FLAGRANZA (art. 12
co.
4 d.l.vo 286/1998)
Reclusione fino
a 4 anni e multa
fino a 15.493
euro.
TRIBUNALE
MONOCRATICO
ARRESTO
FACOLTATIVO IN
FLAGRANZA (art.
381 /1
c.p.p.)
T.U.I.
T.U.I.
Art. 12
comma 5
T.U.I.
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FACOLTATIVO IN
FLAGRANZA (art.
381 /1
c.p.p.)
(FERMO consentito
soltanto con
l'aggravante dell'atto a
fede
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ARRESTO
OBBLIGATORIO IN
FLAGRANZA (art. 12
co.
4 d.l.vo 286/1998)
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a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, dare alloggio
ovvero cedere un immobile (anche
in locazione) a uno straniero
extracomunitario privo di titolo di
soggiorno, al momento della
stipula o del rinnovo del contratto
di locazione.
Cittadino/a di Paese terzo a cui è
stato concesso un termine per la
partenza volontaria che viola una
(anche una sola) delle misure
cautelari adottate con
provvedimento (notificato) del
Questore
(le misure sono comunicate entro
48 ore dalla notifica al giudice
di pace che le convalida entro le
successive 48 ore oppure può
revocarle o modificarle).
art. 12
comma
5-bis
T.U.I.
Straniero extracomunitario
espulso con provvedimento
ministeriale o prefettizio che
rientra nel territorio dello Stato
prima del termine previsto, senza
l'autorizzazione del Ministero
dell'Interno (La disposizione non
si applica nei confronti dello
straniero già espulso ai sensi
dell'art. 13 c. 2 lett. a) e b), per il
quale è stato
autorizzato il ricongiungimento
familiare ex art. 29).
Straniero extracomunitario
espulso con provvedimento del
giudice che rientra nel territorio
dello Stato prima del termine
previsto
Art. 13
comma 13
T.U.I.
Art. 13,
comma
13-bis,
primo
periodo
T.U.I.
Reclusione da 1
a 4 anni.
Straniero extracomunitario che,
già denunciato per il delitto di cui
all'art. 13 co. 13 D.lgs. 286/1998
ed espulso, rientra nel territorio
nazionale prima del termine
Art. 13,
comma
13-bis,
secondo
periodo
T.U.I.
Reclusione da 1
a 5 anni
Cittadino/a di Paese terzo che
contravviene a una (anche una
sola) delle misure cautelari a cui è
sottoposto/a in alternativa al
trattenimento nel C.I.E
Misure applicabili:
a) consegna del passaporto o
valido documento equipollente
b) obbligo di dimora
c) obbligo di presentazione alla
P.S. o CC
(le misure sono comunicate entro
Art. 14
comma
1-bis
T.U.I.
Multa da 3 000
a 18 000 euro
Art. 13
comma 5.2
Reclusione da 6
mesi a 3 anni.
Confisca
dell'immobile,
salvo che
appartenga
a
persona estranea
al reato
Misure
applicabili:
a) consegna del
passaporto o
valido
documento
equipollente
b) obbligo di
dimora
c) obbligo di
presentazione
alla P.S. o CC
Multa da 3.000
a 18.000 euro.
Reclusione da 1
a 4 anni.
TRIBUNALE
MONOCRATICO
GIUDICE DI
PACE
(Procedura di cui
agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del
D.lgs n. 274/2000).
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
TRIBUNALE
MONOCRATICO
ARRESTO
OBBLIGATORIO,
anche non in flagranza
(art.
13-ter
d.l.vo
286/1998)
–
Rito
direttissimo
TRIBUNALE
MONOCRATICO
Arresto
obbligatorio, anche
non in flagranza
(art. 13-ter
d.l.vo 286/1998) – Rito
direttissimo
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TRIBUNALE
MONOCRATICO
GIUDICE
DI
PACE
(Procedura di cui
agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del
D.lgs n. 274/2000
Arresto
obbligatorio, anche
non in flagranza
(art. 13-ter
d.l.vo 286/1998) – Rito
direttissimo
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
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48 ore dalla notifica al giudice
di pace che le convalida entro le
successive 48 ore oppure può
revocarle o modificarle).
Cittadino di Paese terzo che viola,
salvo giustificato
motivo, l'ordine questorile di
lasciare lo Stato entro 7 giorni,
nel caso di previo decreto
questorile di respingimento o
decreto prefettizio di espulsione
ex art. 13 co. 4 ovvero se
trattasi di straniero che, ammesso,
si è sottratto al
rimpatrio volontario e assistito
Cittadino di Paese terzo che viola,
salvo giustificato
motivo, l'ordine questorile di
lasciare lo Stato entro 7 giorni,
nel caso di accertata
inottemperanza al decreto
prefettizio
di espulsione ex art. 13 co. 5
(intimazione a lasciare
volontariamente il territorio
nazionale entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni).
Cittadino di Paese terzo (non
detenuto) – già destinatario
di un precedente ordine questorile
di allontanamento ex
art. 14/5-bis – che viola, salvo
giustificato motivo, l'ulteriore
ordine questorile (comma 5-ter
terzo periodo) di lasciare lo
Stato entro 7 giorni.
Datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze
lavoratori stranieri
(extracomunitari) privi del
PERMESSO
DI SOGGIORNO PER LAVORO
SUBORDINATO o con
permesso annullato o revocato,
ovvero con permesso di
soggiorno scaduto senza che ne
sia stato richiesto il
rinnovo entro i termini di legge
il fatto previsto dal comma 12 è
aggravato se:
a) se i lavoratori occupati sono in
numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono
minori in età non
lavorativa; (cioè minori di anni 16
ai sensi dell'art. 1
co. 622 legge n. 296/2006)
c) se i lavoratori occupati sono
sottoposti alle altre
condizioni lavorative di
Art. 14,
comma
5-ter,
primo
periodo
T.U.I.
Multa da 10 000
a 20 000 euro.
GIUDICE
DI
PACE
(Procedura di cui
agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del
D.lgs n. 274/2000
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
Art. 14,
comma
5-ter,
secondo
periodo
T.U.I.
Multa da 6 000
a 15 000 euro.
GIUDICE
DI
PACE
(Procedura di cui
agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del
D.lgs n. 274/2000
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
Art. 14,
comma
5-quater
T.U.I.
Multa da 15 000
a 30 000 euro.
GIUDICE
DI
PACE (Procedura
di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e
32-bis del D.lgs n.
274/2000
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
TRIBUNALE
MONOCRATICO
NO ARRESTO IN
FLAGRANZA – NO
FERMO ART. 384
C.P.P.
TRIBUNALE
MONOCRATICO
ARRESTO
FACOLTATIVO IN
FLAGRANZA (art.
381 /1
c.p.p.)
Reclusione
Art. 22
comma 12 da 6 mesi a 3
T.U.I.
anni e multa
di 5000 euro
per
ogni
lavoratore
impiegato.
Art. 22
commi 12
e 12-bis
Aumento da
un terzo alla
metà della
pena della
reclusione
da 6 mesi a 3
anni e della
multa di 5000
euro per ogni
lavoratore
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FERMO
(art. 384
c.p.p.)
NON
APPLICABILE
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particolare sfruttamento di cui
al terzo comma dell'articolo
603-bis del codice penale.
(cioè l'aver commesso il fatto
esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave
pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da
svolgere e delle condizioni di
lavoro.)
Straniero non comunitario che
trasgredisce l’ordine di
espulsione dal territorio dello
Stato pronunciato dal
giudice
(a seguito di condanna alla
reclusione per oltre 2 anni o
negli casi preveduti dalla legge)
impiegato
Art. 235
c.p.
Reclusione da
1 a 4 anni
Cittadino dell' U.E. che
trasgredisce l’ordine di
allontanamento dal territorio dello
Stato pronunciato dal
giudice
(a seguito di condanna alla
reclusione per oltre 2 anni o
negli casi preveduti dalla legge)
Art. 235
c.p.
Reclusione da
1 a 4 anni
Straniero non comunitario che
trasgredisce l’ordine di
espulsione dal territorio dello
Stato pronunciato dal
giudice
(a seguito di condanna a una pena
restrittiva della libertà
personale per un delitto contro la
personalità dello Stato,
ovvero p. e p. dall’art. 241 all’art.
313 c.p.)
Cittadino dell' U.E. che
trasgredisce l’ordine di
allontanamento dal territorio dello
Stato pronunciato dal
giudice
(a seguito di condanna a una pena
restrittiva della libertà
personale per un delitto contro la
personalità dello Stato,
ovvero p. e p. dall’art. 241 all’art.
313 c.p.
Art. 312
c.p
Reclusione da
1 a 4 anni
Rito direttissimo ARRESTO
/
Tribunale OBBLIGATORIO
monocratico
(anche fuori
flagranza)
(art. 380 cpp e 235,
co. 3, secondo
periodo, c.p.
Art. 312
c.p
Reclusione da
1 a 4 anni
Rito direttissimo ARRESTO
/
Tribunale OBBLIGATORIO
monocratico
(anche fuori
flagranza)
(art. 380 cpp e 235,
co. 3, secondo
periodo, c.p.
Falsa
attestazione
o Art. 495
dichiarazione a un pubblico c.p.
ufficiale sulla identità o stato
o altre qualità personali
proprie o di altri**
reclusione da
1 a 6 anni
(da 2 a 6 anni
se si tratta di
dichiarazioni
in atti dello
stato civile)
Tribunale
monocratico
21
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Rito direttissimo ARRESTO
/
Tribunale OBBLIGATORIO
monocratico
(anche fuori
flagranza)
(art. 380 cpp e 235,
co. 3, secondo
periodo, c.p.
Rito direttissimo ARRESTO
/
Tribunale OBBLIGATORIO
monocratico
(anche fuori
flagranza)
(art. 380 cpp e 235,
co. 3, secondo
periodo, c.p.
ARRESTO
FACOLTATIVO
art. 381 c.p.p.
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reclusione da Tribunale
Fuori dai casi previsti Art. 496
ARRESTO
1 a 5 anni
monocratico
dall’art.
495
c.p. c.p.
FACOLTATIVO
dichiarazioni mendaci a un
art. 381 c.p.p.
pubblico ufficiale o a
persona incaricata di un
pubblico
servizio,
interrogato sulla identità,
sullo stato o su altre qualità
personali proprie o di altri**
La differenza tra il reato di cui all’art. 495 e quello ex art. 496 c.p. consiste nel fatto che le
dichiarazioni mendaci sull’identità personale debbono o meno essere trasfuse in un atto
pubblico, quali ad esempio la scheda foto-segnaletica redatta, in sede di identificazione dello
straniero, dagli organi di Polizia. (Cass. Pen. Sez. V sent.9926 del 09/11/1984)
Possedere, detenere,
Reclusione da Tribunale
Art.
ARRESTO
fabbricare, formare un falso 497-bis
1 a 4 anni
monocratico
FACOLTATIVO
documento valido per
c.p
art. 381 c.p.
l’espatrio
Uso di atto falso
Reclusione da Tribunale
Art. 489
NON PREVISTO
4 mesi a 2
monocratico
c.p.
anni
Fraudolente alterazioni volte Art. 495 – Reclusione da Tribunale
ARRESTO
ad impedire
1 a 6 anni
Monocratico
ter c.p.
FACOLTATIVO
l’identificazione o
art. 381 c.p.
l’accertamento di qualità
personali
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