LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI E DELLA MANOVRA CORRETTIVA La struttura della manovra correttiva e le operazioni con i paesi black list Alessandro Cotto STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Nuovo redditometro Partecipazione dei Comuni all’accertamento Comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie Riscossione “accentrata” nell’accertamento Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo Inserimento dei dati catastali negli atti immobiliari e nei contratti di locazione Contrasto alle imprese “apri e chiudi” e in perdita sistemica 2 STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Nuove modalità di accertamento per le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale Esclusione delle sanzioni per le imprese che documentano i prezzi di trasferimento Ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per beneficiare delle detrazioni d’imposta Banche dati fiscali/contributive per il contrasto dell’evasione dei lavoratori subordinati Limitazioni all’uso del denaro contante 3 STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE ALTRE NOVITA’ Agevolazioni per il rientro dei ricercatori Riduzione facoltativa dell’IRAP nel Mezzogiorno Introduzione delle zone “a burocrazia zero” Ridefinizione della disciplina delle reti di imprese Nuovo “regime fiscale di attrazione europea” Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Nuove esclusioni dall’obbligo di compilazione del quadro RW Modifiche alla disciplina del concordato fallimentare e degli accordi di ristrutturazione Proroga della facoltà di non svalutare in bilancio i titoli dell’attivo circolante 4 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST QUADRO NORMATIVO Art. 1 DL 25.3.2010 n. 40: introduce l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) con controparti localizzate nei paradisi fiscali DM 30.3.2010: contiene le disposizioni attuative dell’adempimento, limitandolo alle operazioni effettuate dall’1.7.2010 Provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010: approva il modello per la comunicazione in via telematica dei dati DM 27.7.2010: esclude alcuni Stati dalle liste nere DM 5.8.2010: esclude talune operazioni da quelle soggette all’obbligo di comunicazione (aggiungendone, però, altre) e rinvia al 2.11.2010 il termine per i primi invii 5 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE Il soggetto italiano ha partita IVA NO SÌ no comunicazione la controparte risiede in un paradiso fiscale SÌ NO no comunicazione l’operazione è registrata prestazioni di o soggetta all’obbligo di servizi registrazione extraterritoriali NO SÌ no comunicazione sì comunicazione 6 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE Art. 1 DL 40/2010: la comunicazione riguarda i rapporti con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori indicati dal DM 4.5.99 e dal DM 21.11.2001 Primo requisito: natura di operatore economico (non necessariamente di soggetto IVA) della controparte estera; esclusi, quindi, i rapporti con i “privati” Secondo requisito: localizzazione del cliente o del fornitore nel paradiso fiscale I due requisiti devono, naturalmente, coesistere 7 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE A) Stati presenti in una sola lista (es. San Marino): INCLUSI B) Stati non presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista del DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Lussemburgo): INCLUSE LE SOLE SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (es. sole holding del 1929) C) Stati presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista del DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Svizzera): INCLUSI PER TUTTE LE TIPOLOGIE SOCIETARIE (e non, per esempio, per le sole società svizzere non soggette ad imposta) Non risultano indicazioni ufficiali su queste impostazioni 8 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST OPERAZIONI DA COMUNICARE Sono oggetto di comunicazione le operazioni “registrate o soggette a registrazione” ai sensi della disciplina IVA DM 30.3.2010: cessioni di beni prestazioni di servizi rese acquisti di beni prestazioni di servizi ricevute DM 5.8.2010: esclude le operazioni esenti con dispensa 36-bis include prestazioni di servizi extraterritoriali (dall’1.9.2010) 9 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST OPERAZIONI DA COMUNICARE Operazioni attive: esportazioni (art. 8 DPR 633/72) cessioni intracomunitarie (art. 41 DPR 633/72) servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72 Operazioni passive: acquisti intracomunitari e da San Marino servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72 10 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST PERIODICITÀ DELLE COMUNICAZIONI Periodicità trimestrale solo se il soggetto ha realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale di operazioni non superiore a 50.000 euro. In caso contrario, il regime è mensile. In caso di “splafonamento” nel corso del trimestre, si passa al regime mensile Per la periodicità in fase di prima applicazione della norma, si dovrebbe fare riferimento ai criteri previsti per gli INTRASTAT servizi (si parte in regime trimestrale, salvo “splafonamenti”) 11 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Regola generale: il termine è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Ad esempio, per ottobre 2010 (soggetti mensili) la scadenza è il 30.11.2010 DM 5.8.2010: ha prorogato al 2.11.2010 i termini per le comunicazioni di luglio e agosto 2010. I contribuenti in regime mensile devono, comunque, presentare entro questo termine tre comunicazioni distinte (luglio, agosto e settembre) e non una comunicazione cumulativa 12 LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST SANZIONI Per ciascuna violazione è prevista la sanzione da 516 euro a 4.131 euro. Non opera il cumulo giuridico. Possibile presentare una comunicazione integrativa, entro il mese successivo alla scadenza del termine originario, per correggere errori od omissioni (a rigore, non dovrebbero essere applicate sanzioni) Non sussistono preclusioni di legge per il ravvedimento, spirato il mese per la comunicazione integrativa 13