Ai clienti Gescofid SA
Chiasso, 12 maggio 2015
Newsletter no. 3/2015
Egregi Clienti,
Re: Circolare novità aggiornamenti Black List italiana
Il 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato una bozza dei decreti attuativi della Legge
23/2014 di delega al governo per la riforma del sistema fiscale. Le disposizioni contenute in tali decreti,
ancorché riguardanti principalmente tematiche di fiscalità d’impresa, possono avere importanti conseguenze
anche per i clienti stranieri che detengano partecipazioni in società svizzere, nonché soprattutto per clienti
svizzeri che operano verso clienti e/o fornitori italiani. E’ questo, ad esempio, il caso delle modifiche alla
fiscalità degli investimenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (black list).
1. Utili da società residenti in Stati black list
Lo schema di decreto legislativo in materia di crescita ed internalizzazione limita l’applicazione del regime
di imponibilità dei dividendi provenienti da partecipazioni in società localizzate in territori a fiscalità
privilegiata. Sulla base di tale schema si rende ora facoltativa la presentazione di istanza di interpello per
la disapplicazione della disciplina CFC, nonché viene eliminata l’esimente secondo cui la deducibilità dei
costi black list viene subordinata all’esercizio da parte dell’impresa di una attività commerciale ed
effettiva.
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In sintesi, l’applicazione del regime di piena imponibilità dei dividendi provenienti da paesi black list (CFC)
viene limitata alle sole situazioni di i) detenzioni di partecipazioni dirette in una società localizzata in stati o
territori a fiscalità agevolata, oppure, ii) in caso di partecipazione indiretta, di titolarità di una partecipazione
di controllo in una società intermedia in white-list che consegua, a sua volta, utili da partecipate in territori a
fiscalità privilegiata.
La bozza di provvedimento precisa, infatti, che l’assoggettamento integrale ad imposizione degli utili
“provenienti” da società residenti in Stati black list, opera se la partecipazione nella società black list è
detenuta direttamente oppure tramite società intermedie, ma solo se controllate dal contribuente. Gli utili
distribuiti da società non black list che non sono controllate dal contribuente potranno quindi beneficiare
della fiscalità ridotta ordinariamente applicabile agli utili societari (i.e., parziale esenzione da imposizione o
ritenuta alla fonte del 26%) a prescindere dalla loro eventuale formazione con utili di società residenti in
Stati black list.
Pertanto se tali modifiche saranno approvate, gli investitori residenti saranno quindi tenuti a verificare la
provenienza degli utili distribuiti da società partecipate non black list solamente in caso di controllo sulle
stesse.
E’, inoltre, abrogato il regime relativo alle imprese estere collegate (CFC) ex art. 110, comma 10, del TUIR,
che prevede la tassazione per trasparenza degli utili di società black list nelle quali un contribuente (anche
persona fisica) detiene una partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento (o 10 per cento per le società
quotate). Anche in questo caso, la disciplina CFC troverà applicazione solamente in relazione alle società
controllate. In mancanza del controllo, invece, gli utili della società partecipata black list saranno imponibili
in capo al socio solamente se distribuiti.
Al fine di rimuovere alcune distorsioni della disciplina, lo schema di decreto introduce un credito di imposta
a favore del socio di controllo residente, sugli utili percepiti (art. 27 del DPR 600/73), sui redditi di capitale e
sulle plusvalenze realizzate (art. 47 comma 4 TUIR). Si rende cosi’ possibile evitare che il controllante che
disapplica la normativa CFC sulla base dell’art. 167, comma 5, lett. A) del TUIR, subisca, in caso di rimpatrio
degli utili percepiti, una tassazione piu’ onerosa di quella che avrebbe subito ove avesse tassato per
trasparenza (CFC) il reddito della partecipata black list.
2. Indeducibilità dei costi e nuovi elenchi black list
Dal confronto tra i precedenti provvedimenti di fine marzo e il nuovo decreto emergono alcune significative
differenze nell’elenco dei paesi identificati come black list: inizialmente era stato fatto un unico elenco di
Stati o territori privi di strumenti per lo scambio di informazioni a fini fiscali con l'Italia; nella versione
aggiornata viene ripresa, invece, la suddivisione già operata dal Dm del 23 gennaio 2002 tra paesi cosiddetti
paradisi fiscali puri e quelli che lo sono solo limitatamente ad alcune tipologie societarie.
Così, per quanto riguarda la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, essa rimane sostanzialmente invariata
rispetto a quanto già annunciato e viene confermata l'esclusione di alcuni Stati, come Filippine, Malaysia e
Singapore, dall’elenco di quelli ritenuti a rischio dal fisco italiano. La motivazione di questa esclusione è da
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ritrovare nel fatto che questi tre Stati, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni,
applicano già un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato nel nostro Paese.
Alcune novità introdotte nella versione finale del decreto, hanno portato a modificare l’elenco dei Paesi per
ciò che riguarda i limiti per l’indeducibilità dei costi. Da esso saranno completamente esclusi Singapore,
Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Costarica; nel complesso vengono rimossi dalla black list sui costi una ventina
di paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di
informazioni in materia fiscale. Escono anche Gibilterra, Guernsey, Herm, Isola di Man, Isole Cayman, Isole
Turks e Caicos, isole vergini britanniche
Per quanto concerne la Svizzera, nonostante in un primo momento questa compariva nella lista dei Paesi
black list, ora, giustamente, in linea con i criteri di attenzione alle convenzioni sullo scambio di informazioni
e sugli accordi bilaterali, scompare dalla lista dell’articolo 1 (vi rimane solo parzialmente in quanto rimane
valida la limitazione alla deducibilità per le operazioni solamente con società non soggette alle imposte
cantonali e municipali, come le holding, le ausiliarie e quelle di “domicilio”).
Resteranno nella black list sull'indeducibilità dei costi meno di 50 Paesi. Tra questi ci sono per esempio anche
Hong Kong, Montecarlo (anche se con l'esclusione delle società che producono almeno il 25% del fatturato
all'estero) e Liechtenstein. Si tratta di Paesi per cui l'Italia si è già mossa per lo scambio di informazioni ma
per ora gli accordi non sono ancora entrati in vigore. Tanto per citare il caso di Hong Kong, il Ddl di ratifica è
stato approvato il 4 marzo dalla Camera e ora è all'esame del Senato dove la commissione Affari esteri ha
concluso l'esame il 15 aprile scorso.
Sarà nostra cura tenerVi aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità in merito, anche alla luce
della conclusione di accordi sullo scambio di informazioni con paesi ora ancora in black list.¨
***
Vi ricordiamo che quanto sopra esposto è una disamina della situazione attuale della normativa italiana, che
è soggetta, oltre che a deroghe e integrazioni, anche ad interpretazioni successive difformi da quelle attuali.
Sperando di averVi fornito un quadro chiaro ed esauriente della normativa italiana applicabile in materia,
restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Fabio Marchese
Gescolegal sagl
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