Ai clienti Gescofid SA Chiasso, 12 maggio 2015 Newsletter no. 3/2015 Egregi Clienti, Re: Circolare novità aggiornamenti Black List italiana Il 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato una bozza dei decreti attuativi della Legge 23/2014 di delega al governo per la riforma del sistema fiscale. Le disposizioni contenute in tali decreti, ancorché riguardanti principalmente tematiche di fiscalità d’impresa, possono avere importanti conseguenze anche per i clienti stranieri che detengano partecipazioni in società svizzere, nonché soprattutto per clienti svizzeri che operano verso clienti e/o fornitori italiani. E’ questo, ad esempio, il caso delle modifiche alla fiscalità degli investimenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (black list). 1. Utili da società residenti in Stati black list Lo schema di decreto legislativo in materia di crescita ed internalizzazione limita l’applicazione del regime di imponibilità dei dividendi provenienti da partecipazioni in società localizzate in territori a fiscalità privilegiata. Sulla base di tale schema si rende ora facoltativa la presentazione di istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina CFC, nonché viene eliminata l’esimente secondo cui la deducibilità dei costi black list viene subordinata all’esercizio da parte dell’impresa di una attività commerciale ed effettiva. GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected] In sintesi, l’applicazione del regime di piena imponibilità dei dividendi provenienti da paesi black list (CFC) viene limitata alle sole situazioni di i) detenzioni di partecipazioni dirette in una società localizzata in stati o territori a fiscalità agevolata, oppure, ii) in caso di partecipazione indiretta, di titolarità di una partecipazione di controllo in una società intermedia in white-list che consegua, a sua volta, utili da partecipate in territori a fiscalità privilegiata. La bozza di provvedimento precisa, infatti, che l’assoggettamento integrale ad imposizione degli utili “provenienti” da società residenti in Stati black list, opera se la partecipazione nella società black list è detenuta direttamente oppure tramite società intermedie, ma solo se controllate dal contribuente. Gli utili distribuiti da società non black list che non sono controllate dal contribuente potranno quindi beneficiare della fiscalità ridotta ordinariamente applicabile agli utili societari (i.e., parziale esenzione da imposizione o ritenuta alla fonte del 26%) a prescindere dalla loro eventuale formazione con utili di società residenti in Stati black list. Pertanto se tali modifiche saranno approvate, gli investitori residenti saranno quindi tenuti a verificare la provenienza degli utili distribuiti da società partecipate non black list solamente in caso di controllo sulle stesse. E’, inoltre, abrogato il regime relativo alle imprese estere collegate (CFC) ex art. 110, comma 10, del TUIR, che prevede la tassazione per trasparenza degli utili di società black list nelle quali un contribuente (anche persona fisica) detiene una partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento (o 10 per cento per le società quotate). Anche in questo caso, la disciplina CFC troverà applicazione solamente in relazione alle società controllate. In mancanza del controllo, invece, gli utili della società partecipata black list saranno imponibili in capo al socio solamente se distribuiti. Al fine di rimuovere alcune distorsioni della disciplina, lo schema di decreto introduce un credito di imposta a favore del socio di controllo residente, sugli utili percepiti (art. 27 del DPR 600/73), sui redditi di capitale e sulle plusvalenze realizzate (art. 47 comma 4 TUIR). Si rende cosi’ possibile evitare che il controllante che disapplica la normativa CFC sulla base dell’art. 167, comma 5, lett. A) del TUIR, subisca, in caso di rimpatrio degli utili percepiti, una tassazione piu’ onerosa di quella che avrebbe subito ove avesse tassato per trasparenza (CFC) il reddito della partecipata black list. 2. Indeducibilità dei costi e nuovi elenchi black list Dal confronto tra i precedenti provvedimenti di fine marzo e il nuovo decreto emergono alcune significative differenze nell’elenco dei paesi identificati come black list: inizialmente era stato fatto un unico elenco di Stati o territori privi di strumenti per lo scambio di informazioni a fini fiscali con l'Italia; nella versione aggiornata viene ripresa, invece, la suddivisione già operata dal Dm del 23 gennaio 2002 tra paesi cosiddetti paradisi fiscali puri e quelli che lo sono solo limitatamente ad alcune tipologie societarie. Così, per quanto riguarda la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, essa rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto già annunciato e viene confermata l'esclusione di alcuni Stati, come Filippine, Malaysia e Singapore, dall’elenco di quelli ritenuti a rischio dal fisco italiano. La motivazione di questa esclusione è da GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected] ritrovare nel fatto che questi tre Stati, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano già un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato nel nostro Paese. Alcune novità introdotte nella versione finale del decreto, hanno portato a modificare l’elenco dei Paesi per ciò che riguarda i limiti per l’indeducibilità dei costi. Da esso saranno completamente esclusi Singapore, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Costarica; nel complesso vengono rimossi dalla black list sui costi una ventina di paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Escono anche Gibilterra, Guernsey, Herm, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, isole vergini britanniche Per quanto concerne la Svizzera, nonostante in un primo momento questa compariva nella lista dei Paesi black list, ora, giustamente, in linea con i criteri di attenzione alle convenzioni sullo scambio di informazioni e sugli accordi bilaterali, scompare dalla lista dell’articolo 1 (vi rimane solo parzialmente in quanto rimane valida la limitazione alla deducibilità per le operazioni solamente con società non soggette alle imposte cantonali e municipali, come le holding, le ausiliarie e quelle di “domicilio”). Resteranno nella black list sull'indeducibilità dei costi meno di 50 Paesi. Tra questi ci sono per esempio anche Hong Kong, Montecarlo (anche se con l'esclusione delle società che producono almeno il 25% del fatturato all'estero) e Liechtenstein. Si tratta di Paesi per cui l'Italia si è già mossa per lo scambio di informazioni ma per ora gli accordi non sono ancora entrati in vigore. Tanto per citare il caso di Hong Kong, il Ddl di ratifica è stato approvato il 4 marzo dalla Camera e ora è all'esame del Senato dove la commissione Affari esteri ha concluso l'esame il 15 aprile scorso. Sarà nostra cura tenerVi aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità in merito, anche alla luce della conclusione di accordi sullo scambio di informazioni con paesi ora ancora in black list.¨ *** Vi ricordiamo che quanto sopra esposto è una disamina della situazione attuale della normativa italiana, che è soggetta, oltre che a deroghe e integrazioni, anche ad interpretazioni successive difformi da quelle attuali. Sperando di averVi fornito un quadro chiaro ed esauriente della normativa italiana applicabile in materia, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Fabio Marchese Gescolegal sagl GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected]