Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
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Forma di deposito vincolato in valuta, con vincolo di durata flessibile (minimo 7 giorni e massimo 540 giorni).
L’importo minimo richiesto è pari al controvalore di ¼ LO YLQFROR GL GXUDWD WHPSRUDOH YLHQH ILVVDWR DO
momento dell’accensione del deposito; il tasso di remunerazione viene determinato all’accensione e rimane fisso
per tutta la durata del vincolo.
I depositi vincolati possono essere espressi in tutte le principali valute internazionali.
Servizio intermediazione in cambi
Servizio conti correnti in valuta
Servizio conti correnti
(per le condizioni dei servizi consultare i rispettivi fogli informativi)
L’investimento effettuato in valuta estera comporta l’assunzione di rischio di cambio che rimane a carico del cliente; l'
eventuale oscillazione del cambio può infatti determinare variazioni in più o in meno del rendimento globale effettivo
dell'operazione. Per i cambi applicati e le commissioni percepite si veda il Foglio Informativo relativo alla negoziazione
di divise estere
I tassi di interesse applicati rimangono fissi per tutta la durata del vincolo. Il deposito non può quindi beneficiare di
eventuali variazioni al rialzo dei tassi di mercato
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- T.A.N. (Tasso annuo nominale lordo):
Libor di riferimento della valuta in cui è espresso il deposito diminuito di
uno spread di 2,25 punti percentuali
- TASSO ANNUO EFFETTIVO NETTO:
in relazione al t.a.n. applicato ed alla durata del vincolo
- RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI
27,00%
- LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI:
alla scadenza, unitamente al rimborso del capitale
- METODO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI:
anno civile: ACT/360 (divisore fisso 360)
- VALUTA DI ADDEBITO ALL’ACCENSIONE
giorno di esecuzione ordine
- VALUTA DI ACCREDITO ALL’ESTINZIONE:
giorno di scadenza operazione
- VERSAMENTO MINIMO RICHIESTO:
¼ 10.000,00
- DURATA MINIMA:
7 giorni
- DURATA MASSIMA:
540 giorni
- PRELEVAMENTO ANTICIPATO DELLE SOMME:
non ammesso
SPESE PRATICA:
¼percepite in unica soluzione a scadenza dell’operazione
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- Le somme versate sono indisponibili fino alla scadenza del deposito indicata nel contratto;
- Il tasso di interesse annuo, fissato al momento del versamento iniziale in relazione al vincolo di durata prescelto, rimane fisso per tutta la durata
del vincolo;
- Alla scadenza del periodo di vincolo fissato, vengono accreditati sul conto corrente di riferimento, in via automatica, il capitale e gli interessi, al
netto della ritenuta alla fonte e delle spese;
- L'accredito di cui sopra avviene il primo giorno in cui sul mercato internazionale si tratta il giorno di scadenza (di norma due giorni lavorativi
precedenti), ovvero il primo giorno utile lavorativo successivo, qualora detta scadenza cada in giorno non lavorativo bancario, con valuta di
accredito pari alla stessa data di scadenza;
- Per quanto non espressamente previsto dal contratto, saranno applicabili al deposito "norme che regolano i conti correnti in valuta e servizi
connessi" in vigore, delle quali può essere presa conoscenza consultando i relativi fogli informativi a disposizione del pubblico presso la Banca;
- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo al deposito a risparmio ed Libretto di deposito è a carico del Cliente;
- In caso di qualsiasi controversia si applicano le Leggi e la giurisdizione italiana;
- Gli interessi prodotti dal deposito di cui al punto 2) sono soggetti alla ritenuta alla fonte pari attualmente al 27% per i soggetti residenti in Italia.
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Decorrenza
)RJOLR,QIRUPDWLYR
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
'(326,7,$7(032,19$/87$
- In caso di richiesta di estinzione anticipata da parte del Cliente, è facoltà della Banca procedere alla liquidazione del contratto alle condizioni di
mercato del momento; l'eventuale penale a carico del Cliente verrà addebitata sul conto corrente intestato al medesimo. Tale penale, comunicata
per le vie brevi dalla Banca, sarà espressa come importo fisso o in termini percentuali in diminuzione del tasso contrattuale.
In caso di richiesta di rinnovo dell’operazione dovrà essere estinta l'operazione originaria ed accesa una nuova operazione alle diverse condizioni di
mercato esistenti al momento della nuova accensione.
La Banca ha facoltà di modificare le condizioni economiche applicate di cui sopra anche in senso sfavorevole al Cliente, rispettando, in tale caso,
le prescrizioni del D.L. 385 del 1.09.93.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
2)
/(*(1'$
9DOXWDHVWHUD: moneta circolante in un Paese estero.
. 9DOXWDDSSOLFDWDLQJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL: data di decorrenza degli interessi.
. &DPELR prezzo di una divisa estera espresso nella divisa di un altro Paese.
. 'LYLVDHVWHUD: strumento di pagamento in valuta estera (banconote, assegni, bonifici, ecc,)
. $FW: definisce le modalità di calcolo del tempo, in base ai giorni effettivi di durata dell’investimento rapportati a 360 giorni dell’anno
commerciale (giorni effettivi di durata dell’operazione/anno commerciale).
. /LERU/RQGRQ,QWHU%DQNLQJ2IIHUHG5DWHtasso applicato nelle transazioni interbancarie sulla piazza di Londra alle diverse divise estere
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Pag. 3 / 3
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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'DFRPSLODUHSHUO·RIIHUWDIXRULVHGH
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
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)LUPD
_________
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI ¼$7,72/2',
RIMBORSO SPESE
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