Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
2.3.7 – Prodotti della Banca – Servizi – Servizi diversi
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Il servizio si concretizza nell’emissione, da parte della Banca di titoli di credito all’ordine per somme che
siano presso di essa precostituite e disponibili al momento dell’emissione.
Sono pagabili a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente.
DESCRIZIONE
Assegni circolari:
La Banca Agricola Mantovana emette assegni per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena.
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato
dall'Autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e
pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente (art. 82 L.A. e art. 49 T.U. D.Lgs.
1.09.93, n. 385). Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la
somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo
formale, perché soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma (art. 83 L.A.) in mancanza dei quali
l'assegno circolare é invalido.
Tali requisiti sono:
- la denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo;
- la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
- l'indicazione del prenditore (beneficiario);
- l'indicazione della data e del luogo di emissione;
- la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Come per l'assegno bancario, possono apparire sull'assegno circolare le "sbarrature" e le clausole "da
accreditare", "non trasferibile", ecc.. A proposito di quest'ultima clausola, il D.Lgs. 231/2007 e successive
integrazioni (normativa antiriciclaggio) stabilisce che, salvo le eccezioni previste dalla legge, non possono
essere accolte richieste di emissione di assegni circolari senza clausola di intrasferibilità, se di importo
superiore a Euro 12.500,00 per ogni singolo assegno, ivi compresi i titoli, in euro e in valuta, emessi in
Italia a favore di soggetti residenti all'estero.
Il pagamento dell'assegno circolare può essere effettuato in contanti o mediante accredito in conto. Nel
caso di titolo portante la clausola "da accreditare" il pagamento non può che avvenire nella seconda forma.
Assegni bancari F.A.D. (Fondi A Disposizione):
Tale tipologia di assegno viene emessa a fronte di fondi precostituiti ed è utilizzabile per il solo fine per il
quale è stato emesso.
Può essere emesso con la sola clausola “non trasferibile” e normalmente sul titolo sono evidenziati i termini
di validità.
La sottoscrizione per traenza e quietanza, dovuta dal beneficiario al momento del pagamento richiede un
attento controllo delle sue generalità.
RISCHI TIPICI
Gli assegni possono essere negoziati ai beneficiari, previa loro identificazione, da qualsiasi dipendenza
della banca emittente; il presentatore, se i titoli sono "non trasferibili", non può essere persona diversa
dall'ordinatario dell'assegno stesso.
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2.3.7 – Prodotti della Banca – Servizi – Servizi
diversi $66(*1,&,5&2/$5,('$66(*1,
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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minimo
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(non sottoposti a pratica d’ammortamento) per ogni assegno
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Euro
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Euro
0,96
Euro
0,76
Euro
28,88
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Con modulo o elenco presentato su supporto cartaceo per assegno
(Comprensivo del recupero di Euro 0,26 di imposta di bollo)
Con elenco presentato su supporto magnetico o
inviato mediante canale telematico
per assegno
(Comprensivo del recupero di Euro 0,26 di imposta di bollo)
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Le richieste rimarranno inevase trascorsi 10 anni dalla data di emissione
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Spese produzione duplicati
- Spese duplicato per documento trimestre in corso
- Spese duplicato per documenti ultimi 4 trimestri liquidati
- Spese duplicato per documenti periodi antecedenti
secondo le tariffe postali vigenti,
con un minimo di Euro
0,60
Euro
Euro
Euro
2,00
5,00
10,00
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Chi richiede l’emissione di assegno circolare:
è tenuto a compilare diligentemente il modulo in ogni sua parte rispondendo delle indicazioni erronee, non precise o insufficienti;
è tenuto ad apporre la clausola di non trasferibilità agli assegni circolari di importo superiore a Euro 12.500,00 , fatte salve le
eccezioni previste dalla legge;
può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
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2.3.7 – Prodotti della Banca – Servizi – Servizi
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
2)
/(*(1'$
Pagabile a vista: un titolo è pagabile a vista quando il debitore ( in questo caso la Banca che emette il titolo ) è tenuto a pagare la
somma portata dal titolo stesso al momento della presentazione da parte del legittimo possessore.
Clausola " per l'accredito ": se un assegno riporta la clausola " per l'accredito " non può essere pagato " per cassa " ma solo
accreditato sul conto del beneficiario.
Clausola " non trasferibile ": se un assegno porta la clausola " non trasferibile " non può essere pagato a soggetto diverso dal
beneficiario; non ammessa infatti la " girata " se non quella - eventuale - " per l'incasso " a favore della Banca incaricata dal
Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola " non trasferibile " è obbligatoria per gli assegni emessi per
importi superiori a 12.500,00, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Rimborso bonario: non si applica la procedura di ammortamento del titolo
Perdita valuta: rimborso di interessi alla banca a seguito del riconoscimento al cliente della somma facciale del titolo prima che
questa abbia incassato la somma dall’emittente dell’assegno.
'DFRPSLODUHSHUO·RIIHUWDIXRULVHGH
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL
CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO
CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
'DWD
)LUPD
GRUPPO0217(3$6&+,
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HXURLY&RGLFHILVFDOH3DUWLWD,9$HQGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL0DQWRYD²6RFLHWj
FRQ6RFLR8QLFRVRJJHWWDDOO
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Foglio Informativo GRUPPOMONTEPASCHI ASSEGNI CIRCOLARI