Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)"
1.3.4 – Prodotti della Banca – Servizi – Remote Banking
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Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di
qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite i proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene
rapporti.
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Il CBI consente il trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali ed è messo a disposizione da
una Banca, definita Proponente, ad un’impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive.
Il servizio centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto, utilizzando un unico
standard di comunicazione interbancario. 6(59,=,&2//(*$7,
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Solo nel caso in cui la Banca Monte dei Paschi di Siena svolga il ruolo di Proponente: servizio di Corporate Banking
(PaschiInAzienda e/o PaschiVideo)
Mancata o ritardata ricezione dei flussi imputabile al fornitore del servizio, causa di forza maggiore, ecc.
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L’adesione al servizio CBI, nel caso in cui la Banca Monte dei Paschi di Siena svolga il ruolo di banca Proponente, è subordinata alla sottoscrizione di
uno dei servizi di Corporate Banking offerti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (PaschiInAzienda o PaschiVideo) e non comporta oneri aggiuntivi
rispetto al pagamento canoni previsti per i servizi anzidetti, specificati neri rispettivi fogli illustrativi.
L’adesione al servizio CBI, nel caso in cui la Banca Monte dei Paschi di Siena svolga il ruolo di Banca Passiva, è subordinata alla sottoscrizione di
uno dei servizi di Corporate Banking presso un altro istituto bancario aderente che svolgerà il ruolo di Banca Proponente. Detto servizio deve essere
richiesto direttamente presso quest’ultima.
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Art. 8 - Limitatamente alle disposizioni di pagamento, le parti contraenti, decorso il periodo di 12 mesi, si impegnano a conservare in forma leggibile, e
per il tempo previsto dall'art. 2220 cod. civ., la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti a condizione che in caso di necessità i dati possano essere
prodotti in forma leggibile.
In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6
e 7 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
Art. 9 - Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce
l'efficacia probatoria prevista dall'art. 7 alle registrazioni effettuate dalla Banca.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
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1.3.4 – Prodotti della Banca – Servizi – Remote Banking
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
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%DQFD 3URSRQHQWH: riceve i flussi dispositivi inviati dal cliente, trasmette ad un centro applicativo i flussi di pertinenza delle Banche Passive,
trattiene ed elabora i flussi di propria spettanza, trasmette al cliente i flussi informativi propri e delle Banche Passive;
%DQFD3DVVLYD: ricevono i flussi dispositivi tramite il centro applicativo, inviano al centro applicativo i flussi informativi richiesti dal cliente
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NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
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LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI !"#$%!&!'(')*)!+(!
RIMBORSO SPESE
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CORPORATE BANKING INTERBANCARIO CBI