U. O. Provveditorato Economato
Direttore : dr. Roberto Daffina'
Fax 02/8184.4000
Tel. 02/8184.2148 - 2352
ISO 9001:2008
ALLEGATO N. 1
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR –
MINIMARKET E RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE
E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI
OCCORRENTI ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI
MILANO
LOTTO N. 1 - CIG. 6368908D22
LOTTO N. 2 - CIG 6368925B2A
20142 Milano Via A. di Rudinì n°. 8 – Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale) – www.ao-sanpaolo.it
Cod. Fisc. 80102370154
P.IVA 04444150157
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INDICE
PAG
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I – Definizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Normativa di riferimento)
CAPO II – Oggetto dell’appalto
Art. 3 (Oggetto dell’appalto)
Art. 4 (Durata dell’appalto, termini di avvio, gestione)
Art. 5 (Dati informativi relativi alla determinazione del bacino potenziale di utenza)
LOTTO N. 1
Art. 6 (Descrizione del servizio)
Art. 7 (Allestimento dei locali)
Art. 8 (Prezzi del bar)
Art. 9 (Requisiti, obblighi e oneri del concessionario)
Art. 10 (Oneri del concessionario relativi al personale)
Art. 11 (Orario di apertura)
Art. 12 (Pulizia ed igiene dei locali degli arredi e delle attrezzature)
Art. 13 (Manutenzioni)
Art. 14 (Oneri a carico dell’AO)
Art. 15 (Importo a base d’asta)
LOTTO N. 2
Art. 16 (Descrizione del servizio)
Art. 17 (Gestione dei servizi e dei macchinari)
Art. 18 (qualità funzionale e installazione dei distributori)
Art. 19 (quantità e qualità dei prodotti erogati)
Art. 20 (pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature)
Art. 21 (listino prezzi)
Art. 22 (Importo a base d’asta)
PARTE II – AVVIO DEL CONTRATTO
Art. 23 (Documenti a carico del concessionario e stipula del contratto)
Art. 24 (Deposito cauzionale)
Art. 25 (Periodo di validità del deposito cauzionale definitivo)
Art. 26 (Rinuncia all’aggiudicazione)
Art. 27 (Clausola espressa)
Art. 28 (Spese di registrazione)
Art. 29 (Avvio del contratto e referente A.O.)
Art. 30 (Ambiti di responsabilità e assicurazioni)
Art. 31 (Valutazione dei rischi propri e interferenziali)
Art. 32 (Periodo di prova)
Art. 33 (Subappalto e cessione del contratto)
Art. 34 (Codice Etico)
PARTE III – CANONE E PAGAMENTI
CAPO I – Canone e pagamenti
Art. 35 (Canone)
Art. 36 (Revisione periodica del canone)
Art. 37 (Modalità e termini di pagamento)
Art. 38 (Tesoreria dell’AO)
PARTE IV – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
CAPO I – Inadempienze e penalita’
Art. 39 (Inadempimenti e controversie)
Art. 40 (Recesso e Risoluzione del contratto)
PARTE V – CLAUSOLE GENERALI
Art. 41 (Obblighi di riservatezza)
Art. 42 (Obbligo di informazione e coordinamento)
Art. 43 (Scioperi e cause di forza maggiore)
Art. 44 (Clausola di salvaguardia)
Art. 45 (Spese di bollo e registrazione)
Art. 46 (Foro competente )
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PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I – Definizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
Nel testo del presente capitolato:
AO. Per AO s’intende l’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano – Via Antonio di Rudinì n. 8 – 20142
MILANO
Soggetto candidato. Per soggetto candidato s’intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara
sia in forma singola sia in forma associata;
Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato
aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla
gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione
incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il
potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il
legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento
medesimo.
DEC. Per DEC si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Art. 2 (Normativa di riferimento)
Il presente appalto è regolato, oltre che dal presente capitolato:
a)
dai RR.DD. 19.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827
b)
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
c)
dal D.P.R. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
CAPO II – Oggetto dell’appalto
Art. 3 (Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato (allegato 1 al disciplinare di gara) ha per oggetto il conferimento, mediante contratto di
concessione, del servizio di gestione del bar interno, minimarket e rivendita di giornali e riviste i cui spazi
sono ubicati al piano Rialzato – Blocco C dell’Ospedale San Paolo di Milano e del servizio di gestione di
distributori automatici e alimenti dislocati nei vari piani dell’A.O. San Paolo e nelle strutture territoriali
afferenti.
La procedura è suddivisa in due lotti: Lotto n. 1 BAR e Lotto n. 2 Distributori automatici.
Per quanto concerne il BAR, connesso alla concessione, l’aggiudicatario si assume l’onere di provvedere
all’arredamento ed allestimento dei locali individuati nella relativa planimetria allegata (allegato n. 2 al
disciplinare di gara).
Il servizio consiste nella gestione del bar interno con servizio al banco, previo arredamento dei locali, del
minimarket e della rivendita giornali, riviste ed articoli vari e nella gestione dei distributori automatici di
bevande calde e fredde e di alimenti dislocati nei diversi piani dell’A.O. San Paolo e nelle strutture
territoriali.
Il concessionario svolgerà il servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il
rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, da intendersi quale standard qualitativo minimo,
assumendo totalmente il rischio d’impresa e manlevando l’AO da qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall’erogazione del servizio in oggetto.
I costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio, per gli investimenti necessari, nonché i costi
per gli arredamenti e le attrezzature, verranno compensati con i proventi della gestione del servizio, senza
alcun onere aggiuntivo per l’AO.
Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese e limitatamente alla durata del contratto, a richiedere il
rilascio delle autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio,
saranno inoltre a carico del concessionario tutti gli adempimenti fiscali previsti per l’esercizio dell’attività.
Art. 4 (Durata dell’appalto, termini di avvio, gestione)
Il contratto di concessione e gestione dei servizi di cui al Lotto n. 1 BAR e al Lotto n. 2 Distributori
Automatici avrà la durata di anni sei più tre secondo quanto previsto all’art. 2 del disciplinare.
Qualora al termine del contratto l’AO non abbia completato le procedure di nuovo affidamento, il contratto si
intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento, comunque
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non oltre 6 mesi dalla scadenza.
A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, l’appaltatore uscente è obbligato a prestare
tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.
E’ escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 5 (Dati informativi relativi alla determinazione del bacino potenziale di utenza)
Si comunicano di seguito i principali dati di attività dell’anno 2014 relativi all’Ospedale San Paolo via
Antonio di Rudinì n. 8 – Milano:
- posti letto ordinari n. 516 e di Day Hospital n. 57,
- dipendenti e altro personale (universitari, specializzandi ecc.) operanti presso l’Ospedale 2.100,
- giornate di degenza circa n. 130.000, per una presenza media di pazienti in regime di ricovero ordinario di
400,
- giornate di degenza diurna (D.H., D.S., MAC e BIC) numero 24.000, per una presenza media di n. 100
pazienti,
- sedute dialitiche circa 6.658,
- prestazioni ambulatoriali e di radiologia circa 360.000
- prestazioni di laboratorio circa 35.000
- prestazioni di pronto soccorso circa 80.000.
LOTTO N. 1 - BAR
Art. 6 (Descrizione del servizio)
Nell'area messa a disposizione il concessionario erogherà i seguenti servizi:
servizio bar comprendente vendita di alimenti e bevande di ottima qualità, forniti da produttori di consolidata
affidabilità alimentare, quali, ad esempio: bevande calde, bevande fredde, panini, toast, tramezzini, gelati
confezionati di primarie marche, dolciumi freschi e confezionati, insalate e piatti freddi. La vendita di altri
beni deve essere preventivamente autorizzata dall’Azienda, a suo insindacabile giudizio, su richiesta scritta
del concessionario alla quale l’AO dovrà fornire risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa. Non è previsto silenzio assenso. I beni da asporto, quali i generi alimentari (panini, dolciumi, etc.)
devono essere inseriti in appositi sacchetti.
In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche del caffè, della pasticceria e dei prodotti
utilizzati per la preparazione dei panini, dei piatti freddi e delle insalate, l’Azienda ha la facoltà di ampia
verifica e può richiedere il cambio di qualità o di fornitore fino al raggiungimento del livello qualitativo
richiesto. L’Azienda non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal Gestore nei confronti
dei fornitori.
I prodotti confezionati dovranno riportare sull’involucro l’indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi
gli additivi previsti dalla legge e la scadenza.
I prodotti posti in vendita non devono contenere elementi transgenici o essere stati sottoposti a tale tipo di
trattamento (OGM).
I residui alimentari e altri scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli
ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana
degli alimenti.
E’ tassativamente vietata:
la mescita e la vendita di bevande alcoliche, superalcoliche;
la vendita di tabacchi;
la vendita di biglietti di lotterie di qualsiasi natura;
l’affissione di manifesti pubblicitari non inerenti i prodotti venduti e comunque i manifesti pubblicitari
devono rientrare nella normalità per quanto riguarda le misure e non devono offendere il normale senso del
pudore. Non potranno comunque essere affissi sui muri e sulle colonne;
l’installazione di macchine per videogiochi di qualsiasi genere ivi comprese le console computerizzate per
giochi (es. videopoker, etc.)
la zona market comprende la vendita di prodotti alimentari da banco confezionati (salumi, pane, piadine,
insalata, ecc), altri prodotti alimentari (biscotti, crackers ecc.) e prodotti per l’igiene personale ecc. attinenti
all’ambiente e destinati ai degenti;
edicola: è previsto un apposito spazio adibito a rivendita di quotidiani, giornali, periodici, riviste e libri. E’
vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Una volta al giorno, nella fascia
oraria da concordarsi con la Direzione Medica di Presidio, il concessionario dovrà provvedere, tramite
carrello allestito, alla vendita diretta dei quotidiani e riviste presso i piani e reparti del monoblocco.
Il concessionario potrà collocare, nell’ambito dell’area messa a disposizione per la gestione del bar, tavolini e
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“sedute” per accogliere l’utenza, interna e esterna, allo scopo di favorire un confortevole momento di relax
durante la consumazione
Art. 7 (Allestimento dei locali)
I locali si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.
Sarà compito del soggetto aggiudicatario provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, realizzazione e
allestimento completo dei locali ivi inclusi arredi, attrezzature e di tutti i beni necessari per il normale
funzionamento dell’attività (bicchieri, tazze, etc.). Il progetto completo sarà sottoposto all’approvazione
vincolante dell'AO, che si riserva la facoltà di imporre delle varianti sia di carattere strutturale che
impiantistico oltre che di arredamento.
Il Progetto dovrà prevedere una revisione degli ambienti (compresi quelli di servizio) al fine di assicurare un
migliore sfruttamento degli spazi e una migliore gestione e distribuzione degli alimenti e delle bevande.
Eventuali lavori che si rendessero necessari per adeguare i locali a norme di legge esistenti o sopravvenute
dovranno essere tempestivamente eseguiti a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione
dell’Azienda.
Durante i lavori di ristrutturazione, dovrà essere previsto un servizio di bar sostitutivo che assicuri
almeno la distribuzione di bevande calde e fredde, di snack/panini e vendita articoli di base.
Alla scadenza del contratto i locali dovranno essere liberati di tutti i beni mobili di proprietà del
concessionario.
Gli impianti e, in generale, tutte le dotazioni di proprietà del concessionario, destinate al servizio del bar,
dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità, di
buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando necessario: a tal proposito si
precisa che gli impianti e le attrezzature non potranno essere alimentati con sostanze combustibili, ma
esclusivamente con energia elettrica.
Art. 8 (Prezzi del bar)
Il listino dei prezzi di vendita al pubblico, con l’indicazione delle principali categorie merceologiche che
devono essere obbligatoriamente commercializzate, è stato predisposto dall’AO e costituisce l’Allegato 3 –
Lotto n. 1 al disciplinare.
Tale listino deve essere affisso e ben visibile nei locali del bar, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 21
marzo 1998, n. 114 e non può essere variato senza il benestare dell’AO.
In caso di variazioni di Listino Ufficiale, il concessionario dovrà avanzare documentata richiesta di
adeguamento prezzi all’AO che effettuerà le opportune verifiche.
La vendita di un prodotto ad un prezzo non preventivamente approvato, ovvero ad un prezzo superiore a
quello di listino comporta l’applicazione delle penalità meglio specificate all’art. 22 del presente Capitolato.
Per quanto concerne i soggetti di seguito indicati:
- tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, a qualunque titolo, compresi quelli che prestano servizio nelle
sedi extraospedaliere dell’AO purché muniti di idoneo cartellino di riconoscimento;
- i medici tirocinanti, universitari ecc. purchè muniti di idoneo cartellino di riconoscimento;
Si precisa che i prezzi da praticare nei confronti degli stessi dovranno essere ridotti almeno del 10%. sul
“listino prezzi al pubblico” di cui all’allegato 3 al disciplinare.
Ribassi maggiori eventualmente offerti dall’impresa partecipante saranno oggetto di valutazione nell’ambito
dell’assegnazione del punteggio economico come da art. 12 del disciplinare di gara.
La qualifica di avente diritto allo sconto permane indipendentemente dal fatto che l’interessato sia in servizio
o dal numero delle sue consumazioni.
L’AO rimane estranea ad accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal concessionario nei confronti dei
fornitori. Le fatture e la corrispondenza con i fornitori dovranno far capo unicamente al concessionario ed al
suo indirizzo senza che ci sia alcun riferimento all’AO.
L’AO si riserva di stabilire ogni altra disposizione che risulti necessaria al buon andamento del servizio.
L’AO è esonerata da ogni responsabilità per l’uso improprio, danneggiamenti, furti, degli arredi e delle
stoviglierie.
Art. 9 (Requisiti, obblighi e oneri del concessionario)
Il Concessionario dovrà essere in possesso, prima dell’inizio del servizio, delle licenze prescritte per
l'esercizio dei servizi oggetto della concessione.
A tale riguardo prima dell'inizio della gestione il concessionario dovrà esibire all'AO, le relative licenze ed
autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. Queste dovranno essere richieste ed ottenute a cura e
spese esclusive del Concessionario.
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La eventuale perdita per successiva revoca, di permessi e licenze, comporterà la revoca immediata della
concessione e l'affidamento in danno della medesima a terzi.
Il concessionario si rende garante del costante rifornimento dei generi di consumo di cui è consentita la
vendita e di tutto quanto occorre per il regolare e soddisfacente espletamento del servizio.
L'AO non riconoscerà e non assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dalla ditta aggiudicataria
verso i propri fornitori.
Il concessionario, sotto la sua personale responsabilità si obbliga a far rispettare ai suoi collaboratori o
dipendenti le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni interne vigenti e che verranno emanati
riguardanti l'esercizio dei servizi oggetto della concessione, ivi comprese le norme di carattere igienico
sanitario previste.
Il concessionario assume la titolarità di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento
dell'attività commerciale inerente alla gestione del bar; deve osservare le leggi e i regolamenti di natura
amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di polizia che disciplinano la suddetta attività, assumendone
anche la responsabilità.
La durata e l’intestazione della licenza relativa all’attività è comunque subordinata alla durata del contratto di
concessione. Pertanto, alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione dello stesso, scadrà anche la
licenza, che non potrà essere ceduta ad alcuno né sospesa, ma restituita al Comune di competenza.
Al concessionario spetteranno, inoltre, i seguenti oneri:
- l’esecuzione di opere, lavori o interventi di qualsiasi genere ed onere necessari al puntuale rispetto delle
disposizioni di legge in vigore nel corso dell’esecuzione del contratto;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione di tutti gli impianti e apparecchiature;
- la manutenzione ordinaria degli impianti presenti nell’ambiente in cui è effettuato il servizio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
- la raccolta differenziata dei rifiuti, derivanti dall'attività espletata, (R.S.U., plastica, vetro, carta/cartone) ed
il loro trasporto in sicurezza (in sacchi perfettamente chiusi), nel rispetto delle leggi vigenti in materia, fino
alla piazzola ecologica dell’Ospedale.
- il trasporto, l’installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature, attrezzature ed arredi
forniti;
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie
dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal Decreto Legislativo 26.05.1997, n. 155;
- in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l’ottemperanza a eventuali prescrizioni,
contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte degli organismi di
controllo quali N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. In particolare il gestore dovrà essere munito
dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Milano al servizio, per l’apertura degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché delle altre
autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività. Tutte le spese necessarie per l’ottenimento delle
predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del concessionario;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il pagamento del premio di assicurazione per la stipula di polizza antincendio;
- il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose,
persone e/o terzi, derivanti dall’utilizzo del fabbricato e dalla gestione dei pubblici servizi;
- in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del servizio ai sensi del
presente Capitolato Speciale.
- provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui l’A.O. dovrà fare
riferimento;
- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti
igienici ed organizzativi disposti dall'A.O.;
- sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di
ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- dare inizio all’erogazione dei servizi oggetto della presente Concessione il giorno successivo al
completamento dell’installazione delle attrezzature ed arredi;
- usare i beni ed i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose,
manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei danni imputabili a terzi;
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- segnalare per iscritto all’A.O. la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali assegnati;
- mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia la struttura ricevuta in concessione;
- uso esclusivo dei locali per l’attività interna, pertanto è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi
non inerenti il contratto;
- non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in
concessione senza la preventiva autorizzazione da parte dell’A.O.;
- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e
gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alla vigenti normative;
- la disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali bar e del locale
adiacente utilizzati dal gestore, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature
fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle
bevande;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in cui è effettuato il servizio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e di quant’altro necessario per l’espletamento del
servizio;
- la corresponsione all’A.O. del compenso pattuito nei termini previsti dal presente Capitolato;
- predisporre la progettazione e sovraintendere alla direzione dei lavori di allestimento dei locali;
- consentire al personale dell'AO, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, in tutti i locali della
struttura, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento dei servizi;
- restituire al termine del contratto di concessione la struttura concessa in stato di perfetta efficienza;
- far rispettare all’interno dei locali del bar l’assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto
all’osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del
responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben
visibile;
- provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell’AO per
inadempienze o per responsabilità del gestore, all’immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in
caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Qualora
ciò non dovesse avvenire l’AO ha la facoltà di risolvere il contratto;
- prima dell’inizio dell’attività il concessionario dovrà predisporre e presentare apposito piano di
autocontrollo HACCP, che verrà approvato dall'AO.
L’AO non risponde di danni derivati da difetti di manutenzione straordinaria dei locali qualora il gestore non
abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari. Il gestore non potrà
richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria.
Art. 10 (Oneri del concessionario relativi al personale)
L’organico impiegato nel servizio di gestione bar, minimarket, rivendita giornali e riviste è composto
integralmente da personale dipendente dal concessionario a cui compete l’organizzazione e direzione del
personale.
Il concessionario è obbligato all’assunzione di tutto il personale attualmente alle dipendenze dell’attuale
gestore del BAR.
Tale personale, tutto a tempo pieno, inquadrato nel contratto del commercio – Pubblici Esercizi è composto
da 15 unità con il seguente inquadramento:
n. 1 unità lavorativa 1° livello con mansioni di Capo Commessa
n. 2 unità lavorativa 2° livello con mansioni di Capo Turno
n. 1 unità lavorativa 3° livello
n. 8 unità lavorative 4° livello
n. 3 unità lavorative 5° livello
Il numero degli addetti da adibire al servizio di gestione del bar e della connessa rivendita di giornali e riviste
non potrà comunque essere inferiore a quello indicato dal Concessionario in sede d’offerta. Tale consistenza
numerica dovrà rimanere costante per tutta la durata del servizio. Dovrà essere sempre assicurata la presenza
dell’organico minimo di forza lavoro nei diversi orari di funzionamento del servizio in parola.
Il Concessionario dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui
si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni
altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.
Ogni prestazione inerente al servizio di cui trattasi deve essere svolto da personale alle dipendenze del
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Concessionario.
Il Concessionario si obbliga inoltre a esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell’AO i libri paga
e matricola del personale addetto e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi
al personale adibito ai servizi.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo l’AO segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.
Il concessionario è tenuto altresì a fornire - e mantenere aggiornato - un elenco nominativo del personale
addetto ai servizi di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro e
gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, impegnandosi a comunicare
preventivamente ogni variazione.
In particolare il personale del Concessionario è tenuto a:
- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile,
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all’interno
dell’Azienda Ospedaliera,
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività dell’Azienda Ospedaliera,
- mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre puliti.
Qualora il numero delle assenze del personale dipendente del Concessionario impiegato nei servizi oggetto
del presente allegato, dovesse superare il 10% del monte ore complessivo dell’organico standard, il
Concessionario deve provvedere al reintegro del personale mancante. Nel caso di variazione del personale, i
nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate.
Il Concessionario e il suo personale devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate
dall’AO per il proprio personale. Il Concessionario dovrà fornire a tutto il personale impegnato
nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato gli indumenti di lavoro prescritti dalla vigente
normativa. In particolare per quanto riguarda il personale impiegato presso il bar, il Concessionario dovrà
fornire indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (DPR. 327/1980 art.42 e
legge 81/2008 e s.m.i.), da indossare durante le ore di servizio.
Il personale del Concessionario dovrà essere munito, ai sensi dell‘art. 6 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica
e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato, il concessionario, nello svolgimento del servizio oggetto
della Concessione, è tenuto al rispetto degli obblighi e degli oneri per essa previsti nel presente articolo.
In particolare, il concessionario è obbligato a:
- utilizzare personale qualificato e sufficiente all’esecuzione delle attività oggetto della Concessione;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196,
conosciuto come legge sulla Privacy, e quanto riportato nel Documento Informativo Aziendale, redatto in
conformità al disposto dell’art. 26 del D.lgs 81/2008, comma 1 lettera b);
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- eseguire tutti i servizi connessi al servizio sotto la propria direzione e sorveglianza, con precisione, cura e
diligenza;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall’AO nell’intento di non recare intralcio all’attività della
stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
- eseguire gli obblighi contrattuali comportandosi sempre come consigliere e consulente dell’AO, a cui spetta
la responsabilità decisionale;
- mantenere la disciplina del proprio personale durante la permanenza nell’area di attività, far osservare le
disposizioni in vigore e quelle che potrebbero essere emanate in corso dell’esecuzione del servizio;
- sostituire quei dipendenti di cui l’AO richiedesse motivatamente l’allontanamento anche immediato;
- osservare tutte le clausole e le prescrizioni riportate nella documentazione di gara e nel presente capitolato;
- essere responsabile della custodia e della conservazione dei propri materiali, attrezzature e beni utilizzati
per lo svolgimento delle attività, esentando l’AO da ogni responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo;
L’AO si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli che riterrà opportuni ai fini della verifica
del rispetto delle predette prescrizioni da parte del concessionario.
In caso di scioperi o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si
rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di
assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti a livello nazionale
per quanto concerne i contingenti di personale.
Il concessionario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi
minimi essenziali, previ accordi con il DEC aziendale.
Il concessionario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’AO,
la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
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Dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
Il concessionario prima dell’avvio della gestione deve obbligatoriamente nominare un proprio referente, che
sarà il responsabile della Commessa, munito di delega piena ed espressa e sarà la diretta interfaccia del DEC;
Il Referente avrà il compito di garantire la perfetta erogazione del servizio e di controllare e far osservare al
personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti.
Al Referente competeranno organizzazione, programmazione, controllo e verifica di tutte le attività previste,
nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse, a qualsiasi titolo, alla presente
Concessione.
Egli dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al
fine di ottimizzarne il rendimento.
Il concessionario dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve
periodo, sostituirà in tutte le funzioni il referente.
Il Referente del Concessionario dovrà essere reperibile dalle 9,00 alle ore 17,00 nei giorni lavorativi ed
essere in possesso di adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze
necessarie per l’esecuzione del servizio.
L’AO si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante
l’espletamento del servizio; tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno
come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall’AO dichiarato e sottoscritto in nome
e per conto del concessionario.
In caso di impedimento o assenza del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia all’AO,
indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L’AO si riserverà di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l’aggiudicatario possa
sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.
Art. 11 (Orario di apertura)
Il bar – minimarket dovrà essere aperto tutti i giorni dell’anno, in modo continuativo senza turno di chiusura
settimanale con i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 18,00
- il sabato dalle 9,00 alle 17,00
- La domenica e i festivi dalle 10,00 alle 18,00
La rivendita di giornali e riviste dovrà rispettare gli stessi orari di apertura salvo i giorni in cui non è prevista
la distribuzione dei quotidiani.
Il progetto offerta potrà contenere ampliamenti degli orari sopra descritti che saranno oggetto di specifica
valutazione qualitativa. In ogni caso gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio saranno espressamente
autorizzati dall’Azienda Ospedaliera e non potranno superare le ore 21.00.
Art. 12 (Pulizia ed igiene dei locali degli arredi e delle attrezzature)
Il concessionario dovrà tenere i locali, le apparecchiature e tutto il materiale destinato alle attività
dell’esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.
In particolare il concessionario del bar è tenuto a garantire la pulizia e sanificazione, con l’utilizzo di idonei
detergenti e disinfettanti, che dovrà essere effettuata almeno 1 (una) volta al giorno ed estemporaneamente in
tutti i casi se ne ravvisi la necessità.
La violazione degli obblighi di cui la presente articolo, comporterà l’applicazione di una penale,
conformemente a quanto previsto all’art. 39 “inadempimenti e controversie” del presente Capitolato.
Il concessionario del servizio bar dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione
dei locali oggetto della concessione in orari di chiusura al pubblico. I prodotti utilizzati a tale scopo dovranno
riportare l'autorizzazione del Ministero della Salute ed essere corredati dalle rispettive schede tecniche.
Copia di queste ultime dovrà essere trasmessa alla U.O. Provveditorato dell’esecuzione del contratto.
Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere pulite le attrezzature utilizzate per la lavorazione degli
alimenti, gli arredi e i locali.
Il materiale utilizzato per le pulizie e disinfezione dovrà essere riposto in modo ordinato e separato dalle aree
di lavorazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Tale materiale utilizzato per l'igiene personale ed
ambientale dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta identificativa e
custodito in uno spazio dedicato non aperto al pubblico.
I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle attività esercitate, dovranno essere raccolti in appositi
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contenitori forniti di sacchi trasparenti e convogliati a cura e spese del concessionario alla piazzola ecologica
dell’Ospedale. Lo smaltimento finale è a cura e spese dell’AO.
Art. 13 (Manutenzioni)
I locali destinati all’uso del bar, minimarket, rivendita di giornali e riviste saranno tenuti dalla concessionario
costantemente e per tutta la durata del contratto in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo
l’inevitabile deperimento determinato dall’uso. Il concessionario dovrà tenere i locali, nonché i mobili e tutto
il materiale destinato alle attività dell’esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia.
Sono a carico dell’AO, in quanto già ricomprese nel canone concessorio offerto, le spese relative alle utenze,
ovvero, di consumo di energia elettrica, di acqua, di riscaldamento.
Sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali.
Gli eventuali danni ai locali e relativi impianti imputabili al concessionario, che venissero rilevati in corso di
contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti da parte del
concessionario all’AO.
Sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie (ivi compresa l’eventuale
sostituzione) di tutto quanto installato.
Gli interventi di manutenzione devono essere registrati sull’apposito “registro delle manutenzioni” che dovrà
essere messo a disposizione dell’AO in qualsiasi momento per le necessarie verifiche.
In particolare, si precisa che al verificarsi di guasti, di qualsiasi natura essi siano, i concessionario è tenuto a
chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che deve eseguire le riparazioni nei minimi tempi
possibili (max 12 ore). Il concessionario, per ogni intervento di manutenzione eseguito, dovrà far pervenire
all’AO copia della bolla rilasciata dalla ditta intervenuta, riportante i dati relativi all’intervento stesso.
Particolare attenzione deve essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono determinare, se non
eseguiti tempestivamente, ovvero nei termini prescritti, il decadimento - anche temporaneo - dell’efficienza
delle macchine relativamente alla sicurezza.
L’AO si riserva, in ogni momento, di controllare l’effettivo stato dei macchinari e se gli interventi di
manutenzione eseguiti sono conformi a quanto previsto alle norme di legge, intervenendo in luogo e a spese
del concessionario qualora quest’ultimo non vi avesse provveduto in tempo utile.
Art. 14 (Oneri a carico dell’AO)
Sono a carico dell’AO le spese relative a: energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e fredda, riscaldamento e
termoventilazione dei locali e smaltimento finale dei rifiuti.
Restano a carico dell’AO tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per causa di forza maggiore.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del
soggetto aggiudicatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal
presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate
cause di forza maggiore: terremoti e altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse e
disordini civili.
L’AO potrà mettere a disposizione del gestore un telefono collegato con la rete telefonica dell’Azienda
abilitato alle sole telefonate interne nell’ambito dei servizi dell’Azienda con divieto di chiamate esterne.
Art. 15 (Importo a base d’asta)
Il canone concessorio annuo posto a base di gara è fissato in Euro 200.000,00 (duecentomila,00) IVA esclusa,
per complessivi Euro 1.200.000,00 oltre IVA come meglio precisato all’art. 2 del disciplinare di gara.
Ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 recante “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro”, questa AO ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto
in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a 0.
L’offerta economica complessiva non potrà essere inferiore, a pena di esclusione dalla gara, dell’importo
posto a base d’asta indicato all’art. 2 del disciplinare.
LOTTO N. 2 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Art. 16 (Descrizione del servizio)
La Concessionaria del servizio provvederà a collocare e rifornire i distributori automatici di bevande calde,
acque minerali, bibite e snack presso i reparti, gli uffici amministrativi e i servizi sanitari come da elenco
allegato al disciplinare (Allegato n. 4).
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Nei distributori automatici, oltre ad altre tipologie eventualmente proposte dalla Concessionaria in sede di
offerta, devono essere presenti le seguenti offerte commerciali: acqua naturale e frizzante, bevande calde e
fredde, caffè, cioccolata, snack dolci e salati, prodotti da forno confezionati singolarmente, succhi di frutta,
tramezzini e frutta fresca.
La società partecipante alla gara è tenuta a prenderà visione delle zone dove sono collocati attualmente i
distributori come indicato all’art. 10 del Disciplinare di gara “Sopralluogo obbligatorio”.
Eventuali nuovi punti di distribuzione dovranno essere concordati con l’Amministrazione dell’Azienda
Ospedaliera, che si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di autorizzare la ditta appaltatrice
all’installazione di altre macchine distributrici oltre quelle esistenti o a far disinstallare quelle autorizzate.
Sui distributori automatici dovranno essere installati, così come prevede la vigente normativa, lettori a scheda
magnetica. Le schede magnetiche necessarie all’utilizzo dovranno essere vendute dal gestore.
Rimane inteso che dovranno essere presentati a questa Amministrazione gli elenchi degli alimenti e delle
bevande che saranno distribuiti, con i certificati di composizione degli stessi e con l’obbligo di aggiornare
tale elenco ogni qualvolta verranno modificati i tipi di prodotti distribuiti. L’Amministrazione si riserva di
procedere, comunque, al controllo qualitativo di quanto distribuito, con propri funzionari o avvalendosi degli
organismi pubblici di vigilanza sanitaria.
L’A.O. si impegna a non consentire che altre ditte installino, durante la durata del contratto, altre macchine
distributrici di articoli oggetto del presente contratto.
Le macchine distributrici dovranno rispettare le norme di omologazione ed essere fornite di tutti i requisiti di
legge.
La Concessionaria dovrà garantire la costante pulizia e funzionalità delle macchine stesse, nonché la qualità
del prodotto distribuito. Dovrà, inoltre, a proprio onere, dotare ciascuna apparecchiatura di idonei contenitori
(almeno da 60 lt./cad. con coperchio) per la raccolta dei rifiuti (bicchierini monouso, incarto merendine varie,
plastica/lattine e vetro).
La vuotatura e pulizia dei contenitori, la sostituzione del sacco pieno con il vuoto, il trasporto e deposito dei
sacchi pieni presso i punti di raccolta rifiuti esterni ai corpi di fabbrica, sarà effettato dalla ditta appaltatrice
del servizio di pulizia a totale carico dell’Azienda Ospedaliera.
Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori oltre
l’obbligo a garantire, senza soluzione di continuità il continuo rifornimento.
Il ripetersi di fermi tecnici o il mancato reintegro degli articoli da distribuire potranno comportare, prima
l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato e poi la risoluzione parziale del contratto
(eventualmente per la sola gestione dei distributori).
In tal caso l’Amministrazione sarà legittimata, previo inoltro della diffida ad adempiere agli obblighi
contrattuali, ad indire nuova gara per la sostituzione del concessionario della gestione dei distributori.
Art. 17 (Gestione dei servizi e dei macchinari)
La gestione completa dei distributori automatici è a totale cura del Concessionario. Pertanto quest’ultimo
deve provvedere al regolare caricamento delle macchine distributrici, alla loro pulizia e manutenzione e in
generali a tutti gli interventi necessari per un corretto funzionamento del servizio.
Nella gestione dei servizi di cui trattasi, il Concessionario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato
funzionamento dovuto a interruzioni nell’erogazione di energia elettrica o di acqua. Parimenti nessun danno
può essere attribuito all’Azienda ospedaliera nel caso di scasso o vandalismo alle apparecchiature.
Art. 18 (Qualità funzionale e installazione dei distributori)
Tutti i distributori automatici devono risultare, a pena di risoluzione del contratto, costruiti nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza e di igiene e devono funzionare a gettone e/o moneta e/o tessera e/o chiave
magnetica.
Le attrezzature e macchinari installati devono essere accessibili e facilmente utilizzabili. Il Concessionario è
tenuto ad affiggere sulle apparecchiature le caratteristiche dei prodotti erogati e il singolo prezzo di vendita. I
distributori dovranno essere dotati di gettoniere con rendi-resto.
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Le apparecchiature devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge
(D.P.R. n° 327) ed essere conformi alle norme CEI 61.1 “Norme per apparecchi di uso domestico e similari”
e 61.6 “Norme particolari per distributori automatici” e s.m.i.. La sorveglianza dei distributori compete al
Concessionario. L’Azienda Ospedaliera resta totalmente sollevata da eventuali danneggiamenti che
dovessero verificarsi.
Art. 19 (Quantità e qualità dei prodotti erogati)
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari utilizzate per il servizio mediante distributori
automatici, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono
tutte richiamate.
La Concessionaria aggiudicataria deve garantire per tutte le tipologie di servizio la somministrazione degli
alimenti e delle bevande di alta qualità, delle primarie marche e alle temperature previste dalla normativa in
materia al fine della corretta conservazione.
I prodotti alimentari contenuti nei distributori automatici dovranno avere sempre valori di carica microbica
non superiori ai limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.
Art. 20 (Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature)
Giornalmente tutti i distributori automatici collocati nell’Azienda Ospedaliera devono essere detersi e
disinfettati secondo il programma di pulizia presentato dal Concessionario in sede di gara, e secondo la
regola dell’arte.
Art. 21 (Listino prezzi)
La distribuzione dei prodotti dei distributori automatici deve essere eseguita dal Concessionario alle
condizioni economiche contenute nell’allegato 3 – Lotto n. 2 al disciplinare (listino prezzi distributori
automatici), oltre che alle condizioni di offerta per lo sconto da praticare ai dipendenti, che, come previsto
per il lotto n. 1, non può essere inferiore al 10% sul listino prezzi al pubblico. Tali prezzi rimangono fissi e i
relativi listini devono essere esposti in evidenza presso tutti i distributori automatici.
Art. 22 (Importo a base d’asta)
Il canone annuale che il Concessionario corrisponderà all’Azienda Ospedaliera per ogni distributore
automatico installato, sarà quello che risulterà dall’offerta economica di gara, che non potrà essere comunque
inferiore a € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA esclusa. Tale contributo verrà applicato per ogni nuovo
distributore che venga installato successivamente all’indizione della gara e anche alla sua aggiudicazione, per
tutta la durata contrattuale.
Ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 recante “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro”, questa A.O. ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto
in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a 0.
L’offerta economica complessiva non potrà essere inferiore, a pena di esclusione dalla gara, dell’importo
posto a base d’asta indicato all’art. 2 del disciplinare.
PARTE II – AVVIO DEL CONTRATTO
Art. 23 Documenti a carico del concessionario e stipula del contratto
Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
viene avviata l’attività propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione. Acquisita la documentazione
necessaria, l’AO verifica che la stessa confermi il possesso dei requisiti dichiarati. L’AO si riserva di
procedere alla richiesta di chiarimenti conseguenti alla documentazione acquisita. In caso di esito positivo di
detta attività, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione
diventa efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, l’AO dichiara decaduto il soggetto
dall’aggiudicazione definitiva, dandogliene comunicazione. Qualora l’AO non preferisca indire una nuova
procedura, provvede all’aggiudicazione definitiva a favore del soggetto candidato che segue nella
graduatoria, fermo restando il positivo esito di analoga attività nei suoi confronti. Nei confronti soggetto
aggiudicatario dichiarato decaduto, l’AO può rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a corredo
dell’offerta incamerandola. Resta ferma la necessità di acquisire da parte dell’AO, prima della stipula del
contratto, la documentazione di legge in materia di “antimafia” nei confronti dell’aggiudicatario definitivo,
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qualora necessaria e nel caso in cui quella acquisita in corso di procedura non sia idonea allo scopo; la
polizza fidejussoria. A seguito della comunicazione di aggiudicazione e secondo quanto stabilito all’articolo
11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato il contratto. Il soggetto
aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, deve comprovare i poteri del rappresentante sottoscrittore
mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso
della procedura.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n.
163/2006 dei contratti la stazione appaltante si riserva di:
-procedere all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso l’originario appaltatore;
- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni.
Prima della stipula del contratto ed entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il
concessionario dovrà presentare all’AO la seguente documentazione:
1. copia delle Polizze Assicurative, così come previsto dall’art. 22 del presente disciplinare;
2. eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di impresa;
3. deposito cauzionale definitivo come specificato agli art. 15, 16, 17 e 18 del presente disciplinare, da
costituirsi con le modalità precisate nell’art. 75 del D. Lgs. 163/06;
4. dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche - ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti
(persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
5. un elenco nominativo (come previsto all’art. 9 del Capitolato Speciale per il Lotto n. 1) del personale
addetto ai servizi di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di
lavoro e gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, impegnandosi a
comunicare preventivamente ogni variazione;
6. nominativo e relativa qualifica del proprio Referente della Concessione;
7. nominativo e relativa qualifica del Responsabile esterno per il trattamento dei dati ex art. 29 del D. Lgs.
196/2003 “Codice Privacy”;
8. ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall’AO.
L’aggiudicatario deve comunicare tempestivamente all’AO, qualsiasi variazione intervenisse nella propria
struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.
Art. 24 Deposito cauzionale definitivo
A garanzia dell’esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Il soggetto aggiudicatario è pertanto obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’AO.
Art. 25 Periodo di validità del deposito cauzionale definitivo
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto.
Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e
regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Art. 26 Rinuncia all’aggiudicazione
Qualora il soggetto risultato aggiudicatario non intenda accettare l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto
di recupero della cauzione versata. L’AO in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere
qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
Art. 27 Clausola espressa
Qualora il deposito cauzionale definitivo sia prestato con fideiussione o polizza assicurativa, le medesime
devono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”.
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Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’AO, ad effettuare il versamento della
somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi avente
causa.
Le parti inoltre, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944 comma 2 c.c., non possono convenire l’obbligo
della preventiva escussione del debitore principale.
Espressamente si assume infine, tra le norme del presente articolo, l’articolo 1957 del codice civile.
Art. 28 Spese di registrazione
Le spese relative alla stipula e registrazione (in caso d’uso) del contratto, il cui schema è allegato al presente
disciplinare (allegato 11), verranno poste ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario e riguarderanno:
- tassa di registro e le spese di bollo,
- carta legale per la stesura delle documentazioni e atti,
- moduli e stampati occorrenti.
Art. 29 Avvio del contratto e referente dell’AO
All’atto dell’aggiudicazione definitiva l’AO nominerà un proprio referente (Direttore dell’Esecuzione del
Contratto – DEC) con il compito coordinare l’avvio del contratto, verificare il perfetto svolgimento del
servizio, garantendo la massima funzionalità della concessione alle esigenze aziendali di qualità e di buona
gestione. Il DEC della concessione si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui il
concessionario dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.
A fronte dell'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara di cui al presente disciplinare, sono previste le
seguenti fasi operative che consentiranno di addivenire all'attivazione del contratto:
1.
redazione del progetto esecutivo;
2.
validazione del progetto da parte di AO;
3.
stipula del contratto;
4.
consegna dell'area di pertinenza in contraddittorio con il DEC. In tale occasione sarà redatto verbale
di presa in carico dell'area da parte del concessionario. La data riportata sul verbale determina l'avvio
dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori.
5.
esecuzione dei lavori. In questa fase sarà premura dell'appaltatore comunicare al DEC, con congruo
anticipo, tutte le lavorazioni che determinano interferenze con l'attività del monoblocco ovvero che
possono recare disturbo (anche solo sonoro) all'attività clinica. Di concerto con il DEC sarà definito
il momento esatto nel quale espletare tali attività. Con almeno 7 giorni lavorativi di preavviso,
l'appaltatore comunica al DEC la conclusione dei lavori e viene concordato il sopralluogo;
6.
sopralluogo di verifica. Eseguito in contraddittorio con il DEC, ha lo scopo di verificare e certificare:
a.
esecuzione dei lavori in piena rispondenza a quanto previsto dal progetto redatto in gara e
approvato dall'AO;
b.
presenza di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività;
c.
Al termine del sopralluogo, mediante sottoscrizione in contraddittorio di verbale, DEC e
appaltatore definiscono la data di decorrenza del contratto - e conseguente pagamento del canone di
concessione - e possibilità di avvio dell'attività commerciale.
Art. 30 Ambiti di responsabilità ed assicurazioni
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell’AO nonché di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da incendio, da inquinamento,
da tossinfezione alimentare..
A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo
a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del
contratto, per qualsiasi danno che la ditta possa arrecare all’AO, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai
terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a
persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi .anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale
dipendente e anche per danni derivanti da colpa grave del personale dipendente dell’AO con rinuncia alla
rivalsa verso l’AO medesima.
Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).
I massimali minimi di questa sezione devono essere i seguenti:
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€ 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona lesa ed € 2.500.000,00 per danni a cose
o animali.
Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo della impresa
aggiudicataria):
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere
al personale del Concessionario durante l’esecuzione del servizio.
I massimali minimi di questa sezione devono essere € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00
per persona.
La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell’assicuratore nei
confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale
pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all’art. 1901 del c.c., nonché al caso di
eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893.
Resta comunque ferma la totale responsabilità delle ditte appaltatrici riguardo il risarcimento di eventuali
maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
Il Concessionario si impegna a consegnare all’amministrazione copia originale della polizza contestualmente
alla firma del contratto di concessione.
Art. 31 Valutazione dei rischi propri ed interferenziali
La valutazione dei rischi propri del gestore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico
del gestore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri
dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e
quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del DLgs
81/08, l’amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86, comma 3bis, del DLgs163/2006.
Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una
contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di
lavoro diversi, a norma dell’art. 26 comma 1 del DLgs 81/08, i lavoratori possono essere tra di loro
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza
all’art. 26, comma 3 del DLgs 81/2008 dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione
e Protezione. Ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter del D.Lgs. 163/2006, gli oneri individuati sono esclusi da
contrattazione.
Il DUVRI, in quanto documento dinamico, è soggetto a revisione e aggiornamento periodici in funzione del
variare delle condizioni originarie. Le modifiche proposte dal Concessionario dovranno essere discusse con
l’AO e da questa accettate, sentito anche, se necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ai fini della stipulazione del contratto, l’Impresa concessionaria sarà tenuta al completamento del DUVRI
per quanto riguarda la parte specifica inerente i propri dati e l’individuazione di ulteriori rischi, oltre quelli
inizialmente previsti, e alla consegna del documento così completato.
L’Impresa Concessionaria sarà tenuta, a semplice richiesta di AO, a fornire prontamente la documentazione
comprovante l’ottemperanza a quanto prescritto dal DUVRI.
Art. 32 Periodo di Prova
Considerato l’impatto del servizio sull’attività posta in essere l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva e subordinata all’esito positivo di un periodo di prova di sei mesi decorrente dalla data
di avvio effettivo del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il periodo di prova, il DEC predisporrà una relazione
sull’idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l’esito di prova dovesse risultare negativo, l’AO
provvederà a:
• predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non idoneità del servizio reso, previa
contestazione in contraddittorio delle cause di inadeguatezza del servizio offerto;
• comunicare all’aggiudicatario - entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di prova - l’avvio del
procedimento per la risoluzione del contratto;
• affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura
concorsuale.
A parziale ristorno delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Ospedaliera si riserva di incamerare il
50% del deposito cauzionale (art. 15 del presente disciplinare); L’aggiudicatario dovrà in ogni modo
garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.
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Art. 33 Subappalto e cessione del contratto
Il Concessionario non può subappaltare il servizio di bar. E’ ammesso solamente il subappalto dei servizi di
pulizia e logistica (trasporti e consegne) previa indicazione espressa in offerta tecnica e benestare dell’AO.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Concessionario dovrà
trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del sub appaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del sub appaltatore attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti di
idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dello stesso, senza il consenso scritto dell’AO nei casi di
cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 34 Codice Etico
L’AO, ha adottato un proprio Codice Etico, accessibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
www.ao-sanpaolo.it che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l’AO, i suoi
dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle attività di rispettiva
competenza.
Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare di conoscere il contenuto del Codice Etico dell’AO di cui
prenderà visione sul sito aziendale all’indirizzo sopra enunciato e dovrà impegnarsi ad adottare nello
svolgimento della sua attività comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.
La violazione del Codice Etico da parte del soggetto aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto del
rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell’AO di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni
patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il dr. Roberto Daffinà Direttore della U.O.
Provveditorato Economato.
Per informazioni, le ditte interessate potranno rivolgersi alla U.O. Provveditorato Economato di questa
Azienda Ospedaliera telefono 02/81842252.
PARTE III – CANONE E PAGAMENTI
CAPO I – Canone e pagamenti
Art. 35 Canone
Il canone dovuto offerto in sede di gara, per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 2, deve restare fisso ed invariato per
la durata dell'appalto (sei anni).
Art. 36 Revisione periodica del canone
In deroga al precedente articolo la Stazione appaltante potrà esigere la revisione dello stesso dopo il
dodicesimo mese successivo all’inizio dell’esecuzione del servizio. La revisione sarà calcolata sulla base
dell’indice ISTAT.
Art. 37 Modalità e termini di pagamento
Il canone dovuto all’AO dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo
mese del trimestre in considerazione.
In caso di ritardato pagamento, il concessionario sarà tenuto a pagare senza bisogno di diffida, gli interessi di
mora a decorrere dal giorno della scadenza concordata.
In caso di mancato pagamento del canone oltre un massimo di 90 giorni l’AO si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto con incamerazione del deposito cauzionale.
Art. 38 Tesoreria dell’AO
La Tesoreria dell’A.O. è attualmente affidata a UBI><Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A
Nei versamenti a favore dell’A.O. è obbligatorio indicare la causale e il CIG.
L’eventuale variazione del titolare del Servizio di Tesoreria sarà prontamente comunicata al Concessionario.
PARTE IV – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
CAPO I – Inadempienze e penalita’
Art. 39 Inadempimenti e controversie
Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita
del servizio offerto.
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L’A.O. tramite il DEC (Direttore Esecuzione del Contratto), verificherà periodicamente la regolarità del
servizio e la sua corrispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e dell’offerta
presentata in sede di gara e, a tal fine, attiverà un sistema di controllo delle prestazioni erogate.
In caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo
insoddisfacente, l’AO potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate.
Rimane in ogni caso riservato all’AO il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno eventualmente
subito, potendosi in tal caso rivalere sul deposito cauzionale.
L’applicazione di un numero di penali superiore a 5 (cinque) nello stesso anno potrà dar luogo alla
risoluzione del contratto.
In particolare l’AO applicherà le seguenti penali:
- da € 1.000,00 fino a € 4.000,00 per inadempimento parziale nell’esecuzione del contratto (quale a titolo di
esempio mancata erogazione di una delle attività oggetto della concessione);
- da € 1.000,00 fino a € 7.000,00 per inadempienze di carattere organizzativo gestionale, tra cui a mero titolo
indicativo e non esaustivo:
- violazione delle norme sul personale di cui all’art. 9 del presente capitolato;
- mancato rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi o mancato rispetto dello sconto offerto;
- mantenimento dello stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature non idoneo a quanto prescritto dal
presente capitolato;
- variazione dei prezzi senza autorizzazione del Concedente;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio;
- mancato rispetto dell’organico di personale previsto giornalmente per l’esecuzione del servizio;
- disservizi causati dal personale del Concessionario;
- da € 1.000,00 fino a € 10.000,00 per inadempienze di carattere qualitativo ed igienico sanitario tra cui a
mero titolo indicativo e non esaustivo:
- non conformità della qualità degli alimenti distribuiti;
- non conformità dell’igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;
- non conformità della qualità del confezionamento dei cibi;
- non conformità della qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate;
- non conformità della qualità delle preparazioni;
L’AO tramite il DEC provvederà a contestare al Concessionario le eventuali violazioni delle norme
contrattuali e/o le inadempienze riscontrate, per iscritto, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o
vengano eliminate le disfunzioni. Entro 10 giorni il Concessionario sarà tenuto a giustificare il
disservizio/inadempienza per iscritto.
Le giustificazioni verranno valutate dal DEC, e qualora non fossero ritenute soddisfacenti, lo stesso darà
comunicazione all’Amministrazione per la successiva applicazione della penale corrispondente al
disservizio/inadempienza.
L’importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone
trimestrale.
Qualora non sia possibile escutere le penali dalla fatturazione successiva, l’Amministrazione si riserva di
procedere all’escussione del deposito cauzionale definitivo.
Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
Qualora venissero rilevati degli inadempimenti alle disposizioni previste dal presente capitolato, l’Azienda
potrà addebitare alla Ditta delle penalità variabili da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro
2.000,00, recuperabili anche mediante trattenuta sul deposito cauzionale.
Art. 40 (Recesso e Risoluzione del contratto)
L’Azienda, decorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di recedere
anticipatamente dal contratto stesso in caso di riorganizzazione della struttura ospedaliera con preavviso di 9
mesi e senza possibilità di risarcimento o altra forma indennitaria.
L’AO potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale
intimata a mezzo lettera Raccomandata A.R., senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il
risarcimento degli eventuali danni subiti:
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- nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi
prevista e attraverso dichiarazione scritta al titolare dell’Impresa a norma dell’art.1456 del Codice Civile;
qualora il ritardo nel servizio sia tale da rendere lo stesso non più di interesse per l’Amministrazione;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso
dell’esecuzione del contratto. Nel caso sia stata invece solo aggiudicata la procedura di gara, si darà luogo
alla revoca della stessa aggiudicazione.
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi. Nel caso sia stata
invece aggiudicata la procedura di gara, si darà luogo alla revoca della stessa aggiudicazione.
- interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- inosservanza delle norme igienico sanitarie come indicato nel presente Capitolato speciale;
- utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di prodotti alimentari che non abbiano le
caratteristiche merceologiche idonee;
- verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e/o la cessione del contratto;
ulteriore inadempienza della ditta a seguito dell’applicazione di 5 penali nell’ambito dello stesso anno di
servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno
diritto di dichiarare l’immediata risoluzione del contratto;
- mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali ad esso affidati;
- utilizzo nell’esecuzione del servizio di personale non dipendente fatto salvo l’utilizzo del personale
interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- mancato pagamento delle penali qualora siano accertate definitivamente dall’Amministrazione;
- reiterati ritardi od omissioni nel pagamento del canone concessorio.
Nel caso in cui il Concessionario esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente
risolto ai sensi dell’art. 3 - comma 8 della L. 136/2010.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di AO il diritto
di affidare la concessione del servizio alla Ditta che segue in graduatoria (art. 140 DLgs 163/2006).
La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della
Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Il concessionario potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione
per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni di legge (artt.1218, 1256 e 1463 C.C.).
La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
PARTE V – CLAUSOLE GENERALI
Art. 41 Obblighi di riservatezza
L'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di
cui venga a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, a non
divulgarli in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione della fornitura oggetto della presente Gara. Tale obbligo permane anche
successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale. L’obbligo non concerne
i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A O ha la facoltà di
dichiarare risolto in tutto o in parte il presente servizio, fermo restando che la ditta fornitrice sarà tenuta a
risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all’A O stessa o a terzi. La proprietà dei dati a qualsiasi
titolo trattati nello svolgimento del servizio è dell'A O, alla quale è riservata la piena e totale disponibilità
degli stessi in qualsiasi momento del periodo contrattuale. La ditta fornitrice potrà citare i termini essenziali
del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto.
La ditta fornitrice si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e dai relativi
regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
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Art. 42 Obbligo di informazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008)
In adempimento dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 la ditta fornitrice dovrà presentare il Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenze - D.U.V.R.I., allegato al Disciplinare di gara, debitamente completato e
sottoscritto al fine di attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale identificati dal DPR
445/2000.
In merito alla sicurezza antincendio si richiama l’obbligo di formazione per il personale della ditta fornitrice
che deve programmare la propria attività all’interno della Azienda Ospedaliera garantendo la presenza di
almeno un addetto antincendio (rischio medio ai sensi del DM.10/03/98). Come già precisato, nel caso di
RTI, i documenti dovranno essere completati e sottoscritti unicamente dal legale rappresentante o procuratore
della società mandataria.
Successivamente alla aggiudicazione se, a seguito delle riunioni di coordinamento dei servizi di prevenzione,
dovessero emergere nuove scelte tecniche proposte dall’offerente, si provvederà congiuntamente alla stazione
appaltante alla revisione del documento secondo le nuove necessità emerse.
Art. 43 Scioperi e cause di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si
rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali
secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i
contingenti di personale.
La Ditta pertanto, applicherà in detti casi, un proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi
essenziali, previo accordo con il Referente Aziendale per il Progetto (S.C. Sistemi Informativi Aziendali).
La Ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda
Ospedaliera, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o
esterna.
La Ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato. L’Azienda
Ospedaliera si riserva la facoltà di trattenere un importo forfettario, per la prestazione non eseguita. Qualora,
al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio fornito in emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le
esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che
riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia
dovuto a forza maggiore.
Con l’espressione forza maggiore si fa riferimento a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini,
catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia
imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli
obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando
anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in
misura pari alla durata dell’evento impeditivo.
Tuttavia, qualora la forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con preavviso di
30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 44 Clausola di salvaguardia
È facoltà dell’Azienda Ospedaliera verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui la
Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovesse stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto
in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il
corrispettivo richiesto, rispetto alla quotazione Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Art. 45 Spese di bollo e registrazione
Sono a carico dell’Aggiudicatario, in caso d’uso, le spese di bollo e di registrazione del contratto.
Art. 46 Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario dovranno essere
preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria delle parti; in caso di esito negativo, verranno
deferite al Giudice competente del Tribunale di Milano.
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il Foro di Milano.
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Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il dr. Roberto Daffinà Direttore della U.O.
Provveditorato Economato.
Per informazioni, le ditte interessate potranno rivolgersi alla Provveditorato Economato di questa Azienda
Ospedaliera telefono 02/81842252.
Il presente capitolato è formato da n. 46 articoli.
FIRMA PER ACCCETTAZIONE
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concorrente previa attenta lettura di ogni clausola
e rilettura di quelle del presente capitolato di cui agli art. 4 (durata dell’appalto); art. 8 (Prezzi del
Bar); art. 21 (listino prezzi); art. 35 (Canoni); art. 37 (Modalità e termini di pagamento); art. 39
(Inadempimenti e controversie); art. 40 (Recesso anticipato e risoluzione del contratto) dichiara
espressamente di approvarle.
FIRMA PER ACCCETTAZIONE
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All_1 Capitolato speciale 2 LOTTI BAR e DISTRIBUTORI AUTOMATICI