PROVINCIA DI BERGAMO
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Prot. n. ______________
Rep. n. ____________________________
OGGETTO: Conduzione/Gestione dell’Alpeggio denominato “Alpe Nevel” sito in Comune di
Ardesio (BG) e della relativa baita di mezzo, sita in comune di Ardesio, Censuario di Valcanale,
individuati catastalmente al Mappale 314, di mq. 177, per sei periodi di monticazione
LOCATORE: PROVINCIA DI BERGAMO – C.F.: 80004870160
LOCATARIO: ______________________ - C.F.: _________________
DURATA: ANNI SEI CON DECORRENZA DAL ________
CANONE ANNUO: € ________________ (Euro________________/00centesimi) soggetto ad aggiornamento
ISTAT (75% dell’indice di variazione annua F.O.I.)
L’anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di __________ in Bergamo, nel Palazzo della
Provincia, in Via T. Tasso n. 8;
TRA
1)
Dott. _____________________ nato il _______________ a _________________ (__) e domiciliato per la carica
presso l’Amministrazione Provinciale di Bergamo, che interviene a questo atto nella sua veste di
Dirigente del Settore Agricoltura ed agisce esclusivamente in nome e per conto della Provincia di
Bergamo, che rappresenta in forza dell’art. 8, comma 2, dello Regolamento Provinciale per la
disciplina dei contratti – da una parte -;
2)
Sig. _________________________, nato il ___________ a _________________ (__) e residente a _________________ in
via/piazza _______________ n. ______, in qualità di CONDUTTORE - dall’altra parte -.
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PREMESSO CHE
 La Provincia di Bergamo è proprietaria dell’alpeggio denominato “Alpe Nevel” ubicato nel
Comune di Ardesio , ad una altitudine tra m. 1.500 e m.1900, avente una superficie totale di circa
226 ettari, di cui 118 a pascolo, 24 a bosco ceduo, il resto a incolto produttivo e sterile, dotato di
tre baite (di cui due non a disposizione dell’alpeggiatore), per il pascolo bovino e la produzione
casearia in montagna, al fine di contribuire, nell'interesse generale, alla salvaguardia
dell'ambiente montano, valorizzando le tradizionali attività alpestri tipiche della bergamasca;
 La baita rientrante nel presente contratto, unitamente all’intero alpeggio di cui al punto
precedente, è quella denominata Baita di Mezzo, di mq. 177, sita nel Comune di Ardesio censuario
di Valcanale, individuata catastalmente al mappale 314;
 Il contratto di locazione riguardante l’alpeggio denominato “Alpe Nevel” viene a scadenza il
giorno 10 novembre 2014;
 Si è provveduto ad emanare apposito Bando di Gara per la locazione dell’alpeggio ed è stata data
opportuna conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Bergamo oltre
all’invio dello stesso al comune di Ardesio, alla comunità montana VALLE SERIANA - ZONA
OMOGENEA N. 8 e alle Associazioni di Categoria del settore agricolo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Nell’intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si
stipula il contratto di locazione alle seguenti condizioni:
ART. 1 – OGGETTO
La presente locazione ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione/gestione compresa la trasformazione del latte in prodotti caseari di montagna - dell’alpeggio denominato
"Alpe Nevel" sito in Comune di Ardesio (BG) ad una altitudine tra m. 1.500 e m.1900, avente una
superficie totale di circa 226 ettari, di cui 118 a pascolo, 24 a bosco ceduo, il resto a incolto
produttivo e sterile, e della relativa Baita di Mezzo di mq 177 sita nel Comune di Ardesio - Censuario
di Valcanale ed individuata catastalmente al mappale 314.
ART. 2 – CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
I beni immobili di cui all’art. 1 sono concessi in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano attualmente al canone annuo di € ________= (Euro ________/00centesimi) soggetto ad
aggiornamento ISTAT (75% dell’indice di variazione annua F.O.I.).
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Il canone annuale dovrà essere corrisposto alla Provincia di Bergamo anticipatamente entro giorni
30 dalla decorrenza annuale mediante versamento sulla Tesoreria Provinciale – IBAN:
____________________.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La locazione oggetto del presente contratto a sensi dell’art. 52 della legge 203/1982 ha la durata di
anni sei, corrispondente a sei periodi di monticazione, con decorrenza dal___________ 2014 e con
scadenza improrogabile in data ________ 2020, salvo recesso o risoluzione anticipata da parte di
entrambe le parti contraenti, dietro preavviso di mesi sei mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Al termine della locazione il conduttore dovrà lasciare l’alpe in esame, libera da sé, persone cose ed
animali, con disdetta data ora per allora ex art. 4 legge 203/82 e nulla sarà dovuto al conduttore per
indennizzo, o per compenso o per migliorie o altro.
Durante il periodo della locazione, anche prima della scadenza la Provincia di Bergamo avrà facoltà
di rescindere il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il conduttore, diffidato
per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella
diffida.
ART. 4 - DURATA DELLA MONTICAZIONE
Il periodo di monticazione inizia il 1° giugno di ogni anno e comunque quando le condizioni di
vegetazione sono idonee. Eventuali anticipi della monticazione dovranno essere autorizzate dalla
Provincia di Bergamo.
ART. 5 – CARICO DI MONTICAZIONE
La locazione è finalizzata al prevalente pascolo di bovini; è ammesso il pascolo di ovi-caprini, equini e
suini nei limiti sotto riportati.
Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 80 U.B.A. così determinabili:
- 1 vacca da latte = 1 UBA
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
- 1 equino sotto 1 anno = ½ UBA
- 1 equino sopra 1 anno = 1 UBA
- Ovini e caprini 1/6 di UBA.
Per garantire la buona conservazione del pascolo il conduttore dovrà monticare il carico stabilito
dalla tabella di cui sopra, fatta salva una tolleranza in più di 10 UBA.
Il conduttore entro il 25 maggio di ogni anno dovrà comunicare alla Provincia, mediante apposito
modello, il numero di capi di bestiame che si intendono caricare distinti per tipologia, la data di
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monticazione e quella presunta di demonticazione, nonché i nominativi, il numero e l’età delle
persone presenti in alpe.
Il carico minimo dovrà essere costituito da 60 UBA bovine, di cui perlomeno 30 capi adulti (oltre 24
mesi): i capi adulti dovranno essere almeno 20 in lattazione ed almeno 12 di proprietà del
conduttore.
Il conduttore deve essere titolare di un allevamento registrato in BDR – sez. Anagrafe Bovina
codificato nella tipologia di allevamento “riproduzione latte” a far data dal 1 gennaio 2014 e tale
requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del presente contratto.
Il carico ovicaprino massimo è commisurato in 25 UBA con netta prevalenza di ovini.
In alpeggio è ammesso un numero massimo di 5 UBA equine che non dovranno essere ferrati ad
esclusione di quelli utilizzati per il trasporto dei materiali.
I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della
lavorazione del latte e comunque non superiori al limite massimo di 5 capi totali, costantemente
rinchiusi nelle apposite porcilaie o, eventualmente, in appositi recinti attigui e separati dal bestiame
bovino.
Tabella riepilogativa carico animale
SPECIE
CONSISTENZA
BOVINI
60 UBA min
OVICAPRINI
25 UBA max
EQUINI
5 UBA max
SUINI
5 capi totali max
SPECIFICHE
Min 30 UBA adulte (di cui 20 in lattazione)
Min 12 UBA adulte di proprietà conduttore
Sempre rinchiusi
ART. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’ALPEGGIO
All'inizio e alla scadenza della locazione a cura della Provincia ed in contraddittorio con il conduttore,
sarà redatto un verbale di consegna e un verbale di riconsegna dell’alpeggio dal quale risulteranno le
condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole
attrezzature di proprietà della Provincia di Bergamo. Ogni anno all’inizio e alla fine della stagione di
monticazione (e comunque entro e non oltre il 30 settembre) verrà effettuato un altro sopralluogo
congiunto per verificare la regolare attuazione delle prescrizioni previste nonché l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati e sottoscritti nel verbale di sopralluogo (verbali
di carico e scarico).
Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle relative penali.
ART. 7 – GARANZIE E RESPONSABILITA’
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione di un importo pari a tre
mensilità del canone annuo, da versarsi anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa,
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riscuotibile a semplice richiesta della Provincia di Bergamo, che dovrà espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15
giorni dalla semplice richiesta del locatore e la durata pari a quella della presente locazione.
La cauzione dovrà essere prodotta alla firma del contratto e comunque prima della consegna
dell’alpeggio.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della locazione, dopo la riconsegna degli immobili e
la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione il conduttore rinuncerà a qualsiasi pretesa od azione nei confronti della
Provincia di Bergamo.
Il conduttore sarà ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del
pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le
attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità
o carenze nelle prestazioni.
La Provincia di Bergamo non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di
quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del conduttore, dichiarandosi esclusa ed indenne da
qualsiasi responsabilità in proposito.
ART. 8 – MANUTENZIONI
Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile saranno a carico del conduttore.
La Provincia di Bergamo ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale
manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della Provincia una insufficiente
manutenzione o danni causati da insufficiente manutenzione o controllo o comunque danni di
qualsiasi genere fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato
per iscritto al conduttore che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo,
se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Provincia, disposizioni da intendersi come
tassative. In difetto, la Provincia provvederà direttamente al reintegro, recuperando le spese
sostenute sulla cauzione versata.
In tal caso il conduttore, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante
l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la
Provincia potrà procedere alla revoca della locazione con effetto immediato ed all'incameramento a
titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla Provincia in ordine alla gestione degli immobili e delle
aree, la cui manutenzione è a carico del conduttore che dovrà pertanto svolgere la sua attività con
diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in
locazione e la loro migliore manutenzione.
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Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del conduttore
saranno a carico dello stesso.
ART. 9 – MIGLIORIE
E’ fatto divieto al conduttore di eseguire, durante il periodo della locazione, opere di miglioramento
senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Bergamo.
ART. 10 – ONERI GENERALI A CARICO DEL CONDUTTORE
Nell'esercitare l'attività di gestione dell'alpeggio il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti
necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali della Provincia di Bergamo.
E’ fatto obbligo al conduttore, nello svolgimento delle attività oggetto della locazione, di applicare
tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed
assicurative previste in materia.
Il conduttore risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le
sanzioni previste verranno applicate allo stesso.
Qualunque danno o rottura la cui riparazione non competerà al conduttore, andrà segnalata
immediatamente in forma scritta alla Provincia di Bergamo.
Durante il periodo di locazione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati
agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non
venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante
pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il conduttore dovrà immediatamente avvisare
la Provincia ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad
evitare danni e incidenti.
ART. 11 – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONDUTTORE
a) Il bestiame monticato dovrà essere registrato sull’apposito “registro di monticazione”.
b) Il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere provvisto di libretto
sanitario.
c) Il latte prodotto dovrà essere interamente lavorato (vedi punto “lavorazione del latte”).
d) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto di un piano di gestione
predisposto dal conduttore d'intesa con il concedente.
e) Il pascolo e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto del Regolamento
Regionale n. 5 del 20 luglio 2007.
f) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati.
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g) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della
lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in
appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino.
h) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la
rabbia silvestre.
i) Il conduttore dovrà comunicare alla Provincia prima della monticazione, il numero dei capi di
bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di
demonticazione.
j) Il conduttore dovrà comunicare i nominativi, il numero e l'età dei collaboratori presenti in alpe
con il relativo rapporto contrattuale in essere.
k) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, al conduttore sarà fatto
obbligo di:
- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri,
acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture;
- effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei
“grassi” ed attorno ai fabbricati;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni
igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte la cui pulizia dovrà essere effettuata
giornalmente;
- arieggiare periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e ripulirli da eventuale
sudiciume;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a
quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- riordinare e pulire adeguatamente tutti i locali dei fabbricati avuti in locazione prima della
demonticazione.
Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano
l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
- dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l’idonea certificazione atta a
dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;
- non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena
denuncia alla Autorità sanitaria;
- nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare
immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto
dall'autorità sanitaria.
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Il conduttore dovrà rinunciare ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la
Provincia di Bergamo nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive o
altro; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in
locazione.
ART. 12 – PIANO DI PASCOLAMENTO RAZIONALE
La gestione degli animali al pascolo dovrà svolgersi in relazione alle indicazioni del Piano di gestione
del pascolo da definire con i tecnici del Settore Agricoltura ed Expo della Provincia di Bergamo.
ART. 13 – GESTIONE DEL PASCOLO
I bovini e ovicaprini dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una
mandria/gregge unica o divisa in due o tre gruppi.
Il pascolo degli ovicaprini, come è meglio definito nel piano di gestione del pascolo, sarà subordinato
alle esigenze dei bovini, pertanto i greggi dovranno pascolare soprattutto nelle porzioni dell’alpe ove
risulta difficoltoso o impossibile il pascolo ai bovini, al fine di consumare lo strato di erbe seccaginose
ad alto rischio di incendio e di impermeabilizzazione dei suoli, e consentire il ripopolamento
spontaneo di tetraonidi. Al gregge sarà consentito, prima dell’abbandono definitivo dell’alpe,
effettuare il pascolamento del ricaccio vegetazionale nelle superfici solitamente destinate ai bovini.
Il pascolo dovrà essere effettuato per sezioni, come previsto dal piano di gestione del pascolo,
formate tenendo conto dell’altitudine, della fertilità, del tempo di maturazione dell’erba, in modo da
poter utilizzare il foraggio al momento più opportuno, senza comportarvi un eccesso o un difetto di
carico, utilizzando ove possibile recinti mobili spostati ogni due o tre giorni in zone contigue in modo
che le superfici sottoposte ad ingrasso nello stesso anno costituiscano un unico comprensorio.
Resta in modo assoluto proibito il pascolo vagante.
Nei giorni piovosi e in quelli successivi sarà vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle
zone fortemente acclivi e ove il cotico erboso presenti segni di degrado.
Il bestiame dovrà essere mantenuto ad adeguata distanza (non meno di 30 metri) dai fabbricati e da
eventuali sorgenti destinate a confluire in acquedotti.
L’eventuale pascolo in bosco dovrà essere effettuato nel rispetto dell’art. 57 del Regolamento
Regionale n. 5 del 10.07.2007 ed in ogni caso è vietato nelle zone di rimboschimento.
E’ vietato al conduttore permettere il passaggio di bestiame estraneo sulle montagne affittate, se non
previa autorizzazione scritta della Provincia di Bergamo, e ciò sotto pena della rifusione di ogni
danno da ciò derivante.
Nel periodo corrente fra la demonticazione e la monticazione non potrà essere esercitato in alpe, per
nessun titolo, pascolo di scorta.
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I cani necessari per la custodia e il governo del bestiame potranno essere condotti in malga solo se
regolarmente vaccinati (anche contro la rabbia silvestre) e non dovranno in alcun modo costituire
pericolo per eventuali persone in transito.
La Provincia di Bergamo si riserva di effettuare periodicamente controlli del carico nel modo che
riterrà più opportuno.
ART. 14 - ZONE DI MANDRATURA
Il conduttore dovrà spostare le zone di mandratura nei tratti dell’alpe ai quali più difficilmente potrà
essere esteso il beneficio degli ingrassi (nel rispetto e secondo le indicazioni fornite dal piano di
pascolamento) e tenerle nettate da accumuli di deiezioni, avendo particolare cura di evitare
l’insorgenza di flora ammoniacale. In particolare il letame prodotto nei parchi mobili sarà trasportato
e distribuito, a cura del conduttore, sulle particelle designate per essere concimate nell’annata.
Nei 10 (dieci) giorni successivi alla chiusura dell’alpeggio tutto il letame residuato nei parchi, sulle
piazzole, negli stalloni e quello sparso sull’Alpe dovrà essere sminuzzato e sparpagliato
uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo nelle particelle
assegnate all’ingrasso.
Eventuali accumuli di letame che si trovassero sull’Alpe successivamente i dieci giorni dalla
demonticazione verranno fatti spargere a spese del conduttore.
ART. 15 - SUPERFICI DA SFALCIARE
Allo scopo di evitare l’insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale il conduttore si impegnerà a
sfalciare e/o estirpare le specie infestanti presenti, sia erbacee che arbustive, prima della fioritura, in
particolar modo nei dintorni delle baite.
ART. 16 - NORME SANITARIE DI PROFILASSI
Il conduttore dovrà uniformarsi alle disposizioni sanitarie, nonché a quelle che l’Autorità Sanitaria
vorrà emanare, e denunciare eventuali malattie infettive e contagiose che si verificassero in alpe e
prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto. In particolare prima della monticazione dovrà
far pervenire alla Autorità Comunale l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da
monticare sono indenni da malattie infettive e diffusive. Non potrà in alcun modo essere caricato
bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena la denuncia alla Autorità
Sanitaria.
Il conduttore rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento danni verso la Provincia in
caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand’anche possa provare
che gli animali abbiano contratto la malattia sul fondo in locazione.
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ART. 17 - TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO DEL BESTIAME
Il conduttore d'alpe dovrà detenere aggiornato in alpe un registro di carico del bestiame da cui
risultino tutti gli animali caricati con indicato il relativo numero di matricola, la categoria di ciascun
animale e il proprietario. Tale registro dovrà essere messo a disposizione del personale della
Provincia qualora ne facesse richiesta.
ART. 18 – SUPERFICI FORESTALI
Il conduttore ha possibilità di prelevare dai boschi inclusi nel contratto esclusivamente legna da
ardere per il quantitativo necessario per l’ordinaria attività d’alpeggio. Qualsiasi altra forma di
utilizzazione o intervento in bosco deve essere preventivamente concordata con la proprietà.
E’ facoltà del locatore durante il periodo di locazione, richiedere l’inserimento della superficie
forestale in un piano di assestamento, ed anche conferirne la gestione a terzi
ART. 19 - LAVORAZIONE DEL LATTE
Risulta condizione necessaria per la locazione dell’alpeggio l’obbligo di lavorare il latte per tutta la
stagione d’alpe.
La mungitura dovrà essere effettuata osservando scrupolosamente le norme igieniche previste.
Il latte derivante dalla mungitura degli animali presenti in alpe dovrà essere interamente trasformato
direttamente presso la struttura di caseificazione appositamente realizzata all'interno della baita
Neel di mezzo. L'intera lavorazione e trattamento del latte o di prodotti derivati (crema di latte,
burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita secondo le regole dell’arte casearia a mezzo di
personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e nel rispetto delle norme igienico
sanitarie applicate agli alpeggi comunque applicando sempre il metodo dell’HACCP.; per la
produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti
sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a
valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.
I prodotti derivati dalla trasformazione del latte in alpeggio dovranno essere possibilmente venduti
direttamente sul posto.
I formaggi prodotti presso l'alpe dovranno essere tutti appositamente identificati con il codice IT
03/1152 CE che identifica univocamente il laboratorio di produzione autorizzato dall'ASL presso la
baita di Mezzo dell’Alpe Neel .
E’ vietata la vendita di prodotti agricoli di provenienza diversa da quella aziendale del conduttore. I
prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea
documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione) .
I locali destinati al deposito e alla lavorazione del latte dovranno essere puliti giornalmente e
dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori
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condizioni igienico-sanitarie. È vietato l’ingresso di animali, compreso i cani, e il deposito di siero,
detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali suddetti.
La Provincia si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati
da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienici sanitari, qualora lo ritenesse opportuno.
ART. 20 - DESTINAZIONE D'USO
Il conduttore si impegnerà a non modificare la destinazione d'uso del bene in oggetto, a non
realizzare innovazioni, addizioni, migliorie, a non installare opere, depositare materiale senza il
consenso scritto della Provincia, e comunque a non esercitare qualunque attività incompatibile con le
finalità di cui in premessa.
Tutte le spese derivanti dall'esercizio delle attività previste dalla presente locazione in capo al
conduttore rimarranno a carico dello stesso, che pertanto non potrà vantare alcun indennizzo,
rimborso o compenso di alcun genere. A favore del conduttore rimarranno tutti i frutti naturali
prodotti dall'alpeggio a seguito della conduzione in oggetto.
ART. 21 - LICENZE, AUTORIZZAZIONI
La presente locazione è subordinata alle eventuali licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi od
altro da rilasciarsi da parte dei competenti organi e fatto salvo quanto dovuto per pagamento di
imposte, tasse od altro.
ART. 22 - RESPONSABILITA'
L'attività prevista in capo al conduttore verrà svolta tutta a suo rischio e pericolo, senza pregiudizio
dei diritti di terzi, con l'obbligo di tenere la Provincia di Bergamo sollevata da ogni azione spesa e
molestia per qualsiasi titolo o causa avanzata da terzi.
Il conduttore avrà l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'attività svolta, ripristinando,
qualora si rendesse necessario, l'alpeggio, tanto al termine della locazione che in caso di recesso o
risoluzione anticipata, sotto comminatoria, in caso di inadempienza, dell'esecuzione d'ufficio a tutte
spese del conduttore stesso, da rimborsarsi entro 30 giorni dalla richiesta documentata, a pena della
corresponsione di interessi al tasso di sconto vigente al momento, aumentato di 5 punti. La Provincia
sarà esentata da ogni responsabilità derivante da vizi dei beni messi a disposizione del conduttore,
così come da qualunque danno che potesse derivare per qualsiasi motivo a seguito del contratto di
locazione.
ART. 23 - ASSICURAZIONE
Il conduttore dovrà attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con
massimali adeguati contro i rischi derivanti dall'attività svolta in base al contratto di locazione, da
caso fortuito, fatto naturale, atti vandalici, sia verso i beni provinciali, sia verso quanto immesso negli
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stessi, sia verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di
rivalsa nei confronti della Provincia di Bergamo. Copia della stessa dovrà essere consegnata alla
Provincia di Bergamo alla data della stipula del contratto di locazione.
ART. 24 - VISITE E ISPEZIONI
Resta stabilito che tecnici e funzionari provinciali, o persone comunque autorizzate dalla Provincia
ad effettuare rilievi, verifiche in ordine allo stato ed all'uso del bene, ai risultati conseguiti nella
conduzione, nonché a compiere le attività di studio ed ad impartire le direttive di cui in premessa ed
in oggetto, potranno accedere in qualsiasi momento e permanere per il tempo che riterranno utile
sull'alpeggio.
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualsiasi inadempienza da parte del conduttore relativa agli obblighi assunti con il presente
contratto di locazione, oltre che l’accertata grave violazione alle normative in materia agricola
forestale e sanitaria nella conduzione dell’impresa agricola, darà luogo alla risoluzione immediata
della locazione, all’incameramento del deposito cauzionale ed al pagamento di tutto quanto dovuto
sino alla riconsegna dei beni provinciali, salva per la Provincia la rivalsa dei danni subìti ed il
rimborso di ogni genere.
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE
La locazione oggetto del presente bando è a carattere personale e non trasmissibile per alcun titolo.
E' fatto pertanto divieto di cedere in tutto od anche solo in parte il contratto di locazione derivante
dal presente bando.
ART. 27 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di registrazione del presente contratto, da effettuarsi entro 20 giorni dalla stipula, da
versarsi in un’unica rata anticipata per tutta la durata del contratto (anni sei), sono ripartite in parti
uguali. Ogni altra spesa d'atto o ad altro titolo, è a totale carico del conduttore.
ART. 28 - NORME FINALI
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti si impegnano per l’osservanza
e per l’applicazione delle norme e delle disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
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