PROVINCIA DI BERGAMO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE Prot. n. ______________ Rep. n. ____________________________ OGGETTO: Conduzione/Gestione dell’Alpeggio denominato “Alpe Nevel” sito in Comune di Ardesio (BG) e della relativa baita di mezzo, sita in comune di Ardesio, Censuario di Valcanale, individuati catastalmente al Mappale 314, di mq. 177, per sei periodi di monticazione LOCATORE: PROVINCIA DI BERGAMO – C.F.: 80004870160 LOCATARIO: ______________________ - C.F.: _________________ DURATA: ANNI SEI CON DECORRENZA DAL ________ CANONE ANNUO: € ________________ (Euro________________/00centesimi) soggetto ad aggiornamento ISTAT (75% dell’indice di variazione annua F.O.I.) L’anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di __________ in Bergamo, nel Palazzo della Provincia, in Via T. Tasso n. 8; TRA 1) Dott. _____________________ nato il _______________ a _________________ (__) e domiciliato per la carica presso l’Amministrazione Provinciale di Bergamo, che interviene a questo atto nella sua veste di Dirigente del Settore Agricoltura ed agisce esclusivamente in nome e per conto della Provincia di Bergamo, che rappresenta in forza dell’art. 8, comma 2, dello Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti – da una parte -; 2) Sig. _________________________, nato il ___________ a _________________ (__) e residente a _________________ in via/piazza _______________ n. ______, in qualità di CONDUTTORE - dall’altra parte -. 1 PREMESSO CHE La Provincia di Bergamo è proprietaria dell’alpeggio denominato “Alpe Nevel” ubicato nel Comune di Ardesio , ad una altitudine tra m. 1.500 e m.1900, avente una superficie totale di circa 226 ettari, di cui 118 a pascolo, 24 a bosco ceduo, il resto a incolto produttivo e sterile, dotato di tre baite (di cui due non a disposizione dell’alpeggiatore), per il pascolo bovino e la produzione casearia in montagna, al fine di contribuire, nell'interesse generale, alla salvaguardia dell'ambiente montano, valorizzando le tradizionali attività alpestri tipiche della bergamasca; La baita rientrante nel presente contratto, unitamente all’intero alpeggio di cui al punto precedente, è quella denominata Baita di Mezzo, di mq. 177, sita nel Comune di Ardesio censuario di Valcanale, individuata catastalmente al mappale 314; Il contratto di locazione riguardante l’alpeggio denominato “Alpe Nevel” viene a scadenza il giorno 10 novembre 2014; Si è provveduto ad emanare apposito Bando di Gara per la locazione dell’alpeggio ed è stata data opportuna conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Bergamo oltre all’invio dello stesso al comune di Ardesio, alla comunità montana VALLE SERIANA - ZONA OMOGENEA N. 8 e alle Associazioni di Categoria del settore agricolo. TUTTO CIO’ PREMESSO Nell’intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula il contratto di locazione alle seguenti condizioni: ART. 1 – OGGETTO La presente locazione ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione/gestione compresa la trasformazione del latte in prodotti caseari di montagna - dell’alpeggio denominato "Alpe Nevel" sito in Comune di Ardesio (BG) ad una altitudine tra m. 1.500 e m.1900, avente una superficie totale di circa 226 ettari, di cui 118 a pascolo, 24 a bosco ceduo, il resto a incolto produttivo e sterile, e della relativa Baita di Mezzo di mq 177 sita nel Comune di Ardesio - Censuario di Valcanale ed individuata catastalmente al mappale 314. ART. 2 – CANONE ANNUO DI LOCAZIONE I beni immobili di cui all’art. 1 sono concessi in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente al canone annuo di € ________= (Euro ________/00centesimi) soggetto ad aggiornamento ISTAT (75% dell’indice di variazione annua F.O.I.). 2 Il canone annuale dovrà essere corrisposto alla Provincia di Bergamo anticipatamente entro giorni 30 dalla decorrenza annuale mediante versamento sulla Tesoreria Provinciale – IBAN: ____________________. ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE La locazione oggetto del presente contratto a sensi dell’art. 52 della legge 203/1982 ha la durata di anni sei, corrispondente a sei periodi di monticazione, con decorrenza dal___________ 2014 e con scadenza improrogabile in data ________ 2020, salvo recesso o risoluzione anticipata da parte di entrambe le parti contraenti, dietro preavviso di mesi sei mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Al termine della locazione il conduttore dovrà lasciare l’alpe in esame, libera da sé, persone cose ed animali, con disdetta data ora per allora ex art. 4 legge 203/82 e nulla sarà dovuto al conduttore per indennizzo, o per compenso o per migliorie o altro. Durante il periodo della locazione, anche prima della scadenza la Provincia di Bergamo avrà facoltà di rescindere il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il conduttore, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida. ART. 4 - DURATA DELLA MONTICAZIONE Il periodo di monticazione inizia il 1° giugno di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione sono idonee. Eventuali anticipi della monticazione dovranno essere autorizzate dalla Provincia di Bergamo. ART. 5 – CARICO DI MONTICAZIONE La locazione è finalizzata al prevalente pascolo di bovini; è ammesso il pascolo di ovi-caprini, equini e suini nei limiti sotto riportati. Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 80 U.B.A. così determinabili: - 1 vacca da latte = 1 UBA - 1 bovino sopra i 2 anni = 1 UBA - 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA - 1 equino sotto 1 anno = ½ UBA - 1 equino sopra 1 anno = 1 UBA - Ovini e caprini 1/6 di UBA. Per garantire la buona conservazione del pascolo il conduttore dovrà monticare il carico stabilito dalla tabella di cui sopra, fatta salva una tolleranza in più di 10 UBA. Il conduttore entro il 25 maggio di ogni anno dovrà comunicare alla Provincia, mediante apposito modello, il numero di capi di bestiame che si intendono caricare distinti per tipologia, la data di 3 monticazione e quella presunta di demonticazione, nonché i nominativi, il numero e l’età delle persone presenti in alpe. Il carico minimo dovrà essere costituito da 60 UBA bovine, di cui perlomeno 30 capi adulti (oltre 24 mesi): i capi adulti dovranno essere almeno 20 in lattazione ed almeno 12 di proprietà del conduttore. Il conduttore deve essere titolare di un allevamento registrato in BDR – sez. Anagrafe Bovina codificato nella tipologia di allevamento “riproduzione latte” a far data dal 1 gennaio 2014 e tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del presente contratto. Il carico ovicaprino massimo è commisurato in 25 UBA con netta prevalenza di ovini. In alpeggio è ammesso un numero massimo di 5 UBA equine che non dovranno essere ferrati ad esclusione di quelli utilizzati per il trasporto dei materiali. I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e comunque non superiori al limite massimo di 5 capi totali, costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o, eventualmente, in appositi recinti attigui e separati dal bestiame bovino. Tabella riepilogativa carico animale SPECIE CONSISTENZA BOVINI 60 UBA min OVICAPRINI 25 UBA max EQUINI 5 UBA max SUINI 5 capi totali max SPECIFICHE Min 30 UBA adulte (di cui 20 in lattazione) Min 12 UBA adulte di proprietà conduttore Sempre rinchiusi ART. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’ALPEGGIO All'inizio e alla scadenza della locazione a cura della Provincia ed in contraddittorio con il conduttore, sarà redatto un verbale di consegna e un verbale di riconsegna dell’alpeggio dal quale risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà della Provincia di Bergamo. Ogni anno all’inizio e alla fine della stagione di monticazione (e comunque entro e non oltre il 30 settembre) verrà effettuato un altro sopralluogo congiunto per verificare la regolare attuazione delle prescrizioni previste nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati e sottoscritti nel verbale di sopralluogo (verbali di carico e scarico). Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle relative penali. ART. 7 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione di un importo pari a tre mensilità del canone annuo, da versarsi anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, 4 riscuotibile a semplice richiesta della Provincia di Bergamo, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del locatore e la durata pari a quella della presente locazione. La cauzione dovrà essere prodotta alla firma del contratto e comunque prima della consegna dell’alpeggio. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della locazione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione il conduttore rinuncerà a qualsiasi pretesa od azione nei confronti della Provincia di Bergamo. Il conduttore sarà ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Provincia di Bergamo non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del conduttore, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. ART. 8 – MANUTENZIONI Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile saranno a carico del conduttore. La Provincia di Bergamo ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della Provincia una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente manutenzione o controllo o comunque danni di qualsiasi genere fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al conduttore che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Provincia, disposizioni da intendersi come tassative. In difetto, la Provincia provvederà direttamente al reintegro, recuperando le spese sostenute sulla cauzione versata. In tal caso il conduttore, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la Provincia potrà procedere alla revoca della locazione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla Provincia in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione è a carico del conduttore che dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in locazione e la loro migliore manutenzione. 5 Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del conduttore saranno a carico dello stesso. ART. 9 – MIGLIORIE E’ fatto divieto al conduttore di eseguire, durante il periodo della locazione, opere di miglioramento senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Bergamo. ART. 10 – ONERI GENERALI A CARICO DEL CONDUTTORE Nell'esercitare l'attività di gestione dell'alpeggio il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali della Provincia di Bergamo. E’ fatto obbligo al conduttore, nello svolgimento delle attività oggetto della locazione, di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia. Il conduttore risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le sanzioni previste verranno applicate allo stesso. Qualunque danno o rottura la cui riparazione non competerà al conduttore, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla Provincia di Bergamo. Durante il periodo di locazione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il conduttore dovrà immediatamente avvisare la Provincia ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti. ART. 11 – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONDUTTORE a) Il bestiame monticato dovrà essere registrato sull’apposito “registro di monticazione”. b) Il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere provvisto di libretto sanitario. c) Il latte prodotto dovrà essere interamente lavorato (vedi punto “lavorazione del latte”). d) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto di un piano di gestione predisposto dal conduttore d'intesa con il concedente. e) Il pascolo e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007. f) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati. 6 g) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino. h) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre. i) Il conduttore dovrà comunicare alla Provincia prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di demonticazione. j) Il conduttore dovrà comunicare i nominativi, il numero e l'età dei collaboratori presenti in alpe con il relativo rapporto contrattuale in essere. k) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, al conduttore sarà fatto obbligo di: - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture; - effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei “grassi” ed attorno ai fabbricati; - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente; - arieggiare periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e ripulirli da eventuale sudiciume; - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso; - riordinare e pulire adeguatamente tutti i locali dei fabbricati avuti in locazione prima della demonticazione. Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare: - dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive; - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria; - nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria. 7 Il conduttore dovrà rinunciare ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la Provincia di Bergamo nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive o altro; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in locazione. ART. 12 – PIANO DI PASCOLAMENTO RAZIONALE La gestione degli animali al pascolo dovrà svolgersi in relazione alle indicazioni del Piano di gestione del pascolo da definire con i tecnici del Settore Agricoltura ed Expo della Provincia di Bergamo. ART. 13 – GESTIONE DEL PASCOLO I bovini e ovicaprini dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una mandria/gregge unica o divisa in due o tre gruppi. Il pascolo degli ovicaprini, come è meglio definito nel piano di gestione del pascolo, sarà subordinato alle esigenze dei bovini, pertanto i greggi dovranno pascolare soprattutto nelle porzioni dell’alpe ove risulta difficoltoso o impossibile il pascolo ai bovini, al fine di consumare lo strato di erbe seccaginose ad alto rischio di incendio e di impermeabilizzazione dei suoli, e consentire il ripopolamento spontaneo di tetraonidi. Al gregge sarà consentito, prima dell’abbandono definitivo dell’alpe, effettuare il pascolamento del ricaccio vegetazionale nelle superfici solitamente destinate ai bovini. Il pascolo dovrà essere effettuato per sezioni, come previsto dal piano di gestione del pascolo, formate tenendo conto dell’altitudine, della fertilità, del tempo di maturazione dell’erba, in modo da poter utilizzare il foraggio al momento più opportuno, senza comportarvi un eccesso o un difetto di carico, utilizzando ove possibile recinti mobili spostati ogni due o tre giorni in zone contigue in modo che le superfici sottoposte ad ingrasso nello stesso anno costituiscano un unico comprensorio. Resta in modo assoluto proibito il pascolo vagante. Nei giorni piovosi e in quelli successivi sarà vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle zone fortemente acclivi e ove il cotico erboso presenti segni di degrado. Il bestiame dovrà essere mantenuto ad adeguata distanza (non meno di 30 metri) dai fabbricati e da eventuali sorgenti destinate a confluire in acquedotti. L’eventuale pascolo in bosco dovrà essere effettuato nel rispetto dell’art. 57 del Regolamento Regionale n. 5 del 10.07.2007 ed in ogni caso è vietato nelle zone di rimboschimento. E’ vietato al conduttore permettere il passaggio di bestiame estraneo sulle montagne affittate, se non previa autorizzazione scritta della Provincia di Bergamo, e ciò sotto pena della rifusione di ogni danno da ciò derivante. Nel periodo corrente fra la demonticazione e la monticazione non potrà essere esercitato in alpe, per nessun titolo, pascolo di scorta. 8 I cani necessari per la custodia e il governo del bestiame potranno essere condotti in malga solo se regolarmente vaccinati (anche contro la rabbia silvestre) e non dovranno in alcun modo costituire pericolo per eventuali persone in transito. La Provincia di Bergamo si riserva di effettuare periodicamente controlli del carico nel modo che riterrà più opportuno. ART. 14 - ZONE DI MANDRATURA Il conduttore dovrà spostare le zone di mandratura nei tratti dell’alpe ai quali più difficilmente potrà essere esteso il beneficio degli ingrassi (nel rispetto e secondo le indicazioni fornite dal piano di pascolamento) e tenerle nettate da accumuli di deiezioni, avendo particolare cura di evitare l’insorgenza di flora ammoniacale. In particolare il letame prodotto nei parchi mobili sarà trasportato e distribuito, a cura del conduttore, sulle particelle designate per essere concimate nell’annata. Nei 10 (dieci) giorni successivi alla chiusura dell’alpeggio tutto il letame residuato nei parchi, sulle piazzole, negli stalloni e quello sparso sull’Alpe dovrà essere sminuzzato e sparpagliato uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo nelle particelle assegnate all’ingrasso. Eventuali accumuli di letame che si trovassero sull’Alpe successivamente i dieci giorni dalla demonticazione verranno fatti spargere a spese del conduttore. ART. 15 - SUPERFICI DA SFALCIARE Allo scopo di evitare l’insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale il conduttore si impegnerà a sfalciare e/o estirpare le specie infestanti presenti, sia erbacee che arbustive, prima della fioritura, in particolar modo nei dintorni delle baite. ART. 16 - NORME SANITARIE DI PROFILASSI Il conduttore dovrà uniformarsi alle disposizioni sanitarie, nonché a quelle che l’Autorità Sanitaria vorrà emanare, e denunciare eventuali malattie infettive e contagiose che si verificassero in alpe e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto. In particolare prima della monticazione dovrà far pervenire alla Autorità Comunale l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive e diffusive. Non potrà in alcun modo essere caricato bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena la denuncia alla Autorità Sanitaria. Il conduttore rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento danni verso la Provincia in caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand’anche possa provare che gli animali abbiano contratto la malattia sul fondo in locazione. 9 ART. 17 - TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO DEL BESTIAME Il conduttore d'alpe dovrà detenere aggiornato in alpe un registro di carico del bestiame da cui risultino tutti gli animali caricati con indicato il relativo numero di matricola, la categoria di ciascun animale e il proprietario. Tale registro dovrà essere messo a disposizione del personale della Provincia qualora ne facesse richiesta. ART. 18 – SUPERFICI FORESTALI Il conduttore ha possibilità di prelevare dai boschi inclusi nel contratto esclusivamente legna da ardere per il quantitativo necessario per l’ordinaria attività d’alpeggio. Qualsiasi altra forma di utilizzazione o intervento in bosco deve essere preventivamente concordata con la proprietà. E’ facoltà del locatore durante il periodo di locazione, richiedere l’inserimento della superficie forestale in un piano di assestamento, ed anche conferirne la gestione a terzi ART. 19 - LAVORAZIONE DEL LATTE Risulta condizione necessaria per la locazione dell’alpeggio l’obbligo di lavorare il latte per tutta la stagione d’alpe. La mungitura dovrà essere effettuata osservando scrupolosamente le norme igieniche previste. Il latte derivante dalla mungitura degli animali presenti in alpe dovrà essere interamente trasformato direttamente presso la struttura di caseificazione appositamente realizzata all'interno della baita Neel di mezzo. L'intera lavorazione e trattamento del latte o di prodotti derivati (crema di latte, burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita secondo le regole dell’arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e nel rispetto delle norme igienico sanitarie applicate agli alpeggi comunque applicando sempre il metodo dell’HACCP.; per la produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco. I prodotti derivati dalla trasformazione del latte in alpeggio dovranno essere possibilmente venduti direttamente sul posto. I formaggi prodotti presso l'alpe dovranno essere tutti appositamente identificati con il codice IT 03/1152 CE che identifica univocamente il laboratorio di produzione autorizzato dall'ASL presso la baita di Mezzo dell’Alpe Neel . E’ vietata la vendita di prodotti agricoli di provenienza diversa da quella aziendale del conduttore. I prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione) . I locali destinati al deposito e alla lavorazione del latte dovranno essere puliti giornalmente e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori 10 condizioni igienico-sanitarie. È vietato l’ingresso di animali, compreso i cani, e il deposito di siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali suddetti. La Provincia si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienici sanitari, qualora lo ritenesse opportuno. ART. 20 - DESTINAZIONE D'USO Il conduttore si impegnerà a non modificare la destinazione d'uso del bene in oggetto, a non realizzare innovazioni, addizioni, migliorie, a non installare opere, depositare materiale senza il consenso scritto della Provincia, e comunque a non esercitare qualunque attività incompatibile con le finalità di cui in premessa. Tutte le spese derivanti dall'esercizio delle attività previste dalla presente locazione in capo al conduttore rimarranno a carico dello stesso, che pertanto non potrà vantare alcun indennizzo, rimborso o compenso di alcun genere. A favore del conduttore rimarranno tutti i frutti naturali prodotti dall'alpeggio a seguito della conduzione in oggetto. ART. 21 - LICENZE, AUTORIZZAZIONI La presente locazione è subordinata alle eventuali licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi od altro da rilasciarsi da parte dei competenti organi e fatto salvo quanto dovuto per pagamento di imposte, tasse od altro. ART. 22 - RESPONSABILITA' L'attività prevista in capo al conduttore verrà svolta tutta a suo rischio e pericolo, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo di tenere la Provincia di Bergamo sollevata da ogni azione spesa e molestia per qualsiasi titolo o causa avanzata da terzi. Il conduttore avrà l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'attività svolta, ripristinando, qualora si rendesse necessario, l'alpeggio, tanto al termine della locazione che in caso di recesso o risoluzione anticipata, sotto comminatoria, in caso di inadempienza, dell'esecuzione d'ufficio a tutte spese del conduttore stesso, da rimborsarsi entro 30 giorni dalla richiesta documentata, a pena della corresponsione di interessi al tasso di sconto vigente al momento, aumentato di 5 punti. La Provincia sarà esentata da ogni responsabilità derivante da vizi dei beni messi a disposizione del conduttore, così come da qualunque danno che potesse derivare per qualsiasi motivo a seguito del contratto di locazione. ART. 23 - ASSICURAZIONE Il conduttore dovrà attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati contro i rischi derivanti dall'attività svolta in base al contratto di locazione, da caso fortuito, fatto naturale, atti vandalici, sia verso i beni provinciali, sia verso quanto immesso negli 11 stessi, sia verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Bergamo. Copia della stessa dovrà essere consegnata alla Provincia di Bergamo alla data della stipula del contratto di locazione. ART. 24 - VISITE E ISPEZIONI Resta stabilito che tecnici e funzionari provinciali, o persone comunque autorizzate dalla Provincia ad effettuare rilievi, verifiche in ordine allo stato ed all'uso del bene, ai risultati conseguiti nella conduzione, nonché a compiere le attività di studio ed ad impartire le direttive di cui in premessa ed in oggetto, potranno accedere in qualsiasi momento e permanere per il tempo che riterranno utile sull'alpeggio. ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Qualsiasi inadempienza da parte del conduttore relativa agli obblighi assunti con il presente contratto di locazione, oltre che l’accertata grave violazione alle normative in materia agricola forestale e sanitaria nella conduzione dell’impresa agricola, darà luogo alla risoluzione immediata della locazione, all’incameramento del deposito cauzionale ed al pagamento di tutto quanto dovuto sino alla riconsegna dei beni provinciali, salva per la Provincia la rivalsa dei danni subìti ed il rimborso di ogni genere. ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE La locazione oggetto del presente bando è a carattere personale e non trasmissibile per alcun titolo. E' fatto pertanto divieto di cedere in tutto od anche solo in parte il contratto di locazione derivante dal presente bando. ART. 27 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Le spese di registrazione del presente contratto, da effettuarsi entro 20 giorni dalla stipula, da versarsi in un’unica rata anticipata per tutta la durata del contratto (anni sei), sono ripartite in parti uguali. Ogni altra spesa d'atto o ad altro titolo, è a totale carico del conduttore. ART. 28 - NORME FINALI Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti si impegnano per l’osservanza e per l’applicazione delle norme e delle disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 12