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15.11.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46
DELIBERAZIONE 30 ottobre 2006, n. 794
Disposizioni attuative degli accordi tra Stato e
Regioni/Province autonome attuative dei D.LGS.
195/2003 e D.LGS 235/2003 per l’attuazione
e realizzazione dei percorsi di formazione per
Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione, Addetti
Servizi Prevenzione e Protezione e lavoratori e preposti
addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 26/2000 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. 44/03 “Ordinamento della dirigenza e
della struttura operativa della Regione”;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro);
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge
regionale 32/2002, emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e sue
modifiche;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui
all’art. 31 della L.R. 32/02, approvato con delibera del
Consiglio regionale del 20 settembre 2006, n. 93;
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n.
347/2004 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per
la costruzione di un “sistema regionale delle competenze
nel quadro degli standard minimi nazionali (progetto
competenze)”;
Richiamata la DGR 903/05 con la quale si è
provveduto ad approvare il “Disciplinare per la gestione
del Repertorio dei profili professionali” e successiva
integrazione approvata con DGR 1017 del 17.10.2005;
Richiamato il decreto 4768/05 con il quale si è
proceduto all’approvazione della revisione dei profili
contenuti nel Repertorio regionale;
4 e 5 del D.lgs. 195/03 del 26 gennaio 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02.2006, n. 37;
Richiamato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235,
attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori (GU 27 agosto 2003) che
modifica il D.lgs. 626/94;
Richiamato l’Accordo Stato - Regioni e Province
autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 23.02.2006, n.45, in attuazione degli articoli
36-quater, commi 8, e 36 quinques, comma 4 del D.Lgs.
626/94, in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.lgs
235/03;
Richiamate le “Linee guida interpretative dell’Accordo
Stato-Regioni in materia di D.lgs 195/03” approvate dalla
Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;
Ritenuto con il presente atto di dettare disposizioni in
riferimento ai suddetti accordi per la realizzazione di corsi
di formazione per Responsabili e Addetti dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori e per lavoratori e
preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione
di ponteggi e lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, specificando per quanto
di competenza modalità di attuazione dei suddetti accordi
coerenti con le normative regionali in materia di attività
formative (allegato A e allegato B);
Dato atto che il presente atto ed i relativi allegati sono
adottati di concerto con l’Assessorato alle politiche della
salute;
Dato atto che si provvederà con successivo atto del
dirigente del Settore Fse e sistema della Formazione e
Orientamento ad approvare le schede relative ai percorsi
formativi nel Repertorio regionale;
Sentiti il Comitato interistituzionale e la Commissione
regionale Tripartita di cui alla LR 32/02 e sue modifiche,
nelle sedute del 27 luglio e del 11 ottobre 2006;
A voti unanimi
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2003,
n. 195 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 626/94
per l’individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a
norma dell’articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39”;
Richiamato l’Accordo tra Governo e le Regioni e
Province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3,
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza ed in
coerenza con le normative regionali in materia di attività
formative, le disposizioni attuative degli Accordi tra
Stato e Regioni/Province autonome attuative dei D.lgs.
195/03 e D.lgs 235/03, per la realizzazione di corsi di
formazione per Responsabili e Addetti dei servizi di
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prevenzione e protezione dei lavoratori e per lavoratori e
preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione
di ponteggi e lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi di cui agli allegati A e B
parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di dare atto che si provvederà con successivo atto
del dirigente del Settore Fse e sistema della Formazione e
Orientamento ad approvare le schede relative ai percorsi
formativi nel Repertorio regionale.
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Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art.
41 della L.R. 9/95 e se ne dispone la pubblicazione per
intero, unitamente agli allegati A e B sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3
comma 1 della L.R. 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A)
RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATOREGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL 26.1.2006 PER LA REALIZZAZIONE DI:
PERCORSI DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (D.Lgs. 195/03)
Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni per la realizzazione delle
attività formative per RSSP e ASSP di cui al D.lgs 195/03, adottando ulteriori modalità operative,
per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione
professionale.
Si chiarisce che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate per ciascun
gruppo, sono gli unici soggetti abilitati alla realizzazione dei moduli A, B, C per RSSP e ASSP,
compresi gli aggiornamenti.
1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi (moduli A, B, C e Aggiornamenti)
L’art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall’art. 2 del decreto
legislativo n. 195 del 2003 ed il paragrafo 4 dell'Accordo Stato-Regioni/Province autonome
conducono alla individuazione di 4 gruppi di soggetti deputati alla realizzazione di corsi per RSSP
e ASSP.
1. Il primo gruppo è direttamente individuato dall'articolo 8 bis comma 3 del D.lgs 626/94 e
comprende i seguenti soggetti:
- Università
- ISPESL
- INAIL
- Istituto italiano medicina sociale
- Dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile
- Amministrazione della Difesa
- Scuola superiore Pubblica Amministrazione
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
- Organismi paritetici
Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture
formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis,
totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei
medesimi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.
2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato al paragrafo 4 dell'Accordo, è dato da Amministrazioni
pubbliche che possono erogare formazione al proprio personale, anche tramite le proprie strutture
periferiche:
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Ministero del lavoro
Ministero della salute
Ministero attività produttive
Ministero Interno: Dipartimento affari interni e territoriali e Dipartimento Pubblica sicurezza
Formez.
Possono formare il proprio personale e quello delle Istituzioni scolastiche:
- Istituti tecnici industriali
- Istituti tecnici aeronautici
- Istituti professionali per industria e artigianato
- Istituti tecnici agrari
- Istituti professionali per agricoltura
- Istituti tecnici nautici
- Istituti professionali per attività marinare.
Possono formare i propri iscritti:
- Ordini e collegi professionali.
I soggetti del secondo gruppo possono realizzare direttamente i corsi oppure avvalersi di strutture
formative in possesso degli stessi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.
3. Il terzo gruppo di soggetti, come individuato al paragrafo 4.2 dell'Accordo StatoRegioni/province autonome, operanti sul territorio regionale è dato da:
a) soggetti accreditati dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche
nell'ambito di servizi formativi per la macrotipologia C;
b) in possesso di esperienza almeno biennale nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o
della formazione in materia;
c) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza almeno biennale nell'ambito della
prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia.
Tali soggetti - in possesso dell'accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche dovranno realizzare i corsi per RSSP e ASSP ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con
ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno
autocertificare il possesso delle condizioni di cui alle lettere b) e c) sopra indicate. Tali
autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno
a campione.
4. Ai sensi dell'articolo 8 bis comma 3 del D.lgs 626/94 che individua le Regioni e Province
Autonome fra i soggetti deputati ope legis alla realizzazione dei corsi RSSP e ASSP e del punto
4.1.4 dell'accordo Stato-Regioni, la Regione Toscana può realizzare i corsi per RSSP e ASSP
anche mediante le strutture tecniche regionali operanti nel settore della prevenzione, ossia mediante
i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscane (nel presente atto identificate
convenzionalmente come quarto gruppo di soggetti).
5. Nei casi in cui i soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi ope legis si avvalgano di proprie
strutture formative o di strutture formative esterne accreditate (così come indicato e specificato ai
punti 1, 2 e 4 del presente paragrafo 1) la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative
realizzate rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.
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2. Applicazione della normativa sulle attività di formazione professionale e procedura
semplificata.
Le attività formative di RSSP e ASSP realizzate dai soggetti di cui al terzo gruppo sono
riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di
attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue
modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).
Per la realizzazione delle attività formative per RSSP e ASSP a cura dei soggetti di cui al primo,
secondo e quarto gruppo non è richiesta l'acquisizione del riconoscimento del corso di cui alla LR
32/02 art. 17 lettera b). Tali soggetti hanno tuttavia facoltà di richiedere il riconoscimento ed in tal
caso le attività sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa
in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e
sue modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).
Per il riconoscimento dei corsi per RSSP e ASSP le Amministrazioni provinciali applicano la
procedura semplificata, consentendo il riconoscimento di prototipi di corso a validità pluriennale,
secondo specifiche modalità operative trasmesse dal Settore Fse e sistema della Formazione e
Orientamento.
3. Articolazione dei percorsi.
Il Modulo A è propedeutico agli altri moduli e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per
tutti i percorsi formativi successivi.
Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C. Ha validità quinquennale. Alla scadenza dei 5 anni
scatta l’obbligo di aggiornamento.
Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la
nomina di RSPP o ASPP.
Il modulo C ha validità per qualsiasi macrosettore in modo permanente e deve essere frequentato
dai soli RSSP (art. 2 comma 4 D.lgs 195/03).
Deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all’art. 2
comma 6 del d.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l’esonero
solo dalla frequenza dei Moduli A e B (comma 2 del medesimo articolo: “specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative”).
Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo,
mentre le verifiche finali di apprendimento del modulo sono da intendersi al di fuori del monte ore
complessivo.
4. Certificazione esiti
I moduli A, B, C dei percorsi formativi per RSSP e ASSP si concludono con una verifica
dell'apprendimento che viene effettuata a cura di una commissione interna composta dai docenti.
I corsi riconosciuti per RSSP e ASSP realizzati dai soggetti del gruppo 3 nonché i corsi realizzati
da soggetti dei gruppi 1, 2 e 4 che abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art.
17 lett. b) si concludono con il rilascio dell'attestato regionale di percorso dovuto per legge
rilasciato ai sensi della LR 32/02.
I corsi per RSSP e ASSP organizzati da soggetti dei gruppi 1, 2 e 4 che non abbiano acquisito il
riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 si concludono con il rilascio di una attestazione che
riporti almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del corsista, soggetto legittimato ope legis
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responsabile della formazione, soggetto effettivamente erogatore della formazione in caso di
avvalimento così come previsto al paragrafo 1 punto 5 del presente atto, sede e periodo svolgimento
del corso, normativa di riferimento, specifica del modulo e monte ore (per il modulo B anche il
macrosettore), modalità di verifica dell'apprendimento ed esito positivo, firma del soggetto che
rilascia attestazione. Nei casi di avvalimento il soggetto responsabile del rilascio dell’attestazione
rimane il soggetto legittimato ope legis.
I soggetti di cui ai gruppi 1, 2 e 4 che non abbiano acquisito il riconoscimento dei corsi ai sensi
della LR 32/02 art. 17 lett.b) sono tenuti ad inviare alla Amministrazione provinciale (Servizio
Formazione professionale) competente per territorio di svolgimento del corso i "verbali di esame e
valutazione finale dei corsisti".
Tale invio viene operato per opportuna conoscenza finalizzata a garantire traccia dei percorsi
formativi realizzati e dei corsisti formati.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute e raccogliere e registrare i suddetti verbali.
Una volta che il libretto formativo del cittadino (Decreto interministeriale del 10 ottobre 2005,
pubblicato su G.U. n° 256 del 3 novembre 2005) - dispositivo attualmente in sperimentazione in
Toscana - sarà entrato a regime nel sistema regionale, la frequenza ai moduli A, B, C nonché gli
aggiornamenti potranno essere registrati anche in tale dispositivo secondo specifiche disposizioni e
modalità operative che saranno approvate con successivi atti dal Settore regionale Fse e sistema
della Formazione e Orientamento, competente in materia di processi di attestazione delle
competenze.
5. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8bis, comma 5, del d.lgs. 626 del 1994
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del
riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero
decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo
dell’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza. La data del 14/2/2012 costituisce
riferimento per la decorrenza di tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
Per coloro che non usufruiscono dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, la decorrenza del
quinquennio di aggiornamento inizia dalla data di conclusione del modulo B. Per coloro che
conseguiranno la laurea triennale che consente l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B, la
decorrenza del quinquennio di aggiornamento partirà da tale data.
Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i
Macrosettori ATECO. Tali ore di aggiornamento possono essere anche distribuite nel quinquennio.
Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento
quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di
uno di tali macrosettori.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento
quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di
uno di tali macrosettori.
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti ad entrambi i due
raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi complessivamente pari
a 100 ore complessive.
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In tutti i casi l'aggiornamento previsto può essere realizzato da RSSP e ASSP nell'arco dei 5 anni in
più moduli distribuiti nel periodo di riferimento.
Al termine di ogni modulo il soggetto attuatore dovrà rilasciare apposita attestazione di frequenza.
6. Validità dei corsi RSSP e ASSP tenutisi antecedentemente al presente atto
Si dispone la validità della frequenza ai percorsi formativi - tenutisi antecedentemente
all'approvazione del presente atto - realizzati nel corso dell'anno 2005 e nell'anno 2006 se coerenti
con le seguenti caratteristiche:
- realizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs 195/03 e dall'Accordo
Stato-Regione del 26.01.2006;
- realizzati nel rispetto di contenuti, monte ore, caratteristiche docenti ed altre condizioni coerenti
con il D.lgs 195/03 e l'Accordo Stato-Regioni. Tali condizioni devono essere documentate.
7. Inserimento dei percorsi per RSSP e ASSP nel Repertorio regionale dei profili professionali
I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per RSSP e ASSP ed il relativo monte ore
fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni.
Il Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento provvede alla redazione delle schede dei
moduli formativi A, B, C al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale- sezione riservata ai
percorsi formativi regolati da norma. Nella predisposizione di tali schede il Settore FSE e sistema
della Formazione e Orientamento si raccorda e recepisce le indicazioni tecniche del Settore
regionale Prevenzione e Sicurezza. In particolare si specificano - con più puntuale dettaglio e
precisione rispetto ai contenuti standard dell'Accordo Stato-Regione - l'articolazione delle UF ed i
relativi contenuti per i moduli formativi B relativi ai diversi macrosettori.
8. Formazione a distanza
Per l'erogazione dei moduli A, B e C per RSSP e ASSP è fatto divieto di ricorrere alla FAD, così
come specificato nell'Accordo.
9. Sperimentazione sul percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 26.01.2006
La Regione Toscana, previo accordo con le altre Regioni e tramite modalità concordate, ritiene di
partecipare alla fase di sperimentazione in riferimento ai moduli formativi contenuti nell’Accordo
Stato-Regioni 26.01.2006, così come previsto nelle Linee interpretative dell'Accordo, approvate in
Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006.
Tale sperimentazione dovrà essere mirata a testare l’impianto complessivo predisposto con
l’Accordo ed essere mirata anche all’individuazione e definizione di eventuali unità formative
appartenenti al modulo B i cui obiettivi di apprendimento e i cui contenuti possono essere comuni
a più macrosettori.
I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi fra le Regioni e con i Ministeri sottoscrittori
dell’Accordo per eventuali adeguamenti da assumere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
10. Rinvio Accordo Stato-Regione 26.01.2006
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute
nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi RSSP e ASSP del 26.1.2006.
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ALLEGATO B)
RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATOREGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL 26.1.2006 PER LA REALIZZAZIONE DI:
PERCORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL’USO
DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA (D.lgs. 235/2003)
Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 per la
realizzazione delle attività formative per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e delle attività formative per lavoratori addetti ai
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui al D.lgs 235/03, adottando ulteriori
modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di
formazione professionale.
Si chiarisce che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate, sono gli
unici soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi, compresi gli aggiornamenti.
1- SOGGETTI FORMATORI
A - Soggetti formatori dei percorsi formativi per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi ed aggiornamenti
L’art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i., così come
introdotto dal decreto legislativo n. 235 del 2003 e art. 38, commi 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94
e s.m.i. e l'Accordo Stato-Regioni/Province autonome del 26.1.2006 (elenco soggetti lettera A)
costituiscono i riferimenti per l’individuazione dei gruppi di soggetti deputati alla realizzazione dei
corsi.
A1. Il primo gruppo di soggetti formatori indicati nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera A
dell'Accordo, è il seguente:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività
del settore della sicurezza sul lavoro;
b) ISPESL
c) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di
ingegneria civile;
d) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
e) Scuole edili.
Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture
formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis,
totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei
medesimi requisiti di cui al successivo gruppo A2. In ogni caso, anche in caso di avvalimento la
piena titolarità e responsabilità sulle attività formative rimane in capo ai soggetti legittimati ope
legis.
A2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla stessa
lettera A dell’Accordo (punto 1 dell'elenco) è il seguente:
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a) Strutture formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue
modifiche nell’ambito dei servizi formativi per la macrotipologia C;
b) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza documentata almeno biennale nell’ambito
della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia ed in possesso di
esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale nelle tecniche per il
montaggio/smontaggio ponteggi.
Tali soggetti – in possesso dell’accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche –
dovranno realizzare i corsi ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno
autocertificare il possesso della condizione di cui alla lettera b) sopra indicata. Tali
autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno
a campione.
A3. Con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla stessa lettera A dell'Accordo (punto 1
dell'elenco) possono altresì realizzare i corsi:
- le strutture regionali di prevenzione e sicurezza, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
USL della Regione Toscana.
B - Soggetti formatori dei percorsi formativi per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi ed aggiornamenti.
L’art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i., così come
introdotto dal decreto legislativo n. 235 del 2003 e art. 38, commi 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94
e s.m.i. e l'Accordo Stato-Regioni/Province autonome del 26.1.2006 (elenco soggetti lettera B)
costituiscono i riferimenti per l' individuazione dei gruppi di soggetti deputati alla realizzazione dei
corsi.
B1. Il primo gruppo di soggetti formatori indicati nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera B
dell'Accordo, è il seguente:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività
del settore della sicurezza sul lavoro;
b) ISPESL
c) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di
ingegneria civile;
d) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
e) Scuole edili.
f) Ministero dell’Interno “Corpo dei VV.F.”
g) Collegio Nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della
professione della guida alpina”.
Tali soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture
formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis,
totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei
medesimi requisiti di cui al successivo gruppo B2. In ogni caso, anche in caso di avvalimento la
piena titolarità e responsabilità sulle attività formative rimane in capo ai soggetti legittimati ope
legis.
B2. Il secondo gruppo di soggetti, individuato con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla
lettera B dell’Accordo (punto 1 dell'elenco) è il seguente:
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a) Strutture formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 436/03 e sue
modifiche nell’ambito dei servizi formativi per la macrotipologia C;
b) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza documentata almeno biennale nell’ambito
della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia ed in possesso di
esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale nelle tecniche per l’impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ed il loro utilizzo in ambito lavorativo.
Tali soggetti – in possesso dell’accreditamento regionale di cui alla DGR 436/03 e modifiche –
dovranno realizzare i corsi ai sensi della LR 32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno
autocertificare il possesso della condizione di cui alla lettera b) sopra indicata. Tali
autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione pubblica competente almeno
a campione.
B3. Con riferimento all'elenco di soggetti di cui alla lettera B dell'Accordo (punto 1 dell'elenco)
possono altresì realizzare i corsi:
- le strutture regionali di prevenzione e sicurezza, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
USL della Regione Toscana.
3. Applicazione della normativa sulle attività di formazione professionale e procedura
semplificata.
Le attività formative per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di
ponteggi e le attività formative per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi realizzate dai soggetti formatori accreditati (gruppi A2 e B2) sono riconosciute,
realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative
(LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR 569/06,
DGR 903/05).
Per la realizzazione delle attività formative a cura dei soggetti di cui ai gruppi A1 e A3 e ai gruppi
B1 e B3, non è richiesta l'acquisizione del riconoscimento del corso di cui alla LR 32/02 art. 17
lettera b). Tali soggetti hanno tuttavia facoltà di richiedere il riconoscimento ed in tal caso le attività
sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di
attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue
modifiche, DGR 569/06, DGR 903/05).
Per il riconoscimento dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, le
Amministrazioni provinciali applicano la procedura semplificata, consentendo il riconoscimento di
prototipi di corso a validità pluriennale, secondo specifiche modalità operative trasmesse dal Settore
Fse e sistema della Formazione e Orientamento.
4. Certificazione esiti
I percorsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e
per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi si concludono con una
verifica dell'apprendimento che viene effettuata a cura di una commissione interna composta dai
docenti.
I corsi riconosciuti realizzati dai soggetti formatori accreditati (gruppi A2 e B2), nonché i corsi
realizzati da soggetti individuati nell’Accordo (gruppi A1, A3, B1 e B3) che abbiano acquisito il
riconoscimento ai sensi della LR 32/02 art. 17 lett. b) si concludono con il rilascio dell'attestato
regionale di percorso dovuto per legge rilasciato ai sensi della LR 32/02.
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15.11.2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46
I corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per
lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi realizzati da soggetti
individuati nell’Accordo (A1, A3, B1, B3) che non abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi
della LR 32/02 art. 17 si concludono con il rilascio di una attestazione che riporti almeno i seguenti
elementi: dati anagrafici del corsista, soggetto legittimato ope legis responsabile della formazione
(indicazione del soggetto effettivamente erogatore della formazione in caso di avvalimento di altre
strutture), sede e periodo svolgimento del corso, normativa di riferimento, specifica del modulo e
monte ore, modalità di verifica dell'apprendimento ed esito positivo, firma del soggetto che rilascia
attestazione. Nei casi di avvalimento il soggetto abilitato al rilascio dell’attestazione rimane il
soggetto legittimato ope legis.
I soggetti (A1, A3, B1, B3) che non abbiano acquisito il riconoscimento dei corsi ai sensi della LR
32/02 art. 17 lett.b) sono tenuti ad inviare alla Amministrazione provinciale (Servizio Formazione
professionale) competente per territorio di svolgimento del corso i "verbali di esame e valutazione
finale dei corsisti".
Tale invio viene operato per opportuna conoscenza finalizzata a garantire traccia dei percorsi
formativi realizzati e dei corsisti formati.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute e raccogliere e registrare i suddetti verbali.
5. Validità dei percorsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
tenutisi antecedentemente al presente atto
Si dispone la validità della frequenza ai percorsi formativi - tenutisi antecedentemente
all'approvazione del presente atto - realizzati nel corso dell'anno 2005 e nell'anno 2006 se coerenti
con le seguenti caratteristiche:
- realizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti richiesti sulla base del D.lgs 235/03,
dell'Accordo Stato-Regione del 26.01.2006;
- realizzati nel rispetto di contenuti, monte ore, caratteristiche docenti ed altra condizione
coerente con il D.lgs 235/03, l'Accordo Stato-Regioni. Tali condizioni devono essere
documentate.
6. Inserimento dei percorsi nel Repertorio regionale dei profili professionali
L'articolazione, i contenuti ed il relativo monte ore dei percorsi formativi per lavoratori e preposti
addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo StatoRegioni del 26.1.2006.
Il Settore Fse e sistema della Formazione e Orientamento provvede alla redazione delle schede dei
percorsi formativi al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale- sezione riservata ai percorsi
formativi regolati da norma.
7. Rinvio Accordo Stato-Regione
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto di recepimento si rinvia alle
disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni relativo ai percorsi formativi per lavoratori e
preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e per lavoratori addetti ai
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi del 26.1.2006.
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