SISTEMI DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO NEL SETTORE RSA:
UN PROGETTO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI VARESE
Principali Controlli nel Settore
Impiantistico delle
Strutture Socio Sanitarie
Barza d’Ispra, 18 maggio 2012
Relatore:
dott. ing. Sergio Festa
(dirigente ingegnere dell’A.S.L. VARESE)
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE
Leggi
D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106)
D.P.R. 22.10.2001, n. 462
D. M. 22 gennaio 2008, n. 37
Norme CEI EN e CEI
- Norma CEI 64-8
- Norma CEI 11-1
Norme
Tecniche
- Norme CEI EN e Norme CEI di prodotto
- Norme CEI EN 62305-1-2-3-4
(CEI 81-10/1-2-3-4)
- Norma CEI 81-3
- Norme CEI EN di prodotto
Per gli impianti
elettrici
Per i dispositivi di
protezione contro
le scariche
atmosferiche
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(S.O.G.U. del 30 aprile 2008, n.108)
Integrato e modificato dal
D.lgs. 9 agosto 2009, n. 106
(S.O.G.U. del 5 agosto 2009, n.142)
Riordina e coordina in un unico testo
normativo le norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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Gli Impianti Elettrici e i Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
nel D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106)
TITOLO I
“PRINCIPI COMUNI” - ART. 14 “……….”
… Sospensione di attività imprenditoriale …
Allegato I
“VIOLAZIONI”
TITOLO III
“USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”
TITOLO II
“LUOGHI DI LAVORO” - ARTT. 63 e 64
Allegato IV
“REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”
TITOLO IV
“CANTIEREI TEMPORANEI E MOBILI”
ART. 117 “Lavori in prossimità di parti attive”
TITOLO XI
CAPO III
“IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE”
Articoli dal n° 80 al n° 87
Allegato IX
“VALORI DELLE TENSIONI
NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE
MACCHINE ED IMPIANTI
ELETTRICI”
“PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE”
Articoli dal n° 287 al n° 297
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106)
CAPO III - “IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE”
art. 80 – Obblighi del datore di lavoro
art. 81 – Requisiti di sicurezza
art. 82 – Lavori sotto tensione
art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive
art. 84 – Protezione dai fulmini
art. 85 – Protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature
art. 86 – Verifiche e controlli
art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
“Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Regolamenta le verifiche a
campione, le verifiche
straordinarie e le verifiche
periodiche degli impianti.
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Disciplina i
procedimenti di
messa in esercizio e
omologazione degli
impianti nei luoghi di
lavoro.
Individua i soggetti
abilitati per
l’effettuazione delle
verifiche.
Decreto della Regione Lombardia n. H/14404 del 29 luglio 2002:
“Linee guida sull’applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 in
materia di impianti elettrici” - (B.U.R.L. n. 34, S.O. 19.08.2002).
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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Ai fini dell’applicazione del D.P.R. 462/01
Per “impianto elettrico di messa a terra” si intende il sistema
di protezione contro i contatti indiretti per interruzione
automatica dell’alimentazione.
I “dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche” sono
quelli installati a protezione di strutture per le quali è obbligatoria
la realizzazione dell’LPS (esterno ed interno), avendone valutata la
necessità ai sensi delle norme CEI EN 62305-1-2-3-4 (CEI 81-10/12-3-4).
Per “impianti elettrici pericolosi” si intendono gli impianti elettrici
realizzati secondo la norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):
- installati in zone classificate 0 e 1 per la presenza di
gas (diversi dalle miniere) (art. 296 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- installati in zone classificate 20 e 21 per la presenza di
polvere combustibile (art. 296 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
…… il D.P.R. 462/01 in sintesi
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche
INSTALLATORE
1) Esegue la prima verifica
dell’impianto (omologazione);
2) Rilascia la dichiarazione di
conformità (ai sensi del D.M. 37/08)
DATORE DI LAVORO
1) Presenta (entro 30 gg.) la dichiarazione di
conformità allo sportello unico per le attività
produttive, laddove attivato, o la invia all’INAIL
(I.S.P.E.S.L.) e all’A.S.L. o A.R.P.A.;
2) Commissiona le verifiche periodiche e
straordinarie all’A.S.L. o ad altro soggetto
abilitato;
3) Conserva i verbali con gli esiti delle
verifiche e a richiesta li esibisce agli organi
di vigilanza;
4) Comunica le eventuali variazioni agli
impianti.
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CHI FA … CHE COSA…
A.S.L. o A.R.P.A
1) Riceve le dichiarazioni di conformità;
2) Riceve le risultanze delle prime
verifiche dell’INAIL (I.S.P.E.S.L.);
3) Effettua le verifiche periodiche e
straordinarie su richiesta del datore
di lavoro;
4) Rilascia i verbali delle verifiche.
INAIL (I.S.P.E.S.L.)
1) Riceve le dichiarazioni di conformità;
2) Effettua a campione le prime verifiche
degli impianti denunciati;
3) invia le risultanze delle verifiche all’A.S.L.
o A.R.P.A.
ALTRO SOGGETTO ABILITATO
1) Effettua le verifiche periodiche e
straordinarie su richiesta del datore
di lavoro;
2) Rilascia i verbali delle verifiche.
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
…… il D.P.R. 462/01 in sintesi
CHI FA … CHE COSA…
Impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione
A.S.L. o A.R.P.A
INSTALLATORE
1) Riceve le dichiarazioni di conformità;
2) Esegue l’omologazione dell’impianto;
3) Esegue le verifiche periodiche e
straordinarie su richiesta del datore
di lavoro;
4) Rilascia i verbali delle verifiche.
1) Esegue la prima verifica
dell’impianto (omologazione);
2) Rilascia la dichiarazione di
conformità (ai sensi del D.M. 37/08)
DATORE DI LAVORO
1) Presenta (entro 30 gg.) la dichiarazione di
conformità allo sportello unico per le attività
produttive, laddove attivato, o la invia all’INAIL
(I.S.P.E.S.L.) e all’A.S.L. o A.R.P.A.;
2) Commissiona le verifiche periodiche e
straordinarie all’A.S.L. o ad altro soggetto
abilitato;
3) Conserva i verbali con gli esiti delle
verifiche e a richiesta li esibisce agli organi
di vigilanza;
4) Comunica le eventuali variazioni agli
impianti.
ALTRO SOGGETTO ABILITATO
1) Effettua le verifiche periodiche e
straordinarie su richiesta del datore
di lavoro;
2) Rilascia i verbali delle verifiche.
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
…… il D.P.R. 462/01 in sintesi
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PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE
Verifiche periodiche (art. 4 D.P.R. 462/01)
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a verifiche
periodiche gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche ad intervalli:
- di cinque anni per gli impianti installati in ambienti ordinari;
-
di due anni per impianti installati in cantieri, locali ad uso
medico e in ambienti a maggior rischio in caso di incendio
(luogo M.A.R.C.IO).
Verifiche periodiche (art. 6 D.P.R. 462/01)
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a verifiche
periodiche gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di
esplosione ad intervalli di due anni.
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdicies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti elettrici all’interno
degli edifici” (G. U. n. 61 del 12.03.2008)
Si applica a tutti gli
impianti in tutti gli
edifici o loro
pertinenze, a partire
dal punto di consegna
della fornitura.
Prevede la realizzazione degli
impianti da parte di imprese
installatrici abilitate che al
termine dei lavori rilasciano
la dichiarazione di conformità
alla regola dell’arte.
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
Cosa attesta?
La conformità dell’impianto
alle norme e ai requisiti
essenziali di sicurezza
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Chi la rilascia?
- Il titolare o il legale rappresentante
di un’impresa installatrice
- Il responsabile dell’ufficio tecnico
interno di un’impresa non installatrice
Dichiarazione di conformità
(DM 19.05.2010 - Decreto 37/08 art. 7)
Con quale modello?
- Quello di cui all’allegato I del DM
19.05.2010 (allegato I del Decreto 37/08
fino al 27.7.2010) per le imprese
installatrici;
- Quello di cui all’allegato II del DM
19.05.2010 (allegato II del Decreto
37/08 fino al 27.7.2010) per le imprese
non installatrici.
Quali allegati?
- Progetto;
- Relazione con tipologia dei materiali
utilizzati;
- Schema di impianto realizzato;
- Certificato requisiti tecnico
professionali;
- Attestazione di conformità per
materiali o sistemi non normalizzati
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
Allegato I: Modello della Dichiarazione di Conformità (imprese installatrici)
1/a
segue
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
14
1/b
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Impianti Elettrici e Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
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Per quali impianti?
Cosa è?
È un documento che sostituisce
la D. d. C., nel caso essa non sia stata
prodotta o non sia più reperibile
Per gli impianti che sono sprovvisti
della D. d. C. realizzati fino al
27
marzo 2008
Dichiarazione di Rispondenza
DM 37/08 – art. 7, comma 6
Chi la rilascia?
- Per gli impianti con obbligo di progetto: un professionista iscritto all’albo professionale per le
specifiche competenze, che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico cui si
riferisce la dichiarazione, in esisto a sopralluoghi ed accertamenti;
- Per gli impianti senza obbligo di progetto: un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di una impresa installatrice abilitata, operante nel settore cui si riferisce
la dichiarazione.
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Ascensori e montacarichi
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
Leggi
“Regolamento recante norme per l’attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” (Direttiva Ascensori)
D.L. 27 gennaio 2010, n. 17
“Attuazione della direttiva 2006/CE relativa alle macchine
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (Direttiva Macchine)
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214
“Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che
modifica la Direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori”
- Norma UNI EN 81-1
Norme
Tecniche
- Norma UNI EN 81-2
- Norma UNI EN 81-80
- Norma UNI 10411
- Norma UNI 10135
Regole di sicurezza per la
costruzione e l’installazione
Regole la modifica degli impianti
esistenti per adeguarli al grado di
di sicurezza di quelli recenti
Norme per la modifica e la
manutenzione
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Ascensori e montacarichi
17
ADEMPIMENTI: MESSA IN ESERCIZIO (art. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i. art. 5 D.P.R. 214/10)
Il proprietario o il suo legale rappresentante comunica al comune competente
per territorio la messa in esercizio dell’impianto entro 10 gg. dalla data della
dichiarazione di conformità (in tale comunicazione indica anche la ditta abilitata a
cui affida la manutenzione e il soggetto incaricato per le verifiche periodiche).
Il comune entro 30 gg. assegna all’impianto un numero di matricola e lo
comunica al proprietario e al soggetto competente per l’effettuazione delle
verifiche periodiche.
Agli adempimenti descritti:
sono soggette anche le piattaforme elevatrici per disabili e i montascale
(macchine che rientrano nella definizione di ascensore ma che non rientrano
nella direttiva ascensori poiché hanno v ≤ 0,15 m/s)
non sono soggetti gli impianti con corsa < 2 m e i montacarichi con
portata ≤ 25 kg.
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Ascensori e montacarichi
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ADEMPIMENTI: DOCUMENTAZIONE
Ogni impianto deve essere corredato da:
- Un libretto di istruzioni contenente una copia della D.d.C. (rilasciata da un
organismo di certificazione notificato) e copie delle comunicazioni tra
proprietario ed ufficio comunale relative al numero di matricola assegnato;
I disegni e gli schemi dell’impianto necessari per la manutenzione, le
ispezioni, le riparazioni, le verifiche periodiche e le manovre di soccorso;
Un registro per l’annotazione delle riparazioni e degli esiti delle visite di
manutenzione al quale saranno allegati i verbali delle verifiche periodiche e
straordinarie;
Una targa sul supporto del carico (cabina) con le seguenti indicazioni:
- soggetto incaricato per le verifiche periodiche
- installatore e numero di fabbrica
- numero di matricola
- portata complessiva in chilogrammi
- numero massimo di persone (se applicabile)
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Ascensori e montacarichi
19
ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE (art. 13 D.P.R. 162/99)
Il proprietario è tenuto a far sottoporre a verifica periodica l’impianto:
- ogni due anni
Le verifiche devono essere commissionate:
- A.S.L. competente per territorio (se fornisce il servizio) [Ispettorato del
Lavoro per gli impianti installati negli stabilimenti industriali o aziende agricole]
- ad un organismo di certificazione notificato
Le amministrazioni statali, per i propri impianti, si avvalgono degli ingegneri nei
propri ruoli.
Le verifiche periodiche e straordinarie possono essere eseguite solo da laureati
in ingegneria; le operazioni di verifica sono svolte dal manutentore munito di
certificato di abilitazione.
In esito alla verifica viene rilasciato, al proprietario e alla ditta di manutenzione,
il relativo verbale che dovrà essere allegato in copia al registro di
impianto.
In caso di verbale negativo il verificatore darà comunicazione al comune
competente per i provvedimenti di competenza.
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Ascensori e montacarichi
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ADEMPIMENTI: VERIFICHE STRAORDINARIE (art. 14 D.P.R. 162/99)
In caso di verbale negativo il proprietario, rimosse le cause che hanno
determinato l’esito, commissiona la verifica straordinaria ad uno dei soggetti
previsti per la verifica periodica.
In caso di incidenti di notevole entità, deve essere immediatamente sospeso
l’esercizio in attesa di disposizioni dell’incaricato delle ispezioni al quale il
proprietario deve dare immediata notizia dell’incidente.
Ogni volta che si apportano modifiche all’impianto il proprietario deve darne
comunicazione al comune competente e all’organismo di verifica richiedendo
l’effettuazione di una verifica straordinaria.
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Ascensori e montacarichi
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ADEMPIMENTI: MANUTENZIONE (art. 15 D.P.R. 162/99)
Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema
dell’ascensore o del montacarichi a persona o ditta abilitata.
Il manutentore provvede periodicamente:
- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle
serrature e de porte ai piani:
- a verificare lo stato di conservazione di funi e catene;
- alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti.
Il manutentore provvede almeno ogni sei mesi, per gli ascensori e almeno ogni
anno per i montacarichi:
- a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri
dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene ed i loro attacchi;
- a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti a terra;
ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto.
Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle
parti rotte o logorate e a verificarne l’avvenuta corretta riparazione; il
proprietario provvede prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti termici e attrezzature a pressione
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE
Leggi
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”
D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”.
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
D.M. 1 dicembre 2004, n. 329
“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93”
D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106) [art. 71 –
Allegato VII]
Norme
tecniche
- Norma UNI-CIG 7129-1-2-3-4 (2008)
- Norma UNI 10435 (1995)
- Norma UNI 10436 (1996)
- Norma UNI 8364 (1984)
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti termici e attrezzature a pressione
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ADEMPIMENTI: DENUNCIA (art. 4-6 D.M. 329/2004; art. 16-18 D.M. 1.12.1975)
L’installatore prima della costruzione di un nuovo impianto o della modifica di un
impianto esistente, presenta all’INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) il progetto:
- per gli impianti con potenzialità > 35 kW di nuova costruzione;
- per gli impianti con potenzialità > 35 kW sottopoti a modifiche che
interessino:
- i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore;
- la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della
potenzialità o della pressione di targa;
- l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.
L’INAIL esaminato il progetto comunica all’installatore le determinazioni
conseguenti (nulla osta alla costruzione, con assegnazione di una matricola di
impianto o modifica al progetto).
A conclusione della realizzazione dell’impianto l’installatore o il proprietario (o
conduttore) chiede all’INAIL il collaudo dell’impianto [solo dopo il collaudo
l’impianto può essere messo in esercizio].
Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti termici e attrezzature a pressione
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ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE
Impianti per riscaldamento e produzione di H2O per usi igienico
sanitari con potenzialità < 35 KW
- Cosa: manutenzione
- Quando: ogni anno
- Chi: la ditta di manutenzione scelta dal proprietario
- Cosa: analisi dei prodotti della combustione
- Quando: ogni due anni
- Chi: la ditta di manutenzione scelta dal proprietario
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Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie
Impianti termici e attrezzature a pressione
25
ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE
Impianti per riscaldamento e produzione di H2O per usi igienico
sanitari con potenzialità > 116 kW o ≥ 35 kW ≤ 116 KW in stabili
con più di quattro condomini
- Cosa: verifica periodica
- Quando: ogni 5 anni (prima verifica periodica a partire
dalla data del verbale di prima verifica da parte di INAIL)
- Chi: U. O. Impiantistica dell’A.S.L.
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Impianti termici e attrezzature a pressione
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Altre attrezzature a pressione potenzialmente presenti in una RSA
Attrezzatura
Chi denuncia a chi
Chi verifica e quando
Sterilizzatrici
Utilizzatore
Prima verifica: INAIL
Periodiche: A.S.L.
Pentole cottura cibi
(piccoli generatori di
vapore)
(se soggette a verifica ai
sensi del D.M. 329/2004)
a INAIL e A.S.L.
Utilizzatore
(se soggette a verifica ai
sensi del D.M. 329/2004)
a INAIL e A.S.L.
Bombole gas medicali
No denuncia
Serbatoi stoccaggio
aria compressa
Utilizzatore
(se soggette a verifica ai
sensi del D.M. 329/2004)
a INAIL e A.S.L.
[Periodicità: P. F. 3 o 4 anni (in
relazione alla categoria);
Prova Integrità 10 anni]
Prima verifica: INAIL
Periodiche: A.S.L.
[Periodicità: Pentole come
Sterilizzatrici; Generatori P.F. e
V.I. 2 anni Prova Integrità 10 anni]
Costruttore
Noleggiatore
Prima verifica: INAIL
Periodiche: A.S.L.
[Periodicità: come Sterilizzatrici]
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