anno scolastico 2015-2016 ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SARNELLI – N. DE DONATO - RODARI” Sito scuola www.ic-sarnellidedonatorodari.gov.it Dirigente scolastico prof. Nicola Pasquale De Donato Plesso Pompeo Sarnelli – Nicola De Donato Sede legale SEZIONE Allegati Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia Protocollo d’accoglienza La valutazione Piano di emergenza Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie Il presente Patto formativo si ispira: - All’assunzione di responsabilità sia individuale sia collettiva; Ai criteri fissati nel Regolamento di Istituto. DIRITTI E DOVERI DELL’ALUNNO DIRITTI: - Essere al centro dell’intervento educativo; Essere rispettato in quanto persona e nella sua privacy; Essere tutelato a livello culturale, etico e religioso; Acquisire conoscenze e competenze per essere il “cittadino” di domani; Esprimere le proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui; Avere una scuola organizzata ed efficiente, dotata di ambienti sani, puliti e sicuri. DOVERI: - Partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica e rispettare l’ambiente scuola; Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; Rispettare se stessi e tutti coloro che operano nella scuola; Riconoscere il ruolo dell’insegnante e la sua azione educativa; Impegnarsi nello studio ed eseguire con costanza i compiti assegnati a casa; Rispettare le norme di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto; Segnalare tempestivamente eventuali anomalie strutturali e igienico - sanitarie al Dirigente Scolastico; Utilizzare il diario scolastico come mezzo di comunicazione privilegiato scuola-famiglia. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI DIRITTI: - Contribuire attivamente alla realizzazione del progetto educativo della scuola; Avere incontri con gli insegnanti nei tempi programmati e/o concordati in casi di necessità; Essere informati dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. DOVERI: - Conoscere e rispettare il Patto Formativo; Giustificare sempre le assenze e i ritardi dell’alunno con l’apposito libretto; Controllare quotidianamente il diario scolastico; Firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni scuola-famiglia (diario scolastico, libretto delle assenze, appositi moduli,….); - Attivarsi, affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri scolastici; - Rispettare la professionalità di tutti gli operatori scolastici: Dirigente Scolastico, Docenti, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, adottando rapporti interpersonali improntati a fiducia e stima reciproca; - Segnalare eventuali inadempimenti degli operatori scolastici; Segnalare situazioni di disagio, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi e di cui gli operatori scolastici non siano a conoscenza; - Prendere atto di eventuali difficoltà scolastiche dei propri figli con atteggiamento costruttivo e collaborativo che possa permettere all’alunno di migliorare il suo rendimento; - Segnalare tempestivamente eventuali anomalie strutturali e igienico - sanitarie al Dirigente Scolastico. DIRITTI E DOVERI DELL’INSEGNANTE DIRITTI: - Essere rispettato come persona e nell’esercizio della sua funzione; Esprimere liberamente le proprie opinioni nel rispetto della funzione educativa; Decidere, attraverso la programmazione, metodi e strategie da adottare; Partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio; Avere una scuola organizzata ed efficiente dotata di ambienti sani, puliti e sicuri. DOVERI: - Collaborare con il Dirigente Scolastico, con i colleghi e con il personale tutto, per la realizzazione di un’autentica comunità scolastica; - Dare centralità all’alunno nel processo educativo; - Rispettare il Regolamento di Istituto; Rispettare l’orario di inizio e di fine delle lezioni; Creare un clima positivo in classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di Classe e con le norme previste dal Regolamento di Istituto; Definire e presentare gli obiettivi di apprendimento; Rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento in un’ottica di progressivo miglioramento; Contattare tempestivamente la famiglia in casi di problemi relativi alla frequenza, alla puntualità, al profitto, al comportamento, in modo da poter intervenire insieme per rimuovere le difficoltà; - Verificare l’acquisizione delle competenze ed organizzare attività di recupero, consolidamento e potenziamento; - Valutare regolarmente i processi di acquisizione delle competenze; Distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre; Segnalare tempestivamente eventuali anomalie strutturali e igienico - sanitarie al Dirigente Scolastico. DOVERI DELLA SCUOLA VERSO IL TERRITORIO LA SCUOLA SI IMPEGNA A: - Condividere il progetto educativo con gli enti territoriali nell’ambito del piano di zona; - Incontrare i rappresentanti delle agenzie educative per concordare gli interventi e l’organizzazione di tempi al fine di realizzare una comunità educante. DOVERI DEL TERRITORIO VERSO LA SCUOLA IL TERRITORIO SI IMPEGNA A: - Rispettare e fare proprio il progetto educativo; - Evitare sovrapposizioni di attività e di orari e coordinare gli impegni all’inizio dell’anno; ................................................................................................................................................... LA VALUTAZIONE MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 169 cit. e all’art. 2 del D.P.R. n. 122 /2009, per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione periodica e finale dei livelli di apprendimento degli alunni e del comportamento, la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell’esame finale del 1° ciclo, vengono espresse dal Consiglio di classe con voto in decimi riportato anche in lettere. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) che viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE Il voto quadrimestrale viene espresso tenendo in considerazione: l’impegno, gli obiettivi raggiunti, il progresso rispetto ad una valutazione iniziale. La valutazione riguarderà, di conseguenza, due aspetti fondamentali: quello relativo all’apprendimento di contenuti disciplinari e alla capacità di organizzare e utilizzare le conoscenze apprese, e quello relativo alla maturazione globale di ogni alunno. Pertanto terrà conto: 1) del livello di partenza; 2) dei condizionamenti socio-ambientali; 3) delle potenzialità da sviluppare; 4) dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno profusi nel lavoro scolastico; 5) dell’atteggiamento e del comportamento nei confronti dell’ambiente scolastico; 6) del progresso compiuto in relazione agli obiettivi effettivamente raggiunti. Il voto delle prove di verifica registra il risultato “oggettivo” della singola prova scritta o orale eventualmente adattata alle caratteristiche dell’alunno. Il voto finale del quadrimestre non deve essere il risultato della media matematica delle singole prestazioni conseguite. È opportuno far riferimento ai traguardi per le competenze previsti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA), CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE ed ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE Gli allievi con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, in assenza di certificazione possono accedere comunque a un piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché a tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono ed al conseguente percorso valutativo individualizzato.( CM n°8 6/3/2013). Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate, con disturbi evolutivi specifici e con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale si applicano i criteri previsti dall’art. 10 del DPR n. 122/09 e si conferma quanto previsto al punto 5.a della C.M. n° 32/2008. Pertanto la valutazione sarà espressa con voto in decimi. Si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativodidattico, rispetto alla situazione di partenza, tenendo conto soprattutto del miglioramento delle competenze e delle abilità. Le verifiche degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, terranno “in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati” (c.3 art.6, D.M.5669/11) . A tale scopo i Consigli di Classe interessati, programmeranno un percorso educativo-didattico personalizzato e individualizzato nello svolgimento dell'attività didattica adotteranno gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Durante gli esami del primo ciclo saranno messi in atto tutte le azioni previste dalla normativa a favore degli alunni che presentano un disturbo dell’apprendimento diagnosticato o svantaggio o disturbo evolutivo specifico. “I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte e orali gli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011” ( C.M.n° 48, 31/05/2012). In terza classe, tra tutti gli strumenti compensativi e dispensativi possibili per assicurare la riuscita scolastica dell’allievo, sarà necessario individuare quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell’Esame di Stato. Essi saranno indicati nella relazione finale coordinata del CdC. In sede d’esame per le prove scritte sarà concesso tempo aggiuntivo. Esse: - possono essere sostenute con l’uso di strumenti compensativi. - possono essere lette ad alta voce da parte dei docenti delle prove. - possono essere presentate su formato digitale leggibile con sintesi Vocale. In merito alle lingue straniere “…le istituzioni scolastiche valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune…” Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.” ( Art. 6 c. 4 DM 5669/11). La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d'esame (nota MIUR 1787/05) e per la Certificazione delle Competenze è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo con DSA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSABILI Ed ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata e di esclusiva competenza del personale docente, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Esso non è l’oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. La valutazione segue i descrittori comuni alla classe. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi), ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. Nella valutazione si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo didattico, rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità da sviluppare e all’impegno profuso, facendo comunque sempre riferimento al PEI . La valutazione, quindi, in nessun caso può essere la media aritmetica delle varie prove di verifica. Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni nazionali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati, con contenuti ridotti o facilitati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo. Nella normativa per la scuola del primo ciclo non si fa alcun riferimento ad eventuali indicazioni relative al P.E.I. sulla scheda di valutazione. Non deve essere fatto alcun riferimento al P.E.I. nella pubblicazione degli scrutini e degli esami affissi alla scuola. Un P.E.I. ben costruito, con descrittori che corrispondano chiaramente ai voti in decimi, rende inutile qualsiasi integrazione alla scheda di valutazione. L’articolo 9 del D.P.R. n. 122 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte apposite prove scritte atte a valutare i progressi dell’alunno sulla base degli insegnamenti impartiti. Le prove d’esame: - possono essere differenziate in relazione a quanto previsto dal PEI, - anche se differenziate, sono considerate equivalenti a quelle ordinarie; - possono essere sostenute con l’uso di strumenti compensativi. - possono essere attuate con la mediazione didattica dei docenti Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Sui diplomi di licenza sarà riportato il voto finale in decimi, senza alcun riferimento alla differenziazione delle prove. Per la Certificazione delle Competenze, su modello individualizzato, si terrà conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo diversabile. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ed ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE Per gli alunni con cittadinanza non italiana si conferma quanto previsto al punto 5.c della C.M. n°32/2008 e ci si riferisce alle Linee Guida Ministeriali C.M. n° 24/2006, ad oggi unico riferimento normativo. La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non sia valutare un alunno italofono. L’alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza scolastica. Incompetenza linguistica, quindi non significa incompetenza scolastica. Dall’emanazione della Legge n°517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e a traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n°275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45,comma 4, del DPR n.° 394 del 31 agosto1999 che così recita “ il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento..”. Ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema che sottolineano l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel suo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “ Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” con le finalità del “ Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola Italiana, basato sulla Legge 53/03, art 3, relativi in particolare alla valutazione. Per il C.d.C. che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico- per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale • conoscere la storia scolastica precedente • considerare la situazione linguistica di partenza • conoscere le caratteristiche delle scuole • privilegiare la formazione valutativa rispetto a quella certificativa • considerare il percorso dell’alunno, sulla base di osservazioni sistematiche operate dagli insegnanti e dai docenti alfabetizzatori • considerare la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza • considerare il conseguimento degli obiettivi minimi, la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili: - “ La valutazione non viene espressa in quanto si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” - “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” Gli allievi che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna individualizzazione, riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni, ma caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica. Per quanto concerne la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell’inserimento scolastico degli alunni non italofoni, avere una visione ed un uso più elastico della scheda, utilizzando giudizi globali che mettano in evidenza i progressi nell’acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo riferimento agli obiettivi programmati e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno. Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano o di altre discipline, nel caso che durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. Possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili: - “L’alunno viene ammesso all’esame e/o alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano individualizzato e ai progressi compiuti.” In merito all’Esame di Stato ci si orienterà verso prove d’esame a “ ventaglio” ( diverse modalità e tipologie di prove) o a “ gradini “ ( diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), prove a “ contenuto ampio”che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi e si terrà conto del tempo di presenza dell’alunno in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell’apprendimento dell’italiano L2. La commissione, tenuto conto del percorso scolastico dell’alunno, definirà il peso/incidenza delle prove nazionali INVALSI. Il colloquio multidisciplinare dovrà consentire di valutare il livello globale di maturazione e potrà riguardare, nel rispetto della responsabilità delle singole sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivati da qualificate esperienze realizzate. Si potranno accertare, eventualmente , i contenuti in lingua madre, tramite un mediatore linguistico culturale o grazie a docenti presenti al colloquio competenti nella lingua conosciuta dall’allievo. VALUTAZIONE ESTERNA Allo scopo di attivare un sistema di valutazione funzionale e condiviso, il nostro Istituto ha inteso adottare, come metodologia di lavoro, un percorso che si snoda nelle fasi di progettazione, monitoraggio,valutazione e decisione. Il progetto di valutazione prevede due modalità, una interna e l’altra esterna. La valutazione interna si concretizza nella: 1. verifica dell’azione educativa, cioè la corrispondenza tra gli obiettivi specifici concordati nei C.d.C. e le finalità generali del C.d.D., e i comportamenti cognitivi della classe 2. verifica dell’azione didattica, cioè l’accertamento del livello generale di apprendimento della classe, nell’ottica di una eventuale rimodulazione delle strategie di lavoro. La valutazione esterna è caratterizzata dai seguenti fattori: - Ha come dati primari le conoscenze e le abilità - Misura il livello di apprendimento come scostamento rispetto allo standard -Elabora livelli di apprendimento e standard nazionali Alla luce dell’importanza di un sistema di valutazione complessivo, che rapporti il livello del microsistema con il livello del macro-sistema, l’istituto ha adottato un sistema di valutazione esterna, che si snoda nei percorsi delineati dall’INVALSI. LA VALUTAZIONE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO La mission dell’INVALSI: normativa Art. 1, c. 5, Legge 25 ottobre 2007, n. 176: ……. dall’anno scolastico 2007/08 il Ministro della Pubblica Istruzione fissa con direttiva annuale gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e alla quinta classe del secondo ciclo (…). Rapporto tra l’INVALSI e le scuole …la mission dell’INVALSI non è solo quella di “misurare” a livello di sistema. L’INVALSI (come dichiarato dai responsabili e come si induce dal suo modo di procedere) ritiene che la finalità ultima della misurazione degli apprendimenti sia quella di fornire alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro. Perciò la lettura e l’analisi dei dati restituiti permettono a ciascuna scuola di individuare all’interno di ogni disciplina le aree di eccellenza e quelle problematiche che necessitano di una particolare cura, quindi di formulare una “diagnosi” che è la prima necessaria fase di ogni percorso di miglioramento. Le prove di Italiano e Matematica Le prove INVALSI di Italiano, anche per motivi di tipo tecnico-organizzativo (elevato numero di studenti, difficoltà di correzione uniforme ecc.), sono circoscritte alla valutazione della competenza di lettura, intesa come comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto, avente a oggetto un’ampia gamma di testi letterari e non letterari, e delle conoscenze e competenze grammaticali, il cui apprendimento è previsto nelle indicazioni curricolari dei vari gradi di scuola. Tali competenze svolgono un ruolo importante nei curricoli di italiano della scuola primaria e di quella secondaria di I e II grado e il loro sviluppo continua nel corso dell’intera vita. Anche il punto di arrivo rappresentato dall’esame di Stato, a conclusione della Secondaria di II grado, non è che una tappa di un percorso, di un apprendimento in progredire. Quello che si intende valutare, dunque, è un certo grado di competenza relativo a diverse tappe del curricolo. . Le prove INVALSI di Matematica per il primo ciclo scolastico sono volte a valutare le conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli studenti in entrata e in uscita del ciclo d’istruzione. Tali prove consistono di quesiti costruiti in relazione a due dimensioni: I. i contenuti matematici: divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Misure, dati e previsioni; II. i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. Visti gli obiettivi generali che sono attribuiti all'insegnamento della matematica dalle disposizioni di legge, ma più in generale dalla nostra società, le prove INVALSI non si limitano a valutare l'apprendimento della matematica utile, ma cercano di far riferimento alla matematica come strumento di pensiero e alla matematica come disciplina con un proprio specifico statuto epistemologico. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO D’ISTRUZIONE Validità dell’anno scolastico - art. 11, primo comma, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 Il Consiglio di classe prima di procedere alla valutazione dell’alunno deve, per ciascun alunno, accertare la validità dell’anno scolastico. Il calcolo deve essere fatto sul monte ore annuale effettivo. I coordinatori, prima dello scrutinio, dovranno rilevare dal registro di classe: a) il monte ore annuale effettivo della classe. b) il numero di ore di assenza di ogni alunno. L’anno scolastico è valido se l’alunno ha frequentato almeno 3/4 dell’orario. Nella seduta del 18 maggio 2012, il Collegio Docenti ha definito i seguenti criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza: - Gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico attestante la malattia e la durata della degenza, ma non la patologia. - Gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore. Rientrano in tale motivazione le assenze degli alunni stranieri dovute al rientro in patria per seguire la famiglia. Tali deroghe possono essere applicate a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione. Valutazione del comportamento degli studenti - Legge 169/2008 Art. 2, comma 1,2,3. 1. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche, anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Procedura operativa In sede di scrutinio finale il coordinatore, sulla base della media dei voti indicati dai docenti attraverso la scheda di rilevazione, formula la proposta del voto nel comportamento. Il voto proposto se approvato all’unanimità viene iscritto a verbale e riportato sulla scheda di valutazione. In caso contrario si procede a votazione ed approvazione a maggioranza. Il voto approvato è riportato sulla scheda di valutazione e l’esito della votazione deve essere riportato a verbale. La valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti - Legge 169/2008 Art. 3 comma 2 e 3. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato conclusivo, gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal CdC, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e nel comportamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della medesima legge. Procedura operativa In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procede, attraverso l’analisi del quadro riassuntivo dei voti, compilato dai singoli docenti, a: 1) Verbalizzare l’ammissione degli alunni che non hanno riportato voti inferiori a sei decimi e a riportare i voti sulla scheda di valutazione. 2) Deliberare a maggioranza l’ammissione/non ammissione degli alunni che hanno riportato voti inferiori a sei decimi. 3) Verbalizzare l’ammissione/non ammissione riportando la motivazione, riferita al percorso scolastico dell’alunno, desunta dalla rilevazione degli obiettivi trasversali. 4) Riportare i voti definitivi sulla scheda di valutazione. 5) Compilare la specifica nota di comunicazione alla famiglia. Per i soli alunni delle Classi Terze: 1) Predisporre il giudizio di idoneità e il voto di ammissione espresso in decimi considerando i voti ottenuti nelle discipline e il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado 2) Verbalizzare il voto di ammissione. Pubblicazione degli esiti Gli esiti finali degli scrutini di fine anno sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Regolamento- Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato deliberata a maggioranza. Indicazioni deliberate dal Collegio dei Docenti. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento di valutazione e a trasmetterlo alla famiglia. La delibera di ammissione a maggioranza è consentita, anche in presenza di voti inferiori a 6/10 nel caso in cui si individui, sulla base delle caratteristiche soggettive dell’alunno, la possibilità del raggiungimento degli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo. Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono all’ammissione: - la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica - l’impegno e la volontà di migliorare - progressi rispetto al livello di partenza e nel livello di maturazione personale - recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi - il comportamento corretto e collaborativo Il consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di promuovere alla classe successiva o di ammettere all’esame di stato alunni con difficoltà. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. Il giudizio di idoneità di cui all’art. 11, comma 4-bis, del D.L.59/2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi (numero intero da 6 a 10) considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado. L'ammissione dei candidati privatisti rimane disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 59 cit., e successive modificazioni. ESAME DI STATO – CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME PROVE SCRITTE Italiano – prova scritta - Durata della prova: 4 ore Le tre tracce, sulle quali gli alunni eserciteranno la loro scelta, saranno formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: • esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.); • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali; • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. La prova accerterà: 1. coerenza e organicità del pensiero 2. capacità di espressione personale 3. corretto e appropriato uso della lingua Matematica – prova scritta - Durata della prova: 3 ore La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia verifica le capacità e le abilità essenziali indicate dal curricolo di studi, con riferimento ad un certo numero di argomenti, scelti tra quelli maggiormente approfonditi nel triennio. Pertanto la prova si riferisce a più aree tematiche. La prova sarà articolata su quattro quesiti, che non comportano soluzioni dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa. La prova accerterà: 1. capacità di applicare regole, proprietà e procedimenti; 2. capacità di analizzare e risolvere problemi; 3. capacità di comprendere e usare i linguaggi specifici. Lingue comunitarie – prova scritta - Durata della prova: 3 ore Le prove scritte sono separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie (come deliberato dal Collegio docenti in data 18/05/2012). Ciascuna della due prove scritte si articolerà su due tracce, sulle quali gli alunni eserciteranno la loro scelta, che saranno elaborate dai docenti sulla base delle seguenti indicazioni di massima: • riassunto di un brano basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammista ad elementi descrittivi, che permetta all’allievo di cogliere i nessi temporali e di causa – effetto in esso rilevanti; • composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; • risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. La prova accerterà: 1. la capacità di comprensione 2. la capacità di produzione 3. la pertinenza e coerenza alla traccia 4. la correttezza lessicale e grammaticale PROVE ORALI Modalità Le prove orali consistono in un Colloquio pluridisciplinare su tutte le materie d’esame. Indicazioni di massima: • il colloquio deve consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline, la maturazione globale dell’alunno; • il colloquio, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline, può essere condotto in modo autonomo; • come per le altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie la commissione esaminatrice verifica quali capacità e competenze sono state conseguite dall’alunno; • per la classe ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, viene verificata, come espressamente previsto dal D.M. n. 201/1999, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica. Considerazioni generali sul colloquio • Il colloquio può riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate; • il colloquio accerta il livello di capacità e competenze trasversali raggiunte dal candidato; • il colloquio deve consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento; • il colloquio non deve consistere in una somma di colloqui distinti, ma dovrà svolgersi escludendo ogni artificiosa connessione tra le materie; • per le discipline di carattere eminentemente operativo (Musica, Tecnologia, Arte e Scienze motorie), il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, evitando che esso si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico; • si verificherà che il candidato abbia maturato una prima consapevolezza delle forme di autonomia e responsabilità personale del cittadino italiano nell’ambito delle libertà garantite dalla Costituzione (conoscenza dei principi essenziali della Costituzione italiana); • per quanto riguarda le lingue straniere, ad integrazione degli elementi forniti dalla prova scritta, sarà sufficiente una breve conversazione su argomenti di carattere corrente o meglio ancora su spunti eventualmente offerti dal colloquio pluridisciplinare stesso. La prova accerterà: 1. Padronanza della lingua ed esposizione 2. conoscenza degli argomenti di studio 3. capacità di stabilire relazioni 4. discussione e approfondimento critico VALUTAZIONE DELL’ESAME FINALE All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle singole prove scritte, ivi compresa la prova scritta nazionale, il voto della prova orale e il giudizio di idoneità (voto di ammissione). I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI). Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove scritte, nel colloquio e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. Per i candidati privatisti, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale, concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.l. 30/06/03 n. 196. Valutazione dell’esame finale – Procedura - Voto finale di ammissione all’esame espresso in decimi. - Valutazione delle singole prove scritte compresa la prova scritta nazionale da effettuare mediante espressione di voti in decimi. - Voto del colloquio pluridisciplinare espresso in decimi. Esempio:Voto di ammissione : 8 Prova scritta d’Italiano 8 Prova scritta di Matematica 7 Prova scritta di Inglese 7 Prova scritta di Francese 5 Prova nazionale d’Italiano 7 Prova nazionale di Matematica 6 Voto del colloquio 7 Esito finale dell’esame (8+8+7+7+5+7+6+7)/8=6,87 Voto 7 In caso di esito negativo dell’esame conclusivo del primo ciclo con valutazione inferiore a sei decimi, l’esame di licenza si conclude con la dichiarazione di “non licenziato”. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE DELL’ESAME FINALE Le competenze acquisite dagli alunni nonché la valutazione dell’esame finale sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Le competenze acquisite potranno essere articolate in un numero contenuto di livelli riferiti esclusivamente alla accezione positiva e, con particolare riferimento all’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo, opportunamente descritte. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e il diploma di licenza si consegue con una valutazione non inferiore a sei decimi, secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell’articolo 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137. Indicatori per i livelli di accertamento e certificazione delle competenze LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 La competenza programmata è manifestata in modo positivo con: La competenza programmata è manifestata in modo positivo con: La competenza programmata è manifestata in modo positivo con: La competenza programmata è manifestata in modo positivo con: La competenza programmata è manifestata in forma essenziale con: -completa autonomia, originalità, responsabilità; -completa autonomia, - buona autonomia, -discreta originalità, originalità, autonomia; responsabilità; responsabilità; -ottima consapevolezza e padronanza delle abilità e conoscenze connesse; -completa consapevolezza e padronanza delle abilità e conoscenze connesse; -completa -ottima integrazione integrazione dei diversi saperi. diversi saperi. -buona consapevolezza e padronanza delle abilità e conoscenze connesse; -relativa autonomia; -discreta consapevolezza e padronanza delle abilità e conoscenze connesse; dei -buona integrazione -discreta dei diversi saperi. integrazione diversi saperi. -basilare consapevolezza e padronanza delle abilità e conoscenze connesse; dei -sufficiente integrazione dei diversi saperi. NORME DI CARATTERE GENERALE Lo stato di emergenza/evacuazione si attua quando in un edificio si verificano pericoli gravi dovuti a: • Incendio • Catastrofi naturali (eventi atmosferici eccezionali, terremoti, ecc.) • Cedimenti o crolli • Fughe di gas Lo stato di emergenza è caratterizzato da una o più fasi e più precisamente si possono avere tre diverse situazioni. A. Fase di preallarme B. Fase di allarme/evacuazione generale C. Fase di cessato allarme. A. FASE DI PREALLARME Il preallarme è caratterizzato da tre brevi suoni di sirena o di campanella intervallati tra loro di circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio. La fase di preallarme prevede: • la necessità di interrompere immediatamente ogni attività e di evitare che gli alunni perdano tempo nel recupero degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.). • la necessità di tenere gli alunni in stato di allerta, vale a dire in piedi, ciascuno accanto al proprio compagno di banco in attesa dell’eventuale ordine di evacuazione; • la necessità che i docenti di sostegno si attivino per assistere gli alunni loro affidati in attesa dell’eventuale ordine di evacuazione . Qualora dovesse mancare il docente di sostegno, gli alunni diversamente abili rimarranno affidati al docente di classe. B. FASE DI ALLARME/EVACUAZIONE GENERALE L’allarme viene caratterizzato da un suono continuo di una campanella con un tempo di circa 15-20 secondi udibile in tutti i luoghi dell’edificio. La fase di allarme prevede il rispetto della procedura di seguito riportata: • I docenti impartiranno l’ordine di abbandonare l’aula e guideranno a passo svelto gli alunni verso il “luogo di raccolta” seguendo le indicazioni delle vie di esodo. Giunti al “luogo di raccolta” faranno sistemare gli alunni in ordine ed effettueranno il controllo degli stessi comunicandone i risultati al Coordinatore dell’evacuazione. Ogni docente è tenuto ad inizio anno scolastico a designare numero due alunni con il compito di aprifila e serrafila i cui nominativi devono essere riportati sull’apposito modulo allegato al registro di classe. • Gli alunni interromperanno immediatamente ogni attività evitando di perdere tempo nel recupero degli oggetti personali (libri, zaini, penne, ecc.), quindi seguiranno attentamente le istruzioni impartite loro dai docenti e dai collaboratori scolastici. L’aprifila con il docente, uscirà dall’aula, seguito dai compagni di classe e si dirigerà verso l’uscita di emergenza, secondo quanto previsto dalla piantina del piano di evacuazione esposto sul retro della porta dell’aula e, comunque secondo le indicazioni proposte dalla cartellonistica applicata lungo i corridoi e sulle porte. Il serrafila dopo essersi accertato che nessuno sia rimasto all’interno della classe, provvederà alla chiusura della porta e si unirà al gruppo verificando che nessun compagno esca dalla fila o resti indietro per qualsiasi motivo. Tutti manterranno la fila camminando a passo svelto e tenendo una mano sulla spalla del compagno antistante, evitando di spingere o spintonare. Una volta giunti al “LUOGO DI RACCOLTA” parteciperanno al controllo delle presenze e rimarranno in attesa del cessato allarme o di ulteriori disposizioni. • Per l’evacuazione dei diversamente abili il docente di sostegno provvederà al raggiungimento dell’uscita di emergenza più vicina. Qualora non sia presente l’insegnante di sostegno, l’insegnante di classe avvertirà il collaboratore scolastico del piano che lo coadiuverà nelle operazioni di evacuazione. • I collaboratori scolastici del piano terra apriranno le porte di uscita verso i “luoghi di raccolta” e si collocheranno ai piedi delle scale per disciplinare il flusso. Uno di loro, appositamente istruito, andrà a disattivare la centrale termica (chiudendo l’erogazione del gas metano o altro combustibile e interrompendo l’energia elettrica) e si recherà al cancello d’ingresso per facilitare la movimentazione delle persone o dei mezzi di soccorso. • I collaboratori scolastici dei vari piani apriranno le porte di emergenza del loro piano e si collocheranno all’inizio delle scale per poter disciplinare il flusso degli alunni. Seguiranno l’ultimo alunno, dopo aver controllato che gli altri non siano rimasti nelle classi e nei locali a loro affidati (mensa, auditorium, ecc.). NOTA BENE : L’evacuazione avverrà dando la precedenza nelle uscite dalle porte di emergenza, agli alunni del piano terra e successivamente nell’ordine progressivo del primo piano. C. FASE DI CESSATO ALLARME Il cessato allarme è caratterizzato da tre brevi suoni di una campanella intervallati tra loro di circa 5 secondi udibili in tutti i luoghi dell’edificio, identicamente a quello effettuato per il preallarme. La fase di cessato allarme prevede la ripresa delle attività interrotte precedentemente. Percorsi di evacuazione Tutti i percorsi di evacuazione sono stati riportati su apposita planimetria affissa nelle aule e nei corridoi, riportando in particolare le uscite di emergenza da raggiungere. Controllo presenze Il controllo della popolazione scolastica sarà effettuato dai docenti mediante appello nominativo con l’ausilio del registro di classe che ogni docente avrà preso prima di uscire dalla classe. Il docente avrà cura di compilare l’apposito modulo allegato al registro. L’esito dell’appello sarà comunicato al coordinatore dell’evacuazione. Qualora un alunno dovesse trovarsi fuori dalla classe al momento dell’ordine di evacuazione e si dovesse rendere conto che non ha il tempo necessario per rientrare nel suo gruppo, si aggregherà alla classe più vicina, seguendo la sua via di uscita e le medesime indicazioni comportamentali. Quando si giungerà al punto di raccolta e sarà eseguito l’appello, darà le proprie generalità con la specifica della classe di appartenenza al docente di turno il quale provvederà a comunicarlo al responsabile diretto. Utili Consigli in caso di calamità • In caso di terremoto è consigliabile non abbandonare subito l’ambiente in cui ci si trova, ma è preferibile far posizionare gli alunni sotto i banchi o lungo i muri portanti e riparare i docenti sotto l’architrave del porta, in attesa di ricevere l’ordine di evacuazione. • Nel caso di incendio all’interno del locale in cui ci si trova, è opportuno far abbandonare subito l’ambiente e dare l’allarme. • Nel caso di presenza di fumo (ricordarsi che il fumo è più leggero dell’aria e quindi tende a concentrarsi verso l’alto) è bene camminare il più possibile piegati. Nel caso non fosse possibile lo sfollamento, è necessario far sdraiare gli alunni sul pavimento indicando loro di proteggersi naso e bocca con un panno (possibilmente bagnato); tenere chiusa la porta dell’aula e manifestare la propria presenza dalle finestre.